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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 31/10/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 9790/2024, promossa da:
c.f. CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PEREZ FRANCESCO PAOLO e c.f. Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/05/2024, con cui e unitisi in CP_1 Controparte_2 matrimonio a Castelcovati-BS in data 2.6.2009 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelcovati-BS al numero 6, parte II, serie A, dell'anno 2009), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 27.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli Per_1 Persona_2 stessi presso la madre
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3) Assegnare la casa coniugale sita a Castelcovati (BS) In Via Indipendenza n. 5, alla madre, che ci vivrà con i figli minori
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli per due giorni CP_1 infrasettimanali, e precisamente il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Inoltre, una volta al mese, potrà vederli e tenerli con sé per un giorno nel fine settimana, dal sabato mattino dalle ore 9:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00, comunicando il giorno esatto in cui terrà i figli con sé alla SI , Controparte_2 dandole preavviso di almeno 30 giorni;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori una settimana anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale
5) Il sig. si impegna a versare alla SI a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Controparte_2
e la somma di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno di essi), entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere Per_1 Per_2 dal mese di maggio del 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
6) Il sig. si impegna a non chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli di cui al punto che precede CP_1 anche a seguito della nascita di un altro figlio prevista a giorni. La sig. dal canto suo, si impegna a non Controparte_2 richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento nel caso in cui il sig. nei giorni stabiliti per tenere con se i figli non CP_1 dovesse farlo.
7) Il sig. e la sig.ra concordano che l'assegno unico per i figli, sia erogato interamente in CP_1 Controparte_2 favore della SI con espressa rinuncia del sig. alla quota che gli spetterebbe in base alla Controparte_2 CP_1 legge, sempre ai fini del mantenimento dei figli minori
8) Le parti concordano che le spese straordinarie per i figli siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario per i figli sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016. e più precisamente:
SPESE CHE DEVONO ESSERE DOCUMENTATE E SUDDIVISE TRA I GENITORI IN RAGIONE DEL 50% CIASCUNO
- SPESE PER LA SALUTE
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
o spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
d) farmaci particolari;
-SPESE PER L'ISTRUZIONE
o spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
o spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
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o Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola o - Spese per la custodia di prole minorile o con grave handicap : spese che non richiedono il preventivo accordo
1)spese di custodia di figli minori (es. baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori , in caso di malattia di prole infra dodicenne e/o genitore affidataria in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
-SPESE PER IL DIVERTIMENTO
o spese che richiedono il preventivo accordo a) attività sportive e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) corsi di lingua straniera c) viaggi e vacanze
8-Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente assenso per il passaporto, così come si impegnano a rilasciare assenso per il passaporto dei figli minori.
9 - Spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
CP_1 Controparte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 31/10/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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