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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 26.7.2024
d a
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Errico
pec Email_1
ricorrenti in opposizione
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 20 in persona del dirigente dott.ssa con domicilio eletto in , via Controparte_2 CP_1
Gilli, 4, e rappresentato, anche disgiuntamente, dai funzionari delegati dott. Roberto
Nulli pec t , dott.ssa Anna Nicolussi Principe, avv. Email_2
Annamaria Toss e avv. Anna Formisano
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale
accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare, revocare, dichiarare
inefficace, in tutto o in parte, l'ordinanza di ingiunzione redatta a cura della
[...]
, sezione lavoro, notificata in data 5.7.2024 (all. A), e così ogni Controparte_1
atto ad esso presupposto, connesso e collegato e comunque accertare che nulla è
dovuto a titolo i sanzioni amministrative da e da alla Parte_1 Parte_1
sezione lavoro per tutti i motivi esposti in ricorso. Controparte_1
In via subordinata
ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al
minimo edittale stabilito dalla legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Nel merito:
rigettare tutte le eccezioni di nullità e/o di annullamento e/o di revoca dell'ordinanza
ingiunzione opposta, e respingere il ricorso in fatto ed in diritto, in quanto infondato,
pagina 2 di 20 confermando l'ordinanza-ingiunzione senza rideterminare in minus le sanzioni
amministrative.
Con vittoria di spese del presente giudizio da porre a carico del ricorrente”
MOTIVAZIONE
§1. l'ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione, emessa in data 5.7.2024 sub prot. n.
527238 nei confronti di , quale trasgressore, e della _3
, quale Parte_1
responsabile in solido ex art. 6 co. 3 L. 24.11.1981, n. 689, viene fondata dal
[...]
sull' asserita consumazione Controparte_1
dei seguenti illeciti amministrativi (così come descritti nel testo dell'ordinanza ingiunzione):
“1) Art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, co. l del D.lgs. 151/2015:
per aver impiegato, per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, il lavoratore subordinato di
seguito riportati, in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro.
NOMINATIVO LAVORATORI n. giornate lavoro effettivo
785(dal01.06.2014 al 30.05.2018), Persona_1
2) -D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 133/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
151/2015:
art. 39 co. l e 2 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro, nei singoli
mesi di elaborazione dal mese di Giugno 2014 al mese di Maggio 2018, le ore di lavoro
effettivamente prestate dalla lavoratrice determinando differenti Persona_1
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali pagina 3 di 20 3)- D.L. 01.10.1996, n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608:
Art. 9 bis. commi 2. così modificato dall'articolo l, comma 1180. legge 27.12.2006. n. 296
per aver omesso di inviare al Sistema informatico comunicazioni obbligatorie, entro il
giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, una comunicazione contenente
i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale ed il trattamento economico e normativa applicato (167 lavoratori
interessati dal mese di Giugno 2014 al mese di Maggio 2018)
4) -D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 133/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
151/2015:
art. 39 co: l e 2 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro, nei singoli
mesi di elaborazione dal mese di Giugno 2014 al mese di Maggio 2018, le ore di lavoro
effettivamente prestate dai lavoratori determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (sanzione calcolata su 1.481 mesi)”
§2. in ordine al riconoscimento, da parte degli opponenti, della fondatezza dell'ordinanza ingiunzione nella parte afferente agli illeciti amministrativi contestati in
riferimento alla posizione di Persona_1
Gli opponenti dichiarano nel ricorso introduttivo (pag. 4) di non contestare e, quindi, di riconoscere la “fondatezza dell'ordinanza ingiunzione nella parte afferente agli illeciti amministrativi contestati in riferimento alla posizione di ”. Persona_1
§3. in ordine al merito
1. la questione
Quanto al merito – pagina 4 di 20 alla luce degli illeciti amministrativi posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e della pacifica natura impugnatoria del modello procedimentale, introdotto dagli artt. 22 e 23 L. 689/1981, nonché successivamente dall'art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n.
150. il quale rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5
L. 20.3.1865, n. 2248 all. E, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo (così Cass. 1.9.2020, n.
18158; Cass. 16.4.2003, n. 6013), di talché è inammissibile l'integrazione successiva dei motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo (che rappresentano la causa petendi fatta valere con detto ricorso), come è vietato all'Amministrazione
dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. 18158/2020; Cass. 31.10.2018, n. 27909; Cass.
10.8.2007, n. 17625) –
alla presente controversia è sottesa la questione se i compensi erogati dall PT
, nel periodo dal giugno 2014 al maggio 2018, in riferimento a 167 rapporti di
[...]
collaborazione riguardanti 69 prestatori, siano sussumibili nei “compensi… erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche…da [un] organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche… che sia riconosciuto” dal in ordine a CP_4
“rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”, secondo la previsione ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR (d.P.R. 22.12.1986,
n. 917).
Infatti gli opponenti così deducono (pag. 3 dell'atto introduttivo):
“L' Sportiva Dilettantistica odierna ricorrente ha sempre negato… la Parte_1
sussistenza dei presupposti di legge, posto che le prestazioni effettuate dai collaboratori altro non sono che prestazioni sportive dilettantistiche rientranti nella disposizione di cui pagina 5 di 20 all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ed in considerazione del fatto che le disposizioni normative ex adverso richiamate (art. 9 bis comma 2 D.L. n. 510/1996 e succ. modif. e art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 112/2008 e succ. modif.) non evidenziano alcun obbligo in tal senso (di comunicazioni antecedenti all'instaurazione dei rapporti di lavoro e di tenuta del l.u.l.), appunto proprio per le prestazioni sportivo dilettantistiche quali redditi diversi di cui al TUIR”.
2. l'insufficienza, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, della portata precettiva dell'art. 67 co. 1, lett. m) TUIR
a)
L'art. 67 co.1, lett. m) TUIR disponeva all'epoca dei fatti (dal giugno 2014 al maggio
2018):
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in
nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …
m) … compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_5
… e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
[...]
dilettantistiche e che da ess[o] riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”;
l'art. 35 co.5 D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. in L. 27.2.2009, n. 14 dispone:
“Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del pagina 6 di 20 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.
b)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 17.10.2023, n.
28845; Cass. 7.3.2022, n. 7388; Cass. 8.2.2022, n. 3965; Cass. 7.2.2022, n. 3759; Cass.
28.1.2022, n. 2710; Cass. 24.1.2022, n. 2009; Cass. 24.1.2022, n. 2005; Cass. 13.1.2022,
n. 954; Cass. 23.12.2021, n. 41397;) l'art. 67 co.1, lett. m) TUIR non si limita a disciplinare l'individuazione dei redditi sui quali va pagata l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma assume rilievo anche in materia previdenziale.
Infatti, pur riferendosi espressamente ai soli effetti tributari, “esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di una obbligazione patrimoniale pubblica” (così Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.;
Cass. 2005/2022; Cass. 954/2022 cit.; Cass. 41467/2021 cit.;).
Quindi introduce un'eccezione alla regola generale – desumibile dal d.m. 17445 del 2005,
emanato in esecuzione dell'art. 3 co.2 d.lgs. C.p.S. 16.7.1947, n. 708 – secondo cui sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione ora , gli impiegati, gli CP_6 CP_7
operai, gli istruttori e gli addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (Cass.
28845/2023 cit.; Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 2005/2022; Cass.
954/2022 cit.; Cass. 41467/2021 cit.;).
c)
Tuttavia l'esclusione dei compensi de quibus dalle aree di imposizione tributaria e previdenziale, quali “redditi diversi” e non già “redditi di lavoro”, né “dipendente”, né pagina 7 di 20 “autonomo”, non sottrae i soggetti che li erogano dalla sfera di applicazione delle norme incriminatrici, le cui violazioni sono state contestate agli opponenti dal CP_1
, quali illeciti amministrativi, sulla cui consumazione l'ordinanza qui opposta
[...]
viene fondata.
All'epoca dei fatti (dal giugno 2014 al maggio 2018),
✓ l'art. 9-bis co.2 D.L. 1.10.1996, n. 510 conv. in L. 28.11.1996, n. 608 disponeva:
“In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in
forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore
di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a
darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,
la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato…”;
✓ l'art. 39 co. l e 2 D.L 25.6.2008, n. 112 conv. in L. 6.8.2008, n. 133 disponeva:
“
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,
deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori
subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione
base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
pagina 8 di 20 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente…”.
Quindi l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione al Servizio competente, nel cui ambito territoriale era ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, e dell'obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro presupponeva che venisse costituito o un “rapporto di lavoro subordinato” o un rapporto
“di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa” (o un rapporto di “associato in partecipazione con apporto lavorativo”).
La Suprema Corte ha, di recente (Cass. 14.6.2024, n. 16606;), statuito che “ai fini della sussistenza degli obblighi di comunicazione nei confronti del Centro per l'impiego, oggetto della controversia, non rileva la speciale disciplina tributaria relativa alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche (e la ricorrenza o meno dei relativi presupposti di fatto) né viene in questione il regime della contribuzione previdenziale”, ma occorre unicamente accertare se l'attività di lavoro resa dai citati lavoratori in favore dell'associazione sportiva sia o meno sussumibile in una delle fattispecie menzionate dalle norme che prevedono detti obblighi di comunicazione.
La Suprema Corte ancora più di recente (Cass. 26.7.2024, n. 209771) ha statuito: “La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR riguarda la riconducibilità o meno degli emolumenti versati ai soci di una associazione di tipo sportivo dilettantistico, riconosciuta da parte del al regime CP_4
fiscale di non imponibilità (Cass. n. 41397/20212; Cass. n. 23789/20163). Non invece la materia lavoristica riguardante le problematiche circa la qualificazione sostanziale, in luogo di quella formale, della natura dei rapporti di lavoro con alcuni soggetti che prestavano la loro attività presso l'associazione stessa: accertamento, questo, che opera su di un piano logico-giuridico antecedente a quello degli obblighi fiscali e tributari”.
Appaiono, quindi, condivisibili le considerazioni svolte dalle autorità amministrative nei seguenti documenti di prassi:
✓ circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14.2.2007 Prot.
13/SEGR/0004746 (doc. 14 fasc. conv.), la quale ricomprende – nell'ipotesi menzionata dall'art. 9-bis co. 2 D.L. 510/1996 ai fini dell'imposizione dell'obbligo di comunicazione del “lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto” – “le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, in particolare al comma 3 (“rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
art. 67 co.1, lett. m) TUIR conseguiva l'assenza di obblighi previdenziali e degli adempimenti tipici dei rapporti di lavoro e, pertanto, il venir meno di tutto il presupposto impositivo e sanzionatorio;
iii) la Suprema Corte ha deciso come riportato nel testo. 2 Cass. 23.12.2021, n. 41397 si è allineata al consolidato orientamento già ricordato (tant'è vero che in proposito quella stessa pronuncia è stata citata) secondo cui l'art. 67 co. 1, lett. m) TUIR concerne anche la materia previdenziale, introducendo un'eccezione all'obbligo contributivo previsto in via generale per gli addetti agli impianti sportivi. 3 Cass. 23.11.2016, n. 23789 ha riguardato soltanto il profilo tributario (come si evince già dal fatto che è stata adottata dalla sezione tributaria), limitandosi a negare al prestatore l'agevolazione fiscale costituita dalla non imponibilità dei redditi percepiti, fino ad € 7.500,00, in ragion del carattere commerciale e non di società sportiva dilettantistica della committente.
pagina 10 di 20 natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”), rientrando tra le “tipologie… significative sotto il profilo della conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili”;
✓ interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2010 del 9.6.2010, il quale:
▪ in riferimento alle collaborazioni di cui all'art. 90 L. 289/2002 e all'art. 61 co. 3
d.lgs. 10.9.2003, n. 276 (“i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”), premesso che “condizione necessaria ai fini dell'inquadramento nei “redditi diversi” è che i compensi in esame non risultino conseguiti nell'esercizio di un arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato. Si aggiungono poi gli ulteriori requisiti di tipo soggettivo (i compensi devono essere erogati dal dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento CP_4
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto) ed oggettivo (i compensi devono essere erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche),
▪ ricordato che: “sulla materia in esame è già intervenuto questo Ministero al fine di fornire chiarimenti interpretativi ed operativi. In particolare, con la nota circolare del 14 febbraio
2007 sono state espressamente annoverate, fra le tipologie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazioni, anche le prestazioni sportive di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, pagina 11 di 20 se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal , CP_4
▪ ha ribadito che “l'utilizzo di collaborazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sia del tutto esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro. Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego”.
Quindi merita di essere condiviso l'assunto dell'Amministrazione resistente secondo cui la società opponente era gravata degli obblighi previsti dalle due norme incriminatrici anche ammettendo la sussumibilità nella fattispecie ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR dei compensi erogati nel periodo dal giugno 2014 al maggio 2018, in riferimento ai 167
rapporti di collaborazione riguardanti 69 prestatori (così a pag. 10-11 della memoria di costituzione).
3. l'insussumibilità della vicenda in esame nella fattispecie ex art. 67 co.1, lett. m)
[...]
potrebbe fermarsi qui. Parte_2
- - -
Comunque è opportuno ricordare che, alla luce della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 28845/20234 cit.; Cass. 7388/2022
cit.; Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 3759/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.;), non sussiste un' pagina 12 di 20 area di automatica esenzione, in favore delle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, dagli obblighi tributari e previdenziali , essendo necessaria l'effettiva sussistenza nel caso concreto dei presupposti specifici richiesti dall'art. 67 co.1 lett. m) TUIR.
a)
Preliminarmente occorre precisare che in proposito, contrariamente a quanto asserito dagli opponenti (pag. 3 dell'atto introduttivo), grava sugli stessi opponenti, nella loro veste di soggetti che intendono avvalersi dell'eccezione al generale regime obbligatorio rappresentata dalla fattispecie ex art. 67 co.1 lett. m) , l'onere di allegare e provare Pt_2
le circostanze di fatto comprovanti la ricorrenza nel caso concreto degli elementi costitutivi di quella fattispecie (ex multis Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 2710/2022 cit.;
Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 2005/2022 cit.; Cass. 954/2022 cit.; Cass. 41397/2021 cit.).
b)
Il primo presupposto sostanziale, riguardante il committente, è costituito dall'effettivo svolgimento, da parte delle associazioni o società sportive, dell'attività senza fini di lucro.
La verifica circa la sua ricorrenza deve essere condotta considerando – non solo i, pur necessari, elementi formali rappresentati della veste giuridica assunta di associazione e/o società sportiva dilettantistica, dal corretto inserimento nello statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa e dall'affiliazione a una federazione sportiva o al – CP_4
ma anche l'operatività concreta dell'ente (ex multis Cass. 28845/2023 cit.; Cass.
2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 2005/2022 cit.; Cass. 954/2022 cit.; Cass.
41397/2021 cit.;).
c)
pagina 13 di 20 Altro presupposto sostanziale, riguardante questa volta i prestatori, consiste nel fatto che costoro devono avere svolto le loro attività in favore delle associazioni o società sportive in ragione del vincolo associativo che deve sussistere tra i prestatori e l'associazione o società dilettantistica, e non già in esecuzione di un diverso e distinto obbligo personale
(Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.;
Cass. 2005/2022 cit.; Cass. 1092/2022; Cass. 954/2022 cit.;).
d)
Sempre in riferimento ai prestatori deve ricorrere l'elemento negativo costituito dal non aver maturato il diritto ai compensi nei confronti dell' associazione e/o società sportiva dilettantistica nell'esercizio di arti e professioni, da intendersi quale esercizio abituale,
ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, o nello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.;
Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 1092/2022; Cass. 954/2022 cit.; Cass. 41397/2021;).
Quindi non è corretto l'assunto di parte opponente (pag. 9 e 16 del ricorso introduttivo),
secondo cui costituiscono attività professionale soltanto quelle prestazioni che
“necessitano di conoscenze tecnico specialistiche”.
e)
E', invece, irrilevante – alla luce del combinato disposto della norma interpretata ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR, che considera i “compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” da parte di “qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche”, e della norma interpretativa ex art. 35 co.5
D.L. 207/2008, secondo cui “nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica” – che le attività svolte dai percettori dei compensi dall'associazione e/o società sportiva dilettantistica siano espletate in vista pagina 14 di 20 della partecipazione degli associati a competizioni dilettantistiche ufficiali (ossia riconosciute dal e dalle federazioni sportive) “o soltanto a beneficio dei c.d. CP_4
“amatori” delle varie discipline e/o semplici principianti… nulla rilevando in contrario l'assenza di uno specifico collegamento con la partecipazione a future manifestazioni o gare sportive” (così testualmente Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 1092/2022 cit.; Cass. 954/2022 cit.)4;
nello stesso senso si sono espressi alcuni documenti di prassi: circolare n. 18 CP_6
del 9.11.2009; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 38/E del 17 maggio 2010; sembra,
invece, richiedere un ulteriore requisito la lettera circolare del 1° dicembre 2016, prot. 4 E' in ragione delle statuizioni così illustrate che la Suprema Corte solitamente (Cass. 8.2.2022, n. 3965;
Cass. 8.2.2022, n. 3964; Cass. 28.1.2022, n. 2710; Cass. 27.1.2022, n. 2389; Cass. 27.1.2022, n. 2388;
Cass. 24.1.2022, n. 2009; Cass. 24.1.2022, n. 2008; Cass. 24.1.2022, n. 2005; Cass. 24.1.2022, n. 2004; Cass. 24.1.2022, n. 2003; Cass. 24.1.2022, n. 2001; Cass. 24.1.2022, n. 2000; Cass. 14.1.2022, n. 1092;
Cass. 14.1.2022, n. 1091; Cass. 13.1.2022, n. 954; Cass. 5.1.2022, n. 177; Cass. 5.1.2022, n. 175; Cass. 27.12.2021, n. 41570; Cass. 24.12.2021, n. 41468; Cass. 24.12.2021, n. 41467; Cass. 23.12.2021, n.
41420; Cass. 23.12.2021, n. 41419; Cass. 23.12.2021, n. 41418; Cass. 23.12.2021, n. 41397;) cosi conclude:
“Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, comma 1, lett. m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 TUIR, comma 1); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP_4 le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'"arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)"”. pagina 15 di 20 1/2016, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale si afferma che “alla luce
della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori presuppone” , oltre al riconoscimento dell'associazione o società sportiva dilettantistica, da parte del attraverso CP_4
l'iscrizione nel registro delle società sportive, che il soggetto percettore svolga
mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle
singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-
dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.".
- - -
Occorre ora verificare se nella vicenda in esame gli opponenti abbiano assolto l'onere di allegare e provare le circostanze di fatto comprovanti la ricorrenza nel caso concreto degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 67 co.1 lett. m) TUIR.
1) in ordine al presupposto consistente nell'effettivo svolgimento, da parte dell'
[...]
, dell'attività senza fini di lucro PT
In proposito nell'ordinanza ingiunzione qui opposta l'Amministrazione procedente ha dedotto:
“Natura dell'attività svolta dalla . Parte_1
Dalle informazioni acquisite in data 10.06.2024 e 12.06.2024 presso l'organo accertatore, risulta che la : Parte_1
• per le annualità 2014 e 2016 ha presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria di I°, definiti con sentenze di estinzione il 28.02.2024 in conseguenza della definizione agevolata ex art. l della Legge 97/2022, con relativo versamento delle imposte dovute (II.DD., Irap e IVA) e delle sanzioni in misura ridotta;
pagina 16 di 20 • per le annualità 2015 e 2017 ha accolto le istanze di adesione formulate dall'Agenzia delle
Entrate procedendo al versamento degli importi richiesti.
Ne consegue il venir meno della controversia in ordine alla natura commerciale dell'attività svolta dalla ” Parte_1
In sede di costituzione il SERVIZIO LAVORO ha documentato le sue allegazioni (doc.
7-bis).
Orbene, il volontario assoggettamento, da parte dell' , alle imposte Parte_1
IRES, IRAP e IVA, in relazione ai periodi di imposta dal 2014 al 2017, esclude in radice che all'epoca dei fatti (dal giugno 2014 al maggio 2018) l fosse un ente Parte_1
non commerciale ai sensi dell'art. 148 TUIR e svolgesse la sua attività senza fini di lucro.
Peraltro non si può non evidenziare il carattere generico e soprattutto la mancanza di riscontri probatori rispetto all'allegazione, svolta dagli opponenti a pag. 13 del ricorso introduttivo, secondi cui “i prezzi dei corsi applicati dall' non furono mai Parte_1
dettati da alcuna logica commerciale, risultando assolutamente “di favore” e nettamente inferiori a quelli applicati da realtà commerciali aventi finalità di lucro (tra i
40 ed i 65 euro mensili)”.
2) in ordine al presupposto consistente nello svolgimento, da parte dei 69 prestatori, in
ragione del vincolo associativo, della loro attività in favore dell Parte_1
Nulla hanno dedotto gli opponenti in ordine alla questione se i 69 prestatori abbiano svolto, in favore dell' , la loro attività in ragione del vincolo associativo Parte_1
con l'associazione o società dilettantistica, o, invece, in esecuzione di un diverso e distinto obbligo personale.
pagina 17 di 20 Quindi anche in proposito gli opponenti non hanno assolto gli oneri allegatori e probatori a loro carico.
Anzi nelle dichiarazioni, rese alla Guardia di Finanza da alcuni collaboratori e prodotte dall'Amministrazione resistente sub doc. 11-bis, nessuno di costoro ha riferito che all'epoca in cui ha svolto prestazioni in favore dell' ne fosse anche Parte_1
diventato socio sottoscrivendo l'adesione e pagando la relativa quota.
3) in ordine al presupposto consistente nell'elemento negativo costituito dal non aver maturato il diritto ai compensi nei confronti dell' nell'esercizio abituale, Parte_1
ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo
Gli opponenti hanno omesso di allegare e provare che i compensi maturati dai 69 prestatori, delle cui prestazioni l' si è avvalsa, non scaturiscono Parte_1
dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo.
Infatti difetta nel ricorso introduttivo l'indicazione dei nominativi dei prestatori, della durata dei rapporti di collaborazione tra costoro e e delle eventuali Parte_1
reiterazioni. In questo modo gli opponenti non sono stati in grado di dimostrare che le attività svolte dai 69 prestatori non erano riconducibili a un esercizio abituale, ancorché
non esclusivo, di attività di lavoro autonomo.
4) in ordine al presupposto consistente nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte dell' Parte_1
Nonostante l'ampiezza della locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, quale risulta dal combinato disposto della norma interpretata ex art. 67
co.1, lett. m) TUIR e della norma interpretativa ex art. 35 co.5 D.L. 207/2008, più di una perplessità sorge in ordine alla possibilità di ricondurre allo svolgimento di attività pagina 18 di 20 sportive dilettantistiche le prestazioni di assistente nelle colonie estive quali emergono dalle dichiarazioni assunte dalla Guardia di Finanza presso alcuni collaboratori sub doc.
11-bis fasc. conv., secondo i quali sono consistite nello svolgimento di attività ludiche, nell'accompagnamento a gite e nell'assistenza nei compiti (il solo Persona_2
ha menzionato le “attività sportive”, dichiarando: “Prestavo attività di educatore
[...]
ai bambini frequentanti le colonie (gioco, attività ludiche e sportive)”).
§4. conclusioni
In definitiva, appaiono pienamente integrati gli illeciti amministrativi che il
[...]
ha posto a fondamento Controparte_1
della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Quindi deve essere rigettata l'opposizione proposta dall
[...]
e da avverso Parte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Controparte_1
in data 5.7.2024 sub prot. n. 527238.
[...]
Le spese non possono che seguire la soccombenza;
vengono liquidate in conformità all'art. 9 co. 2, terzo e quarto periodo d.lgs. 14.9.2015, n. 149 (“In caso di esito favorevole
della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_8
con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la
quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'opposizione proposta dall'
[...]
e da avverso Parte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Controparte_1
in data 5.7.2024 sub prot. n. 527238.
[...]
2. Condanna gli opponenti alla rifusione, in favore del
[...]
, delle spese di giudizio liquidate nella Controparte_1
somma complessiva di € 7.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2
co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA..
Trento, 30 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La pronuncia concerne una vicenda in cui:
i) il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva accertato la natura di lavoro subordinato dei rapporti intercorsi tra l'associazione sportiva dilettantistica e quattro prestatori;
ii) l'associazione era ricorsa in Cassazione per avere la Corte territoriale ritenuto che la disciplina ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR riguardasse solo i profili previdenziali e contributivi e, dunque, non avesse alcuna influenza in ordine alla qualificazione dei rapporti ai fini dell'individuazione della disciplina lavoristica da applicare al caso in esame, mentre, a suo dire, dall'assoggettamento al regime di cui all' pagina 9 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 26.7.2024
d a
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Errico
pec Email_1
ricorrenti in opposizione
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 20 in persona del dirigente dott.ssa con domicilio eletto in , via Controparte_2 CP_1
Gilli, 4, e rappresentato, anche disgiuntamente, dai funzionari delegati dott. Roberto
Nulli pec t , dott.ssa Anna Nicolussi Principe, avv. Email_2
Annamaria Toss e avv. Anna Formisano
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale
accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare, revocare, dichiarare
inefficace, in tutto o in parte, l'ordinanza di ingiunzione redatta a cura della
[...]
, sezione lavoro, notificata in data 5.7.2024 (all. A), e così ogni Controparte_1
atto ad esso presupposto, connesso e collegato e comunque accertare che nulla è
dovuto a titolo i sanzioni amministrative da e da alla Parte_1 Parte_1
sezione lavoro per tutti i motivi esposti in ricorso. Controparte_1
In via subordinata
ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al
minimo edittale stabilito dalla legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Nel merito:
rigettare tutte le eccezioni di nullità e/o di annullamento e/o di revoca dell'ordinanza
ingiunzione opposta, e respingere il ricorso in fatto ed in diritto, in quanto infondato,
pagina 2 di 20 confermando l'ordinanza-ingiunzione senza rideterminare in minus le sanzioni
amministrative.
Con vittoria di spese del presente giudizio da porre a carico del ricorrente”
MOTIVAZIONE
§1. l'ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione, emessa in data 5.7.2024 sub prot. n.
527238 nei confronti di , quale trasgressore, e della _3
, quale Parte_1
responsabile in solido ex art. 6 co. 3 L. 24.11.1981, n. 689, viene fondata dal
[...]
sull' asserita consumazione Controparte_1
dei seguenti illeciti amministrativi (così come descritti nel testo dell'ordinanza ingiunzione):
“1) Art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, co. l del D.lgs. 151/2015:
per aver impiegato, per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, il lavoratore subordinato di
seguito riportati, in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro.
NOMINATIVO LAVORATORI n. giornate lavoro effettivo
785(dal01.06.2014 al 30.05.2018), Persona_1
2) -D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 133/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
151/2015:
art. 39 co. l e 2 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro, nei singoli
mesi di elaborazione dal mese di Giugno 2014 al mese di Maggio 2018, le ore di lavoro
effettivamente prestate dalla lavoratrice determinando differenti Persona_1
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali pagina 3 di 20 3)- D.L. 01.10.1996, n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608:
Art. 9 bis. commi 2. così modificato dall'articolo l, comma 1180. legge 27.12.2006. n. 296
per aver omesso di inviare al Sistema informatico comunicazioni obbligatorie, entro il
giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, una comunicazione contenente
i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale ed il trattamento economico e normativa applicato (167 lavoratori
interessati dal mese di Giugno 2014 al mese di Maggio 2018)
4) -D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 133/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
151/2015:
art. 39 co: l e 2 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro, nei singoli
mesi di elaborazione dal mese di Giugno 2014 al mese di Maggio 2018, le ore di lavoro
effettivamente prestate dai lavoratori determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (sanzione calcolata su 1.481 mesi)”
§2. in ordine al riconoscimento, da parte degli opponenti, della fondatezza dell'ordinanza ingiunzione nella parte afferente agli illeciti amministrativi contestati in
riferimento alla posizione di Persona_1
Gli opponenti dichiarano nel ricorso introduttivo (pag. 4) di non contestare e, quindi, di riconoscere la “fondatezza dell'ordinanza ingiunzione nella parte afferente agli illeciti amministrativi contestati in riferimento alla posizione di ”. Persona_1
§3. in ordine al merito
1. la questione
Quanto al merito – pagina 4 di 20 alla luce degli illeciti amministrativi posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e della pacifica natura impugnatoria del modello procedimentale, introdotto dagli artt. 22 e 23 L. 689/1981, nonché successivamente dall'art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n.
150. il quale rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5
L. 20.3.1865, n. 2248 all. E, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo (così Cass. 1.9.2020, n.
18158; Cass. 16.4.2003, n. 6013), di talché è inammissibile l'integrazione successiva dei motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo (che rappresentano la causa petendi fatta valere con detto ricorso), come è vietato all'Amministrazione
dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. 18158/2020; Cass. 31.10.2018, n. 27909; Cass.
10.8.2007, n. 17625) –
alla presente controversia è sottesa la questione se i compensi erogati dall PT
, nel periodo dal giugno 2014 al maggio 2018, in riferimento a 167 rapporti di
[...]
collaborazione riguardanti 69 prestatori, siano sussumibili nei “compensi… erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche…da [un] organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche… che sia riconosciuto” dal in ordine a CP_4
“rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”, secondo la previsione ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR (d.P.R. 22.12.1986,
n. 917).
Infatti gli opponenti così deducono (pag. 3 dell'atto introduttivo):
“L' Sportiva Dilettantistica odierna ricorrente ha sempre negato… la Parte_1
sussistenza dei presupposti di legge, posto che le prestazioni effettuate dai collaboratori altro non sono che prestazioni sportive dilettantistiche rientranti nella disposizione di cui pagina 5 di 20 all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ed in considerazione del fatto che le disposizioni normative ex adverso richiamate (art. 9 bis comma 2 D.L. n. 510/1996 e succ. modif. e art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 112/2008 e succ. modif.) non evidenziano alcun obbligo in tal senso (di comunicazioni antecedenti all'instaurazione dei rapporti di lavoro e di tenuta del l.u.l.), appunto proprio per le prestazioni sportivo dilettantistiche quali redditi diversi di cui al TUIR”.
2. l'insufficienza, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, della portata precettiva dell'art. 67 co. 1, lett. m) TUIR
a)
L'art. 67 co.1, lett. m) TUIR disponeva all'epoca dei fatti (dal giugno 2014 al maggio
2018):
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in
nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …
m) … compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_5
… e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
[...]
dilettantistiche e che da ess[o] riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”;
l'art. 35 co.5 D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. in L. 27.2.2009, n. 14 dispone:
“Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del pagina 6 di 20 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.
b)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 17.10.2023, n.
28845; Cass. 7.3.2022, n. 7388; Cass. 8.2.2022, n. 3965; Cass. 7.2.2022, n. 3759; Cass.
28.1.2022, n. 2710; Cass. 24.1.2022, n. 2009; Cass. 24.1.2022, n. 2005; Cass. 13.1.2022,
n. 954; Cass. 23.12.2021, n. 41397;) l'art. 67 co.1, lett. m) TUIR non si limita a disciplinare l'individuazione dei redditi sui quali va pagata l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma assume rilievo anche in materia previdenziale.
Infatti, pur riferendosi espressamente ai soli effetti tributari, “esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di una obbligazione patrimoniale pubblica” (così Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.;
Cass. 2005/2022; Cass. 954/2022 cit.; Cass. 41467/2021 cit.;).
Quindi introduce un'eccezione alla regola generale – desumibile dal d.m. 17445 del 2005,
emanato in esecuzione dell'art. 3 co.2 d.lgs. C.p.S. 16.7.1947, n. 708 – secondo cui sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione ora , gli impiegati, gli CP_6 CP_7
operai, gli istruttori e gli addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (Cass.
28845/2023 cit.; Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 2005/2022; Cass.
954/2022 cit.; Cass. 41467/2021 cit.;).
c)
Tuttavia l'esclusione dei compensi de quibus dalle aree di imposizione tributaria e previdenziale, quali “redditi diversi” e non già “redditi di lavoro”, né “dipendente”, né pagina 7 di 20 “autonomo”, non sottrae i soggetti che li erogano dalla sfera di applicazione delle norme incriminatrici, le cui violazioni sono state contestate agli opponenti dal CP_1
, quali illeciti amministrativi, sulla cui consumazione l'ordinanza qui opposta
[...]
viene fondata.
All'epoca dei fatti (dal giugno 2014 al maggio 2018),
✓ l'art. 9-bis co.2 D.L. 1.10.1996, n. 510 conv. in L. 28.11.1996, n. 608 disponeva:
“In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in
forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore
di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a
darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,
la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato…”;
✓ l'art. 39 co. l e 2 D.L 25.6.2008, n. 112 conv. in L. 6.8.2008, n. 133 disponeva:
“
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,
deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori
subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione
base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
pagina 8 di 20 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente…”.
Quindi l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione al Servizio competente, nel cui ambito territoriale era ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, e dell'obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro presupponeva che venisse costituito o un “rapporto di lavoro subordinato” o un rapporto
“di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa” (o un rapporto di “associato in partecipazione con apporto lavorativo”).
La Suprema Corte ha, di recente (Cass. 14.6.2024, n. 16606;), statuito che “ai fini della sussistenza degli obblighi di comunicazione nei confronti del Centro per l'impiego, oggetto della controversia, non rileva la speciale disciplina tributaria relativa alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche (e la ricorrenza o meno dei relativi presupposti di fatto) né viene in questione il regime della contribuzione previdenziale”, ma occorre unicamente accertare se l'attività di lavoro resa dai citati lavoratori in favore dell'associazione sportiva sia o meno sussumibile in una delle fattispecie menzionate dalle norme che prevedono detti obblighi di comunicazione.
La Suprema Corte ancora più di recente (Cass. 26.7.2024, n. 209771) ha statuito: “La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR riguarda la riconducibilità o meno degli emolumenti versati ai soci di una associazione di tipo sportivo dilettantistico, riconosciuta da parte del al regime CP_4
fiscale di non imponibilità (Cass. n. 41397/20212; Cass. n. 23789/20163). Non invece la materia lavoristica riguardante le problematiche circa la qualificazione sostanziale, in luogo di quella formale, della natura dei rapporti di lavoro con alcuni soggetti che prestavano la loro attività presso l'associazione stessa: accertamento, questo, che opera su di un piano logico-giuridico antecedente a quello degli obblighi fiscali e tributari”.
Appaiono, quindi, condivisibili le considerazioni svolte dalle autorità amministrative nei seguenti documenti di prassi:
✓ circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14.2.2007 Prot.
13/SEGR/0004746 (doc. 14 fasc. conv.), la quale ricomprende – nell'ipotesi menzionata dall'art. 9-bis co. 2 D.L. 510/1996 ai fini dell'imposizione dell'obbligo di comunicazione del “lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto” – “le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, in particolare al comma 3 (“rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
art. 67 co.1, lett. m) TUIR conseguiva l'assenza di obblighi previdenziali e degli adempimenti tipici dei rapporti di lavoro e, pertanto, il venir meno di tutto il presupposto impositivo e sanzionatorio;
iii) la Suprema Corte ha deciso come riportato nel testo. 2 Cass. 23.12.2021, n. 41397 si è allineata al consolidato orientamento già ricordato (tant'è vero che in proposito quella stessa pronuncia è stata citata) secondo cui l'art. 67 co. 1, lett. m) TUIR concerne anche la materia previdenziale, introducendo un'eccezione all'obbligo contributivo previsto in via generale per gli addetti agli impianti sportivi. 3 Cass. 23.11.2016, n. 23789 ha riguardato soltanto il profilo tributario (come si evince già dal fatto che è stata adottata dalla sezione tributaria), limitandosi a negare al prestatore l'agevolazione fiscale costituita dalla non imponibilità dei redditi percepiti, fino ad € 7.500,00, in ragion del carattere commerciale e non di società sportiva dilettantistica della committente.
pagina 10 di 20 natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”), rientrando tra le “tipologie… significative sotto il profilo della conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili”;
✓ interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2010 del 9.6.2010, il quale:
▪ in riferimento alle collaborazioni di cui all'art. 90 L. 289/2002 e all'art. 61 co. 3
d.lgs. 10.9.2003, n. 276 (“i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”), premesso che “condizione necessaria ai fini dell'inquadramento nei “redditi diversi” è che i compensi in esame non risultino conseguiti nell'esercizio di un arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato. Si aggiungono poi gli ulteriori requisiti di tipo soggettivo (i compensi devono essere erogati dal dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento CP_4
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto) ed oggettivo (i compensi devono essere erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche),
▪ ricordato che: “sulla materia in esame è già intervenuto questo Ministero al fine di fornire chiarimenti interpretativi ed operativi. In particolare, con la nota circolare del 14 febbraio
2007 sono state espressamente annoverate, fra le tipologie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazioni, anche le prestazioni sportive di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, pagina 11 di 20 se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal , CP_4
▪ ha ribadito che “l'utilizzo di collaborazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sia del tutto esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro. Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego”.
Quindi merita di essere condiviso l'assunto dell'Amministrazione resistente secondo cui la società opponente era gravata degli obblighi previsti dalle due norme incriminatrici anche ammettendo la sussumibilità nella fattispecie ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR dei compensi erogati nel periodo dal giugno 2014 al maggio 2018, in riferimento ai 167
rapporti di collaborazione riguardanti 69 prestatori (così a pag. 10-11 della memoria di costituzione).
3. l'insussumibilità della vicenda in esame nella fattispecie ex art. 67 co.1, lett. m)
[...]
potrebbe fermarsi qui. Parte_2
- - -
Comunque è opportuno ricordare che, alla luce della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 28845/20234 cit.; Cass. 7388/2022
cit.; Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 3759/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.;), non sussiste un' pagina 12 di 20 area di automatica esenzione, in favore delle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, dagli obblighi tributari e previdenziali , essendo necessaria l'effettiva sussistenza nel caso concreto dei presupposti specifici richiesti dall'art. 67 co.1 lett. m) TUIR.
a)
Preliminarmente occorre precisare che in proposito, contrariamente a quanto asserito dagli opponenti (pag. 3 dell'atto introduttivo), grava sugli stessi opponenti, nella loro veste di soggetti che intendono avvalersi dell'eccezione al generale regime obbligatorio rappresentata dalla fattispecie ex art. 67 co.1 lett. m) , l'onere di allegare e provare Pt_2
le circostanze di fatto comprovanti la ricorrenza nel caso concreto degli elementi costitutivi di quella fattispecie (ex multis Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 2710/2022 cit.;
Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 2005/2022 cit.; Cass. 954/2022 cit.; Cass. 41397/2021 cit.).
b)
Il primo presupposto sostanziale, riguardante il committente, è costituito dall'effettivo svolgimento, da parte delle associazioni o società sportive, dell'attività senza fini di lucro.
La verifica circa la sua ricorrenza deve essere condotta considerando – non solo i, pur necessari, elementi formali rappresentati della veste giuridica assunta di associazione e/o società sportiva dilettantistica, dal corretto inserimento nello statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa e dall'affiliazione a una federazione sportiva o al – CP_4
ma anche l'operatività concreta dell'ente (ex multis Cass. 28845/2023 cit.; Cass.
2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 2005/2022 cit.; Cass. 954/2022 cit.; Cass.
41397/2021 cit.;).
c)
pagina 13 di 20 Altro presupposto sostanziale, riguardante questa volta i prestatori, consiste nel fatto che costoro devono avere svolto le loro attività in favore delle associazioni o società sportive in ragione del vincolo associativo che deve sussistere tra i prestatori e l'associazione o società dilettantistica, e non già in esecuzione di un diverso e distinto obbligo personale
(Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.;
Cass. 2005/2022 cit.; Cass. 1092/2022; Cass. 954/2022 cit.;).
d)
Sempre in riferimento ai prestatori deve ricorrere l'elemento negativo costituito dal non aver maturato il diritto ai compensi nei confronti dell' associazione e/o società sportiva dilettantistica nell'esercizio di arti e professioni, da intendersi quale esercizio abituale,
ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, o nello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 28845/2023 cit.; Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.;
Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 1092/2022; Cass. 954/2022 cit.; Cass. 41397/2021;).
Quindi non è corretto l'assunto di parte opponente (pag. 9 e 16 del ricorso introduttivo),
secondo cui costituiscono attività professionale soltanto quelle prestazioni che
“necessitano di conoscenze tecnico specialistiche”.
e)
E', invece, irrilevante – alla luce del combinato disposto della norma interpretata ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR, che considera i “compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” da parte di “qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche”, e della norma interpretativa ex art. 35 co.5
D.L. 207/2008, secondo cui “nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica” – che le attività svolte dai percettori dei compensi dall'associazione e/o società sportiva dilettantistica siano espletate in vista pagina 14 di 20 della partecipazione degli associati a competizioni dilettantistiche ufficiali (ossia riconosciute dal e dalle federazioni sportive) “o soltanto a beneficio dei c.d. CP_4
“amatori” delle varie discipline e/o semplici principianti… nulla rilevando in contrario l'assenza di uno specifico collegamento con la partecipazione a future manifestazioni o gare sportive” (così testualmente Cass. 3965/2022 cit.; Cass. 2710/2022 cit.; Cass. 2009/2022 cit.; Cass. 1092/2022 cit.; Cass. 954/2022 cit.)4;
nello stesso senso si sono espressi alcuni documenti di prassi: circolare n. 18 CP_6
del 9.11.2009; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 38/E del 17 maggio 2010; sembra,
invece, richiedere un ulteriore requisito la lettera circolare del 1° dicembre 2016, prot. 4 E' in ragione delle statuizioni così illustrate che la Suprema Corte solitamente (Cass. 8.2.2022, n. 3965;
Cass. 8.2.2022, n. 3964; Cass. 28.1.2022, n. 2710; Cass. 27.1.2022, n. 2389; Cass. 27.1.2022, n. 2388;
Cass. 24.1.2022, n. 2009; Cass. 24.1.2022, n. 2008; Cass. 24.1.2022, n. 2005; Cass. 24.1.2022, n. 2004; Cass. 24.1.2022, n. 2003; Cass. 24.1.2022, n. 2001; Cass. 24.1.2022, n. 2000; Cass. 14.1.2022, n. 1092;
Cass. 14.1.2022, n. 1091; Cass. 13.1.2022, n. 954; Cass. 5.1.2022, n. 177; Cass. 5.1.2022, n. 175; Cass. 27.12.2021, n. 41570; Cass. 24.12.2021, n. 41468; Cass. 24.12.2021, n. 41467; Cass. 23.12.2021, n.
41420; Cass. 23.12.2021, n. 41419; Cass. 23.12.2021, n. 41418; Cass. 23.12.2021, n. 41397;) cosi conclude:
“Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, comma 1, lett. m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 TUIR, comma 1); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP_4 le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'"arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)"”. pagina 15 di 20 1/2016, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale si afferma che “alla luce
della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori presuppone” , oltre al riconoscimento dell'associazione o società sportiva dilettantistica, da parte del attraverso CP_4
l'iscrizione nel registro delle società sportive, che il soggetto percettore svolga
mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle
singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-
dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.".
- - -
Occorre ora verificare se nella vicenda in esame gli opponenti abbiano assolto l'onere di allegare e provare le circostanze di fatto comprovanti la ricorrenza nel caso concreto degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 67 co.1 lett. m) TUIR.
1) in ordine al presupposto consistente nell'effettivo svolgimento, da parte dell'
[...]
, dell'attività senza fini di lucro PT
In proposito nell'ordinanza ingiunzione qui opposta l'Amministrazione procedente ha dedotto:
“Natura dell'attività svolta dalla . Parte_1
Dalle informazioni acquisite in data 10.06.2024 e 12.06.2024 presso l'organo accertatore, risulta che la : Parte_1
• per le annualità 2014 e 2016 ha presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria di I°, definiti con sentenze di estinzione il 28.02.2024 in conseguenza della definizione agevolata ex art. l della Legge 97/2022, con relativo versamento delle imposte dovute (II.DD., Irap e IVA) e delle sanzioni in misura ridotta;
pagina 16 di 20 • per le annualità 2015 e 2017 ha accolto le istanze di adesione formulate dall'Agenzia delle
Entrate procedendo al versamento degli importi richiesti.
Ne consegue il venir meno della controversia in ordine alla natura commerciale dell'attività svolta dalla ” Parte_1
In sede di costituzione il SERVIZIO LAVORO ha documentato le sue allegazioni (doc.
7-bis).
Orbene, il volontario assoggettamento, da parte dell' , alle imposte Parte_1
IRES, IRAP e IVA, in relazione ai periodi di imposta dal 2014 al 2017, esclude in radice che all'epoca dei fatti (dal giugno 2014 al maggio 2018) l fosse un ente Parte_1
non commerciale ai sensi dell'art. 148 TUIR e svolgesse la sua attività senza fini di lucro.
Peraltro non si può non evidenziare il carattere generico e soprattutto la mancanza di riscontri probatori rispetto all'allegazione, svolta dagli opponenti a pag. 13 del ricorso introduttivo, secondi cui “i prezzi dei corsi applicati dall' non furono mai Parte_1
dettati da alcuna logica commerciale, risultando assolutamente “di favore” e nettamente inferiori a quelli applicati da realtà commerciali aventi finalità di lucro (tra i
40 ed i 65 euro mensili)”.
2) in ordine al presupposto consistente nello svolgimento, da parte dei 69 prestatori, in
ragione del vincolo associativo, della loro attività in favore dell Parte_1
Nulla hanno dedotto gli opponenti in ordine alla questione se i 69 prestatori abbiano svolto, in favore dell' , la loro attività in ragione del vincolo associativo Parte_1
con l'associazione o società dilettantistica, o, invece, in esecuzione di un diverso e distinto obbligo personale.
pagina 17 di 20 Quindi anche in proposito gli opponenti non hanno assolto gli oneri allegatori e probatori a loro carico.
Anzi nelle dichiarazioni, rese alla Guardia di Finanza da alcuni collaboratori e prodotte dall'Amministrazione resistente sub doc. 11-bis, nessuno di costoro ha riferito che all'epoca in cui ha svolto prestazioni in favore dell' ne fosse anche Parte_1
diventato socio sottoscrivendo l'adesione e pagando la relativa quota.
3) in ordine al presupposto consistente nell'elemento negativo costituito dal non aver maturato il diritto ai compensi nei confronti dell' nell'esercizio abituale, Parte_1
ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo
Gli opponenti hanno omesso di allegare e provare che i compensi maturati dai 69 prestatori, delle cui prestazioni l' si è avvalsa, non scaturiscono Parte_1
dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo.
Infatti difetta nel ricorso introduttivo l'indicazione dei nominativi dei prestatori, della durata dei rapporti di collaborazione tra costoro e e delle eventuali Parte_1
reiterazioni. In questo modo gli opponenti non sono stati in grado di dimostrare che le attività svolte dai 69 prestatori non erano riconducibili a un esercizio abituale, ancorché
non esclusivo, di attività di lavoro autonomo.
4) in ordine al presupposto consistente nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte dell' Parte_1
Nonostante l'ampiezza della locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, quale risulta dal combinato disposto della norma interpretata ex art. 67
co.1, lett. m) TUIR e della norma interpretativa ex art. 35 co.5 D.L. 207/2008, più di una perplessità sorge in ordine alla possibilità di ricondurre allo svolgimento di attività pagina 18 di 20 sportive dilettantistiche le prestazioni di assistente nelle colonie estive quali emergono dalle dichiarazioni assunte dalla Guardia di Finanza presso alcuni collaboratori sub doc.
11-bis fasc. conv., secondo i quali sono consistite nello svolgimento di attività ludiche, nell'accompagnamento a gite e nell'assistenza nei compiti (il solo Persona_2
ha menzionato le “attività sportive”, dichiarando: “Prestavo attività di educatore
[...]
ai bambini frequentanti le colonie (gioco, attività ludiche e sportive)”).
§4. conclusioni
In definitiva, appaiono pienamente integrati gli illeciti amministrativi che il
[...]
ha posto a fondamento Controparte_1
della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Quindi deve essere rigettata l'opposizione proposta dall
[...]
e da avverso Parte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Controparte_1
in data 5.7.2024 sub prot. n. 527238.
[...]
Le spese non possono che seguire la soccombenza;
vengono liquidate in conformità all'art. 9 co. 2, terzo e quarto periodo d.lgs. 14.9.2015, n. 149 (“In caso di esito favorevole
della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_8
con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la
quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'opposizione proposta dall'
[...]
e da avverso Parte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Controparte_1
in data 5.7.2024 sub prot. n. 527238.
[...]
2. Condanna gli opponenti alla rifusione, in favore del
[...]
, delle spese di giudizio liquidate nella Controparte_1
somma complessiva di € 7.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2
co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA..
Trento, 30 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La pronuncia concerne una vicenda in cui:
i) il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva accertato la natura di lavoro subordinato dei rapporti intercorsi tra l'associazione sportiva dilettantistica e quattro prestatori;
ii) l'associazione era ricorsa in Cassazione per avere la Corte territoriale ritenuto che la disciplina ex art. 67 co.1, lett. m) TUIR riguardasse solo i profili previdenziali e contributivi e, dunque, non avesse alcuna influenza in ordine alla qualificazione dei rapporti ai fini dell'individuazione della disciplina lavoristica da applicare al caso in esame, mentre, a suo dire, dall'assoggettamento al regime di cui all' pagina 9 di 20