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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14150/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato l'[...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Anna Maria Santoro
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Marcella Cataldi
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 12.11.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 15.12.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative alla pensione di inabilità senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
L'udienza del 21.05.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura dell'87%.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, dovendo in particolare essere attribuito al disturbo bipolare con aspetti ossessivi compulsivi il codice 2201. Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, tenendo anche conto della documentazione medica acquisita Parte_1 in fase di a.t.p.; in particolare, in ordine alla problematica psichica, il ctu, anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente nel corso delle operazioni peritali, ha chiarito che
“all'esame clinico effettuato in data delle operazioni peritali, con la presenza della dott. medico di parte il Persona_2 CP_1 ricorrente era disponibile al colloquio, orientato nel tempo e nello spazio, con un umore depresso, a tratti mutacico e quando spronato rispondeva in modo pertinente alle domande. Inoltre, si fa presente che il quadro psichiatrico ha avuto miglioramenti clinici nel tempo, anche se si sono alternati ricadute psicopatologiche e attualmente come si evince anche dalla documentazione ad atti. Infine, si prende atto che l'avvocato nelle proprie considerazioni non documenta episodi o certificazioni che possano giustificare dal punto di vista clinico un peggioramento del quadro clinico rispetto a quanto la sottoscritta abbia osservato nella propria visita peritale e sia quali siano i motivi o certificazioni che il quadro clinico del suo assistito abbia un punteggio maggiore o necessiterebbe dello stato di indennità di accompagnamento, di quanto già relazionato dalla sottoscritta CTU”. Il consulente ha dunque confermato l'attribuzione del codice 1204, conformemente alla scelta già operata dalla commissione sanitaria in sede di visita.
In verità il codice 1204 selezionato dal consulente e corrispondente alla “psicosi ossessiva” appare adeguato alle diagnosi riportate nei certificati medici in atti ed ai risultati dell'esame clinico condotto dal perito.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili. D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che manca agli atti la dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c., le spese, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre accessori se dovuti.
Pone a carico del ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua