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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NT TO CC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanaia giusta procura generale alle liti in
Notar di Roma del 13.11.2024, rep. n. 57001, raccolta n. 16794 Persona_1
Appellanti
(c.f. ), (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6 C.F._5 [...]
), (c.f. ) nella qualità di eredi di
[...] Parte_7 CodiceFiscale_6 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Modderno del Foro di Sciacca per Per_2
mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni di parte appellante:
accogliere il gravame e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza del 17/02/2020 resa dal Tribunale di Sciacca, rigettare le domande degli appellati, ritenendole infondate in fatto e in diritto, con conseguente obbligo degli stessi e alla presentazione presso Parte_1
Contr della documentazione richiesta per la liquidazione dei per cui è causa compresa la quietanza congiunta di tutti gli eredi del cointestatario deceduto;
condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per parte appellata:
rigettare l'appello principale avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa in data
17/02/2020 dal Tribunale Civile di Sciacca, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in parziale riforma della stessa, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti incidentali degli interessi di mora sulle somme liquidate a titolo di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa dalla data di maturazione e fino al soddisfo.
2 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 17 febbraio 2020, il Tribunale di Sciacca,
accogliendo la domanda formulata da , Parte_2 Parte_3 [...]
, e , che agendo nella qualità di eredi Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5
-taluni per rappresentazione- di , avevano chiesto il rimborso, per l'intero Persona_2
o in linea gradata entro il limite del 83% del totale, dei buoni postali fruttiferi emessi tra il
1983 e il 1986 di cui il de cuius era contitolare unitamente alla moglie premorta
[...]
, ha condannato al pagamento di € 32.550,63 e al rimborso Persona_3 Parte_1
delle spese di lite, acclarando al contempo l'obbligo dei ricorrenti alla contestuale restituzione dei buoni postali.
Entrambe le parti hanno proposto impugnazione avverso l'ordinanza:
- per insistere nelle eccezioni di inesigibilità del credito a motivo: a) Parte_1
dell'omessa presentazione -nella sopravvenuta inefficacia, ai sensi dell'art. 187 D.P.R.
n. 256/1989 applicabile ex art 203 del medesimo decreto anche buoni postali fruttiferi,
della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di decesso di uno dei contitolari- di quietanza rilasciata da tutti gli eredi del cointestatario deceduto;
b) della mancata presentazione della denunzia di successione o della dichiarazione di esonero dall'obbligo di sua presentazione, in violazione dell'art. 48 D.Lgs n. 346/1990 Testo Unico in materia
3 di imposta sulle successioni e donazioni. Adduce l'appellante che con la disposizione dell'art. 203 DPR n. 256/1989 il legislatore aveva voluto parificare libretti e buoni postali estendendo ai secondi, “in quanto applicabili e sempreché non diversamente disposto”,
la disciplina dei primi. Osserva che, con riguardo al regime delle successioni, la normativa concernente il servizio dei buoni postali non solo non presenta peculiarità, ma neppure reca una disciplina apposita, estendendosi di conseguenza a essi le disposizioni dettate per i libretti postali dall'art. 187 del medesimo DPR 256/1989, il quale stabilisce che “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure
cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali
sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. La modalità di rimborso “a vista” propria dei buoni postali, argomenta, non orienta verso conclusioni differenti, restando essa operante in relazione al rimborso eseguito in favore degli originari cointestatari dei titoli e recessiva, invece, nell'ipotesi di innesco di una vicenda successoria. Soggiunge, facendo proprie le argomentazioni espresse da Corte di Appello
di Roma con sentenza n. 557/2018, che l'interpretazione più restrittiva si rivela maggiormente aderente ai principi generali dell'ordinamento -i quali prevedono che alla morte del cointestatario, quanto di sua spettanza entra a far parte dell'asse ereditario, sul quale concorrono i successori mortis causa in base alle rispettive quote), garantendo la legittimità del rimborso in caso di morte del beneficiario, in conformità delle regole successorie, senza escludere quanti possano vantare diritti in forza della successione. La
4 "clausola di pari facoltà di ritiro", prosegue, non elide, anzi presuppone il consenso dell'avente diritto all'esercizio di "ogni facoltà" da parte del cointestatario, presupposto che non può però dirsi persistente a seguito del decesso di quest'ultimo e del trasferimento di ogni diritto nella sfera giuridica dei suoi aventi causa. La soluzione indicata, conclude, risulta altresì coerente con la disciplina fiscale, scongiurando il rischio di pratiche elusive dell'obbligo di pagamento dell'imposta sulla successione.
- gli eredi di per il riconoscimento del diritto, discendente dall'art. 1224 Persona_2
c.c., alla corresponsione degli interessi di mora sulle somme oggetto di condanna con decorrenza dalla data di costituzione in mora.
Mentre l'appello principale è infondato, meritevole di accoglimento, nei termini appresso specificati, è invece l'impugnazione incidentale.
Sulle questioni poste dalla società appellante è di recente, a più riprese, intervenuta la
Suprema Corte con statuizioni che definiscono ognuno dei passaggi in rilievo in questa sede.
L'approdo del ragionamento esclude l'applicazione ai buoni postali fruttiferi recanti la clausola “pari facoltà di rimborso” della disposizione dettata dall'art. 187 D.P.R. n. 256/198
(regolamento di esecuzioni dei Libro III – servizi bancoposta- del codice postale) il quale,
nella materia dei libretti di risparmio postale, subordina la restituzione alla presentazione di quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto. “In materia di buoni postali fruttiferi
cointestati, recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei
cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso
5 dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l' articolo 187, comma
1, del Dpr 256/1989 , che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza
di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime
impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (Cass. civ. 4/6/2024 n. 15515 e,
nei medesimi termini, Cass. civ.
8.3.2024 n. 6379; Cass. civ. 26.7.2023 n. 22577; Cass. civ.
17.1.2023 n. 1278, la quale ha riformato proprio la sentenza Corte Appello Roma n.
557/2018 richiamata dall'appellante; Cass. civ. 18.2.2022, n. 5426; Cass. civ. 10.2.2022 n.
4280, Cass. civ 15.12 2021 n. 40107; Cass. 13.9.2021 n. 24639, solo per citare alcune delle più recenti).
Osserva più in dettaglio la Suprema Corte che:
- la tesi dell'applicabilità dell'art. 187, ai buoni postali fruttiferi, attraverso l'art. 203, muove dall'assunto dell'omogeneità morfologica tra l'uno e l'altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell'assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario;
- tale seconda osservazione, quella secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari, non può essere collocata a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l'art. 208 del DPR n. 256/1989 contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali "sono rimborsabili a vista", di modo quanto assunto a premessa costituisce piuttosto l'oggetto del ragionamento stesso;
6 - se pure è vero che libretti di libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, che non hanno natura di titoli di credito, appartengono, piuttosto, alla comune categoria dei documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c., ricorre, tuttavia, tra di essi una differenza rilevante proprio in relazione al funzionamento della clausola "pari facoltà di rimborso" in caso di decesso di uno dei cointestatari;
- la differenza risiede nell'art. 204 comma 3 del D.P.R. ("I buoni non sono sequestrabili né
pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale;
non sono cedibili, salvo il
trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno") che,
in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c.,
sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
- simile previsione determina il rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario a ottenere il rimborso del buono "a vista", “il che si traduce nell'incanalamento della fase di
pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il
pagamento, appunto "a vista", all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione
concernente la riscossione, in caso di clausola "pari facoltà di rimborso", dei libretti di
deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi;
viceversa, la lettura del dato
normativo patrocinata da secondo cui, in caso di clausola Parte_1
"pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il
decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per
paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della
7 menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di
applicabilità previsto dal citato art. 203, si infrange contro la evidenziata peculiarità dei
buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali.” (Cass. civ. 13/9/2021 n.24639, in motivazione);
- esula dalla normativa dettata dal DPR n. 256/189 una funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto, i quali, peraltro, non restano privi di tutela, essendo dato loro agire nei confronti del coerede una volta venuti a conoscenza dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa. Ciò in considerazione della “distinzione
concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal
buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola
"pari facoltà di rimborso", e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte
di uno dei concreditori, "si divide fra gli eredi in proporzione delle quote" (art. 1295 c.c.),
senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano
affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata
all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che
abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del
cointestatario defunto” (ancora Cass. civ. 13/9/2021 n.24639, in motivazione);
-sotto il profilo fiscale, che l'appellante denunzia essere stato pretermesso nella pronunzia,
assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze secondo cui i buoni postali fruttiferi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e
8 restano pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero, come previsto dal T.U. n. 346 del 1990, art. 28, comma 7".
Ne discende che non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l'aspetto Parte_1
considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, che questa Corte condivide, l'appello principale deve essere respinto.
Piuttosto, sulle somme riconosciute agli eredi con la pronunzia conclusiva del Per_2
giudizio di primo grado -sul cui ammontare alcuna contestazione ha Parte_1
mosso- sono dovuti, così come richiesto dagli appellanti incidentali, gli interessi moratori computati al saggio legale con decorrenza dalla data di costituzione in mora, operata con nota -la sola dal contenuto sufficientemente determinato e perciò idonea a produrre l'effetto della costituzione in mora del debitore- 31.8.2015, spedita il successivo giorno 2 Pt_8
settembre e ricevuta dalla società destinataria il 7.9.2015, sino al dì dell'effettivo pagamento della sorte capitale, che gli appellati ammettono di aver ricevuto a marzo 2025. L'importo computato in conformità ai criteri indicati ammonta a 3.510,00.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore degli appellati in misura prossima ai medi delle tariffe previste dal d.m. n. 147/2022
per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, in € 7.177,00 -di cui € 777,00
per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00
9 per la fase decisionale-, oltre c.p.a. e iva come legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1
emessa dal Tribunale di Sciacca il 17 febbraio 2020 con atto di citazione notificato il
12.5.2020 a , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7
e ; Parte_6 Parte_5
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , , Parte_2 Parte_3
, e , condanna Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5 Parte_1
al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.510,00;
[...]
conferma per il resto l'impugnata ordinanza;
condanna alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e delle spese del
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5
presente grado di giudizio, liquidate in € 7.177,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
10 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI SA NT TO CC
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NT TO CC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanaia giusta procura generale alle liti in
Notar di Roma del 13.11.2024, rep. n. 57001, raccolta n. 16794 Persona_1
Appellanti
(c.f. ), (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6 C.F._5 [...]
), (c.f. ) nella qualità di eredi di
[...] Parte_7 CodiceFiscale_6 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Modderno del Foro di Sciacca per Per_2
mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni di parte appellante:
accogliere il gravame e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza del 17/02/2020 resa dal Tribunale di Sciacca, rigettare le domande degli appellati, ritenendole infondate in fatto e in diritto, con conseguente obbligo degli stessi e alla presentazione presso Parte_1
Contr della documentazione richiesta per la liquidazione dei per cui è causa compresa la quietanza congiunta di tutti gli eredi del cointestatario deceduto;
condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per parte appellata:
rigettare l'appello principale avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa in data
17/02/2020 dal Tribunale Civile di Sciacca, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in parziale riforma della stessa, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti incidentali degli interessi di mora sulle somme liquidate a titolo di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa dalla data di maturazione e fino al soddisfo.
2 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 17 febbraio 2020, il Tribunale di Sciacca,
accogliendo la domanda formulata da , Parte_2 Parte_3 [...]
, e , che agendo nella qualità di eredi Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5
-taluni per rappresentazione- di , avevano chiesto il rimborso, per l'intero Persona_2
o in linea gradata entro il limite del 83% del totale, dei buoni postali fruttiferi emessi tra il
1983 e il 1986 di cui il de cuius era contitolare unitamente alla moglie premorta
[...]
, ha condannato al pagamento di € 32.550,63 e al rimborso Persona_3 Parte_1
delle spese di lite, acclarando al contempo l'obbligo dei ricorrenti alla contestuale restituzione dei buoni postali.
Entrambe le parti hanno proposto impugnazione avverso l'ordinanza:
- per insistere nelle eccezioni di inesigibilità del credito a motivo: a) Parte_1
dell'omessa presentazione -nella sopravvenuta inefficacia, ai sensi dell'art. 187 D.P.R.
n. 256/1989 applicabile ex art 203 del medesimo decreto anche buoni postali fruttiferi,
della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di decesso di uno dei contitolari- di quietanza rilasciata da tutti gli eredi del cointestatario deceduto;
b) della mancata presentazione della denunzia di successione o della dichiarazione di esonero dall'obbligo di sua presentazione, in violazione dell'art. 48 D.Lgs n. 346/1990 Testo Unico in materia
3 di imposta sulle successioni e donazioni. Adduce l'appellante che con la disposizione dell'art. 203 DPR n. 256/1989 il legislatore aveva voluto parificare libretti e buoni postali estendendo ai secondi, “in quanto applicabili e sempreché non diversamente disposto”,
la disciplina dei primi. Osserva che, con riguardo al regime delle successioni, la normativa concernente il servizio dei buoni postali non solo non presenta peculiarità, ma neppure reca una disciplina apposita, estendendosi di conseguenza a essi le disposizioni dettate per i libretti postali dall'art. 187 del medesimo DPR 256/1989, il quale stabilisce che “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure
cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali
sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. La modalità di rimborso “a vista” propria dei buoni postali, argomenta, non orienta verso conclusioni differenti, restando essa operante in relazione al rimborso eseguito in favore degli originari cointestatari dei titoli e recessiva, invece, nell'ipotesi di innesco di una vicenda successoria. Soggiunge, facendo proprie le argomentazioni espresse da Corte di Appello
di Roma con sentenza n. 557/2018, che l'interpretazione più restrittiva si rivela maggiormente aderente ai principi generali dell'ordinamento -i quali prevedono che alla morte del cointestatario, quanto di sua spettanza entra a far parte dell'asse ereditario, sul quale concorrono i successori mortis causa in base alle rispettive quote), garantendo la legittimità del rimborso in caso di morte del beneficiario, in conformità delle regole successorie, senza escludere quanti possano vantare diritti in forza della successione. La
4 "clausola di pari facoltà di ritiro", prosegue, non elide, anzi presuppone il consenso dell'avente diritto all'esercizio di "ogni facoltà" da parte del cointestatario, presupposto che non può però dirsi persistente a seguito del decesso di quest'ultimo e del trasferimento di ogni diritto nella sfera giuridica dei suoi aventi causa. La soluzione indicata, conclude, risulta altresì coerente con la disciplina fiscale, scongiurando il rischio di pratiche elusive dell'obbligo di pagamento dell'imposta sulla successione.
- gli eredi di per il riconoscimento del diritto, discendente dall'art. 1224 Persona_2
c.c., alla corresponsione degli interessi di mora sulle somme oggetto di condanna con decorrenza dalla data di costituzione in mora.
Mentre l'appello principale è infondato, meritevole di accoglimento, nei termini appresso specificati, è invece l'impugnazione incidentale.
Sulle questioni poste dalla società appellante è di recente, a più riprese, intervenuta la
Suprema Corte con statuizioni che definiscono ognuno dei passaggi in rilievo in questa sede.
L'approdo del ragionamento esclude l'applicazione ai buoni postali fruttiferi recanti la clausola “pari facoltà di rimborso” della disposizione dettata dall'art. 187 D.P.R. n. 256/198
(regolamento di esecuzioni dei Libro III – servizi bancoposta- del codice postale) il quale,
nella materia dei libretti di risparmio postale, subordina la restituzione alla presentazione di quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto. “In materia di buoni postali fruttiferi
cointestati, recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei
cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso
5 dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l' articolo 187, comma
1, del Dpr 256/1989 , che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza
di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime
impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (Cass. civ. 4/6/2024 n. 15515 e,
nei medesimi termini, Cass. civ.
8.3.2024 n. 6379; Cass. civ. 26.7.2023 n. 22577; Cass. civ.
17.1.2023 n. 1278, la quale ha riformato proprio la sentenza Corte Appello Roma n.
557/2018 richiamata dall'appellante; Cass. civ. 18.2.2022, n. 5426; Cass. civ. 10.2.2022 n.
4280, Cass. civ 15.12 2021 n. 40107; Cass. 13.9.2021 n. 24639, solo per citare alcune delle più recenti).
Osserva più in dettaglio la Suprema Corte che:
- la tesi dell'applicabilità dell'art. 187, ai buoni postali fruttiferi, attraverso l'art. 203, muove dall'assunto dell'omogeneità morfologica tra l'uno e l'altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell'assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario;
- tale seconda osservazione, quella secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari, non può essere collocata a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l'art. 208 del DPR n. 256/1989 contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali "sono rimborsabili a vista", di modo quanto assunto a premessa costituisce piuttosto l'oggetto del ragionamento stesso;
6 - se pure è vero che libretti di libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, che non hanno natura di titoli di credito, appartengono, piuttosto, alla comune categoria dei documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c., ricorre, tuttavia, tra di essi una differenza rilevante proprio in relazione al funzionamento della clausola "pari facoltà di rimborso" in caso di decesso di uno dei cointestatari;
- la differenza risiede nell'art. 204 comma 3 del D.P.R. ("I buoni non sono sequestrabili né
pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale;
non sono cedibili, salvo il
trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno") che,
in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c.,
sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
- simile previsione determina il rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario a ottenere il rimborso del buono "a vista", “il che si traduce nell'incanalamento della fase di
pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il
pagamento, appunto "a vista", all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione
concernente la riscossione, in caso di clausola "pari facoltà di rimborso", dei libretti di
deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi;
viceversa, la lettura del dato
normativo patrocinata da secondo cui, in caso di clausola Parte_1
"pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il
decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per
paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della
7 menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di
applicabilità previsto dal citato art. 203, si infrange contro la evidenziata peculiarità dei
buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali.” (Cass. civ. 13/9/2021 n.24639, in motivazione);
- esula dalla normativa dettata dal DPR n. 256/189 una funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto, i quali, peraltro, non restano privi di tutela, essendo dato loro agire nei confronti del coerede una volta venuti a conoscenza dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa. Ciò in considerazione della “distinzione
concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal
buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola
"pari facoltà di rimborso", e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte
di uno dei concreditori, "si divide fra gli eredi in proporzione delle quote" (art. 1295 c.c.),
senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano
affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata
all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che
abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del
cointestatario defunto” (ancora Cass. civ. 13/9/2021 n.24639, in motivazione);
-sotto il profilo fiscale, che l'appellante denunzia essere stato pretermesso nella pronunzia,
assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze secondo cui i buoni postali fruttiferi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e
8 restano pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero, come previsto dal T.U. n. 346 del 1990, art. 28, comma 7".
Ne discende che non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l'aspetto Parte_1
considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, che questa Corte condivide, l'appello principale deve essere respinto.
Piuttosto, sulle somme riconosciute agli eredi con la pronunzia conclusiva del Per_2
giudizio di primo grado -sul cui ammontare alcuna contestazione ha Parte_1
mosso- sono dovuti, così come richiesto dagli appellanti incidentali, gli interessi moratori computati al saggio legale con decorrenza dalla data di costituzione in mora, operata con nota -la sola dal contenuto sufficientemente determinato e perciò idonea a produrre l'effetto della costituzione in mora del debitore- 31.8.2015, spedita il successivo giorno 2 Pt_8
settembre e ricevuta dalla società destinataria il 7.9.2015, sino al dì dell'effettivo pagamento della sorte capitale, che gli appellati ammettono di aver ricevuto a marzo 2025. L'importo computato in conformità ai criteri indicati ammonta a 3.510,00.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore degli appellati in misura prossima ai medi delle tariffe previste dal d.m. n. 147/2022
per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, in € 7.177,00 -di cui € 777,00
per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00
9 per la fase decisionale-, oltre c.p.a. e iva come legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1
emessa dal Tribunale di Sciacca il 17 febbraio 2020 con atto di citazione notificato il
12.5.2020 a , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7
e ; Parte_6 Parte_5
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , , Parte_2 Parte_3
, e , condanna Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5 Parte_1
al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.510,00;
[...]
conferma per il resto l'impugnata ordinanza;
condanna alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e delle spese del
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5
presente grado di giudizio, liquidate in € 7.177,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
10 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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