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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 224 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: ANF;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.12.2024, l'istante in epigrafe indicata, titolare del trattamento pensionistico di reversibilità a carico della gestione lavoratori dipendenti fondo FPLD cat. SO nr. 20086177, affetta dalle patologie analiticamente indicate in ricorso, esponeva che con comunicazione del 23.07.2024 l' respingeva la domanda del 27.06.2024 di assegno per il nucleo familiare (ANF) per la CP_1
1 presenza di inabile per asserita insussistenza del prescritto requisito sanitario. Stante l'infruttuoso ricorso amministrativo, lamentava l'illegittimità del diniego, essendo ella in possesso dei requisiti socio-economici e sanitari necessari per l'erogazione della prestazione, essendo la propria condizione di permanente inabilità lavorativa, peraltro, comprovata dal riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, nonché dello stato di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992 (v. definizioni art. 4, co. 1, D. Lgs. 62/2024).
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 della L. 13 maggio 1988 n. 153 in relazione alla domanda amministrativa del 27.06.2024, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione, con il CP_2 favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' contestava la sussistenza di un'inabilità assoluta allo svolgimento di un CP_1 proficuo lavoro, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiareesso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Il nucleo familiare può essere, altresì, composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (comma 8). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare
2 il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
Ciò premesso, va opportunamente evidenziato che nel caso in disamina la ricorrente che ne era onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha comprovato, per tabulas, la composizione del proprio nucleo familiare all'epoca della domanda (v. all. n. 7 del fascicolo ricorrente).
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto idonea certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate del reddito imponibile ai fini IRPEF prodotto dal nucleo familiare (v. all. n. 6 del fascicolo ricorrente). Tenuto, quindi, conto dei limiti reddituali previsti dalla legge in materia, e delle Tabelle annualmente predisposte dall' degli importi erogabili in relazione alle possibili diverse CP_1 composizioni dei nuclei familiari, ne consegue che i redditi del nucleo familiare della ricorrente non hanno superato per nessuna annualità dal 2021 al 2022 (dati del 2023 non ancora disponibili) il tetto massimo complessivo fissato. In ogni caso, l' non ha mosso alcuna specifica contestazione sul CP_1 punto.
Giova rammentare, infatti, che, poiché, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno familiare ha natura assistenziale -in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo-, così come avviene in ogni caso di tutela previdenziale/assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata, salva diversa previsione di legge, ogni disponibilità attuale di mezzi economici riconducibili al nucleo familiare nel suo complesso.
Infine, in merito alle condizioni di salute, risulta che è stata riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100%, astrattamente utile a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal 26.06.2024, nonché la ricorrenza dello stato di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992 (v. definizioni art. 4, co. 1, D. Lgs. 62/2024).
È utile precisare che, ai fini della concessione dell'ANF, si considerano inabili i “soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Il tenore letterale della norma sembra richiamare il disposto dell'art. 2 della L. 222/1984 a mente del quale: “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , Controparte_3
l'assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
È stato in proposito osservato che il requisito della “inabilità” richiesto ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF non sembra richiedere l'inidoneità a qualunque tipo di lavoro, presupponendo che, per grave infermità fisica o mentale, il soggetto si trovi in una condizione permanente e assoluta di impossibilità di dedicarsi ad un lavoro idoneo a procurargli, in via normale e senza usura per le sue energie residue, un guadagno sufficiente a soddisfare le normali esigenze di vita. A tal fine, quindi, non può essere considerata una “proficua attività lavorativa” quella che sia svolta o in condizioni particolari e usuranti, o che sia del tutto marginale e inutile, per cui, a prescindere dalla percentuale d'invalidità, si tratterebbe di verificare la possibilità concreta dell'invalido di dedicarsi ad una attività lavorativa, svolta in forma subordinata o autonoma, utile a mantenersi soddisfacendo le proprie esigenze di vita.
3 Nella specie, appare determinante il rilievo secondo cui la parte ricorrente giudicata invalida civile nella misura del 100%, con decorrenza dal 26.06.2024, ovvero proprio all'epoca della presentazione della domanda ammnistrativa per il riconoscimento dell'ANF, oltre che persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992 (v. definizioni art. 4, co. 1, D. Lgs. 62/2024).
Dunque, non pare possa seriamente dubitarsi della sussistenza in capo alla parte ricorrente, a far data dal 26.06.2024, del requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, il ricorso va accolto e l' va condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1 l'assegno al nucleo familiare con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 20.12.2024, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 153/1988 in relazione alla domanda del 27.06.2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei, CP_1 con la decorrenza di legge, oltre a interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 sostenute che liquida in € 1.865,00, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: ANF;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.12.2024, l'istante in epigrafe indicata, titolare del trattamento pensionistico di reversibilità a carico della gestione lavoratori dipendenti fondo FPLD cat. SO nr. 20086177, affetta dalle patologie analiticamente indicate in ricorso, esponeva che con comunicazione del 23.07.2024 l' respingeva la domanda del 27.06.2024 di assegno per il nucleo familiare (ANF) per la CP_1
1 presenza di inabile per asserita insussistenza del prescritto requisito sanitario. Stante l'infruttuoso ricorso amministrativo, lamentava l'illegittimità del diniego, essendo ella in possesso dei requisiti socio-economici e sanitari necessari per l'erogazione della prestazione, essendo la propria condizione di permanente inabilità lavorativa, peraltro, comprovata dal riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, nonché dello stato di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992 (v. definizioni art. 4, co. 1, D. Lgs. 62/2024).
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 della L. 13 maggio 1988 n. 153 in relazione alla domanda amministrativa del 27.06.2024, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione, con il CP_2 favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' contestava la sussistenza di un'inabilità assoluta allo svolgimento di un CP_1 proficuo lavoro, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiareesso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Il nucleo familiare può essere, altresì, composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (comma 8). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare
2 il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
Ciò premesso, va opportunamente evidenziato che nel caso in disamina la ricorrente che ne era onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha comprovato, per tabulas, la composizione del proprio nucleo familiare all'epoca della domanda (v. all. n. 7 del fascicolo ricorrente).
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto idonea certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate del reddito imponibile ai fini IRPEF prodotto dal nucleo familiare (v. all. n. 6 del fascicolo ricorrente). Tenuto, quindi, conto dei limiti reddituali previsti dalla legge in materia, e delle Tabelle annualmente predisposte dall' degli importi erogabili in relazione alle possibili diverse CP_1 composizioni dei nuclei familiari, ne consegue che i redditi del nucleo familiare della ricorrente non hanno superato per nessuna annualità dal 2021 al 2022 (dati del 2023 non ancora disponibili) il tetto massimo complessivo fissato. In ogni caso, l' non ha mosso alcuna specifica contestazione sul CP_1 punto.
Giova rammentare, infatti, che, poiché, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno familiare ha natura assistenziale -in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo-, così come avviene in ogni caso di tutela previdenziale/assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata, salva diversa previsione di legge, ogni disponibilità attuale di mezzi economici riconducibili al nucleo familiare nel suo complesso.
Infine, in merito alle condizioni di salute, risulta che è stata riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100%, astrattamente utile a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal 26.06.2024, nonché la ricorrenza dello stato di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992 (v. definizioni art. 4, co. 1, D. Lgs. 62/2024).
È utile precisare che, ai fini della concessione dell'ANF, si considerano inabili i “soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Il tenore letterale della norma sembra richiamare il disposto dell'art. 2 della L. 222/1984 a mente del quale: “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , Controparte_3
l'assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
È stato in proposito osservato che il requisito della “inabilità” richiesto ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF non sembra richiedere l'inidoneità a qualunque tipo di lavoro, presupponendo che, per grave infermità fisica o mentale, il soggetto si trovi in una condizione permanente e assoluta di impossibilità di dedicarsi ad un lavoro idoneo a procurargli, in via normale e senza usura per le sue energie residue, un guadagno sufficiente a soddisfare le normali esigenze di vita. A tal fine, quindi, non può essere considerata una “proficua attività lavorativa” quella che sia svolta o in condizioni particolari e usuranti, o che sia del tutto marginale e inutile, per cui, a prescindere dalla percentuale d'invalidità, si tratterebbe di verificare la possibilità concreta dell'invalido di dedicarsi ad una attività lavorativa, svolta in forma subordinata o autonoma, utile a mantenersi soddisfacendo le proprie esigenze di vita.
3 Nella specie, appare determinante il rilievo secondo cui la parte ricorrente giudicata invalida civile nella misura del 100%, con decorrenza dal 26.06.2024, ovvero proprio all'epoca della presentazione della domanda ammnistrativa per il riconoscimento dell'ANF, oltre che persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992 (v. definizioni art. 4, co. 1, D. Lgs. 62/2024).
Dunque, non pare possa seriamente dubitarsi della sussistenza in capo alla parte ricorrente, a far data dal 26.06.2024, del requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, il ricorso va accolto e l' va condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1 l'assegno al nucleo familiare con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 20.12.2024, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 153/1988 in relazione alla domanda del 27.06.2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei, CP_1 con la decorrenza di legge, oltre a interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 sostenute che liquida in € 1.865,00, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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