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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 693 / 2024 R.G. ;
promossa da:
Parte_1
(c.f. ) e c.f. , in
[...] P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. BADELLINO ORESTE ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA SUSA, 42 10138 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), contumace; CP_1 P.IVA_2
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Controparte_2 Parte_1
in persona del curatore avv. Cecilia RUGGERI,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia MAZZEO ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in ORBASSANO;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:” CHIEDE che la Corte d'Appello Ill.ma, previa fissazione di udienza di comparizione ex art. 51, comma 5, D.Lgs. 14/2019, voglia:
- preso atto dell'insussistenza, in capo alla Controparte_3
, del presupposto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 14/2019;
[...]
- revocare la sentenza del Tribunale di Torino n. 180/2024 con la quale è stata dichiarata
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte reclamata: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia alla
Corte adita, respingere il reclamo presentato dal liquidatore, sig. e Parte_2
2 per l'effetto confermare in tutto la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 180/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data 18.4.2024 e depositata in data 3.5.2024”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 25.01.2024, CP_1 creditrice sulla base di un decreto ingiuntivo di € 174.960 per la fornitura di energia termica e la conduzione di un impianto termico nella piscina comunale di Lanzo T.se “Stucchi”, ha chiesto al Tribunale di Torino l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
dopo avere vanamente Controparte_3 esperito un'esecuzione presso terzi per il recupero del proprio credito.
La Controparte_3
non si è costituita, malgrado la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di
[...]
fissazione di udienza.
Con sent. n. 180/2024, depositata in data 3.5.2024, il Tribunale di Torino ha aperto la liquidazione giudiziale della società, sui seguenti rilievi:
- ricorreva il requisito di procedibilità dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ai 30.000 euro, in relazione ad un debito iscritto a ruolo presso di € CP_4
34.071,16;
- la società esercitava un'attività commerciale;
- sussistevano, quantomeno in via presuntiva, i requisiti dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile e fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti ivi previsti;
- la situazione di insolvenza della società era desumibile dal mancato deposito dei bilanci negli ultimi due esercizi, dal totale disinteresse nei confronti della procedura di liquidazione, dal debito nei confronti dell'Agenzia fiscale e dai vani tentativi di esecuzione promossi dalla ricorrente.
1.2 – Con ricorso depositato in data 7.6.2024, in proprio e in qualità di Parte_2
liquidatore della Controparte_3
3 ha proposto reclamo avverso la citata sentenza, sostenendo, con un unico motivo di impugnazione, che la società non è imprenditore commerciale agli effetti dell'art. 121 c.c.i.i.
L'art. 3 dello Statuto sociale individua l'oggetto sociale come segue: “La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto principale la diffusione e la pratica degli sport in ogni forma. Essa si propone il miglioramento psico-fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie attraverso: - la promozione e la formazione di atleti;
- l'insegnamento della disciplina di nuoto anche a livello didattico e/o ricreativo;
- ogni altra iniziativa ritenuta valida e idonea a favorire lo sport del nuoto. La rieducazione funzionale nonché la riabilitazione in acqua e a secco”.
L'orientamento per cui lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti associativi che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività commerciale, è stato meglio chiarito con la precisazione che l'elemento scriminante, ai fini della ravvisabilità o meno della natura imprenditoriale e commerciale dell'attività, è costituito dalla prevalenza dell'attività d'impresa rispetto alle altre eventualmente svolte dall'ente, con particolare riferimento alle attività istituzionali.
Gli elementi fattuali che caratterizzano l'attività esercitata, per valutare se la stessa sia da ritenere prevalentemente economica o se, al contrario, la prevalenza debba essere attribuita all'attività istituzionale dell'ente, sarebbero costituiti: dalle dimensioni economiche rilevanti
(a); dagli elevati ricavi e costi di gestione (b); dal sistematico ricorso al credito bancario (c); dallo svolgimento di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione (d); dal ricevimento di ingenti finanziamenti (e); dal volume di ricavi considerevole (f), tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti.
Nel caso di specie, i bilanci sociali degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la situazione patrimoniale al 31.12.2023, le schede contabili sui componenti positivi del reddito per gli anni 2019-2023 e il prospetto riassuntivo dei ricavi evidenziano come, negli ultimi cinque anni, i ricavi variano da un massimo di € 324.415,02 nel 2019 (ultimo anno pre-Covid) a un minimo di € 73.024,81 nel 2021 (anno caratterizzato dal maggior periodo di chiusure imposte dalla normativa emergenziale); i costi di gestione sono essenzialmente legati alle forniture di energia elettrica e gas per riscaldamento;
non vi è stato “massiccio e sistematico ricorso al credito bancario”; non sono presenti sponsorizzazioni e/o attività pubblicitarie, né ingenti finanziamenti;
i ricavi “istituzionali” (ossia relativi ai proventi derivanti dai corsi ai tesserati), sono di gran lunga prevalenti rispetto ai ricavi “commerciali” (nell'ultimo quinquennio, infatti, i ricavi istituzionali assorbono all'incirca il 75% del totale). A causa delle
4 restrizioni pandemiche, nel 2021 sono cessati i corsi di nuoto e i ricavi istituzionali si sono quindi azzerati;
il 2022 si è chiuso con l'affitto del ramo d'azienda alla
[...]
, cui è seguita, nel maggio Controparte_5
2023, la messa in liquidazione della società e la cessazione di ogni attività.
La documentazione prodotta evidenzierebbe, dunque, l'assoluta prevalenza dell'attività istituzionale rispetto a quella commerciale e, di conseguenza, la non riconducibilità della alla categoria Parte_1
degli imprenditori commerciali.
1.3 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza reclamata.
In primo luogo, data la forma giuridica di s.r.l. assunta dalla società reclamante, essa rientra tra gli imprenditori commerciali in quanto le società di capitali sono per definizione imprenditori commerciali e restano soggette, come tali, alle procedure concorsuali indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'attività di natura commerciale, mentre la valutazione in relazione all'attività in concreto svolta va fatta solo per gli imprenditori individuali o per le associazioni – ed infatti, i precedenti citati da controparte si riferiscono tutti alla diversa ipotesi delle associazioni sportive senza scopo di lucro.
In secondo luogo, lo Statuto sociale prevede l'esercizio di attività commerciali e non solo delle attività istituzionali senza fine di lucro. In ogni caso, la giurisprudenza ritiene che nelle s.r.l. lo scopo di lucro in senso soggettivo non sia elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo per contro individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussiste un'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. “lucro oggettivo”), da riconoscersi qualora l'attività non sia svolta in modo del tutto gratuito;
e nel caso di specie, la documentazione prodotta ex adverso prodotta consente di affermare la proporzionalità tra costi e ricavi in quanto, negli anni, la società non ha prestato servizi a titolo gratuito, ma ha cercato di coprire i costi di produzione con ricavi variamente prodotti, essenzialmente attraverso i corsi di nuoto e riabilitativi. Le attività istituzionali venivano infatti svolte a fronte del versamento di una quota determinata a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi e le attività di natura commerciale contribuivano alle finalità istituzionali della società, e del resto il volume d'affari nel corso degli anni non è per nulla compatibile con la qualifica di ente senza scopo di lucro.
5 Da ultimo, si sottolinea che i limiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale risultano superati, in quanto i bilanci evidenziano un debito complessivo nel 2023 di quasi 590 mila euro.
1.4 – Il P.G. ha concluso per la reiezione del reclamo.
2. – Il reclamo va anzitutto ritenuto tempestivo,
Dall'esame delle certificazioni p.e.c. prodotte dai reclamanti sulla prospettazione officiosa di una possibile tardività dell'impugnazione, emerge un primo tentativo di inoltro per via telematica del reclamo effettuato nel pomeriggio del 6.06.2024, nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza alla società, presso il legale rappresentante, avvenuta a mezzo Ufficiale giudiziario il 7.05 precedente;
il sistema non avrebbe accettato il deposito, e ad una richiesta, inoltrata la mattina del giorno successivo 7.06 dal legale dei reclamanti alla Cancelleria centrale, il funzionario responsabile ebbe a riferire di avere rifiutato il deposito “in quanto pervenuto su fascicolo errato (come atto in corso di causa e non come nuova iscrizione a ruolo)”, invitando il legale ad “effettuare un nuovo deposito dell'atto come RICORSO e non come RECLAMO” e a depositare “una dichiarazione di tempestività del deposito effettuato il 06/06/2024, allegando le quattro pec relative a tale deposito, dimostrando in tal modo che … il primo effettuato era tempestivo”.
Ma se così è, il “caricamento” a sistema del reclamo soltanto nella giornata del 7.06 ed il rifiuto del primo inoltro il giorno precedente è dipeso da errore incolpevole del legale della reclamante riguardo al sistema di classificazione informatica degli atti introduttivi, dove alla nozione di “reclamo” corrisponde un atto in corso di causa (e quindi in un procedimento già aperto), e non di atto di avvio di una fase processuale nei casi di impugnazione ex art. 51
c.c.i.i.
A non ritenere per buono il primo tentativo di inoltro, il 6.06.2024, quindi, ricorrono le condizioni per una rimessione in termini, concessa ex post, in ragione della decadenza incolpevole di parte reclamante.
3. – Nel merito, il reclamo è tuttavia infondato.
3.1 - E' principio consolidato quello per cui le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alle procedure concorsuali indipendentemente dall'effettivo esercizio di una tale attività, in quanto esse
6 acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore individuale;
sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività commerciale, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della relativa qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che il titolare-persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Cass., 11.06.2020, n. 11254; Id., 26.9.2018 n. 23157, Cass.
16.12.2013 n. 28015, Cass. 26.6.2001 n. 8694).
L'affermazione della difesa reclamante, secondo cui, come nelle associazioni sportive si deve verificare se esse svolgano attività commerciale ai fini della loro fallibilità, analogamente dovrebbe avvenire per le società sportive, non è corretta: l'associazione persegue scopi di natura ideale o comunque non economici, pur potendo astrattamente svolgere un'attività d'impresa anche solo in modo strumentale ai propri scopi principali, e proprio in ragione di tale caratteristica, non operando alcuna presunzione sulla natura commerciale dell'attività, occorre accertare di volta in volta se esse svolgano un'attività di tipo commerciale – analogamente con quanto avviene per l'imprenditore individuale, che può anche svolgere un'attività agricola.
Per le società commerciali, il cui statuto o atto costitutivo individuino come oggetto sociale un'attività commerciale (o lo svolgimento anche di un'attività commerciale), opera invece la presunzione iuris et de iure che esse siano imprese commerciali, come tali soggette alle procedure concorsuali, a prescindere da che esse svolgano, in concreto, un'attività commerciale.
3.2 – Ora, la uò Parte_1
svolgere, secondo statuto, delle attività di tipo commerciale, strumentali agli scopi di promozione dello sport, delle pratiche agonistiche e dilettantistiche e del benessere psico- fisico degli atleti e l'insegnamento della disciplina del nuoto, nei termini che seguono:
7 Ed in effetti, la Parte_1
ha svolto attività commerciale organizzando corsi di nuoto a pagamento, attività di riabilitazione motoria e ludiche per i bambini, con organizzazione di centri estivi e gare, e, da ultimo, affittando l'azienda all' Controparte_5
, riscuotendo il canone di € 22 mila l'anno.
[...]
L'affermazione per cui si tratterebbe di attività marginali rispetto allo scopo non lucrativo, che peraltro non trova riscontro nella documentazione contabile prodotta, è irrilevante al fine di escludere l'assoggettamento a liquidazione giudiziale in base all'art. 121 c.c.i.i., posto che la sola previsione statutaria del possibile esercizio di attività commerciali basta a far acquisire la qualifica di imprenditore commerciale alla s.r.l. e a renderla soggetta al relativo statuto, comprese le procedure concorsuali.
4. – Alla reiezione del reclamo segue la condanna alle spese in favore della curatela;
le spese, da liquidarsi sul valore indeterminabile-complessità media (non vi è ancora un
8 accertamento definitivo del passivo concorsuale) e nei minimi tariffari attesa la modesta complessità della questione e con l'esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, vanno poste a carico di entrambi i reclamanti, legale rappresentante della società che ha agito personalmente e società posta in liquidazione, in via solidale tra loro, comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da in proprio e in qualità di legale Parte_2
rappresentante della Controparte_3
avverso la sent. n. 180/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 3.5.2024, con
[...]
ricorso depositato in data 7.06.2024:
a) respinge il reclamo;
b) condanna i reclamanti Controparte_3
e alla rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali in
[...] Parte_2
favore della curatela della liquidazione giudiziale della
[...] spese che liquida in complessivi € Controparte_3
8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 693 / 2024 R.G. ;
promossa da:
Parte_1
(c.f. ) e c.f. , in
[...] P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. BADELLINO ORESTE ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA SUSA, 42 10138 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), contumace; CP_1 P.IVA_2
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Controparte_2 Parte_1
in persona del curatore avv. Cecilia RUGGERI,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia MAZZEO ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in ORBASSANO;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:” CHIEDE che la Corte d'Appello Ill.ma, previa fissazione di udienza di comparizione ex art. 51, comma 5, D.Lgs. 14/2019, voglia:
- preso atto dell'insussistenza, in capo alla Controparte_3
, del presupposto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 14/2019;
[...]
- revocare la sentenza del Tribunale di Torino n. 180/2024 con la quale è stata dichiarata
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte reclamata: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia alla
Corte adita, respingere il reclamo presentato dal liquidatore, sig. e Parte_2
2 per l'effetto confermare in tutto la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 180/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data 18.4.2024 e depositata in data 3.5.2024”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 25.01.2024, CP_1 creditrice sulla base di un decreto ingiuntivo di € 174.960 per la fornitura di energia termica e la conduzione di un impianto termico nella piscina comunale di Lanzo T.se “Stucchi”, ha chiesto al Tribunale di Torino l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
dopo avere vanamente Controparte_3 esperito un'esecuzione presso terzi per il recupero del proprio credito.
La Controparte_3
non si è costituita, malgrado la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di
[...]
fissazione di udienza.
Con sent. n. 180/2024, depositata in data 3.5.2024, il Tribunale di Torino ha aperto la liquidazione giudiziale della società, sui seguenti rilievi:
- ricorreva il requisito di procedibilità dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ai 30.000 euro, in relazione ad un debito iscritto a ruolo presso di € CP_4
34.071,16;
- la società esercitava un'attività commerciale;
- sussistevano, quantomeno in via presuntiva, i requisiti dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile e fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti ivi previsti;
- la situazione di insolvenza della società era desumibile dal mancato deposito dei bilanci negli ultimi due esercizi, dal totale disinteresse nei confronti della procedura di liquidazione, dal debito nei confronti dell'Agenzia fiscale e dai vani tentativi di esecuzione promossi dalla ricorrente.
1.2 – Con ricorso depositato in data 7.6.2024, in proprio e in qualità di Parte_2
liquidatore della Controparte_3
3 ha proposto reclamo avverso la citata sentenza, sostenendo, con un unico motivo di impugnazione, che la società non è imprenditore commerciale agli effetti dell'art. 121 c.c.i.i.
L'art. 3 dello Statuto sociale individua l'oggetto sociale come segue: “La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto principale la diffusione e la pratica degli sport in ogni forma. Essa si propone il miglioramento psico-fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie attraverso: - la promozione e la formazione di atleti;
- l'insegnamento della disciplina di nuoto anche a livello didattico e/o ricreativo;
- ogni altra iniziativa ritenuta valida e idonea a favorire lo sport del nuoto. La rieducazione funzionale nonché la riabilitazione in acqua e a secco”.
L'orientamento per cui lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti associativi che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività commerciale, è stato meglio chiarito con la precisazione che l'elemento scriminante, ai fini della ravvisabilità o meno della natura imprenditoriale e commerciale dell'attività, è costituito dalla prevalenza dell'attività d'impresa rispetto alle altre eventualmente svolte dall'ente, con particolare riferimento alle attività istituzionali.
Gli elementi fattuali che caratterizzano l'attività esercitata, per valutare se la stessa sia da ritenere prevalentemente economica o se, al contrario, la prevalenza debba essere attribuita all'attività istituzionale dell'ente, sarebbero costituiti: dalle dimensioni economiche rilevanti
(a); dagli elevati ricavi e costi di gestione (b); dal sistematico ricorso al credito bancario (c); dallo svolgimento di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione (d); dal ricevimento di ingenti finanziamenti (e); dal volume di ricavi considerevole (f), tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti.
Nel caso di specie, i bilanci sociali degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la situazione patrimoniale al 31.12.2023, le schede contabili sui componenti positivi del reddito per gli anni 2019-2023 e il prospetto riassuntivo dei ricavi evidenziano come, negli ultimi cinque anni, i ricavi variano da un massimo di € 324.415,02 nel 2019 (ultimo anno pre-Covid) a un minimo di € 73.024,81 nel 2021 (anno caratterizzato dal maggior periodo di chiusure imposte dalla normativa emergenziale); i costi di gestione sono essenzialmente legati alle forniture di energia elettrica e gas per riscaldamento;
non vi è stato “massiccio e sistematico ricorso al credito bancario”; non sono presenti sponsorizzazioni e/o attività pubblicitarie, né ingenti finanziamenti;
i ricavi “istituzionali” (ossia relativi ai proventi derivanti dai corsi ai tesserati), sono di gran lunga prevalenti rispetto ai ricavi “commerciali” (nell'ultimo quinquennio, infatti, i ricavi istituzionali assorbono all'incirca il 75% del totale). A causa delle
4 restrizioni pandemiche, nel 2021 sono cessati i corsi di nuoto e i ricavi istituzionali si sono quindi azzerati;
il 2022 si è chiuso con l'affitto del ramo d'azienda alla
[...]
, cui è seguita, nel maggio Controparte_5
2023, la messa in liquidazione della società e la cessazione di ogni attività.
La documentazione prodotta evidenzierebbe, dunque, l'assoluta prevalenza dell'attività istituzionale rispetto a quella commerciale e, di conseguenza, la non riconducibilità della alla categoria Parte_1
degli imprenditori commerciali.
1.3 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza reclamata.
In primo luogo, data la forma giuridica di s.r.l. assunta dalla società reclamante, essa rientra tra gli imprenditori commerciali in quanto le società di capitali sono per definizione imprenditori commerciali e restano soggette, come tali, alle procedure concorsuali indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'attività di natura commerciale, mentre la valutazione in relazione all'attività in concreto svolta va fatta solo per gli imprenditori individuali o per le associazioni – ed infatti, i precedenti citati da controparte si riferiscono tutti alla diversa ipotesi delle associazioni sportive senza scopo di lucro.
In secondo luogo, lo Statuto sociale prevede l'esercizio di attività commerciali e non solo delle attività istituzionali senza fine di lucro. In ogni caso, la giurisprudenza ritiene che nelle s.r.l. lo scopo di lucro in senso soggettivo non sia elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo per contro individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussiste un'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. “lucro oggettivo”), da riconoscersi qualora l'attività non sia svolta in modo del tutto gratuito;
e nel caso di specie, la documentazione prodotta ex adverso prodotta consente di affermare la proporzionalità tra costi e ricavi in quanto, negli anni, la società non ha prestato servizi a titolo gratuito, ma ha cercato di coprire i costi di produzione con ricavi variamente prodotti, essenzialmente attraverso i corsi di nuoto e riabilitativi. Le attività istituzionali venivano infatti svolte a fronte del versamento di una quota determinata a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi e le attività di natura commerciale contribuivano alle finalità istituzionali della società, e del resto il volume d'affari nel corso degli anni non è per nulla compatibile con la qualifica di ente senza scopo di lucro.
5 Da ultimo, si sottolinea che i limiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale risultano superati, in quanto i bilanci evidenziano un debito complessivo nel 2023 di quasi 590 mila euro.
1.4 – Il P.G. ha concluso per la reiezione del reclamo.
2. – Il reclamo va anzitutto ritenuto tempestivo,
Dall'esame delle certificazioni p.e.c. prodotte dai reclamanti sulla prospettazione officiosa di una possibile tardività dell'impugnazione, emerge un primo tentativo di inoltro per via telematica del reclamo effettuato nel pomeriggio del 6.06.2024, nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza alla società, presso il legale rappresentante, avvenuta a mezzo Ufficiale giudiziario il 7.05 precedente;
il sistema non avrebbe accettato il deposito, e ad una richiesta, inoltrata la mattina del giorno successivo 7.06 dal legale dei reclamanti alla Cancelleria centrale, il funzionario responsabile ebbe a riferire di avere rifiutato il deposito “in quanto pervenuto su fascicolo errato (come atto in corso di causa e non come nuova iscrizione a ruolo)”, invitando il legale ad “effettuare un nuovo deposito dell'atto come RICORSO e non come RECLAMO” e a depositare “una dichiarazione di tempestività del deposito effettuato il 06/06/2024, allegando le quattro pec relative a tale deposito, dimostrando in tal modo che … il primo effettuato era tempestivo”.
Ma se così è, il “caricamento” a sistema del reclamo soltanto nella giornata del 7.06 ed il rifiuto del primo inoltro il giorno precedente è dipeso da errore incolpevole del legale della reclamante riguardo al sistema di classificazione informatica degli atti introduttivi, dove alla nozione di “reclamo” corrisponde un atto in corso di causa (e quindi in un procedimento già aperto), e non di atto di avvio di una fase processuale nei casi di impugnazione ex art. 51
c.c.i.i.
A non ritenere per buono il primo tentativo di inoltro, il 6.06.2024, quindi, ricorrono le condizioni per una rimessione in termini, concessa ex post, in ragione della decadenza incolpevole di parte reclamante.
3. – Nel merito, il reclamo è tuttavia infondato.
3.1 - E' principio consolidato quello per cui le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alle procedure concorsuali indipendentemente dall'effettivo esercizio di una tale attività, in quanto esse
6 acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore individuale;
sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività commerciale, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della relativa qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che il titolare-persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Cass., 11.06.2020, n. 11254; Id., 26.9.2018 n. 23157, Cass.
16.12.2013 n. 28015, Cass. 26.6.2001 n. 8694).
L'affermazione della difesa reclamante, secondo cui, come nelle associazioni sportive si deve verificare se esse svolgano attività commerciale ai fini della loro fallibilità, analogamente dovrebbe avvenire per le società sportive, non è corretta: l'associazione persegue scopi di natura ideale o comunque non economici, pur potendo astrattamente svolgere un'attività d'impresa anche solo in modo strumentale ai propri scopi principali, e proprio in ragione di tale caratteristica, non operando alcuna presunzione sulla natura commerciale dell'attività, occorre accertare di volta in volta se esse svolgano un'attività di tipo commerciale – analogamente con quanto avviene per l'imprenditore individuale, che può anche svolgere un'attività agricola.
Per le società commerciali, il cui statuto o atto costitutivo individuino come oggetto sociale un'attività commerciale (o lo svolgimento anche di un'attività commerciale), opera invece la presunzione iuris et de iure che esse siano imprese commerciali, come tali soggette alle procedure concorsuali, a prescindere da che esse svolgano, in concreto, un'attività commerciale.
3.2 – Ora, la uò Parte_1
svolgere, secondo statuto, delle attività di tipo commerciale, strumentali agli scopi di promozione dello sport, delle pratiche agonistiche e dilettantistiche e del benessere psico- fisico degli atleti e l'insegnamento della disciplina del nuoto, nei termini che seguono:
7 Ed in effetti, la Parte_1
ha svolto attività commerciale organizzando corsi di nuoto a pagamento, attività di riabilitazione motoria e ludiche per i bambini, con organizzazione di centri estivi e gare, e, da ultimo, affittando l'azienda all' Controparte_5
, riscuotendo il canone di € 22 mila l'anno.
[...]
L'affermazione per cui si tratterebbe di attività marginali rispetto allo scopo non lucrativo, che peraltro non trova riscontro nella documentazione contabile prodotta, è irrilevante al fine di escludere l'assoggettamento a liquidazione giudiziale in base all'art. 121 c.c.i.i., posto che la sola previsione statutaria del possibile esercizio di attività commerciali basta a far acquisire la qualifica di imprenditore commerciale alla s.r.l. e a renderla soggetta al relativo statuto, comprese le procedure concorsuali.
4. – Alla reiezione del reclamo segue la condanna alle spese in favore della curatela;
le spese, da liquidarsi sul valore indeterminabile-complessità media (non vi è ancora un
8 accertamento definitivo del passivo concorsuale) e nei minimi tariffari attesa la modesta complessità della questione e con l'esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, vanno poste a carico di entrambi i reclamanti, legale rappresentante della società che ha agito personalmente e società posta in liquidazione, in via solidale tra loro, comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da in proprio e in qualità di legale Parte_2
rappresentante della Controparte_3
avverso la sent. n. 180/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 3.5.2024, con
[...]
ricorso depositato in data 7.06.2024:
a) respinge il reclamo;
b) condanna i reclamanti Controparte_3
e alla rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali in
[...] Parte_2
favore della curatela della liquidazione giudiziale della
[...] spese che liquida in complessivi € Controparte_3
8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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