Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1984, n. 892
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1985
Art. 6.
Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e' sostituito dai seguenti:
"Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.
Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente