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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 641/2022 e 643/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite recanti N.R.G. 641/2022 e 643/2022, vertenti fra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Brini, presso il cui studio sito in Pontedera, Piazza Curtatone n. 7, elettivamente domicilia
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mariani con indirizzo pec:
Email_1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Per “previa conferma della diffida accertativa e del conseguente atto di precetto, Parte_1 accertare il diritto del sig. ad ottenere le somme portate nell'atto di precetto, redatto Parte_1
sulla diffida accertativa, e notificato in data 25/10/2021 e, conseguentemente, il diritto del comparente ad agire in via esecutiva, respingendo l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite e competenze del presente CP_1
giudizio e di quello portante il N. R.G. 643/2022 riunito al presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da notule che si depositano”.
Per “Si insiste, quindi, per il rigetto del ricorso n. R.g. 641/2023 e per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni che abbiamo spiegato nel ricorso n. R.g. 643/2022, e, cioè, affinché il giudice accerti e dichiari che nulla è dovuto al sig. in forza del titolo fatto valere, e, per Pt_1
l'effetto, dichiari privo di efficacia il pignoramento introdotto. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Nella causa RG. n. 641/2022, con ricorso depositato in data 5.07.2022, ha Parte_1
chiesto la conferma del diritto di agire in via esecutiva nei confronti per la Controparte_1 somma di € 37.868,23, pari alla differenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro e quanto ancora dovuto a titolo di TFR e residue spettanze retributive. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di dal 17.6.1991 al 24.1.2012, fino Controparte_1
al maggio 2002 con la qualifica di Imp. Dir. 7 e, successivamente, come Dirigente;
b) la resistente non aveva corrisposto il totale delle competenze dovute, pertanto si era rivolto alla
DTL di Pisa, che emetteva il 20.03.2014 la diffida accertativa n. PI00000/2014-334, ex articolo 12
D.lgs. 124/2004, non opposta dal datore, la quale riconosceva in favore del la somma di € Pt_1
137.890,77;
c) gli aveva corrisposto in data 8/09/2016 la somma di € 104.417,63; Controparte_1
d) aveva notificato alla società resistente, in data 25.10.2021, un atto di precetto intimante il pagamento della restante somma di € 37.868,23 e successivamente aveva notificato, in data
29.11.2021, il pignoramento presso terzi, come da giudizio recante RG n. 1345/21 innanzi a questo
Tribunale;
e) in data 17.12.2021, aveva depositato opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1 comma 2 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecuzione e, nel merito, di accertare e dichiarare che nulla sarebbe dovuto al con conseguente declaratoria Pt_1
d'inefficacia del pignoramento esperito ex articolo 12 D.lgs. 124/2004;
f) il G.E., ritenendo sussistere gravi motivi, sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite ed assegnava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
g) aveva introdotto il presente giudizio al fine di far dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società resistente, per accertare il diritto dello stesso ad agire in via esecutiva sulle somme non ancora corrisposte, portate dalla diffida accertativa;
h) la somma di € 137.890,77, che risultava dalla diffida accertativa della DTL di Pisa, era divenuta titolo esecutivo definitivo, non avendo controparte esperito né il tentativo di conciliazione presso la DTL, né ha proposto ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro;
i) con il termine “retribuzione febbraio 2013” presente tra le voci della diffida accertativa, gli ispettori avevano fatto riferimento alle indennità ed ai ratei maturati (festività non godute, rateo tredicesima, indennità malattia ecc.), come risultava anche dalla busta paga emessa dalla controparte, senza alcun riferimento allo stipendio di febbraio 2013;
j) l'importo previsto dalla diffida accertativa era da considerarsi come somma da corrispondere in favore del lavoratore al netto delle imposte e contributi;
k) l'Ispettore del lavoro che aveva redatto personalmente il verbale di diffida Testimone_1
accertativa, aveva confermato con pec del 22.10.2016 che la somma prevista nell'atto accertativo era da intendersi al netto delle imposte;
l) qualora l'importo fosse stato ritenuto al lordo, avrebbe dovuto comunque essere il lavoratore a procedere al versamento delle imposte e contributi, una volta percepito il pagamento;
m) la resistente non aveva dato prova di aver effettuato versamenti a titolo di Irpef all'Erario e di contributi all'INPS in favore del ricorrente.
1.1. Con memoria depositata il 28.04.2023, si è costituita la quale si è opposta Controparte_1 all'accoglimento del ricorso, eccependo in particolare che:
a) l'esecuzione forzata promossa da controparte era illegittima, poiché nulla era dovuto al Pt_1 in quanto la somma pagata di € 104.417,63 corrispondeva all'importo netto della somma lorda indicata nella diffida accertativa n. PI00000/2014-334;
b) ha pagato la suddetta somma di denaro al ed ha anche versato l'Irpef all'Erario CP_1 Pt_1
e i contributi sociali all'Inps sulla stessa dovuti, mediante pagamento tramite F24 per un importo complessivo di € 37.594,23;
c) la diffida accertativa poteva essere opposta davanti al giudice tutte le volte in cui il lavoratore avesse proceduto ad esecuzione forzata;
d) lo stipendio di febbraio 2013 non era dovuto, perché il era stato licenziato per giusta causa Pt_1
con lettera del 20 dicembre 2012, dallo stesso ricevuta in data 24 dicembre 2012;
e) si era comunque prescritto l'eventuale diritto di credito a percepire la quota di Irpef e dei contributi richiesti in pagamento.
2. Nella causa RG. n. 643/2022, con ricorso depositato in data 5.07.2022, aveva Controparte_1 proposto opposizione all'esecuzione affinché fosse accertato che nulla era dovuto al in forza Pt_1 del titolo fatto valere e, per l'effetto, fosse dichiarato privo di efficacia il pignoramento introdotto.
2.1. Con memoria depositata il 20.04.2023 si è costituito il resistente il quale si è Parte_1 opposto all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 10.05.2023, il Tribunale ha disposto la riunione del giudizio recante RG n. 643/2022 al giudizio recante RG n. 641/2022, poiché aventi lo stesso le stesse domande. Le cause riunite venivano rinviate al 19.12.2023 e successivamente al 24.9.2024 per la discussione svoltasi mediante trattazione scritta.
4. Le controversie vertono sull'accertamento della sussistenza o meno della pretesa azionata in via esecutiva da nei confronti di , con riguardo alla somma di € 37.868,23, Parte_1 CP_1
intimata con atto di precetto notificato il 25.10.2021, che rappresenterebbe il residuo non pagato del credito portato dalla diffida accertativa n. PI00000/2014-334.
Orbene, tale pretesa creditoria è fondata. 4.1. Preliminarmente, bisogna precisare che “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così, Cass. civ., 23744/2022).
Dunque, ancorché la diffida accertativa abbia acquisito il valore di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, ciò non comporta l'acquisizione per tale atto del carattere della definitività ed incontrovertibilità dell'accertamento circa l'esistenza e l'ammontare del credito, non trattandosi di un atto giudiziario soggetto al giudicato. Sicché, nel caso in esame, è possibile rilevare, avanti l'autorità giudiziaria, qualunque fatto estintivo anteriore o successivo alla formazione del titolo esecutivo, potendo la parte interessata contestare il merito della pretesa tramite anche tramite l'opposizione all'esecuzione prevista dall'articolo 615 c.p.c.
4.2. Ciò posto, risulta necessario accertare se le somme portate dalla diffida accertativa n. PI00000/2014-
334, emessa ex articolo 12 D.lgs. 124/2004, debbano considerarsi al netto, oppure, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali.
Nello specifico, la diffida accertativa n. PI00000/2014-334 individua le somme di € 135.077,77 quale
“retribuzione gennaio 2013” e di € 2.813,00 quale “retribuzione febbraio 2013”.
5. In via preliminare, deve rilevarsi come secondo il giudice della nomofilachia “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del
1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (così, Cass. civ., 18044/2015).
Nel caso in esame le somme accertate, ancorché in via amministrativa, come dovute sono state pari ad euro 137.890,77. In ragione di un'interpretazione dell'atto amministrativo di accertamento oggetto di causa, aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esaminato e relativo alle somme spettanti al lavoratore per differenze retributive, deve ritenersi, pertanto, come la somma ingiunta sia stata correttamente calcolata al lordo delle pretese accertate.
6. La “retribuzione febbraio 2013”, invece, non appare spettante, in quanto il rapporto di lavoro era stato sciolto antecedentemente, sicché non è dato risalire, in forza dello stesso provvedimento impugnato,
a quale titolo questa somma sia stata imputata. Lo stesso opposto ha evidenziato come “Infine si rileva che, anche qualora per assurdo volessimo ammettere che la voce “retribuzione Febbraio 2013”, sia da intendersi per stipendio di Febbraio 2013, si rileva che tale importo riconosciuto nella diffida(€
2.813,00), sia irrisorio rispetto al totale delle somme dovute e potrà essere scomputato dalle somme assegnate”.
Di conseguenza, deve ancora versare la somma di € 30.660,14, oltre accessori di Controparte_1 legge, in favore di posto che la complessiva somma dovuta era di € 135.077,77 e che Parte_1
risulta pacifico che abbia versato al lavoratore solamente € 104.417,63.
7. Per le ragioni esposte, ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
per la restante somma di € 30.660,14, oltre interessi da ricalcolare su tale somma Controparte_1
via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo.
8. Il parziale riconoscimento del credito del lavoratore consiglia la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
dichiara che ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 [...] limitatamente alla somma di € 30.660,14, oltre interessi da calcolare su tale somma via CP_1
via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 641/2022 e 643/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite recanti N.R.G. 641/2022 e 643/2022, vertenti fra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Brini, presso il cui studio sito in Pontedera, Piazza Curtatone n. 7, elettivamente domicilia
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mariani con indirizzo pec:
Email_1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Per “previa conferma della diffida accertativa e del conseguente atto di precetto, Parte_1 accertare il diritto del sig. ad ottenere le somme portate nell'atto di precetto, redatto Parte_1
sulla diffida accertativa, e notificato in data 25/10/2021 e, conseguentemente, il diritto del comparente ad agire in via esecutiva, respingendo l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite e competenze del presente CP_1
giudizio e di quello portante il N. R.G. 643/2022 riunito al presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da notule che si depositano”.
Per “Si insiste, quindi, per il rigetto del ricorso n. R.g. 641/2023 e per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni che abbiamo spiegato nel ricorso n. R.g. 643/2022, e, cioè, affinché il giudice accerti e dichiari che nulla è dovuto al sig. in forza del titolo fatto valere, e, per Pt_1
l'effetto, dichiari privo di efficacia il pignoramento introdotto. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Nella causa RG. n. 641/2022, con ricorso depositato in data 5.07.2022, ha Parte_1
chiesto la conferma del diritto di agire in via esecutiva nei confronti per la Controparte_1 somma di € 37.868,23, pari alla differenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro e quanto ancora dovuto a titolo di TFR e residue spettanze retributive. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di dal 17.6.1991 al 24.1.2012, fino Controparte_1
al maggio 2002 con la qualifica di Imp. Dir. 7 e, successivamente, come Dirigente;
b) la resistente non aveva corrisposto il totale delle competenze dovute, pertanto si era rivolto alla
DTL di Pisa, che emetteva il 20.03.2014 la diffida accertativa n. PI00000/2014-334, ex articolo 12
D.lgs. 124/2004, non opposta dal datore, la quale riconosceva in favore del la somma di € Pt_1
137.890,77;
c) gli aveva corrisposto in data 8/09/2016 la somma di € 104.417,63; Controparte_1
d) aveva notificato alla società resistente, in data 25.10.2021, un atto di precetto intimante il pagamento della restante somma di € 37.868,23 e successivamente aveva notificato, in data
29.11.2021, il pignoramento presso terzi, come da giudizio recante RG n. 1345/21 innanzi a questo
Tribunale;
e) in data 17.12.2021, aveva depositato opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1 comma 2 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecuzione e, nel merito, di accertare e dichiarare che nulla sarebbe dovuto al con conseguente declaratoria Pt_1
d'inefficacia del pignoramento esperito ex articolo 12 D.lgs. 124/2004;
f) il G.E., ritenendo sussistere gravi motivi, sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite ed assegnava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
g) aveva introdotto il presente giudizio al fine di far dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società resistente, per accertare il diritto dello stesso ad agire in via esecutiva sulle somme non ancora corrisposte, portate dalla diffida accertativa;
h) la somma di € 137.890,77, che risultava dalla diffida accertativa della DTL di Pisa, era divenuta titolo esecutivo definitivo, non avendo controparte esperito né il tentativo di conciliazione presso la DTL, né ha proposto ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro;
i) con il termine “retribuzione febbraio 2013” presente tra le voci della diffida accertativa, gli ispettori avevano fatto riferimento alle indennità ed ai ratei maturati (festività non godute, rateo tredicesima, indennità malattia ecc.), come risultava anche dalla busta paga emessa dalla controparte, senza alcun riferimento allo stipendio di febbraio 2013;
j) l'importo previsto dalla diffida accertativa era da considerarsi come somma da corrispondere in favore del lavoratore al netto delle imposte e contributi;
k) l'Ispettore del lavoro che aveva redatto personalmente il verbale di diffida Testimone_1
accertativa, aveva confermato con pec del 22.10.2016 che la somma prevista nell'atto accertativo era da intendersi al netto delle imposte;
l) qualora l'importo fosse stato ritenuto al lordo, avrebbe dovuto comunque essere il lavoratore a procedere al versamento delle imposte e contributi, una volta percepito il pagamento;
m) la resistente non aveva dato prova di aver effettuato versamenti a titolo di Irpef all'Erario e di contributi all'INPS in favore del ricorrente.
1.1. Con memoria depositata il 28.04.2023, si è costituita la quale si è opposta Controparte_1 all'accoglimento del ricorso, eccependo in particolare che:
a) l'esecuzione forzata promossa da controparte era illegittima, poiché nulla era dovuto al Pt_1 in quanto la somma pagata di € 104.417,63 corrispondeva all'importo netto della somma lorda indicata nella diffida accertativa n. PI00000/2014-334;
b) ha pagato la suddetta somma di denaro al ed ha anche versato l'Irpef all'Erario CP_1 Pt_1
e i contributi sociali all'Inps sulla stessa dovuti, mediante pagamento tramite F24 per un importo complessivo di € 37.594,23;
c) la diffida accertativa poteva essere opposta davanti al giudice tutte le volte in cui il lavoratore avesse proceduto ad esecuzione forzata;
d) lo stipendio di febbraio 2013 non era dovuto, perché il era stato licenziato per giusta causa Pt_1
con lettera del 20 dicembre 2012, dallo stesso ricevuta in data 24 dicembre 2012;
e) si era comunque prescritto l'eventuale diritto di credito a percepire la quota di Irpef e dei contributi richiesti in pagamento.
2. Nella causa RG. n. 643/2022, con ricorso depositato in data 5.07.2022, aveva Controparte_1 proposto opposizione all'esecuzione affinché fosse accertato che nulla era dovuto al in forza Pt_1 del titolo fatto valere e, per l'effetto, fosse dichiarato privo di efficacia il pignoramento introdotto.
2.1. Con memoria depositata il 20.04.2023 si è costituito il resistente il quale si è Parte_1 opposto all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 10.05.2023, il Tribunale ha disposto la riunione del giudizio recante RG n. 643/2022 al giudizio recante RG n. 641/2022, poiché aventi lo stesso le stesse domande. Le cause riunite venivano rinviate al 19.12.2023 e successivamente al 24.9.2024 per la discussione svoltasi mediante trattazione scritta.
4. Le controversie vertono sull'accertamento della sussistenza o meno della pretesa azionata in via esecutiva da nei confronti di , con riguardo alla somma di € 37.868,23, Parte_1 CP_1
intimata con atto di precetto notificato il 25.10.2021, che rappresenterebbe il residuo non pagato del credito portato dalla diffida accertativa n. PI00000/2014-334.
Orbene, tale pretesa creditoria è fondata. 4.1. Preliminarmente, bisogna precisare che “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così, Cass. civ., 23744/2022).
Dunque, ancorché la diffida accertativa abbia acquisito il valore di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, ciò non comporta l'acquisizione per tale atto del carattere della definitività ed incontrovertibilità dell'accertamento circa l'esistenza e l'ammontare del credito, non trattandosi di un atto giudiziario soggetto al giudicato. Sicché, nel caso in esame, è possibile rilevare, avanti l'autorità giudiziaria, qualunque fatto estintivo anteriore o successivo alla formazione del titolo esecutivo, potendo la parte interessata contestare il merito della pretesa tramite anche tramite l'opposizione all'esecuzione prevista dall'articolo 615 c.p.c.
4.2. Ciò posto, risulta necessario accertare se le somme portate dalla diffida accertativa n. PI00000/2014-
334, emessa ex articolo 12 D.lgs. 124/2004, debbano considerarsi al netto, oppure, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali.
Nello specifico, la diffida accertativa n. PI00000/2014-334 individua le somme di € 135.077,77 quale
“retribuzione gennaio 2013” e di € 2.813,00 quale “retribuzione febbraio 2013”.
5. In via preliminare, deve rilevarsi come secondo il giudice della nomofilachia “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del
1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (così, Cass. civ., 18044/2015).
Nel caso in esame le somme accertate, ancorché in via amministrativa, come dovute sono state pari ad euro 137.890,77. In ragione di un'interpretazione dell'atto amministrativo di accertamento oggetto di causa, aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esaminato e relativo alle somme spettanti al lavoratore per differenze retributive, deve ritenersi, pertanto, come la somma ingiunta sia stata correttamente calcolata al lordo delle pretese accertate.
6. La “retribuzione febbraio 2013”, invece, non appare spettante, in quanto il rapporto di lavoro era stato sciolto antecedentemente, sicché non è dato risalire, in forza dello stesso provvedimento impugnato,
a quale titolo questa somma sia stata imputata. Lo stesso opposto ha evidenziato come “Infine si rileva che, anche qualora per assurdo volessimo ammettere che la voce “retribuzione Febbraio 2013”, sia da intendersi per stipendio di Febbraio 2013, si rileva che tale importo riconosciuto nella diffida(€
2.813,00), sia irrisorio rispetto al totale delle somme dovute e potrà essere scomputato dalle somme assegnate”.
Di conseguenza, deve ancora versare la somma di € 30.660,14, oltre accessori di Controparte_1 legge, in favore di posto che la complessiva somma dovuta era di € 135.077,77 e che Parte_1
risulta pacifico che abbia versato al lavoratore solamente € 104.417,63.
7. Per le ragioni esposte, ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
per la restante somma di € 30.660,14, oltre interessi da ricalcolare su tale somma Controparte_1
via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo.
8. Il parziale riconoscimento del credito del lavoratore consiglia la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
dichiara che ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 [...] limitatamente alla somma di € 30.660,14, oltre interessi da calcolare su tale somma via CP_1
via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli