Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9858 del 2025, proposto da
ST OT, EA ON, UR NI, IA ES LA, IA DA CI, RT ET NI, AL AR, FR MA RA, IN GR, CA IN, NN AN, SI AR, IA VA, IA LI, OB RA, RI CA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro - n. 563/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 563/2024, pubblicata il 18.1.2024 e notificata ai fini esecutivi il 6.2.2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ a) dichiara il diritto dei ricorrenti all’assegnazione della cd. “Carta docenti” di cui all’art.1, co.121, della legge n.107/2015, nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore, per i seguenti anni scolastici, e nelle seguenti misure nominali: - RO ST, per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - UO EA, per l’a.s. 2022/2023, per €. 500,00; - CA AU, per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - CI IA ES, per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - SP IA IA, per gli l’aa.ss. 2019/2020 e 2022/23, per €. 1.000,00; - TI NC RT, per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per €. 2.000,00; - AR AL, per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - RA FR MA, per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - RE IN per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per €. 1.500,00; - FA CA per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - UL IA IS per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - NO NN, per gli aa.ss. 2020/21 e 2022/23, per €. 1.000,00; - CI NNlisa per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - OZ SI per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - CA IA per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - LI IA per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per €. 2.500,00; - PI OB per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; - AR RI per l’a.s. 2022/23, per €. 500,00; misure da maggiorare della maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalla maturazione di ciascun diritto all’attribuzione; e condanna il Ministero convenuto all’assegnazione del beneficio; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 130,00 per spese e €. 5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi. ”.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
10. Il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza, su apposita richiesta della parte ricorrente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | NA AN |
IL SEGRETARIO