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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947/ 2025 RG, introdotta da nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1
C.F. elett.te dom.ta in Civitavecchia alla Via Cialdi. n. 4 presso e nello C.F._1 studio dell'avv. Francesca Maruccio, C.F. pec: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti e
- il Sig. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...] dell'Immacolata n. 23, C.F. , elett.te dom.to in Civitavecchia, Largo C.F._3
Plebiscito n. 23, presso e nello studio dell'avv. Andrea Riga, C.F. , pec. C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 e adìvano il Parte_1 Controparte_1
Tribunale per la regolamentazione della potestà genitoriale sui figli , nato a Per_1
Civitavecchia il 17.10.2014 ed ato a Civitavecchia 06.11.2021, avuti in seguito alla Per_2 relazione more uxorio delle parti a decorrere dal 03/03/2006. Rappresentavano gli istanti di avere stabilito unitamente ai figli, residenza familiare in Civitavecchia, Via dell'Immacolata n. 23, presso l'abitazione di proprietà di entrambi;
- che i primi giorni del mese di Gennaio del 2025 i ricorrenti, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, decidevano di interrompere la loro relazione;
- che in conseguenza di quanto sopra il Sig. rasferiva il proprio CP_1 domicilio in altra abitazione, mentre la Sig.ra rimaneva nell'abitazione di Via Pt_1 dell'Immacolata n. 23 unitamente ad entrambi i figli.
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte che il Tribunale ha esaminato ravvisando che nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della regolamentazione in oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947/ 2025 R.G.V.G., così decide: a) affido dei figli minori e d entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con la madre presso la casa familiare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire la propria Parte_1 residenza e quella dei figli e purché ciò non limiti il diritto di visita del Per_1 Per_2 padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Pt_1
Sig. con dovuto preavviso;
b) il Sig. compatibilmente con i CP_1 Controparte_1 propri impegni di lavoro, potrà tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana (lunedì e giovedì) quando al padre spetterà di trascorrere con i bambini anche il weekend, mentre li potrà tenere almeno 3 volte (martedì, giovedì e venerdì) allorquando non spetterà allo stesso trascorrere con i minori il weekend, dall'uscita di scuola alle ore 21.00 nel periodo scolastico ed invernale, mentre l'orario di rientro (cioè quando i ragazzi terminano il periodo di frequentazione scolastica) sarà procrastinato alle ore 22.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli per due finesettimana al mese alternati, dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20 della domenica successiva e comunque facendo riferimento agli orari sopra meglio specificati. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e nel rispetto della loro volontà; c) in occasione delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del 24 con uno e quello del 25 con l'altro. Stesso dicasi per il 31 dicembre con uno ed il 01 dell'Anno con l'altro. Per il periodo delle vacanze natalizie rimarrà il diritto di visita di cui al punto B, a meno che uno dei due genitori, riesca ad ottenere dei giorni di ferie tali da poter trascorrere un periodo prolungato con i figli, da comunicare entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno;
- in occasione delle vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo che va dalla chiusura delle scuole sino al giorno di Pasqua e quello che va dal Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola, tenendo conto, sempre, delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- in ordine alle vacanze estive il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli Controparte_1 almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo potrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. e CP_1 della Sig.ra Allorquando verrà comunicata il periodo di vacanze da una delle parti, Pt_1
l'altra avrà due giorni e non oltre per acconsentire, onde evitare incomprensioni e/o ritardi e penali nell'eventuale programmazione di viaggi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne Pt_1 notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, CP_1 nonché le date di partenza e ritorno. Stesso dicasi per il ei riguardi della CP_1 Pt_1
d) per quel che concerne i compleanni dei figli e i genitori cercheranno Per_1 Per_2 di seguire le esigenze ed i desiderata degli stessi, festeggiando congiuntamente anche alle rispettive famiglie di provenienza. Ciò al fine di mantenere serenità ed equilibrio nella crescita dei minori. I compleanni dei genitori, indipendentemente dai giorni previsti e spettanti, saranno trascorsi rispettivamente con il papà e con la mamma. Stesso dicasi per il giorno della festa del papà e della festa della mamma. e) il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 225,00 (duecentoventicinque,00) ciascuno, per un totale di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione dell'indice ISTAT. Il suddetto importo sarà corrisposto in una unica soluzione attraverso bonifico bancario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1
f) il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 60% di tutte le spese Controparte_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare i ricorrenti hanno concordato che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura medica, scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese mediche straordinarie:
- visite e cure specialistiche e/o visite e cure dentistiche o oculistiche presso strutture sanitarie private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
- medicinali e/o trattamenti sanitari presso strutture sanitarie private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici. spese scolastiche straordinarie: spese relative alle tasse e rette applicati da istituti privati di istruzione primaria, secondaria e universitaria, ai corsi e scuole di specializzazione, ai master, alle gite e ai viaggi – studio con pernottamento, ai corsi e alle lezioni impartite da insegnanti privati. Spese straordinarie extrascolastiche: il tempo prolungato, il dopo scuola, i centri estivi, le attività sportive con relativo abbigliamento ed attrezzature, i viaggi e le vacanze senza genitori. g) i Sig.ri e hanno concordato che l'assegno unico che Controparte_1 Parte_1 attualmente percepiscono dall' in ragione di contributo al mantenimento dei figli CP_2 dovrà essere destinato per l'intero importo al genitore collocatario. Fino a quando la pratica amministrativa a ciò finalizzata non sarà definita il Sig. erserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo mensile da lui percepito dall' a titolo di assegno unico unitamente al CP_2 mantenimento. h) i genitori si sono impegnati reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si sono impegnati, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. i) le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947/ 2025 RG, introdotta da nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1
C.F. elett.te dom.ta in Civitavecchia alla Via Cialdi. n. 4 presso e nello C.F._1 studio dell'avv. Francesca Maruccio, C.F. pec: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti e
- il Sig. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...] dell'Immacolata n. 23, C.F. , elett.te dom.to in Civitavecchia, Largo C.F._3
Plebiscito n. 23, presso e nello studio dell'avv. Andrea Riga, C.F. , pec. C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 e adìvano il Parte_1 Controparte_1
Tribunale per la regolamentazione della potestà genitoriale sui figli , nato a Per_1
Civitavecchia il 17.10.2014 ed ato a Civitavecchia 06.11.2021, avuti in seguito alla Per_2 relazione more uxorio delle parti a decorrere dal 03/03/2006. Rappresentavano gli istanti di avere stabilito unitamente ai figli, residenza familiare in Civitavecchia, Via dell'Immacolata n. 23, presso l'abitazione di proprietà di entrambi;
- che i primi giorni del mese di Gennaio del 2025 i ricorrenti, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, decidevano di interrompere la loro relazione;
- che in conseguenza di quanto sopra il Sig. rasferiva il proprio CP_1 domicilio in altra abitazione, mentre la Sig.ra rimaneva nell'abitazione di Via Pt_1 dell'Immacolata n. 23 unitamente ad entrambi i figli.
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte che il Tribunale ha esaminato ravvisando che nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della regolamentazione in oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947/ 2025 R.G.V.G., così decide: a) affido dei figli minori e d entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con la madre presso la casa familiare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire la propria Parte_1 residenza e quella dei figli e purché ciò non limiti il diritto di visita del Per_1 Per_2 padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Pt_1
Sig. con dovuto preavviso;
b) il Sig. compatibilmente con i CP_1 Controparte_1 propri impegni di lavoro, potrà tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana (lunedì e giovedì) quando al padre spetterà di trascorrere con i bambini anche il weekend, mentre li potrà tenere almeno 3 volte (martedì, giovedì e venerdì) allorquando non spetterà allo stesso trascorrere con i minori il weekend, dall'uscita di scuola alle ore 21.00 nel periodo scolastico ed invernale, mentre l'orario di rientro (cioè quando i ragazzi terminano il periodo di frequentazione scolastica) sarà procrastinato alle ore 22.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli per due finesettimana al mese alternati, dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20 della domenica successiva e comunque facendo riferimento agli orari sopra meglio specificati. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e nel rispetto della loro volontà; c) in occasione delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del 24 con uno e quello del 25 con l'altro. Stesso dicasi per il 31 dicembre con uno ed il 01 dell'Anno con l'altro. Per il periodo delle vacanze natalizie rimarrà il diritto di visita di cui al punto B, a meno che uno dei due genitori, riesca ad ottenere dei giorni di ferie tali da poter trascorrere un periodo prolungato con i figli, da comunicare entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno;
- in occasione delle vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo che va dalla chiusura delle scuole sino al giorno di Pasqua e quello che va dal Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola, tenendo conto, sempre, delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- in ordine alle vacanze estive il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli Controparte_1 almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo potrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. e CP_1 della Sig.ra Allorquando verrà comunicata il periodo di vacanze da una delle parti, Pt_1
l'altra avrà due giorni e non oltre per acconsentire, onde evitare incomprensioni e/o ritardi e penali nell'eventuale programmazione di viaggi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne Pt_1 notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, CP_1 nonché le date di partenza e ritorno. Stesso dicasi per il ei riguardi della CP_1 Pt_1
d) per quel che concerne i compleanni dei figli e i genitori cercheranno Per_1 Per_2 di seguire le esigenze ed i desiderata degli stessi, festeggiando congiuntamente anche alle rispettive famiglie di provenienza. Ciò al fine di mantenere serenità ed equilibrio nella crescita dei minori. I compleanni dei genitori, indipendentemente dai giorni previsti e spettanti, saranno trascorsi rispettivamente con il papà e con la mamma. Stesso dicasi per il giorno della festa del papà e della festa della mamma. e) il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 225,00 (duecentoventicinque,00) ciascuno, per un totale di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione dell'indice ISTAT. Il suddetto importo sarà corrisposto in una unica soluzione attraverso bonifico bancario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1
f) il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 60% di tutte le spese Controparte_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare i ricorrenti hanno concordato che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura medica, scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese mediche straordinarie:
- visite e cure specialistiche e/o visite e cure dentistiche o oculistiche presso strutture sanitarie private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
- medicinali e/o trattamenti sanitari presso strutture sanitarie private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici. spese scolastiche straordinarie: spese relative alle tasse e rette applicati da istituti privati di istruzione primaria, secondaria e universitaria, ai corsi e scuole di specializzazione, ai master, alle gite e ai viaggi – studio con pernottamento, ai corsi e alle lezioni impartite da insegnanti privati. Spese straordinarie extrascolastiche: il tempo prolungato, il dopo scuola, i centri estivi, le attività sportive con relativo abbigliamento ed attrezzature, i viaggi e le vacanze senza genitori. g) i Sig.ri e hanno concordato che l'assegno unico che Controparte_1 Parte_1 attualmente percepiscono dall' in ragione di contributo al mantenimento dei figli CP_2 dovrà essere destinato per l'intero importo al genitore collocatario. Fino a quando la pratica amministrativa a ciò finalizzata non sarà definita il Sig. erserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo mensile da lui percepito dall' a titolo di assegno unico unitamente al CP_2 mantenimento. h) i genitori si sono impegnati reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si sono impegnati, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. i) le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone