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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
RG 1747/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Macciotta e Paolo Carta, con domicilio eletto in
Cagliari, Viale Diaz n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana CP_1 C.F._1
Pintus, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Cavour n. 65;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.11.2022, ha convenuto in giudizio , al fine di sentir Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente rappresentava che con atto di precetto del 21 giugno 2021, la sig.ra intimava il pagamento del complessivo importo di € 79.633,52, a titolo di CP_1 indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, competenze liquidate nell'ordinanza di reintegra, indennità sostitutiva della reintegra e competenze per il precetto, maggiorate di
IVA e CPA.
3. Ciò sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 3096 del 20 luglio 2022, resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92 del 2012, con cui veniva annullato il licenziamento comminato nei confronti della sig.ra e condannata CP_1
a reintegrare quest'ultima e “a corrispondere a parte ricorrente una somma Parte_1
pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, non superiore nel massimo a 12 mensilità, oltre agli accessori previsti dalla legge, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”, nonché “al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 5000,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
4. L'odierna ricorrente è insorta nei confronti del precetto notificato, eccependo anzitutto che l'ordinanza in parola non potesse costituire un valido titolo esecutivo, posto che mancherebbe del requisito della liquidità, non essendo specificato nel provvedimento l'importo dovuto, né sarebbe il preteso credito determinabile attraverso delle semplici operazioni aritmetiche.
5. Inoltre, l'odierna ricorrente ha altresì contestato che tale carenza di liquidità del titolo esecutivo non potesse essere integrata mediante riferimento ad elementi extratestuali, atteso che peraltro nell'ordinanza non vi sarebbe stato alcun elemento, neanche per relationem, da cui cogliere le voci retributive e i criteri applicati per il calcolo della retribuzione globale di fatto, nonché per il conteggio dell'indennità risarcitoria complessivamente domandata.
6. ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare:
- previa immediata sospensione dell'esecuzione, inaudita altera parte, ai sensi dell'art.
615, 1 comma, c.p.c., concorrendo gravi motivi di legge, essendo parte istante priva del diritto di agire esecutivamente mediante l'atto di precetto opposto;
nel merito:
- in accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione, dichiarare illegittimo, per i motivi esposti in narrativa, l'atto di precetto notificato sulle istanze della Signora
[...]
; CP_1
in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari da detrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2 7. Si è ritualmente costituita , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso CP_1 avversario. La convenuta, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento medio tempore delle spese legali indicate nell'ordinanza che aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, ha eccepito che tale provvedimento costituiva invece un valido titolo esecutivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, siccome il provvedimento giudiziale può essere integrato dagli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato tale titolo.
8. Sicché nel caso di specie, secondo la tesi della resistente l'atto di precetto sarebbe pienamente legittimo, atteso che la determinazione dell'importo comandato è stata effettuata sulla base delle buste paga prodotte dal datore di lavoro, con importi non contestati.
9. Difatti, la somma richiesta sarebbe stata il solo frutto di un calcolo matematico, composto dal risarcimento per le 12 mensilità e dalle ulteriori 15 mensilità in ragione dell'esercizio da parte della ex dipendente dell'opzione per l'indennità sostitutiva alla reintegra, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali indicate nel dispositivo dell'ordinanza.
10. Istruita la causa solo documentalmente, all'udienza del 30 gennaio 2024 le parti davano atto che la Corte d'Appello di Sassari, in sede di reclamo, aveva confermato la sentenza di primo grado.
11. La causa viene dunque decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del
14 maggio 2024.
12. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. Come richiamato anche dal creditore convenuto, è consolidato l'orientamento che considera che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 11066 del 02/07/2012).
14. Tanto è vero che il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o
3 richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 1619 del 16/01/2024).
15. Si osserva che dal tenore letterale dell'ordinanza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento non emerge la misura dell'indennità risarcitoria, essendo solamente ordinata la corresponsione dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto fino al massimo di 12 mensilità, oltre accessori di legge, nonché di € 5.000,00, oltre accessori, a titolo di spese legali.
16. Purtuttavia, in applicazione del principio sopra esposto, condiviso dal giudicante, risulta dalla memoria difensiva il deposito delle buste paga afferenti al rapporto, da cui estrapolare il parametro indicato dal Tribunale, dovendo parametrarsi l'indennità risarcitoria all'ultima retribuzione globale di fatto, ovverosia quella desunta dal prospetto paga di marzo 2021.
17. Con riferimento al parametro in discorso, si è sostenuto che “premessa la natura risarcitoria dell'indennità liquidata in conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19825/2011), quanto alla sua commisurazione, ritiene questa Corte, in adesione al costante orientamento del giudice di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. n. 27750/2020, conf. alla precedente Cass. n. 15066/2015), che la nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale. Il concetto di
“retribuzione globale di fatto”, insomma, rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio - quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc.
4 Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 8040 del 2022).
18. Applicando i relativi criteri di calcolo risultanti dalla busta paga, l'odierna convenuta ha allegato di aver identificato la retribuzione globale di fatto in € 2.306,35 mensili.
19. Alla somma complessivamente individuata nel precetto a titolo di sorte capitale, dovuta per le 12 mensilità e per le 15 mensilità dell'indennità sostitutiva alla reintegra, in €
62.271,45, sono stati poi aggiunti interessi e rivalutazione, oltre quanto stabilito nell'ordinanza a titolo di spese legali.
20. La determinazione dell'importo complessivo, con parametri desunti dall'ultima busta paga del rapporto e calcolato mediante un'operazione aritmetica, non è stata in alcun modo contestata da parte dell'odierna opponente;
sicché si deve ritenere corretto il calcolo dell'importo complessivo del credito riportato nel precetto oggetto dell'opposizione. Ne consegue il rigetto del ricorso.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 14/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Macciotta e Paolo Carta, con domicilio eletto in
Cagliari, Viale Diaz n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana CP_1 C.F._1
Pintus, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Cavour n. 65;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.11.2022, ha convenuto in giudizio , al fine di sentir Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente rappresentava che con atto di precetto del 21 giugno 2021, la sig.ra intimava il pagamento del complessivo importo di € 79.633,52, a titolo di CP_1 indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, competenze liquidate nell'ordinanza di reintegra, indennità sostitutiva della reintegra e competenze per il precetto, maggiorate di
IVA e CPA.
3. Ciò sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 3096 del 20 luglio 2022, resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92 del 2012, con cui veniva annullato il licenziamento comminato nei confronti della sig.ra e condannata CP_1
a reintegrare quest'ultima e “a corrispondere a parte ricorrente una somma Parte_1
pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, non superiore nel massimo a 12 mensilità, oltre agli accessori previsti dalla legge, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”, nonché “al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 5000,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
4. L'odierna ricorrente è insorta nei confronti del precetto notificato, eccependo anzitutto che l'ordinanza in parola non potesse costituire un valido titolo esecutivo, posto che mancherebbe del requisito della liquidità, non essendo specificato nel provvedimento l'importo dovuto, né sarebbe il preteso credito determinabile attraverso delle semplici operazioni aritmetiche.
5. Inoltre, l'odierna ricorrente ha altresì contestato che tale carenza di liquidità del titolo esecutivo non potesse essere integrata mediante riferimento ad elementi extratestuali, atteso che peraltro nell'ordinanza non vi sarebbe stato alcun elemento, neanche per relationem, da cui cogliere le voci retributive e i criteri applicati per il calcolo della retribuzione globale di fatto, nonché per il conteggio dell'indennità risarcitoria complessivamente domandata.
6. ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare:
- previa immediata sospensione dell'esecuzione, inaudita altera parte, ai sensi dell'art.
615, 1 comma, c.p.c., concorrendo gravi motivi di legge, essendo parte istante priva del diritto di agire esecutivamente mediante l'atto di precetto opposto;
nel merito:
- in accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione, dichiarare illegittimo, per i motivi esposti in narrativa, l'atto di precetto notificato sulle istanze della Signora
[...]
; CP_1
in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari da detrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2 7. Si è ritualmente costituita , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso CP_1 avversario. La convenuta, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento medio tempore delle spese legali indicate nell'ordinanza che aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, ha eccepito che tale provvedimento costituiva invece un valido titolo esecutivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, siccome il provvedimento giudiziale può essere integrato dagli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato tale titolo.
8. Sicché nel caso di specie, secondo la tesi della resistente l'atto di precetto sarebbe pienamente legittimo, atteso che la determinazione dell'importo comandato è stata effettuata sulla base delle buste paga prodotte dal datore di lavoro, con importi non contestati.
9. Difatti, la somma richiesta sarebbe stata il solo frutto di un calcolo matematico, composto dal risarcimento per le 12 mensilità e dalle ulteriori 15 mensilità in ragione dell'esercizio da parte della ex dipendente dell'opzione per l'indennità sostitutiva alla reintegra, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali indicate nel dispositivo dell'ordinanza.
10. Istruita la causa solo documentalmente, all'udienza del 30 gennaio 2024 le parti davano atto che la Corte d'Appello di Sassari, in sede di reclamo, aveva confermato la sentenza di primo grado.
11. La causa viene dunque decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del
14 maggio 2024.
12. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. Come richiamato anche dal creditore convenuto, è consolidato l'orientamento che considera che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 11066 del 02/07/2012).
14. Tanto è vero che il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o
3 richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 1619 del 16/01/2024).
15. Si osserva che dal tenore letterale dell'ordinanza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento non emerge la misura dell'indennità risarcitoria, essendo solamente ordinata la corresponsione dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto fino al massimo di 12 mensilità, oltre accessori di legge, nonché di € 5.000,00, oltre accessori, a titolo di spese legali.
16. Purtuttavia, in applicazione del principio sopra esposto, condiviso dal giudicante, risulta dalla memoria difensiva il deposito delle buste paga afferenti al rapporto, da cui estrapolare il parametro indicato dal Tribunale, dovendo parametrarsi l'indennità risarcitoria all'ultima retribuzione globale di fatto, ovverosia quella desunta dal prospetto paga di marzo 2021.
17. Con riferimento al parametro in discorso, si è sostenuto che “premessa la natura risarcitoria dell'indennità liquidata in conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19825/2011), quanto alla sua commisurazione, ritiene questa Corte, in adesione al costante orientamento del giudice di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. n. 27750/2020, conf. alla precedente Cass. n. 15066/2015), che la nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale. Il concetto di
“retribuzione globale di fatto”, insomma, rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio - quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc.
4 Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 8040 del 2022).
18. Applicando i relativi criteri di calcolo risultanti dalla busta paga, l'odierna convenuta ha allegato di aver identificato la retribuzione globale di fatto in € 2.306,35 mensili.
19. Alla somma complessivamente individuata nel precetto a titolo di sorte capitale, dovuta per le 12 mensilità e per le 15 mensilità dell'indennità sostitutiva alla reintegra, in €
62.271,45, sono stati poi aggiunti interessi e rivalutazione, oltre quanto stabilito nell'ordinanza a titolo di spese legali.
20. La determinazione dell'importo complessivo, con parametri desunti dall'ultima busta paga del rapporto e calcolato mediante un'operazione aritmetica, non è stata in alcun modo contestata da parte dell'odierna opponente;
sicché si deve ritenere corretto il calcolo dell'importo complessivo del credito riportato nel precetto oggetto dell'opposizione. Ne consegue il rigetto del ricorso.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 14/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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