Art. 1.
Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna".
Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna".