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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12030/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12030/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Sonia Parte_1 C.F._1
Catalano e Alessandra Concetta Scerra attore - opponente contro
(C.F. ), in persona della procuratrice TE P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio degli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice - opponente:
“annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge”.
Per parte convenuta - opposta:
“In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via preliminare, nel merito,
pagina 1 di 7 - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1988/2022 del 12/05/2022
RG n. 5227/2022 emesso dal Tribunale di Brescia stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
- Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1988/2022 del 12/05/2022 RG n. 5227/2022 emesso dal Tribunale di BresciaIn via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà TE all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2022, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1988/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 12.5.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente del TE
complessivo importo di € 33.785,66, quale sommatoria dei saldi passivi di tre contratti di finanziamento sottoscritti tra l'opponente e oltre interessi e spese di procedura come Controparte_3
liquidate in decreto.
A fondamento dell'opposizione l'attore ha eccepito i) la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria ii) la mancanza di prova del credito ex adverso TE vantato, con particolare riferimento alla “traditio rei”, al piano di ammortamento e all'estratto conto;
iii) in ogni caso l'illegittimità della pretesa avversaria per indicazione in contratto di un taeg difforme dall'effettivo e per applicazione del sistema di ammortamento c.d. alla francese, con conseguente applicazione di un “costo occulto” e con “indeterminatezza del tasso contrattuale”; iv) violazione del divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute, v) omessa considerazione nel taeg del costo delle polizze assicurative.
Si è costituita in giudizio l'opposta eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per sua tardività; nel merito ha replicato puntualmente alle avversarie eccezioni, concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, il g.i. ritenuta tempestiva l'opposizione, ha concesso la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa, matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione, proposta entro il termine di decadenza previsto dalla legge, è infondata e va respinta.
Come emerge dalla copia della cartolina di ricevimento prodotta dalla difesa opposta, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 5.9.2022.
Poiché i quaranta giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. decorrenti dalla suddetta data scadevano sabato
15.10.2022, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., in base alle quali, “ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono
pagina 3 di 7 nella giornata del sabato” (quinto comma), “la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (quarto comma, come richiamato dal quinto).
Ne consegue che l'opposizione notificata in data lunedì 17 ottobre 2022 è tempestiva.
Nel merito, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a CP_1
per (asserita) mancata prova della cessione.
Gli elementi probatori offerti dall'opposta a dimostrazione dell'intervenuto acquisto del credito sono, invero, idonei a fondarne la titolarità.
Già in sede monitoria ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente la descrizione CP_1
della categoria di rapporti ceduti in blocco, individuati sulla base del momento genetico del rapporto obbligatorio, del tipo di operazione bancaria e dell'esistenza dell'inadempimento, nonché l'estratto della lista dei crediti ceduti unitamente alla certificazione notarile del contratto di cessione e della lista predetta, documenti idonei ad affermate la titolarità del credito in capo all'opposta.
Gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, come esplicitati nel menzionato avviso di G.U. consentono, infatti, di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione e di verificare l'inclusione tra essi dei crediti azionati nel presente giudizio (cfr. tra le altre Cass. n. 20739/2022). Oggetto di cessione sono, in particolare, i crediti “derivanti … da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carte di credito o altri anticipi di varia natura… che alla data del 22 settembre 2021 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con il Cedente, per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che, “alla data del 30 giugno 2021, soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) originati da (ii) nascenti da rapporti Controparte_3 giuridici regolati dal diritto italiano;
(iii) denominati in Euro;
(iv) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
(v) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
(vi) liberamente cedibili;
(vii) in gestione a o (viii) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle Controparte_3 CP_4 circolari della Banca d'Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate); e
(ix) inclusi nella lista depositata presso il notaio Dott. iscritto al Collegio Persona_1
Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa…”.
Tutti i menzionati elementi caratterizzano crediti azionati da verso il signor TE
. L'atto di deposito della lista e certificazione del Notaio di La Spezia, Parte_1 Persona_1
come si è visto, è stato prodotto sin dalla fase monitoria (cfr. doc. 4) unitamente all'avviso in G.U. che ne fa menzione tra gli elementi identificativi della categoria di crediti ceduti in blocco.
A quanto sopra aggiungasi che il possesso di tutta la documentazione contrattuale e della pagina 4 di 7 corrispondenza intercorsa tra e il signor in capo a costituisce indice CP_3 Parte_1 CP_1 rivelatore dell'intervenuta cessione, non trovando detta disponibilità altra plausibile giustificazione.
Si è visto che il credito azionato da quale cessionaria di trae origine TE Controparte_3
dal rapporto contrattuale intercorso tra l'opponente e la Banca cedente, contraddistinto dal NDG
87359100, e relativo ai seguenti contratti di finanziamento, tutti prodotti sin dalla fase monitoria con la relativa certificazione del saldo finale passivo ex art. 50 t.u.b:
- contratto di prestito personale n. 850774 (doc. 6 e 9 fasc. monitorio);
- contratto di prestito personale n. 8869722 (doc. 7 e 10 fasc. monitorio);
- contratto di prestito personale n. 9534612 (doc. 8 e 11 fasc. monitorio).
Ora, secondo l'opponente, dalla lettura del ricorso e dalla documentazione ex adverso prodotta non sarebbe possibile comprendere “come la controparte abbia quantificato l'importo richiesto in via monitoria oltre interessi, né come sia pervenuta al calcolo del presunto debito”.
La contestazione è del tutto generica e infondata, proprio in ragione del fatto che la cessionaria ha prodotto, sin dal deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., i contratti contenenti le precise condizioni economiche praticate (importo del credito, condizioni di prelievo, durata del rapporto, numero, ammontare e periodicità delle rate, quota di polizza assicurativa, premio totale, spese e imposte, interessi di mora), nonché le certificazioni dei saldi precedute dall'esposizione dell'integrale movimentazione di ciascun rapporto, da cui si evince il dettaglio degli importi richiesti. L'opponente non ha specificamente contestato tali risultanze, non fornendo del resto la prova di ulteriori pagamenti eseguiti.
A fronte, dunque, delle complete produzioni della creditrice e delle chiare previsioni contrattuali, è palese la genericità e inconsistenza dei rilievi attorei.
Quanto all'erogazione degli importi finanziati, prova sufficiente è ricavabile dall'avvenuto rimborso di alcune rate da parte dell'opponente.
Quanto alle ulteriori doglianze, basta leggere i contratti per avvedersi che l'incidenza del premio della polizza assicurativa è espressamente considerata nel calcolo del taeg, con conseguente infondatezza anche di tale eccezione.
Del tutto generica - e come tale inammissibile - è la contestazione concernente una presunta difformità tra taeg effettivo e taeg indicato nei contratti, posto che l'opponente nemmeno ha precisato i termini della presunta dicotomia, avendo omesso di indicare l'ammontare del (presunto) taeg “effettivo”.
Da escludersi, in base alla maggioritaria e consolidata giurisprudenza di merito, nonché ai recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, che l'ammortamento alla francese comporti indebito anatocismo ovvero celi un costo occulto tale da rendere più oneroso il contratto e da causare pagina 5 di 7 l'indeterminatezza dei tassi praticati.
Si veda, da ultimo, Cass. n. 7382/2025, secondo cui “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Con riferimento, infine, alla capitalizzazione degli interessi di mora, è sufficiente rilevare che la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi né un illegittimo anatocismo, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.20001, legittimata dall'art. 120
T.U.B., e che, pertanto, non può per sé stessa essere reputata illegittima.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha, poi, versato in atti, per ciascun rapporto, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, sicché anche i rilevi sul punto mossi dall'opponente s'appalesano infondati.
L'opposizione va, pertanto, integralmente respinta, con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2015 e s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione. Nulla va liquidato per la fase decisionale, non avendo le parti depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona della procuratrice avverso il decreto ingiuntivo n. TE Controparte_2
1988/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 12.5.2022, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4.711 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La quale prevede che “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
“2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12030/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Sonia Parte_1 C.F._1
Catalano e Alessandra Concetta Scerra attore - opponente contro
(C.F. ), in persona della procuratrice TE P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio degli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice - opponente:
“annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge”.
Per parte convenuta - opposta:
“In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via preliminare, nel merito,
pagina 1 di 7 - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1988/2022 del 12/05/2022
RG n. 5227/2022 emesso dal Tribunale di Brescia stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
- Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1988/2022 del 12/05/2022 RG n. 5227/2022 emesso dal Tribunale di BresciaIn via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà TE all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2022, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1988/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 12.5.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente del TE
complessivo importo di € 33.785,66, quale sommatoria dei saldi passivi di tre contratti di finanziamento sottoscritti tra l'opponente e oltre interessi e spese di procedura come Controparte_3
liquidate in decreto.
A fondamento dell'opposizione l'attore ha eccepito i) la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria ii) la mancanza di prova del credito ex adverso TE vantato, con particolare riferimento alla “traditio rei”, al piano di ammortamento e all'estratto conto;
iii) in ogni caso l'illegittimità della pretesa avversaria per indicazione in contratto di un taeg difforme dall'effettivo e per applicazione del sistema di ammortamento c.d. alla francese, con conseguente applicazione di un “costo occulto” e con “indeterminatezza del tasso contrattuale”; iv) violazione del divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute, v) omessa considerazione nel taeg del costo delle polizze assicurative.
Si è costituita in giudizio l'opposta eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per sua tardività; nel merito ha replicato puntualmente alle avversarie eccezioni, concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, il g.i. ritenuta tempestiva l'opposizione, ha concesso la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa, matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione, proposta entro il termine di decadenza previsto dalla legge, è infondata e va respinta.
Come emerge dalla copia della cartolina di ricevimento prodotta dalla difesa opposta, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 5.9.2022.
Poiché i quaranta giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. decorrenti dalla suddetta data scadevano sabato
15.10.2022, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., in base alle quali, “ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono
pagina 3 di 7 nella giornata del sabato” (quinto comma), “la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (quarto comma, come richiamato dal quinto).
Ne consegue che l'opposizione notificata in data lunedì 17 ottobre 2022 è tempestiva.
Nel merito, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a CP_1
per (asserita) mancata prova della cessione.
Gli elementi probatori offerti dall'opposta a dimostrazione dell'intervenuto acquisto del credito sono, invero, idonei a fondarne la titolarità.
Già in sede monitoria ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente la descrizione CP_1
della categoria di rapporti ceduti in blocco, individuati sulla base del momento genetico del rapporto obbligatorio, del tipo di operazione bancaria e dell'esistenza dell'inadempimento, nonché l'estratto della lista dei crediti ceduti unitamente alla certificazione notarile del contratto di cessione e della lista predetta, documenti idonei ad affermate la titolarità del credito in capo all'opposta.
Gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, come esplicitati nel menzionato avviso di G.U. consentono, infatti, di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione e di verificare l'inclusione tra essi dei crediti azionati nel presente giudizio (cfr. tra le altre Cass. n. 20739/2022). Oggetto di cessione sono, in particolare, i crediti “derivanti … da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carte di credito o altri anticipi di varia natura… che alla data del 22 settembre 2021 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con il Cedente, per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che, “alla data del 30 giugno 2021, soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) originati da (ii) nascenti da rapporti Controparte_3 giuridici regolati dal diritto italiano;
(iii) denominati in Euro;
(iv) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
(v) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
(vi) liberamente cedibili;
(vii) in gestione a o (viii) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle Controparte_3 CP_4 circolari della Banca d'Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate); e
(ix) inclusi nella lista depositata presso il notaio Dott. iscritto al Collegio Persona_1
Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa…”.
Tutti i menzionati elementi caratterizzano crediti azionati da verso il signor TE
. L'atto di deposito della lista e certificazione del Notaio di La Spezia, Parte_1 Persona_1
come si è visto, è stato prodotto sin dalla fase monitoria (cfr. doc. 4) unitamente all'avviso in G.U. che ne fa menzione tra gli elementi identificativi della categoria di crediti ceduti in blocco.
A quanto sopra aggiungasi che il possesso di tutta la documentazione contrattuale e della pagina 4 di 7 corrispondenza intercorsa tra e il signor in capo a costituisce indice CP_3 Parte_1 CP_1 rivelatore dell'intervenuta cessione, non trovando detta disponibilità altra plausibile giustificazione.
Si è visto che il credito azionato da quale cessionaria di trae origine TE Controparte_3
dal rapporto contrattuale intercorso tra l'opponente e la Banca cedente, contraddistinto dal NDG
87359100, e relativo ai seguenti contratti di finanziamento, tutti prodotti sin dalla fase monitoria con la relativa certificazione del saldo finale passivo ex art. 50 t.u.b:
- contratto di prestito personale n. 850774 (doc. 6 e 9 fasc. monitorio);
- contratto di prestito personale n. 8869722 (doc. 7 e 10 fasc. monitorio);
- contratto di prestito personale n. 9534612 (doc. 8 e 11 fasc. monitorio).
Ora, secondo l'opponente, dalla lettura del ricorso e dalla documentazione ex adverso prodotta non sarebbe possibile comprendere “come la controparte abbia quantificato l'importo richiesto in via monitoria oltre interessi, né come sia pervenuta al calcolo del presunto debito”.
La contestazione è del tutto generica e infondata, proprio in ragione del fatto che la cessionaria ha prodotto, sin dal deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., i contratti contenenti le precise condizioni economiche praticate (importo del credito, condizioni di prelievo, durata del rapporto, numero, ammontare e periodicità delle rate, quota di polizza assicurativa, premio totale, spese e imposte, interessi di mora), nonché le certificazioni dei saldi precedute dall'esposizione dell'integrale movimentazione di ciascun rapporto, da cui si evince il dettaglio degli importi richiesti. L'opponente non ha specificamente contestato tali risultanze, non fornendo del resto la prova di ulteriori pagamenti eseguiti.
A fronte, dunque, delle complete produzioni della creditrice e delle chiare previsioni contrattuali, è palese la genericità e inconsistenza dei rilievi attorei.
Quanto all'erogazione degli importi finanziati, prova sufficiente è ricavabile dall'avvenuto rimborso di alcune rate da parte dell'opponente.
Quanto alle ulteriori doglianze, basta leggere i contratti per avvedersi che l'incidenza del premio della polizza assicurativa è espressamente considerata nel calcolo del taeg, con conseguente infondatezza anche di tale eccezione.
Del tutto generica - e come tale inammissibile - è la contestazione concernente una presunta difformità tra taeg effettivo e taeg indicato nei contratti, posto che l'opponente nemmeno ha precisato i termini della presunta dicotomia, avendo omesso di indicare l'ammontare del (presunto) taeg “effettivo”.
Da escludersi, in base alla maggioritaria e consolidata giurisprudenza di merito, nonché ai recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, che l'ammortamento alla francese comporti indebito anatocismo ovvero celi un costo occulto tale da rendere più oneroso il contratto e da causare pagina 5 di 7 l'indeterminatezza dei tassi praticati.
Si veda, da ultimo, Cass. n. 7382/2025, secondo cui “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Con riferimento, infine, alla capitalizzazione degli interessi di mora, è sufficiente rilevare che la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi né un illegittimo anatocismo, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.20001, legittimata dall'art. 120
T.U.B., e che, pertanto, non può per sé stessa essere reputata illegittima.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha, poi, versato in atti, per ciascun rapporto, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, sicché anche i rilevi sul punto mossi dall'opponente s'appalesano infondati.
L'opposizione va, pertanto, integralmente respinta, con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2015 e s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione. Nulla va liquidato per la fase decisionale, non avendo le parti depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona della procuratrice avverso il decreto ingiuntivo n. TE Controparte_2
1988/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 12.5.2022, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4.711 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La quale prevede che “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
“2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. pagina 6 di 7