Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Improcedibile
Sentenza breve 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 16/04/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03277/2025REG.PROV.COLL.
N. 07992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato Maggiore dell'Esercito - Comando Forze Operative Sud, non costituito in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Stefano Filippini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è rappresentato dal rigetto dell’istanza di trasferimento ad altra sede di servizio per reimpiego;nella specie i provvedimenti impugnati riguardano: i) prot. n. M_D E26348REG20180077720 dello Stato Maggiore dell'Esercito - Comando Forze Operative Sud, datato 13.9.2018 ma notificato al ricorrente solo in data 23.7.2019 a seguito di istanza di accesso agli atti; ii) prot. n. M_D E248428REG20190004724 dello Stato Maggiore dell'Esercito - Comando Forze Operative Sud, datato 17.5.2019 ma notificato al ricorrente solo in data 23.7.2019 a seguito di istanza di accesso agli atti.
2. I fatti salienti della vicenda sono così stati rappresentati:
2.1 Il sig. -OMISSIS- è dipendente del Ministero della Difesa – Esercito Italiano – in qualità di graduato di truppa e con il grado di C.le Magg. Scelto; lo stesso risulta effettivo al 3° Reggimento Bersaglieri - Caserma “Pisano” - di Capo Teulada (CA) ed inquadrato nella 1^ Compagnia Fucilieri con l’incarico di “Fuciliere”.
2.2 Nel giugno del 2018 il militare avanzava domanda di trasferimento presso la sede di Lecce sulla base di quanto sancito nella Direttiva P-001 dello Stato Maggiore dell’Esercito, la quale prevede la possibilità di reimpiego in presenza di situazioni di particolare gravità, quale le particolari condizioni di salute della madre con evidenti difficoltà di deambulazione.
2.3 Alla citata domanda non veniva dato esito alcuno; solo alcuni mesi dopo il ricorrente è venuto a conoscenza, in maniera casuale, di un presunto rigetto della propria istanza; tuttavia, nessun provvedimento gli è mai stato notificato né alcuna motivazione è stata fornita.
2.4 Nel marzo del 2019 l’odierno appellante presentava nuova domanda di reimpiego ai sensi della Direttiva P-001 sopra citata, dichiarando la propria disponibilità ad essere trasferito, oltre che presso una delle sedi di Lecce come prima richiesto, anche in altre sedi nell’ordine di Bari, Trani e Barletta.
2.5 Anche tale istanza rimaneva senza alcun riscontro formale e anche in questo caso il militare veniva a conoscenza, in modo informale, che la stessa sarebbe stata respinta.
2.6. A quel punto il sig. -OMISSIS- aveva agito in giudizio dinanzi al T.ar. per la Sardegna al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
3. Con l’impugnata sentenza (TAR per la Sardegna, sez. I, n. 137 del 28 febbraio 2022) il primo giudice:
a) ha respinto il ricorso;
b) ha compensato le spese di lite.
4. Il sig. -OMISSIS-, ha interposto appello, notificato in data 28 settembre 2022, articolando un unico motivo con il quale, oltre a riproporre in chiave critica gli argomenti già sottoposti al T.ar., lamenta l’omessa, insufficiente ed errata motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, la violazione ed errata applicazione della direttiva P-001 – cap V – par. 4 punto 4, l’eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, motivazione errata, sviamento, omessa ponderazione degli interessi, illogicità e irrazionalità; ha anche proposto istanza cautelare.
5. In data 9.11.2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con atto di mero stile; con successiva memoria in data 11.11.2022 ha poi contestato le deduzioni avversarie, mediante il richiamo a quanto già asserito in primo grado.
6. Con ordinanza di questa Sezione n. 5401/2022 del 17.11.2022 la domanda cautelare è stata rigettata.
7. Con nota depositata in data 21.3.2025 il sig. -OMISSIS- ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione posto che “ che con verbale del D.M.M.L: di Cagliari n. CA 1868 datato 11.12.2024 l’appellante veniva considerato permanentemente non idoneo al servizio militare, da collocare in congedo assoluto ”.
8. Nulla ha replicato l’Amministrazione appellata.
9. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Alla luce delle deduzioni di parte appellante, relative alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per effetto dell’avvenuta collocazione in congedo assoluto, in nulla contrastate dall’Amministrazione appellata, non resta al Collegio che concludere, ai sensi degli artt. 35, co. 1 lett. c), 38, 84 co.4 e 85, co. 9, cod. proc. amm., in conformità alla richiesta dell’appellante.
11. In considerazione dell’esito della lite, sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.