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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
e per essa le sue eredi , nata a Parte_1 Persona_1
Telese (BN) il 13.6.1967 C.F. e , nata a C.F._1 Parte_2
Campobasso (CB) il 31.05.1969 C.F. , rappresentate e difese dagli C.F._2
Avv.ti Quirino MESCIA e Simona D'ALESSANDRO, presso il cui studio in Campobasso,
Piazza Falcone e Borsellino n. 3 eleggono domicilio
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall''Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Campobasso, presso cui è domiciliato ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2023, conveniva il Parte_1 Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'indennizzo ex art. 1 comma 1 bis della L. n. 210/92 e la condanna del al CP_1
pagamento del suddetto indennizzo.
pagina 1 di 7 In particolare, la ricorrente rappresentava: di essere stata sottoposta in data 12.05.2021 a vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID 19 con COMIRNATY (BioNTech/Pfizer); che il
21.6.2021 le veniva somministrata la seconda dose del medesimo vaccino;
che nelle due settimane successive alla somministrazione della seconda dose del vaccino ella accusava dolori intensi alla schiena e alle gambe e, successivamente, una progressiva ipostenia agli arti inferiori, soprattutto a sinistra;
che in data 15.7.2021 la si sottoponeva a visita Pt_1 fisiatrica domiciliare, all'esito della quale il medico accertava deficit di forza degli arti inferiori, sensibilità ridotta e consigliava visita neurologica e neuro-chirurgica per sospetta polineuropatia sensitivo motoria di natura da determinare e di effettuare esame elettromiografico degli arti inferiori;
che il 10.3.2022 la ricorrente eseguiva esame elettromiografico che evidenziava marcati segni di denervazione cronica dei muscoli degli arti inferiori, alterazione della conduzione motoria e assenza delle risposte sensitive;
che il
10.4.2022 la veniva ricoverata per stenosi canale lombare L4-L5, lombosciatalgia Pt_1
bilaterale, stoppage grave a sinistra e sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia L4
e L5 e neurolisi;
che l'esame di controllo EMG/ENG effettuato il 3.11.2022 mostrava un peggioramento significativo dei reperti elettrofisiologici;
che in data 12.11.2022 lo specialista neurochirurgo diagnosticava neuropatia post vaccinale e prescriveva terapia farmacologica;
che il 22.2.2023 lo specialista neurologo accertava la polineuropatia sensitivo-motoria probabilmente primariamente demielinizzante, lievemente asimmettrica per SN>DX, senza segni di denervazione acuta e lievi segni di reinnervazione cronica nel territorio di innervazione L5-S1 a sinistra;
che il 27.2.2023 lo specialista neurologo certificava che la era affetta da polineuropatia sensitivo motoria, esordita nel 2021 dopo circa due Pt_1
settimane dalla seconda dose del vaccino per Covid 19; che il 20.3.2023 lo specialista neurologo prescriveva nuovo ciclo di terapia con VI (somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa) al dosaggio di 2gr/Kg per polineuropatia correlata al vaccino anti-SARS-
COV-2/COVID 19; che il 7.6.2023 veniva accertata anche la comparsa di trombosi venosa profonda arto inferiore sinistro;
che il 6.7.2023 la eseguiva visita chirurgica Pt_1 vascolare, che confermava la presenza di trombosi venoso-cronica a livello dell'asse iliaco- femorale sinistro ove, in anamnesi, veniva annotato: “la paziente riferisce la comparsa di polineuropatia post-vaccinale con paralisi dell'arto inferiore sinistro da circa 2 anni …” ; che il
15.3.2023 la ricorrente presentava domanda di indennizzo ex L. 210/92, sulla quale l'Amministrazione non si era pronunciata, per cui, essendo decorsi 120 gg. dalla presentazione della domanda, chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo nella presente sede.
pagina 2 di 7 Nello specifico, la evidenziava che ben due specialisti (neurochirurgo e Pt_1
neurologo) avevano accertato che la polineuropatia era stata causata dal vaccino anti-SARS-
Cov-2, in quanto era documentato che la comparsa dei sintomi della polineuropatia sensitivo- motoria si era verificata nei giorni immediatamente successivi alla somministrazione della seconda dose di vaccino anti-SARS-Cov-2.
In data 21.05.2024 si costituivano in giudizio le eredi della , ossia le figlie Pt_1 [...]
e , rappresentando l'intervenuto decesso Persona_1 Parte_2
della propria madre in data 21.03.2024, le quali chiedevano di far proprie le domande già avanzate nel ricorso introduttivo, domandando quindi di riconoscere l'indennizzo in loro favore con decorrenza dalla domanda amministrativa fino al decesso della propria congiunta.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda;
segnalava che Controparte_1 la stenosi lombare non risultava riconducibile alla vaccinazione cui si era sottoposta l'odierna ricorrente, dato che la predetta vaccinazione non era inclusa dalla letteratura scientifica tra le cause di stenosi del canale lombare;
evidenziava che la polineuropatia sensitivo-motoria
“probabilmente demielinizzante”, diagnosticata alla dipendente da causa Pt_1
autoimmunitaria, non era del pari connessa con la stenosi lombare, come invece prospettato dalla ricorrente, e -comunque- non poteva ritenersi provata, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia in questione, per la sussistenza di fattori eziologici alternativi;
deduceva come fosse probabile che la suddetta denervazione cronica fosse preesistente e causata da un fattore meccanico, rappresentato da una compressione a livello vertebrale prolungatasi nel tempo e riconducibile, quindi, verosimilmente alla stenosi del canale lombare da cui la ricorrente era già affetta, rispetto all'eventuale polineuropatia asseritamente derivante dal vaccino anti-
Covid-19
In corso di causa veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell Controparte_2
che parimenti chiedeva il rigetto del ricorso per assenza di nesso causale tra
[...]
vaccino e patologie lamentate.
Veniva espletata CTU medico-legale.
_____
La domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
pagina 3 di 7 La fattispecie in esame ha ad oggetto i danni alla salute derivati alla dalla Parte_1
vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID 19 con COMIRNATY BioNTech/Pfizer effettuata in data 12.5.2021, come prima dose, e il 21.6.2021, come seconda dose, indennizzabile ai sensi dell'art. 1 della L. 210/92, ove è previsto chechiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge e dell'art 1 bis della medesima legge, ove è altresì previsto che l''indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
Va pure osservato che la domanda amministrativa è stata presentata dalla in Pt_1
data 15.03.2023 e, quindi, entro il termine di decadenza triennale di cui alla L.210/92, ed è rimasta senza esito.
L'indennizzo, in termini generali, è riconosciuto dalla legge nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio o raccomandato. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, quindi, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto.
Alla luce di tali considerazioni è dirimente l'accertamento del nesso causale tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino. In particolare, in giurisprudenza è stato chiarito che : " Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico - fisiche la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi,
l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica" (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26875).
Secondo consolidato indirizzo ermeneutico, "la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità
pagina 4 di 7 scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2474/2021).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU -che questo Giudice condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici- riconoscono la sussistenza di un nesso eziologico tra la vaccinazione e la patologia, comprovandosi il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennizzo della L. 210/1992 con attribuzione della sesta categoria della Tabella A del
DPR 834/191.
Le indicazioni del ctu in merito alla sussistenza del nesso causale tra le vaccinazioni somministrate (non revocate in dubbio, siccome documentate) alla ricorrente e l'infermità da quest'ultima presentata, pur se non formulate in senso di certezza, consentono quindi di ritenere sufficientemente dimostrato, in termini probabilistici, tenuto conto di tutti i complessivi elementi descritti dal tecnico, che le predette vaccinazioni abbiano causato la patologia di nevrite sensitiva agli arti inferiori.
Invero, il ctu ha rilevato che:
a)La sig.ra , in seguito alla seconda dose del vaccino Pfizer anti covid 19, Parte_1
sviluppava una verosimile neuropatia autoimmune. Tuttavia non pervengono conferme sostanziali ed oggettive della natura di questa neuropatia né dati pre o post mortali specifici che permettano di studiare in modo metodologicamente corretto dal punto di vista medico legale il nesso causale tra la vaccinazione ed il decesso, quale evoluzione di tale supposta neuropatia. Affermare qualcosa di differente con i soli dati pervenuti non sarebbe corretto, né dal punto di vista scientifico né medico legale e mai si vorrebbero fornire al cittadino risposte inesatte.
b)
Per questi motivi
, come meglio sviscerato nelle pagine precedenti, con il supporto della letteratura di settore, è possibile riconoscere solo parzialmente il nesso causale tra vaccinazione e nevrite prevalentemente sensitiva degli arti inferiori, perché solo di questo esistono evidenze scientifiche come anzi specificato.
c) Per la valutazione medico legale, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 numero 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R.
30 dicembre 1981 numero 834, si può concludere che, nel caso in questione, il consuntivo medicolegale corrisponda per analogia alla Voce tabellare n. 18 della sesta categoria della tabella A, corrispondente alle “nevriti ed i loro esiti permanenti”. pagina 5 di 7
La prova del nesso causale tra le vaccinazioni e l'infermità indicata dal ctu sub b) deve quindi ritenersi raggiunta sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, non potendosi al contrario pretendere la prova in termini di assoluta certezza, tra l'altro sovente di impossibile raggiungimento. Si richiama, a tal proposito, la pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 753 del 17.1.2005 seppur con riferimento alla prova del nesso causale tra emotrasfusioni ed epatiti post trasfusionali.
Deve altresì evidenziarsi che l'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello
Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, ed è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio;
ne consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con l'applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia (Cfr. Cassazione Civile 12.11.2003 n. 17047).
Poiché ai sensi dell'art. 7 L. 533/73 l'indennizzo è esigibile decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda, deve ritenersi che dopo tale scadenza comincino a decorrere gli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Pertanto, deve ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente alla rivalutazione monetaria di tutte le componenti dell'indennizzo ex L. 210/92.
Sul punto è ormai consolidato l'orientamento della SC (cfr., ad esempio, sentenza n.28460/18) che ha, anche espressamente e specificatamente, escluso la fondatezza delle argomentazioni circa una presunta doppia rivalutazione.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - sono poste a carico dei resistenti soccombenti, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, in quanto antistatario. Le spese della C.T.U. – nella misura liquidata con separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte resistente, , secondo Controparte_1
soccombenza.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione produzione e difesa respinte, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha subito una Parte_1
nevrite prevalentemente sensitiva degli arti inferiori in conseguenza della vaccinazione anti
Sars Covid e, per l'effetto, dichiara la ascrivibilità della indicata patologia alla sesta categoria della tabella A allegata al DPR n.834/81; pertanto, condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere agli eredi della Pt_1 [...]
e , l'indennizzo di cui all'art.1 L. 210/1992, Persona_1 Parte_2
nelle forme e nelle determinazioni ivi prescritte, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (15.03.2023) e fino alla data del decesso della (21.03.2024), oltre interessi e rivalutazione come per Pt_1
legge;
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che Controparte_3 liquida in complessivi € 2.695,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU, già liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Campobasso, 3 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
e per essa le sue eredi , nata a Parte_1 Persona_1
Telese (BN) il 13.6.1967 C.F. e , nata a C.F._1 Parte_2
Campobasso (CB) il 31.05.1969 C.F. , rappresentate e difese dagli C.F._2
Avv.ti Quirino MESCIA e Simona D'ALESSANDRO, presso il cui studio in Campobasso,
Piazza Falcone e Borsellino n. 3 eleggono domicilio
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall''Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Campobasso, presso cui è domiciliato ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2023, conveniva il Parte_1 Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'indennizzo ex art. 1 comma 1 bis della L. n. 210/92 e la condanna del al CP_1
pagamento del suddetto indennizzo.
pagina 1 di 7 In particolare, la ricorrente rappresentava: di essere stata sottoposta in data 12.05.2021 a vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID 19 con COMIRNATY (BioNTech/Pfizer); che il
21.6.2021 le veniva somministrata la seconda dose del medesimo vaccino;
che nelle due settimane successive alla somministrazione della seconda dose del vaccino ella accusava dolori intensi alla schiena e alle gambe e, successivamente, una progressiva ipostenia agli arti inferiori, soprattutto a sinistra;
che in data 15.7.2021 la si sottoponeva a visita Pt_1 fisiatrica domiciliare, all'esito della quale il medico accertava deficit di forza degli arti inferiori, sensibilità ridotta e consigliava visita neurologica e neuro-chirurgica per sospetta polineuropatia sensitivo motoria di natura da determinare e di effettuare esame elettromiografico degli arti inferiori;
che il 10.3.2022 la ricorrente eseguiva esame elettromiografico che evidenziava marcati segni di denervazione cronica dei muscoli degli arti inferiori, alterazione della conduzione motoria e assenza delle risposte sensitive;
che il
10.4.2022 la veniva ricoverata per stenosi canale lombare L4-L5, lombosciatalgia Pt_1
bilaterale, stoppage grave a sinistra e sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia L4
e L5 e neurolisi;
che l'esame di controllo EMG/ENG effettuato il 3.11.2022 mostrava un peggioramento significativo dei reperti elettrofisiologici;
che in data 12.11.2022 lo specialista neurochirurgo diagnosticava neuropatia post vaccinale e prescriveva terapia farmacologica;
che il 22.2.2023 lo specialista neurologo accertava la polineuropatia sensitivo-motoria probabilmente primariamente demielinizzante, lievemente asimmettrica per SN>DX, senza segni di denervazione acuta e lievi segni di reinnervazione cronica nel territorio di innervazione L5-S1 a sinistra;
che il 27.2.2023 lo specialista neurologo certificava che la era affetta da polineuropatia sensitivo motoria, esordita nel 2021 dopo circa due Pt_1
settimane dalla seconda dose del vaccino per Covid 19; che il 20.3.2023 lo specialista neurologo prescriveva nuovo ciclo di terapia con VI (somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa) al dosaggio di 2gr/Kg per polineuropatia correlata al vaccino anti-SARS-
COV-2/COVID 19; che il 7.6.2023 veniva accertata anche la comparsa di trombosi venosa profonda arto inferiore sinistro;
che il 6.7.2023 la eseguiva visita chirurgica Pt_1 vascolare, che confermava la presenza di trombosi venoso-cronica a livello dell'asse iliaco- femorale sinistro ove, in anamnesi, veniva annotato: “la paziente riferisce la comparsa di polineuropatia post-vaccinale con paralisi dell'arto inferiore sinistro da circa 2 anni …” ; che il
15.3.2023 la ricorrente presentava domanda di indennizzo ex L. 210/92, sulla quale l'Amministrazione non si era pronunciata, per cui, essendo decorsi 120 gg. dalla presentazione della domanda, chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo nella presente sede.
pagina 2 di 7 Nello specifico, la evidenziava che ben due specialisti (neurochirurgo e Pt_1
neurologo) avevano accertato che la polineuropatia era stata causata dal vaccino anti-SARS-
Cov-2, in quanto era documentato che la comparsa dei sintomi della polineuropatia sensitivo- motoria si era verificata nei giorni immediatamente successivi alla somministrazione della seconda dose di vaccino anti-SARS-Cov-2.
In data 21.05.2024 si costituivano in giudizio le eredi della , ossia le figlie Pt_1 [...]
e , rappresentando l'intervenuto decesso Persona_1 Parte_2
della propria madre in data 21.03.2024, le quali chiedevano di far proprie le domande già avanzate nel ricorso introduttivo, domandando quindi di riconoscere l'indennizzo in loro favore con decorrenza dalla domanda amministrativa fino al decesso della propria congiunta.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda;
segnalava che Controparte_1 la stenosi lombare non risultava riconducibile alla vaccinazione cui si era sottoposta l'odierna ricorrente, dato che la predetta vaccinazione non era inclusa dalla letteratura scientifica tra le cause di stenosi del canale lombare;
evidenziava che la polineuropatia sensitivo-motoria
“probabilmente demielinizzante”, diagnosticata alla dipendente da causa Pt_1
autoimmunitaria, non era del pari connessa con la stenosi lombare, come invece prospettato dalla ricorrente, e -comunque- non poteva ritenersi provata, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia in questione, per la sussistenza di fattori eziologici alternativi;
deduceva come fosse probabile che la suddetta denervazione cronica fosse preesistente e causata da un fattore meccanico, rappresentato da una compressione a livello vertebrale prolungatasi nel tempo e riconducibile, quindi, verosimilmente alla stenosi del canale lombare da cui la ricorrente era già affetta, rispetto all'eventuale polineuropatia asseritamente derivante dal vaccino anti-
Covid-19
In corso di causa veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell Controparte_2
che parimenti chiedeva il rigetto del ricorso per assenza di nesso causale tra
[...]
vaccino e patologie lamentate.
Veniva espletata CTU medico-legale.
_____
La domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
pagina 3 di 7 La fattispecie in esame ha ad oggetto i danni alla salute derivati alla dalla Parte_1
vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID 19 con COMIRNATY BioNTech/Pfizer effettuata in data 12.5.2021, come prima dose, e il 21.6.2021, come seconda dose, indennizzabile ai sensi dell'art. 1 della L. 210/92, ove è previsto chechiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge e dell'art 1 bis della medesima legge, ove è altresì previsto che l''indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
Va pure osservato che la domanda amministrativa è stata presentata dalla in Pt_1
data 15.03.2023 e, quindi, entro il termine di decadenza triennale di cui alla L.210/92, ed è rimasta senza esito.
L'indennizzo, in termini generali, è riconosciuto dalla legge nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio o raccomandato. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, quindi, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto.
Alla luce di tali considerazioni è dirimente l'accertamento del nesso causale tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino. In particolare, in giurisprudenza è stato chiarito che : " Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico - fisiche la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi,
l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica" (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26875).
Secondo consolidato indirizzo ermeneutico, "la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità
pagina 4 di 7 scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2474/2021).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU -che questo Giudice condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici- riconoscono la sussistenza di un nesso eziologico tra la vaccinazione e la patologia, comprovandosi il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennizzo della L. 210/1992 con attribuzione della sesta categoria della Tabella A del
DPR 834/191.
Le indicazioni del ctu in merito alla sussistenza del nesso causale tra le vaccinazioni somministrate (non revocate in dubbio, siccome documentate) alla ricorrente e l'infermità da quest'ultima presentata, pur se non formulate in senso di certezza, consentono quindi di ritenere sufficientemente dimostrato, in termini probabilistici, tenuto conto di tutti i complessivi elementi descritti dal tecnico, che le predette vaccinazioni abbiano causato la patologia di nevrite sensitiva agli arti inferiori.
Invero, il ctu ha rilevato che:
a)La sig.ra , in seguito alla seconda dose del vaccino Pfizer anti covid 19, Parte_1
sviluppava una verosimile neuropatia autoimmune. Tuttavia non pervengono conferme sostanziali ed oggettive della natura di questa neuropatia né dati pre o post mortali specifici che permettano di studiare in modo metodologicamente corretto dal punto di vista medico legale il nesso causale tra la vaccinazione ed il decesso, quale evoluzione di tale supposta neuropatia. Affermare qualcosa di differente con i soli dati pervenuti non sarebbe corretto, né dal punto di vista scientifico né medico legale e mai si vorrebbero fornire al cittadino risposte inesatte.
b)
Per questi motivi
, come meglio sviscerato nelle pagine precedenti, con il supporto della letteratura di settore, è possibile riconoscere solo parzialmente il nesso causale tra vaccinazione e nevrite prevalentemente sensitiva degli arti inferiori, perché solo di questo esistono evidenze scientifiche come anzi specificato.
c) Per la valutazione medico legale, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 numero 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R.
30 dicembre 1981 numero 834, si può concludere che, nel caso in questione, il consuntivo medicolegale corrisponda per analogia alla Voce tabellare n. 18 della sesta categoria della tabella A, corrispondente alle “nevriti ed i loro esiti permanenti”. pagina 5 di 7
La prova del nesso causale tra le vaccinazioni e l'infermità indicata dal ctu sub b) deve quindi ritenersi raggiunta sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, non potendosi al contrario pretendere la prova in termini di assoluta certezza, tra l'altro sovente di impossibile raggiungimento. Si richiama, a tal proposito, la pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 753 del 17.1.2005 seppur con riferimento alla prova del nesso causale tra emotrasfusioni ed epatiti post trasfusionali.
Deve altresì evidenziarsi che l'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello
Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, ed è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio;
ne consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con l'applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia (Cfr. Cassazione Civile 12.11.2003 n. 17047).
Poiché ai sensi dell'art. 7 L. 533/73 l'indennizzo è esigibile decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda, deve ritenersi che dopo tale scadenza comincino a decorrere gli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Pertanto, deve ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente alla rivalutazione monetaria di tutte le componenti dell'indennizzo ex L. 210/92.
Sul punto è ormai consolidato l'orientamento della SC (cfr., ad esempio, sentenza n.28460/18) che ha, anche espressamente e specificatamente, escluso la fondatezza delle argomentazioni circa una presunta doppia rivalutazione.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - sono poste a carico dei resistenti soccombenti, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, in quanto antistatario. Le spese della C.T.U. – nella misura liquidata con separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte resistente, , secondo Controparte_1
soccombenza.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione produzione e difesa respinte, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha subito una Parte_1
nevrite prevalentemente sensitiva degli arti inferiori in conseguenza della vaccinazione anti
Sars Covid e, per l'effetto, dichiara la ascrivibilità della indicata patologia alla sesta categoria della tabella A allegata al DPR n.834/81; pertanto, condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere agli eredi della Pt_1 [...]
e , l'indennizzo di cui all'art.1 L. 210/1992, Persona_1 Parte_2
nelle forme e nelle determinazioni ivi prescritte, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (15.03.2023) e fino alla data del decesso della (21.03.2024), oltre interessi e rivalutazione come per Pt_1
legge;
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che Controparte_3 liquida in complessivi € 2.695,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU, già liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Campobasso, 3 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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