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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 30/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3464/2024
T R A
, nata in Giugliano in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
MI GL n.13; , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Giugliano in Campania (NA) alla via Oasi Sacro Cuore n.91; , nata a [...] Parte_3 il 07.10.1959 e residente in [...], in proprio e quali chiamati all'eredità di , nato in Giugliano in [...] Persona_1
(NA) il 25.02.1927 e deceduto il 25.02.2024, tutti elettivamente domiciliati in Qualiano (NA) alla Via Campana n.15, presso lo studio dell'avv. Marilanda Zamuner che li rappresenta e difende;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. sedente presso la Controparte_1 sede di Corso Campano n. 200 ed elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini, 15 presso lo studio dell'avv. Angelo Tesone da cui è rappresentato e difeso;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 presso questa Corte territoriale, sezione civile, gli odierni appellanti hanno proposto appello per la riforma della sentenza n. 2688/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubbl. il 3.6.2024, che ha rigettato la loro domanda volta a ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 con cui il
[...] aveva ingiunto nei loro confronti il pagamento, entro 30 giorni, della Controparte_1 somma di euro 138.603,27, oltre interessi, a seguito di lavori di rimozione di rifiuti effettuati dall'ente sul fondo di loro proprietà, sito in Giugliano in Campania alla via Bosco a Casacelle n. 25, foglio 52 particelle 237-239, con la forma dell'esecuzione in danno per l'inadempimento della
1 de cuius , loro madre, rispetto all'ordinanza di rimozione n. 8 del Controparte_2
19/3/2007.
In primo grado gli opponenti avevano eccepito: la pendenza di sequestro sul fondo di loro proprietà, con conseguente impossibilità di intervento sullo stesso;
la negligenza del nel CP_1 permettere lo sversamento di rifiuti da parte di ignoti;
la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa;
deducevano quindi che non potevano essere chiamati a rispondere dell'abbandono dei rifiuti (e correlativi adempimenti) ex art. 192 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
Il si era costituito e aveva dedotto l'inammissibilità della Controparte_1 domanda per essere tutte le censure assorbite dalla mancata opposizione all'ordinanza di rimozione n. 8/2007. Aveva rilevato inoltre che le difese dei ricorrenti erano in parte formulate avverso l'ordinanza n. 15/2020, altra e diversa da quella posta alla base dell'ingiunzione opposta e riguardante altro procedimento amministrativo. Il aveva Controparte_1 infine precisato che la responsabilità degli opponenti derivava dalla loro condotta inerte e omissiva rispetto all'ordine dell'ente e alla mancata adozione di misure idonee a impedire lo sversamento di rifiuti sul loro fondo.
Il primo giudice con la sentenza gravata ha rilevato l'infondatezza della domanda. In particolare, precisato che è devoluta al giudice ordinario la competenza di accertare il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo, ha ritenuto documentalmente provati l'iter seguito dall'ente comunale e le somme impiegate dal medesimo per completare il ripristino dei luoghi. Ha osservato che le parti opponenti nelle proprie difese si erano soffermate su attività svolte dal 2015 in poi, quando l'attività amministrativa del derivante dall'ordinanza 8/2007 era già CP_1 terminata;
che erano inconferenti i richiami all'ordinanza n. 15/2020 riguardante un diverso procedimento amministrativo, evidentemente emessa dall'ente per il ripresentarsi del fenomeno di abbandono dei rifiuti sul fondo degli opponenti;
che il rilievo relativo alla non responsabilità del proprietario del fondo in difetto dell'elemento soggettivo doloso o colposo coinvolgeva valutazioni circa il legittimo esercizio del potere amministrativo non esaminabili dal g.o.; che non era stata provata né dedotta un'eventuale impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto.
Avverso detta statuizione hanno interposto gravame gli appellanti articolando molteplici motivi di censura. In particolare:
-la carenza di legittimazione passiva degli istanti per la quota di spettanza di nelle Persona_1 more deceduto in data 25.02.2024;
-la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dal atteso che i rifiuti in questione erano stati rinvenuti altresì ai limiti CP_1 della strada comunale, acquistando la qualifica di rifiuti urbani ex lege, e solamente in piccola parte nel terreno di titolarità dei ricorrenti, e che in ogni caso non vi era prova che le somme di cui il chiedeva il rimborso fossero direttamente ed esclusivamente ascrivibili ai lavori CP_1 volti alla rimozione della quantità di rifiuti insistenti sulle particelle 237 e 239;
-l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto pregiudizievole la mancata contestazione dell'ordinanza n. 8/2007 senza verificare la regolare notifica della stessa e cioè che il titolare del fondo fosse stato correttamente edotto dell'ordine impartitogli;
2 -l'ammissibilità delle censure formulate avverso l'ordinanza di rimozione 8/2007 cit. in ragione della tutela recuperatoria fatta valere con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910;
-il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimozione, l'assenza del contradditorio preventivo e di istruttoria, l'illegittimità dell'avvio della procedura di esecuzione in danno, il vizio di incompetenza;
-la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di esaminare e valutare fatti decisivi ampiamente allegati dai ricorrenti nel giudizio di prime cure relativamente all'iter notificatorio degli atti prodromici all'ingiunzione impugnata e al contegno collaborativo adottato dai titolari del fondo una volta resi edotti della situazione in cui versava, per attività illecita di ignoti, il proprio appezzamento di terra;
-l'erroneità della sentenza di primo grado per il mancato accertamento delle somme oggetto della domanda di rimborso e della loro effettiva riferibilità ai lavori effettuati solamente nell'ambito territoriale delle particelle di titolarità dei ricorrenti avendo il Magistrato valutato soltanto la congruità tra quanto corrisposto alla ditta che ebbe ad effettuare il lavoro e quanto richiesto ai ricorrenti.
Hanno concluso chiedendo di “… accertare l'illegittimità e l'infondatezza dell'avversa pretesa, annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata;
5) In linea gradata, alla luce delle risultanze della documentazione versata in atti rideterminare con le giuste e dovute proporzioni le somme imputabili, pro quota, ai soli eredi della sig.ra . 6) il tutto, con vittoria di Controparte_2 spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame e ne Controparte_1 ha chiesto il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la decadenza dell'appello proposto con la forma del ricorso (e non della citazione), notificato alla controparte solo il 29.8.2024, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (19.6.2024), nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova oltre documenti e domande non proposte nel giudizio di primo grado. Nel merito ha insistito per l'infondatezza dei motivi di gravame.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Va esaminata preliminarmente la questione, sollevata dalla appellata, relativa alla tempestività del gravame.
Il Comune ha osservato che gli appellanti hanno notificato l'atto di appello all'ente comunale solo in data 29 agosto 2024, ossia ben oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 325 c.p.c. (30 giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 19.6.2024); gli appellanti sono quindi incorsi nella menzionata fattispecie decadenziale che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'ente ha precisato che non vale a sanare la preclusione processuale la circostanza che il ricorso in appello sia stato depositato il 19.07.2024 (entro trenta giorni dalla notifica della sentenza) poiché tale mezzo di gravame andava proposto con atto di citazione. Secondo la resistente, gli appellanti hanno errato nella qualificazione giuridica del giudizio di primo grado che si era svolto secondo le ordinare forme e regole del rito di cognizione;
l'appello 3 doveva essere proposto con citazione anziché con ricorso, seguendo lo stesso iter del primo giudizio;
gli appellanti hanno invece utilizzato la forma del ricorso in luogo della citazione e ciò ha determinato la tardività del mezzo di gravame, sanabile solo se, effettuato il deposito, anche la notifica dell'atto con il pedissequo decreto di fissazione fosse avvenuta nei termini di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c..
In contrario gli appellanti hanno ribadito la tempestività dell'appello, depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c. Hanno rilevato che la sentenza era stata notificata, a istanza del al procuratore in data 19.06.2024 e CP_1
l'impugnativa, introdotta con ricorso, era stata depositata il 19.07.2024; che l'atto di appello, introdotto con ricorso, era tempestivo in ragione dell'applicazione del rito del lavoro;
che in ogni caso l'individuazione dello strumento (ricorso vs. citazione) non può comprimere il diritto di difesa quando l'atto raggiunge lo scopo (art. 156 c.p.c.); che il ricorso era stato depositato tempestivamente e comunque notificato alla controparte in data 29.08.2024 per l'udienza del 29.10.2024, nel pieno rispetto dei termini per comparire. Hanno quindi sostenuto l'ammissibilità del gravame, stante l'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo da parte del (cfr. note scritte del 29.10.2025). Sulla validità della proposizione dell'appello con CP_1 ricorso nel caso de quo., hanno prodotto Cass. n. 13736/2028 (cfr. note del 28.10.2025).
Il collegio aderisce alla ricostruzione operata dal ritenendo fondata l'eccezione di CP_1 tardività dell'appello dallo stesso formulata.
Ai sensi dell'art. 325 co. 1 c.p.c. . il termine per proporre l'appello è di trenta giorni. Il successivo art. 326 statuisce che i termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza.
Nella specie è documentalmente provato e pacifico tra le parti che:
-la sentenza gravata è stata notificata, a cura del al procuratore di controparte in data CP_1
19.6.2024;
-l'appello è stato proposto mediante ricorso depositato in data 19.7.2024;
-il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza è stato notificato all'ente appellato mediante p.e.c. in data 29.8.2024.
Il gravame è stato dunque introdotto mediante ricorso, e non con citazione, prima depositato in cancelleria e poi notificato alla controparte, seguendo forma e procedura del rito del lavoro.
Al riguardo va tuttavia osservato che il provvedimento impugnato è una ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 (sulla Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), contenente l'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, la somma dovuta. Avverso detto provvedimento gli odierni appellanti hanno proposto opposizione disciplinata dall'art. 3 del R.D. 639/1910.
Ai sensi del succitato art. 3, “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs.
1.9.2011 n. 150”.
L'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011, rubricato “Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”, a sua volta, dispone 4 che “Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”.
L'appello in esame, dunque, assoggettato all'ordinario rito di cognizione e non al rito lavoro, doveva essere proposto in forma di citazione, e non di ricorso, seguendo le ordinarie regole del processo civile di cognizione. Peraltro, la sentenza gravata risulta emessa secondo il rito ordinario (con riserva della causa in decisione all'esito della udienza del 6.5.2024 e successiva pronuncia della sentenza in data 1.6.2024) e la relativa allegazione del non è stata oggetto di CP_1 contestazione da parte avversa.
La S.C. ha affermato che, ove l'appello debba essere proposto con atto di citazione secondo la previsione generale di cui all'art. 342 cod. proc. civ. e la parte abbia irritualmente proposto l'impugnazione con ricorso, la tempestività del termine per l'impugnazione va sempre considerata con riferimento alla data della notifica dell'atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria (Cass. sent. n. 2430 del 20.2.2012; Cass. Sez. Un. n. 2907 del 10.2.2014; Cass. ord. n. 5295 del 1.3.2017 secondo cui “L'appello … ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte”).
Gli appellanti hanno erroneamente introdotto il gravame mediante ricorso, e non con atto di citazione. Il vizio dell'iter procedimento è suscettibile di sanatoria purché l'appello sia tempestivo. Ai fini della tempestività della impugnazione, occorre aver riguardo alla data della notifica dell'atto di appello (effettuata nella specie tardivamente il 29.8.2024), e non a quella (precedente) del deposito in cancelleria (19.7.2024).
E' inconferente la giurisprudenza prodotta dagli appellanti (cfr. note del 28 e 29.10.2025) che si riferisce alla diversa ipotesi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, è regolata dal rito del lavoro. Si tratta, invero, di controversie riconducibili all'art. 22 della legge 689/1981 che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, seguono il rito lavoro, con conseguente proposizione della impugnazione con ricorso.
Nella specie, l'opposizione non ha ad oggetto una ordinanza ingiunzione di irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 (che secondo l'art. 6 cit. segue il rito lavoro) ma una ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. 639/1910 per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, la cui impugnazione secondo il disposto dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011 è soggetta al rito civile ordinario.
Le pronunce invocate dagli appellanti, peraltro, ribadiscono il principio secondo cui, per le controversie soggette al rito del lavoro “l'appello avverso la sentenza di primo grado da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza … anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. Un n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4 comma 5 del cit. D.Lgs. 150/2011 che si riferisce esclusivamente al
5 mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 2/8/2017 n. 19298)” (Cass. sez. civ. 6, n. 13736 del 2018, in atti).
Risulta quindi confermato che, ai fini della verifica della tempestività del gravame, occorre aver riguardo alla modalità di instaurazione del giudizio di appello prevista per il rito da applicare (notifica della impugnazione nel rito ordinario e deposito in cancelleria nel rito lavoro), anche qualora l'appello sia introdotto in forma irrituale.
E' ininfluente l'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo da parte del CP_1 conseguente alla tardiva notifica della impugnazione atteso che la normativa sui termini per le impugnazioni ha una finalità di certezza delle situazioni giuridiche (conseguibile mediante il passaggio in giudicato della sentenza) e non di tutela del diritto di difesa della controparte.
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che sia tardivo l'atto di gravame in esame proposto mediante notificazione alla controparte effettuata solo in data 29.8.2024, dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (19.6.2024), anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto 2024) prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, valevole per il rito ordinario.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità bassa della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per gli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento, da parte degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dagli stessi dovuto per il loro appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
6
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 30/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3464/2024
T R A
, nata in Giugliano in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
MI GL n.13; , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Giugliano in Campania (NA) alla via Oasi Sacro Cuore n.91; , nata a [...] Parte_3 il 07.10.1959 e residente in [...], in proprio e quali chiamati all'eredità di , nato in Giugliano in [...] Persona_1
(NA) il 25.02.1927 e deceduto il 25.02.2024, tutti elettivamente domiciliati in Qualiano (NA) alla Via Campana n.15, presso lo studio dell'avv. Marilanda Zamuner che li rappresenta e difende;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. sedente presso la Controparte_1 sede di Corso Campano n. 200 ed elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini, 15 presso lo studio dell'avv. Angelo Tesone da cui è rappresentato e difeso;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 presso questa Corte territoriale, sezione civile, gli odierni appellanti hanno proposto appello per la riforma della sentenza n. 2688/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubbl. il 3.6.2024, che ha rigettato la loro domanda volta a ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 con cui il
[...] aveva ingiunto nei loro confronti il pagamento, entro 30 giorni, della Controparte_1 somma di euro 138.603,27, oltre interessi, a seguito di lavori di rimozione di rifiuti effettuati dall'ente sul fondo di loro proprietà, sito in Giugliano in Campania alla via Bosco a Casacelle n. 25, foglio 52 particelle 237-239, con la forma dell'esecuzione in danno per l'inadempimento della
1 de cuius , loro madre, rispetto all'ordinanza di rimozione n. 8 del Controparte_2
19/3/2007.
In primo grado gli opponenti avevano eccepito: la pendenza di sequestro sul fondo di loro proprietà, con conseguente impossibilità di intervento sullo stesso;
la negligenza del nel CP_1 permettere lo sversamento di rifiuti da parte di ignoti;
la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa;
deducevano quindi che non potevano essere chiamati a rispondere dell'abbandono dei rifiuti (e correlativi adempimenti) ex art. 192 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
Il si era costituito e aveva dedotto l'inammissibilità della Controparte_1 domanda per essere tutte le censure assorbite dalla mancata opposizione all'ordinanza di rimozione n. 8/2007. Aveva rilevato inoltre che le difese dei ricorrenti erano in parte formulate avverso l'ordinanza n. 15/2020, altra e diversa da quella posta alla base dell'ingiunzione opposta e riguardante altro procedimento amministrativo. Il aveva Controparte_1 infine precisato che la responsabilità degli opponenti derivava dalla loro condotta inerte e omissiva rispetto all'ordine dell'ente e alla mancata adozione di misure idonee a impedire lo sversamento di rifiuti sul loro fondo.
Il primo giudice con la sentenza gravata ha rilevato l'infondatezza della domanda. In particolare, precisato che è devoluta al giudice ordinario la competenza di accertare il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo, ha ritenuto documentalmente provati l'iter seguito dall'ente comunale e le somme impiegate dal medesimo per completare il ripristino dei luoghi. Ha osservato che le parti opponenti nelle proprie difese si erano soffermate su attività svolte dal 2015 in poi, quando l'attività amministrativa del derivante dall'ordinanza 8/2007 era già CP_1 terminata;
che erano inconferenti i richiami all'ordinanza n. 15/2020 riguardante un diverso procedimento amministrativo, evidentemente emessa dall'ente per il ripresentarsi del fenomeno di abbandono dei rifiuti sul fondo degli opponenti;
che il rilievo relativo alla non responsabilità del proprietario del fondo in difetto dell'elemento soggettivo doloso o colposo coinvolgeva valutazioni circa il legittimo esercizio del potere amministrativo non esaminabili dal g.o.; che non era stata provata né dedotta un'eventuale impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto.
Avverso detta statuizione hanno interposto gravame gli appellanti articolando molteplici motivi di censura. In particolare:
-la carenza di legittimazione passiva degli istanti per la quota di spettanza di nelle Persona_1 more deceduto in data 25.02.2024;
-la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dal atteso che i rifiuti in questione erano stati rinvenuti altresì ai limiti CP_1 della strada comunale, acquistando la qualifica di rifiuti urbani ex lege, e solamente in piccola parte nel terreno di titolarità dei ricorrenti, e che in ogni caso non vi era prova che le somme di cui il chiedeva il rimborso fossero direttamente ed esclusivamente ascrivibili ai lavori CP_1 volti alla rimozione della quantità di rifiuti insistenti sulle particelle 237 e 239;
-l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto pregiudizievole la mancata contestazione dell'ordinanza n. 8/2007 senza verificare la regolare notifica della stessa e cioè che il titolare del fondo fosse stato correttamente edotto dell'ordine impartitogli;
2 -l'ammissibilità delle censure formulate avverso l'ordinanza di rimozione 8/2007 cit. in ragione della tutela recuperatoria fatta valere con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910;
-il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimozione, l'assenza del contradditorio preventivo e di istruttoria, l'illegittimità dell'avvio della procedura di esecuzione in danno, il vizio di incompetenza;
-la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di esaminare e valutare fatti decisivi ampiamente allegati dai ricorrenti nel giudizio di prime cure relativamente all'iter notificatorio degli atti prodromici all'ingiunzione impugnata e al contegno collaborativo adottato dai titolari del fondo una volta resi edotti della situazione in cui versava, per attività illecita di ignoti, il proprio appezzamento di terra;
-l'erroneità della sentenza di primo grado per il mancato accertamento delle somme oggetto della domanda di rimborso e della loro effettiva riferibilità ai lavori effettuati solamente nell'ambito territoriale delle particelle di titolarità dei ricorrenti avendo il Magistrato valutato soltanto la congruità tra quanto corrisposto alla ditta che ebbe ad effettuare il lavoro e quanto richiesto ai ricorrenti.
Hanno concluso chiedendo di “… accertare l'illegittimità e l'infondatezza dell'avversa pretesa, annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata;
5) In linea gradata, alla luce delle risultanze della documentazione versata in atti rideterminare con le giuste e dovute proporzioni le somme imputabili, pro quota, ai soli eredi della sig.ra . 6) il tutto, con vittoria di Controparte_2 spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame e ne Controparte_1 ha chiesto il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la decadenza dell'appello proposto con la forma del ricorso (e non della citazione), notificato alla controparte solo il 29.8.2024, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (19.6.2024), nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova oltre documenti e domande non proposte nel giudizio di primo grado. Nel merito ha insistito per l'infondatezza dei motivi di gravame.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Va esaminata preliminarmente la questione, sollevata dalla appellata, relativa alla tempestività del gravame.
Il Comune ha osservato che gli appellanti hanno notificato l'atto di appello all'ente comunale solo in data 29 agosto 2024, ossia ben oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 325 c.p.c. (30 giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 19.6.2024); gli appellanti sono quindi incorsi nella menzionata fattispecie decadenziale che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'ente ha precisato che non vale a sanare la preclusione processuale la circostanza che il ricorso in appello sia stato depositato il 19.07.2024 (entro trenta giorni dalla notifica della sentenza) poiché tale mezzo di gravame andava proposto con atto di citazione. Secondo la resistente, gli appellanti hanno errato nella qualificazione giuridica del giudizio di primo grado che si era svolto secondo le ordinare forme e regole del rito di cognizione;
l'appello 3 doveva essere proposto con citazione anziché con ricorso, seguendo lo stesso iter del primo giudizio;
gli appellanti hanno invece utilizzato la forma del ricorso in luogo della citazione e ciò ha determinato la tardività del mezzo di gravame, sanabile solo se, effettuato il deposito, anche la notifica dell'atto con il pedissequo decreto di fissazione fosse avvenuta nei termini di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c..
In contrario gli appellanti hanno ribadito la tempestività dell'appello, depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c. Hanno rilevato che la sentenza era stata notificata, a istanza del al procuratore in data 19.06.2024 e CP_1
l'impugnativa, introdotta con ricorso, era stata depositata il 19.07.2024; che l'atto di appello, introdotto con ricorso, era tempestivo in ragione dell'applicazione del rito del lavoro;
che in ogni caso l'individuazione dello strumento (ricorso vs. citazione) non può comprimere il diritto di difesa quando l'atto raggiunge lo scopo (art. 156 c.p.c.); che il ricorso era stato depositato tempestivamente e comunque notificato alla controparte in data 29.08.2024 per l'udienza del 29.10.2024, nel pieno rispetto dei termini per comparire. Hanno quindi sostenuto l'ammissibilità del gravame, stante l'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo da parte del (cfr. note scritte del 29.10.2025). Sulla validità della proposizione dell'appello con CP_1 ricorso nel caso de quo., hanno prodotto Cass. n. 13736/2028 (cfr. note del 28.10.2025).
Il collegio aderisce alla ricostruzione operata dal ritenendo fondata l'eccezione di CP_1 tardività dell'appello dallo stesso formulata.
Ai sensi dell'art. 325 co. 1 c.p.c. . il termine per proporre l'appello è di trenta giorni. Il successivo art. 326 statuisce che i termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza.
Nella specie è documentalmente provato e pacifico tra le parti che:
-la sentenza gravata è stata notificata, a cura del al procuratore di controparte in data CP_1
19.6.2024;
-l'appello è stato proposto mediante ricorso depositato in data 19.7.2024;
-il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza è stato notificato all'ente appellato mediante p.e.c. in data 29.8.2024.
Il gravame è stato dunque introdotto mediante ricorso, e non con citazione, prima depositato in cancelleria e poi notificato alla controparte, seguendo forma e procedura del rito del lavoro.
Al riguardo va tuttavia osservato che il provvedimento impugnato è una ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 (sulla Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), contenente l'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, la somma dovuta. Avverso detto provvedimento gli odierni appellanti hanno proposto opposizione disciplinata dall'art. 3 del R.D. 639/1910.
Ai sensi del succitato art. 3, “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs.
1.9.2011 n. 150”.
L'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011, rubricato “Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”, a sua volta, dispone 4 che “Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”.
L'appello in esame, dunque, assoggettato all'ordinario rito di cognizione e non al rito lavoro, doveva essere proposto in forma di citazione, e non di ricorso, seguendo le ordinarie regole del processo civile di cognizione. Peraltro, la sentenza gravata risulta emessa secondo il rito ordinario (con riserva della causa in decisione all'esito della udienza del 6.5.2024 e successiva pronuncia della sentenza in data 1.6.2024) e la relativa allegazione del non è stata oggetto di CP_1 contestazione da parte avversa.
La S.C. ha affermato che, ove l'appello debba essere proposto con atto di citazione secondo la previsione generale di cui all'art. 342 cod. proc. civ. e la parte abbia irritualmente proposto l'impugnazione con ricorso, la tempestività del termine per l'impugnazione va sempre considerata con riferimento alla data della notifica dell'atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria (Cass. sent. n. 2430 del 20.2.2012; Cass. Sez. Un. n. 2907 del 10.2.2014; Cass. ord. n. 5295 del 1.3.2017 secondo cui “L'appello … ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte”).
Gli appellanti hanno erroneamente introdotto il gravame mediante ricorso, e non con atto di citazione. Il vizio dell'iter procedimento è suscettibile di sanatoria purché l'appello sia tempestivo. Ai fini della tempestività della impugnazione, occorre aver riguardo alla data della notifica dell'atto di appello (effettuata nella specie tardivamente il 29.8.2024), e non a quella (precedente) del deposito in cancelleria (19.7.2024).
E' inconferente la giurisprudenza prodotta dagli appellanti (cfr. note del 28 e 29.10.2025) che si riferisce alla diversa ipotesi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, è regolata dal rito del lavoro. Si tratta, invero, di controversie riconducibili all'art. 22 della legge 689/1981 che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, seguono il rito lavoro, con conseguente proposizione della impugnazione con ricorso.
Nella specie, l'opposizione non ha ad oggetto una ordinanza ingiunzione di irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 (che secondo l'art. 6 cit. segue il rito lavoro) ma una ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. 639/1910 per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, la cui impugnazione secondo il disposto dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011 è soggetta al rito civile ordinario.
Le pronunce invocate dagli appellanti, peraltro, ribadiscono il principio secondo cui, per le controversie soggette al rito del lavoro “l'appello avverso la sentenza di primo grado da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza … anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. Un n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4 comma 5 del cit. D.Lgs. 150/2011 che si riferisce esclusivamente al
5 mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 2/8/2017 n. 19298)” (Cass. sez. civ. 6, n. 13736 del 2018, in atti).
Risulta quindi confermato che, ai fini della verifica della tempestività del gravame, occorre aver riguardo alla modalità di instaurazione del giudizio di appello prevista per il rito da applicare (notifica della impugnazione nel rito ordinario e deposito in cancelleria nel rito lavoro), anche qualora l'appello sia introdotto in forma irrituale.
E' ininfluente l'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo da parte del CP_1 conseguente alla tardiva notifica della impugnazione atteso che la normativa sui termini per le impugnazioni ha una finalità di certezza delle situazioni giuridiche (conseguibile mediante il passaggio in giudicato della sentenza) e non di tutela del diritto di difesa della controparte.
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che sia tardivo l'atto di gravame in esame proposto mediante notificazione alla controparte effettuata solo in data 29.8.2024, dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (19.6.2024), anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto 2024) prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, valevole per il rito ordinario.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità bassa della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per gli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento, da parte degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dagli stessi dovuto per il loro appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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