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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN ER AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1092 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(p. iva , in persona del procuratore generale Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del Parte_2
19/12/2018, in qualità di mandataria all'incasso (per procura in notaio di Persona_1
Milano rep. 17799 del 6/3/2017, reg. a Milano il 6/3/2017 al n. 11936 serie 1T), di CP_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori, in forza di
[...] P.IVA_2
procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto del 23/5/2014 che ha Persona_2
eletto domicilio in Palermo presso l'Avv. Marilena Filpi. Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
RD UN CA per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
dott.ssa e per essa p. iva , in persona del CP_4 Controparte_5 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, dottor quale mandataria con CP_6
rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio di Pordenone Persona_3
del 28.5.2021 (Rep. n. 307819 Fasc. n. 38576, registrato a Pordenone il 25.6.2021 al n. 10778
P.IVA serie 1T) di (c.f. Controparte_7 P.IVA_6
quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta Controparte_3
procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del 6.5.2021 (Rep. n. 307574 Persona_3
Fasc. n. 38374, registrato a Pordenone il 13.5.2021 al n. 8018 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo per procura allegata alla comparsa di intervento.
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in riforma della sentenza n. 1907/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24/06/2020,
pubblicata in data 25/06/2020, notificata in data 29/06/2020, accogliere l'appello, e per l'effetto così giudicare:
2 in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata da in Controparte_2
quanto promossa oltre i termini di legge e pertanto dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.;
nel merito, accertare l'obbligo pecuniario a carico di e, per l'effetto, Controparte_2
condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 10.451,08
salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi contrattuali di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Conclusioni dell'appellato:
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare integralmente la sentenza n. 1907/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data
24/06/2020, pubblicata in data 25/06/2020;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. come per legge.
Conclusioni dell'interveniente:
in riforma della sentenza n. 1907/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24.6.2020,
pubblicata in data 25.6.2020, accogliere l'appello, e per l'effetto così giudicare in via preliminare
3 - dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata da in quanto promossa Controparte_2
oltre i termini di legge e pertanto dichiarare l'esecutività̀ del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.;
provvedendo nel merito
- accertare l'obbligo pecuniario a carico di e, per l'effetto, condannare lo Controparte_2
stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di 10.451,08 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi contrattuali di mora dal dovuto al saldo
- in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di mandataria all'incasso di ha proposto appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1907 del 24 giugno 2020 che, accogliendo l'eccezione di prescrizione posta da a fondamento dell'opposizione ex art. Controparte_2
645 c.p.c., ha revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato a questi ingiunto il pagamento di € 10.451,08, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 6.7.2011 e spese del procedimento, a saldo del finanziamento di originarie £ 7.800.000 stipulato il 1.10.1999
con Finconsumo s.p.a..
Denunzia l'appellante:
4 - l'omessa pronunzia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardivamente notificata oltre il termine di 40 giorni indicato dall'art. 641 c.p.c., decorrente dalla notifica al debitore del decreto ingiuntivo. Rileva, nel dettaglio che, notificato il decreto ingiuntivo a il 30 aprile 2018, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avrebbe dovuto Controparte_2
esserle notificata entro il 9 giugno 2018, data che, quantunque ricadente in giornata di sabato, rappresentava termine ultimo per la tempestiva reazione dell'ingiunto al decreto monitorio. Sostiene che il disposto dell'art. 155 comma V c.p.c. non possa essere letto disgiuntamente dal comma successivo, il quale espressamente chiarisce che la giornata del
è comunque considerata lavorativa;
- l'erroneo apprezzamento dell'eccezione di prescrizione giacché il termine, decennale, di estinzione del diritto di credito, decorrente -non dalla conclusione del contratto di finanziamento, intervenuta nell'anno 1999, bensì- dalla scadenza del termine ultimo previsto per la restituzione degli importi erogati, e dunque da ottobre 2002, era stato efficacemente interrotto dalla costituzione in mora operata da Parte_3
(anello intermedio nella catena di cessioni che aveva condotto all'acquisizione delle ragioni creditorie in capo a a ottobre 2011. Controparte_1
Insiste quindi per la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione e, in linea gradata, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la condanna dell'appellato al pagamento di € 10.451,08, oltre interessi come da domanda, in
5 considerazione della compiuta dimostrazione della fonte negoziale e dell'ammontare del credito vantato.
L'appello, a quale si opposto , è meritevole di parziale accoglimento. Controparte_2
Se pure, invero, non coglie nel segno la preliminare eccezione processuale di inammissibilità
per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la pretesa creditoria risulta, almeno in parte, fondata.
Procedendo gradatamente secondo la tecnica dei punti di motivazione, vale osservare:
• quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo che la novella del 2005, pur avendo considerato il sabato quale giornata lavorativa, lo ha equiparato al giorno festivo unicamente ed eccezionalmente per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza”, con ratio legis coincidente con la volontà “di limitare
il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza” a cinque giorni alla settimana”
(Cass. civ. sez. lav., 16/6/2023, n.17280). Come in più occasioni riconosciuto dalla
Suprema Corte “l'articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quarto
comma stabilisce: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno seguente non festivo"; e al quinto comma precisa: "La proroga
prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato". Pertanto
la disciplina del computo dei termini di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma,
6 c.p.c., proroga di diritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno
festivo o di sabato” (Cass. 21.7.2025 n. 20509 e, in termini, Cass. 12.8.2024 n. 22696/).
Alcun suffragio alla prospettazione dell'appellante offre la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c. “dato che esso si applica quanto al sabato alle attività diverse dal
compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza, come evidenzia il necessario
coordinamento dell'espressione "regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività
giudiziaria", dovendo evidentemente l'espressione suddetta intendersi come relativa alle
attività che non si debbano concretare in "atti processuali svolti fuori dall'udienza", quali
sono le attività notificatorie.” (ancora Cass. 21.7.2025 n. 20509, in motivazione).
Consegue a quanto osservato che, essendosi perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo il giorno 30 aprile 2018, il termine di 40 giorni fissato dall'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere sabato 9 giugno ed era dunque prorogato di diritto al lunedì
successivo, giorno in cui è intervenuta la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Questa dunque deve ritenersi tempestiva.
• quanto all'eccezione di prescrizione, tutte le osservazioni svolte in atto di impugnazione sono corrette. Avendo il credito fonte contrattuale, la prescrizione, come peraltro riconosciuto dal primo giudice, ha durata ordinaria decennale, ma, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, decorre non dalla stipula del contratto
(1.10.1999) o dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata,
posto che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte “il frazionamento del
7 debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono
individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine
di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma
piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. 10/2/2023 n. 4232). Dalla
delibazione della documentazione prodotta dalla creditrice ingiungente si ricava che il contratto di finanziamento, stipulato il giorno 1 ottobre 1999, prevedeva un ammortamento ripartito in 36 rate. Dalla scadenza dell'ultima rata (ottobre 2002),
iniziava dunque a decorrere il termine, ordinario decennale, di prescrizione per non uso del diritto. Tale termine, efficacemente interrotto con l'invio il 28.10.2011 di una nota di costituzione in mora (valevole anche come comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito da Santander Consumer Finanzia a Parte_3
ricevuta da persona dichiaratasi familiare del destinatario (il figlio ), Persona_4
non era ancora scaduto alla data di notifica del decreto ingiuntivo (30.4.2018).
• quanto al merito della pretesa creditoria, l'importo ingiunto deve essere rivisto,
dovendosene limitare l'ammontare alla sorte capitale -pari in origine a £ 7.800.000- al netto delle rate corrisposte (secondo quanto si evince dall'estratto conto in atti, il debitore ha pagato le rate in scadenza da novembre 1999 a luglio 2000, e ancora la rata in scadenza a settembre 2000; avvalorando quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla creditrice, in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo -pag.
8 2-, ha ammesso di aver cessato i pagamenti nell'anno 2000), Controparte_2
maggiorata dei soli interessi di mora al saggio legale.
Il testo contrattuale depositato a corredo dal ricorso monitorio, se pure -essendo munito della sottoscrizione del sovvenuto- dà contezza del perfezionamento del vincolo negoziale, non soddisfa invece le prescrizioni di forma ad substantiam dettate dalla normativa bancaria.
Difetta, in particolare, la pattuizione in forma scritta delle condizioni di concessione del credito, mentre il saggio degli interessi di mora è stato volontariamente limitato nel ricorso monitorio alla misura di legge.
Rammentato che non è consentita la reviviscenza dell'originario decreto ingiuntivo,
definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto (“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la
definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della
sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa
con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del
decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o
proseguire l'esecuzione forzata” Cass. civ. sez. VI, 6/9/2017, n.2086), deve Controparte_2
dunque essere condannato a pagare a rappresentata in giudizio da Controparte_3 CP_8
l'importo di € 3.563,04, ovvero la sorte capitale indicata nell'estratto conto depositato
[...]
dalla creditrice ingiungente, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di costituzione in mora, operata, come visto, con raccomandata del 28.10.2011 -interessi che
9 alla data della presente pronunzia ammontano a € 663,07- sino al dì dell'effettiva corresponsione.
L'interveniente ha invero offerto dimostrazione del subentro nella titolarità del credito azionato da , in qualità di mandataria all'incasso di per effetto Parte_1 Controparte_1
di un'operazione di cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco, posta in essere ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99, della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n. 70, del 15.6.2021.
Per conto proprio, aveva già esplicato e documentato nel primo grado di Parte_1
giudizio i passaggi che avevano condotto il credito nella titolarità di che le Controparte_1
aveva poi conferito mandato all'incasso, chiarendo che Finconsumo s.p.a., originario contraente, aveva ceduto la propria azienda a la quale con atto iscritto al Controparte_9
registro delle imprese il 6.2.2008, aveva mutato la propria denominazione in Santander
Consumer Finanzia s.r.l.. Quest'ultima, con contratto del 6/7/2011 aveva ceduto il credito a che della cessione aveva dato comunicazione al debitore ceduto. Con Parte_3
atto di fusione del 2/11/2011, era stata poi incorporata da Parte_4 CP_10
la quale aveva ceduto il credito a con contratto del 1/07/2016, registrato
[...] Controparte_1
in data 9/11/2016 al n. 3090 presso l'Agenzia delle Entrante di Grosseto. La cessione, operata mediante cartolarizzazione ai sensi del D.lgs. 385/1993, era stata resa nota mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 11/8/2016. Infine, con procura speciale in notaio
10 di Milano, rep. 17799 del 6/03/2017, reg. a Milano il 6/3/2017 al n. 11936 serie Per_1
1T, Eclipse1 s.r.l. aveva conferito mandato a di compiere, in suo nome e Parte_1
per suo conto, quanto opportuno e necessario ai fini della gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti con il correlato potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e sue modifiche per le cause di valore compreso tra euro 1.1000 ed euro 5.200 entro il quale si ascrive l'importo oggetto di condanna, in €
685,50 (€ 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi) per la fase monitoria, € 1.600,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.084,00 -di cui € 174,00 per esborsi, € 530,00 per la fase di studio, € 530,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, importi tutti da maggiorare con c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'appellato . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1907 del 24 giugno 2020 appellata da
, in qualità di mandataria all'incasso di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato a il 24.7.2020, condanna al pagamento in Controparte_2 Controparte_2
favore dell'interveniente rappresentata da di € 4.226,11, Controparte_3 Controparte_5
oltre interessi al saggio legale sulla sorte capitale di € 3.563,04 con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
11 condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in € 685,50 per il Controparte_2
procedimento monitorio, € 1.600,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.084,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, importi tutti da maggiorare di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI AI IN ER AC
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN ER AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1092 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(p. iva , in persona del procuratore generale Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del Parte_2
19/12/2018, in qualità di mandataria all'incasso (per procura in notaio di Persona_1
Milano rep. 17799 del 6/3/2017, reg. a Milano il 6/3/2017 al n. 11936 serie 1T), di CP_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori, in forza di
[...] P.IVA_2
procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto del 23/5/2014 che ha Persona_2
eletto domicilio in Palermo presso l'Avv. Marilena Filpi. Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
RD UN CA per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
dott.ssa e per essa p. iva , in persona del CP_4 Controparte_5 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, dottor quale mandataria con CP_6
rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio di Pordenone Persona_3
del 28.5.2021 (Rep. n. 307819 Fasc. n. 38576, registrato a Pordenone il 25.6.2021 al n. 10778
P.IVA serie 1T) di (c.f. Controparte_7 P.IVA_6
quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta Controparte_3
procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del 6.5.2021 (Rep. n. 307574 Persona_3
Fasc. n. 38374, registrato a Pordenone il 13.5.2021 al n. 8018 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo per procura allegata alla comparsa di intervento.
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in riforma della sentenza n. 1907/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24/06/2020,
pubblicata in data 25/06/2020, notificata in data 29/06/2020, accogliere l'appello, e per l'effetto così giudicare:
2 in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata da in Controparte_2
quanto promossa oltre i termini di legge e pertanto dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.;
nel merito, accertare l'obbligo pecuniario a carico di e, per l'effetto, Controparte_2
condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 10.451,08
salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi contrattuali di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Conclusioni dell'appellato:
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare integralmente la sentenza n. 1907/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data
24/06/2020, pubblicata in data 25/06/2020;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. come per legge.
Conclusioni dell'interveniente:
in riforma della sentenza n. 1907/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24.6.2020,
pubblicata in data 25.6.2020, accogliere l'appello, e per l'effetto così giudicare in via preliminare
3 - dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata da in quanto promossa Controparte_2
oltre i termini di legge e pertanto dichiarare l'esecutività̀ del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.;
provvedendo nel merito
- accertare l'obbligo pecuniario a carico di e, per l'effetto, condannare lo Controparte_2
stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di 10.451,08 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi contrattuali di mora dal dovuto al saldo
- in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di mandataria all'incasso di ha proposto appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1907 del 24 giugno 2020 che, accogliendo l'eccezione di prescrizione posta da a fondamento dell'opposizione ex art. Controparte_2
645 c.p.c., ha revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato a questi ingiunto il pagamento di € 10.451,08, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 6.7.2011 e spese del procedimento, a saldo del finanziamento di originarie £ 7.800.000 stipulato il 1.10.1999
con Finconsumo s.p.a..
Denunzia l'appellante:
4 - l'omessa pronunzia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardivamente notificata oltre il termine di 40 giorni indicato dall'art. 641 c.p.c., decorrente dalla notifica al debitore del decreto ingiuntivo. Rileva, nel dettaglio che, notificato il decreto ingiuntivo a il 30 aprile 2018, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avrebbe dovuto Controparte_2
esserle notificata entro il 9 giugno 2018, data che, quantunque ricadente in giornata di sabato, rappresentava termine ultimo per la tempestiva reazione dell'ingiunto al decreto monitorio. Sostiene che il disposto dell'art. 155 comma V c.p.c. non possa essere letto disgiuntamente dal comma successivo, il quale espressamente chiarisce che la giornata del
è comunque considerata lavorativa;
- l'erroneo apprezzamento dell'eccezione di prescrizione giacché il termine, decennale, di estinzione del diritto di credito, decorrente -non dalla conclusione del contratto di finanziamento, intervenuta nell'anno 1999, bensì- dalla scadenza del termine ultimo previsto per la restituzione degli importi erogati, e dunque da ottobre 2002, era stato efficacemente interrotto dalla costituzione in mora operata da Parte_3
(anello intermedio nella catena di cessioni che aveva condotto all'acquisizione delle ragioni creditorie in capo a a ottobre 2011. Controparte_1
Insiste quindi per la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione e, in linea gradata, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la condanna dell'appellato al pagamento di € 10.451,08, oltre interessi come da domanda, in
5 considerazione della compiuta dimostrazione della fonte negoziale e dell'ammontare del credito vantato.
L'appello, a quale si opposto , è meritevole di parziale accoglimento. Controparte_2
Se pure, invero, non coglie nel segno la preliminare eccezione processuale di inammissibilità
per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la pretesa creditoria risulta, almeno in parte, fondata.
Procedendo gradatamente secondo la tecnica dei punti di motivazione, vale osservare:
• quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo che la novella del 2005, pur avendo considerato il sabato quale giornata lavorativa, lo ha equiparato al giorno festivo unicamente ed eccezionalmente per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza”, con ratio legis coincidente con la volontà “di limitare
il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza” a cinque giorni alla settimana”
(Cass. civ. sez. lav., 16/6/2023, n.17280). Come in più occasioni riconosciuto dalla
Suprema Corte “l'articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quarto
comma stabilisce: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno seguente non festivo"; e al quinto comma precisa: "La proroga
prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato". Pertanto
la disciplina del computo dei termini di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma,
6 c.p.c., proroga di diritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno
festivo o di sabato” (Cass. 21.7.2025 n. 20509 e, in termini, Cass. 12.8.2024 n. 22696/).
Alcun suffragio alla prospettazione dell'appellante offre la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c. “dato che esso si applica quanto al sabato alle attività diverse dal
compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza, come evidenzia il necessario
coordinamento dell'espressione "regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività
giudiziaria", dovendo evidentemente l'espressione suddetta intendersi come relativa alle
attività che non si debbano concretare in "atti processuali svolti fuori dall'udienza", quali
sono le attività notificatorie.” (ancora Cass. 21.7.2025 n. 20509, in motivazione).
Consegue a quanto osservato che, essendosi perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo il giorno 30 aprile 2018, il termine di 40 giorni fissato dall'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere sabato 9 giugno ed era dunque prorogato di diritto al lunedì
successivo, giorno in cui è intervenuta la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Questa dunque deve ritenersi tempestiva.
• quanto all'eccezione di prescrizione, tutte le osservazioni svolte in atto di impugnazione sono corrette. Avendo il credito fonte contrattuale, la prescrizione, come peraltro riconosciuto dal primo giudice, ha durata ordinaria decennale, ma, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, decorre non dalla stipula del contratto
(1.10.1999) o dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata,
posto che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte “il frazionamento del
7 debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono
individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine
di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma
piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. 10/2/2023 n. 4232). Dalla
delibazione della documentazione prodotta dalla creditrice ingiungente si ricava che il contratto di finanziamento, stipulato il giorno 1 ottobre 1999, prevedeva un ammortamento ripartito in 36 rate. Dalla scadenza dell'ultima rata (ottobre 2002),
iniziava dunque a decorrere il termine, ordinario decennale, di prescrizione per non uso del diritto. Tale termine, efficacemente interrotto con l'invio il 28.10.2011 di una nota di costituzione in mora (valevole anche come comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito da Santander Consumer Finanzia a Parte_3
ricevuta da persona dichiaratasi familiare del destinatario (il figlio ), Persona_4
non era ancora scaduto alla data di notifica del decreto ingiuntivo (30.4.2018).
• quanto al merito della pretesa creditoria, l'importo ingiunto deve essere rivisto,
dovendosene limitare l'ammontare alla sorte capitale -pari in origine a £ 7.800.000- al netto delle rate corrisposte (secondo quanto si evince dall'estratto conto in atti, il debitore ha pagato le rate in scadenza da novembre 1999 a luglio 2000, e ancora la rata in scadenza a settembre 2000; avvalorando quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla creditrice, in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo -pag.
8 2-, ha ammesso di aver cessato i pagamenti nell'anno 2000), Controparte_2
maggiorata dei soli interessi di mora al saggio legale.
Il testo contrattuale depositato a corredo dal ricorso monitorio, se pure -essendo munito della sottoscrizione del sovvenuto- dà contezza del perfezionamento del vincolo negoziale, non soddisfa invece le prescrizioni di forma ad substantiam dettate dalla normativa bancaria.
Difetta, in particolare, la pattuizione in forma scritta delle condizioni di concessione del credito, mentre il saggio degli interessi di mora è stato volontariamente limitato nel ricorso monitorio alla misura di legge.
Rammentato che non è consentita la reviviscenza dell'originario decreto ingiuntivo,
definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto (“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la
definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della
sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa
con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del
decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o
proseguire l'esecuzione forzata” Cass. civ. sez. VI, 6/9/2017, n.2086), deve Controparte_2
dunque essere condannato a pagare a rappresentata in giudizio da Controparte_3 CP_8
l'importo di € 3.563,04, ovvero la sorte capitale indicata nell'estratto conto depositato
[...]
dalla creditrice ingiungente, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di costituzione in mora, operata, come visto, con raccomandata del 28.10.2011 -interessi che
9 alla data della presente pronunzia ammontano a € 663,07- sino al dì dell'effettiva corresponsione.
L'interveniente ha invero offerto dimostrazione del subentro nella titolarità del credito azionato da , in qualità di mandataria all'incasso di per effetto Parte_1 Controparte_1
di un'operazione di cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco, posta in essere ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99, della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n. 70, del 15.6.2021.
Per conto proprio, aveva già esplicato e documentato nel primo grado di Parte_1
giudizio i passaggi che avevano condotto il credito nella titolarità di che le Controparte_1
aveva poi conferito mandato all'incasso, chiarendo che Finconsumo s.p.a., originario contraente, aveva ceduto la propria azienda a la quale con atto iscritto al Controparte_9
registro delle imprese il 6.2.2008, aveva mutato la propria denominazione in Santander
Consumer Finanzia s.r.l.. Quest'ultima, con contratto del 6/7/2011 aveva ceduto il credito a che della cessione aveva dato comunicazione al debitore ceduto. Con Parte_3
atto di fusione del 2/11/2011, era stata poi incorporata da Parte_4 CP_10
la quale aveva ceduto il credito a con contratto del 1/07/2016, registrato
[...] Controparte_1
in data 9/11/2016 al n. 3090 presso l'Agenzia delle Entrante di Grosseto. La cessione, operata mediante cartolarizzazione ai sensi del D.lgs. 385/1993, era stata resa nota mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 11/8/2016. Infine, con procura speciale in notaio
10 di Milano, rep. 17799 del 6/03/2017, reg. a Milano il 6/3/2017 al n. 11936 serie Per_1
1T, Eclipse1 s.r.l. aveva conferito mandato a di compiere, in suo nome e Parte_1
per suo conto, quanto opportuno e necessario ai fini della gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti con il correlato potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e sue modifiche per le cause di valore compreso tra euro 1.1000 ed euro 5.200 entro il quale si ascrive l'importo oggetto di condanna, in €
685,50 (€ 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi) per la fase monitoria, € 1.600,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.084,00 -di cui € 174,00 per esborsi, € 530,00 per la fase di studio, € 530,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, importi tutti da maggiorare con c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'appellato . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1907 del 24 giugno 2020 appellata da
, in qualità di mandataria all'incasso di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato a il 24.7.2020, condanna al pagamento in Controparte_2 Controparte_2
favore dell'interveniente rappresentata da di € 4.226,11, Controparte_3 Controparte_5
oltre interessi al saggio legale sulla sorte capitale di € 3.563,04 con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
11 condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in € 685,50 per il Controparte_2
procedimento monitorio, € 1.600,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.084,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, importi tutti da maggiorare di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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