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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2023 promossa da:
- (C.F. e (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Marino Caserta, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Brera n. 6, presso il difensore attori/opponenti contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Controparte_1 P.IVA_2
Barbagiovanni, Donatella Silvia, Anna Tavano e Chantal Rho, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30-12-2022, la sig.ra , Parte_1
personalmente e nella sua qualità di legale rappresentante di conveniva in giudizio avanti Parte_2
questo Tribunale il , chiedendo, previa sospensione del provvedimento avversato, Controparte_1
di annullare/dichiarare nullo/inefficace l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo per euro pagina 1 di 8 di 11.832,60 emesso in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11-2022, nonché, in via subordinata, di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione.
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, quanto segue:
- l'atto avversato è privo/carente di motivazione perché non è stata allegata la c.d. lettera di invito al pagamento, dalla quale dedurre e comprendere gli elementi essenziali del credito vantato dall'Ente;
- la pretesa creditoria portata nell'atto di riscossione non è certa, né liquida, né esigibile;
- il credito indicato dal Comune di Milano riguarda un'occupazione eccedente di 10 mq per una durata di 31 giorni a fronte di una regolare concessione autorizzata per 23 mq per la quale la società opponente versa all'Ente un canone annuo di euro 4.887,49;
- la sanzione inflitta di euro 8.869,00 per l'occupazione di mq 33,00 per 3 giorni appare sproporzionata rispetto a quanto annualmente versato dalla società ricorrente per 23 mq.;
- gli agenti verbalizzanti hanno indicato una occupazione abusiva di 33 mq, sulla quale è stata calcolata la sanzione, senza considerare l'occupazione già autorizzata di mq 23,00;
- la sanzione per l'eventuale occupazione eccedente l'autorizzato deve essere ricalcolata con riferimento al solo giorno dell'accertamento (16-02-2019), allorché il responsabile della struttura effettuava alcuni spostamenti di tavoli/sedie/fioriere in vista dell'evento previsto per la serata.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 28-03-2023 si è costituito il , chiedendo il Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti, deducendo quanto segue:
- in data 16-02-2019 gli agenti di P.L. contestavano a la violazione dell'art. 20, lettera c), del Parte_2
Regolamento Cosap per occupazione abusiva, di spazio pubblico di mt 11,00x3,00 rispetto ai concessi mt 10,00x2,27 mediante tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, tappeto, irradiatori di calore elettrici e lampadine;
- l'atto impugnato si fonda sull'invito di pagamento n. 206/2019 notificato all'opponente in data 27-
05-2029, avente per oggetto il credito vantato dall'Ente per la violazione dell'art. 20, comma 3, lett. a)
Regolamento Cosap, accertata in data 16-02-2019;
- il Comune di Milano, avvalendosi della facoltà regolamentare concessa dall'art. 63 del d. lgs.n.
446/1997 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21-02-2000, adottava il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Cosap) avente decorrenza dall'01-01-2000, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(cd Tosap);
- l'iter procedimentale è legittimo e corretto;
pagina 2 di 8 - l'accertamento dell'infrazione compiuto dalla Polizia Locale nell'immediato rende incontrovertibile la violazione e la sussistenza del credito, essendo il verbale di accertamento dotato di fede privilegiata sino a querela di falso;
- l'atto di riscossione è debitamente motivato e richiama sia l'invito di pagamento, sia il verbale di contestazione;
- con riferimento alla tariffa applicata e ai conteggi esposti nell'invito di pagamento, il ha CP_1
applicato la norma di cui all'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap, che prevede per le occupazioni temporanee una presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento;
pertanto, la richiesta dell'opponente di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione è infondata.
Con decreto del 31-01-2023 il Giudice differiva l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., alla data del 20-04-2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 21-04-2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, 2, 3, c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 06-10-2023 per la discussione sulle istanze formulate dalle parti.
All'esito di tale udienza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e la prova contraria della parte convenuta.
Esaurita l'istruttoria, la causa perveniva all'udienza del 20-02-2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali, tratteneva la causa per la decisione.
2. In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione
pagina 3 di 8 all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n.
18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Pertanto, il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal è costituito dal Controparte_1
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000. In particolare, il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati” (art. 2). CP_1
Inoltre, “il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 3). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 20 del regolamento considera tali quelle “effettuate senza concessione o autorizzazione comunale” e dispone che “
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 3.
L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%
(trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre
1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs.
pagina 4 di 8 30/04/92 n. 285”.
2.1. Ciò posto, in primo luogo parte opponente ha dedotto la carente/omessa motivazione dell'atto di riscossione, l'incertezza del credito e la mancanza degli elementi essenziali per determinare i parametri individuativi della somma pretesa dall'Ente.
La censura non è fondata.
Con riferimento alla omessa/carente motivazione dell'atto di riscossione, si osserva che l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi, è stata pienamente rispettata nel caso di specie perché l'atto di riscossione contiene la legittimazione del alla riscossione del canone, gli estremi dell'atto presupposto e cioè CP_1
dell'invito di pagamento e il dettagliato conteggio degli importi dovuti. Si tratta di una motivazione
“per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, laddove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità (cfr. Cass. n. 30560/2017; Cass. n. 27628/2018; Cass. n. 7186/2000;
Cass. n. 9433/1998; Cass. n. 6898/1998; Cass. n. 6529/1998).
E' documentale e non contestato che l'invito di pagamento n. 206/2019 sia stato notificato all'opponente in data 27-05-2019 (doc. n. 2 di parte convenuta) e che, quindi, sia stato da quest'ultimo conosciuto;
pertanto, le doglianze dell'opponente sull'obbligo di allegare l'invito di pagamento per dedurre gli elementi essenziali della pretesa creditoria dell'Ente sono infondate.
L'invito di pagamento - già ricevuto e conosciuto dall'opponente - contiene il riferimento alla contestazione dell'illecito e alla normativa violata, nonché il dettaglio degli importi dovuti e della fonte degli stessi. In particolare, il ha indicato nell'invito di pagamento i parametri che CP_1
consentono di pervenire alla somma complessivamente richiesta e la metodologia di calcolo dell'indennità aggiuntiva in ragione dello spazio abusivamente occupato e cioè la categoria viaria, la superficie occupata, la tariffa, il canone complessivo parametrato ai giorni di occupazione secondo le previsioni dell'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap e allegate disposizioni tariffarie (doc. n. 5 di parte convenuta), con ciò rendendo del tutto comprensibile il percorso seguito dalla pubblica amministrazione nell'accertamento della difformità riscontrata e della conseguente applicazione della somma richiesta.
Inoltre, l'atto di riscossione richiede all'attrice il pagamento dell'importo di euro 11.530,21, che corrisponde a quello indicato nell'avviso di pagamento n. 206/2019, aumentato degli interessi legali pagina 5 di 8 nel frattempo maturati. Il fatto che l'Ente abbia erroneamente indicato nel conteggio dell'atto impugnato l'importo di euro 8.869,39 quale Cosap e non il maggior importo di euro 11.530,21, comprensivo di Cosap e maggiorazione del 30%, è irrilevante e non rende nullo l'atto, atteso che era già stato richiamato l'atto precedente (invito di pagamento n. 206/2019) con il relativo corretto importo totale da versare e che tale atto pregresso era stato regolarmente notificato all'opponente.
Quindi, per le ragioni suesposte le obiezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla pubblica amministrazione sono infondate e devono essere rigettate.
2.2. In secondo luogo, parte opponente, pur non contestando l'avvenuta occupazione difforme dell'area pubblica da parte della società, ha sollevato obiezioni sull'applicazione dell'indennità sull'intera superficie accertata di mq 33 (cioè mt 11,00x 3,00), anziché sulla differenza di mq 10,00 tra l'area abusiva e l'area autorizzata di mq 23,00 (cioè mt 10,00 x 2,27).
La censura merita accoglimento.
Se l'occupazione difforme dall'autorizzato non consente di ritenere legittima l'occupazione nemmeno se corrispondente alla medesima estensione oggetto di autorizzazione ovvero solo lievemente difforme, tuttavia, la corresponsione di una somma a titolo di canone per l'occupazione di una porzione dell'area pubblica complessivamente utilizzata costituisce credito della debitrice da porre in compensazione con la maggior somma dovuta a titolo di indennità, non potendo il pena un CP_1
ingiustificato arricchimento, pretendere per una porzione della medesima area sia il pagamento di un canone per occupazione legittima, che il pagamento di un indennità per occupazione abusiva.
Dall'importo richiesto con l'atto di riscossione opposto deve, pertanto, essere sottratta la somma già versata dall'attrice per l'annualità in esame pari a euro 4.887,49 (doc. n. 6a e 6b di parte attrice), con un residuo dovuto di euro 6.945,11; dovendosi considerare abusiva a mente dell'art. 20 cit. l'intera occupazione effettuata, l'importo non può essere ulteriormente abbattuto in relazione alla maggiorazione applicata.
Sono dovuti gli interessi di legge sulla somma così rideterminata a far tempo dal 27-05-2019 al saldo effettivo.
2.3. Per quanto attiene l'ammontare del canone si osserva quanto segue.
La Pubblica amministrazione ha irrogato la sanzione in disamina facendo ricorso alla presunzione relativa di violazione perdurante dal trentesimo giorno antecedente la data dell'accertamento della violazione stessa.
pagina 6 di 8 L'attore ha, tuttavia, offerto la prova dell'abusiva occupazione con riferimento al solo giorno dell'accertamento. Infatti, il teste , responsabile della struttura, ha riferito che le Testimone_1
sedie, i tavoli e le fioriere, queste ultime proveniente da altra attività, erano stati spostati solo il giorno del sopralluogo della P.L. , in vista dell'evento programmato per la serata.
Di nessuna rilevanza ai fini della decisione del presente procedimento è la circostanza che l'opposizione avverso il verbale di irrogazione della sanzione di cui all'art. 20, lettera c) del regolamento Cosap proposta dalla società attrice avanti il Giudice di Pace di Milano sia stata rigettata, come allegato dal atteso che l'indennità di cui alla lettera a) e le sanzioni di cui alle lettere b) CP_1
e c) hanno natura e contenuti differenti e, sebbene prendano origine dal medesimo atto di accertamento, procedono in ambiti diversi e soggiacciono a discipline diverse tra loro.
Pertanto, la durata dell'occupazione deve essere individuata in un solo giorno e cioè il 16-02-2019.
In considerazione degli aspetti di tecnicismo che emergono dai prospetti di ricalcolo prodotti dal
Comune di Milano si ritiene preferibile in questa sede fissare gli elementi del calcolo da adottare per determinare l'indennità concretamente dovuta per l'occupazione abusiva temporanea di un solo giorno ovvero: conteggio del canone che sarebbe stato determinato per la zona di via San Raffaele n.
3 nel giorno 16-02-2019 in relazione a una superficie occupata pari a mq. 10,00 mq con aumento del
30% della somma così determinata.
Su tale importo devono poi essere applicati gli interessi legali dal 27-05-2019 al saldo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
3. Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda di parte attrice e la sensibile diminuzione della pretesa creditoria del , si ritiene congrua la loro Controparte_1
integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, revoca/annulla l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo opposto emesso dal in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11- Controparte_1
2022;
2) condanna la sig.ra in via solidale tra loro, a pagare al Parte_3 CP_1
[... Milano l'indennità prevista dall'art. 20, comma 3, lett. a) Regolamento Cosap rapportata ad un'occupazione abusiva di mq 10,00 in via San Raffaele n. 3, secondo il sistema di calcolo indicato in motivazione, oltre interessi legali maturati dal 27-05-2019 all'effettivo saldo;
pagina 7 di 8 3) compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2023 promossa da:
- (C.F. e (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Marino Caserta, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Brera n. 6, presso il difensore attori/opponenti contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Controparte_1 P.IVA_2
Barbagiovanni, Donatella Silvia, Anna Tavano e Chantal Rho, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30-12-2022, la sig.ra , Parte_1
personalmente e nella sua qualità di legale rappresentante di conveniva in giudizio avanti Parte_2
questo Tribunale il , chiedendo, previa sospensione del provvedimento avversato, Controparte_1
di annullare/dichiarare nullo/inefficace l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo per euro pagina 1 di 8 di 11.832,60 emesso in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11-2022, nonché, in via subordinata, di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione.
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, quanto segue:
- l'atto avversato è privo/carente di motivazione perché non è stata allegata la c.d. lettera di invito al pagamento, dalla quale dedurre e comprendere gli elementi essenziali del credito vantato dall'Ente;
- la pretesa creditoria portata nell'atto di riscossione non è certa, né liquida, né esigibile;
- il credito indicato dal Comune di Milano riguarda un'occupazione eccedente di 10 mq per una durata di 31 giorni a fronte di una regolare concessione autorizzata per 23 mq per la quale la società opponente versa all'Ente un canone annuo di euro 4.887,49;
- la sanzione inflitta di euro 8.869,00 per l'occupazione di mq 33,00 per 3 giorni appare sproporzionata rispetto a quanto annualmente versato dalla società ricorrente per 23 mq.;
- gli agenti verbalizzanti hanno indicato una occupazione abusiva di 33 mq, sulla quale è stata calcolata la sanzione, senza considerare l'occupazione già autorizzata di mq 23,00;
- la sanzione per l'eventuale occupazione eccedente l'autorizzato deve essere ricalcolata con riferimento al solo giorno dell'accertamento (16-02-2019), allorché il responsabile della struttura effettuava alcuni spostamenti di tavoli/sedie/fioriere in vista dell'evento previsto per la serata.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 28-03-2023 si è costituito il , chiedendo il Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti, deducendo quanto segue:
- in data 16-02-2019 gli agenti di P.L. contestavano a la violazione dell'art. 20, lettera c), del Parte_2
Regolamento Cosap per occupazione abusiva, di spazio pubblico di mt 11,00x3,00 rispetto ai concessi mt 10,00x2,27 mediante tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, tappeto, irradiatori di calore elettrici e lampadine;
- l'atto impugnato si fonda sull'invito di pagamento n. 206/2019 notificato all'opponente in data 27-
05-2029, avente per oggetto il credito vantato dall'Ente per la violazione dell'art. 20, comma 3, lett. a)
Regolamento Cosap, accertata in data 16-02-2019;
- il Comune di Milano, avvalendosi della facoltà regolamentare concessa dall'art. 63 del d. lgs.n.
446/1997 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21-02-2000, adottava il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Cosap) avente decorrenza dall'01-01-2000, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(cd Tosap);
- l'iter procedimentale è legittimo e corretto;
pagina 2 di 8 - l'accertamento dell'infrazione compiuto dalla Polizia Locale nell'immediato rende incontrovertibile la violazione e la sussistenza del credito, essendo il verbale di accertamento dotato di fede privilegiata sino a querela di falso;
- l'atto di riscossione è debitamente motivato e richiama sia l'invito di pagamento, sia il verbale di contestazione;
- con riferimento alla tariffa applicata e ai conteggi esposti nell'invito di pagamento, il ha CP_1
applicato la norma di cui all'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap, che prevede per le occupazioni temporanee una presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento;
pertanto, la richiesta dell'opponente di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione è infondata.
Con decreto del 31-01-2023 il Giudice differiva l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., alla data del 20-04-2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 21-04-2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, 2, 3, c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 06-10-2023 per la discussione sulle istanze formulate dalle parti.
All'esito di tale udienza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e la prova contraria della parte convenuta.
Esaurita l'istruttoria, la causa perveniva all'udienza del 20-02-2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali, tratteneva la causa per la decisione.
2. In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione
pagina 3 di 8 all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n.
18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Pertanto, il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal è costituito dal Controparte_1
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000. In particolare, il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati” (art. 2). CP_1
Inoltre, “il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 3). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 20 del regolamento considera tali quelle “effettuate senza concessione o autorizzazione comunale” e dispone che “
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 3.
L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%
(trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre
1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs.
pagina 4 di 8 30/04/92 n. 285”.
2.1. Ciò posto, in primo luogo parte opponente ha dedotto la carente/omessa motivazione dell'atto di riscossione, l'incertezza del credito e la mancanza degli elementi essenziali per determinare i parametri individuativi della somma pretesa dall'Ente.
La censura non è fondata.
Con riferimento alla omessa/carente motivazione dell'atto di riscossione, si osserva che l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi, è stata pienamente rispettata nel caso di specie perché l'atto di riscossione contiene la legittimazione del alla riscossione del canone, gli estremi dell'atto presupposto e cioè CP_1
dell'invito di pagamento e il dettagliato conteggio degli importi dovuti. Si tratta di una motivazione
“per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, laddove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità (cfr. Cass. n. 30560/2017; Cass. n. 27628/2018; Cass. n. 7186/2000;
Cass. n. 9433/1998; Cass. n. 6898/1998; Cass. n. 6529/1998).
E' documentale e non contestato che l'invito di pagamento n. 206/2019 sia stato notificato all'opponente in data 27-05-2019 (doc. n. 2 di parte convenuta) e che, quindi, sia stato da quest'ultimo conosciuto;
pertanto, le doglianze dell'opponente sull'obbligo di allegare l'invito di pagamento per dedurre gli elementi essenziali della pretesa creditoria dell'Ente sono infondate.
L'invito di pagamento - già ricevuto e conosciuto dall'opponente - contiene il riferimento alla contestazione dell'illecito e alla normativa violata, nonché il dettaglio degli importi dovuti e della fonte degli stessi. In particolare, il ha indicato nell'invito di pagamento i parametri che CP_1
consentono di pervenire alla somma complessivamente richiesta e la metodologia di calcolo dell'indennità aggiuntiva in ragione dello spazio abusivamente occupato e cioè la categoria viaria, la superficie occupata, la tariffa, il canone complessivo parametrato ai giorni di occupazione secondo le previsioni dell'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap e allegate disposizioni tariffarie (doc. n. 5 di parte convenuta), con ciò rendendo del tutto comprensibile il percorso seguito dalla pubblica amministrazione nell'accertamento della difformità riscontrata e della conseguente applicazione della somma richiesta.
Inoltre, l'atto di riscossione richiede all'attrice il pagamento dell'importo di euro 11.530,21, che corrisponde a quello indicato nell'avviso di pagamento n. 206/2019, aumentato degli interessi legali pagina 5 di 8 nel frattempo maturati. Il fatto che l'Ente abbia erroneamente indicato nel conteggio dell'atto impugnato l'importo di euro 8.869,39 quale Cosap e non il maggior importo di euro 11.530,21, comprensivo di Cosap e maggiorazione del 30%, è irrilevante e non rende nullo l'atto, atteso che era già stato richiamato l'atto precedente (invito di pagamento n. 206/2019) con il relativo corretto importo totale da versare e che tale atto pregresso era stato regolarmente notificato all'opponente.
Quindi, per le ragioni suesposte le obiezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla pubblica amministrazione sono infondate e devono essere rigettate.
2.2. In secondo luogo, parte opponente, pur non contestando l'avvenuta occupazione difforme dell'area pubblica da parte della società, ha sollevato obiezioni sull'applicazione dell'indennità sull'intera superficie accertata di mq 33 (cioè mt 11,00x 3,00), anziché sulla differenza di mq 10,00 tra l'area abusiva e l'area autorizzata di mq 23,00 (cioè mt 10,00 x 2,27).
La censura merita accoglimento.
Se l'occupazione difforme dall'autorizzato non consente di ritenere legittima l'occupazione nemmeno se corrispondente alla medesima estensione oggetto di autorizzazione ovvero solo lievemente difforme, tuttavia, la corresponsione di una somma a titolo di canone per l'occupazione di una porzione dell'area pubblica complessivamente utilizzata costituisce credito della debitrice da porre in compensazione con la maggior somma dovuta a titolo di indennità, non potendo il pena un CP_1
ingiustificato arricchimento, pretendere per una porzione della medesima area sia il pagamento di un canone per occupazione legittima, che il pagamento di un indennità per occupazione abusiva.
Dall'importo richiesto con l'atto di riscossione opposto deve, pertanto, essere sottratta la somma già versata dall'attrice per l'annualità in esame pari a euro 4.887,49 (doc. n. 6a e 6b di parte attrice), con un residuo dovuto di euro 6.945,11; dovendosi considerare abusiva a mente dell'art. 20 cit. l'intera occupazione effettuata, l'importo non può essere ulteriormente abbattuto in relazione alla maggiorazione applicata.
Sono dovuti gli interessi di legge sulla somma così rideterminata a far tempo dal 27-05-2019 al saldo effettivo.
2.3. Per quanto attiene l'ammontare del canone si osserva quanto segue.
La Pubblica amministrazione ha irrogato la sanzione in disamina facendo ricorso alla presunzione relativa di violazione perdurante dal trentesimo giorno antecedente la data dell'accertamento della violazione stessa.
pagina 6 di 8 L'attore ha, tuttavia, offerto la prova dell'abusiva occupazione con riferimento al solo giorno dell'accertamento. Infatti, il teste , responsabile della struttura, ha riferito che le Testimone_1
sedie, i tavoli e le fioriere, queste ultime proveniente da altra attività, erano stati spostati solo il giorno del sopralluogo della P.L. , in vista dell'evento programmato per la serata.
Di nessuna rilevanza ai fini della decisione del presente procedimento è la circostanza che l'opposizione avverso il verbale di irrogazione della sanzione di cui all'art. 20, lettera c) del regolamento Cosap proposta dalla società attrice avanti il Giudice di Pace di Milano sia stata rigettata, come allegato dal atteso che l'indennità di cui alla lettera a) e le sanzioni di cui alle lettere b) CP_1
e c) hanno natura e contenuti differenti e, sebbene prendano origine dal medesimo atto di accertamento, procedono in ambiti diversi e soggiacciono a discipline diverse tra loro.
Pertanto, la durata dell'occupazione deve essere individuata in un solo giorno e cioè il 16-02-2019.
In considerazione degli aspetti di tecnicismo che emergono dai prospetti di ricalcolo prodotti dal
Comune di Milano si ritiene preferibile in questa sede fissare gli elementi del calcolo da adottare per determinare l'indennità concretamente dovuta per l'occupazione abusiva temporanea di un solo giorno ovvero: conteggio del canone che sarebbe stato determinato per la zona di via San Raffaele n.
3 nel giorno 16-02-2019 in relazione a una superficie occupata pari a mq. 10,00 mq con aumento del
30% della somma così determinata.
Su tale importo devono poi essere applicati gli interessi legali dal 27-05-2019 al saldo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
3. Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda di parte attrice e la sensibile diminuzione della pretesa creditoria del , si ritiene congrua la loro Controparte_1
integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, revoca/annulla l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo opposto emesso dal in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11- Controparte_1
2022;
2) condanna la sig.ra in via solidale tra loro, a pagare al Parte_3 CP_1
[... Milano l'indennità prevista dall'art. 20, comma 3, lett. a) Regolamento Cosap rapportata ad un'occupazione abusiva di mq 10,00 in via San Raffaele n. 3, secondo il sistema di calcolo indicato in motivazione, oltre interessi legali maturati dal 27-05-2019 all'effettivo saldo;
pagina 7 di 8 3) compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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