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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/11/2024, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai SIg.: R.G. 63/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli ConIGliere
Dott. Simona Bruzzese ConIGliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 63/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del
22.10.2024, promossa con ricorso depositato in data 23.01.2024
d a
OGGETTO: Parte_1 C.F._1 ÑE , (C.F. ), nata a [...] il attribuzione di 12/06/1977 e residente nel Comune di Playa – L'Avana (Cuba), in Calle 70#1510 entre 15 y quota di 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Senatore (C.F. - C.F._2
pensione e di Email_1
, nello studio del quale in Napoli alla Piazza indennità di fine Leonardo n. 25 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di appello rapporto APPELLANTE lavorativo contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Brunella Locatelli (C.F - pec C.F._4
, presso lo studio della quale, in Bergamo alla Email_2
Via Verdi n.33, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 11 (C. F. Controparte_2
; P.IVA n. ) con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. P.IVA_1 P.IVA_2
21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
LO OL (CF - pec C.F._5
t) ed elettivamente domiciliato in Bergamo Email_3
CP_ presso Ufficio Legale Via V. Emanuele n. 5
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 41/2023, pubblicata l'11.09.2023, resa nel giudizio R.G. V.G. 2523/2020, non notificata
CONCLUSIONI dell'appellante come da atto di appello
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto per l'incontrovertibile nullità della sentenza ed il grave stato di indigenza in cui versa l'odierna appellante che i tempi della giustizia renderebbero ancora più drammatici e, per l'effetto, ordinare all'
[...]
di provvedere immediatamente alla corresponsione della pensione in CP_3 CP_2
favore della IG.ra dei ratei pensionistici a lei spettanti non versati in Parte_2
seguito alla sentenza di primo grado appellata, nella misura del 50%, così come corrisposti fino alla pubblicazione della sentenza;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza n. 41/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, I Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. V.G. n. 2523/2020, depositata in cancelleria in data 11/09/2023, mai notificata, attese le gravi irregolarità del processo di primo grado e la violazione del principio del diritto di difesa e del contradditorio ai danni della IG.ra e, conseguentemente, disporre la rimessione della causa Parte_2
al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. Corte di Appello di Brescia ritenga di non voler disporre la rimessione al giudice di primo grado, disporre la rinnovazione di tutti gli atti nulli e la rimessione in termini per l'odierna appellante per non aver avuto effettiva conoscenza del processo e svolgere con completezza il proprio diritto di difesa;
pagina 2 di 11 4) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5) con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
In via istruttoria, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bresca ritenga di non voler disporre la rimessione al giudice di primo grado, e Voglia invece disporre la rinnovazione di tutti gli atti nulli e la rimessione in termini per l'odierna appellante, si chiede l'ammissione della documentazione prodotta, allegata al presente atto di appello, e della prova per testi per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Nello specifico, si articola la presente prova testimoniale: (omissis) dell'appellata come da comparsa di costituzione CP_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- respingere le domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata non sussistendone i presupposti;
- in subordine e nella denegata ipotesi di sospensione, ordinare ad di erogare in favore CP_2
della IGnora in via provvisoria la medesima quota erogata in via provvisoria al CP_1
coniuge superstite.
In via incidentale: - accertare il diritto della IGnora a percepire la pensione di Parte_3 reversibilità del marito in applicazione del principio di reciprocità sancito dall'art. 16 delle
Disposizione sulla Legge in generale.
In via principale e di merito: - respingere l'avverso gravame per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: - disporre la rimessione in termini della IGnora Parte_4
senza rinvio degli atti al giudice di primo grado.
In via istruttoria: Si chiede che venga disposta rogatoria internazionale o consolare per l'esecuzione di indagini fiscali sul patrimonio della IGnora alla luce Parte_4 dei principi di prova forniti in narrativa. Si chiede l'acquisizione dei documenti prodotti e ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso dedotte in quanto in parte valutative, in parte irrilevanti. Si chiede infine l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: (omissis)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. dell'appellato come da comparsa di costituzione CP_2
pagina 3 di 11 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello giudicare in relazione alle domande ed eccezioni delle parti private, con salvezza delle pregresse erogazioni previdenziali. Spese e competenze come per legge.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 41/2023, il Tribunale di Bergamo, dichiarata la contumacia di CP_4
attribuiva alla ricorrente prima moglie del defunto
[...] Controparte_1 [...]
, la quota del 90% del trattamento pensionistico spettante al coniuge superstite del Per_1
a decorrere dal 1° novembre 2019 e compensa integralmente le spese di lite tra le Per_1
parti.
a proposto appello, chiedendo che la sentenza di primo grado sia Controparte_4
dichiarata nulla e precisando le conclusioni sopra riportate.
e l' si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello, come da Controparte_1 CP_2
conclusioni sopra riportate
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del CP_4 CP_1
28.05.2024, tenutasi in forma cartolare, all'esito della quale la Corte, rilevato che appare fondata l'eccezione dell'appellante di nullità della notifica in primo grado, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata discussa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La SI.ra coniuge superstite di , deceduto il 10.10.2019, ha CP_4 Persona_1
proposto appello, eccependo la nullità della notifica a lei in primo grado.
Ha ricostruito le fasi della notifica, asserendo che l'unico atto da lei ricevuto a L'Avana è quello che le è stato recapitato in data 14.09.2022, composto dal ricorso introduttivo della e dal provvedimento 14.09.2021 del giudice di primo grado, che disponeva la CP_1
rinnovazione della notificazione entro il termine del 14.12.2021 e rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 29.03.2022, dunque la notifica è stata effettuata con riferimento a un'udienza tenutasi più di cinque mesi prima.
Nega che la suddetta notifica contenesse il provvedimento di rinvio della causa all'udienza del 27.09.2022, per la quale, peraltro, non avrebbe comunque avuto il tempo di costituirsi, con soli tredici giorni di anticipo.
pagina 4 di 11 Rileva, peraltro, che la notifica del 14.09.2022 era tardiva, rispetto al termine perentorio per la rinnovazione, fissato al 14.12.2021, in quanto, trattandosi di una notifica per rogatoria all'estero, l'atto da notificare sarebbe dovuto giungere entro detto termine al Tribunale cubano abilitato alla notifica, non rilevando la data anteriore in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario italiano.
Afferma che, ignorando i suddetti vizi, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la notifica regolare e dichiarato la sua contumacia, emettendo la sentenza, che ritiene debba essere dichiarata nulla, per violazione del contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., o, in subordine, con sua rimessione in termini per consentirle di svolgere pienamente la sua difesa.
L'appellante, nel merito afferma che il Tribunale non ha correttamente valutato la durata della sua relazione col , che va quantificata considerando la convivenza Per_1
antecedente al matrimonio, né ha valutato la sua situazione di disoccupazione.
Afferma che il , già dal giugno 2002, si recava periodicamente a Cuba, per la sua Per_1
attività di fotografo e nel 2006 si sono conosciuti, decidendo nello stesso anno di vivere insieme, a Camaguey, nella casa dove lei abitava con sua figlia e trasferendosi poi a Per_2
L'Avana.
L'appellante sostiene che il avrebbe voluto sposarla in tempi brevi, ma la Per_1
gli ha concesso il divorzio solo nel 2014, quindi si sono sposati il 09.07.2015. CP_1
Durante la grave malattia che ha portato il alla morte, il 10.10.2019, afferma di Per_1
essere stata la sola ad accudirlo.
Per quanto riguarda la situazione economica, l'appellante riferisce che non è mai stata una stilista, ma una semplice sarta e, in occasione del trasferimento a L'Avana, il le Per_1 aveva chiesto di smettere di lavorare. Nel 2018 ha tentato di avviare nuovamente un'attività di sartoria, ma l'attività ha avuto breve durata, considerate le enormi difficoltà economiche del paese, anche in conseguenza delle decisioni al tempo assunte dagli di inasprire lo CP_5
storico embargo.
A tutt'oggi l'appellante afferma di essere disoccupata e di vivere in casa con la nonna e la figlia, con un reddito del nucleo insufficiente, del resto, ricorda che la maggior parte dei cubani vive in povertà, se non ha parenti all'estero che possono trasferire denaro, embargo permettendo.
pagina 5 di 11 Afferma che la oltre alla pensione di € 700 mensili, aveva l'assegno di CP_1 mantenimento del marito di € 500 mensili e ingenti somme sui conti correnti, frutto dei risparmi che il , ogni volta che scadevano i suoi investimenti, divideva equamente Per_1
con lei.
Sottolinea che, a seguito della sentenza qui impugnata, l' le ha comunicato che gli CP_2
importi interi da lei riscossi fino a ottobre 2023 sono maggiori di quelli spettanti alla luce di tale sentenza, pertanto i pagamenti mensili spettanti nella quota fissata dal giudice potranno ripartire solo al completo riequilibrio della situazione, dunque lei non sta percependo alcunché e si trova in seria difficoltà.
La SI.ra afferma che non ha percepito un solo euro della pensione di reversibilità, CP_1 mentre la IGnora poco dopo la morte del marito, ha cominciato a ricevere la somma CP_4 mensile di € 500,00.
Riguardo alla notifica, afferma che il procedimento ha presentato innumerevoli difficoltà e, dopo una prima notifica negativa, per smarrimento del plico, il giudice ha concesso termine al 14.12.2021 per la rinnovazione, rinviando la causa al 29.03.2022.
Sottolinea che detto termine è stato rispettato, perché l'atto è stato presentato per la notifica in data 23.9.2021, ma, nonostante i solleciti, la notifica è avvenuta solo in data 14.09.2022.
Afferma di avere inviato all'Ambasciata d'Italia a L'Avana, in data 26.5.2022, il verbale dell'udienza 29.3.2022, che rinviava la causa al 27.09.2022, dunque riteneva che la notifica effettuata alla omprendesse anche il provvedimento con questo ulteriore rinvio, in CP_4
ogni caso, ritiene si debba considerare che, se anche l'unica notifica pervenuta alla IGnora fosse quella del 14.9.2022, relativa all'udienza già celebrata del 29.3.2022, CP_4
comunque la IGnora stata edotta della pendenza della causa, tanto che ha conferito CP_4
procura all'avv. Senatore, che il 20.10.2022 ha depositato istanza di visibilità del fascicolo, ma non ha proceduto alla costituzione.
Nel merito, afferma che, ai sensi dell'art. 16 delle Disposizione sulla Legge in generale, “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocità”, ma non è provato che Cuba riconosca il diritto del coniuge alla pensione di reversibilità e alla data del decesso del marito, la on aveva la cittadinanza italiana, CP_4
acquisita solo il 12.10.2023.
pagina 6 di 11 Riferisce di aver sposato il l'11.04.1971 e, visto che l'attività di fotografo Per_1
intrapresa dal marito era molto impegnativa, lei, di professione insegnante, nel 1995 chiedeva il pensionamento anticipato, per dedicarsi ad aiutarlo e questa decisione comportava una decurtazione della sua pensione, inoltre l'attività faticosa, a favore del marito, le causava diverse patologie a carico soprattutto dell'apparato osteoarticolare, come da documentazione in atti.
Asserisce che, con l'avanzare dell'età, il SI. manifestava la smania di viaggiare, Per_1
senza legami e responsabilità familiari, per realizzare il suo sogno artistico e lei nel 2002 firmava la separazione consensuale, lasciandolo libero di andare.
Afferma che, nei dodici anni dalla separazione (2002) al divorzio (2014) i rapporti tra lei e il marito sono rimasti sereni e, quando il marito era in Italia, continuava a frequentare la casa coniugale, dove era stato anche accudito durante la malattia e la convalescenza di tre interventi chirurgici.
Ammette che lei e il marito avevano accantonato, negli anni, dei risparmi, che lei aveva investito e, quando gli investimenti sono scaduti, ha consegnato al la metà. Per_1
Afferma che lui non le aveva mai parlato di una sua convivenza con la SI.ra , CP_4
inaspettatamente, nel 2013, le ha notificato il ricorso per divorzio, che si definiva in via consensuale, dato che lei, al tempo in precarie condizioni di salute, trovava un accordo col marito, che le riconosceva un assegno di mantenimento.
Successivamente, i rapporti col si sono diradati e la SI.ra on l'ha Per_1 CP_4
informata della malattia, perciò lei e il figlio non hanno potuto attivarsi per raggiungerlo.
Con riguardo alla suddivisione della pensione di reversibilità, afferma che la convivenza va considerata, ma non posta sullo stesso piano della durata del matrimonio, che è l'unico criterio legale, peraltro la IG.ra on ha fornito prova dell'asserita convivenza a CP_4
partire dal 2006.
Afferma che solo nel 2013 risulta che la il convivevano L'Avana, in una CP_4 Per_1
casa che ritiene sia stata acquistata da lui, in base ai movimenti sul conto corrente del
. Per_1
Evidenzia che fino al 2013 il godeva di permessi di soggiorno temporanei Per_1 turistici per la propria permanenza sull'isola, venendo iscritto solo il 19.09.2014 negli pagina 7 di 11 schedari consolari cubani come residente a [...], Calle 70 N.1510 E/15 Y 17 Playa
L'Havana.
Riguardo alle condizioni economiche dalla IG.ra l'appellata afferma che, CP_4 nell'intervista rilasciata alla RAI nel 2018, il la definisce “un'importante stilista” Per_1
e dal video dell'intervista, si vede un ampio e moderno laboratorio sartoriale nella casa della coppia, inoltre la cquistava tessuti in Italia per la sua attività. CP_4
Sottolinea che la IGnora proprietaria dell'immobile di prestigio, dove viveva col CP_4
, oltre che di tutto il patrimonio che il ha accumulato a Cuba attraverso Per_1 Per_1
un lavoro di grande successo (il aveva tre conti correnti a Cuba, sui quali la Per_1 on ha dato informazioni), inoltre si sta adoperando per vedersi riconoscere la quota CP_4 di legittima dell'eredità “italiana”, che per testamento del è stata devoluta Per_1 all'unico figlio.
Evidenzia che Cuba viene definita un Paese in forte sviluppo, tale da essere terreno fertile per investimenti esteri, sul sito dell'Istituto di Cooperazione Italia Cuba.
Riguardo alla sua situazione economica l'appellata, allega ultima dichiarazione dei redditi disponibile, dichiara di abitare in un'immobile di tipo economico nel Comune di Seriate, di cui è comproprietaria col figlio e di pagare annualmente spese condominiali per circa €
4.000, data anche la vetusta dell'edificio, inoltre, percepisce una pensione di € 700 circa, ha
74 anni d'età e una situazione sanitaria decisamente precaria.
L' costituitasi, ha precisato che il , in vita, godeva di una pensione di € CP_2 Per_1
1.318,16, con decorrenza dal 2006.
Si rimette alle determinazioni del giudice, circa la quota della pensione di reversibilità da attribuire a ciascuna delle parti, con salvezza delle pregresse erogazioni previdenziali.
Nelle note scritte per l'udienza del 28.05.2024, la SI.ra ottolinea che l'appellata CP_4
non ha contestato la nullità della notifica.
Afferma che la in malafede, ha cercato di dimostrare che i suoi rapporti CP_1
patrimoniali col si erano risolti con il versamento di due assegni circolari, mentre Per_1
i capitali, frutto esclusivo dell'attività professionale del e gestiti insieme alla Per_1
IG.ra in quanto il de cuius non poteva curare personalmente i suoi affari in Italia, CP_1
erano composti da investimenti, conti e fondi, il cui valore si aggira intorno ai 400.000,00
pagina 8 di 11 euro e che sono stati equamente ripartiti tra le parti, come da documentazione relativa agli anni 2014-2018 che produce.
Afferma che sui conti correnti cubani del c'erano solo le somme che lui Per_1 trasferiva dall'Italia per poter vivere a Cuba, dove “ha sempre prestato la sua opera a titolo gratuito”.
Riguardo al suo diritto alla pensione di reversibilità, l'appellante afferma che già dal luglio
2019, quando ha presentato l'istanza per la cittadinanza italiana, in costanza di matrimonio, aveva maturato tutti i requisiti per ottenere detta cittadinanza e i suoi diritti non possono essere pregiudicati dal tempo necessario per la definizione del procedimento.
La SI.ra ha richiamato le sue istanze riguardo alla sospensiva e alla nullità della CP_1
notifica, senza ulteriori osservazioni nel merito
Il P.G. ha chiesto di accogliere il ricorso, per quanto riguarda la nullità della notifica, con le conseguenze che la Corte riterrà di adottare
La Corte ritiene che l'eccezione di nullità della notifica, sollevata dall'appellante, sia fondata, in quanto, alla luce anche dei documenti che l'appellante ha ottenuto dalle competenti autorità a Cuba, è risultato chiaro che l'unica notifica ricevuta dalla SI.ra CP_4
è stata quella in data 14.9.2022, comprendente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e il provvedimento che autorizzava la rinnovazione della notifica rinviando l'udienza al 29.3.2022, dunque la SI.ra a ricevuto la notifica per un'udienza tenutasi oltre CP_4
cinque mesi prima.
La nullità avrebbe potuto essere sanata solo se la convenuta si fosse costituita, ma la costituzione non è avvenuta e il giudice, ritenendo erroneamente valida la notifica effettuata, ha deciso nel merito, pronunciando la sentenza qui impugnata, che si deve dichiarare nulla, per violazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, nonostante il procedimento (introdotto in primo grado in data anteriore al
28.02.2023) segua il rito camerale (Cass. civ. n. 366/2004), la Corte non può trattenere la causa per la decisione, rimettendo in termini l'appellata per le attività difensive, in quanto tale possibilità è ammessa quando il reclamo sia rivolto contro provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio, ma, nel caso di specie, il procedimento è definito con sentenza, dunque si applica l'art. 354 c.p.c. (Corte Appello Napoli decreto
17.02.2014, Cass civ. n. 4037/2001)
pagina 9 di 11 Riguardo alle spese di lite, la Corte ritiene che la nullità della notifica alla IG.ra n CP_4
primo grado non possa addebitarsi a negligenza della ricorrente, che ha fatto il possibile per trasmettere tempestivamente gli atti alle competenti autorità e sollecitare l'esecuzione degli adempimenti, inoltre le due comunicazioni ricevute dal Tribunale de L'Avana
[...]
la prima datata 19.9.2022, relativa a una notifica negativa, per Controparte_6
essere arrivati gli atti fuori tempo utile per la notifica per l'udienza del 29.3.2022 e la seconda datata 19.10.2022, che attesta l'avvenuta notifica alla IG.ra in data CP_4
14.09.2022, della citazione e altri documenti allegati, potevano trarre in errore, tanto la ricorrente quanto il giudice, circa il fatto che la notifica del 14.09.2022 comprendesse anche il verbale di ulteriore rinvio della causa all'udienza del 27.09.2022, verbale che la difesa della IG.ra aveva inviato all'Ambasciata d'Italia a L'Avana in data 26.5.2022, CP_1
proprio perché fosse unito agli atti da notificare.
Nel documento riassuntivo, inviato all'appellante dal console Dott. è CP_7
confermata la ricezione e la trasmissione al Tribunale Cubano, il 19.07.2022, del suddetto verbale con rinvio all'udienza del 27.09.2022, in aggiunta alla documentazione della precedente richiesta di notifica, ma il tribunale, con comunicazione 19.09.2022, ha comunicato di non aver eseguito questa seconda notifica, non perché, come afferma l'appellante, gli atti non provenivano dall' ma tramite un canale considerato irrituale, CP_8
ma perché : “no es posible tamitar la solecitud por haberse recibido posterior al señalamento indicado para la comparecencia …” (non è possibile dar seguito alla richiesta perché pervenuta dopo la data indicata per la comparizione), non considerando quindi, il provvedimento di rinvio dell'udienza al 27.09.2022, che pure era stato consegnato.
Solo in sede di appello, alla luce delle dichiarazioni dell'appellante circa l'effettivo contenuto della notifica ricevuta e a seguito anche dei chiarimenti che l'appellante, cubana, ha potuto chiedere alle competenti autorità in loco, si è fatta chiarezza sulla nullità della notifica stessa.
Peraltro, la SI.ra una volta ricevuta la notifica, ha dato mandato al proprio legale, CP_4
che, il 21 ottobre 2022 è stato autorizzato a prendere visione del fascicolo, quindi sapeva che avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di primo grado (nel frattempo rinviato al 06.12.2022 e poi al 08.05.2023, sempre in attesa che arrivasse la documentazione attestante la notifica) ed pagina 10 di 11 espletare le sue difese, senza pregiudizio alcuno, ma ha scelto di non sanare la nullità con la costituzione.
Ciò considerato, la Corte ritiene vi siano motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della notifica alla convenuta in primo grado e la conseguente nullità della sentenza n. 41/2023 del tribunale di Bergamo.
Visto l'art. 354 c.p.c. rimette la causa al primo giudice, con termine di legge per la riassunzione.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Brescia, collegio del 22.10.2024
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai SIg.: R.G. 63/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli ConIGliere
Dott. Simona Bruzzese ConIGliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 63/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del
22.10.2024, promossa con ricorso depositato in data 23.01.2024
d a
OGGETTO: Parte_1 C.F._1 ÑE , (C.F. ), nata a [...] il attribuzione di 12/06/1977 e residente nel Comune di Playa – L'Avana (Cuba), in Calle 70#1510 entre 15 y quota di 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Senatore (C.F. - C.F._2
pensione e di Email_1
, nello studio del quale in Napoli alla Piazza indennità di fine Leonardo n. 25 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di appello rapporto APPELLANTE lavorativo contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Brunella Locatelli (C.F - pec C.F._4
, presso lo studio della quale, in Bergamo alla Email_2
Via Verdi n.33, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 11 (C. F. Controparte_2
; P.IVA n. ) con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. P.IVA_1 P.IVA_2
21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
LO OL (CF - pec C.F._5
t) ed elettivamente domiciliato in Bergamo Email_3
CP_ presso Ufficio Legale Via V. Emanuele n. 5
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 41/2023, pubblicata l'11.09.2023, resa nel giudizio R.G. V.G. 2523/2020, non notificata
CONCLUSIONI dell'appellante come da atto di appello
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto per l'incontrovertibile nullità della sentenza ed il grave stato di indigenza in cui versa l'odierna appellante che i tempi della giustizia renderebbero ancora più drammatici e, per l'effetto, ordinare all'
[...]
di provvedere immediatamente alla corresponsione della pensione in CP_3 CP_2
favore della IG.ra dei ratei pensionistici a lei spettanti non versati in Parte_2
seguito alla sentenza di primo grado appellata, nella misura del 50%, così come corrisposti fino alla pubblicazione della sentenza;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza n. 41/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, I Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. V.G. n. 2523/2020, depositata in cancelleria in data 11/09/2023, mai notificata, attese le gravi irregolarità del processo di primo grado e la violazione del principio del diritto di difesa e del contradditorio ai danni della IG.ra e, conseguentemente, disporre la rimessione della causa Parte_2
al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. Corte di Appello di Brescia ritenga di non voler disporre la rimessione al giudice di primo grado, disporre la rinnovazione di tutti gli atti nulli e la rimessione in termini per l'odierna appellante per non aver avuto effettiva conoscenza del processo e svolgere con completezza il proprio diritto di difesa;
pagina 2 di 11 4) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5) con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
In via istruttoria, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bresca ritenga di non voler disporre la rimessione al giudice di primo grado, e Voglia invece disporre la rinnovazione di tutti gli atti nulli e la rimessione in termini per l'odierna appellante, si chiede l'ammissione della documentazione prodotta, allegata al presente atto di appello, e della prova per testi per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Nello specifico, si articola la presente prova testimoniale: (omissis) dell'appellata come da comparsa di costituzione CP_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- respingere le domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata non sussistendone i presupposti;
- in subordine e nella denegata ipotesi di sospensione, ordinare ad di erogare in favore CP_2
della IGnora in via provvisoria la medesima quota erogata in via provvisoria al CP_1
coniuge superstite.
In via incidentale: - accertare il diritto della IGnora a percepire la pensione di Parte_3 reversibilità del marito in applicazione del principio di reciprocità sancito dall'art. 16 delle
Disposizione sulla Legge in generale.
In via principale e di merito: - respingere l'avverso gravame per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: - disporre la rimessione in termini della IGnora Parte_4
senza rinvio degli atti al giudice di primo grado.
In via istruttoria: Si chiede che venga disposta rogatoria internazionale o consolare per l'esecuzione di indagini fiscali sul patrimonio della IGnora alla luce Parte_4 dei principi di prova forniti in narrativa. Si chiede l'acquisizione dei documenti prodotti e ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso dedotte in quanto in parte valutative, in parte irrilevanti. Si chiede infine l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: (omissis)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. dell'appellato come da comparsa di costituzione CP_2
pagina 3 di 11 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello giudicare in relazione alle domande ed eccezioni delle parti private, con salvezza delle pregresse erogazioni previdenziali. Spese e competenze come per legge.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 41/2023, il Tribunale di Bergamo, dichiarata la contumacia di CP_4
attribuiva alla ricorrente prima moglie del defunto
[...] Controparte_1 [...]
, la quota del 90% del trattamento pensionistico spettante al coniuge superstite del Per_1
a decorrere dal 1° novembre 2019 e compensa integralmente le spese di lite tra le Per_1
parti.
a proposto appello, chiedendo che la sentenza di primo grado sia Controparte_4
dichiarata nulla e precisando le conclusioni sopra riportate.
e l' si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello, come da Controparte_1 CP_2
conclusioni sopra riportate
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del CP_4 CP_1
28.05.2024, tenutasi in forma cartolare, all'esito della quale la Corte, rilevato che appare fondata l'eccezione dell'appellante di nullità della notifica in primo grado, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata discussa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La SI.ra coniuge superstite di , deceduto il 10.10.2019, ha CP_4 Persona_1
proposto appello, eccependo la nullità della notifica a lei in primo grado.
Ha ricostruito le fasi della notifica, asserendo che l'unico atto da lei ricevuto a L'Avana è quello che le è stato recapitato in data 14.09.2022, composto dal ricorso introduttivo della e dal provvedimento 14.09.2021 del giudice di primo grado, che disponeva la CP_1
rinnovazione della notificazione entro il termine del 14.12.2021 e rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 29.03.2022, dunque la notifica è stata effettuata con riferimento a un'udienza tenutasi più di cinque mesi prima.
Nega che la suddetta notifica contenesse il provvedimento di rinvio della causa all'udienza del 27.09.2022, per la quale, peraltro, non avrebbe comunque avuto il tempo di costituirsi, con soli tredici giorni di anticipo.
pagina 4 di 11 Rileva, peraltro, che la notifica del 14.09.2022 era tardiva, rispetto al termine perentorio per la rinnovazione, fissato al 14.12.2021, in quanto, trattandosi di una notifica per rogatoria all'estero, l'atto da notificare sarebbe dovuto giungere entro detto termine al Tribunale cubano abilitato alla notifica, non rilevando la data anteriore in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario italiano.
Afferma che, ignorando i suddetti vizi, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la notifica regolare e dichiarato la sua contumacia, emettendo la sentenza, che ritiene debba essere dichiarata nulla, per violazione del contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., o, in subordine, con sua rimessione in termini per consentirle di svolgere pienamente la sua difesa.
L'appellante, nel merito afferma che il Tribunale non ha correttamente valutato la durata della sua relazione col , che va quantificata considerando la convivenza Per_1
antecedente al matrimonio, né ha valutato la sua situazione di disoccupazione.
Afferma che il , già dal giugno 2002, si recava periodicamente a Cuba, per la sua Per_1
attività di fotografo e nel 2006 si sono conosciuti, decidendo nello stesso anno di vivere insieme, a Camaguey, nella casa dove lei abitava con sua figlia e trasferendosi poi a Per_2
L'Avana.
L'appellante sostiene che il avrebbe voluto sposarla in tempi brevi, ma la Per_1
gli ha concesso il divorzio solo nel 2014, quindi si sono sposati il 09.07.2015. CP_1
Durante la grave malattia che ha portato il alla morte, il 10.10.2019, afferma di Per_1
essere stata la sola ad accudirlo.
Per quanto riguarda la situazione economica, l'appellante riferisce che non è mai stata una stilista, ma una semplice sarta e, in occasione del trasferimento a L'Avana, il le Per_1 aveva chiesto di smettere di lavorare. Nel 2018 ha tentato di avviare nuovamente un'attività di sartoria, ma l'attività ha avuto breve durata, considerate le enormi difficoltà economiche del paese, anche in conseguenza delle decisioni al tempo assunte dagli di inasprire lo CP_5
storico embargo.
A tutt'oggi l'appellante afferma di essere disoccupata e di vivere in casa con la nonna e la figlia, con un reddito del nucleo insufficiente, del resto, ricorda che la maggior parte dei cubani vive in povertà, se non ha parenti all'estero che possono trasferire denaro, embargo permettendo.
pagina 5 di 11 Afferma che la oltre alla pensione di € 700 mensili, aveva l'assegno di CP_1 mantenimento del marito di € 500 mensili e ingenti somme sui conti correnti, frutto dei risparmi che il , ogni volta che scadevano i suoi investimenti, divideva equamente Per_1
con lei.
Sottolinea che, a seguito della sentenza qui impugnata, l' le ha comunicato che gli CP_2
importi interi da lei riscossi fino a ottobre 2023 sono maggiori di quelli spettanti alla luce di tale sentenza, pertanto i pagamenti mensili spettanti nella quota fissata dal giudice potranno ripartire solo al completo riequilibrio della situazione, dunque lei non sta percependo alcunché e si trova in seria difficoltà.
La SI.ra afferma che non ha percepito un solo euro della pensione di reversibilità, CP_1 mentre la IGnora poco dopo la morte del marito, ha cominciato a ricevere la somma CP_4 mensile di € 500,00.
Riguardo alla notifica, afferma che il procedimento ha presentato innumerevoli difficoltà e, dopo una prima notifica negativa, per smarrimento del plico, il giudice ha concesso termine al 14.12.2021 per la rinnovazione, rinviando la causa al 29.03.2022.
Sottolinea che detto termine è stato rispettato, perché l'atto è stato presentato per la notifica in data 23.9.2021, ma, nonostante i solleciti, la notifica è avvenuta solo in data 14.09.2022.
Afferma di avere inviato all'Ambasciata d'Italia a L'Avana, in data 26.5.2022, il verbale dell'udienza 29.3.2022, che rinviava la causa al 27.09.2022, dunque riteneva che la notifica effettuata alla omprendesse anche il provvedimento con questo ulteriore rinvio, in CP_4
ogni caso, ritiene si debba considerare che, se anche l'unica notifica pervenuta alla IGnora fosse quella del 14.9.2022, relativa all'udienza già celebrata del 29.3.2022, CP_4
comunque la IGnora stata edotta della pendenza della causa, tanto che ha conferito CP_4
procura all'avv. Senatore, che il 20.10.2022 ha depositato istanza di visibilità del fascicolo, ma non ha proceduto alla costituzione.
Nel merito, afferma che, ai sensi dell'art. 16 delle Disposizione sulla Legge in generale, “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocità”, ma non è provato che Cuba riconosca il diritto del coniuge alla pensione di reversibilità e alla data del decesso del marito, la on aveva la cittadinanza italiana, CP_4
acquisita solo il 12.10.2023.
pagina 6 di 11 Riferisce di aver sposato il l'11.04.1971 e, visto che l'attività di fotografo Per_1
intrapresa dal marito era molto impegnativa, lei, di professione insegnante, nel 1995 chiedeva il pensionamento anticipato, per dedicarsi ad aiutarlo e questa decisione comportava una decurtazione della sua pensione, inoltre l'attività faticosa, a favore del marito, le causava diverse patologie a carico soprattutto dell'apparato osteoarticolare, come da documentazione in atti.
Asserisce che, con l'avanzare dell'età, il SI. manifestava la smania di viaggiare, Per_1
senza legami e responsabilità familiari, per realizzare il suo sogno artistico e lei nel 2002 firmava la separazione consensuale, lasciandolo libero di andare.
Afferma che, nei dodici anni dalla separazione (2002) al divorzio (2014) i rapporti tra lei e il marito sono rimasti sereni e, quando il marito era in Italia, continuava a frequentare la casa coniugale, dove era stato anche accudito durante la malattia e la convalescenza di tre interventi chirurgici.
Ammette che lei e il marito avevano accantonato, negli anni, dei risparmi, che lei aveva investito e, quando gli investimenti sono scaduti, ha consegnato al la metà. Per_1
Afferma che lui non le aveva mai parlato di una sua convivenza con la SI.ra , CP_4
inaspettatamente, nel 2013, le ha notificato il ricorso per divorzio, che si definiva in via consensuale, dato che lei, al tempo in precarie condizioni di salute, trovava un accordo col marito, che le riconosceva un assegno di mantenimento.
Successivamente, i rapporti col si sono diradati e la SI.ra on l'ha Per_1 CP_4
informata della malattia, perciò lei e il figlio non hanno potuto attivarsi per raggiungerlo.
Con riguardo alla suddivisione della pensione di reversibilità, afferma che la convivenza va considerata, ma non posta sullo stesso piano della durata del matrimonio, che è l'unico criterio legale, peraltro la IG.ra on ha fornito prova dell'asserita convivenza a CP_4
partire dal 2006.
Afferma che solo nel 2013 risulta che la il convivevano L'Avana, in una CP_4 Per_1
casa che ritiene sia stata acquistata da lui, in base ai movimenti sul conto corrente del
. Per_1
Evidenzia che fino al 2013 il godeva di permessi di soggiorno temporanei Per_1 turistici per la propria permanenza sull'isola, venendo iscritto solo il 19.09.2014 negli pagina 7 di 11 schedari consolari cubani come residente a [...], Calle 70 N.1510 E/15 Y 17 Playa
L'Havana.
Riguardo alle condizioni economiche dalla IG.ra l'appellata afferma che, CP_4 nell'intervista rilasciata alla RAI nel 2018, il la definisce “un'importante stilista” Per_1
e dal video dell'intervista, si vede un ampio e moderno laboratorio sartoriale nella casa della coppia, inoltre la cquistava tessuti in Italia per la sua attività. CP_4
Sottolinea che la IGnora proprietaria dell'immobile di prestigio, dove viveva col CP_4
, oltre che di tutto il patrimonio che il ha accumulato a Cuba attraverso Per_1 Per_1
un lavoro di grande successo (il aveva tre conti correnti a Cuba, sui quali la Per_1 on ha dato informazioni), inoltre si sta adoperando per vedersi riconoscere la quota CP_4 di legittima dell'eredità “italiana”, che per testamento del è stata devoluta Per_1 all'unico figlio.
Evidenzia che Cuba viene definita un Paese in forte sviluppo, tale da essere terreno fertile per investimenti esteri, sul sito dell'Istituto di Cooperazione Italia Cuba.
Riguardo alla sua situazione economica l'appellata, allega ultima dichiarazione dei redditi disponibile, dichiara di abitare in un'immobile di tipo economico nel Comune di Seriate, di cui è comproprietaria col figlio e di pagare annualmente spese condominiali per circa €
4.000, data anche la vetusta dell'edificio, inoltre, percepisce una pensione di € 700 circa, ha
74 anni d'età e una situazione sanitaria decisamente precaria.
L' costituitasi, ha precisato che il , in vita, godeva di una pensione di € CP_2 Per_1
1.318,16, con decorrenza dal 2006.
Si rimette alle determinazioni del giudice, circa la quota della pensione di reversibilità da attribuire a ciascuna delle parti, con salvezza delle pregresse erogazioni previdenziali.
Nelle note scritte per l'udienza del 28.05.2024, la SI.ra ottolinea che l'appellata CP_4
non ha contestato la nullità della notifica.
Afferma che la in malafede, ha cercato di dimostrare che i suoi rapporti CP_1
patrimoniali col si erano risolti con il versamento di due assegni circolari, mentre Per_1
i capitali, frutto esclusivo dell'attività professionale del e gestiti insieme alla Per_1
IG.ra in quanto il de cuius non poteva curare personalmente i suoi affari in Italia, CP_1
erano composti da investimenti, conti e fondi, il cui valore si aggira intorno ai 400.000,00
pagina 8 di 11 euro e che sono stati equamente ripartiti tra le parti, come da documentazione relativa agli anni 2014-2018 che produce.
Afferma che sui conti correnti cubani del c'erano solo le somme che lui Per_1 trasferiva dall'Italia per poter vivere a Cuba, dove “ha sempre prestato la sua opera a titolo gratuito”.
Riguardo al suo diritto alla pensione di reversibilità, l'appellante afferma che già dal luglio
2019, quando ha presentato l'istanza per la cittadinanza italiana, in costanza di matrimonio, aveva maturato tutti i requisiti per ottenere detta cittadinanza e i suoi diritti non possono essere pregiudicati dal tempo necessario per la definizione del procedimento.
La SI.ra ha richiamato le sue istanze riguardo alla sospensiva e alla nullità della CP_1
notifica, senza ulteriori osservazioni nel merito
Il P.G. ha chiesto di accogliere il ricorso, per quanto riguarda la nullità della notifica, con le conseguenze che la Corte riterrà di adottare
La Corte ritiene che l'eccezione di nullità della notifica, sollevata dall'appellante, sia fondata, in quanto, alla luce anche dei documenti che l'appellante ha ottenuto dalle competenti autorità a Cuba, è risultato chiaro che l'unica notifica ricevuta dalla SI.ra CP_4
è stata quella in data 14.9.2022, comprendente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e il provvedimento che autorizzava la rinnovazione della notifica rinviando l'udienza al 29.3.2022, dunque la SI.ra a ricevuto la notifica per un'udienza tenutasi oltre CP_4
cinque mesi prima.
La nullità avrebbe potuto essere sanata solo se la convenuta si fosse costituita, ma la costituzione non è avvenuta e il giudice, ritenendo erroneamente valida la notifica effettuata, ha deciso nel merito, pronunciando la sentenza qui impugnata, che si deve dichiarare nulla, per violazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, nonostante il procedimento (introdotto in primo grado in data anteriore al
28.02.2023) segua il rito camerale (Cass. civ. n. 366/2004), la Corte non può trattenere la causa per la decisione, rimettendo in termini l'appellata per le attività difensive, in quanto tale possibilità è ammessa quando il reclamo sia rivolto contro provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio, ma, nel caso di specie, il procedimento è definito con sentenza, dunque si applica l'art. 354 c.p.c. (Corte Appello Napoli decreto
17.02.2014, Cass civ. n. 4037/2001)
pagina 9 di 11 Riguardo alle spese di lite, la Corte ritiene che la nullità della notifica alla IG.ra n CP_4
primo grado non possa addebitarsi a negligenza della ricorrente, che ha fatto il possibile per trasmettere tempestivamente gli atti alle competenti autorità e sollecitare l'esecuzione degli adempimenti, inoltre le due comunicazioni ricevute dal Tribunale de L'Avana
[...]
la prima datata 19.9.2022, relativa a una notifica negativa, per Controparte_6
essere arrivati gli atti fuori tempo utile per la notifica per l'udienza del 29.3.2022 e la seconda datata 19.10.2022, che attesta l'avvenuta notifica alla IG.ra in data CP_4
14.09.2022, della citazione e altri documenti allegati, potevano trarre in errore, tanto la ricorrente quanto il giudice, circa il fatto che la notifica del 14.09.2022 comprendesse anche il verbale di ulteriore rinvio della causa all'udienza del 27.09.2022, verbale che la difesa della IG.ra aveva inviato all'Ambasciata d'Italia a L'Avana in data 26.5.2022, CP_1
proprio perché fosse unito agli atti da notificare.
Nel documento riassuntivo, inviato all'appellante dal console Dott. è CP_7
confermata la ricezione e la trasmissione al Tribunale Cubano, il 19.07.2022, del suddetto verbale con rinvio all'udienza del 27.09.2022, in aggiunta alla documentazione della precedente richiesta di notifica, ma il tribunale, con comunicazione 19.09.2022, ha comunicato di non aver eseguito questa seconda notifica, non perché, come afferma l'appellante, gli atti non provenivano dall' ma tramite un canale considerato irrituale, CP_8
ma perché : “no es posible tamitar la solecitud por haberse recibido posterior al señalamento indicado para la comparecencia …” (non è possibile dar seguito alla richiesta perché pervenuta dopo la data indicata per la comparizione), non considerando quindi, il provvedimento di rinvio dell'udienza al 27.09.2022, che pure era stato consegnato.
Solo in sede di appello, alla luce delle dichiarazioni dell'appellante circa l'effettivo contenuto della notifica ricevuta e a seguito anche dei chiarimenti che l'appellante, cubana, ha potuto chiedere alle competenti autorità in loco, si è fatta chiarezza sulla nullità della notifica stessa.
Peraltro, la SI.ra una volta ricevuta la notifica, ha dato mandato al proprio legale, CP_4
che, il 21 ottobre 2022 è stato autorizzato a prendere visione del fascicolo, quindi sapeva che avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di primo grado (nel frattempo rinviato al 06.12.2022 e poi al 08.05.2023, sempre in attesa che arrivasse la documentazione attestante la notifica) ed pagina 10 di 11 espletare le sue difese, senza pregiudizio alcuno, ma ha scelto di non sanare la nullità con la costituzione.
Ciò considerato, la Corte ritiene vi siano motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della notifica alla convenuta in primo grado e la conseguente nullità della sentenza n. 41/2023 del tribunale di Bergamo.
Visto l'art. 354 c.p.c. rimette la causa al primo giudice, con termine di legge per la riassunzione.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Brescia, collegio del 22.10.2024
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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