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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13223/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13223/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. SCHIAVO BARBARA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 BORGARETTO il 19/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGARETTO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/6/2001 e l'8/6/2005, entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n.536 del 12/03/2025, pubblicata in data 12/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul pagina 1 di 3 ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGARETTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata nel Comune di Beinasco (TO) alla Via Nino Bixio n. 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a CP_1
DA' ATTO che i figli e resteranno collocati prevalentemente presso la casa Per_2 Persona_3 coniugale sopra indicata e la madre potrà esercitare il diritto di visita compatibilmente con gli impegni e le disponibilità dei figli ormai maggiorenni e liberi di autodeterminarsi.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra tramite accredito su IBAN Parte_1 Parte_2 [...] – BANCA UNICREDIT SPA, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la sola figlia pari ad € 150,00, assegno che sarà Per_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
DA' ATTO che la sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, Parte_2 all'assegno di mantenimento in proprio favore.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i separandi vicendevolmente esprimono la congiunta volontà, e dunque acconsentono sin d'ora, di mettere in vendita l'abitazione sita in Beinasco (TO), Via Nino Bixio n. 8.
DA' ATTO che il contratto di finanziamento, tratto presso Unicredit S.p.A., (ID PRATICA 0-21576735), sarà pagato interamente dal sig. (doc.12). Parte_1
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13223/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. SCHIAVO BARBARA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 BORGARETTO il 19/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGARETTO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/6/2001 e l'8/6/2005, entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n.536 del 12/03/2025, pubblicata in data 12/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul pagina 1 di 3 ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGARETTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata nel Comune di Beinasco (TO) alla Via Nino Bixio n. 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a CP_1
DA' ATTO che i figli e resteranno collocati prevalentemente presso la casa Per_2 Persona_3 coniugale sopra indicata e la madre potrà esercitare il diritto di visita compatibilmente con gli impegni e le disponibilità dei figli ormai maggiorenni e liberi di autodeterminarsi.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra tramite accredito su IBAN Parte_1 Parte_2 [...] – BANCA UNICREDIT SPA, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la sola figlia pari ad € 150,00, assegno che sarà Per_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
DA' ATTO che la sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, Parte_2 all'assegno di mantenimento in proprio favore.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i separandi vicendevolmente esprimono la congiunta volontà, e dunque acconsentono sin d'ora, di mettere in vendita l'abitazione sita in Beinasco (TO), Via Nino Bixio n. 8.
DA' ATTO che il contratto di finanziamento, tratto presso Unicredit S.p.A., (ID PRATICA 0-21576735), sarà pagato interamente dal sig. (doc.12). Parte_1
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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