Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CR
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1 ai fini del presente giudizio domiciliata in IL ST (Kr) nella piazza G. Marconi n. 3, presso lo studio dell'avv. Renzo Cavarretta del Foro di RO (C.F. ; pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 giudizio domiciliato in IL ST (Kr) nella piazza G. Marconi n. 3, presso lo studio dell'avv.
Renzo Cavarretta (C.F. ; pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, verificate le condizioni di legge, omologare la separazione alle condizioni indicate a tutti i punti del ricorso introduttivo congiunto.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 06.11.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 07.05.2022 nel Comune di RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, Parte 1, anno 2022;
Persona_1
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
b)I ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale;
e) La casa coniugale ubicata nel Comune di RO in Via Tommaso Campanella, 54, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla nell'interesse del figlio minore , Pt_2 Per_1 ivi stabilmente convivente
PER IL FIGLIO MINORENNE Controparte_2
1.Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione , che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le natura li inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2.Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: Dal venerdì alla domenica di tutte le settimane.
2/a) Dal venerdì mattina alle ore 9:00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
2/b) Essendo entrambi i genitori lavoratori con turni differenti, gli stessi si daranno reciproco ausilio nel tenere il bambino durante le ore nelle quali l'uno o l'altro genitore è impegnato nel proprio turno lavorativo;
2/c) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3.La madre si impegna a fare il possibile affinché il padre possa comunque vedere il proprio figlio secondo accordi che intercorreranno volta per volta, ed acconsentire che. lo stesso possa Per_1 trascorrere ulteriori giorni insieme al padre;
4.Entrambi i genitori saranno rispettivamente liberi di portare con sé il figlio minore, anche fuori regione, avendo il figlio n. 3 nonni che vivono stabilmente fuori regione, previo obbligo di informare il coniuge circa le intenzioni di partire e dopo essersi assicurati della volontà del minore a seguire l'uno o l'altro;
5.Il padre verserà la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore fino al mese di agosto del 2030, data in cui terminerà il pagamento delle rate di Per_1 finanziamento che i coniugi hanno contratto durante il matrimonio e che rimangono a carico del padre.
Dal mese di settembre 2030 in poi il padre verserà la somma di € 300,00 per il mantenimento del figlio
; Per_1
6.Il padre consente che la madre possa percepire l'intero assegno familiare per il proprio figlio minore;
7.Tutte le spese straordinarie (Istruzione, sanitarie, sport) per il figlio minore verranno suddivise al
50%;
8.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
Con decreto dell'8.11.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
In data 18.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 18.11.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1192/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 07.05.2022 nel Comune di RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, Parte 1, Anno 2022;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di RO in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli