Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 15/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01835/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3104 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso, Sofia Bussone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Verbano Cusio Ossola, nelle persone rispettivamente del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento, notificato, in data 11.9.2025, con cui il Questore del Verbano Cusio Ossola, ha ammonito, ai sensi dell’art. 8, c. 1, l. n. 23/2009 e successive modifiche di cui alla l. n. 168/2023, il ricorrente “a tenere una condotta conforme alla legge ed in particolare a non proseguire nei comportamenti persecutori e minacciosi posti in essere nei confronti di -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso con il procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura del Verbano Cusio Ossola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Atteso che il Collegio ritiene di poter definire la controversia con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., non ostando al riguardo l’avvenuta presentazione di rinuncia all’istanza cautelare da parte dell’appellante (Cons. Stato. 2^, 22 maggio 2025 n. 4471);
Visto che il ricorso riguarda un ammonimento ai sensi dell’art. 8, c. 1, l. n. 23 del 2009 e successive modifiche di cui alla l. 168 del 2023, nei confronti del ricorrente “a tenere una condotta conforme alla legge ed in particolare a non proseguire nei comportamenti persecutori e minacciosi posti in essere nei confronti di -OMISSIS-”;
Considerato che il ricorso non è stato notificato alla persona oggetto dei predetti comportamenti persecutori e che per giurisprudenza pacifica colui il quale denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Cons. Stato, 3^, 9 agosto 2018 n. 4886);
Visto che il ricorso è stato notificato alla P.A. il 10 novembre u.s. e depositato il successivo 21, mentre la notifica del provvedimento di ammonimento risale all’11 settembre 2025 e quindi è decorso ogni termine per l’integrazione della notifica, lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Considerata la conseguente mancata costituzione in giudizio della parte controinteressata e la delicatezza della questione delle spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre parti nominate nel ricorso.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.