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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2272/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dr. Silvestro Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2272/2022 promossa da:
( ) - con l'Avv. Alberto Ferrari, Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
), con l'Avv. Gaspare Sidoti;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
( , contumace. Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Risoluzione per inadempimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22/10/2024 e relativi atti che si intendono qui interamente richiamati. In particolare:
Per l'attrice “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: In Parte_1 via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'avvenuta risoluzione, per grave inadempimento imputabile al signor , del contratto Controparte_1 di compravendita stipulato in data 11.03.2022 per atto n. 32.427 rep. e n. 19.889 racc. Notaio
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Lodi in Persona_1 data 16.3.2022 ai nn.4257/2817 rep. - racc., avente a oggetto i seguenti beni immobili in Comune di
Pandino via Roma n. 23: - abitazione su due piani (terra e primo), composta al piano terra da cantina, portico, autorimessa di pertinenza ed area esclusiva;
al primo piano da cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, bagno e due balconi;
il tutto censito all'Ufficio Tecnico Erariale di Cremona nel catasto fabbricati del Comune di Pandino: - foglio 19 – mappale 410 e mappale 335 subalterno 501, Via Roma n. 23, piano T-1, categoria A/2, classe 3, vani 7, rendita € 542,28, superficie catastale mq. 228, totale escluse aree scoperte mq. 171; - foglio 19 – mappale 335 subalterno 1, via
Roma n. 23, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 27, rendita € 33,47, superficie catastale mq. 34.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza e con obbligo ad osservare il regolamento condominiale ove esistente. Confini e servitù. Confini a corpo: a nord via Ugo Foscolo e mappale 399; ad est mappale 403 e 348; a sud Viale Europa;
a ovest Via
Roma. Servitù: come da atti di provenienza;
- condannare il signor a Controparte_1 risarcire, in favore della signora tutti i danni arrecati a quest'ultima con il Parte_1 proprio inadempimento, così come saranno accertati e quantificati in corso di causa, se del caso anche in via equitativa da parte del Giudice;
- rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate da controparte in quanto inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: - risolvere, per grave inadempimento imputabile signor , il Controparte_1 contratto di compravendita stipulato in data 11.03.2022 per atto n. 32.427 rep. e n. 19.889 racc.
Notaio trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Lodi Persona_1 in data 16.3.2022 ai nn.4257/2817 rep. - racc., avente a oggetto i seguenti beni immobili in Comune di Pandino Via Roma n. 23; - abitazione su due piani (terra e primo), composta al piano terra da cantina, portico, autorimessa di pertinenza ed area esclusiva;
al primo piano da cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, bagno e due balconi;
il tutto censito all'Ufficio Tecnico Erariale di Cremona nel catasto fabbricati del Comune di Pandino: - foglio 19 – mappale 410 e mappale 335 subalterno
501, Via Roma n. 23, piano T-1, categoria A/2, classe 3, vani 7, rendita € 542,28, superficie catastale mq. 228, totale escluse aree scoperte mq. 171; - foglio 19 – mappale 335 subalterno 1, via
Roma n. 23, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 27, rendita € 33,47, superficie catastale mq. 34.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza e con obbligo ad osservare il regolamento condominiale ove esistente. Confini e servitù. Confini a corpo: a nord Via Ugo Foscolo e mappale 399; ad est mappale 403 e 348; a sud Viale Europa;
a ovest Via
Roma. Servitù: come da atti di provenienza;
- condannare il signor a Controparte_1 risarcire, in favore della signora tutti i danni arrecati a quest'ultima con il Parte_1 proprio inadempimento, così come saranno accertati e quantificati in corso di causa, se del caso anche in via equitativa da parte del Giudice;
- rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate da controparte in quanto inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede che venga disposta C.T.U. al fine di valutare il prezzo pattuito nel contratto di compravendita. Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. di parte attrice in data 13.02.2024. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il convenuto : Controparte_1
Il terzo chiamato è rimasto contumace. Controparte_2
Motivi della decisione Fatto e processo
Con atto di citazione notificato il 22.10.2022, la Sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Sig. per sentire accertare Controparte_1
la risoluzione per grave inadempimento del convenuto del contratto di compravendita stipulato in data 11.03.2022 avente ad oggetto un immobile sito in Pandino alla Via Roma
23 e, per l'effetto, condannare il Sig. a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni CP_1
derivanti dall'inadempimento per come accertati e quantificati in corso di causa, anche in via equitativa.
L'attrice, a sostegno delle proprie istanze, deduceva di aver concluso con il Sig. CP_1
un contratto di compravendita, stipulato in data 11.03.22 e registrato in data 16.03.2022, avente ad oggetto un immobile di sua proprietà consistente in una abitazione a due piani sita in Pandino, concordando un prezzo di € 100.000,00, dei quali € 21.000,00 corrisposti in anticipo, già prima della stipula del contratto definitivo, ed € 54.000,00 da corrispondersi in 36 rate mensili da € 1.500,000 cadauna da versarsi a partire dal 06.05.2022 fino al
06.04.25 ed, infine, i restanti 25.000,00 da pagare in un'unica soluzione entro il 06.04.2025.
In violazione di quanto pattuito il compratore non avrebbe adempiuto al pagamento delle rate dei mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre 2022. Inadempimento che non sarebbe stato colmato nemmeno a seguito di intimazione di pagamento del 28.07.2022. Circostanze che sostanzierebbero il grave inadempimento che giustificherebbe la risoluzione del contratto per esclusiva responsabilità del compratore.
Il Sig. si costituiva depositando comparsa di risposta e fascicolo Controparte_1
documenti, sostenendo, l'infondatezza della domanda attorea. Preliminarmente l'attore rilevava come il contratto non sarebbe stato concluso con la sig.ra n persona ma Pt_1 per il tramite di un suo procuratore speciale, Sig. , regolarmente nominato Controparte_2
dall'attrice con procura notarile in calce al contratto di compravendita, (circostanza che sarebbe stata artatamente ignorata dal procuratore di parte attrice) ed al quale, come da poteri conferiti a mezzo della detta procura speciale conferita dalla venditrice, sarebbero state corrisposte a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato allo stesso, le rate da €
1.500,00 dei mesi di maggio, giugno 2022 e da settembre 2022 a giugno 2023, per totali €
18.000,00, che vanno aggiunti ai 21.000,00 già corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto. Mentre le rate relative ai mesi di luglio ed agosto 2022 sarebbero state corrisposte compensando un precedente debito di € 3.000,00 esistente tra il procuratore speciale ed il convenuto. Somma che sarebbe stata versata dal secondo in favore del primo a seguito della firma di un contratto preliminare di acquisto di un terreno sito in Pandino, poi non andato a buon fine per colpa dello stesso Accordo di compensazione CP_2
che sarebbe stato raggiunto nel mese di maggio 2022 e che prevedeva che il Sig. CP_2
avrebbe restituito i 3.000 euro al Sig. , corrispondendoli non direttamente a questo CP_1
ma versandoli alla Sig.ra a pagamento delle rate di luglio ed agosto 2022, Pt_1
dovute per l'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Rilevava il convenuto che i pagamenti delle rate sarebbero avvenuti, senza alcuna opposizione da parte della venditrice, tramite bonifici bancari direttamente sul C/C intestato al Sig. e che pertanto riteneva necessario chiamare in causa CP_2 quest'ultimo al fine di essere tenuto indenne e manlevato qualora il procuratore speciale non avesse versato alla sua mandante le rate incassate. La chiamata in causa del Sig. pertanto, si rendeva necessaria anche per esercitare nei suoi confronti l'azione CP_2 di garanzia e sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € 3.000. Nel contempo, il convenuto si dichiarava, comunque, disposto a versare la somma di €
3.000,00 a pagamento delle rate “compensate”, oltre che a continuare a corrispondere le restanti rate se solo gli fossero state comunicate delle nuove coordinate bancarie da parte della venditrice. Richiesta, peraltro, già inoltrata una prima volta con raccomandata del novembre del 2022, in riscontro alla diffida di pagamento ricevuta dal procuratore di parte attrice a luglio 2022 ed una seconda volta con mail del 05/12/2022. Richieste rimaste entrambe prive di riscontro. e rimasta senza risposta.
Ad ogni buon conto il convenuto, in pendenza del presente giudizio intentato dall'attrice, avendo ritenuto opportuno sospendere i versamenti delle rate in favore del procuratore con il pagamento di giugno 2023, pur in assenza di un disconoscimento dei suoi poteri da parte della mandante, confermava la disponibilità a corrispondere immediatamente in favore dell'attrice tutte le somme non versate fino al saldo.
Il convenuto, inoltre, dichiarava che a fronte del regolare pagamento delle rate pattuite, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 7 del contratto di compravendita stipulato, prendere possesso dell'immobile entro il 31.12.22, ma che tanto non sarebbe avvenuto, chiedendo in riconvenzionale, di essere immesso nel possesso dell'immobile, in virtù dell'accertato adempimento, ovvero, del lieve inadempimento per il mancato pagamento di sole due rate di prezzo.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo con decreto del 07.03.2023, rinviando la prima udienza al 21.09.23. Nelle more il fascicolo veniva delegato a questo giudice con nuovo rinvio d'ufficio all'udienza del 05.12.2023, ove il terzo chiamato non compariva CP_2
nonostante la regolarità della notifica e ne veniva dischiarata la contumacia. Le altre parti, attrice e convenuto, comparivano e si riportavano agli atti e documenti depositati, confermando ogni deduzione, eccezione ed istanza ivi contenute, chiedendo la concessione dei termini istruttori.
Concessi i termini, all'udienza del 02/04/2024, parte convenuta, nell'impossibilità di versare le somme ancora dovute in assenza delle coordinate bancarie della venditrice, mai comunicate, depositava banco iudicis assegno bancario di € 15.000,00 emesso a favore della sig.ra a copertura delle rate di prezzo dei mesi da luglio 2023 ad Parte_1
aprile 2024. Assegno che veniva rifiutato da controparte per le ragioni esposte in atti.
All'esito il giudice ammetteva il solo interrogatorio formale del terzo chiamato contumace
Sig. e rinviava per l'incombente all'udienza del 25/06/2024, ove, nonostante la CP_2 regolare notifica dell'atto di citazione a testimoniare, il sig. non si presentava. CP_2
All'esito il convenuto si dichiarava nuovamente disposto a corrispondere tutte le rate di prezzo fino ad allora maturate ove fosse stato messo in condizione di poterlo fare con la comunicazione delle coordinate bancarie della venditrice. Ancora una volta parte attrice rifiutava l'offerta e chiedeva la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. In assenza dell'opposizione di controparte veniva quindi fissata per l'incombente l'udienza del 22/10/2024 ove il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, che entrambe le parti depositavano tempestivamente.
Diritto
All'esito del giudizio la domanda attorea è risultata infondata e va rigettata.
In data 11.03.2022 il sig. (di seguito semplicemente Sig. ) Controparte_1 CP_1
acquistava dalla Sig.ra per atto n. 32.427 rep. e n. 19.889 racc. del Parte_1
Notaio trascritto presso l'Agenzia delle Entrate e Territorio di Lodi Persona_1 in data 16.3.2022 ai nn. 4257/2817 rep. - racc., il bene immobile sito in Comune di Pandino alla Via Roma n. 23, costituito da abitazione su due piani (terra e primo), censito nel catasto fabbricati del Comune di Pandino: - foglio 19 – mappale 410 e mappale 335 subalterno 501. Il contratto veniva sottoscritto, in nome e per conto della venditrice, odierna attrice, dal sig. in forza di procura speciale, unita al contratto di Controparte_2 compravendita quale allegato “A”, conferita con atto del 15/09/2021, rep. n. 31763 agli atti del medesimo notaio (doc. 1 di parte convenuta e 2 di parte attrice). Procura specificatamente conferita dalla affinché il Sig. “agendo in nome, per conto ed in Pt_1 CP_2 rappresentanza di essa mandante, abbia a vendere, a chi crederà conveniente e per il prezzo più opportuno, ogni diritto ad essa spettante” sul bene immobile sito in Pandino alla via Roma 23, conferendo altresì al Sig. anche il potere di “riscuotere il prezzo e rilasciarne CP_2
quietanza, accordare dilazioni al pagamento o dichiarare essere stato il prezzo già pagato”, nonché di “prestare ogni garanzia a favore della parte acquirente (…) o compiere qualsiasi atto al fine di liberare l'immobile (…). Con obbligo di rendiconto”. Nel contratto veniva dato atto che il prezzo di acquisto era stato pattuito in € 100.000,00, di cui € 21.000,00 già corrisposti e regolarmente incassati con un vaglia postale da € 20.000,00 ed un assegno postale di €
1.000,00, € 54.000,00 da corrispondersi in 36 rate di € 1.500 cadauna da pagare in giorno sei di ogni mese dal 6 maggio 2022 al 6 aprile 2025 ed infine per € 25.000,00 da corrispondersi, con modalità non indicate, entro il 6 aprile 2025. A fronte del rispetto delle clausole relative al pagamento del prezzo il contratto prevedeva l'immediato acquisto della proprietà dell'immobile e l'immissione in possesso dell'acquirente adempiente entro il
31.12.2022.
Il Sig. , odierno convenuto, ha sostenuto che all'esito della sottoscrizione del CP_1 contratto di compravendita in data 11.03.2022, ha pagato con un vaglia ed un assegno postale l'anticipo di € 21.000,00, pagamento di cui viene dato atto al punto 4 del contratto di compravendita (doc. 01). Di seguito, sin dal mese di maggio 2022 e fino al mese di giugno 2023, ha versato le concordate rate mensili di € 1.500,00 cadauna, per un totale di ulteriori € 39.000,00, come dimostrato dalle copie dei bonifici postali prodotti come doc. 02 allegato alla comparsa di costituzione e n. 11 allegato alla prima memoria istruttoria. Tanto in adempimento dei patti e condizioni stabilite nel contratto sottoscritto. Nel rispetto della procura speciale unita al contratto come allegato “A” ed in assenza di diverse indicazioni e/o disposizioni da parte della mandante venditrice, il Sig. ha corrisposto le rate CP_1
con bonifici eseguiti in favore del procuratore speciale, accreditandole sull'IBAN n.
[...], riferito al c/c del Sig. . In tal modo Controparte_2 l'acquirente ha corrisposto le rate da maggio 2022 a giugno 2023, ad eccezione delle rate di luglio ed agosto dello stesso anno.
Tutte le suddette circostanze, oltre ad essere state provate dal convenuto con l'esibizione delle copie dei bonifici bancari eseguiti, esibiti in giudizio (doc. 2 e 11), nella sostanza non sono state nemmeno contestate da parte attrice e vanno pertanto considerate come vere e certe. Come vera, certa e non contestata è risultata la procura allegata al contratto sottoscritto e rilasciata dalla venditrice in favore del Sig. , il quale, non Controparte_2
solo ha sottoscritto il contratto in nome e per conto dell'attrice, ma ha anche incassato le rate di prezzo ed inviato all'acquirente una infondata diffida ad adempiere, dando mandato al medesimo professionista odierno difensore della venditrice.
Al proposito va rilevato che l'allegato “A” al contratto di compravendita sottoscritto in data 11.03.2022, costituisce una procura speciale avendo ad oggetto non tutti gli affari o tutti gli atti facenti parte della sfera di interesse o di rapporti della mandante, ma solo un atto specificatamente determinato. Procura che, pertanto, a norma dell'art. 1708 CC comprende, non solo gli atti per i quali è stata conferita ma anche tutti quelli necessari al loro compimento e che ne costituiscono svolgimento naturale.
Tanto premesso, non può certamente porsi in dubbio che la compravendita sottoscritta dal rappresentante per conto della venditrice rappresentata deve ritenersi come direttamente stipulata da quest'ultima. Ed in effetti la rappresentata non è terza rispetto al contratto sottoscritto dalla persona legittimamente qualificatasi come suo rappresentante essendo ella parte nel rapporto giuridico documentato dal contratto medesimo. Contratto che, infatti, produrrà i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica della mandante posto che la sottoscrizione apposta dal rappresentante equivale per ogni effetto di legge a quella posta dalla titolare del diritto rappresentato.
Appare, pertanto, del tutto evidente che, avendo la procura speciale conferita dalla llo espressamente previsto il potere di incassare e quietanzare le rate Pt_1 CP_2
di prezzo, i pagamenti eseguiti dall'acquirente sul conto corrente intestato al secondo, come provato e non contestato, devono ritenersi regolarmente effettuati in corretto e compiuto adempimento delle clausole contrattuali.
Ciò nonostante, con nota raccomandata del 28.07.2022, inviata dal medesimo odierno procuratore costituito per parte attrice, su mandato del procuratore speciale Sig. CP_2
e da questo pure sottoscritta, ma mai ricevuta dal convenuto, premesso un non meglio quantificato mancato “pagamento delle rate dovute”, quest'ultimo veniva diffidato a corrispondere altrettante indefinite “somme scadute”. Diffida basata su un'infondata e generica eccezione di inadempimento e dunque non valida a mettere in mora l'acquirente e comunque da questo non ricevuta e dunque rimasta priva di efficacia.
Al riguardo va rilevato come, nel presente giudizio, la venditrice ha eccepito il mancato pagamento, oltre che delle rate di prezzo di giugno ed ottobre 2022, che invece l'acquirente ha provato con documenti di aver corrisposto, anche delle rate di luglio ed agosto dello stesso anno. Anche tale eccezione è risultata infondata.
Sul punto il Sig. ha dedotto di aver corrisposto anche i tremila euro delle due rate di CP_1
luglio ed agosto 2022, in accordo con il procuratore speciale, per compensazione con un credito di pari importo vantato verso quest'ultimo. Credito sorto per effetto della mancata conclusione, nel maggio del 2022, dell'acquisto di un terreno che avrebbe dovuto effettuarsi con la mediazione del Sig. e per la quale gli era stata corrisposta una CP_2
provvigione di pari importo con due bonifici nel gennaio 2022 rispettivamente di 500 e di
2.500 euro.
A dimostrazione della circostanza dedotta, il convenuto ha prodotto copia dei bonifici eseguiti (doc. nn. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione in giudizio) ed ha richiesto sul punto l'interrogatorio formale del terzo chiamato, rimasto contumace, Sig. CP_2
. Interpello autorizzato ma che non si è potuto effettuare per l'ingiustificata mancata
[...] comparizione del contumace all'udienza del 25.07.2025, fissata per l'incombente,
Al riguardo va ricordato che in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 cpc, secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interpello se la parte non si presente o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova”, va interpretato nel senso che, se pure la mancata risposta non equivale ad una confessione, può però assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cpc), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza, come nella specie di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione, come parimenti nella specie, di prove in senso contrario (cfr. Cassaz. Civ., Sex III, n.22407/2006).
Al proposito, nel corso del presente giudizio, parte attrice non ha contestato la validità e l'efficacia della procura conferita al contumace non ha contestato la validità dei CP_2
pagamenti eseguiti nei confronti del procuratore speciale, non ha eccepito alcunchè sul corretto adempimento da parte di questo degli impegni assunti con l'accettazione della procura (accettare i pagamenti, quietanzarli, renderne conto, ecc), né, infine, in alcun modo ne ha sconfessato l'operato. Parte attrice si è limitata a generiche contestazioni, molte delle quali risultate del tutto infondate o perché non provate o perché documentalmente sconfessate. Dal canto suo, il procuratore speciale, rimasto contumace, nonostante la validità dei pagamenti, mai contestati, ricevuti dall'acquirente, odierno convenuto, ha conferito mandato al legale di fiducia, suo e della venditrice, odierna attrice, di inoltrare all'acquirente una diffida ad adempiere, dal carattere strumentale stante la genericità delle contestazioni ivi contenute e la sua infondatezza. Diffida rimasta peraltro inefficace a causa della sua mancata ricezione da parte del destinatario.
Dunque, anche la circostanza relativa all'accordo raggiunto tra l'acquirente odierno convenuto ed il procuratore speciale dell'alienante, odierna attrice, avente ad oggetto il pagamento per compensazione del credito di € 3.000,00 vantato dal primo nei confronti del secondo, a saldo delle rate di prezzo di luglio ed agosto 2022 può ritenersi provata, vera e certa.
Alla luce di quanto sopra è, pertanto, risultato che il sig. in adempimento alle CP_1 proprie obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto in data 11.03.2022, ha regolarmente corrisposto sia l'anticipo di € 21.000,00 che le rate di prezzo da maggio 2022
a giugno 2023, per ulteriori € 21.000,00, per un totale di € 42.000,00 e che, pertanto alla data della diffida del 28.07.2022 ed anche alla data della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 22.10.2022 lo stesso non poteva certamente essere considerato inadempiente.
La domanda attrice va, pertanto considerata del tutto priva di fondamento. Come pure del tutto ingiustificato si è palesato sia il rifiuto di parte attrice di accettare i pagamenti che il convenuto ha proposto banco iudicis alle udienze del 02.04 e del 25.06.24, che la mancata indicazione di diverse coordinate dove poter effettuare i pagamenti in alternativa a quelli riferiti al procuratore speciale. Condotte che più che essere improntate alla tutela dei diritti di una parte contrattuale denotano evidenti profili di mala fede sia in fase di esecuzione del contratto che in fase processuale. Oltre a ciò la condotta di parte attrice è risultata anche inadempiente nei confronti del convenuto che, nonostante il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, non è stato immesso nel possesso dell'immobile come previsto dalla clausola contenuta al punto sette del contratto sottoscritto, secondo la quale tanto sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre del 2022. E questo nonostante la condotta del convenuto sia stata sempre improntata alla buona fede ed al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo, infatti, all'esito della notifica dell'atto di citazione a ottobre del 2022 da parte della venditrice, temendo una condotta infedele da parte del procuratore speciale da questa nominato, ha subito richiesto, prima con una raccomandata a novembre 2022 e poi con una mail del successivo 5 dicembre (doc 9 e 10 di parte convenuta) che gli fossero comunicati sistemi di pagamento alternativi o diverse coordinate bancaria rispetto a quelli indicati in contratto riferibili al procuratore speciale e fino ad allora utilizzati, non mancando di avvertire che in caso contrario, stante la mancata sconfessione della procura rilasciata in favore del Sig. avrebbe continuato a corrispondere le rate dovute in favore di CP_2
quest'ultimo. Cosa che, infatti, ha fatto fino al giugno del 2023, quando ha ragionevolmente interrotto i pagamenti in attesa dell'esito del presente giudizio, durante il quale le parti hanno continuato a tenere le medesime opposte condotte.
Mentre, infatti, il convenuto ha continuato a chiedere di essere messo nelle condizioni di poter continuare a pagare le rate nelle more maturate fino ad offrirne il pagamento banco iudicis, dichiarandosi anche disposto al pagamento del saldo ancora dovuto in un'unica soluzione, parte attrice ha continuato, senza fornire alcuna valida e fondata motivazione, a rifiutare di indicare nuove coordinate bancarie o un diverso sistema di pagamento, a rifiutare i pagamenti offerti banco iudicis dal convenuto e ad impedire che il convenuto entrasse in possesso dell'immobile acquistato.
All'esito del giudizio va, pertanto, rigettata la domanda di inadempimento formulata nei confronti del convenuto;
va accertato il regolare pagamento da parte del convenuto della complessiva somma di € 42.000 e deve, pertanto, disporsi il pagamento della restante somma dovuta a saldo del prezzo convenuto, pari ad € 58.000 da corrispondere alle coordinate bancarie che l'attrice dovrà fornire entro dieci giorni dal deposito della sentenza. In mancanza il pagamento potrà essere eseguito alle coordinate bancarie riferibili al procuratore speciale, regolarmente nominato e non revocato, già note al convenuto con effetto totalmente liberatorio. L'attrice, entro dieci giorni dal deposito della sentenza, dovrà immettere parte acquirente nel possesso dell'immobile. Ove tanto non avvenga entro il termine indicato, si dispone che per ogni giorno di ritardo parte venditrice dovrà corrispondere a parte acquirente una penale di € 100,00 (cento).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice in favore del procuratore del convenuto, anticipatario, nella misura che si liquida d'ufficio come da dispositivo.
In virtù della condotta processuale di parte attrice la quale, pur in presenza di evidenti elementi di infondatezza della propria domanda, ha iniziato e coltivato il presente giudizio ed ha rifiutato in più occasioni l'offerta di pagamento di quanto ancora dovutole, così impedendo la soluzione bonaria della controversia ed abusando dello strumento processuale, va accolta la domanda di parte convenuta, di condanna della Sig.ra Pt_1
al pagamento della somma di € 3.000. equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, commi primo e terzo, CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Respinge per quanto di ragione la domanda dell'attrice Parte_1
2) Accerta il pagamento da parte del Sig. , in adempimento Controparte_1
delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto del 11.03.2022, della complessiva somma di € 42.000,00 e per l'effetto non accoglie la domanda formulata dal convenuto di restituzione dell'indebito di € 3.000,00 a carico del terzo chiamato, ai sensi dell'art. 2033 CC;
3) Dispone che il convenuto versi il residuo prezzo dell'immobile acquistato, pari ad €
58.000,00, versando la somma in un'unica soluzione alle coordinate bancarie (o altro valido sistema di pagamento) che l'attrice dovrà fornire al convenuto entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza;
4) Qualora l'attrice non provveda a comunicare al convenuto, entro l'indicato termine quanto disposto al punto 3, si autorizza il convenuto a versare il saldo del dovuto come sopra determinato alle coordinate bancarie in suo possesso, riferite al procuratore speciale sig. con effetto liberatorio;
CP_2
5) Condanna l'attrice Sig.ra ad immettere il convenuto nel Parte_1
possesso dell'immobile oggetto del contratto di compravendita sottoscritto in data
11/03/2022, entro dieci giorni dal deposito della presente sentenza, disponendo che per ogni giorno di ritardo l'attrice corrisponda al convenuto la somma di € 100,00 (cento).
6) Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96 CPC, a pagare al convenuto la somma di € 3.000,00, per i motivi di cui in narrativa.
7) Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dal convenuto che liquida in base ai parametri medi dello scaglione relativo al valore del giudizio ai sensi del DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/22 in € 14.100,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
8) Nulla per le spese di , rimasto contumace. Controparte_2
Cremona, 08/04/2025
Il GOP Silvestro Binetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dr. Silvestro Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2272/2022 promossa da:
( ) - con l'Avv. Alberto Ferrari, Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
), con l'Avv. Gaspare Sidoti;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
( , contumace. Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Risoluzione per inadempimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22/10/2024 e relativi atti che si intendono qui interamente richiamati. In particolare:
Per l'attrice “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: In Parte_1 via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'avvenuta risoluzione, per grave inadempimento imputabile al signor , del contratto Controparte_1 di compravendita stipulato in data 11.03.2022 per atto n. 32.427 rep. e n. 19.889 racc. Notaio
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Lodi in Persona_1 data 16.3.2022 ai nn.4257/2817 rep. - racc., avente a oggetto i seguenti beni immobili in Comune di
Pandino via Roma n. 23: - abitazione su due piani (terra e primo), composta al piano terra da cantina, portico, autorimessa di pertinenza ed area esclusiva;
al primo piano da cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, bagno e due balconi;
il tutto censito all'Ufficio Tecnico Erariale di Cremona nel catasto fabbricati del Comune di Pandino: - foglio 19 – mappale 410 e mappale 335 subalterno 501, Via Roma n. 23, piano T-1, categoria A/2, classe 3, vani 7, rendita € 542,28, superficie catastale mq. 228, totale escluse aree scoperte mq. 171; - foglio 19 – mappale 335 subalterno 1, via
Roma n. 23, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 27, rendita € 33,47, superficie catastale mq. 34.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza e con obbligo ad osservare il regolamento condominiale ove esistente. Confini e servitù. Confini a corpo: a nord via Ugo Foscolo e mappale 399; ad est mappale 403 e 348; a sud Viale Europa;
a ovest Via
Roma. Servitù: come da atti di provenienza;
- condannare il signor a Controparte_1 risarcire, in favore della signora tutti i danni arrecati a quest'ultima con il Parte_1 proprio inadempimento, così come saranno accertati e quantificati in corso di causa, se del caso anche in via equitativa da parte del Giudice;
- rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate da controparte in quanto inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: - risolvere, per grave inadempimento imputabile signor , il Controparte_1 contratto di compravendita stipulato in data 11.03.2022 per atto n. 32.427 rep. e n. 19.889 racc.
Notaio trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Lodi Persona_1 in data 16.3.2022 ai nn.4257/2817 rep. - racc., avente a oggetto i seguenti beni immobili in Comune di Pandino Via Roma n. 23; - abitazione su due piani (terra e primo), composta al piano terra da cantina, portico, autorimessa di pertinenza ed area esclusiva;
al primo piano da cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, bagno e due balconi;
il tutto censito all'Ufficio Tecnico Erariale di Cremona nel catasto fabbricati del Comune di Pandino: - foglio 19 – mappale 410 e mappale 335 subalterno
501, Via Roma n. 23, piano T-1, categoria A/2, classe 3, vani 7, rendita € 542,28, superficie catastale mq. 228, totale escluse aree scoperte mq. 171; - foglio 19 – mappale 335 subalterno 1, via
Roma n. 23, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 27, rendita € 33,47, superficie catastale mq. 34.
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza e con obbligo ad osservare il regolamento condominiale ove esistente. Confini e servitù. Confini a corpo: a nord Via Ugo Foscolo e mappale 399; ad est mappale 403 e 348; a sud Viale Europa;
a ovest Via
Roma. Servitù: come da atti di provenienza;
- condannare il signor a Controparte_1 risarcire, in favore della signora tutti i danni arrecati a quest'ultima con il Parte_1 proprio inadempimento, così come saranno accertati e quantificati in corso di causa, se del caso anche in via equitativa da parte del Giudice;
- rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate da controparte in quanto inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede che venga disposta C.T.U. al fine di valutare il prezzo pattuito nel contratto di compravendita. Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. di parte attrice in data 13.02.2024. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il convenuto : Controparte_1
Il terzo chiamato è rimasto contumace. Controparte_2
Motivi della decisione Fatto e processo
Con atto di citazione notificato il 22.10.2022, la Sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Sig. per sentire accertare Controparte_1
la risoluzione per grave inadempimento del convenuto del contratto di compravendita stipulato in data 11.03.2022 avente ad oggetto un immobile sito in Pandino alla Via Roma
23 e, per l'effetto, condannare il Sig. a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni CP_1
derivanti dall'inadempimento per come accertati e quantificati in corso di causa, anche in via equitativa.
L'attrice, a sostegno delle proprie istanze, deduceva di aver concluso con il Sig. CP_1
un contratto di compravendita, stipulato in data 11.03.22 e registrato in data 16.03.2022, avente ad oggetto un immobile di sua proprietà consistente in una abitazione a due piani sita in Pandino, concordando un prezzo di € 100.000,00, dei quali € 21.000,00 corrisposti in anticipo, già prima della stipula del contratto definitivo, ed € 54.000,00 da corrispondersi in 36 rate mensili da € 1.500,000 cadauna da versarsi a partire dal 06.05.2022 fino al
06.04.25 ed, infine, i restanti 25.000,00 da pagare in un'unica soluzione entro il 06.04.2025.
In violazione di quanto pattuito il compratore non avrebbe adempiuto al pagamento delle rate dei mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre 2022. Inadempimento che non sarebbe stato colmato nemmeno a seguito di intimazione di pagamento del 28.07.2022. Circostanze che sostanzierebbero il grave inadempimento che giustificherebbe la risoluzione del contratto per esclusiva responsabilità del compratore.
Il Sig. si costituiva depositando comparsa di risposta e fascicolo Controparte_1
documenti, sostenendo, l'infondatezza della domanda attorea. Preliminarmente l'attore rilevava come il contratto non sarebbe stato concluso con la sig.ra n persona ma Pt_1 per il tramite di un suo procuratore speciale, Sig. , regolarmente nominato Controparte_2
dall'attrice con procura notarile in calce al contratto di compravendita, (circostanza che sarebbe stata artatamente ignorata dal procuratore di parte attrice) ed al quale, come da poteri conferiti a mezzo della detta procura speciale conferita dalla venditrice, sarebbero state corrisposte a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato allo stesso, le rate da €
1.500,00 dei mesi di maggio, giugno 2022 e da settembre 2022 a giugno 2023, per totali €
18.000,00, che vanno aggiunti ai 21.000,00 già corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto. Mentre le rate relative ai mesi di luglio ed agosto 2022 sarebbero state corrisposte compensando un precedente debito di € 3.000,00 esistente tra il procuratore speciale ed il convenuto. Somma che sarebbe stata versata dal secondo in favore del primo a seguito della firma di un contratto preliminare di acquisto di un terreno sito in Pandino, poi non andato a buon fine per colpa dello stesso Accordo di compensazione CP_2
che sarebbe stato raggiunto nel mese di maggio 2022 e che prevedeva che il Sig. CP_2
avrebbe restituito i 3.000 euro al Sig. , corrispondendoli non direttamente a questo CP_1
ma versandoli alla Sig.ra a pagamento delle rate di luglio ed agosto 2022, Pt_1
dovute per l'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Rilevava il convenuto che i pagamenti delle rate sarebbero avvenuti, senza alcuna opposizione da parte della venditrice, tramite bonifici bancari direttamente sul C/C intestato al Sig. e che pertanto riteneva necessario chiamare in causa CP_2 quest'ultimo al fine di essere tenuto indenne e manlevato qualora il procuratore speciale non avesse versato alla sua mandante le rate incassate. La chiamata in causa del Sig. pertanto, si rendeva necessaria anche per esercitare nei suoi confronti l'azione CP_2 di garanzia e sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € 3.000. Nel contempo, il convenuto si dichiarava, comunque, disposto a versare la somma di €
3.000,00 a pagamento delle rate “compensate”, oltre che a continuare a corrispondere le restanti rate se solo gli fossero state comunicate delle nuove coordinate bancarie da parte della venditrice. Richiesta, peraltro, già inoltrata una prima volta con raccomandata del novembre del 2022, in riscontro alla diffida di pagamento ricevuta dal procuratore di parte attrice a luglio 2022 ed una seconda volta con mail del 05/12/2022. Richieste rimaste entrambe prive di riscontro. e rimasta senza risposta.
Ad ogni buon conto il convenuto, in pendenza del presente giudizio intentato dall'attrice, avendo ritenuto opportuno sospendere i versamenti delle rate in favore del procuratore con il pagamento di giugno 2023, pur in assenza di un disconoscimento dei suoi poteri da parte della mandante, confermava la disponibilità a corrispondere immediatamente in favore dell'attrice tutte le somme non versate fino al saldo.
Il convenuto, inoltre, dichiarava che a fronte del regolare pagamento delle rate pattuite, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 7 del contratto di compravendita stipulato, prendere possesso dell'immobile entro il 31.12.22, ma che tanto non sarebbe avvenuto, chiedendo in riconvenzionale, di essere immesso nel possesso dell'immobile, in virtù dell'accertato adempimento, ovvero, del lieve inadempimento per il mancato pagamento di sole due rate di prezzo.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo con decreto del 07.03.2023, rinviando la prima udienza al 21.09.23. Nelle more il fascicolo veniva delegato a questo giudice con nuovo rinvio d'ufficio all'udienza del 05.12.2023, ove il terzo chiamato non compariva CP_2
nonostante la regolarità della notifica e ne veniva dischiarata la contumacia. Le altre parti, attrice e convenuto, comparivano e si riportavano agli atti e documenti depositati, confermando ogni deduzione, eccezione ed istanza ivi contenute, chiedendo la concessione dei termini istruttori.
Concessi i termini, all'udienza del 02/04/2024, parte convenuta, nell'impossibilità di versare le somme ancora dovute in assenza delle coordinate bancarie della venditrice, mai comunicate, depositava banco iudicis assegno bancario di € 15.000,00 emesso a favore della sig.ra a copertura delle rate di prezzo dei mesi da luglio 2023 ad Parte_1
aprile 2024. Assegno che veniva rifiutato da controparte per le ragioni esposte in atti.
All'esito il giudice ammetteva il solo interrogatorio formale del terzo chiamato contumace
Sig. e rinviava per l'incombente all'udienza del 25/06/2024, ove, nonostante la CP_2 regolare notifica dell'atto di citazione a testimoniare, il sig. non si presentava. CP_2
All'esito il convenuto si dichiarava nuovamente disposto a corrispondere tutte le rate di prezzo fino ad allora maturate ove fosse stato messo in condizione di poterlo fare con la comunicazione delle coordinate bancarie della venditrice. Ancora una volta parte attrice rifiutava l'offerta e chiedeva la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. In assenza dell'opposizione di controparte veniva quindi fissata per l'incombente l'udienza del 22/10/2024 ove il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, che entrambe le parti depositavano tempestivamente.
Diritto
All'esito del giudizio la domanda attorea è risultata infondata e va rigettata.
In data 11.03.2022 il sig. (di seguito semplicemente Sig. ) Controparte_1 CP_1
acquistava dalla Sig.ra per atto n. 32.427 rep. e n. 19.889 racc. del Parte_1
Notaio trascritto presso l'Agenzia delle Entrate e Territorio di Lodi Persona_1 in data 16.3.2022 ai nn. 4257/2817 rep. - racc., il bene immobile sito in Comune di Pandino alla Via Roma n. 23, costituito da abitazione su due piani (terra e primo), censito nel catasto fabbricati del Comune di Pandino: - foglio 19 – mappale 410 e mappale 335 subalterno 501. Il contratto veniva sottoscritto, in nome e per conto della venditrice, odierna attrice, dal sig. in forza di procura speciale, unita al contratto di Controparte_2 compravendita quale allegato “A”, conferita con atto del 15/09/2021, rep. n. 31763 agli atti del medesimo notaio (doc. 1 di parte convenuta e 2 di parte attrice). Procura specificatamente conferita dalla affinché il Sig. “agendo in nome, per conto ed in Pt_1 CP_2 rappresentanza di essa mandante, abbia a vendere, a chi crederà conveniente e per il prezzo più opportuno, ogni diritto ad essa spettante” sul bene immobile sito in Pandino alla via Roma 23, conferendo altresì al Sig. anche il potere di “riscuotere il prezzo e rilasciarne CP_2
quietanza, accordare dilazioni al pagamento o dichiarare essere stato il prezzo già pagato”, nonché di “prestare ogni garanzia a favore della parte acquirente (…) o compiere qualsiasi atto al fine di liberare l'immobile (…). Con obbligo di rendiconto”. Nel contratto veniva dato atto che il prezzo di acquisto era stato pattuito in € 100.000,00, di cui € 21.000,00 già corrisposti e regolarmente incassati con un vaglia postale da € 20.000,00 ed un assegno postale di €
1.000,00, € 54.000,00 da corrispondersi in 36 rate di € 1.500 cadauna da pagare in giorno sei di ogni mese dal 6 maggio 2022 al 6 aprile 2025 ed infine per € 25.000,00 da corrispondersi, con modalità non indicate, entro il 6 aprile 2025. A fronte del rispetto delle clausole relative al pagamento del prezzo il contratto prevedeva l'immediato acquisto della proprietà dell'immobile e l'immissione in possesso dell'acquirente adempiente entro il
31.12.2022.
Il Sig. , odierno convenuto, ha sostenuto che all'esito della sottoscrizione del CP_1 contratto di compravendita in data 11.03.2022, ha pagato con un vaglia ed un assegno postale l'anticipo di € 21.000,00, pagamento di cui viene dato atto al punto 4 del contratto di compravendita (doc. 01). Di seguito, sin dal mese di maggio 2022 e fino al mese di giugno 2023, ha versato le concordate rate mensili di € 1.500,00 cadauna, per un totale di ulteriori € 39.000,00, come dimostrato dalle copie dei bonifici postali prodotti come doc. 02 allegato alla comparsa di costituzione e n. 11 allegato alla prima memoria istruttoria. Tanto in adempimento dei patti e condizioni stabilite nel contratto sottoscritto. Nel rispetto della procura speciale unita al contratto come allegato “A” ed in assenza di diverse indicazioni e/o disposizioni da parte della mandante venditrice, il Sig. ha corrisposto le rate CP_1
con bonifici eseguiti in favore del procuratore speciale, accreditandole sull'IBAN n.
[...], riferito al c/c del Sig. . In tal modo Controparte_2 l'acquirente ha corrisposto le rate da maggio 2022 a giugno 2023, ad eccezione delle rate di luglio ed agosto dello stesso anno.
Tutte le suddette circostanze, oltre ad essere state provate dal convenuto con l'esibizione delle copie dei bonifici bancari eseguiti, esibiti in giudizio (doc. 2 e 11), nella sostanza non sono state nemmeno contestate da parte attrice e vanno pertanto considerate come vere e certe. Come vera, certa e non contestata è risultata la procura allegata al contratto sottoscritto e rilasciata dalla venditrice in favore del Sig. , il quale, non Controparte_2
solo ha sottoscritto il contratto in nome e per conto dell'attrice, ma ha anche incassato le rate di prezzo ed inviato all'acquirente una infondata diffida ad adempiere, dando mandato al medesimo professionista odierno difensore della venditrice.
Al proposito va rilevato che l'allegato “A” al contratto di compravendita sottoscritto in data 11.03.2022, costituisce una procura speciale avendo ad oggetto non tutti gli affari o tutti gli atti facenti parte della sfera di interesse o di rapporti della mandante, ma solo un atto specificatamente determinato. Procura che, pertanto, a norma dell'art. 1708 CC comprende, non solo gli atti per i quali è stata conferita ma anche tutti quelli necessari al loro compimento e che ne costituiscono svolgimento naturale.
Tanto premesso, non può certamente porsi in dubbio che la compravendita sottoscritta dal rappresentante per conto della venditrice rappresentata deve ritenersi come direttamente stipulata da quest'ultima. Ed in effetti la rappresentata non è terza rispetto al contratto sottoscritto dalla persona legittimamente qualificatasi come suo rappresentante essendo ella parte nel rapporto giuridico documentato dal contratto medesimo. Contratto che, infatti, produrrà i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica della mandante posto che la sottoscrizione apposta dal rappresentante equivale per ogni effetto di legge a quella posta dalla titolare del diritto rappresentato.
Appare, pertanto, del tutto evidente che, avendo la procura speciale conferita dalla llo espressamente previsto il potere di incassare e quietanzare le rate Pt_1 CP_2
di prezzo, i pagamenti eseguiti dall'acquirente sul conto corrente intestato al secondo, come provato e non contestato, devono ritenersi regolarmente effettuati in corretto e compiuto adempimento delle clausole contrattuali.
Ciò nonostante, con nota raccomandata del 28.07.2022, inviata dal medesimo odierno procuratore costituito per parte attrice, su mandato del procuratore speciale Sig. CP_2
e da questo pure sottoscritta, ma mai ricevuta dal convenuto, premesso un non meglio quantificato mancato “pagamento delle rate dovute”, quest'ultimo veniva diffidato a corrispondere altrettante indefinite “somme scadute”. Diffida basata su un'infondata e generica eccezione di inadempimento e dunque non valida a mettere in mora l'acquirente e comunque da questo non ricevuta e dunque rimasta priva di efficacia.
Al riguardo va rilevato come, nel presente giudizio, la venditrice ha eccepito il mancato pagamento, oltre che delle rate di prezzo di giugno ed ottobre 2022, che invece l'acquirente ha provato con documenti di aver corrisposto, anche delle rate di luglio ed agosto dello stesso anno. Anche tale eccezione è risultata infondata.
Sul punto il Sig. ha dedotto di aver corrisposto anche i tremila euro delle due rate di CP_1
luglio ed agosto 2022, in accordo con il procuratore speciale, per compensazione con un credito di pari importo vantato verso quest'ultimo. Credito sorto per effetto della mancata conclusione, nel maggio del 2022, dell'acquisto di un terreno che avrebbe dovuto effettuarsi con la mediazione del Sig. e per la quale gli era stata corrisposta una CP_2
provvigione di pari importo con due bonifici nel gennaio 2022 rispettivamente di 500 e di
2.500 euro.
A dimostrazione della circostanza dedotta, il convenuto ha prodotto copia dei bonifici eseguiti (doc. nn. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione in giudizio) ed ha richiesto sul punto l'interrogatorio formale del terzo chiamato, rimasto contumace, Sig. CP_2
. Interpello autorizzato ma che non si è potuto effettuare per l'ingiustificata mancata
[...] comparizione del contumace all'udienza del 25.07.2025, fissata per l'incombente,
Al riguardo va ricordato che in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 cpc, secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interpello se la parte non si presente o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova”, va interpretato nel senso che, se pure la mancata risposta non equivale ad una confessione, può però assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cpc), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza, come nella specie di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione, come parimenti nella specie, di prove in senso contrario (cfr. Cassaz. Civ., Sex III, n.22407/2006).
Al proposito, nel corso del presente giudizio, parte attrice non ha contestato la validità e l'efficacia della procura conferita al contumace non ha contestato la validità dei CP_2
pagamenti eseguiti nei confronti del procuratore speciale, non ha eccepito alcunchè sul corretto adempimento da parte di questo degli impegni assunti con l'accettazione della procura (accettare i pagamenti, quietanzarli, renderne conto, ecc), né, infine, in alcun modo ne ha sconfessato l'operato. Parte attrice si è limitata a generiche contestazioni, molte delle quali risultate del tutto infondate o perché non provate o perché documentalmente sconfessate. Dal canto suo, il procuratore speciale, rimasto contumace, nonostante la validità dei pagamenti, mai contestati, ricevuti dall'acquirente, odierno convenuto, ha conferito mandato al legale di fiducia, suo e della venditrice, odierna attrice, di inoltrare all'acquirente una diffida ad adempiere, dal carattere strumentale stante la genericità delle contestazioni ivi contenute e la sua infondatezza. Diffida rimasta peraltro inefficace a causa della sua mancata ricezione da parte del destinatario.
Dunque, anche la circostanza relativa all'accordo raggiunto tra l'acquirente odierno convenuto ed il procuratore speciale dell'alienante, odierna attrice, avente ad oggetto il pagamento per compensazione del credito di € 3.000,00 vantato dal primo nei confronti del secondo, a saldo delle rate di prezzo di luglio ed agosto 2022 può ritenersi provata, vera e certa.
Alla luce di quanto sopra è, pertanto, risultato che il sig. in adempimento alle CP_1 proprie obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto in data 11.03.2022, ha regolarmente corrisposto sia l'anticipo di € 21.000,00 che le rate di prezzo da maggio 2022
a giugno 2023, per ulteriori € 21.000,00, per un totale di € 42.000,00 e che, pertanto alla data della diffida del 28.07.2022 ed anche alla data della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 22.10.2022 lo stesso non poteva certamente essere considerato inadempiente.
La domanda attrice va, pertanto considerata del tutto priva di fondamento. Come pure del tutto ingiustificato si è palesato sia il rifiuto di parte attrice di accettare i pagamenti che il convenuto ha proposto banco iudicis alle udienze del 02.04 e del 25.06.24, che la mancata indicazione di diverse coordinate dove poter effettuare i pagamenti in alternativa a quelli riferiti al procuratore speciale. Condotte che più che essere improntate alla tutela dei diritti di una parte contrattuale denotano evidenti profili di mala fede sia in fase di esecuzione del contratto che in fase processuale. Oltre a ciò la condotta di parte attrice è risultata anche inadempiente nei confronti del convenuto che, nonostante il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, non è stato immesso nel possesso dell'immobile come previsto dalla clausola contenuta al punto sette del contratto sottoscritto, secondo la quale tanto sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre del 2022. E questo nonostante la condotta del convenuto sia stata sempre improntata alla buona fede ed al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo, infatti, all'esito della notifica dell'atto di citazione a ottobre del 2022 da parte della venditrice, temendo una condotta infedele da parte del procuratore speciale da questa nominato, ha subito richiesto, prima con una raccomandata a novembre 2022 e poi con una mail del successivo 5 dicembre (doc 9 e 10 di parte convenuta) che gli fossero comunicati sistemi di pagamento alternativi o diverse coordinate bancaria rispetto a quelli indicati in contratto riferibili al procuratore speciale e fino ad allora utilizzati, non mancando di avvertire che in caso contrario, stante la mancata sconfessione della procura rilasciata in favore del Sig. avrebbe continuato a corrispondere le rate dovute in favore di CP_2
quest'ultimo. Cosa che, infatti, ha fatto fino al giugno del 2023, quando ha ragionevolmente interrotto i pagamenti in attesa dell'esito del presente giudizio, durante il quale le parti hanno continuato a tenere le medesime opposte condotte.
Mentre, infatti, il convenuto ha continuato a chiedere di essere messo nelle condizioni di poter continuare a pagare le rate nelle more maturate fino ad offrirne il pagamento banco iudicis, dichiarandosi anche disposto al pagamento del saldo ancora dovuto in un'unica soluzione, parte attrice ha continuato, senza fornire alcuna valida e fondata motivazione, a rifiutare di indicare nuove coordinate bancarie o un diverso sistema di pagamento, a rifiutare i pagamenti offerti banco iudicis dal convenuto e ad impedire che il convenuto entrasse in possesso dell'immobile acquistato.
All'esito del giudizio va, pertanto, rigettata la domanda di inadempimento formulata nei confronti del convenuto;
va accertato il regolare pagamento da parte del convenuto della complessiva somma di € 42.000 e deve, pertanto, disporsi il pagamento della restante somma dovuta a saldo del prezzo convenuto, pari ad € 58.000 da corrispondere alle coordinate bancarie che l'attrice dovrà fornire entro dieci giorni dal deposito della sentenza. In mancanza il pagamento potrà essere eseguito alle coordinate bancarie riferibili al procuratore speciale, regolarmente nominato e non revocato, già note al convenuto con effetto totalmente liberatorio. L'attrice, entro dieci giorni dal deposito della sentenza, dovrà immettere parte acquirente nel possesso dell'immobile. Ove tanto non avvenga entro il termine indicato, si dispone che per ogni giorno di ritardo parte venditrice dovrà corrispondere a parte acquirente una penale di € 100,00 (cento).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice in favore del procuratore del convenuto, anticipatario, nella misura che si liquida d'ufficio come da dispositivo.
In virtù della condotta processuale di parte attrice la quale, pur in presenza di evidenti elementi di infondatezza della propria domanda, ha iniziato e coltivato il presente giudizio ed ha rifiutato in più occasioni l'offerta di pagamento di quanto ancora dovutole, così impedendo la soluzione bonaria della controversia ed abusando dello strumento processuale, va accolta la domanda di parte convenuta, di condanna della Sig.ra Pt_1
al pagamento della somma di € 3.000. equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, commi primo e terzo, CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Respinge per quanto di ragione la domanda dell'attrice Parte_1
2) Accerta il pagamento da parte del Sig. , in adempimento Controparte_1
delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto del 11.03.2022, della complessiva somma di € 42.000,00 e per l'effetto non accoglie la domanda formulata dal convenuto di restituzione dell'indebito di € 3.000,00 a carico del terzo chiamato, ai sensi dell'art. 2033 CC;
3) Dispone che il convenuto versi il residuo prezzo dell'immobile acquistato, pari ad €
58.000,00, versando la somma in un'unica soluzione alle coordinate bancarie (o altro valido sistema di pagamento) che l'attrice dovrà fornire al convenuto entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza;
4) Qualora l'attrice non provveda a comunicare al convenuto, entro l'indicato termine quanto disposto al punto 3, si autorizza il convenuto a versare il saldo del dovuto come sopra determinato alle coordinate bancarie in suo possesso, riferite al procuratore speciale sig. con effetto liberatorio;
CP_2
5) Condanna l'attrice Sig.ra ad immettere il convenuto nel Parte_1
possesso dell'immobile oggetto del contratto di compravendita sottoscritto in data
11/03/2022, entro dieci giorni dal deposito della presente sentenza, disponendo che per ogni giorno di ritardo l'attrice corrisponda al convenuto la somma di € 100,00 (cento).
6) Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96 CPC, a pagare al convenuto la somma di € 3.000,00, per i motivi di cui in narrativa.
7) Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dal convenuto che liquida in base ai parametri medi dello scaglione relativo al valore del giudizio ai sensi del DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/22 in € 14.100,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
8) Nulla per le spese di , rimasto contumace. Controparte_2
Cremona, 08/04/2025
Il GOP Silvestro Binetti