Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2118/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 10565/2023, pubblicata in data 17/11/2023, vertente
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Parte_1
Alfieri 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale iscritta all'Elenco delle SPV al n. 35492.8, giusta procura P.IVA_1
speciale conferita con atto a rogito del notaio di Pordenone del 20 Persona_1
settembre 2018, rep. 53137, racc. 39360, e per essa,
[...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina nn. 15/17, capitale Controparte_1
sociale di euro 100.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita iva n. , in forza di P.IVA_2
procura speciale conferita con atto a rogito del notaio dott. di Persona_2
Milano, in data 9 maggio 2019, rep. 140484, racc. 35372, da
[...]
quale mandataria con sede in Milano, Via Valtellina nn. 15/17, Parte_2
capitale sociale di euro 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. , iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.IVA_3
1217580, rappresentata dal dott. giusta procura rilasciata dal dott. Persona_3
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2019, con
[...]
firma autenticata in data 25 maggio 2020 dal notaio dott. di Milano, Persona_2
rep. 142719, racc. 36506 e registrata in data 27 maggio 2020 in Milano 2, serie 1T
35001, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc.
[...]
– pec: - fax 06.42.00.69.77) e Guido C.F._1 Email_1
Gargani (cod. fisc. - pec: - fax CodiceFiscale_2 Email_2
06.42.00.69.77), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa
Grazioli 15, per delega allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_4
persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
(cod. fisc. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_5
Appellati Contumaci
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
La , con atto notificato in data 6 ottobre 2016, Controparte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo -provvisoriamente esecutivo- n.
4493/2016, pronunciato dal Tribunale di Napoli in data 20 giugno 2016, notificato in data 10 agosto 2016, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro Controparte_3
105.029,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Parte opponente lamentava l'assenza di prova del credito, il mancato perfezionamento del contratto di conto corrente n. 23/57/0000358 (il cui saldo debitore aveva dato origine all'importo ingiunto), la illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla banca e la violazione del principio di buona fede. Chiedeva l'opponente la revoca del decreto, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Si costituiva in giudizio la la Controparte_3
quale concludeva per l'inammissibilità e, in ogni caso, per l'infondatezza dell'opposizione avversaria di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 cpc, in qualità di cessionaria del credito ingiunto, la e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
, la quale faceva proprie tutte le domande ed eccezioni della cedente e
[...]
chiedeva l'accoglimento, nei propri confronti, delle conclusioni precisate dalla
[...]
Controparte_3
All'udienza del 23 giugno 2023, precisate le definitive conclusioni, il Tribunale tratteneva la causa in decisione – senza svolgimento di istruttoria –con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 10565/2023, pubblicata in data 17/11/2023, il Tribunale di Napoli provvedeva come da dispositivo che segue:
“1) dichiara inammissibile l'intervento di Parte_2
quale mandataria di Parte_1
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 4493/2016 (rg n.
19049/2016) emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II in data 19.06.2016 e pubblicato in data 20.06.2016;
3) rigetta nel resto;
4) condanna l'opponente al pagamento, in favore della banca opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in € 4.217,00 per compenso, oltre rimb. forf., Iva e CPA come per legge”.
Il Giudizio di secondo grado Con atto di citazione in appello notificato in data 29.04.2024 la Parte_1
e, per essa, la sua procuratrice, impugnava la sentenza n. 10565/2023, esponendo
[...]
un unico motivo di doglianza così rubricato: “Sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio – ex art. 111 cpc - di . L'appellante lamentava Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio proposto dall'odierna appellante ex art. 111 cpc.
Criticava, in particolare, la sentenza ove leggesi: “…Rileva, ad abundantiam, il
Tribunale che l'intervento si appalesa in ogni caso inammissibile in quanto
l'interventrice non ha fornito prova esaustiva di essere divenuta titolare del credito oggetto di causa, a seguito della cessione in blocco di crediti della
[...]
Tale prova non si desume dalla lettura Controparte_3
dell'estratto della pubblicazione sulla G.U. che fa rinvio, per l'elencazione analitica dei rapporti, al Contratto di Cessione e ad un sito internet;
ebbene, tale rinvio non può dirsi sufficiente in quanto la cessionaria avrebbe dovuto depositare in atti l'elenco visibile nella relativa pagina internet o un altro documento idoneo a dimostrare
l'effettiva inclusione del rapporto oggetto di causa tra i crediti ceduti in blocco (nè risulta versato in atti il contratto di cessione con i relativi allegati). In mancanza di tale prova l'interventrice non può dirsi legittimata a partecipare al processo, per cui
l'intervento va dichiarato inammissibile”.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere dimostrata la titolarità del rapporto in capo alla sulla base Parte_1
dell'estratto della pubblicazione sulla G.U. prodotto in primo grado (cfr. doc. 03 allegato alla comparsa di intervento). Sosteneva, infatti, l'appellante che lo stralcio delle pagg. 20 e 21 della GU n. 110 del 20 settembre 2018 – Parte Seconda- conteneva la chiara indicazione dei crediti ceduti in data 14/9/2018 alla cessionaria
[...]
da parte della cedente Parte_1 Controparte_3
ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., i quali erano distinti tra deteriorati e in
[...]
bonis e quelli deteriorati – a loro volta - erano caratterizzati dall'essere stati segnalati a sofferenza o inadempienza probabile dalla cedente, presso la Centrale Rischi di Bankitalia, e dovevano essere sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1997 e il 23 luglio 2018. A detta dell'appellante, poiché il rapporto per cui è causa (rapporto di conto corrente n. 23/57/0000358 di cui al contratto stipulato in data 16 gennaio 2006) era stato appostato dalla cedente a sofferenza il 14/3/2016 (doc. 7 fasc. monitorio) esso andrebbe ricompreso, con ogni evidenza, nell'intervallo temporale indicato in Gazzetta
Ufficiale e, dunque, sarebbe stato individuato come oggetto di cessione. Inoltre, aggiungeva l'appellante che andrebbe valutato anche il contegno assunto dalla banca cedente che, rimasta parte nel procedimento, non solo non aveva contestato, né
l'inclusione del credito oggetto della domanda monitoria nel perimetro della cessione dichiarata da né la legittimazione della cessionaria, ma Parte_1
aveva – significativamente - lasciato che la difesa del provvedimento monitorio venisse proseguita – appunto – da che, una volta intervenuta, si era Parte_1
rivelata essere l'unica parte sostanziale interessata al rigetto dell'opposizione proposta dalla Controparte_2
In conclusione, l'appellante chiedeva di “annullare, riformare e revocare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10565/2023, emessa nel giudizio civile RG 29571/2016, limitatamente ai capi motivazionali sopra riprodotti;
per l'effetto, dichiarare ammissibile l'intervento spiegato in giudizio della società esponente e, per l'effetto, condannare la opponente alla refusione delle spese del primo grado in favore di
[...]
con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
Non si costituivano gli appellati, nonostante il perfezionamento della fattispecie notificatoria relativa all'atto di citazione in appello con conseguente contumacia volontaria di e della Controparte_2 [...]
. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 6.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale, ai sensi dell'art 352 cpc.
I Motivi della decisione
11.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con chiarezza, anche trascrivendole, le parti della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato coerentemente ed esaustivamente le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
1.2. L'appello proposto è fondato nel merito e va accolto.
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023,
n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688; Cassazione 07/10/2024, n.26127) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti, in via generale, dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n.5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Nell'ipotesi concreta in esame, la parte originaria opponente, nel corso del giudizio di primo grado, non contestava l'intervento spiegato dalla in Parte_1
data16.04.2019, quale successore nel diritto affermato in giudizio dall'opposta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anzi con la nota difensiva del 05.03.2021, immediatamente successiva all'intervento, si limitava a chiedere la nomina di ctu e a concludere come in atti. Con la successiva nota di udienza del 22.06.2023 l'opponente richiedeva nuovamente una ctu e dava anche atto della pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza. Solo con la memoria conclusionale di replica del
25.10.2023 la parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della
[...]
per non aver dato prova dell'inclusione del credito nell'operazione di Parte_1
cessione in blocco. Detta contestazione si appalesa, pertanto, tardiva e dunque priva di effetti, dovendosi anche considerare che, dopo il citato intervento della cessionaria ex art 111 cpc, non è più comparsa in udienza figurata a trattazione scritta l'originaria parte opposta. In altri termini, l'opponente in primo grado non formulava alcuna contestazione relativa alla cessione se non tardivamente nella memoria conclusionale di replica depositata oltre quattro anni dopo l'intervento della , Parte_1
che aveva da sola curato il prosieguo del giudizio di opposizione per non essere più comparsa in udienza a trattazione scritta la originaria parte opposta.
In ogni caso, anche a prescindere dalla condotta di non contestazione dell'originaria opponente, il fatto da provare sarebbe costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, dall'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco, che non è stata contestata in sé con la memoria conclusionale di replica del 25.10.2023. Ciò posto, dall'esame dell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, attestante l'operazione di cartolarizzazione tra i due istituti in esame, emerge che l'individuazione delle posizioni oggetto dell'operazione di cessione in blocco è effettuata mediante idoneo riferimento a crediti a sofferenza o inadempienza probabile segnalati dalla cedente presso la Centrale Rischi di Bankitalia che sono sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1997 e il 23 luglio 2018, riferimento che consente, senza incertezza, di ritenere il credito per cui è causa incluso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del 14.09.2018.
Le spese di giudizio
1 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della
[...]
, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., Controparte_2
e si liquidano in favore della parte odierna appellante come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n.
147/2022, tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate e delle limitate questioni devolute al giudizio di appello. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di appello nei confronti della contumace Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., non essendo destinataria di alcuna
[...]
domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara ammissibile l'intervento della e, per essa, della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
b) Condanna l'appellata , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 4217,00 per competenze legali e quanto al secondo grado in euro 1.138,50 per esborsi e in euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre su dette spese il rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese del presente giudizio di appello nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
d) ferma per il resto la sentenza appellata.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio