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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3156/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15407/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Curatela Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10176 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela dell'eredità giacente di Ricorrente_1, in persona del Curatore Avv. Rappresentante_1, ha proposto, dinanzi a questa Corte, ricorso in opposizione all'avviso di accertamento / sollecito TARI – anno d'imposta 2019 per l'importo richiesto € 612,00.
Preliminarmente il ricorrente deduceva la nullità della notifica dell'atto impugnato, intestato alla defunta
Ricorrente_1, in luogo del curatore nominato.
In subordine ha evidenziato l'intervenuta decadenza dell'Ente dalla potestà di riscossione coattiva del tributo, nonché la prescrizione dello stesso, atteso il termine quinquennale operante per i tributi locali.
Infine ha dedotto la nullità dell'avviso in quanto firmato e sottoscritto da persona diversa da funzionario responsabile del tributo e quindi soggetto privo di potere di firma.
Alla luce di tali rilievi chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Nessuno si è costituito pe ril Comune di S. Difensore_1.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover decidere in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizi, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass. n. 36/19).
Come già deliberato da altri giudici di questa corte, l'avviso qui impugnato deve essere ritenuto illegittimo per mancanza di valida firma di sottoscrizione. Il funzionario delegato è il dottor Nominativo_1, a seguito di deliberazione adottata con richiamo all'articolo 1 comma 739 della legge 27/12/2019 numero 160.
L'avviso in oggetto reca la firma a stampa di altro funzionario, diverso dal essa AR Cappiello.di apposita delega.
La doglianza del contribuente, non confutata dal Comune, resta pertanto meritevole di accoglimento.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 200 con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di S. Difensore_1 alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15407/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Curatela Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10176 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela dell'eredità giacente di Ricorrente_1, in persona del Curatore Avv. Rappresentante_1, ha proposto, dinanzi a questa Corte, ricorso in opposizione all'avviso di accertamento / sollecito TARI – anno d'imposta 2019 per l'importo richiesto € 612,00.
Preliminarmente il ricorrente deduceva la nullità della notifica dell'atto impugnato, intestato alla defunta
Ricorrente_1, in luogo del curatore nominato.
In subordine ha evidenziato l'intervenuta decadenza dell'Ente dalla potestà di riscossione coattiva del tributo, nonché la prescrizione dello stesso, atteso il termine quinquennale operante per i tributi locali.
Infine ha dedotto la nullità dell'avviso in quanto firmato e sottoscritto da persona diversa da funzionario responsabile del tributo e quindi soggetto privo di potere di firma.
Alla luce di tali rilievi chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Nessuno si è costituito pe ril Comune di S. Difensore_1.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover decidere in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizi, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass. n. 36/19).
Come già deliberato da altri giudici di questa corte, l'avviso qui impugnato deve essere ritenuto illegittimo per mancanza di valida firma di sottoscrizione. Il funzionario delegato è il dottor Nominativo_1, a seguito di deliberazione adottata con richiamo all'articolo 1 comma 739 della legge 27/12/2019 numero 160.
L'avviso in oggetto reca la firma a stampa di altro funzionario, diverso dal essa AR Cappiello.di apposita delega.
La doglianza del contribuente, non confutata dal Comune, resta pertanto meritevole di accoglimento.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 200 con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di S. Difensore_1 alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00 con attribuzione al procuratore antistatario.