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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6207/2024, riunita con le cause iscritte ai numeri RG 6209/2024 e RG
16633/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ferrara ed elettivamente domiciliati in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto,
200 presso lo studio del difensore
RICORRENTI
E
C.F. e P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., dott. , rappre- CP_2 sentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco ed elettivamente domiciliato presso il suo stu- dio in Crispano alla via provinciale Aversa n. 3,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2024 premesso di prestare servizio alle Parte_1 dipendenze del con contratto a tempo indetermi- Controparte_1 nato e regime orario full-time dal 2.03.1992 con mansioni di terapista della neuro e psicomo- tricità dell'età evolutiva esponeva:
1 che fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Perso- nale non medico AIOP;
che dal 01.11.2022 era stato applicato il CCNL Servizi Assistenziali AIAS con inquadramento nel livello D3; che a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 per condotta antisindacale pre- sentato dalla il era stato condannato ad applicare a tutti gli CP_3 Controparte_1 iscritti a tale sindacato il CCNL Case di Cura Private - Personale non medico AIOP, con de- creto del 24.05.2023; che, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del predetto C.C.N.L., avendo maturato un'anzianità di servizio ultraventennale, aveva diritto al riconoscimento della progressione economica orizzontale. Ciò premesso concludeva per l'accertamento del diritto all'inquadra- mento nel livello D3 del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso oltre accessori di legge.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In particolare rilevava l'inapplicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL AIOP alle strutture sanitarie accreditate al S.S.N., stante la nullità della norma contrattuale per contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari nonché di eguaglianza e non discri- minazione.
La causa veniva iscritta al RG 6207/2024 e veniva successivamente riunita con le cause inten- tate dagli altri lavoratori in epigrafe avente oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa. In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in rela- zione alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore, avendo la società resistente spontaneamente riconosciuto tale inquadramento a decorrere dal mese di luglio 2024. Nel merito, le domande sono fondate per quanto di ragione. La questione centrale della presente controversia attiene alla legittimità ed applicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL
Case di Cura - Personale non medico AIOP nella parte in cui prevede un sistema di progres- sione economica orizzontale basato esclusivamente sull'anzianità di servizio, nei confronti del personale dipendente da enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 16336/2019), il sistema dell'accreditamento, in- trodotto dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 5, pur essendo improntato alla “parificazione
2 ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private”, mantiene natura concesso- ria. Tale rapporto si caratterizza, secondo la Corte, per una peculiarità rispetto al regime pree- sistente, consistente nel fatto che “si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali”. In questo quadro, “l'instau- razione del rapporto concessorio di accreditamento comporta l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria”. Tuttavia, tale inserimento funzionale è limitato all'erogazione del servizio pubblico sanitario e non si estende alla disciplina dei rapporti interni di lavoro. Ed in- fatti, la regolamentazione dei rapporti di lavoro nelle strutture private accreditate resta assog- gettata alla disciplina privatistica e alla contrattazione collettiva. Come precisato dalle Sezioni
Unite nella citata sentenza n. 16336/2019, “la particolare natura e l'ammontare delle presta- zioni sanitarie erogabili” sono definite negli accordi stipulati con le ASL, ma “l'eventuale na- tura privatistica dello strumento negoziale” non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio erogato. Ne consegue che, mentre l'erogazione delle prestazioni sanitarie è sottoposta ai vincoli e ai controlli propri del rapporto concessorio, la gestione dei rapporti di lavoro resta nell'ambito dell'autonomia organizzativa della struttura privata. Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere la disciplina pubblicistica ai rapporti di lavoro lo ha fatto espressamente, come nel caso delle incompatibilità (art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 e art. 1, comma 5, L. n.
662/1996). Ne deriva che le previsioni del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP in materia di progressioni economiche del personale sono pienamente efficaci e vincolanti, co- stituendo legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non essendo ravvisabile alcuna norma che ne limiti l'applicabilità alle strut- ture accreditate. Nel merito della domanda, occorre esaminare il combinato disposto degli artt.
48 e 52 del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP, che prevede un sistema di pro- gressione economica orizzontale basato sull'anzianità di servizio. In particolare, l'art. 48 lett.
B) dispone che “con decorrenza dall'1.4.2020, e senza riconoscimento di differenze retributive
o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque an- ni”. In applicazione di tale disciplina ed in considerazione dell'anzianità di servizio dei ricor- renti, non oggetto di contestazione deve essere accertato il diritto di all'inqua-Parte_1
3 dramento nel livello D3 del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 , il diritto di all'inquadramento nel livello D2 del c.c.n.l. Parte_2
Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022 e all'inquadramento nel Parte_3 livello D1 del medesimo CCNL con decorrenza dal 01.03.2024. Quanto alle conseguenti ri- chieste di differenze retributive per il periodo anteriore al 1 luglio 2024, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento per il periodo successivo, deve es- sere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente per carenza di al- CP_4 legazione e prova in ordine alla effettività della prestazione lavorativa resa ed alle ore lavora- tive effettivamente prestate. Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, le differenze re- tributive rivendicate discendono esclusivamente dal maggior livello retributivo previsto per il superiore inquadramento contrattuale, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa formalizzate nel rapporto contrattuale. Le rivendicazioni economiche sono, infatti, limitate alle ore lavorative contrattualmente previste, non essendo richieste ore ulteriori o di- verse rispetto a quelle formalizzate. Pertanto, la retribuzione presa a riferimento come base di calcolo è quella tabellare, corrispondente alle ore contrattualmente previste. In merito alle con- testazioni sollevate dalla Società resistente circa il quantum richiesto dai ricorrenti e _1
, va rilevato che sono stati depositati conteggi integrativi che hanno opportunamente Parte_2 ricalcolato gli importi dovuti. In particolare per la ricorrente non sono stati scomputati _1 dal calcolo i giorni di permessi ex L. 104/92 riparametrati sulla scorta della retribuzione previ- sta dal superiore inquadramento chiesto in atti e si è tenuto conto unicamente della sospensio- ne dal rapporto del periodo di Cassa Integrazione per il mese di aprile 2020 che rientra nell'oggetto del giudizio, ma non di quella del mese di marzo che è estranea al giudizio (par- tendo i conteggi di cui al ricorso da aprile 2020); allo stesso modo per il ricorrente Parte_2
non si è tenuto conto dell'intero periodo di Cassa Integrazione riportato nei cedolini
[...] di aprile, maggio e giugno 2020 in quanto gli stessi sono riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ragion per cui si è tenuto conto unicamente della sospensione dal rapporto per i mesi di aprile e maggio 2020 che rientrano nell'oggetto del giudizio. Ne consegue la fondatez- za della domanda di differenze retributive negli importi rideterminati con i conteggi integrativi che, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni, possono essere integralmente accolti in quanto correttamente elaborati. Il Controparte_1 deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore di: della somma di € Parte_1
5.802,74; della somma di € 7.074,14; della somma di Parte_2 Parte_3
4 € 207,21; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del ricorso nonché la parziale cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 potendosi a carico della società convenuta il residuo.
PQM
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Case Parte_1 di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020, di Parte_2 all'inquadramento nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal
01.07.2022 e nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medi- Parte_3 co AIOP con decorrenza dal 01.03.2024;
-Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per il periodo successivo al 1 lu- glio 2024.
- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive maturate dal
1 aprile 2020 al 30 giugno 2024 per effetto del superiore inquadramento.
-condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore: della sig.ra della somma di € 5.802,74; Parte_1 del sig. della somma di € 7.074,14; Parte_2 della sig.ra della somma di € 207,21; Parte_3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-Condanna il previa compensazione delle spese Controparte_1 di lite nella misura di 1\3, al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di compensi pro- fessionali oltre ad €.300,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.300,00, oltre IVA e
CPA con attribuzione.
Napoli Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6207/2024, riunita con le cause iscritte ai numeri RG 6209/2024 e RG
16633/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ferrara ed elettivamente domiciliati in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto,
200 presso lo studio del difensore
RICORRENTI
E
C.F. e P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., dott. , rappre- CP_2 sentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco ed elettivamente domiciliato presso il suo stu- dio in Crispano alla via provinciale Aversa n. 3,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2024 premesso di prestare servizio alle Parte_1 dipendenze del con contratto a tempo indetermi- Controparte_1 nato e regime orario full-time dal 2.03.1992 con mansioni di terapista della neuro e psicomo- tricità dell'età evolutiva esponeva:
1 che fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Perso- nale non medico AIOP;
che dal 01.11.2022 era stato applicato il CCNL Servizi Assistenziali AIAS con inquadramento nel livello D3; che a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 per condotta antisindacale pre- sentato dalla il era stato condannato ad applicare a tutti gli CP_3 Controparte_1 iscritti a tale sindacato il CCNL Case di Cura Private - Personale non medico AIOP, con de- creto del 24.05.2023; che, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del predetto C.C.N.L., avendo maturato un'anzianità di servizio ultraventennale, aveva diritto al riconoscimento della progressione economica orizzontale. Ciò premesso concludeva per l'accertamento del diritto all'inquadra- mento nel livello D3 del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso oltre accessori di legge.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In particolare rilevava l'inapplicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL AIOP alle strutture sanitarie accreditate al S.S.N., stante la nullità della norma contrattuale per contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari nonché di eguaglianza e non discri- minazione.
La causa veniva iscritta al RG 6207/2024 e veniva successivamente riunita con le cause inten- tate dagli altri lavoratori in epigrafe avente oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa. In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in rela- zione alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore, avendo la società resistente spontaneamente riconosciuto tale inquadramento a decorrere dal mese di luglio 2024. Nel merito, le domande sono fondate per quanto di ragione. La questione centrale della presente controversia attiene alla legittimità ed applicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL
Case di Cura - Personale non medico AIOP nella parte in cui prevede un sistema di progres- sione economica orizzontale basato esclusivamente sull'anzianità di servizio, nei confronti del personale dipendente da enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 16336/2019), il sistema dell'accreditamento, in- trodotto dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 5, pur essendo improntato alla “parificazione
2 ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private”, mantiene natura concesso- ria. Tale rapporto si caratterizza, secondo la Corte, per una peculiarità rispetto al regime pree- sistente, consistente nel fatto che “si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali”. In questo quadro, “l'instau- razione del rapporto concessorio di accreditamento comporta l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria”. Tuttavia, tale inserimento funzionale è limitato all'erogazione del servizio pubblico sanitario e non si estende alla disciplina dei rapporti interni di lavoro. Ed in- fatti, la regolamentazione dei rapporti di lavoro nelle strutture private accreditate resta assog- gettata alla disciplina privatistica e alla contrattazione collettiva. Come precisato dalle Sezioni
Unite nella citata sentenza n. 16336/2019, “la particolare natura e l'ammontare delle presta- zioni sanitarie erogabili” sono definite negli accordi stipulati con le ASL, ma “l'eventuale na- tura privatistica dello strumento negoziale” non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio erogato. Ne consegue che, mentre l'erogazione delle prestazioni sanitarie è sottoposta ai vincoli e ai controlli propri del rapporto concessorio, la gestione dei rapporti di lavoro resta nell'ambito dell'autonomia organizzativa della struttura privata. Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere la disciplina pubblicistica ai rapporti di lavoro lo ha fatto espressamente, come nel caso delle incompatibilità (art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 e art. 1, comma 5, L. n.
662/1996). Ne deriva che le previsioni del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP in materia di progressioni economiche del personale sono pienamente efficaci e vincolanti, co- stituendo legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non essendo ravvisabile alcuna norma che ne limiti l'applicabilità alle strut- ture accreditate. Nel merito della domanda, occorre esaminare il combinato disposto degli artt.
48 e 52 del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP, che prevede un sistema di pro- gressione economica orizzontale basato sull'anzianità di servizio. In particolare, l'art. 48 lett.
B) dispone che “con decorrenza dall'1.4.2020, e senza riconoscimento di differenze retributive
o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque an- ni”. In applicazione di tale disciplina ed in considerazione dell'anzianità di servizio dei ricor- renti, non oggetto di contestazione deve essere accertato il diritto di all'inqua-Parte_1
3 dramento nel livello D3 del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 , il diritto di all'inquadramento nel livello D2 del c.c.n.l. Parte_2
Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022 e all'inquadramento nel Parte_3 livello D1 del medesimo CCNL con decorrenza dal 01.03.2024. Quanto alle conseguenti ri- chieste di differenze retributive per il periodo anteriore al 1 luglio 2024, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento per il periodo successivo, deve es- sere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente per carenza di al- CP_4 legazione e prova in ordine alla effettività della prestazione lavorativa resa ed alle ore lavora- tive effettivamente prestate. Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, le differenze re- tributive rivendicate discendono esclusivamente dal maggior livello retributivo previsto per il superiore inquadramento contrattuale, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa formalizzate nel rapporto contrattuale. Le rivendicazioni economiche sono, infatti, limitate alle ore lavorative contrattualmente previste, non essendo richieste ore ulteriori o di- verse rispetto a quelle formalizzate. Pertanto, la retribuzione presa a riferimento come base di calcolo è quella tabellare, corrispondente alle ore contrattualmente previste. In merito alle con- testazioni sollevate dalla Società resistente circa il quantum richiesto dai ricorrenti e _1
, va rilevato che sono stati depositati conteggi integrativi che hanno opportunamente Parte_2 ricalcolato gli importi dovuti. In particolare per la ricorrente non sono stati scomputati _1 dal calcolo i giorni di permessi ex L. 104/92 riparametrati sulla scorta della retribuzione previ- sta dal superiore inquadramento chiesto in atti e si è tenuto conto unicamente della sospensio- ne dal rapporto del periodo di Cassa Integrazione per il mese di aprile 2020 che rientra nell'oggetto del giudizio, ma non di quella del mese di marzo che è estranea al giudizio (par- tendo i conteggi di cui al ricorso da aprile 2020); allo stesso modo per il ricorrente Parte_2
non si è tenuto conto dell'intero periodo di Cassa Integrazione riportato nei cedolini
[...] di aprile, maggio e giugno 2020 in quanto gli stessi sono riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ragion per cui si è tenuto conto unicamente della sospensione dal rapporto per i mesi di aprile e maggio 2020 che rientrano nell'oggetto del giudizio. Ne consegue la fondatez- za della domanda di differenze retributive negli importi rideterminati con i conteggi integrativi che, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni, possono essere integralmente accolti in quanto correttamente elaborati. Il Controparte_1 deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore di: della somma di € Parte_1
5.802,74; della somma di € 7.074,14; della somma di Parte_2 Parte_3
4 € 207,21; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del ricorso nonché la parziale cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 potendosi a carico della società convenuta il residuo.
PQM
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Case Parte_1 di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020, di Parte_2 all'inquadramento nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal
01.07.2022 e nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medi- Parte_3 co AIOP con decorrenza dal 01.03.2024;
-Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per il periodo successivo al 1 lu- glio 2024.
- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive maturate dal
1 aprile 2020 al 30 giugno 2024 per effetto del superiore inquadramento.
-condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore: della sig.ra della somma di € 5.802,74; Parte_1 del sig. della somma di € 7.074,14; Parte_2 della sig.ra della somma di € 207,21; Parte_3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-Condanna il previa compensazione delle spese Controparte_1 di lite nella misura di 1\3, al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di compensi pro- fessionali oltre ad €.300,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.300,00, oltre IVA e
CPA con attribuzione.
Napoli Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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