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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE
- Consigliere dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere relatore dr. ER BONANNI
all'esito dell'udienza di discussione nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2702/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 544/2024, vertente
TRA
'rappresentato e difeso dell'Avv. Fabiana Corsi ed elettivamente Parte 1 domiciliato in Roma, Via Crescenzio, 42;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Noemi Angelini ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Biscione, 95;
APPELLATA - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro. con la sentenza indicata in oggetto: "Con ricorso di urgenza unitamente al ricorso di merito depositati il 19 settembre 2022 Parte 1 Dirigente Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, assunto il 24.01.2007 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso I Parte 2 ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per fatti commessi tra il 2010 ed il 2013, descritti compiutamente nel corpo del ricorso, eccependo la nullità del procedimento disciplinare per tardività nel suo avvio, nel suo riavvio, per l'inesistenza di nuovi elementi istruttori e per non aver mai attestato falsamente la sua presenza in servizio. Il Dott. Pt 1 di Pt 1 a mezzo dell'Avv. Sergio Di Zitti, ha convenuto in giudizio la Parte 2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: in via d'urgenza, sospendere inaudita altera parte la sanzione irrogata [sospensione di quattro mesi dal servizio con privazione della retribuzione ndr] nonché la sua efficacia esecutiva irrogata con il provvedimento disciplinare di cui in epigrafe e la cui esecuzione è stabilita a decorrere dal 25.09.2022 giusta delibera del 14.09.2022; - confermare la sospensione così disposta inaudita altera parte anche in sede di prima udienza ed all'esito dell'instaurato contraddittorio;
nel merito 1) accertare e dichiarare la nullità del procedimento per tardività nell'avvio dell'azione disciplinare e conseguente illegittimità della sanzione irrogata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
2) accertare e dichiarare la nullità del procedimento per tardività nel riavvio dell'azione disciplinare e conseguente illegittimità della sanzione irrogata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità per disparità di trattamento e per l'effetto annullare la sanzione irrogata;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per genericità e/o mancanza di specificità dell'addebito e/o comunque per violazione del canone della proporzionalità, gradualità e congruità della sanzione rispetto ai fatti contestati e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
5) accertare e dichiarare l'insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico del Dott. Pt 1 per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per difetto di supporto istruttorio e, per l'effetto, annullare la sentenza;
7) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione e falsa rappresentazione dell'art. 72, comma 4, lett. A del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata. ritenere tamquam non esset e/o nulli, annullare e/o comunque dichiarare privi di efficacia e/o comunque disapplicare tutti gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui alle note prot. 100/UPD e 101/UPD del 26.08.2022 ed al verbale n. 43 del 26.08.2022 nonché la delibera n. 1571 del 14.09.2022; 9) in ogni caso, ordinare la cancellazione della sanzione disciplinare dallo stato di servizio del Dott. Parte 1
[...] e la comunicazione del provvedimento giudiziale all'Ispettorato della Funzione
Pubblica a cura dell'Amministrazione resistente;
10) in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, adottare anche ex officio qualunque altro provvedimento (derubricazione o riduzione) idoneo a tutelare il Dott. [...]
Pt 1 ei confronti dell'Amministrazione resistente;
11) condannare la convenuta Parte 2
5, nella denegata ipotesi di mancata immediata sospensione della sanzione disciplinare, al
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali (corrispondenti all'importo della sospesa retribuzione), morali e di immagine subiti dal Dott. da quantificarsi in corso Parte 1 di causa;
12) condannare, infine, la resistente Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri accessori di legge". In particolare, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva: i) la nullità del procedimento disciplinare per tardività nell'avvio dell'azione disciplinare, nonché per tardività nel riavvio dell'azione disciplinare a seguito della conclusione del processo penale;
ii) l'illegittimità della sanzione irrogata per disparità di trattamento con riferimento alla diversa posizione del Dott. Persona 1 nonché per difetto di supporto istruttorio, genericità degli addebiti e per violazione dei canoni di proporzionalità, gradualità e congruità della sanzione rispetto ai fatti contestati;
iii) l'insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti e imputabili al ricorrente;
iv) l'erronea applicazione della sanzione di cui all'art 72, comma 8, lett. g) del CCNL Area Sanità 2016-2018, in luogo della sanzione prevista dall'art. 72, comma 4, lett. a) del medesimo Parte 3 ; v) la portata lesiva della sanzione disciplinare comminata all'immagine del dirigente medico. Si costituiva in Part giudizio la resistente chiedendo il rigetto del ricorso e confermando la correttezza del proprio operato. Nel corso del procedimento venivano assunte prove testimoniali”.
Il Tribunale adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a corrispondere in favore CP dell resistente la somma di euro 1.314,00 oltre spese, iva e cpa come per legge. Con ricorso depositato il 2.10.2024 Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale. Si è costituita la Controparte 1 la quale ha chiesto di "a) rigettare - per tutti i motivi, in rito e nel merito, di cui alla presente memoria -
Parte 1 nonché ogni eccezione e/o domanda del medesimol'appello del Dott. nei confronti della Parte 2 in quanto inammissibili, o comunque infondati in fatto ed in diritto, oltre che non provati;
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
Parte 2 e per tutti i motivi di cui al § 8 della parte in diritto della presente memoria, a parziale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli (Sezione Lavoro) n. 544/2024 pubblicata il 02.04.2024: i) condannare l'appellante principale al pagamento in favore della Pt 2 5 delle spese di lite relative alla fase cautelare del giudizio di primo grado, da determinarsi con applicazione del parametro di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per complessivi € 3.503,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cap di legge;
ii) rideterminare le spese di lite afferenti il giudizio di merito in primo grado con applicazione del parametro di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento in favore della Parte 2 di € 5.388,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cap di legge;
c) in ogni caso, condannare l'appellante alla integrale rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cap di legge".
Con l'atto di appello principale Parte 1 censura la decisione del Tribunale per
1. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001. Violazione dei termini di cui all'art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001 con conseguente nullità del procedimento disciplinare. Omissa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione sul punto". Sostiene l'appellante: "Innanzi tutto, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle allegazioni dell'appellante, secondo cui la tardività della contestazione scaturiva dal fatto che, ancor prima del decreto di delega istruttoria da parte della Corte dei Conti del 18 luglio 2017, la Parte 2 già nel dicembre 2014 era a conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare oggetto di causa, in quanto gli organi inquirenti avevano già proceduto nei mesi precedenti a fare ingresso presso la Parte 2 per l'esame e le copie della documentazione pertinente ai fatti penali dell'appellante. Tale circostanza si evince chiaramente dall'esame della lettera di "comunicazione di notizia di reato ex art. 347 cpp" della Guardia di Finanza (doc. 17 fascic. di primo grado di controparte) in cui, al terzo capoverso, si da atto di aver acquisito "presso la Pt 4
[...] di Tivoli i cartellini/timbrature di presenza afferenti i medici interessati nonché la documentazione attestante la tipologia dei rapporti lavorativi tra i professionisti segnalati e l'Azienda di appartenenza". Tale documento, come detto, risale addirittura al dicembre 2014. Difficile immaginare che la Parte 2 non fosse a conoscenza dei motivi per cui la Guardia di Finanza aveva richiesto accesso alla documentazione in questione e che i fatti sottesi non palesassero una rilevanza disciplinare.
Considerato che
i fatti contestati attengono alla verifica di giornate in cui si asserisce che l'appellante avrebbe svolto attività professionale intramoenia durante giorni di ferie negli anni dal 2010 al 2013, è indubitabile che ove i fatti fossero stati contestati disciplinarmente nel dicembre 2014, il Dott. Pt 1 vrebbe potuto reperire con maggior facilità i documenti a supporto della sua difesa o comunque ricordare meglio i fatti. La compressione del diritto di difesa è evidente: un conto è ricordare e difendersi dopo uno o due anni (perché tutti gli episodi, tranne uno, si riferiscono agli anni 2012 e 2013), altro conto è farlo dopo 4 anni o cinque anni dai presunti eventi! Si evidenzia, poi, che la difesa avversaria non ha mai contestato la circostanza di aver avuto notizia dei fatti già nel dicembre 2014, essendosi sempre e solo limitata a giustificare la tempistica del procedimento rispetto alla comunicazione all'ufficio procedimenti Part disciplinari del 1 agosto 2017 ... sulle allegazioni per cui la era a conoscenza dei fatti già dal dicembre 2014 nella sentenza impugnata nulla è stato dedotto né motivato, nonostante sia stata fornita prova nella documentazione in atti ... non coglie nel segno nemmeno il ragionamento del Tribunale di prime cure in merito al rispetto dei termini di cui all'art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001 rispetto alle varie comunicazioni dei fatti avvenute nel 2017 ... Come noto l'art. 55 bis Dlgs n.
165/2001 prevede che: "... il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa." Nel caso di specie, tali termini non sono stati Cont rispettati, in quanto la segnalazione all è pervenuta ben 19 giorni dopo la conoscenza dei fatti, senza nessun valido motivo, Il termine del 31 luglio 2017 concesso dalla Direzione Amministrativa ai vari uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta dalla Corte dei Conti nella lettera della Direzione
Amministrativa del 18 luglio 2017, che il Tribunale di Tivoli ha valorizzato per giustificare, in ogni caso, il rispetto dei termini, non aveva alcuna valenza rispetto alla segnalazione che andava fatta tempestivamente all'ufficio procedimenti disciplinari (comunque entro 10 giorni), il quale aveva tempo per svolgere successivamente l'istruttoria necessaria e, se del caso, procedere alla contestazione disciplinare entro 30 giorni (non 40 giorni come si legge nella sentenza). Considerato che con il Decreto di Delega istruttoria della Corte dei
...
Part Conti, acquisito al protocollo generale della convenuta al n. 24608 del 18 luglio 2017 (doc. 27 fasc. di parte di I grado), erano state affidate alla Parte 2
5 specifiche incombenze istruttorie sui fatti penali, potenzialmente generatori di
[...] danno per l'Amministrazione, non è credibile sostenere che la (prima) contestazione disciplinare effettuata il 23 agosto 2017 all'appellante sia tempestiva rispetto all'acquisizione consapevole dei fatti penali e disciplinari Part avvenuta da parte della convenuta (quanto meno) il 18 luglio 2017. Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in applicazione dell'art. 55 bis del D.lgs. n.
165/2001, avrebbe dovuto rilevare la tardività della contestazione disciplinare rispetto all'acquisizione consapevole dei fatti da parte della Parte 2 avvenuta a dicembre 2014 o, in subordine, il 18 luglio 2017 e, per l'effetto, annullare la sanzione disciplinare";
2. "Secondo motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 ter, comma 4,
D.lgs. n. 165/2001 in ordine al rispetto dei termini per il riavvio del procedimento disciplinare. Omessa e/o insufficiente motivazione sul punto". Così l'appellante:
"Applicando l'art. 55 ter, comma 4, D.lgs. n. 165/2001 al caso di specie, è agevole rilevare che la pronuncia in udienza equivale alla comunicazione della cancelleria e, quindi, è da tale data che cominciavano a decorrere i sessanta giorni per il riavvio del procedimento. In ragione di ciò, alla data del 29 aprile 2002
(data in cui è stato comunicato il riavvio del procedimento disciplinare da parte della Parte 2 , il termine di sessanta giorni era già spirato da ben 14 giorni! La difesa dell CP 1 appellata ha poi richiamato, in modo pretestuoso, i principi affermati da Corte Costituzionale n. 375/2000 al fine di dimostrare che il termine per la rinnovazione della contestazione decorrerebbe da quando la sentenza diventa irrevocabile. Tale richiamo giurisprudenziale non coglie nel segno. Innanzi tutto, la sentenza della Corte Costituzionale citata ex adverso si riferisce al personale militare (quindi non al pubblico impiego contrattualizzato...
Ad ogni buon conto la sentenza impugnata è errata anche perché in atti non vi Part è alcuna prova che la abbia deciso nei termini di riavviare il procedimento disciplinare e che abbia solo comunicato in ritardo la contestazione all'appellante: l'unico documento in atti è la contestazione disciplinare
(rinnovata) in data 29 aprile 2022, quindi, a tutto voler concedere l'interpretazione fornita dalla sentenza della Suprema Corte indicata dal
Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto trovare riscontro ed applicazione alla fattispecie in esame ... Ad ogni buon conto la sentenza impugnata è errata Part anche perché in atti non vi è alcuna prova che la abbia deciso nei termini di riavviare il procedimento disciplinare e che abbia solo comunicato in ritardo la contestazione all'appellante: l'unico documento in atti è la contestazione disciplinare (innovata) in data 29 aprile 2022, quindi, a tutto voler concedere l'interpretazione fornita dalla sentenza della Suprema Corte indicata dal
Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto trovare riscontro ed applicazione alla fattispecie in esame";
"3. Terzo motivo. Erronea valutazione e/o travisamento dei fatti e/o delle prove rispetto al merito della controversia 3.1 La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui il Tribunale di Tivoli ha ritenuto fondati nel merito i fatti sottesi alla contestazione disciplinare ... Con riferimento a quelle che il Primo Giudice ha definito le "risultanze istruttorie penali", si evidenzia che trattasi non di prove acquisite nel processo penale, il quale infatti, si è concluso senza una piena prova dibattimentale, stante l'intervenuta prescrizione dei reati contestati. Quello che il
Tribunale di Tivoli ha esaminato e ritenuto quali "risultanze istruttorie penali" altro non sono che gli atti dell'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza su cui è stata fondata ab origine la tesi accusatoria. Tuttavia il contenuto in tali documenti non poteva essere considerato dal primo Giudice come prova incontestabile, in quanto gli eventi e/o situazioni ivi contenuti o sono state confutate dall'appellante o non hanno raggiunto alcuna dimostrazione né in un senso né nell'altro. Nel processo penale, infatti, il ricorrente ha fornito prova della sua innocenza con numerosa documentazione ... D'altronde è stato lo stesso
Ufficio procedimenti disciplinari ad archiviare praticamente tutte le contestazioni contro il ricorrente anche per pretese false attestazioni di presenza in servizio e per preteso lavoro professionale durante malattie, aggiornamento ecc, residuando solo quelle relative alle ferie, in ragione di alcuni giorni in cui l'appellante risultava (solo formalmente) in ferie per non aver modificato correttamente a posteriori i cartellini per disattenzione. Stiamo, tuttavia, parlando di pochissimi giorni (solo 9 giorni) e non di tutti quelli che sono stati inizialmente rilevati nei documenti della Guardia di Finanza (sono atti addirittura del 2014) che controparte ha maliziosamente depositato integralmente (avrebbe semmai dovuto allegare solo quelli strettamente legati ai giorni sanzionati disciplinarmente) e che evidentemente il Tribunale di Tivoli ha preso in considerazione. Ad eccezione dei suddetti 9 giorni in cui sono stati corretti male i cartellini, in tutte le altre giornate in cui l'appellante risultava in ferie l'attività professionale contestata è stata resa gratuitamente in favore di Parte 5
[...] per le quali non era operante il divieto di svolgimento durante le Part ferie, atteso che nell'atto autorizzativo della appellante c'era scritto che si poteva prestare tale attività al di fuori dell'orario di servizio ricorrendo, ove necessario, all'uso dei permessi o altri strumenti similari (cfr. all. 4 pag. 59, all. 10 pag. 72, all. 66 pag. 145 della memoria allegata sub. doc. 3 al fascicolo dell'appello: "l'incarico suddetto dovrà essere svolto al di fuori dell'orario contrattuale ricorrendo, se del caso, agli istituti contrattuali dei permessi ...") …….
Indubbiamente è stato un comportamento negligente, perché avrebbero dovuto stare attento nella correzione dei cartellini dei mesi precedenti, inserendo l'esatto numero di giorni di ferie richiesto per non maturare un debito orario o un esubero orario. Tuttavia la negligenza nella correzione dei cartellini è cosa ben diversa dal lavorare durante le ferie in violazione del regolamento per la libera professione intramoenia! Che si tratti di errore e/o disattenzione di compilazione
è evidente e comunque si può desumere dal fatto che l'appellante aveva così tante ferie arretrate e sabati liberi che avrebbero potuto tranquillamente imputare a ferie i sabati, senza incorrere in alcuna violazione del regolamento ALPI Quanto alla prova dell'esistenza della prassi aziendale di richiedere a posteriori le ferie o, meglio, di imputarle a posteriori per evitare debiti orari, si ritiene che la prova sia stata pienamente raggiunta In ogni caso, la condotta
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posta in essere dall'appellante non può rilevare come violazione del regolamento ALPI ma semmai come negligenza nella compilazione/correzione dei cartellini, che è cosa ben diversa da quanto contestato dalla Parte 2
"4. Quarto motivo. Sulla norma collettiva violata e sulla congruità della sanzione.
Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione. Travisamento dei fatti. Con riferimento alla violazione della norma contrattuale collettiva ed alla pretesa correttezza della sanzione irrogata si legge in sentenza: "Di tutta evidenza la violazione dell'art. 70, comma 3, lett. K del CCNL Sanità, da cui discende la legittimità della comminata sanzione. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, infatti, ai sensi dell'art. 72, comma 8, lettera G del CCNL di riferimento, viene applicata proprio in ipotesi di "mancato rispetto di norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionali”.
4.1 Sul punto la sentenza è errata perché alla luce di tutte le motivazioni che precedono la condotta dell'appellante non ha configurato una violazione del regolamento in materia di espletamento di attività libero professionale, atteso che la coincidenza tra ferie e attività libero professionale è stata solo nella forma (non nella sostanza) e non vi è stata alcuna intenzionalità dell'appellante di far coincidere ferie e attività libero professionale per ottenere un ingiusto vantaggio o guadagno (che infatti non c'è stato). Quello che si può imputare all'appellante è una negligenza per "inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001". (cfr art. 72, comma 4, lett. a) Controparte_4 sub. doc. 31 fasc. parte I grado). Come detto, negligenza dell'appellante vi è stata nel fatto di non aver prestato la dovuta attenzione mentre correggeva i suoi cartellini: attenzione che gli avrebbe evitato di inserire giorni di ferie "postumi" nei giorni in cui aveva fatto attività libero professionale regolarmente fatturata pur avendo sabati liberi a disposizione per compensare il debito orario di fine mese. Nei fatti, dunque. non ha mai violato il regolamento ALPI perché non vi è mai stata vera coincidenza tra lavoro intramoenia e ferie. Per tale fattispecie la sanzione disciplinare ex art. 72, comma
4 lett. a) CCNL va da un minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a
€500. In tale contesto la sanzione non potrà che essere ricondotta ad una multa, se del caso, parametrata anche al massimo edittale ( €500) ... in via di ulteriore subordine, ove la Corte adita ritenesse configurabile la violazione di cui all'art. 72, comma 8, lett. g) CCNL di settore, si ribadisce, in ogni caso, la sproporzione della sanzione irrogata, ed ovvero quattro mesi di sospensione del servizio e dalla retribuzione. In proposito, il comma 8 dell'art. 72 CCNL gradua la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad massimo di sei mesi sulla base dei seguenti elementi:
“ – l'intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o Ente;
entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone" (art. 72, comma 1, CCNL).
Nel caso di specie, difetta indubbiamente l'intenzionalità (come riconosciuto anche nel provvedimento disciplinare impugnato); la negligenza è poi stata nella sola correzione dei cartellini e non nella violazione del regolamento ALPI. Da ultimo, nessun danno economico ha subito la Parte 2 in quanto tutte le Part attività sono state fatturate alla Imedesima, la quale ha regolarmente incassato gli importi di competenza. Non vi è stata nessuna responsabilità connessa all'incarico né danno a cose o persone né lesione al prestigio aziendale. A questo deve aggiungersi che i fatti che gli sono stati addebitati risalgono ad ben 12 anni fa e che, ad accezione di tali occasionali episodi, risalenti ai primi anni della di lui attività professionale, tale situazione non si è più verificata";
"5. Riproposizione di tutte le eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie articolate nel giudizio di primo grado"
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che "Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Tuttavia, l'appello appare infondato.
In primo luogo, inammissibile in quanto mai sollevata prima è la deduzione secondo cui "la Parte 2 già nel dicembre 2014 era a conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare oggetto di causa".
Comunque sul primo motivo d'appello già il Tribunale aveva evidenziato che "- la
Procura Regionale presso la Corte dei Conti, con decreto di delega istruttoria indirizzato alla Parte 2 e pervenuto al protocollo generale n. 24608 del 18.07.2017, disponeva a Part carico della l'espletamento di attività istruttorie con riferimento al procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma (RGNR
35535/16) a carico dei Dott.ri Controparte_5 Persona 1 e Parte 1 Part Controparte_6 - con nota prot. n. 44/DA del 24.07.2017 il Direttore Amministrativo della resistente, Dott. Controparte_7 demandava ai vari uffici lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui alla nota della Corte dei Conti, chiedendo di trasmettere le risultanze istruttorie entro le ore 12.00 del 31.07.2017 alla UOC Affari Legali. - all'esito dell'attività istruttoria espletata dai vari Uffici - la cui conclusione era stata fissata, come detto, al
31.07.2017 - la Direzione Sanitaria, con nota prot. n. 89/DSA del 01.08.2017, trasmetteva Cont all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ( ***) la “segnalazione di illecito disciplinare" ove veniva evidenziato che "le condotte contestate in sede penale e contabile ai dott.ri CP 5 [...] '
Pt 1 e CP 6 abbiano indubbia rilevanza disciplinare e, pertanto, con la presente, provvede a segnalarle all'intestato ufficio per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza" - l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con nota prot. n. 69/UPD del 23.08.2017, provvedeva alla contestazione scritta degli addebiti nei confronti del Dott. Pt 1 considerata la complessità dell'accertamento dei fatti contestati e stante la pendenza del processo penale innanzi al Tribunale di Roma a carico dell'odierno ricorrente (RGNR
35535/16; RG dib. 2053/2018), l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con nota prot. n. 165/UPD del 18.12.2017, comunicava la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione di quello penale, disponendo nei confronti del Dott. Pt 1 "l'obbligo di comunicare tempestivamente l'esito dello stesso..." - il processo penale veniva definito dal
Tribunale di Roma che dichiarava l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti agli imputati con sentenza n. 1531/2022, pubblicata il 14.02.2022 e divenuta irrevocabile il successivo
02.03.2022. - con nota prot. n. 47/UPD del 29.04.2022 veniva quindi riavviato il procedimento disciplinare rinnovando la contestazione degli addebiti al Dott. Pt 1 Ebbene, a ben vedere, i termini del procedimento disciplinare risultano senz'altro rispettati nel caso de quo.
Come ormai noto la decorrenza sia del termine di 40 giorni per la contestazione disciplinare che del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento (questo secondo decorrente, ai sensi dell'art. 55bis, comma 4, dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione) richiede l'acquisizione di una notizia di infrazione circostanziata. Ciò è affermato da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in conformità con il principio del giusto procedimento, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (v., tra le molte,,
Cass. 14886/2020, che ha ritenuto a tal fine non sufficiente l'informazione di garanzia).
L'individuazione della decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora' (art. 55 bis comma 4) vale quindi a far decorrere i termini previsti dall'art. 55 bis dall'acquisizione della notizia, non necessariamente da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, bensì anche da parte del responsabile dell'ufficio, ma non, invece, anche a qualificare la notizia dell'infrazione nel senso della sufficienza di una conoscenza generica e priva delle caratteristiche individuate dalla citata giurisprudenza di legittimità. La S.C. ha già ritenuto che "in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del, comma 4, ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato". Può altresì essere definito, in continuità con i precedenti seppur riguardanti altro termine del procedimento disciplinare, il seguente principio: "in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui al, comma 4, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l'atto di rinnovo della contestazione dell'addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/12/2022, n.36454)".
Al riguardo, parte appellante sostiene che "Il termine del 31 luglio 2017 concesso dalla Direzione Amministrativa ai vari uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta dalla Corte dei Conti nella lettera della Direzione Amministrativa del 18 luglio 2017, che il
Tribunale di Tivoli ha valorizzato per giustificare, in ogni caso, il rispetto dei termini, non aveva alcuna valenza rispetto alla segnalazione che andava fatta tempestivamente all'ufficio procedimenti disciplinari (comunque entro 10 giorni), il quale aveva tempo per svolgere successivamente l'istruttoria necessaria e, se del caso, procedere alla contestazione disciplinare entro 30 giorni".
Invero, l'articolo 55 bis Testo unico sul pubblico impiego (TUPI ... D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165) stabilisce quanto segue
"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 bis, comma
4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché
l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all Controparte_8
[...] entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza '
del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false о reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione
è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga а conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all' CP 9 i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Questa è la disciplina normativa di cui all'art. 55 quater TUPI:
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: 1. a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
2. b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 3. c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
4. d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
5. e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
6. f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
7. f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3; 8. f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'art.
[[n55sexies]], comma 3; 9. f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
10. f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2. [Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.]
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'art. 55 bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3- bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'art. 55 bis, comma 4. Il dipendente
è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 bis, comma 4.
Questa, poi, la lettera di contestazioni: SISTEMA, SANITARIO RECIONALE
REGION AS LAZIO ROMA 5
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEZ. II
Prot. 69 /UPD
Tivoli, 23 ΑΙ Dott. CO Di SE
OGGETTO: contestazione addebito. Convocazione.
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari esamina la nota prot. 89/DSA del 01/08/2017 (acquisita al protocollo UPD al n.61/UPD del 02/08/2017), con relativi allegati, con cui il Direttore Sanitario Aziendale ha formalizzato il Suo deferimento avanti questo Ufficio, dalla quale risulta che la S.V. avrebbe violato, se accertato quanto segue:
-Part. 55 quater, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 75/2017 "falsa attestazione della presenza in servizio...omissis...";
- l'art. 6 comma 3 lett. k) del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria
"Rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale";
- l'art.8 comma 4 lett. e) del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria "Violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al Dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per
P'Azienda". Per quanto sopra, verificati preliminarmente i termini per l'avvio del procedimento a norma del regolamento unico aziendale per i procedimenti disciplinari, la S.V. è convocata avanti questo ufficio il giorno 5/10/2017 alle ore 10.00 presso la sede legale dell'AS Roma 5 di Via Acquaregna, 1/15 Tivoli, per esporre e/o produrre le proprie controdeduzioni in ordine ai fatti contestati. Si rappresenta che l'art.6 del Regolamento Unico Aziendale per i procedimenti disciplinari prevede la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato o procuratore o rappresentante sindacale. Qualora la S.V. non intenda presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio nel termine per l'esercizio della Sua difesa.
Il Presidente
Ufficio Procedimenti Disciplinari Sez. II Dott. Giorgio Bracaglia
Fu disposta poi la sospensione del procedimento disciplinare atteso il concomitante procedimento penale: ASMA S
A.S.L. ROMA "5"
Via Acquaregna n. 1/15-00019 Tivoli (Roma)
C.F. e P.I. 04733471009
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEZ. II
VERBALE N° 36 del 18 DICEMBRE 2017
In data 18/12/2017 alle ore 09.30, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari si è riunito nei suoi componenti:
1. Dett. Giuseppe Nicolò - Presidente supplente presente presente
2. Dott. Giampiero Forte - Componente
3. Dott. FA Filippi - Componente presente presente
4. DA, NT EA
- Componente supplente
5. DA. Sergio Filippi
-Componente supplente presente
- Segreteria 6. Dott.ssa Milena Laurenti presente
FA IO FA LE, del Dott. CO Di per: segnalazione a carico del Dott. SE e del Dott. ER ZI avviata con nota prot. 89/DSA del 01/08/2017, dal Direttore Sanitario Aziendale.
L'UPD prende atto dell'assenza del presidente in quanto dimissionario, della presenza del suo sostituto dott. Giuseppe Nicolò. Prende inoltre atto della assenza della dott.ssa Marilu
Saletta assente per maternità, e della presenza del Dott. Sergio Filippi suo sostituto.
Premesso che con nota prot. n. 89/DSA del 01/08/2017 la Direzione Sanitaria della AS Roma 5
trasmetteva per competenza a questo ufficio Procedimenti disciplinari segnalazione che: a carico dei dipendenti Dott. FA IO LE CO di SE,e ER ZI era stato avviato procedimento penale adottato dalla competente Procura della Repubblica per cui se ne chiedeva per competenza l'adozione di procedimento disciplinare;
-Considerato che la norma assume l'obbligo di adottare nel caso di pubblici dipendenti provvedimenti disciplinari conseguenziali alla condotta, nel caso di pubblici dipendenti provvedimenti disciplinari, specie per casi, come quello in specie, di particolare gravità.
-Atteso quanto richiamato espressamente dall' ex art. 55 bis commi 2 e 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.,. quest'ufficio provvedeva, con nota prot.69/UPD del 23/08/2017, con nota 70/UPD e con nota
71/UPD del 23/08/2017 ad spertura istruttoria con consequenziali atti di escussione a difesa dei dipendenti in presenza di propri difensori;
In ragione dell'assunta condotta sanzionabile nelle note prot. 69/UPD 70/UPD e 71/UPD lo scrivente ufficio procedimenti disciplinari provvedeva a contestare ai dottori FA IO LE
CO Di SE e ER ZI quanto previsto:
NA NT
AS
ROMA 5
dall'art. 55 quater comma 1 lettera A del D.lgs 165/2001 e s.m.i. "falsa attestazione della presenza in servizio....omissis..."
-dall'art. 6 comma 3 lettera K) del vigente CCNL, Dirigenza Modica e veterinaria "rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale"
-dell'art. 8 comma 4 lettera E) del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria. "Violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nel suci confronti è esercitata l'azione perale quando per la particolare natura dei reati contestati al Dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda".
Nel corso dell'audizione del dott. FA IO LE tenutasi in data 13/11/2017 in cui l'avvocato chiedeva la nullità del procedimento disciplinare per violazione dei termini in tema di contestazione o, in subordine la sospensione del procedimento all'esito di quello penale.
Nel corso dell'audizione del Dott. CO di SE come in ati al prot. 138/UPD e 139/UPD
l'integrazione della memoria già depositata in atti al prot. n. 107/UPD del 05/10/2017 si provvedeva ad acquisire memoria difensiva a firma del difensore del dipendente oltre che di tutta la documentazione inerente la contestazione mossa;
Nel corso dell'audizione del dott. ER ZI si provvedeva ad acquisire al prot. n.140/UPD del
13/11/2017 documentazione redatta dalla Guardia di Finanza Gruppo Tivoli del 20/06/2017.
Si prende atto della determina protocollo 69150 del 17/11/2017 della AS. TT DR RA ricevuta dall' UPD con protocollo 146 del 27/11/2017 in cui veniva adottata per il dott. La Rosa la sospensione del procedimento disciplinare, di cui contestualmente si sta occupando questo UPD
Dato atto che l'art. 55 ter del D.lgs 165/2001 sm.i. .....omissis l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'inogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale....omissis".
L'ufficio procedimenti disciplinari all'unanimità dei voti espressi secondo la legge decide: A) La sospensione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipen denti FA IO AP, CO Di SE e ER ZI, in attesa di definizione del procedimento penale in essere n Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 1
B) Di non adottare alcun provvedimento di sospensione cautelare nei confronti dei dipendenti
FA IO LE, CO Di SE e ER ZI.
C) Di porre l'obbligo in capo si dipendenti FA IO LE, CO Di SE e ER
ZI ed ai loro avvocati difensori di comunicare tempestivamente allo scrivente ufficio
Procedimenti Disciplinari Asl Roma 5, la conclusione del procedimento penale:
VC RESONALE
AS ROMA 5
Con l'adozione del presente provvedimento, s'intendono interrotti tutti i termini previsti per l'obbligo di conclusione del procedimento disciplinare da parte della Asl Roma 5 e che desti termini saranno rideterminati solo dalla data certa di comunicazione degli esiti del procedimento penale a quest'ufficio.
La presente decisione verrà comunicata, nel rispetto della normativa sulle garanzie di legge, agli interessati ed alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria Aziendale della AS Roma 5.
La seduta si scioglie alle ore 10
.00
Dott. Giuseppe Nicolò-Presidente supplente Dott C orte - C omponente
Dett. Sergio Fill-Componente supplente NT EA-Componanie supplente
Dott. FA Filippi Componente Dott.ssa Milena Laurenti
- Segretario
Ad esito dello stesso fu pronunciata la seguente sentenza penale 153. NRG.NR. 1555/114
NRG.db 251/28
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In den IN NOME DEL POPOLO ITALIANO depositat in
TRIBUNALE DI ROMA
Cancell IX SEZIONE PENALE
Il Tribunale di ROMA in composizione monocratica, nella persons del dott. Dionisio Pantano alla pubblica udienza del 14.2.2022 ha pronunciato Fate ae das e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ".
SENTENZA Il Cancelli
(CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE) nei confronti di
1) AP AN, nato a [...] il [...], domicilio eletto Addi
Esteticist presso il difensore di fiducia IT difeso di fiducia dall'avv. Grazia Volo e LE IO del foro di
ROMA
2) DI EG FE, nato a [...] il [...] domicilio eletto Roder sched0 presso il difensore di fiducia evo servala difeso di fiducia dall'avv. Sergio Di Zitti del foro di Roma
3) AR FA SA, nato a [...] il [...], domicilio Clien
eletto presso il difensore di fiducia difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo Zaccari del foro di RA
4) TA RO, nato a [...] il [...], domicilio eletto presso il difensore di fiducia difeso di fiducia dall'avv. Grazia Volo e LE IO del foro di
ROMA
PARTI CIVILI COSTITUITE: Regione Lazio (avv. D'Amata) e AS
ROMA 5 (arv. FA Frattini)
IMPUTATI
(come da foglio allegato)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(come da verbale di udienza del 14.2.2022)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta schematicamente quanto avvenuto nel corso del processo: udienza del 23.1.2015 > presenti gli imputati, ammesse le costituzionià parte civile,
ammissione prove;
udienza del 10.6.2019 > esame teste IO GE acquisizione con il consenso delle parti delle tavelle comparative delle presenze degli imputati;
udienza del 18.11.2019 > prosecuzione esame teste Longo;
udienza dell'11.5.2020 > differimento per emergenza COVID-19;
udienza del 16.12.2020 > mutamento persona fisica del giudice, ammissione delle prove e declaratoria di utilizzabilità degli atti istruttoria già compiuti assenza dei testi;
udienza del 6.10.2021 differimento per assenza dei testi.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto che fosse emessa sentenza di non doversi procedere per intervenura estinzione del reato determinats da prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Reputa il giudice che nei confronti gli impurati debba essere pronunziata sentenza di non doversi procedere, a mente dell'art. 129, poiché le fattispecie criminose loro contestate (più
dolitti di truffa) si è estinta per intervenuta prescrizione.
Invero, le contestazione mosse predetti afferiscono ipotesi delittuose commesse, secondo la prospettazione accusatoria, tra l'anno ed il 9.5.2014.
Le regole dettate in tema prescrizione dagă artt. 157 e ss. c. p. nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla 1. n. 251/2005, comperta per i reati contestati l'operatività di un termine di prescrizione di sei anni, estendibile al massimo fino a sette anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 161 c. 2 c. p. Nel caso di specie, quindi, la prescrizione dei reati contestati è mararata al più tardi il
9.11.2021.
2.La declaratoria di estinzione delle contestate fattispecie, del resto, si impone anche con riguardo al disposto dell'art. 129 comuna 2 c.p.p., non emergendo dagli atti processual la russistenza di alcuna causa di proscioglimento nel merito degli impurati, da ritenersi prevalente rispetto a quelle di estinzione del reato (cfr. Cass, sez. un., 15 settembre 2009, n. 35490 in presenza di una lansa di estinzione del reato il giudice legitimate a pronumian sentenza di asmoluzione u norma dell'art. 129, comma 2, ppaltants mi casi in cni harcotange idome ad escludere l'esistery all fatto, la commissione del medecimo da parte dell'imputats e la sua rilevanza penale emergane dagh alti in modo assolutamente von contestabil, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di azione', essi di percezione ist oh, be a quelli di apprezzamente, sia quindi inampabile con qualsiasi nessità di acartamente o di approfondimento: in senso conforme Cass., sez. V,
16 luglio 2008, n. 39220; Cass., sez. II, 19 febbraio 2008, n. 9174; Cass., sez. II, 18 maggio 2007,
n. 26005).
In mento, si è di recente ribadito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitira, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'impurato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cass. n. 23680/13).
Nel caso di specie, il giudice non è in grado di esprimere, con una mera attività ricognitiva, una valutazione nel merito dell'imputazione coincidente con l'assoluzione degli imputati tanto più che l'istruttoris dibattimentale si è arricchita dell'esame di un solo teste si fronte dei molteplici indicati dalle parti.
P.q.m.
Visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di AP AN FA, DI EG
FE, AR FA SA E TA RO in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti per estinzione degli stessi determinata da intervenuta prescrizione.
Roma, 14.2.2022
Il Giudice der Diani Rantane
DI ROMA dienza M-02-2072 Successivamente fu adottata la seguente sanzione disciplinare
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ON AS
LAZIO ROMA 5
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEZ. II
Prot.n. 100 /UPD Tivoli, 26 agosto 2022
Gent.mo Dott. CO Di SE federico.disegni@ordmedrm.it
Oggetto: Procedimento disciplinare a carico del dott. CO Di SE. Comunicazione irrogazione sanzione.
In riferimento al procedimento disciplinare, avviato con nota prot. n. 47 UPD del 29/04/2022, l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari sez. II con verbale n. 43 del 26/08/2022 ha disposto nei confronti della S.V.
di procedere all'archiviazione della contestazione di cui all'art.55 quater, comma 1, lettera a) del
D.lg.vo 165/2001 e dell'art. 72, comma 10, punto 2 lettera a) del CCNL Sanità Triennio 2016-2018;
di procedere all'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi quattro (4), ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 8, lettera g), ed in applicazione della graduazione dell'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, in particolare, quale circostanza attenuante la non intenzionalità del comportamento e quale circostanza aggravante la negligenza dimostrata rispetto alle norme sulla libera professione;
di procedere all'archiviazione della contestazione di cui all'art. 72, comma 4, lett. e) del CCNL
2016/2018, già art.8, comma 4, lett. e), del CCNL per la sequenza contrattuale dell'art.28 del CCNL del personale della Dirigenza Medico Veterinaria del SSN sottoscritto il 17.10.2008, del 06.05.2010.
Il Presidente
Ufficio Procedimenti Disciplinari Sez. II
Dott. Ugo Donati
Orbene, il comma 9-ter dell'art 55 bis TUPI stabilisce che "La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento".
Invero, nel caso di specie, non è dato riscontrarsi alcuna lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante, tanto che il medesimo ha potuto abbondantemente interloquire sul punto, né emerge violazione alcuna del principio di tempestività della contestazione
(cfr. Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024, secondo cui "In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici)".
Vero è che parte appellante deduce che "non è credibile sostenere che la (prima) contestazione disciplinare effettuata il 23 agosto 2017 all'appellante sia tempestiva rispetto Part all'acquisizione consapevole dei fatti penali e disciplinari avvenuta da parte della convenuta (quanto meno) il 18 luglio 2017". Ma anche prescindendo da ogni valutazione circa la fondatezza della deduzione comunque sovvengono e quanto disposto dal citato comma 9-ter dell'art 55 bis TUPI e la considerazione che a seguito della contestazione si i è provveduto alla sospensione del procedimento disciplinare atteso quello penale. Del resto, non ha trovato smentita sul punto quanto dedotto riguardo al riavvio del procedimento disciplinare da parte appellata circa il fatto che: "14.02.2022: pubblicazione della sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1531/2022; - 02.03.2022: irrevocabilità della sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1531/2022; - 03.03.2022: pec del Dott. Pt 1 i riapertura del procedimento disciplinare (dies a quo per il riavvio del procedimento); -
29.04.2022: nota prot. 47/UPD di riavvio del procedimento disciplinare a carico del Dott. [...]
Pt 1 rispettato il termine di 60 giorni ex art. 55-ter)".
Ciò rende infondato il primo motivo di gravame ed anche il secondo motivo d'appello, che fa riferimento all'art. 55 ter TUPI, secondo cui "1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 .
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale(1).
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55 bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale".
Il richiamo dell'art. 55 bis cit. impedisce anche in tal caso la decadenza dall'azione disciplinare, l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
In ordine al terzo e quarto motivo d'appello va precisato che la sentenza penale di proscioglimento dell'odierno appellante non impugnata evidenzia che "la declaratoria di estinzione (per prescrizione, ndr) delle contestate fattispecie si impone anche con riguardo al disposto dell'art. 129 comma 2 c.p.p., non emergendo dagli atti processuali la sussistenza di alcuna causa di proscioglimento nel merito degli imputati, da ritenersi prevalente rispetto a quelle di estinzione del reato".
Tuttavia, si tratta di valutazione confermata nei fatti da quanto ammesso da parte appellante nel ricorso di primo grado alle pagg. 3 e 12
Pertanto, deve ritenersi che quanto contestato risulti provato.
Inoltre, parte appellata ha condivisibilmente precisato - senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna che devono considerarsi "comunque, le dichiarazioni confessorie rese dal dipendente in sede di procedimento disciplinare (debitamente Cont considerate dall nell'irrogare la sanzione disciplinare), confermate nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Tivoli (in quanto ribadite alle pagg. 3 e 12 del ricorso depositato in primo grado;
nonché verbalizzate all'udienza del 17.01.2023, doc. 4) e comunque risultanti anche pag. 21 del documento n. 2 ex adverso irritualmente depositato nel presente giudizio di appello (ove controparte conferma la violazione contestata in sede disciplinare affermando: "per quanto attiene, invece alle prestazioni libero-professionali intramoenia eseguite dal 2010 al 2014 il Dott. Pt 1 ignorava che il suo contratto escludesse la possibilità di attività intramoenia nei giorni di ferie, permesso o addirittura recupero ore! ...
Al momento della sottoscrizione del modulo per l'autorizzazione all'attività libero- professionale intramoenia (27/07/2007) il Dott. Pt 1 ... non fece caso alla dicitura apposta su contratto che prevedeva "il professionista ... a norma dell'art. 4 del regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramoenia, non erogherà prestazioni nei giorni di ferie, congedi, permessi sindacali e per cariche istituzionali"). 6.2.
Parte appellante lamenta, altresì, che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado (Dott. Controparte_6 Il Giudice di prime cure ha rappresentato un coerente ragionamento logico-giuridico nel ponderare le ...risultanze della prova testimoniale, affermando che: la circostanza che "per prassi aziendale le ferie venissero inserite ex post" sarebbe comunque irrilevante e non idonea ad assurgere quale scriminante del comportamento contestato al Dott. Pt 1
-
Certamente, a fronte delle ammissioni di parte appellante come sopra evidenziate e corrispondenti al vero, detta prassi, deve confermarsi in questa sede che non prova nulla circa, comunque, la violazione del regolamento.
Sull'appello incidentale occorre precisare che la fase cautelare, in quanto tale, non risulta espletata e per ciò che riguarda quella nel merito l'importo liquidato in primo grado, dovendosi ritenere la controversia di valore indeterminato pur con bassa complessità e tenuto conto dell'espletamento della fase istruttoria essendo stato escusso un teste, appare inferiore ai limiti di legge.
Pertanto, rideterminando le spese di lite per il giudizio di merito, considerato quanto sopra specificato, spetta, quanto al giudizio di primo grado, all'appellata azienda sanitaria
(appellante in via incidentale, l'importo complessivo di € 4.629,00, di cui € 1.623,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 940,00 per la fase istruttoria ed € 1.465,00 per la fase decisionale.
L Pt 6 ha dedotto "il tenore gravemente offensivo e comunque sconveniente delle espressioni riportate nel ricorso, di cui si chiede lo stralcio".
Invero, la omessa precisazione di dedotte espressioni offensive e sconvenienti impedisce ogni valutazione al riguardo.
Ne consegue che l'appello principale va rigettato e quello incidentale solo parzialmente accolto nei termini su indicati.
Le spese del presente grado, liquidate per l'intero come da dispositivo in € 3.473.00, vanno poste a carico del prevalente soccombente appellante principale.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna [...]
Parte_1 al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi di € 4.629,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
condanna Parte 1 al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA; dà atto che a carico di Parte 1 sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. ER Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE
- Consigliere dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere relatore dr. ER BONANNI
all'esito dell'udienza di discussione nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2702/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 544/2024, vertente
TRA
'rappresentato e difeso dell'Avv. Fabiana Corsi ed elettivamente Parte 1 domiciliato in Roma, Via Crescenzio, 42;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Noemi Angelini ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Biscione, 95;
APPELLATA - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro. con la sentenza indicata in oggetto: "Con ricorso di urgenza unitamente al ricorso di merito depositati il 19 settembre 2022 Parte 1 Dirigente Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, assunto il 24.01.2007 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso I Parte 2 ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per fatti commessi tra il 2010 ed il 2013, descritti compiutamente nel corpo del ricorso, eccependo la nullità del procedimento disciplinare per tardività nel suo avvio, nel suo riavvio, per l'inesistenza di nuovi elementi istruttori e per non aver mai attestato falsamente la sua presenza in servizio. Il Dott. Pt 1 di Pt 1 a mezzo dell'Avv. Sergio Di Zitti, ha convenuto in giudizio la Parte 2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: in via d'urgenza, sospendere inaudita altera parte la sanzione irrogata [sospensione di quattro mesi dal servizio con privazione della retribuzione ndr] nonché la sua efficacia esecutiva irrogata con il provvedimento disciplinare di cui in epigrafe e la cui esecuzione è stabilita a decorrere dal 25.09.2022 giusta delibera del 14.09.2022; - confermare la sospensione così disposta inaudita altera parte anche in sede di prima udienza ed all'esito dell'instaurato contraddittorio;
nel merito 1) accertare e dichiarare la nullità del procedimento per tardività nell'avvio dell'azione disciplinare e conseguente illegittimità della sanzione irrogata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
2) accertare e dichiarare la nullità del procedimento per tardività nel riavvio dell'azione disciplinare e conseguente illegittimità della sanzione irrogata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità per disparità di trattamento e per l'effetto annullare la sanzione irrogata;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per genericità e/o mancanza di specificità dell'addebito e/o comunque per violazione del canone della proporzionalità, gradualità e congruità della sanzione rispetto ai fatti contestati e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
5) accertare e dichiarare l'insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico del Dott. Pt 1 per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per difetto di supporto istruttorio e, per l'effetto, annullare la sentenza;
7) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione e falsa rappresentazione dell'art. 72, comma 4, lett. A del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata. ritenere tamquam non esset e/o nulli, annullare e/o comunque dichiarare privi di efficacia e/o comunque disapplicare tutti gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui alle note prot. 100/UPD e 101/UPD del 26.08.2022 ed al verbale n. 43 del 26.08.2022 nonché la delibera n. 1571 del 14.09.2022; 9) in ogni caso, ordinare la cancellazione della sanzione disciplinare dallo stato di servizio del Dott. Parte 1
[...] e la comunicazione del provvedimento giudiziale all'Ispettorato della Funzione
Pubblica a cura dell'Amministrazione resistente;
10) in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, adottare anche ex officio qualunque altro provvedimento (derubricazione o riduzione) idoneo a tutelare il Dott. [...]
Pt 1 ei confronti dell'Amministrazione resistente;
11) condannare la convenuta Parte 2
5, nella denegata ipotesi di mancata immediata sospensione della sanzione disciplinare, al
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali (corrispondenti all'importo della sospesa retribuzione), morali e di immagine subiti dal Dott. da quantificarsi in corso Parte 1 di causa;
12) condannare, infine, la resistente Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri accessori di legge". In particolare, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva: i) la nullità del procedimento disciplinare per tardività nell'avvio dell'azione disciplinare, nonché per tardività nel riavvio dell'azione disciplinare a seguito della conclusione del processo penale;
ii) l'illegittimità della sanzione irrogata per disparità di trattamento con riferimento alla diversa posizione del Dott. Persona 1 nonché per difetto di supporto istruttorio, genericità degli addebiti e per violazione dei canoni di proporzionalità, gradualità e congruità della sanzione rispetto ai fatti contestati;
iii) l'insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti e imputabili al ricorrente;
iv) l'erronea applicazione della sanzione di cui all'art 72, comma 8, lett. g) del CCNL Area Sanità 2016-2018, in luogo della sanzione prevista dall'art. 72, comma 4, lett. a) del medesimo Parte 3 ; v) la portata lesiva della sanzione disciplinare comminata all'immagine del dirigente medico. Si costituiva in Part giudizio la resistente chiedendo il rigetto del ricorso e confermando la correttezza del proprio operato. Nel corso del procedimento venivano assunte prove testimoniali”.
Il Tribunale adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a corrispondere in favore CP dell resistente la somma di euro 1.314,00 oltre spese, iva e cpa come per legge. Con ricorso depositato il 2.10.2024 Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale. Si è costituita la Controparte 1 la quale ha chiesto di "a) rigettare - per tutti i motivi, in rito e nel merito, di cui alla presente memoria -
Parte 1 nonché ogni eccezione e/o domanda del medesimol'appello del Dott. nei confronti della Parte 2 in quanto inammissibili, o comunque infondati in fatto ed in diritto, oltre che non provati;
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
Parte 2 e per tutti i motivi di cui al § 8 della parte in diritto della presente memoria, a parziale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli (Sezione Lavoro) n. 544/2024 pubblicata il 02.04.2024: i) condannare l'appellante principale al pagamento in favore della Pt 2 5 delle spese di lite relative alla fase cautelare del giudizio di primo grado, da determinarsi con applicazione del parametro di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per complessivi € 3.503,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cap di legge;
ii) rideterminare le spese di lite afferenti il giudizio di merito in primo grado con applicazione del parametro di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento in favore della Parte 2 di € 5.388,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cap di legge;
c) in ogni caso, condannare l'appellante alla integrale rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cap di legge".
Con l'atto di appello principale Parte 1 censura la decisione del Tribunale per
1. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001. Violazione dei termini di cui all'art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001 con conseguente nullità del procedimento disciplinare. Omissa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione sul punto". Sostiene l'appellante: "Innanzi tutto, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle allegazioni dell'appellante, secondo cui la tardività della contestazione scaturiva dal fatto che, ancor prima del decreto di delega istruttoria da parte della Corte dei Conti del 18 luglio 2017, la Parte 2 già nel dicembre 2014 era a conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare oggetto di causa, in quanto gli organi inquirenti avevano già proceduto nei mesi precedenti a fare ingresso presso la Parte 2 per l'esame e le copie della documentazione pertinente ai fatti penali dell'appellante. Tale circostanza si evince chiaramente dall'esame della lettera di "comunicazione di notizia di reato ex art. 347 cpp" della Guardia di Finanza (doc. 17 fascic. di primo grado di controparte) in cui, al terzo capoverso, si da atto di aver acquisito "presso la Pt 4
[...] di Tivoli i cartellini/timbrature di presenza afferenti i medici interessati nonché la documentazione attestante la tipologia dei rapporti lavorativi tra i professionisti segnalati e l'Azienda di appartenenza". Tale documento, come detto, risale addirittura al dicembre 2014. Difficile immaginare che la Parte 2 non fosse a conoscenza dei motivi per cui la Guardia di Finanza aveva richiesto accesso alla documentazione in questione e che i fatti sottesi non palesassero una rilevanza disciplinare.
Considerato che
i fatti contestati attengono alla verifica di giornate in cui si asserisce che l'appellante avrebbe svolto attività professionale intramoenia durante giorni di ferie negli anni dal 2010 al 2013, è indubitabile che ove i fatti fossero stati contestati disciplinarmente nel dicembre 2014, il Dott. Pt 1 vrebbe potuto reperire con maggior facilità i documenti a supporto della sua difesa o comunque ricordare meglio i fatti. La compressione del diritto di difesa è evidente: un conto è ricordare e difendersi dopo uno o due anni (perché tutti gli episodi, tranne uno, si riferiscono agli anni 2012 e 2013), altro conto è farlo dopo 4 anni o cinque anni dai presunti eventi! Si evidenzia, poi, che la difesa avversaria non ha mai contestato la circostanza di aver avuto notizia dei fatti già nel dicembre 2014, essendosi sempre e solo limitata a giustificare la tempistica del procedimento rispetto alla comunicazione all'ufficio procedimenti Part disciplinari del 1 agosto 2017 ... sulle allegazioni per cui la era a conoscenza dei fatti già dal dicembre 2014 nella sentenza impugnata nulla è stato dedotto né motivato, nonostante sia stata fornita prova nella documentazione in atti ... non coglie nel segno nemmeno il ragionamento del Tribunale di prime cure in merito al rispetto dei termini di cui all'art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001 rispetto alle varie comunicazioni dei fatti avvenute nel 2017 ... Come noto l'art. 55 bis Dlgs n.
165/2001 prevede che: "... il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa." Nel caso di specie, tali termini non sono stati Cont rispettati, in quanto la segnalazione all è pervenuta ben 19 giorni dopo la conoscenza dei fatti, senza nessun valido motivo, Il termine del 31 luglio 2017 concesso dalla Direzione Amministrativa ai vari uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta dalla Corte dei Conti nella lettera della Direzione
Amministrativa del 18 luglio 2017, che il Tribunale di Tivoli ha valorizzato per giustificare, in ogni caso, il rispetto dei termini, non aveva alcuna valenza rispetto alla segnalazione che andava fatta tempestivamente all'ufficio procedimenti disciplinari (comunque entro 10 giorni), il quale aveva tempo per svolgere successivamente l'istruttoria necessaria e, se del caso, procedere alla contestazione disciplinare entro 30 giorni (non 40 giorni come si legge nella sentenza). Considerato che con il Decreto di Delega istruttoria della Corte dei
...
Part Conti, acquisito al protocollo generale della convenuta al n. 24608 del 18 luglio 2017 (doc. 27 fasc. di parte di I grado), erano state affidate alla Parte 2
5 specifiche incombenze istruttorie sui fatti penali, potenzialmente generatori di
[...] danno per l'Amministrazione, non è credibile sostenere che la (prima) contestazione disciplinare effettuata il 23 agosto 2017 all'appellante sia tempestiva rispetto all'acquisizione consapevole dei fatti penali e disciplinari Part avvenuta da parte della convenuta (quanto meno) il 18 luglio 2017. Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in applicazione dell'art. 55 bis del D.lgs. n.
165/2001, avrebbe dovuto rilevare la tardività della contestazione disciplinare rispetto all'acquisizione consapevole dei fatti da parte della Parte 2 avvenuta a dicembre 2014 o, in subordine, il 18 luglio 2017 e, per l'effetto, annullare la sanzione disciplinare";
2. "Secondo motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 ter, comma 4,
D.lgs. n. 165/2001 in ordine al rispetto dei termini per il riavvio del procedimento disciplinare. Omessa e/o insufficiente motivazione sul punto". Così l'appellante:
"Applicando l'art. 55 ter, comma 4, D.lgs. n. 165/2001 al caso di specie, è agevole rilevare che la pronuncia in udienza equivale alla comunicazione della cancelleria e, quindi, è da tale data che cominciavano a decorrere i sessanta giorni per il riavvio del procedimento. In ragione di ciò, alla data del 29 aprile 2002
(data in cui è stato comunicato il riavvio del procedimento disciplinare da parte della Parte 2 , il termine di sessanta giorni era già spirato da ben 14 giorni! La difesa dell CP 1 appellata ha poi richiamato, in modo pretestuoso, i principi affermati da Corte Costituzionale n. 375/2000 al fine di dimostrare che il termine per la rinnovazione della contestazione decorrerebbe da quando la sentenza diventa irrevocabile. Tale richiamo giurisprudenziale non coglie nel segno. Innanzi tutto, la sentenza della Corte Costituzionale citata ex adverso si riferisce al personale militare (quindi non al pubblico impiego contrattualizzato...
Ad ogni buon conto la sentenza impugnata è errata anche perché in atti non vi Part è alcuna prova che la abbia deciso nei termini di riavviare il procedimento disciplinare e che abbia solo comunicato in ritardo la contestazione all'appellante: l'unico documento in atti è la contestazione disciplinare
(rinnovata) in data 29 aprile 2022, quindi, a tutto voler concedere l'interpretazione fornita dalla sentenza della Suprema Corte indicata dal
Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto trovare riscontro ed applicazione alla fattispecie in esame ... Ad ogni buon conto la sentenza impugnata è errata Part anche perché in atti non vi è alcuna prova che la abbia deciso nei termini di riavviare il procedimento disciplinare e che abbia solo comunicato in ritardo la contestazione all'appellante: l'unico documento in atti è la contestazione disciplinare (innovata) in data 29 aprile 2022, quindi, a tutto voler concedere l'interpretazione fornita dalla sentenza della Suprema Corte indicata dal
Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto trovare riscontro ed applicazione alla fattispecie in esame";
"3. Terzo motivo. Erronea valutazione e/o travisamento dei fatti e/o delle prove rispetto al merito della controversia 3.1 La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui il Tribunale di Tivoli ha ritenuto fondati nel merito i fatti sottesi alla contestazione disciplinare ... Con riferimento a quelle che il Primo Giudice ha definito le "risultanze istruttorie penali", si evidenzia che trattasi non di prove acquisite nel processo penale, il quale infatti, si è concluso senza una piena prova dibattimentale, stante l'intervenuta prescrizione dei reati contestati. Quello che il
Tribunale di Tivoli ha esaminato e ritenuto quali "risultanze istruttorie penali" altro non sono che gli atti dell'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza su cui è stata fondata ab origine la tesi accusatoria. Tuttavia il contenuto in tali documenti non poteva essere considerato dal primo Giudice come prova incontestabile, in quanto gli eventi e/o situazioni ivi contenuti o sono state confutate dall'appellante o non hanno raggiunto alcuna dimostrazione né in un senso né nell'altro. Nel processo penale, infatti, il ricorrente ha fornito prova della sua innocenza con numerosa documentazione ... D'altronde è stato lo stesso
Ufficio procedimenti disciplinari ad archiviare praticamente tutte le contestazioni contro il ricorrente anche per pretese false attestazioni di presenza in servizio e per preteso lavoro professionale durante malattie, aggiornamento ecc, residuando solo quelle relative alle ferie, in ragione di alcuni giorni in cui l'appellante risultava (solo formalmente) in ferie per non aver modificato correttamente a posteriori i cartellini per disattenzione. Stiamo, tuttavia, parlando di pochissimi giorni (solo 9 giorni) e non di tutti quelli che sono stati inizialmente rilevati nei documenti della Guardia di Finanza (sono atti addirittura del 2014) che controparte ha maliziosamente depositato integralmente (avrebbe semmai dovuto allegare solo quelli strettamente legati ai giorni sanzionati disciplinarmente) e che evidentemente il Tribunale di Tivoli ha preso in considerazione. Ad eccezione dei suddetti 9 giorni in cui sono stati corretti male i cartellini, in tutte le altre giornate in cui l'appellante risultava in ferie l'attività professionale contestata è stata resa gratuitamente in favore di Parte 5
[...] per le quali non era operante il divieto di svolgimento durante le Part ferie, atteso che nell'atto autorizzativo della appellante c'era scritto che si poteva prestare tale attività al di fuori dell'orario di servizio ricorrendo, ove necessario, all'uso dei permessi o altri strumenti similari (cfr. all. 4 pag. 59, all. 10 pag. 72, all. 66 pag. 145 della memoria allegata sub. doc. 3 al fascicolo dell'appello: "l'incarico suddetto dovrà essere svolto al di fuori dell'orario contrattuale ricorrendo, se del caso, agli istituti contrattuali dei permessi ...") …….
Indubbiamente è stato un comportamento negligente, perché avrebbero dovuto stare attento nella correzione dei cartellini dei mesi precedenti, inserendo l'esatto numero di giorni di ferie richiesto per non maturare un debito orario o un esubero orario. Tuttavia la negligenza nella correzione dei cartellini è cosa ben diversa dal lavorare durante le ferie in violazione del regolamento per la libera professione intramoenia! Che si tratti di errore e/o disattenzione di compilazione
è evidente e comunque si può desumere dal fatto che l'appellante aveva così tante ferie arretrate e sabati liberi che avrebbero potuto tranquillamente imputare a ferie i sabati, senza incorrere in alcuna violazione del regolamento ALPI Quanto alla prova dell'esistenza della prassi aziendale di richiedere a posteriori le ferie o, meglio, di imputarle a posteriori per evitare debiti orari, si ritiene che la prova sia stata pienamente raggiunta In ogni caso, la condotta
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posta in essere dall'appellante non può rilevare come violazione del regolamento ALPI ma semmai come negligenza nella compilazione/correzione dei cartellini, che è cosa ben diversa da quanto contestato dalla Parte 2
"4. Quarto motivo. Sulla norma collettiva violata e sulla congruità della sanzione.
Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione. Travisamento dei fatti. Con riferimento alla violazione della norma contrattuale collettiva ed alla pretesa correttezza della sanzione irrogata si legge in sentenza: "Di tutta evidenza la violazione dell'art. 70, comma 3, lett. K del CCNL Sanità, da cui discende la legittimità della comminata sanzione. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, infatti, ai sensi dell'art. 72, comma 8, lettera G del CCNL di riferimento, viene applicata proprio in ipotesi di "mancato rispetto di norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionali”.
4.1 Sul punto la sentenza è errata perché alla luce di tutte le motivazioni che precedono la condotta dell'appellante non ha configurato una violazione del regolamento in materia di espletamento di attività libero professionale, atteso che la coincidenza tra ferie e attività libero professionale è stata solo nella forma (non nella sostanza) e non vi è stata alcuna intenzionalità dell'appellante di far coincidere ferie e attività libero professionale per ottenere un ingiusto vantaggio o guadagno (che infatti non c'è stato). Quello che si può imputare all'appellante è una negligenza per "inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001". (cfr art. 72, comma 4, lett. a) Controparte_4 sub. doc. 31 fasc. parte I grado). Come detto, negligenza dell'appellante vi è stata nel fatto di non aver prestato la dovuta attenzione mentre correggeva i suoi cartellini: attenzione che gli avrebbe evitato di inserire giorni di ferie "postumi" nei giorni in cui aveva fatto attività libero professionale regolarmente fatturata pur avendo sabati liberi a disposizione per compensare il debito orario di fine mese. Nei fatti, dunque. non ha mai violato il regolamento ALPI perché non vi è mai stata vera coincidenza tra lavoro intramoenia e ferie. Per tale fattispecie la sanzione disciplinare ex art. 72, comma
4 lett. a) CCNL va da un minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a
€500. In tale contesto la sanzione non potrà che essere ricondotta ad una multa, se del caso, parametrata anche al massimo edittale ( €500) ... in via di ulteriore subordine, ove la Corte adita ritenesse configurabile la violazione di cui all'art. 72, comma 8, lett. g) CCNL di settore, si ribadisce, in ogni caso, la sproporzione della sanzione irrogata, ed ovvero quattro mesi di sospensione del servizio e dalla retribuzione. In proposito, il comma 8 dell'art. 72 CCNL gradua la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad massimo di sei mesi sulla base dei seguenti elementi:
“ – l'intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o Ente;
entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone" (art. 72, comma 1, CCNL).
Nel caso di specie, difetta indubbiamente l'intenzionalità (come riconosciuto anche nel provvedimento disciplinare impugnato); la negligenza è poi stata nella sola correzione dei cartellini e non nella violazione del regolamento ALPI. Da ultimo, nessun danno economico ha subito la Parte 2 in quanto tutte le Part attività sono state fatturate alla Imedesima, la quale ha regolarmente incassato gli importi di competenza. Non vi è stata nessuna responsabilità connessa all'incarico né danno a cose o persone né lesione al prestigio aziendale. A questo deve aggiungersi che i fatti che gli sono stati addebitati risalgono ad ben 12 anni fa e che, ad accezione di tali occasionali episodi, risalenti ai primi anni della di lui attività professionale, tale situazione non si è più verificata";
"5. Riproposizione di tutte le eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie articolate nel giudizio di primo grado"
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che "Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Tuttavia, l'appello appare infondato.
In primo luogo, inammissibile in quanto mai sollevata prima è la deduzione secondo cui "la Parte 2 già nel dicembre 2014 era a conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare oggetto di causa".
Comunque sul primo motivo d'appello già il Tribunale aveva evidenziato che "- la
Procura Regionale presso la Corte dei Conti, con decreto di delega istruttoria indirizzato alla Parte 2 e pervenuto al protocollo generale n. 24608 del 18.07.2017, disponeva a Part carico della l'espletamento di attività istruttorie con riferimento al procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma (RGNR
35535/16) a carico dei Dott.ri Controparte_5 Persona 1 e Parte 1 Part Controparte_6 - con nota prot. n. 44/DA del 24.07.2017 il Direttore Amministrativo della resistente, Dott. Controparte_7 demandava ai vari uffici lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui alla nota della Corte dei Conti, chiedendo di trasmettere le risultanze istruttorie entro le ore 12.00 del 31.07.2017 alla UOC Affari Legali. - all'esito dell'attività istruttoria espletata dai vari Uffici - la cui conclusione era stata fissata, come detto, al
31.07.2017 - la Direzione Sanitaria, con nota prot. n. 89/DSA del 01.08.2017, trasmetteva Cont all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ( ***) la “segnalazione di illecito disciplinare" ove veniva evidenziato che "le condotte contestate in sede penale e contabile ai dott.ri CP 5 [...] '
Pt 1 e CP 6 abbiano indubbia rilevanza disciplinare e, pertanto, con la presente, provvede a segnalarle all'intestato ufficio per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza" - l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con nota prot. n. 69/UPD del 23.08.2017, provvedeva alla contestazione scritta degli addebiti nei confronti del Dott. Pt 1 considerata la complessità dell'accertamento dei fatti contestati e stante la pendenza del processo penale innanzi al Tribunale di Roma a carico dell'odierno ricorrente (RGNR
35535/16; RG dib. 2053/2018), l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con nota prot. n. 165/UPD del 18.12.2017, comunicava la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione di quello penale, disponendo nei confronti del Dott. Pt 1 "l'obbligo di comunicare tempestivamente l'esito dello stesso..." - il processo penale veniva definito dal
Tribunale di Roma che dichiarava l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti agli imputati con sentenza n. 1531/2022, pubblicata il 14.02.2022 e divenuta irrevocabile il successivo
02.03.2022. - con nota prot. n. 47/UPD del 29.04.2022 veniva quindi riavviato il procedimento disciplinare rinnovando la contestazione degli addebiti al Dott. Pt 1 Ebbene, a ben vedere, i termini del procedimento disciplinare risultano senz'altro rispettati nel caso de quo.
Come ormai noto la decorrenza sia del termine di 40 giorni per la contestazione disciplinare che del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento (questo secondo decorrente, ai sensi dell'art. 55bis, comma 4, dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione) richiede l'acquisizione di una notizia di infrazione circostanziata. Ciò è affermato da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in conformità con il principio del giusto procedimento, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (v., tra le molte,,
Cass. 14886/2020, che ha ritenuto a tal fine non sufficiente l'informazione di garanzia).
L'individuazione della decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora' (art. 55 bis comma 4) vale quindi a far decorrere i termini previsti dall'art. 55 bis dall'acquisizione della notizia, non necessariamente da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, bensì anche da parte del responsabile dell'ufficio, ma non, invece, anche a qualificare la notizia dell'infrazione nel senso della sufficienza di una conoscenza generica e priva delle caratteristiche individuate dalla citata giurisprudenza di legittimità. La S.C. ha già ritenuto che "in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del, comma 4, ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato". Può altresì essere definito, in continuità con i precedenti seppur riguardanti altro termine del procedimento disciplinare, il seguente principio: "in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui al, comma 4, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l'atto di rinnovo della contestazione dell'addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/12/2022, n.36454)".
Al riguardo, parte appellante sostiene che "Il termine del 31 luglio 2017 concesso dalla Direzione Amministrativa ai vari uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta dalla Corte dei Conti nella lettera della Direzione Amministrativa del 18 luglio 2017, che il
Tribunale di Tivoli ha valorizzato per giustificare, in ogni caso, il rispetto dei termini, non aveva alcuna valenza rispetto alla segnalazione che andava fatta tempestivamente all'ufficio procedimenti disciplinari (comunque entro 10 giorni), il quale aveva tempo per svolgere successivamente l'istruttoria necessaria e, se del caso, procedere alla contestazione disciplinare entro 30 giorni".
Invero, l'articolo 55 bis Testo unico sul pubblico impiego (TUPI ... D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165) stabilisce quanto segue
"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 bis, comma
4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché
l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all Controparte_8
[...] entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza '
del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false о reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione
è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga а conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all' CP 9 i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Questa è la disciplina normativa di cui all'art. 55 quater TUPI:
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: 1. a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
2. b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 3. c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
4. d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
5. e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
6. f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
7. f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3; 8. f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'art.
[[n55sexies]], comma 3; 9. f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
10. f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2. [Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.]
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'art. 55 bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3- bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'art. 55 bis, comma 4. Il dipendente
è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 bis, comma 4.
Questa, poi, la lettera di contestazioni: SISTEMA, SANITARIO RECIONALE
REGION AS LAZIO ROMA 5
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEZ. II
Prot. 69 /UPD
Tivoli, 23 ΑΙ Dott. CO Di SE
OGGETTO: contestazione addebito. Convocazione.
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari esamina la nota prot. 89/DSA del 01/08/2017 (acquisita al protocollo UPD al n.61/UPD del 02/08/2017), con relativi allegati, con cui il Direttore Sanitario Aziendale ha formalizzato il Suo deferimento avanti questo Ufficio, dalla quale risulta che la S.V. avrebbe violato, se accertato quanto segue:
-Part. 55 quater, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 75/2017 "falsa attestazione della presenza in servizio...omissis...";
- l'art. 6 comma 3 lett. k) del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria
"Rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale";
- l'art.8 comma 4 lett. e) del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria "Violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al Dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per
P'Azienda". Per quanto sopra, verificati preliminarmente i termini per l'avvio del procedimento a norma del regolamento unico aziendale per i procedimenti disciplinari, la S.V. è convocata avanti questo ufficio il giorno 5/10/2017 alle ore 10.00 presso la sede legale dell'AS Roma 5 di Via Acquaregna, 1/15 Tivoli, per esporre e/o produrre le proprie controdeduzioni in ordine ai fatti contestati. Si rappresenta che l'art.6 del Regolamento Unico Aziendale per i procedimenti disciplinari prevede la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato o procuratore o rappresentante sindacale. Qualora la S.V. non intenda presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio nel termine per l'esercizio della Sua difesa.
Il Presidente
Ufficio Procedimenti Disciplinari Sez. II Dott. Giorgio Bracaglia
Fu disposta poi la sospensione del procedimento disciplinare atteso il concomitante procedimento penale: ASMA S
A.S.L. ROMA "5"
Via Acquaregna n. 1/15-00019 Tivoli (Roma)
C.F. e P.I. 04733471009
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEZ. II
VERBALE N° 36 del 18 DICEMBRE 2017
In data 18/12/2017 alle ore 09.30, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari si è riunito nei suoi componenti:
1. Dett. Giuseppe Nicolò - Presidente supplente presente presente
2. Dott. Giampiero Forte - Componente
3. Dott. FA Filippi - Componente presente presente
4. DA, NT EA
- Componente supplente
5. DA. Sergio Filippi
-Componente supplente presente
- Segreteria 6. Dott.ssa Milena Laurenti presente
FA IO FA LE, del Dott. CO Di per: segnalazione a carico del Dott. SE e del Dott. ER ZI avviata con nota prot. 89/DSA del 01/08/2017, dal Direttore Sanitario Aziendale.
L'UPD prende atto dell'assenza del presidente in quanto dimissionario, della presenza del suo sostituto dott. Giuseppe Nicolò. Prende inoltre atto della assenza della dott.ssa Marilu
Saletta assente per maternità, e della presenza del Dott. Sergio Filippi suo sostituto.
Premesso che con nota prot. n. 89/DSA del 01/08/2017 la Direzione Sanitaria della AS Roma 5
trasmetteva per competenza a questo ufficio Procedimenti disciplinari segnalazione che: a carico dei dipendenti Dott. FA IO LE CO di SE,e ER ZI era stato avviato procedimento penale adottato dalla competente Procura della Repubblica per cui se ne chiedeva per competenza l'adozione di procedimento disciplinare;
-Considerato che la norma assume l'obbligo di adottare nel caso di pubblici dipendenti provvedimenti disciplinari conseguenziali alla condotta, nel caso di pubblici dipendenti provvedimenti disciplinari, specie per casi, come quello in specie, di particolare gravità.
-Atteso quanto richiamato espressamente dall' ex art. 55 bis commi 2 e 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.,. quest'ufficio provvedeva, con nota prot.69/UPD del 23/08/2017, con nota 70/UPD e con nota
71/UPD del 23/08/2017 ad spertura istruttoria con consequenziali atti di escussione a difesa dei dipendenti in presenza di propri difensori;
In ragione dell'assunta condotta sanzionabile nelle note prot. 69/UPD 70/UPD e 71/UPD lo scrivente ufficio procedimenti disciplinari provvedeva a contestare ai dottori FA IO LE
CO Di SE e ER ZI quanto previsto:
NA NT
AS
ROMA 5
dall'art. 55 quater comma 1 lettera A del D.lgs 165/2001 e s.m.i. "falsa attestazione della presenza in servizio....omissis..."
-dall'art. 6 comma 3 lettera K) del vigente CCNL, Dirigenza Modica e veterinaria "rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale"
-dell'art. 8 comma 4 lettera E) del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria. "Violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nel suci confronti è esercitata l'azione perale quando per la particolare natura dei reati contestati al Dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda".
Nel corso dell'audizione del dott. FA IO LE tenutasi in data 13/11/2017 in cui l'avvocato chiedeva la nullità del procedimento disciplinare per violazione dei termini in tema di contestazione o, in subordine la sospensione del procedimento all'esito di quello penale.
Nel corso dell'audizione del Dott. CO di SE come in ati al prot. 138/UPD e 139/UPD
l'integrazione della memoria già depositata in atti al prot. n. 107/UPD del 05/10/2017 si provvedeva ad acquisire memoria difensiva a firma del difensore del dipendente oltre che di tutta la documentazione inerente la contestazione mossa;
Nel corso dell'audizione del dott. ER ZI si provvedeva ad acquisire al prot. n.140/UPD del
13/11/2017 documentazione redatta dalla Guardia di Finanza Gruppo Tivoli del 20/06/2017.
Si prende atto della determina protocollo 69150 del 17/11/2017 della AS. TT DR RA ricevuta dall' UPD con protocollo 146 del 27/11/2017 in cui veniva adottata per il dott. La Rosa la sospensione del procedimento disciplinare, di cui contestualmente si sta occupando questo UPD
Dato atto che l'art. 55 ter del D.lgs 165/2001 sm.i. .....omissis l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'inogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale....omissis".
L'ufficio procedimenti disciplinari all'unanimità dei voti espressi secondo la legge decide: A) La sospensione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipen denti FA IO AP, CO Di SE e ER ZI, in attesa di definizione del procedimento penale in essere n Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 1
B) Di non adottare alcun provvedimento di sospensione cautelare nei confronti dei dipendenti
FA IO LE, CO Di SE e ER ZI.
C) Di porre l'obbligo in capo si dipendenti FA IO LE, CO Di SE e ER
ZI ed ai loro avvocati difensori di comunicare tempestivamente allo scrivente ufficio
Procedimenti Disciplinari Asl Roma 5, la conclusione del procedimento penale:
VC RESONALE
AS ROMA 5
Con l'adozione del presente provvedimento, s'intendono interrotti tutti i termini previsti per l'obbligo di conclusione del procedimento disciplinare da parte della Asl Roma 5 e che desti termini saranno rideterminati solo dalla data certa di comunicazione degli esiti del procedimento penale a quest'ufficio.
La presente decisione verrà comunicata, nel rispetto della normativa sulle garanzie di legge, agli interessati ed alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria Aziendale della AS Roma 5.
La seduta si scioglie alle ore 10
.00
Dott. Giuseppe Nicolò-Presidente supplente Dott C orte - C omponente
Dett. Sergio Fill-Componente supplente NT EA-Componanie supplente
Dott. FA Filippi Componente Dott.ssa Milena Laurenti
- Segretario
Ad esito dello stesso fu pronunciata la seguente sentenza penale 153. NRG.NR. 1555/114
NRG.db 251/28
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In den IN NOME DEL POPOLO ITALIANO depositat in
TRIBUNALE DI ROMA
Cancell IX SEZIONE PENALE
Il Tribunale di ROMA in composizione monocratica, nella persons del dott. Dionisio Pantano alla pubblica udienza del 14.2.2022 ha pronunciato Fate ae das e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ".
SENTENZA Il Cancelli
(CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE) nei confronti di
1) AP AN, nato a [...] il [...], domicilio eletto Addi
Esteticist presso il difensore di fiducia IT difeso di fiducia dall'avv. Grazia Volo e LE IO del foro di
ROMA
2) DI EG FE, nato a [...] il [...] domicilio eletto Roder sched0 presso il difensore di fiducia evo servala difeso di fiducia dall'avv. Sergio Di Zitti del foro di Roma
3) AR FA SA, nato a [...] il [...], domicilio Clien
eletto presso il difensore di fiducia difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo Zaccari del foro di RA
4) TA RO, nato a [...] il [...], domicilio eletto presso il difensore di fiducia difeso di fiducia dall'avv. Grazia Volo e LE IO del foro di
ROMA
PARTI CIVILI COSTITUITE: Regione Lazio (avv. D'Amata) e AS
ROMA 5 (arv. FA Frattini)
IMPUTATI
(come da foglio allegato)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(come da verbale di udienza del 14.2.2022)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta schematicamente quanto avvenuto nel corso del processo: udienza del 23.1.2015 > presenti gli imputati, ammesse le costituzionià parte civile,
ammissione prove;
udienza del 10.6.2019 > esame teste IO GE acquisizione con il consenso delle parti delle tavelle comparative delle presenze degli imputati;
udienza del 18.11.2019 > prosecuzione esame teste Longo;
udienza dell'11.5.2020 > differimento per emergenza COVID-19;
udienza del 16.12.2020 > mutamento persona fisica del giudice, ammissione delle prove e declaratoria di utilizzabilità degli atti istruttoria già compiuti assenza dei testi;
udienza del 6.10.2021 differimento per assenza dei testi.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto che fosse emessa sentenza di non doversi procedere per intervenura estinzione del reato determinats da prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Reputa il giudice che nei confronti gli impurati debba essere pronunziata sentenza di non doversi procedere, a mente dell'art. 129, poiché le fattispecie criminose loro contestate (più
dolitti di truffa) si è estinta per intervenuta prescrizione.
Invero, le contestazione mosse predetti afferiscono ipotesi delittuose commesse, secondo la prospettazione accusatoria, tra l'anno ed il 9.5.2014.
Le regole dettate in tema prescrizione dagă artt. 157 e ss. c. p. nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla 1. n. 251/2005, comperta per i reati contestati l'operatività di un termine di prescrizione di sei anni, estendibile al massimo fino a sette anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 161 c. 2 c. p. Nel caso di specie, quindi, la prescrizione dei reati contestati è mararata al più tardi il
9.11.2021.
2.La declaratoria di estinzione delle contestate fattispecie, del resto, si impone anche con riguardo al disposto dell'art. 129 comuna 2 c.p.p., non emergendo dagli atti processual la russistenza di alcuna causa di proscioglimento nel merito degli impurati, da ritenersi prevalente rispetto a quelle di estinzione del reato (cfr. Cass, sez. un., 15 settembre 2009, n. 35490 in presenza di una lansa di estinzione del reato il giudice legitimate a pronumian sentenza di asmoluzione u norma dell'art. 129, comma 2, ppaltants mi casi in cni harcotange idome ad escludere l'esistery all fatto, la commissione del medecimo da parte dell'imputats e la sua rilevanza penale emergane dagh alti in modo assolutamente von contestabil, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di azione', essi di percezione ist oh, be a quelli di apprezzamente, sia quindi inampabile con qualsiasi nessità di acartamente o di approfondimento: in senso conforme Cass., sez. V,
16 luglio 2008, n. 39220; Cass., sez. II, 19 febbraio 2008, n. 9174; Cass., sez. II, 18 maggio 2007,
n. 26005).
In mento, si è di recente ribadito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitira, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'impurato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cass. n. 23680/13).
Nel caso di specie, il giudice non è in grado di esprimere, con una mera attività ricognitiva, una valutazione nel merito dell'imputazione coincidente con l'assoluzione degli imputati tanto più che l'istruttoris dibattimentale si è arricchita dell'esame di un solo teste si fronte dei molteplici indicati dalle parti.
P.q.m.
Visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di AP AN FA, DI EG
FE, AR FA SA E TA RO in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti per estinzione degli stessi determinata da intervenuta prescrizione.
Roma, 14.2.2022
Il Giudice der Diani Rantane
DI ROMA dienza M-02-2072 Successivamente fu adottata la seguente sanzione disciplinare
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ON AS
LAZIO ROMA 5
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SEZ. II
Prot.n. 100 /UPD Tivoli, 26 agosto 2022
Gent.mo Dott. CO Di SE federico.disegni@ordmedrm.it
Oggetto: Procedimento disciplinare a carico del dott. CO Di SE. Comunicazione irrogazione sanzione.
In riferimento al procedimento disciplinare, avviato con nota prot. n. 47 UPD del 29/04/2022, l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari sez. II con verbale n. 43 del 26/08/2022 ha disposto nei confronti della S.V.
di procedere all'archiviazione della contestazione di cui all'art.55 quater, comma 1, lettera a) del
D.lg.vo 165/2001 e dell'art. 72, comma 10, punto 2 lettera a) del CCNL Sanità Triennio 2016-2018;
di procedere all'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi quattro (4), ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 8, lettera g), ed in applicazione della graduazione dell'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, in particolare, quale circostanza attenuante la non intenzionalità del comportamento e quale circostanza aggravante la negligenza dimostrata rispetto alle norme sulla libera professione;
di procedere all'archiviazione della contestazione di cui all'art. 72, comma 4, lett. e) del CCNL
2016/2018, già art.8, comma 4, lett. e), del CCNL per la sequenza contrattuale dell'art.28 del CCNL del personale della Dirigenza Medico Veterinaria del SSN sottoscritto il 17.10.2008, del 06.05.2010.
Il Presidente
Ufficio Procedimenti Disciplinari Sez. II
Dott. Ugo Donati
Orbene, il comma 9-ter dell'art 55 bis TUPI stabilisce che "La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento".
Invero, nel caso di specie, non è dato riscontrarsi alcuna lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante, tanto che il medesimo ha potuto abbondantemente interloquire sul punto, né emerge violazione alcuna del principio di tempestività della contestazione
(cfr. Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024, secondo cui "In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici)".
Vero è che parte appellante deduce che "non è credibile sostenere che la (prima) contestazione disciplinare effettuata il 23 agosto 2017 all'appellante sia tempestiva rispetto Part all'acquisizione consapevole dei fatti penali e disciplinari avvenuta da parte della convenuta (quanto meno) il 18 luglio 2017". Ma anche prescindendo da ogni valutazione circa la fondatezza della deduzione comunque sovvengono e quanto disposto dal citato comma 9-ter dell'art 55 bis TUPI e la considerazione che a seguito della contestazione si i è provveduto alla sospensione del procedimento disciplinare atteso quello penale. Del resto, non ha trovato smentita sul punto quanto dedotto riguardo al riavvio del procedimento disciplinare da parte appellata circa il fatto che: "14.02.2022: pubblicazione della sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1531/2022; - 02.03.2022: irrevocabilità della sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1531/2022; - 03.03.2022: pec del Dott. Pt 1 i riapertura del procedimento disciplinare (dies a quo per il riavvio del procedimento); -
29.04.2022: nota prot. 47/UPD di riavvio del procedimento disciplinare a carico del Dott. [...]
Pt 1 rispettato il termine di 60 giorni ex art. 55-ter)".
Ciò rende infondato il primo motivo di gravame ed anche il secondo motivo d'appello, che fa riferimento all'art. 55 ter TUPI, secondo cui "1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 .
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale(1).
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55 bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale".
Il richiamo dell'art. 55 bis cit. impedisce anche in tal caso la decadenza dall'azione disciplinare, l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
In ordine al terzo e quarto motivo d'appello va precisato che la sentenza penale di proscioglimento dell'odierno appellante non impugnata evidenzia che "la declaratoria di estinzione (per prescrizione, ndr) delle contestate fattispecie si impone anche con riguardo al disposto dell'art. 129 comma 2 c.p.p., non emergendo dagli atti processuali la sussistenza di alcuna causa di proscioglimento nel merito degli imputati, da ritenersi prevalente rispetto a quelle di estinzione del reato".
Tuttavia, si tratta di valutazione confermata nei fatti da quanto ammesso da parte appellante nel ricorso di primo grado alle pagg. 3 e 12
Pertanto, deve ritenersi che quanto contestato risulti provato.
Inoltre, parte appellata ha condivisibilmente precisato - senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna che devono considerarsi "comunque, le dichiarazioni confessorie rese dal dipendente in sede di procedimento disciplinare (debitamente Cont considerate dall nell'irrogare la sanzione disciplinare), confermate nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Tivoli (in quanto ribadite alle pagg. 3 e 12 del ricorso depositato in primo grado;
nonché verbalizzate all'udienza del 17.01.2023, doc. 4) e comunque risultanti anche pag. 21 del documento n. 2 ex adverso irritualmente depositato nel presente giudizio di appello (ove controparte conferma la violazione contestata in sede disciplinare affermando: "per quanto attiene, invece alle prestazioni libero-professionali intramoenia eseguite dal 2010 al 2014 il Dott. Pt 1 ignorava che il suo contratto escludesse la possibilità di attività intramoenia nei giorni di ferie, permesso o addirittura recupero ore! ...
Al momento della sottoscrizione del modulo per l'autorizzazione all'attività libero- professionale intramoenia (27/07/2007) il Dott. Pt 1 ... non fece caso alla dicitura apposta su contratto che prevedeva "il professionista ... a norma dell'art. 4 del regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramoenia, non erogherà prestazioni nei giorni di ferie, congedi, permessi sindacali e per cariche istituzionali"). 6.2.
Parte appellante lamenta, altresì, che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado (Dott. Controparte_6 Il Giudice di prime cure ha rappresentato un coerente ragionamento logico-giuridico nel ponderare le ...risultanze della prova testimoniale, affermando che: la circostanza che "per prassi aziendale le ferie venissero inserite ex post" sarebbe comunque irrilevante e non idonea ad assurgere quale scriminante del comportamento contestato al Dott. Pt 1
-
Certamente, a fronte delle ammissioni di parte appellante come sopra evidenziate e corrispondenti al vero, detta prassi, deve confermarsi in questa sede che non prova nulla circa, comunque, la violazione del regolamento.
Sull'appello incidentale occorre precisare che la fase cautelare, in quanto tale, non risulta espletata e per ciò che riguarda quella nel merito l'importo liquidato in primo grado, dovendosi ritenere la controversia di valore indeterminato pur con bassa complessità e tenuto conto dell'espletamento della fase istruttoria essendo stato escusso un teste, appare inferiore ai limiti di legge.
Pertanto, rideterminando le spese di lite per il giudizio di merito, considerato quanto sopra specificato, spetta, quanto al giudizio di primo grado, all'appellata azienda sanitaria
(appellante in via incidentale, l'importo complessivo di € 4.629,00, di cui € 1.623,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 940,00 per la fase istruttoria ed € 1.465,00 per la fase decisionale.
L Pt 6 ha dedotto "il tenore gravemente offensivo e comunque sconveniente delle espressioni riportate nel ricorso, di cui si chiede lo stralcio".
Invero, la omessa precisazione di dedotte espressioni offensive e sconvenienti impedisce ogni valutazione al riguardo.
Ne consegue che l'appello principale va rigettato e quello incidentale solo parzialmente accolto nei termini su indicati.
Le spese del presente grado, liquidate per l'intero come da dispositivo in € 3.473.00, vanno poste a carico del prevalente soccombente appellante principale.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna [...]
Parte_1 al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi di € 4.629,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
condanna Parte 1 al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA; dà atto che a carico di Parte 1 sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. ER Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste