Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2022, proposto da
SINCE 1992 ZE AL IS s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Colombo e Cristina Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ricci in Milano, Via Francesco Sforza, n. 5;
contro
COMUNE DI SEREGNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andrea Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Seregno n. 192 del 15 giugno 2022 di ingiunzione alla rimozione del "tendone" sito in via Alessandro Volta n. 11 - 20831 Seregno (MB) e ripristino dello stato dei luoghi, con cui l'Amministrazione "preso atto che a seguito di verifica da parte di personale dell'ufficio Edilizia è stata riscontrata la presenza di un tendone al servizio di codesta attività commerciale, sporgente su suolo pubblico" ingiungeva alla Società "di provvedere alla rimozione del tendone di cui in oggetto, collocato in violazione della disciplina disposta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia di "tendoni" ed alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza; di non sporgere sul richiamato suolo pubblico, nelle more del predetto termine, il suddetto tendone".
Nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento n. 23016 del 28 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. ST CE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio (attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di bevande) situato nel territorio del Comune di Seregno, in Via Volta, n. 11.
Con il ricorso in esame, tale società impugna l’ordinanza n. 192 del 15 giugno 2022 con la quale il predetto Comune ha ordinato la rimozione di un tendone che prospetta sul suolo pubblico, utilizzato dalla medesima società come copertura di tavoli e sedie collocati all’esterno dei locali.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Seregno.
La Sezione, con ordinanza n. 1040 del 9 settembre 2022, ha respinto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 20 novembre 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo con il quale viene dedotto il vizio più radicale e perciò assorbente.
Con tale motivo, parte ricorrente – dopo aver rilevato il provvedimento impugnato si fonda sulla ritenuta violazione dell’art. 4, comma 7, del titolo IV del regolamento edilizio comunale (che vieta la collocazione di tendoni che prospettano su suolo pubblico in assenza di marciapiede o di altra chiara distinzione tra lo spazio pedonale e quello carrabile) – sostiene che tale norma non sarebbe applicabile nella fattispecie in esame, in quanto l’area sulla quale prospetta il tendone di cui si discute è stata ad essa concessa ad uso esclusivo.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come correttamente evidenzia la ricorrente, il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla ritenuta violazione dell’art. 4, comma 7, del titolo IV del regolamento edilizio comunale il quale, come anticipato, vieta la collocazione di tendoni che prospettano su suolo pubblico in assenza di marciapiede o di altra chiara distinzione tra lo spazio pedonale e quello carrabile.
Come evidenziato dalla stessa Amministrazione resistente nei propri scritti difensivi, questa norma ha la chiara finalità di evitare che i titolari di pubblici esercizi installino tendoni direttamente al di sopra della strada, sull’area destinata alla circolazione dei veicoli la quale, come ben si può immaginare, potrebbe essere ostacolata dalla loro presenza. La disposizione consente infatti la collocazione dei tendoni solo nelle zone sovrastanti i marciapiedi o, comunque, nelle zone sovrastanti gli spazi stradali chiaramente separati da quelli destinati alla circolazione dei veicoli in quanto delimitati da barriere fisiche (ad esempio paletti e catenelle) che dividono lo spazio pedonale da quello carrabile.
Ciò chiarito diviene agevole rilevare come la violazione di questa norma non possa ravvisarsi quando, come nel caso in esame, l’area sottostante il tendone sia stata concessa ad uso esclusivo al titolare di un pubblico esercizio (destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) per collocarvi sedie e tavolini fruibili dalla clientela, e ciò in quanto si deve presumere che questa area sia sempre chiaramente separata da quella carrabile; non si vede altrimenti come il Comune possa aver rilasciato la concessione, posto che il maggiore ostacolo alla circolazione dei veicoli sarebbe proprio costituito in questo caso dalla presenza sulla strada di tavoli e sedie.
Pertanto, se il Comune di Seregno ritiene che i tavoli e le sedie collocati dalla ricorrente sul suolo pubblico siano di intralcio o, addirittura, un pericolo per la circolazione dovrebbe revocare la concessione di uso esclusivo dell’area; in caso contrario non si capisce come si possa ritenere che l’intralcio venga creato esclusivamente dall’installazione del tendone. Ammettere l’occupazione esclusiva di un’area pubblica per consentire la collocazione di sedie e tavolini destinati alla clientela di un bar o di un ristorante, e poi vietare l’installazione di un tendone al di sopra di tale area per motivi riguardanti la circolazione dei veicoli costituisce quindi decisione che, oltre ad essere contraria alla ratio sottesa alla norma citata nel provvedimento impugnato, si rivela del tutto irragionevole.
Queste conclusioni non vengono smentite dall’Amministrazione resistente la quale, nelle proprie memorie difensive, sostiene che, nel caso concreto, l’ordine di ripristino sarebbe comunque giustificato (nonostante l’esistenza della concessione) in quanto il tendone oggetto del presente giudizio sarebbe stato installato in assenza di titolo edilizio ed avrebbe superficie maggiore rispetto allo spazio concesso alla ricorrente, nonché in quanto la ricorrente stessa avrebbe in passato diverse volte violato la concessione medesima. Il Collegio deve però rilevare che queste argomentazioni non sono state sviluppate nel provvedimento impugnato e costituiscono perciò una inammissibile integrazione postuma della sua motivazione.
Deve essere pertanto ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST CE ZI, Presidente, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST CE ZI |
IL SEGRETARIO