Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dott.ssa Manuela Esposito - nel procedimento n. 239/2017, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Castrovillari (CS), via F.S. Casalnuovo n. 10, presso lo Studio dell'avv. Piera Anna Maria Roseti, dalla quale é rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro -tempore, con l'assistenza e difesa dagli avv.ti Marcello Carnovale,
Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato, elettivamente domiciliata in Castrovillari, in
Corso Calabria, presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 19.1.2017, la parte ricorrente affermava di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura, effettuando 102 giornate ad anno, alle dipendenze dell'Azienda agricola Borrescio Salvatore e di aver presentato all' - negli 2013, CP_2
2014 e 2015- domanda amministrativa di disoccupazione agricola, respinte dall' Controparte_3 in quanto l'erogazione della prestazione risultava incompatibile con la sua iscrizione quale
Coltivatore Diretto per gli stessi periodi per 156 giornate annue. Il ricorrente contestava la sua iscrizione d'ufficio quale CD, sostenendo la residualità della sua attività agricola autonoma, anche in ragione della cessione in locazione dei suoi terreni in favore di terzi. Articolava prova testimoniale e invocava il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione richiesta, sul
Costituitasi la parte resistente , deduceva l'improponibilità del giudizio, per mancata produzione CP_2 della domanda amministrativa di cui all'indennità relativa alla prestazione azionata, nonché
l'improcedibilità del giudizio per omesso espletamento della fase del ricorso amministrativo propedeutico a quello giudiziario ai sensi dell'art 443 cpc;
nel merito produceva documentazione attestante la ricorrenza, per il ricorrente, di 156 giornate agricole quale CD, con conseguente inammissibilità ex lege della prestazione richiesta.
La controversia veniva quindi istruita mediante acquisizione di documenti, mentre la prova per testi richiesta da parte ricorrente veniva rigettata perché vertente su circostanze pacificamente ammesse tra le parti;
la causa veniva decisa con la modalità della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proposto ricorso si verte in tema di riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2013, 2014 e 2015, previo accertamento della ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato nel biennio precedente alla domanda e della sua prevalenza rispetto a qualsivoglia attività di lavoratore agricolo autonomo svolta nello stesso periodo dal medesimo ricorrente.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del giudizio avanzate da parte resistente sull'errato presupposto che non vi fosse agli atti prova delle domande amministrative relative all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola per le annualità indicate, rispettivamente presentate in data 29.3.2014, 19.3.2015 e 8.3.2016 (come da allegati n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e peraltro mai precipuamente contestate dall' ; analogamente, sono CP_2
rinvenibili in atti ricevute del deposito on line e relativi ricorsi amministrativi presentati dal ricorrente per le medesime annualità in data 22.12.2016 (cfr. allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), con conseguente ammissibilità del ricorso proposto.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova preliminarmente ricordare che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1049 del 1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito - nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente- un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. Il successivo art. 2 DPR 1049/70 prevede che “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge n 1047/57, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959,
n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Pertanto, l'indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai a tempo determinato che abbiano svolto il numero minimo di giornate previste dall'art. 1 e se tale loro attività risulti prevalente rispetto a quella non agricola.
Orbene, dall'esame dell'estratto contributivo del ricorrente (cfr. allegato n. 2 fascicolo di parte ricorrente) risulta costantemente la presenza di 156 contributi annui come coltivatore diretto dall'anno
2012 all'anno 2016. Negli stessi anni sono altresì presenti contributi versati per l'attività di operaio agricolo giornaliero, per un numero di giornate costantemente inferiore alle 156 giornate risultanti in estratto contributivo per l'attività di coltivatore diretto.
Inoltre, dall'estratto conto previdenziale allegato dal medesimo ricorrente, con riferimento ai contributi annui come coltivatore diretto, emerge che il medesimo era certamente a conoscenza della sua iscrizione alla gestione coltivatori diretti;
ciò nonostante, il ricorrente mai ha contestato tale iscrizione, poiché i ricorsi amministrativi prodotti in atti (cfr. allegati n. 4 del ricorso introduttivo) riguardano esclusivamente il rigetto delle domande di disoccupazione agricola relative alle annualità
2013, 2014 e 2015.
Peraltro, deve rilevarsi che il contratto di affitto di azienda cui fa riferimento il ricorrente e che avrebbe dovuto dar prova della impossibilità del medesimo di esercitare l'attività di coltivatore diretto per indisponibilità dei terreni di sua proprietà, è stato allegato in forma incompleta, non consentendo a questo Giudice di verificare l'oggetto del contratto stesso e la corrispondenza tra i terreni affittati e le proprietà fondiarie del medesimo (l'allegato n 5 prodotto nel fascicolo di parte ricorrente è mancante della prima pagina, alla quale nel contratto si rimanda per l'individuazione dei terreni oggetto di fitto).
Pertanto, venuto meno questo elemento, che poteva offrire un indizio sulla indisponibilità di fondi su cui effettuare la coltivazione in proprio, non sussiste alcun elemento ostativo, neppure documentale, tale astrattamente da precludere al ricorrente l'attività di coltivatore diretto sui terreni di sua proprietà.
In conclusione, la circostanza documentale dell'esistenza di prevalente contribuzione annua come coltivatore diretto (156 giornate annue) rispetto a quella presente come agricolo giornaliero anche negli anni dal 2012 al 2016, impedisce di ritenere rispettato il requisito previsto dall'art 2 DPR
1049/70 per riconoscere al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola, sicché legittimamente l' ha rigettato le domande presentate dal ricorrente. CP_2
Tanto comporta il rigetto del ricorso. Spese irripetibili stante idonea dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili.
Castrovillari, 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021