Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2090 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021, promossa da
(C.F. ) con sede in Padova, via Belzoni 65, Parte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Benedetto Gargani e Guido Gargani;
appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 in proprio e n.q. di chiamato all'eredità di nata a [...] il 27 giugno Per_1
1938 ed ivi deceduta il 29 gennaio 2022; appellato
Eredi di nato a [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 6 giugno 2021; appellati contumaci
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - riformare la sentenza
n. 821/2021 del Tribunale di Marsala, emessa nel giudizio RG 1712/2019, laddove non è stata disposta la vendita all'incanto dell'intero compendio dedotto in giudizio – ritenuto dal Tribunale indivisibile - di seguito descritto: in Marsala (TP), Contrada San Giuseppe
Tafalia 311: − abitazione (A/4) di 6,5 vani, N.C.E.U. foglio 141, part.254, sub.1; − abitazione (A/2) di 9 vani, N.C.E.U. foglio 141, part.254, sub.2; e dare i provvedimenti più opportuni affinché la vendita venga eseguita nel presente giudizio;
- in alternativa, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, rimettere le parti dinanzi al Primo
Giudice al fine di consentire la vendita dei beni sopra citati;
- con vittoria di spese,
1
(appellato non esecutato), pieno proprietario della metà indivisa del bene oggetto di divisione, per l 'avvenuto consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto che era in capo dalla defunta;
nel merito: Rimettere gli atti al primo giudice per la Per_1 prosecuzione delle operazioni di vendita avanti allo stesso;
compensare anche le spese di questo secondo grado del giudizio o condannare, nel caso di contrasto, l'appellante alla rifusione, in favore dell'odierno concludente, delle spese dei due gradi con i compensi di rappresentanza e di difesa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 821 del 11 novembre 2021 il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, dichiarò - tra , Persona_2 Controparte_1
e - lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare sito
[...] Per_1 in Marsala (TP), Contrada San Giuseppe Tafalia n. 311, composto da abitazione (A/4) di
6,5 vani, N.C.E.U. foglio 141, part.254, sub.1 e seconda abitazione (A/2) di 9 vani,
N.C.E.U. foglio 141, part. 254, sub.2
Nell'ambito del procedimento di divisione scaturito dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 55/2017 nei confronti di e , Persona_2 Per_1 il Tribunale dispose che lo scioglimento della comunione avvenisse mediante vendita all'incanto dell'intero fabbricato, ritenendo il compendio non divisibile in natura e non avendo il terzo comproprietario non esecutato (titolare della Controparte_1 quota indivisa di ½) manifestato interesse all'assegnazione dei beni.
Vincolò, quindi, al G.E. le quote degli esecutati nudo Persona_2 proprietario del predetto bene per la quota indivisa della metà e titolare del Per_1 diritto di usufrutto per l'intero.
Tuttavia, il giudice di prime cure non diede disposizioni sulle operazioni di vendita.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1 con atto di citazione del 15 dicembre 2021, sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, con cui ha censurato la decisione per non avere materialmente effettuato
2 la vendita all'incanto dell'immobile né avendo dato disposizioni in merito.
3. Con comparsa del 13 maggio 2022, si è costituito , il Controparte_1 quale, pur aderendo all'appello interposto, ha evidenziato la mutata situazione di fatto in considerazione della morte di - già resa nota nel corso del Persona_2 precedente grado di giudizio - nonché, ancora, del decesso dell'usufruttuaria esecutata con conseguente consolidamento della rispettiva quota. Per_1
Pertanto, chiesto il richiamo del c.t.u. per l'aggiornamento delle quote, in vista della futura distribuzione del ricavato, ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo, in ragione della morte della intervenuta successivamente alla notifica Per_1 dell'atto di citazione.
4. Mutato il relatore, dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza 7 giugno
2024, il giudizio è stato così riassunto con ricorso del 22 agosto 2024.
5. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 14 febbraio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
6. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, deve rilevarsi d'ufficio che il
Tribunale omise di dichiarare l'interruzione del giudizio per la morte di
[...]
, nonostante la rituale richiesta da parte del suo procuratore con le note Persona_2 scritte depositate il 10 novembre 2021.
Mette, quindi, conto ricordare che “per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ. la morte della parte dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica - indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente dichiarativo - dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. Tali regole non soffrono eccezione anche se l'attività processuale venga erroneamente fatta proseguire dal giudice prima di dichiarare l'interruzione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4249 del 02/03/2004).
Tuttavia, “nell'ipotesi di morte della parte verificatasi e dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti senza che sia stata dichiarata
l'interruzione del processo, compresa la sentenza, sono nulli e il vizio è soggetto al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, sicché la suddetta nullità deve essere dedotta dalla parte colpita dall'evento interruttivo con il
3 mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza” (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del
29/09/2015).
Ne consegue che avrebbero dovuto essere gli eredi della parte deceduta - cui l'appello è stato notificato impersonalmente nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ex art. 330 comma 2 c.p.c. - a dovere fare valere questa nullità con conseguente preclusione in capo a questa Corte.
7. Non ha rilievo, inoltre, in questa sede, la questione del difetto di legittimazione passiva, sollevato dall'appellato , cui è stato notificato l'atto di Controparte_1 riassunzione, dopo l'interruzione del giudizio (in questo grado) per il sopravvenuto decesso della madre usufruttuaria dei beni da dividere. Per_1
L'appellante ha, invero precisato che, pur essendo stato chiamato alla relativa eredità, non l'avrebbe accettata.
Tuttavia, la morte dell'usufruttuaria ha determinato, a mente dell'art. 979 comma
1 c.c., l'estinzione del relativo diritto con il conseguente venire meno dell'interesse alla partecipazione a questo giudizio divisorio da parte dei suoi eredi.
8. Nel merito, adesso, con unico motivo di impugnazione, Parte_1 si duole che:
➢ il giudice di prime cure, dopo aver accolto la domanda di scioglimento della comunione, avrebbe in via implicita rimesso le parti al G.E., in violazione di quanto disposto dagli artt. 720 c.c., 600, 601, 788 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.;
➢ la vendita all'incanto dell'immobile esecutato, tenendo conto della indivisibilità in natura del bene e della necessità di preservare la quota del terzo comproprietario , avrebbe dovuto svolgersi Controparte_1 nell'ambito del procedimento endoesecutivo.
L'appello non è fondato.
Appare evidente che il giudice di prime cure, avendo accertato l'indivisibilità in natura del bene e dichiarato lo scioglimento della comunione tra i contitolari, non avrebbe dovuto limitarsi a disporre la vendita all'incanto del fabbricato, senza occuparsi anche delle conseguenti operazioni.
Difatti, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, “il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, avendo natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, e pur essendo collegato all'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, costituisce un
4 autonomo procedimento di scioglimento della comunione, per cui non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta. Con la conseguenza che, se il bene comune risulta indivisibile ed il giudice deve ricorrere alla sua vendita all'incanto, questa deve avvenire nel quadro del giudizio divisorio e non nella sede del processo esecutivo vero e proprio” (Cass. civ. sez. II -
29/02/2024, n. 5386).
Pur nondimeno all'omissione del primo giudice – che non ha impartito le disposizioni con le quali sarebbe dovuta avvenire la vendita - non si sarebbe dovuto porre rimedio con l'appello.
Nell'ambito di un obiter dictum la Corte di legittimità ha, invero, precisato che le operazioni di vendita, nell'ambito di un giudizio di divisorio, costituiscono mere attività materiali (Cass sez. 2 - , Sentenza n. 9515 del 12/04/2017).
Più in generale la natura dei provvedimenti con i quali si svolge la vendita disposta nello scioglimento delle comunioni si ricava, indirettamente, dalle pronunce di legittimità che hanno individuato i rimedi esperibili dalle parti avverso gli stessi.
Secondo un indirizzo, più datato, “gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione;
ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010).
Intervenute in seguito, la Sezioni Unite della Suprema Corte hanno superato questo indirizzo sostenendo che “gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e
618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio
o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico;
sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella
5 celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale” (Cass sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013).
In questa decisione la Corte di legittimità ha richiamato un punto motivazionale proprio di orientamento giurisprudenziale anteriore in cui si sottolineava che
“Nell'ordinanza prevista dal primo comma dell'art. 788 c.p.c., deve, invero, ravvisarsi la previsione di due distinte ed autonome determinazioni del giudice istruttore che hanno natura e contenuti diversi e che vanno, di conseguenza, assoggettate a differente disciplina: l'una, con la quale il giudice, nell'ambito del giudizio di divisione, secondo la specifica previsione normativa, accerta che "occorre procedere alla vendita dell'immobile" e, quindi, decide di provvedere ex art. 576 c.p.c. e ss.; l'altra, con la quale, sulla base di tale premessa, stabilisce le modalità dell'incanto, giusta la previsione dei detti art. 576 c.p.c. e ss., cui all'uopo rinvia la seconda parte dello stesso art. 788 c.p.c., comma 1. Quest'ultima determinazione, già al di fuori dell'ambito della disciplina del giudizio di divisione, è soggetta, in virtù del sopra richiamato rinvio, alla disciplina dell'art. 576 c.p.c. e ss., al pari di tutti gli atti successivi e, di conseguenza, anche alla disciplina generale del processo d'esecuzione e, specificamente, alla parte di essa nella quale vengono regolate le opposizioni agli atti esecutivi” (Cass. 24.2.99 n. 1575, 9.6.94
n. 5614, 21.3.85 n. 2063)".
Questo indirizzo è stato in seguito ribadito dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sez.
6 - 3, Ordinanza n. 27346 del 29/12/2016; Cassazione civile sez. III, 05/09/2022,
n.26111).
Ora, sia che si aderisca all'uno piuttosto che all'altro degli indirizzi richiamati, dal regime proprio degli atti in cui si sostanzia la vendita all'incanto consegue che gli stessi hanno comunque una funzione meramente attuativa ed esecutiva della sentenza che ha disposto che lo scioglimento della comunione debba avvenire in siffatto modo.
Non essendovi allora, tra le parti, alcun contrasto sul fatto che questa sia la modalità con cui debba avvenire lo scioglimento della comunione, la decisione impugnata
è, quindi, rivestita dell'autorità del giudicato e la fase attuativa ed esecutiva della stessa, siccome non pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive e non avente contenuto decisorio, dovrà avvenire sotto la direzione dello stesso Tribunale cui le parti interessate potranno rivolgersi con apposita istanza.
L'appello va, dunque, rigettato e la mancanza di contrasto tra le parti impone la compensazione delle spese del grado
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia degli eredi di MI AR ND, così provvede: conferma la sentenza n. 821/2021 del 11 novembre 2021, resa dal Tribunale di Marsala, appellata da con atto di citazione notificato in data 15 Parte_1 dicembre 2021; compensa per intero le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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