TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11148/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Valerio SGARRINO e Angelo NOBILE
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
FR RT e RI TO - Convenuto -
OGGETTO: “ARRETRATI E INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 novembre 2024 chiese al Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio asserito diritto alla liquidazione della somma di €.1.105,61 a seguito della rideterminazione dell'assegno sociale in godimento operata dall' del 23 Parte_2 settembre 2022 e, quindi, condannare l' al relativo pagamento, oltre CP_1 accessori e rifusione di spese.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso. In particolare, CP_1 precisava, tra l'altro, che: «… il credito di €.1.105,61 è composto da €.528,77, che è il credito fittizio per annullamento dell'indebito da gennaio a novembre
2021, da €.96,14, che è il credito per dicembre e tredicesima 2021, e da
€.480,70, che è il credito da gennaio a ottobre 2022
(528,77+96,14+480,70=1.105,61). Il credito teoricamente spettante alla
1 Sentenza R.G. n° 11148/24 ricorrente, perciò, sarebbe di €.576,84 (96,14+480,70=576,84), che è stato compensato con l'indebito relativo all'anno 2020 di €.624,91, il quale, come dimostrato, rimane integralmente dovuto. Di conseguenza, non solo la somma di €.
1.105.61 non spetta alla ricorrente, ma residua un'ulteriore quota di indebito, pari ad €.48,07 (624,91-576,84=48,07), che deve essere restituita.…».
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Nella specie, occorre certamente considerare che l'assegno sociale costituisce prestazione di natura assistenziale (cfr. 30 Controparte_2
GIUGNO 2020 N° 13223) sicché, in linea di principio, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: dunque l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nondimeno, con specifico riferimento all'assegno sociale, occorre richiamare il testo dell'art. 3, co. 6, L. 8 agosto 1995, n. 335: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno 2 Sentenza R.G. n° 11148/24 sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
Sull'argomento, è stato condivisibilmente rimarcato – da Parte_3
N° 3522 - che: «… … 11.2.– La ratio decidendi della sentenza
[...] impugnata s'incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi … … È immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della
3 Sentenza R.G. n° 11148/24 concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529). È l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti. Secondo l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l'azione di recupero s'innesta nella fase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata. In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in
4 Sentenza R.G. n° 11148/24 un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche. … …».
In sostanza, deve ritenersi che l'assegno sociale è erogato provvisoriamente sino all'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale (la cui scadenza naturale è il 30 giugno dell'anno successivo) e alla successiva lavorazione da parte dell' termine dal quale l' ha un mese di tempo Controparte_3 CP_1 per ricalcolare e procedere al conguaglio (31 luglio): deve tuttavia precisarsi che - laddove tale termine venga differito in via legislativa (come normalmente accade) ovvero ove esso non venga rispettato dal contribuente - l' ha comunque un mese di tempo dalla pubblicazione CP_1 della dichiarazione fiscale nella banca dati per procedere al ricalcolo senza che l'assegno sociale acquisisca il carattere della definitività per l'annualità conclusa. E questo anche perché si deve opinare che il reddito nella specie non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta, bensì elemento costitutivo del diritto al relativo conseguimento, la cui prova incombe, pertanto, su chi ne reclami il riconoscimento (cfr. CASS. LAV.
7 MAGGIO 2025 N° 11960, a proposito dell'assegno per il nucleo familiare, ma secondo una ratio che appare configurabile anche per l'assegno sociale).
°°°°°°°°°°°°°° Orbene, nel caso di specie, nessuna idonea prova è stata addotta da parte ricorrente del fatto che – nel periodo (2020-2021) cui si riferisce l'indebito contrapposto dall' - il titolare dell'assegno sociale non si fosse trovato CP_1 nelle condizioni reddituali prese in considerazione dall' nel CP_1
(tempestivo) provvedimento di ricostituzione del 4 novembre 2021, anteriormente, quindi, a quello del 23 settembre 2022 che parte ricorrente ha posto – in via esclusiva – a fondamento della pretesa avanzata nel ricorso introduttivo.
Deve anzi rimarcarsi che, a fronte delle articolate deduzioni e produzioni documentali della parte convenuta, nessuna specifica contestazione è stata tempestivamente formulata all'onerata parte ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N° 20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato
6 Sentenza R.G. n° 11148/24 nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
In termini, si veda altresì ex professo CASS. SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2023 N°
5166: «Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite».
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 Pt_3
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
7 Sentenza R.G. n° 11148/24 Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c.
(sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
------------------- Risultano perciò, all'evidenza, inammissibili le sopravvenute produzioni documentali attoree – relative, peraltro, a periodi successivi a quelli dedotti nel ricorso introduttivo ed a causali diverse – essendo, altresì, appena il caso di rilevare che comunque non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole e recente orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
------------------------- Infine, quanto alla legittimità della compensazione effettuata unilateralmente dall' , opina il TRIBUNALE di prestare adesione alla tesi CP_1 ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente CP_1 percepite, è ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale 8 Sentenza R.G. n° 11148/24 presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (sic CASS. LAV. 24 LUGLIO 2007 N° 16349, cui adde in senso conforme CASS. LAV. 28 MARZO 2011 N° 7063).
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
******************** Quanto alle spese di giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, le stesse non possono porsi a carico della medesima, avendo ella prodotto, con atto separato e allegato al ricorso introduttivo, la dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 11148/24
9 Sentenza R.G. n° 11148/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Valerio SGARRINO e Angelo NOBILE
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
FR RT e RI TO - Convenuto -
OGGETTO: “ARRETRATI E INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 novembre 2024 chiese al Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio asserito diritto alla liquidazione della somma di €.1.105,61 a seguito della rideterminazione dell'assegno sociale in godimento operata dall' del 23 Parte_2 settembre 2022 e, quindi, condannare l' al relativo pagamento, oltre CP_1 accessori e rifusione di spese.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso. In particolare, CP_1 precisava, tra l'altro, che: «… il credito di €.1.105,61 è composto da €.528,77, che è il credito fittizio per annullamento dell'indebito da gennaio a novembre
2021, da €.96,14, che è il credito per dicembre e tredicesima 2021, e da
€.480,70, che è il credito da gennaio a ottobre 2022
(528,77+96,14+480,70=1.105,61). Il credito teoricamente spettante alla
1 Sentenza R.G. n° 11148/24 ricorrente, perciò, sarebbe di €.576,84 (96,14+480,70=576,84), che è stato compensato con l'indebito relativo all'anno 2020 di €.624,91, il quale, come dimostrato, rimane integralmente dovuto. Di conseguenza, non solo la somma di €.
1.105.61 non spetta alla ricorrente, ma residua un'ulteriore quota di indebito, pari ad €.48,07 (624,91-576,84=48,07), che deve essere restituita.…».
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Nella specie, occorre certamente considerare che l'assegno sociale costituisce prestazione di natura assistenziale (cfr. 30 Controparte_2
GIUGNO 2020 N° 13223) sicché, in linea di principio, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: dunque l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nondimeno, con specifico riferimento all'assegno sociale, occorre richiamare il testo dell'art. 3, co. 6, L. 8 agosto 1995, n. 335: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno 2 Sentenza R.G. n° 11148/24 sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
Sull'argomento, è stato condivisibilmente rimarcato – da Parte_3
N° 3522 - che: «… … 11.2.– La ratio decidendi della sentenza
[...] impugnata s'incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi … … È immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della
3 Sentenza R.G. n° 11148/24 concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529). È l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti. Secondo l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l'azione di recupero s'innesta nella fase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata. In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in
4 Sentenza R.G. n° 11148/24 un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche. … …».
In sostanza, deve ritenersi che l'assegno sociale è erogato provvisoriamente sino all'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale (la cui scadenza naturale è il 30 giugno dell'anno successivo) e alla successiva lavorazione da parte dell' termine dal quale l' ha un mese di tempo Controparte_3 CP_1 per ricalcolare e procedere al conguaglio (31 luglio): deve tuttavia precisarsi che - laddove tale termine venga differito in via legislativa (come normalmente accade) ovvero ove esso non venga rispettato dal contribuente - l' ha comunque un mese di tempo dalla pubblicazione CP_1 della dichiarazione fiscale nella banca dati per procedere al ricalcolo senza che l'assegno sociale acquisisca il carattere della definitività per l'annualità conclusa. E questo anche perché si deve opinare che il reddito nella specie non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta, bensì elemento costitutivo del diritto al relativo conseguimento, la cui prova incombe, pertanto, su chi ne reclami il riconoscimento (cfr. CASS. LAV.
7 MAGGIO 2025 N° 11960, a proposito dell'assegno per il nucleo familiare, ma secondo una ratio che appare configurabile anche per l'assegno sociale).
°°°°°°°°°°°°°° Orbene, nel caso di specie, nessuna idonea prova è stata addotta da parte ricorrente del fatto che – nel periodo (2020-2021) cui si riferisce l'indebito contrapposto dall' - il titolare dell'assegno sociale non si fosse trovato CP_1 nelle condizioni reddituali prese in considerazione dall' nel CP_1
(tempestivo) provvedimento di ricostituzione del 4 novembre 2021, anteriormente, quindi, a quello del 23 settembre 2022 che parte ricorrente ha posto – in via esclusiva – a fondamento della pretesa avanzata nel ricorso introduttivo.
Deve anzi rimarcarsi che, a fronte delle articolate deduzioni e produzioni documentali della parte convenuta, nessuna specifica contestazione è stata tempestivamente formulata all'onerata parte ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N° 20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato
6 Sentenza R.G. n° 11148/24 nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
In termini, si veda altresì ex professo CASS. SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2023 N°
5166: «Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite».
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 Pt_3
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
7 Sentenza R.G. n° 11148/24 Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c.
(sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
------------------- Risultano perciò, all'evidenza, inammissibili le sopravvenute produzioni documentali attoree – relative, peraltro, a periodi successivi a quelli dedotti nel ricorso introduttivo ed a causali diverse – essendo, altresì, appena il caso di rilevare che comunque non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole e recente orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
------------------------- Infine, quanto alla legittimità della compensazione effettuata unilateralmente dall' , opina il TRIBUNALE di prestare adesione alla tesi CP_1 ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente CP_1 percepite, è ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale 8 Sentenza R.G. n° 11148/24 presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (sic CASS. LAV. 24 LUGLIO 2007 N° 16349, cui adde in senso conforme CASS. LAV. 28 MARZO 2011 N° 7063).
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
******************** Quanto alle spese di giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, le stesse non possono porsi a carico della medesima, avendo ella prodotto, con atto separato e allegato al ricorso introduttivo, la dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 11148/24
9 Sentenza R.G. n° 11148/24