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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5186/2024 R.G.
da
, con l'avv. TORMENE GIORGIA Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. ALATI FEDERICO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza del 12.03.2025, su proposta del Giudice, le parti raggiungevano il
seguente accordo:
“- Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con il figlio CP_1 Per_1
non economicamente autosufficiente
- Revoca del contributo al mantenimento per la figlia divenuta economicamente Per_2
autosufficiente 2
- Il sig. verserà entro il 12 di ogni mese direttamente al figlio la somma di € Pt_1 Per_1
400 mensili rivalutabili Istat ed € 200 alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.”
Le parti accettavano la proposta del Giudice e si accordavano inoltre per il riconoscimento e
rimborso della quota spettante al sig. del 70% delle spese straordinarie già sostenute Pt_1
dalla moglie e documentate in questo procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Noventa Padovana (PD) il
05.07.1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12 Parte II
Serie A Anno 1997; dalla loro unione sono nati i figli in data 29.03.1997, Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , in data 11.11.1999, Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo il
Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno
Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è stata
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omologata la separazione consensuale con Decreto pubblicato il 21.10.2020 e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato all'udienza del 12.03.2025, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale il 20.10.2020.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché l'accordo indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e considerato che le condizioni sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente risultano conformi al suo interesse, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative.
La previsione del rimborso da parte del sig. del 70% delle spese Pt_1
straordinarie già sostenute dalla madre per il figlio e documentate in questo Per_1
procedimento è condizione rientrante nell'autonomia negoziale delle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE
NA (PD) da e il 5.07.1997, Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VE
NA (PD) al n. 12 parte II Serie A anno 1997;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Prende atto delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese compensate.
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Padova, 1.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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