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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Roma N 185 95032 Belpasso CT
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato a mezzo posta in data 29.11.2024, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo meglio specificato in epigrafe eccependo, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione il quale, oltre a produrre prova della regolare notifica di tutti e quattro gli atti di accertamento presupposti (TARI 2015, TARI 2016; TASI 2015 ed IMU 2015) ed a controdedurre sui vari profili di illegittimità allegati dal ricorrente, in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto non notificato con le modalità telematiche obbligatorie per legge.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto, per i giudizi istaurati dopo il 2 settembre
2024, non è più possibile, neppure per i ricorrenti che stiano in giudizio personalmente, notificare il ricorso con modalità diverse da quelle telematiche, essendo stata abrogata, a partire dalla data sopra indicata, la norma contenuta nell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. 546/1992 secondo cui: “3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”.
Nel caso a mani, fermo restando che il ricorso appare nel merito infondato avendo la resistente prodotto la prova della notifica al ricorrente degli atti prodromici asseritamente non notificati, ritiene la Corte che ne debba comunque essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione preliminare, la inammissibilità, atteso che lo stesso è stato notificato con modalità diverse da quella telematica.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 113/25
R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Roma N 185 95032 Belpasso CT
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000551988 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato a mezzo posta in data 29.11.2024, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo meglio specificato in epigrafe eccependo, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione il quale, oltre a produrre prova della regolare notifica di tutti e quattro gli atti di accertamento presupposti (TARI 2015, TARI 2016; TASI 2015 ed IMU 2015) ed a controdedurre sui vari profili di illegittimità allegati dal ricorrente, in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto non notificato con le modalità telematiche obbligatorie per legge.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto, per i giudizi istaurati dopo il 2 settembre
2024, non è più possibile, neppure per i ricorrenti che stiano in giudizio personalmente, notificare il ricorso con modalità diverse da quelle telematiche, essendo stata abrogata, a partire dalla data sopra indicata, la norma contenuta nell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. 546/1992 secondo cui: “3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”.
Nel caso a mani, fermo restando che il ricorso appare nel merito infondato avendo la resistente prodotto la prova della notifica al ricorrente degli atti prodromici asseritamente non notificati, ritiene la Corte che ne debba comunque essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione preliminare, la inammissibilità, atteso che lo stesso è stato notificato con modalità diverse da quella telematica.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 113/25
R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso