CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n.1195/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025, vertente
TRA
in persona dell'Amministratore e legale PA rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Carrozzino, presso il cui studio, sito in Belvedere M.mo (CS), al Corso
Europa n.70, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. CP_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine Controparte_2 del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Alfonso Guaragna, presso il cui studio, sito in Praia a Mare (CS), alla via F. Turati n.16, è elettivamente domiciliato;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma. Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare in toto l'impugnata sentenza n. 787/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Paola CS) nella controversia n. 100376/2011 R.G., in data 28/11/2018 e pubblicata in pari data;
quindi, accertare e dichiarare, per i motivi, singolarmente e/o complessivamente intesi, espressi nella parte narrativa dell'atto di citazione in appello, totalmente infondata la pretesa azionata
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________ dall'odierna appellata e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e privare di ogni giuridico effetto, per quanto di ragione, il decreto ingiuntivo n. 34/11 - emesso in data 24.02.2011 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, nel procedimento iscritto al n. 124/11 R.G., per carenza di legittimazione attiva, erroneo riconoscimento della somma ingiunta, erroneo riconoscimento degli interessi legali a far data dall'emissione delle fatture, mancata consegna lavori. Ove ritenuta superata la eccezione di carenza di legittimazione attiva delle parti appellate per estinzione della ditta individuale lavori CP_1 edili e stradali – mov. Terra e mancato conferimento ovvero cessione dei crediti di questa ultima in favore della dichiarare personalmente e nella sua qualità di l.r.p.t. Controparte_2 CP_1 della società solidalmente responsabili del mancato completamento dei lavori Controparte_2 entro il termine fissato dal contratto di appalto, ossia entro il 30 giugno 2007, e, per l'effetto, condannare gli appellati al versamento della penale prevista dall'art. 3 del contratto di appalto. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c., nonché con l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario».
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
1) previa conferma in ogni sua parte e capo della sentenza appellata e previa valutazione preliminare di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. dell'avverso gravame, rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello ex adverso proposto e con esso tutte le domande formulate da parte appellante poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
2) Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in PA persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34 del 24/02/2011, con il quale il Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di Scalea, in accoglimento della domanda spiegata da in proprio e nella CP_1 qualità di legale rappresentante della gli ha ingiunto il pagamento Controparte_2 della somma di € 11.599,74, oltre interessi, spese e competenze della procedura, a titolo di fatture non pagate e riconducibili all'esecuzione di alcuni lavori commissionati dal alla predetta ditta. PA
In particolare, l'opponente ha dedotto: 1) la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta, avendo l'istante stipulato il contratto di appalto con la sola Ditta LA
SE Lavori edili e stradali – Mov. (P.Iva , a nulla rilevando la CP_3 P.IVA_1 nota con cui è stato comunicato il cambio denominazione della società, stante la circostanza che, a seguito di alcuni controlli operati dall'amministratore del Condominio, non è emerso alcun conferimento d'azienda in favore della 2) Controparte_2
l'inutilizzabilità, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, degli atti afferenti al ricorso per accertamento tecnico preventivo - proposto dal Condominio per
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
l'individuazione degli interventi effettuati dalla ditta - in ragione dell'estraneità della CP_2
a quel procedimento, essendo la controparte naturale unicamente CP_2 Controparte_2 la Lavori edili e stradali – Mov. 3) la decadenza del termine CP_1 CP_3 previsto per il recupero crediti in tema di cessazione di ditta individuale;
4) l'errato riconoscimento degli interessi legali a far data dalle singole fatture e non, invece, dalla data di deposito della consulenza resa in sede di ATP, stante il fatto che con il D.I. è stato ingiunto il pagamento della somma così come quantificata dal CTU;
5) l'erronea quantificazione della somma dovuta dal , così come specificata dal CTU in PA sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Ciò dedotto, l'opponente ha altresì spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento della penale per mancata consegna dei lavori nel termine indicato nel contratto di appalto, nonché il risarcimento dei danni subiti, individuati in quelli provocati alle parti comuni del fabbricato ed ai privati nell'esecuzione dei lavori, nel maggior prezzo, rispetto a quello di mercato, dovuto per la pitturazione del fabbricato e nel danno non patrimoniale derivato dal non aver impedito il rilascio degli attestati di sgravio ai sensi della L. 449/97. Infine, l'opponente ha altresì chiesto il rimborso delle somme anticipate per spese legali e ctu e ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio in CP_1 proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 deducendo come l'opposizione proposta costituisse una contraddizione in termini, in quanto finalizzata alla contestazione di un credito che, di contro, lo stesso PA aveva inteso far accertare giudizialmente proponendo la domanda di accertamento tecnico preventivo.
Il ha, dunque, eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone l'integrale CP_2 rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna del al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al PA procuratore costituito antistatario.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale poiché volta a provare circostanze già oggetto dell'ATP, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 28 novembre 2018, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
Con la sentenza n. 787/2018, pubblicata il 28/11/2018, il Tribunale di Paola ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha, dapprima, dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla sul Controparte_2
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________ presupposto, da un lato, che la duplice veste in cui ha agito consente di CP_1 affermare con certezza la sua legittimazione ad agire atteso che la ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare, e dall'altro, che risulta in atti come il Condominio sia stato reso edotto del mutamento della veste imprenditoriale del
. CP_2
Rigettata, altresì, l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione inerente al giudizio di ATP stante quanto detto in ordine alla legittimazione attiva, il Giudice ha poi ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova circa la lamentata incongruità degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo per come determinati dal ctu, nonché dei danni asseritamente subiti, basati su allegazioni meramente generiche.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 28.05.2019, il ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i PA motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante p.t. della soc. con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 22 ottobre 2019, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
A seguito di alcuni rinvii, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
27 maggio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 marzo 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 14 marzo 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 17 marzo 2025.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
L'appellante ha depositato la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________ all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr.
Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta.
In particolare, secondo l'appellante la carenza di legittimazione emerge, per un verso, dal fatto che la ditta individuale avrebbe tacitamente rinunciato al credito CP_1 per cui è causa nel momento in cui ha dichiarato di aver cessato la propria attività imprenditoriale, per altro verso, invece, dal fatto che in atti non vi è né prova, né allegazione, di alcuna cessione di crediti tra la ditta individuale e la società CP_1
Controparte_2
D'altra parte, l'estinzione della ditta individuale non può, sic et simpliciter, costituire valido presupposto per il trasferimento da un imprenditore individuale ad un'impresa collettiva dei diritti di cui la prima è titolare, essendo necessario un trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi nelle forme del conferimento ovvero della cessione di diritti.
Al riguardo, tale cessione non è stata mai paventata, né tantomeno dimostrata, da parte degli odierni appellati, non essendo al tal fine certamente idonea la comunicazione del cambio intestazione, peraltro proveniente non dalla ditta individuale ma dalla
[...]
Controparte_2
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole dell'erronea quantificazione della somma azionata con il decreto ingiuntivo e riconosciuta dal Tribunale, secondo cui il non avrebbe fornito alcuna prova circa l'incongruità degli importi richiesti. PA
Ad avviso dell'appellante, tale quantificazione è fondata su un errore di calcolo in cui è incorso il CTU, il quale a pag. 11 della propria relazione affermava che “I pagamenti eseguiti dal condominio riguardano e combaciano con le prime n.8 fatture e per un importo totale di €75.339,93
IVA compresa al 20%”, laddove, tuttavia, l'asserita equivalenza in realtà non sussiste. Dagli atti emerge, difatti, una discrepanza di circa €3.000,00 tra le somme fatturate dalla società ed i bonifici effettuati dal Condominio, con la conseguenza che il credito residuo azionabile era pari ad €8.599,74 e non €11.599,74.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla doglianza concernente il calcolo degli interessi legali sulle somme ingiunte.
Al riguardo, il ribadisce che essendo stato azionato un credito identificabile PA
a seguito di ATP, gli interessi legali non possono decorrere dalla data di emissione delle singole fatture, ma devono essere calcolati a far data dal deposito della consulenza tecnica nel giudizio di ATP.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali, ed in particolare quella relativa al riconoscimento della penale dovuta a causa della tardiva consegna dei lavori, in quanto prive di riscontro probatorio e alquanto generiche.
Invero, secondo l'appellante l'assenza di presa di posizione o contestazione sul punto da parte degli odierni appellati, i quali avrebbero potuto e dovuto dimostrare la tempestiva consegna dei lavori, avrebbe dovuto certamente condurre il Giudice ad una pronuncia di condanna a carico della società.
4.2 Il primo motivo di appello è infondato.
È principio pacifico in dottrina e giurisprudenza quello secondo cui la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (ex multis
Cass. Civ. Sent. n. 977 del 17/01/2007). In altre parole, la ditta individuale costituisce una mera denominazione commerciale utilizzata dalla persona fisica titolare dell'attività economica, al quale, pertanto, sono direttamente riferibili tutti i rapporti giuridici facenti capo alla ditta.
Da ciò consegue che, la cessazione dell'attività e la cancellazione dal Registro Imprese, lungi dal rappresentare un'ipotesi di rinuncia al credito, come erroneamente sostenuto dall'appellante, ha efficacia solo formale e amministrativa ma non libera il titolare dalle obbligazioni contratte durante l'esercizio dell'impresa e, al contempo, non determina la perdita della legittimazione ad agire in proprio per il recupero dei crediti maturati.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti. (Cass. Civ. Sentenza n. 35962 del 22/11/2021).
Alla luce di tali principi, si ritiene condivisibile, nel caso di specie, quanto sostenuto dal
Tribunale, secondo cui, premesso che il contratto di appalto è stato stipulato tra il e la Ditta LA SE LAVORI EDILI E PA
STRADALI – MOV. , la circostanza che abbia agito – sia nella CP_3 CP_1 fase monitoria che in quella di merito – non solo in qualità di legale rappresentante della ma anche in proprio, permette di affermare con certezza la Controparte_2 sussistenza, in capo al predetto, della legittimazione attiva qui contestata.
D'altra parte, con riferimento alla legittimazione attiva in capo alla Controparte_2 sebbene la giurisprudenza ritenga che l'estinzione della ditta individuale non possa di per sé costituire un valido presupposto per il trasferimento da un imprenditore individuale ad un'impresa collettiva di tutti i diritti di cui la prima è titolare, è d'uopo evidenziare
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________ come, nel caso di specie, pur in assenza della prova di uno specifico atto di cessione, è possibile però desumere da comportamenti concludenti l'avvenuta modifica soggettiva del rapporto contrattuale.
Invero, risulta in atti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, e precisamente con comunicazione del 14.11.2007 (cfr. produzione parte opponente – allegato n.34),
l'appaltatore ha informato il committente che, a decorrere dal 1.07.2007, l'intestazione della propria ditta sarebbe stata modificata nella nuova società a responsabilità limitata.
A seguito di tale comunicazione, non vi è prova che il abbia mostrato PA incertezze o disaccordo circa la nuova forma societaria assunta dalla ditta incaricata dell'appalto, ed anzi, ha provveduto al pagamento, nei suoi confronti, della somma di €
3.000,00, a titolo di anticipo sulla fattura n.13 dalla stessa emessa.
Tali circostanze, considerate congiuntamente, non possono che essere indice di una tacita consapevolezza e volontà del subentro della nel rapporto Controparte_2 contrattuale, con la conseguenza che anch'essa può dirsi legittimata ad agire in tale sede.
4.3. Il secondo motivo di appello è fondato.
L'appellante, in particolare, ha dedotto l'erroneità della quantificazione del credito da parte del CTU, poiché lo stesso avrebbe omesso di considerare l'ultimo pagamento effettuato alla Controparte_2
Ebbene, dalla disamina degli atti e del contenuto della relazione peritale tale discrepanza emerge con chiarezza, in quanto il Consulente è giunto alla determinazione del credito residuo dovuto nei confronti della ditta, attraverso, in estrema sintesi, lo scomputo di quanto già pagato dal dall'importo previsto per il costo totale dei lavori, PA individuato e non contestato nella complessiva somma di €88.254,87. In particolare, però, nel momento in cui ha fatto riferimento ai pagamenti effettuati, egli ha considerato unicamente i primi otto bonifici, che combaciano con le prime otto fatture emesse dalla ditta (cfr. pag. 11-12 CTU).
È rimasto escluso, pertanto, da tale calcolo, il nono e ultimo pagamento di €3.000,00, documentalmente provato mediante produzione della copia del bonifico effettuato nei confronti della in data 18/12/2007, a titolo di anticipo fattura Controparte_2
n.13/07 (cfr. all. 33 -fascicolo di parte appellante).
Di conseguenza, la doglianza risulta fondata e dev'essere accolta, con conseguente parziale revoca del decreto ingiuntivo per la somma di €3.000,00.
4.4. Il terzo motivo di appello è infondato.
Con la censura in esame l'appellante contesta la decorrenza degli interessi legali sulle somme oggetto di ingiunzione, sostenendo che gli stessi non sarebbero dovuti dalla data di emissione delle fatture ma solo a partire dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________ espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, la quale avrebbe accertato la debenza e la quantificazione del credito.
Tale tesi non può essere accolta.
Invero, ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi legali sono dovuti di diritto sulle somme liquide ed esigibili, indipendentemente da una specifica domanda del creditore;
la loro funzione è quella di compensare il credito per il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta.
In materia di contratto di appalto, qualora sia accertata l'esistenza di un credito per lavori eseguiti e fatturati, gli interessi legali decorrono dalla data di scadenza del suddetto credito, che coincide con la data di emissione della fattura. Il fatto che il credito sia stato oggetto di accertamento in sede di ATP non modifica certamente la natura esigibile dello stesso, ove esso risulti fondato su prestazioni già eseguite e documentate attraverso regolari fatture, come è avvenuto nel caso di specie. La CTU, infatti, ha natura meramente peritale e non costitutiva, essa serve a supportare il giudice nell'accertamento tecnico dei fatti ma non incide sul momento in cui il credito diventa esigibile, con la conseguenza che il deposito della consulenza, quindi, non può rappresentare il dies a quo per la decorrenza degli interessi, salvo che il credito non fosse originariamente privo di ogni elemento di certezza, circostanza che, nel presente giudizio, non è emersa.
4.5. Infine, anche l'ultima doglianza non può trovare accoglimento.
Avendo il agito, in via riconvenzionale, chiedendo l'applicazione della PA clausola penale prevista nel contratto di appalto per l'ipotesi di ritardo nella consegna delle opere, spettava al medesimo allegare e dimostrare il suddetto ritardo, ossia il superamento del termine di ultimazione dei lavori contrattualmente individuato nella data del 30 giugno 2007.
Ebbene, tale onere della prova, nella specie, non può dirsi assolto, stante la genericità e l'assenza di supporto probatorio con cui la richiesta è stata dall'opponente – odierno appellante – effettuata.
Invero, il , una volta dedotta l'esistenza della clausola penale, producendo PA all'uopo il relativo contratto di appalto, successivamente non ha però fornito elementi sufficienti a dimostrare in modo preciso e puntuale che, alla data del 30 giugno 2007, i lavori non fossero ancora stati completati. Non è dato rinvenire in atti, alcun verbale di consegna, né, al riguardo, è possibile desumere qualcosa dalla consulenza resa in sede di
ATP, nella quale non vi è alcun riferimento alla data di consegna dei lavori e ad un eventuale ritardo, ma in cui si discute unicamente della difformità di esecuzione degli stessi, non essendo stati eseguiti a regola d'altre. A ciò si aggiunge che i lavori inizialmente pattuiti nel contratto di appalto sono stati ampliati con successive delibere condominiali, di talché appare, peraltro, difficile stabilire l'incidenza di tali integrazioni sui tempi
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________ complessivi di esecuzione. Difatti, “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (Cass. Civ. Sentenza n. 9152 del 02/04/2019).
Infine, posta l'irragionevolezza della richiesta - avanzata nei confronti del solo imprenditore - di applicazione della penale sino alla data di cancellazione CP_1 della ditta individuale, va evidenziato come, alla luce di quanto sostenuto in merito alla legittimazione ad agire della la domanda doveva eventualmente Controparte_2 essere rivolta nei confronti di quest'ultima, subentrata nel rapporto contrattuale.
§ 5. Le spese processuali
5.1 L'accoglimento parziale dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606). Di conseguenza, le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico del . PA
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
5.2 Stante le ragioni della decisione (accoglimento parziale dell'appello) non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di PA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. CP_1
con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2019, Controparte_2 avverso la sentenza n.787/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 28/11/2018 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €3.000,00;
2) Conferma nel resto;
9 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/3 e condanna il al pagamento in favore di PA [...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. CP_1 [...]
dei restanti 2/3 che liquida in €3.384,66, quanto al primo Controparte_2 grado, e in €3.872,66,00, quanto all'appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
10