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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ND LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6175/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO SAVERIO e Parte_1 dell'avv. PARENTE NICOLA, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. SCARDICCHIO AURELIA, Controparte_1 giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 deducendo che, in data 07/02/2020, aveva prestato a quest'ultimo (all'epoca marito della figlia), a titolo di mutuo infruttifero, la somma di euro 49.000, per finanziare l'avvio della sua attività imprenditoriale, con il patto di vedersi restituito l'importo mutuato appena detta attività potessi dirsi avviata.
Infruttuosamente diffidato il convenuto a restituire la somma in questione con missiva del 31/5/2022, l'attore ha dunque agito in giudizio, chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi e pagina 1 di 9 rivalutazione maturati, e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della predetta somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, per un verso, che la somma richiesta in restituzione era stata elargita con un atto di liberalità, in favore non solo del genero ma anche della figlia dell'attore, Controparte_2 senza la sottoscrizione di alcun atto formale tra le parti, né tanto meno la fissazione di un termine per la restituzione, e, per altro verso, che, trattandosi di
“prestito familiare”, in base agli accordi tra i coniugi, era stata Controparte_2 deputata alla restituzione della somma prestata dal padre, in rate mensili di euro
500,00, ovvero euro 250,00 quale quota di spettanza per ciascun coniuge, restituzione mai evidentemente avvenuta.
Allegando che la pretesa restitutoria era stata avanzata dall'attore soltanto all'indomani della crisi del rapporto coniugale con figlia, il convenuto ha poi ribadito che, in sede di negoziazione assistita esperita prima dell'introduzione del giudizio, non disconoscendo il prestito ricevuto e precisando che lo stesso era stato effettuato nei confronti di entrambi i coniugi per avviare l'attività lavorativa, si era dichiarato disponibile a pagare, con rate mensili, la somma complessiva di euro 24.500,00, quale sua quota parte del prestito elargito, attraverso il pagamento dilazionato in rate mensili da euro 500,00.
Ha infine affermato che l'attività imprenditoriale a cui il prestito era finalizzato (bar caffetteria), avviata in una difficile congiuntura economica, era stata in perdita sin dall'inizio e, contestando sia i presupposti giustificativi dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata che i requisiti applicativi dell'istituto ex art. 2041 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la corresponsione della sola somma complessiva di euro 24.500,00, quale sua quota parte del prestito ricevuto, con pagamento rateizzato di una rata mensile pari ad euro 250,00.
Rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata dall'attore ed espletata la prova orale richiesta dal convenuto, la causa è infine pervenuta all'udienza del
19/11/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
pagina 2 di 9 ***
La domanda attorea merita accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
oltre che documentalmente provato (cfr. doc. 3 prod. LUCAMANTE), CP_3 che l'odierno attore ha erogato la somma di euro 49.000 per mezzo di un assegno postale, versato sul rapporto di conto corrente bancario intestato alla ditta
“Portincasa Caffè” di . Controparte_1
Ora, non v'è dubbio che colui il quale chieda la restituzione di somme date a mutuo sia tenuto a provare, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione, ma in varie pronunce la S.C. ha precisato che in casi del genere il rigetto della domanda restitutoria deve essere argomentato “con cautela”, specie quando la controparte non alleghi una causa idonea a giustificare il trattenimento degli importi ricevuti: (cfr. Cass. ordinanza n. 27372 dell'8 ottobre 2021): “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens, per cui è onere del giudicante valutare tutte le circostanze complessivamente non essendo ammissibile che un soggetto trattenga senza causa il denaro ricevuto”.
Nel caso di specie, stenta a farsi comprendere l'allegazione difensiva del convenuto in base alla quale non sussiste alcun atto di mutuo o impegno di restituzione.
Sembra alludere ad un difetto di forma, ma il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma di denaro (art. 1813 c.c.), pacificamente avvenuta e, d'altra parte, la consegna della cosa mobile non è un requisito di forma previsto ad substantiam a pena di nullità ai sensi dell'art. 1325 nr. 4 c.c. ma un requisito di forma che condiziona unicamente la pagina 3 di 9 qualificazione del contratto come mutuo, essendo pacifica la piena validità dell'accordo di concedere a mutuo una determinata somma di denaro, soggetto al principio della libertà di forma e, dunque, pienamente valido anche sulla base di un accordo meramente verbale, fermo restando il problema della relativa qualificazione giuridica (preliminare di mutuo o contratto atipico assimilabile al mutuo).
Se invece si intende dire che la consegna della somma non è avvenuta a titolo di mutuo ma ad altra causa era onere del resistente indicare la diversa causa con un minimo di precisione e senza cadere in contraddizione.
Invece, il resistente invoca, per un verso, la natura di “prestito familiare”, allegando che era la moglie ad occuparsi del rimborso rateale delle somme elargite dall'attore, adottando così un'impostazione difensiva che postula proprio la natura di mutuo del rapporto negoziale inter partes e l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, per altro verso, in maniera del tutto incongruente, ne adombra la natura di atto di liberalità, senza porsi neppure il problema che il negozio così invocato (la donazione) è sottoposto a rigidi requisiti di forma previsti ad substantiam a pena di nullità (cfr. art. 782 c.c.).
Nel vaglia postale circolare, versato in atti, vi è poi la chiara indicazione
“prestito” quale evidente causale del trasferimento di denaro effettuato in favore del convenuto.
Ora, in presenza di una prova documentale forte, della pacifica accettazione della somma da parte del convenuto, senza nulla opporre in ordine al titolo della dazione di denaro, e dell'atteggiamento assertivo in concreto assunto da quest'ultimo, si deve con certezza ritenere concluso proprio un ordinario contratto di mutuo, con impegno di restituzione, senza che a ciò osti, anche in considerazione del rapporto tra le parti (all'epoca, genero e suocero) la mancanza del termine di restituzione e della pattuizione degli interessi, visto che dagli artt.
1815 e 1817 c.c. emerge chiaramente come gli indicati elementi siano elementi naturali ma non imprescindibili del contratto (cfr., in termini Cass., 03/12/1991, n.
12926, rv. 474851).
pagina 4 di 9 È bene ribadire, infatti, che la stipulazione di un mutuo fra privati, come disciplinata dall'art. 1813 c.c., non richiede alcuna forma particolare, sicché il contratto può essere perfezionato anche verbalmente o tramite comportamenti concludenti, mediante la consegna del denaro;
benché un rapporto del genere sia normalmente a titolo oneroso, le parti possono anche stabilire l'assenza d'interessi (c.d. mutuo infruttifero). L'art. 1816 c.c. prevede inoltre che “il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario”, ammettendo nel secondo caso l'intento di agevolare il mutuatario. L'art. 1817 c.c. tuttavia prevede che, se le parti non hanno convenuto un termine per la restituzione, questo e stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Ne consegue che la mancanza di pattuizione per iscritto del mutuo o di una specifica data di restituzione non influisce sulla validità o l'efficacia del rapporto obbligatorio, che tipicamente si estingue con la restituzione del tantundem eiusdem generis.
In breve, lo stesso legislatore prevede la possibilità di eseguire prestiti di favore, nell'interesse e a vantaggio esclusivo del mutuatario, lasciando a quest'ultimo la possibilità di scegliere discrezionalmente il momento in cui restituire il denaro ricevuto, senza pagare interessi;
pertanto, anche ammesso che, in forza del particolare rapporto di familiarità intercorrente tra le parti, abbia voluto aiutare il genero, prestando il denaro senza imporre una CP_2 precisa data di scadenza per il rimborso e, quindi, consentendo a costui di scegliere il momento in cui operare la restituzione, né costringendo il mutuatario al pagamento di interessi, senza neppure preoccuparsi di attestare in forma scritta il contratto, non per questo il rapporto giuridico istituito dalle parti perderebbe le caratteristiche tipiche del mutuo, come espressamente previste dalla legge.
Ininfluente è poi l'argomento per cui il prestito sarebbe stato concesso sia al convenuto che alla moglie.
Infatti, in disparte il rilievo per cui trova smentita nella documentazione in atti (comprovante l'effettivo destinatario della somma) e non ha trovato adeguata conferma nel compendio testimoniale acquisito (fondato su dichiarazioni de relato
pagina 5 di 9 ex parte, prive di valenza probatoria), la circostanza, quand'anche provata, non renderebbe per ciò solo infondata la pretesa restitutoria così come avanzata nei confronti del convenuto, atteso che, versandosi in ipotesi di obbligazione di natura solidale, in virtù del disposto dell'art. 1294 c.c., i condebitori sono comunque tenuti in solido e il mutuatario ben può chiedere la restituzione dell'intero importo dovuto anche a uno solo.
Indimostrata la restituzione parziale delle somme mutuate, il convenuto non ha poi neanche evocato in giudizio la asserita coobbligata, per far valere sue eventuali responsabilità o per agire in regresso nei suoi confronti.
Pertanto, esclusa la donazione e dimostrata la dazione del denaro e la relativa causa, il debitore, in difetto di prova di qualunque fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione stessa, dev'essere condannato alla restituzione di quanto preteso dall'attore.
Ciò detto, difetta la prova della pattuizione di un termine certo per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del mutuatario.
Alla luce di ciò, considerato che la fissazione di un termine è essenziale alla fattispecie, appare doverosa l'applicazione dell'art. 1817 c.c. che, essendo disposizione normativa volta a stabilirlo, interviene nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a fissare un termine per la restituzione o nell'ipotesi in cui sia stata prevista una clausola di restituzione cum potuero.
Alla mancanza del termine di restituzione è invero equiparato il termine cum potuero che può inserirsi nel contratto di mutuo sotto una molteplicità di locuzioni equivalenti fra loro (non appena possibile, quando avrò denaro liquido ecc.), che hanno lo scopo di conformarsi alle possibilità economiche del mutuatario. Anche in questi casi il Giudice fisserà un termine, come stabilito dall'art. 1817, co. 2,
c.c.. Nell'ambito di un rapporto di mutuo, infatti, se il mutuatario si è impegnato a restituire l'importo concordato "quando potrà", "quando gli sarà possibile",
"quando lo riterrà possibile", oppure "quando vorrà" (da intendersi "in potestate debitoris"), spetta al Giudice stabilire il termine della restituzione.
pagina 6 di 9 Pertanto, è legittima la domanda del mutuante diretta alla restituzione dell'importo mutuato in adempimento dell'obbligo fondamentale da parte del mutuatario sul presupposto dell'applicazione della norma di cui all'art. 1817 c.c..
La fissazione del termine previsto da tale disposizione deve avvenire all'esito di un procedimento ordinario di cognizione finalizzato alla valutazione delle "circostanze" concrete del rapporto nel contraddittorio delle parti.
Per costante giurisprudenza, il Giudice, nell'accertamento del termine, può affermare l'esigibilità immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale.
Come ricordato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2055/1972, nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni;
pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal
Giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Qualora sia stato previsto che la restituzione dovrà aversi solo quando il mutuatario potrà il contratto deve ritenersi pattuito senza fissazione di termine di restituzione, dunque spetta all'Organo Giudicante, in virtù di quanto contemplato dal primo comma dell'art. 1817 c.c., fissare il termine compiendo un'indagine tenendo conto di una molteplicità di circostanze.
Indagando nel caso di specie ciò che ha indotto le parti alla stipulazione del contratto emerge come sottesa all'accordo vi fosse ab origine la volontà di consentire al nucleo familiare della figlia del mutuante una stabilità economica: infatti la somma serviva ad intraprendere un'attività imprenditoriale da parte del genero dell'attore. Si presumeva dunque che l'importo mutuato fosse utile al fine di avviare una attività economica idonea a consentire il sostentamento economico futuro della famiglia.
Pertanto, si può ritenere che la elargizione della somma mutuata abbia avuto alla base la solidarietà familiare e sia stata quest'ultima ad indurre le parti alla stipulazione del contratto di mutuo.
pagina 7 di 9 Dovendo stabilire il termine non si può non tenere conto di questa circostanza;
dunque, si ritiene che, a seguito della separazione dei coniugi sia venuto meno il presupposto che aveva indotto la Parte_2 parte attrice alla concessione della somma e che, allo stato attuale, la finalità perseguita con l'elargizione del prestito si sia esaurita, considerando le circostanze nelle quali il mutuo era stato stipulato.
Il termine può anche essere ricavato da una determinazione implicita, risultante indirettamente dalle particolari caratteristiche dell'uso per cui la somma era stata mutuata, uso esplicitamente considerato dalle parti all'atto della stipulazione del contratto.
Si osserva come in questa situazione occorra considerare la durata che ha avuto, di fatto, la concessione del mutuo ed immaginare, altresì, quale avrebbe dovuto essere, secondo le circostanze, la durata del termine di restituzione appropriata alla situazione.
La Corte di Cassazione con la citata pronuncia n. 2522 del 1974, precisa che quando le parti non abbiano stabilito il termine per la restituzione della somma di denaro o delle altre cose fungibili mutuate, la norma dell'art. 1817 c.c. demanda la fissazione del termine al potere discrezionale del Giudice del merito, avuto riguardo alle circostanze;
il concreto esercizio di questo potere discrezionale, quando risulti che vi è stata una valutazione di circostanze, non è sindacabile in sede di legittimità.
Ebbene, alla luce dell'entità della somma mutuata, del lungo lasso temporale trascorso dall'elargizione del prestito e dall'avvio dell'attività commerciale a cui era funzionale, nonché del significativo intervallo decorso dalla diffida alla restituzione inoltrata dall'attore, in difetto del rimborso finanche parziale degli importi dovuti, si ritiene dunque equo fissare, anche in considerazione delle condizioni soggettive del debitore, un termine per la restituzione coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza.
A nulla rileva, in questa prospettiva, la dedotta situazione di difficoltà economica del convenuto, che, ove integrante una vera e propria condizione di insolvenza, legittimerebbe anzi il creditore a richiedere l'immediato pagamento, ai pagina 8 di 9 sensi dell'art. 1186 c.c., alla stregua del principio, operante anche nei rapporti di mutuo senza termine, che ritiene addirittura superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato ad esigere immediatamente la prestazione. È, infatti, disposizione di carattere generale, in tema di obbligazioni, quella di cui all'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass., n. 6984 del 2003).
Non può essere accolta la richiesta di restituzione rateale avanzata dal convenuto, in difetto di prova della relativa convenzione inter partes.
Sulla somma oggetto di restituzione saranno dovuti i soli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta, ON CP_1
a pagare in favore di la somma di euro 49.000
[...] Parte_1 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. ON il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 545 per esborsi e in euro 6.164 per compensi difensivi, oltre
15% per spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Bari, 19 dicembre 2025
Il giudice
ND LI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ND LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6175/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO SAVERIO e Parte_1 dell'avv. PARENTE NICOLA, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. SCARDICCHIO AURELIA, Controparte_1 giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 deducendo che, in data 07/02/2020, aveva prestato a quest'ultimo (all'epoca marito della figlia), a titolo di mutuo infruttifero, la somma di euro 49.000, per finanziare l'avvio della sua attività imprenditoriale, con il patto di vedersi restituito l'importo mutuato appena detta attività potessi dirsi avviata.
Infruttuosamente diffidato il convenuto a restituire la somma in questione con missiva del 31/5/2022, l'attore ha dunque agito in giudizio, chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi e pagina 1 di 9 rivalutazione maturati, e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della predetta somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, per un verso, che la somma richiesta in restituzione era stata elargita con un atto di liberalità, in favore non solo del genero ma anche della figlia dell'attore, Controparte_2 senza la sottoscrizione di alcun atto formale tra le parti, né tanto meno la fissazione di un termine per la restituzione, e, per altro verso, che, trattandosi di
“prestito familiare”, in base agli accordi tra i coniugi, era stata Controparte_2 deputata alla restituzione della somma prestata dal padre, in rate mensili di euro
500,00, ovvero euro 250,00 quale quota di spettanza per ciascun coniuge, restituzione mai evidentemente avvenuta.
Allegando che la pretesa restitutoria era stata avanzata dall'attore soltanto all'indomani della crisi del rapporto coniugale con figlia, il convenuto ha poi ribadito che, in sede di negoziazione assistita esperita prima dell'introduzione del giudizio, non disconoscendo il prestito ricevuto e precisando che lo stesso era stato effettuato nei confronti di entrambi i coniugi per avviare l'attività lavorativa, si era dichiarato disponibile a pagare, con rate mensili, la somma complessiva di euro 24.500,00, quale sua quota parte del prestito elargito, attraverso il pagamento dilazionato in rate mensili da euro 500,00.
Ha infine affermato che l'attività imprenditoriale a cui il prestito era finalizzato (bar caffetteria), avviata in una difficile congiuntura economica, era stata in perdita sin dall'inizio e, contestando sia i presupposti giustificativi dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata che i requisiti applicativi dell'istituto ex art. 2041 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la corresponsione della sola somma complessiva di euro 24.500,00, quale sua quota parte del prestito ricevuto, con pagamento rateizzato di una rata mensile pari ad euro 250,00.
Rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata dall'attore ed espletata la prova orale richiesta dal convenuto, la causa è infine pervenuta all'udienza del
19/11/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
pagina 2 di 9 ***
La domanda attorea merita accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
oltre che documentalmente provato (cfr. doc. 3 prod. LUCAMANTE), CP_3 che l'odierno attore ha erogato la somma di euro 49.000 per mezzo di un assegno postale, versato sul rapporto di conto corrente bancario intestato alla ditta
“Portincasa Caffè” di . Controparte_1
Ora, non v'è dubbio che colui il quale chieda la restituzione di somme date a mutuo sia tenuto a provare, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione, ma in varie pronunce la S.C. ha precisato che in casi del genere il rigetto della domanda restitutoria deve essere argomentato “con cautela”, specie quando la controparte non alleghi una causa idonea a giustificare il trattenimento degli importi ricevuti: (cfr. Cass. ordinanza n. 27372 dell'8 ottobre 2021): “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens, per cui è onere del giudicante valutare tutte le circostanze complessivamente non essendo ammissibile che un soggetto trattenga senza causa il denaro ricevuto”.
Nel caso di specie, stenta a farsi comprendere l'allegazione difensiva del convenuto in base alla quale non sussiste alcun atto di mutuo o impegno di restituzione.
Sembra alludere ad un difetto di forma, ma il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma di denaro (art. 1813 c.c.), pacificamente avvenuta e, d'altra parte, la consegna della cosa mobile non è un requisito di forma previsto ad substantiam a pena di nullità ai sensi dell'art. 1325 nr. 4 c.c. ma un requisito di forma che condiziona unicamente la pagina 3 di 9 qualificazione del contratto come mutuo, essendo pacifica la piena validità dell'accordo di concedere a mutuo una determinata somma di denaro, soggetto al principio della libertà di forma e, dunque, pienamente valido anche sulla base di un accordo meramente verbale, fermo restando il problema della relativa qualificazione giuridica (preliminare di mutuo o contratto atipico assimilabile al mutuo).
Se invece si intende dire che la consegna della somma non è avvenuta a titolo di mutuo ma ad altra causa era onere del resistente indicare la diversa causa con un minimo di precisione e senza cadere in contraddizione.
Invece, il resistente invoca, per un verso, la natura di “prestito familiare”, allegando che era la moglie ad occuparsi del rimborso rateale delle somme elargite dall'attore, adottando così un'impostazione difensiva che postula proprio la natura di mutuo del rapporto negoziale inter partes e l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, per altro verso, in maniera del tutto incongruente, ne adombra la natura di atto di liberalità, senza porsi neppure il problema che il negozio così invocato (la donazione) è sottoposto a rigidi requisiti di forma previsti ad substantiam a pena di nullità (cfr. art. 782 c.c.).
Nel vaglia postale circolare, versato in atti, vi è poi la chiara indicazione
“prestito” quale evidente causale del trasferimento di denaro effettuato in favore del convenuto.
Ora, in presenza di una prova documentale forte, della pacifica accettazione della somma da parte del convenuto, senza nulla opporre in ordine al titolo della dazione di denaro, e dell'atteggiamento assertivo in concreto assunto da quest'ultimo, si deve con certezza ritenere concluso proprio un ordinario contratto di mutuo, con impegno di restituzione, senza che a ciò osti, anche in considerazione del rapporto tra le parti (all'epoca, genero e suocero) la mancanza del termine di restituzione e della pattuizione degli interessi, visto che dagli artt.
1815 e 1817 c.c. emerge chiaramente come gli indicati elementi siano elementi naturali ma non imprescindibili del contratto (cfr., in termini Cass., 03/12/1991, n.
12926, rv. 474851).
pagina 4 di 9 È bene ribadire, infatti, che la stipulazione di un mutuo fra privati, come disciplinata dall'art. 1813 c.c., non richiede alcuna forma particolare, sicché il contratto può essere perfezionato anche verbalmente o tramite comportamenti concludenti, mediante la consegna del denaro;
benché un rapporto del genere sia normalmente a titolo oneroso, le parti possono anche stabilire l'assenza d'interessi (c.d. mutuo infruttifero). L'art. 1816 c.c. prevede inoltre che “il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario”, ammettendo nel secondo caso l'intento di agevolare il mutuatario. L'art. 1817 c.c. tuttavia prevede che, se le parti non hanno convenuto un termine per la restituzione, questo e stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Ne consegue che la mancanza di pattuizione per iscritto del mutuo o di una specifica data di restituzione non influisce sulla validità o l'efficacia del rapporto obbligatorio, che tipicamente si estingue con la restituzione del tantundem eiusdem generis.
In breve, lo stesso legislatore prevede la possibilità di eseguire prestiti di favore, nell'interesse e a vantaggio esclusivo del mutuatario, lasciando a quest'ultimo la possibilità di scegliere discrezionalmente il momento in cui restituire il denaro ricevuto, senza pagare interessi;
pertanto, anche ammesso che, in forza del particolare rapporto di familiarità intercorrente tra le parti, abbia voluto aiutare il genero, prestando il denaro senza imporre una CP_2 precisa data di scadenza per il rimborso e, quindi, consentendo a costui di scegliere il momento in cui operare la restituzione, né costringendo il mutuatario al pagamento di interessi, senza neppure preoccuparsi di attestare in forma scritta il contratto, non per questo il rapporto giuridico istituito dalle parti perderebbe le caratteristiche tipiche del mutuo, come espressamente previste dalla legge.
Ininfluente è poi l'argomento per cui il prestito sarebbe stato concesso sia al convenuto che alla moglie.
Infatti, in disparte il rilievo per cui trova smentita nella documentazione in atti (comprovante l'effettivo destinatario della somma) e non ha trovato adeguata conferma nel compendio testimoniale acquisito (fondato su dichiarazioni de relato
pagina 5 di 9 ex parte, prive di valenza probatoria), la circostanza, quand'anche provata, non renderebbe per ciò solo infondata la pretesa restitutoria così come avanzata nei confronti del convenuto, atteso che, versandosi in ipotesi di obbligazione di natura solidale, in virtù del disposto dell'art. 1294 c.c., i condebitori sono comunque tenuti in solido e il mutuatario ben può chiedere la restituzione dell'intero importo dovuto anche a uno solo.
Indimostrata la restituzione parziale delle somme mutuate, il convenuto non ha poi neanche evocato in giudizio la asserita coobbligata, per far valere sue eventuali responsabilità o per agire in regresso nei suoi confronti.
Pertanto, esclusa la donazione e dimostrata la dazione del denaro e la relativa causa, il debitore, in difetto di prova di qualunque fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione stessa, dev'essere condannato alla restituzione di quanto preteso dall'attore.
Ciò detto, difetta la prova della pattuizione di un termine certo per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del mutuatario.
Alla luce di ciò, considerato che la fissazione di un termine è essenziale alla fattispecie, appare doverosa l'applicazione dell'art. 1817 c.c. che, essendo disposizione normativa volta a stabilirlo, interviene nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a fissare un termine per la restituzione o nell'ipotesi in cui sia stata prevista una clausola di restituzione cum potuero.
Alla mancanza del termine di restituzione è invero equiparato il termine cum potuero che può inserirsi nel contratto di mutuo sotto una molteplicità di locuzioni equivalenti fra loro (non appena possibile, quando avrò denaro liquido ecc.), che hanno lo scopo di conformarsi alle possibilità economiche del mutuatario. Anche in questi casi il Giudice fisserà un termine, come stabilito dall'art. 1817, co. 2,
c.c.. Nell'ambito di un rapporto di mutuo, infatti, se il mutuatario si è impegnato a restituire l'importo concordato "quando potrà", "quando gli sarà possibile",
"quando lo riterrà possibile", oppure "quando vorrà" (da intendersi "in potestate debitoris"), spetta al Giudice stabilire il termine della restituzione.
pagina 6 di 9 Pertanto, è legittima la domanda del mutuante diretta alla restituzione dell'importo mutuato in adempimento dell'obbligo fondamentale da parte del mutuatario sul presupposto dell'applicazione della norma di cui all'art. 1817 c.c..
La fissazione del termine previsto da tale disposizione deve avvenire all'esito di un procedimento ordinario di cognizione finalizzato alla valutazione delle "circostanze" concrete del rapporto nel contraddittorio delle parti.
Per costante giurisprudenza, il Giudice, nell'accertamento del termine, può affermare l'esigibilità immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale.
Come ricordato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2055/1972, nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni;
pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal
Giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Qualora sia stato previsto che la restituzione dovrà aversi solo quando il mutuatario potrà il contratto deve ritenersi pattuito senza fissazione di termine di restituzione, dunque spetta all'Organo Giudicante, in virtù di quanto contemplato dal primo comma dell'art. 1817 c.c., fissare il termine compiendo un'indagine tenendo conto di una molteplicità di circostanze.
Indagando nel caso di specie ciò che ha indotto le parti alla stipulazione del contratto emerge come sottesa all'accordo vi fosse ab origine la volontà di consentire al nucleo familiare della figlia del mutuante una stabilità economica: infatti la somma serviva ad intraprendere un'attività imprenditoriale da parte del genero dell'attore. Si presumeva dunque che l'importo mutuato fosse utile al fine di avviare una attività economica idonea a consentire il sostentamento economico futuro della famiglia.
Pertanto, si può ritenere che la elargizione della somma mutuata abbia avuto alla base la solidarietà familiare e sia stata quest'ultima ad indurre le parti alla stipulazione del contratto di mutuo.
pagina 7 di 9 Dovendo stabilire il termine non si può non tenere conto di questa circostanza;
dunque, si ritiene che, a seguito della separazione dei coniugi sia venuto meno il presupposto che aveva indotto la Parte_2 parte attrice alla concessione della somma e che, allo stato attuale, la finalità perseguita con l'elargizione del prestito si sia esaurita, considerando le circostanze nelle quali il mutuo era stato stipulato.
Il termine può anche essere ricavato da una determinazione implicita, risultante indirettamente dalle particolari caratteristiche dell'uso per cui la somma era stata mutuata, uso esplicitamente considerato dalle parti all'atto della stipulazione del contratto.
Si osserva come in questa situazione occorra considerare la durata che ha avuto, di fatto, la concessione del mutuo ed immaginare, altresì, quale avrebbe dovuto essere, secondo le circostanze, la durata del termine di restituzione appropriata alla situazione.
La Corte di Cassazione con la citata pronuncia n. 2522 del 1974, precisa che quando le parti non abbiano stabilito il termine per la restituzione della somma di denaro o delle altre cose fungibili mutuate, la norma dell'art. 1817 c.c. demanda la fissazione del termine al potere discrezionale del Giudice del merito, avuto riguardo alle circostanze;
il concreto esercizio di questo potere discrezionale, quando risulti che vi è stata una valutazione di circostanze, non è sindacabile in sede di legittimità.
Ebbene, alla luce dell'entità della somma mutuata, del lungo lasso temporale trascorso dall'elargizione del prestito e dall'avvio dell'attività commerciale a cui era funzionale, nonché del significativo intervallo decorso dalla diffida alla restituzione inoltrata dall'attore, in difetto del rimborso finanche parziale degli importi dovuti, si ritiene dunque equo fissare, anche in considerazione delle condizioni soggettive del debitore, un termine per la restituzione coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza.
A nulla rileva, in questa prospettiva, la dedotta situazione di difficoltà economica del convenuto, che, ove integrante una vera e propria condizione di insolvenza, legittimerebbe anzi il creditore a richiedere l'immediato pagamento, ai pagina 8 di 9 sensi dell'art. 1186 c.c., alla stregua del principio, operante anche nei rapporti di mutuo senza termine, che ritiene addirittura superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato ad esigere immediatamente la prestazione. È, infatti, disposizione di carattere generale, in tema di obbligazioni, quella di cui all'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass., n. 6984 del 2003).
Non può essere accolta la richiesta di restituzione rateale avanzata dal convenuto, in difetto di prova della relativa convenzione inter partes.
Sulla somma oggetto di restituzione saranno dovuti i soli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta, ON CP_1
a pagare in favore di la somma di euro 49.000
[...] Parte_1 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. ON il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 545 per esborsi e in euro 6.164 per compensi difensivi, oltre
15% per spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Bari, 19 dicembre 2025
Il giudice
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