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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 4133/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Orlando Renato Cipriano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso di addebito n. 31220240001258470000 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, nonché ordinare all' la cancellazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
CP_1
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi accertati;
con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 18.11.2024, notificazione dell'avviso di addebito n.
31220240001258470000, con il quale l' aveva richiesto il pagamento della CP_1
1 complessiva somma di € 4.776,71, relativamente ai contributi accertati e dovuti per l'iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, per i periodi 10.2022-
12.2022, 1.2023-3.2023, 4.2023-6.2023 e 7.2023-9.2023, incluse sanzioni e somme aggiuntive.
Sosteneva l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva per l'assenza del requisito dello svolgimento dell'attività commerciale.
Precisava, infatti, di non svolgere alcuna attività commerciale in modo abituale e prevalente, così come prescritto dall'art. 1 co. 203 L. 662/1996.
Affermava, inoltre, che, nei periodi coinvolti, aveva svolto attività di lavoro subordinato, quale operaio alle dipendenze di dopo essersi Controparte_2 trasferito in Emilia-Romagna.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Deduceva che il ricorrente era stato assoggettato alla gestione commercianti in virtù del criterio della prevalenza dell'attività, ex art. 208 L. 662/1993, e che non risultava che egli avesse mai chiesto la cancellazione (attraverso, ad esempio, la presentazione di una valida comunicazione, anche ai fini previdenziali, al registro delle imprese o direttamente ad esso ). CP_3
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione per motivi di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso allegata da parte ricorrente (18.11.2024) ed alla data di deposito del ricorso
(28.12.2024).
In ordine alle pretese creditorie portate nell'avviso d'addebito, si osserva che la domanda contenuta nel ricorso può essere qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto CP_1
2 sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav.,
04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
A ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito Controparte_4
(Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito CP contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n.
3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie, pertanto, è l' a dover dimostrare la sussistenza dei CP_3 presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione commercianti. Pt_1
L' ha dedotto che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti a CP_1 seguito di sua domanda, con decorrenza dal 1.6.2010, sul presupposto del carattere dell'abitualità e della prevalenza dell'attività d'impresa esercitata da e che Pt_1 egli non ha mai chiesto la cancellazione.
2. Ebbene, gli elementi di prova necessari e sufficienti ai fini della definizione della controversia vanno tratti dalla produzione documentale di parte ricorrente, con specifico riferimento alla documentazione comprovante l'espletamento dell'attività lavorativa, con il carattere della subordinazione, nel periodo oggetto di contestazione, nonché dalla visura camerale affoliata da da cui emerge la cancellazione CP_1
d'ufficio dell'impresa del ricorrente nell'anno 2022, con procedimento avviato sin dall'anno 2018.
Innanzitutto, si rileva che il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio contratto di lavoro a tempo determinato, prospetto paga relativo al mese di ottobre 2022 (datato
8.11.2022) e modello UniLav, da cui si evince che, a far data dal 3.1.2022 e fino al
3 22.12.2022, egli aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società cooperativa Ran Group, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), svolgendo mansioni di muratore.
In materia, trova applicazione la normativa ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Dunque, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La circostanza, non specificamente contestata, per cui il ricorrente svolgesse attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società cooperativa predetta, deve perciò ritenersi già di per sé sufficiente a caducare il presupposto legale per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, in quanto ciò determina, CP_1 inevitabilmente, la compromissione dell'elemento della partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza.
Difatti, va da sé che, almeno sul piano dell'impegno orario, la dimostrata attività di lavoro subordinato non è compatibile con l'esercizio di una impresa commerciale con le succitate caratteristiche normative.
L' avrebbe dovuto dimostrare che l'opponente, anche solo per vie di fatto, CP_1 partecipasse effettivamente alla gestione dell'impresa negli ultimi tre mesi del 2022 e nella prima metà del 2023, con ciò intendendosi non già l'espletamento di attività esecutiva, ma vera e propria direzione dell'attività imprenditoriale.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, ed a tal fine risultano irrilevanti le richieste istruttorie articolate nella memoria difensiva.
3. A ciò si aggiunga che, come anticipato, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, è emerso che l'attività imprenditoriale del sig. è cessata addì Pt_1
19.8.2022, per effetto della cancellazione d'ufficio dell'impresa ai sensi del D.P.R.
4 247/2004, come emerge dalla già cennata visura storica C.C.I.A.A in atti, estratta in data 6.10.2025.
Risulta, inoltre, che la suddetta procedura era stata avviata già in data 21.12.2018 e successivamente iscritta in data 7.6.2021.
Trattasi di circostanza pacifica, idonea ad attestare la cessazione dell'attività di impresa e, con essa, del correlato obbligo contributivo in contesa, sia sul piano formale, poiché, come noto, il registro delle imprese ha funzione e natura costitutive (sicché la cancellazione estingue l'impresa), sia sul piano sostanziale, giacché, considerando che l'ufficio camerale aveva avviato la procedure di cancellazione d'ufficio già nel 2018, è ragionevole ritenere che, sin da allora, difettassero uno o più degli elementi contemplati dall'art. 2 co. 1 D.P.R. 247/2004, tra cui figura, alla lett. c), il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
In altri termini, per presunzione semplice ex art. 2729 c.c., ritenersi provato che l'impresa di fosse inattività ancor prima della sua cancellazione d'ufficio. Pt_1
Fermo che tale evento elimina in radice l'obbligo contributivo, l'assenza di atti gestionali è altro elemento che conduce a reputare insussistente il requisito oggetto dell'esercizio personale d'impresa commerciale, vieppiù in maniera abituale e continuativa.
In sintesi, il rapporto subordinato instaurato a far data dal 3.1.2022, la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal 29.8.2022 e, ancor prima, la cessazione de facto del suo esercizio escludono la sussistenza dell'obbligo contributivo indicato nell'avviso di addebito opposto, riferito ai periodi successivi ad ottobre 2022.
Pertanto, la tesi prospettata dall' deve essere disattesa, non essendo rilevante CP_3
l'omessa comunicazione di cessazione dell'impresa commerciale nei cuoi confronti, parallelamente a quanto avviene per la comunicazione di iscrizione.
Difatti, la sola dichiarazione del contribuente, in assenza di altri elementi di prova a sostegno, non è sufficiente per poter ravvisare la sussistenza dell'obbligo contributivo in esame (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6944: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato”).
In forza di quanto sinora osservato, si riscontra l'infondatezza della pretesa enucleata nell'avviso di addebito impugnato, che va, perciò, annullato.
5 Assorbito ogni altro profilo, in uno alla domanda di condanna dell'ente ad eseguire la cancellazione dell'iscrizione, giacché trattasi di fare infungibile riservato alla P.A., mentre la cognizione del giudice del lavoro si arresta all'accertamento dell'obbligazione contributiva.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, le difficoltà interpretative nell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta, la natura e la qualità delle parti, nonché le rispettive condotte processuali e preprocessuali, con specifico riferimento alla condotta di parte ricorrente, che non ha provveduto a comunicare all' la cessazione della propria CP_1 impresa commerciale, concorrendo a rendere necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo contributivo indicato in motivazione e, per l'effetto, annulla l'avviso d'addebito n. 31220240001258470000;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 4133/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Orlando Renato Cipriano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso di addebito n. 31220240001258470000 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, nonché ordinare all' la cancellazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
CP_1
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi accertati;
con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 18.11.2024, notificazione dell'avviso di addebito n.
31220240001258470000, con il quale l' aveva richiesto il pagamento della CP_1
1 complessiva somma di € 4.776,71, relativamente ai contributi accertati e dovuti per l'iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, per i periodi 10.2022-
12.2022, 1.2023-3.2023, 4.2023-6.2023 e 7.2023-9.2023, incluse sanzioni e somme aggiuntive.
Sosteneva l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva per l'assenza del requisito dello svolgimento dell'attività commerciale.
Precisava, infatti, di non svolgere alcuna attività commerciale in modo abituale e prevalente, così come prescritto dall'art. 1 co. 203 L. 662/1996.
Affermava, inoltre, che, nei periodi coinvolti, aveva svolto attività di lavoro subordinato, quale operaio alle dipendenze di dopo essersi Controparte_2 trasferito in Emilia-Romagna.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Deduceva che il ricorrente era stato assoggettato alla gestione commercianti in virtù del criterio della prevalenza dell'attività, ex art. 208 L. 662/1993, e che non risultava che egli avesse mai chiesto la cancellazione (attraverso, ad esempio, la presentazione di una valida comunicazione, anche ai fini previdenziali, al registro delle imprese o direttamente ad esso ). CP_3
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione per motivi di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso allegata da parte ricorrente (18.11.2024) ed alla data di deposito del ricorso
(28.12.2024).
In ordine alle pretese creditorie portate nell'avviso d'addebito, si osserva che la domanda contenuta nel ricorso può essere qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto CP_1
2 sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav.,
04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
A ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito Controparte_4
(Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito CP contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n.
3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie, pertanto, è l' a dover dimostrare la sussistenza dei CP_3 presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione commercianti. Pt_1
L' ha dedotto che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti a CP_1 seguito di sua domanda, con decorrenza dal 1.6.2010, sul presupposto del carattere dell'abitualità e della prevalenza dell'attività d'impresa esercitata da e che Pt_1 egli non ha mai chiesto la cancellazione.
2. Ebbene, gli elementi di prova necessari e sufficienti ai fini della definizione della controversia vanno tratti dalla produzione documentale di parte ricorrente, con specifico riferimento alla documentazione comprovante l'espletamento dell'attività lavorativa, con il carattere della subordinazione, nel periodo oggetto di contestazione, nonché dalla visura camerale affoliata da da cui emerge la cancellazione CP_1
d'ufficio dell'impresa del ricorrente nell'anno 2022, con procedimento avviato sin dall'anno 2018.
Innanzitutto, si rileva che il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio contratto di lavoro a tempo determinato, prospetto paga relativo al mese di ottobre 2022 (datato
8.11.2022) e modello UniLav, da cui si evince che, a far data dal 3.1.2022 e fino al
3 22.12.2022, egli aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società cooperativa Ran Group, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), svolgendo mansioni di muratore.
In materia, trova applicazione la normativa ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Dunque, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La circostanza, non specificamente contestata, per cui il ricorrente svolgesse attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società cooperativa predetta, deve perciò ritenersi già di per sé sufficiente a caducare il presupposto legale per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, in quanto ciò determina, CP_1 inevitabilmente, la compromissione dell'elemento della partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza.
Difatti, va da sé che, almeno sul piano dell'impegno orario, la dimostrata attività di lavoro subordinato non è compatibile con l'esercizio di una impresa commerciale con le succitate caratteristiche normative.
L' avrebbe dovuto dimostrare che l'opponente, anche solo per vie di fatto, CP_1 partecipasse effettivamente alla gestione dell'impresa negli ultimi tre mesi del 2022 e nella prima metà del 2023, con ciò intendendosi non già l'espletamento di attività esecutiva, ma vera e propria direzione dell'attività imprenditoriale.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, ed a tal fine risultano irrilevanti le richieste istruttorie articolate nella memoria difensiva.
3. A ciò si aggiunga che, come anticipato, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, è emerso che l'attività imprenditoriale del sig. è cessata addì Pt_1
19.8.2022, per effetto della cancellazione d'ufficio dell'impresa ai sensi del D.P.R.
4 247/2004, come emerge dalla già cennata visura storica C.C.I.A.A in atti, estratta in data 6.10.2025.
Risulta, inoltre, che la suddetta procedura era stata avviata già in data 21.12.2018 e successivamente iscritta in data 7.6.2021.
Trattasi di circostanza pacifica, idonea ad attestare la cessazione dell'attività di impresa e, con essa, del correlato obbligo contributivo in contesa, sia sul piano formale, poiché, come noto, il registro delle imprese ha funzione e natura costitutive (sicché la cancellazione estingue l'impresa), sia sul piano sostanziale, giacché, considerando che l'ufficio camerale aveva avviato la procedure di cancellazione d'ufficio già nel 2018, è ragionevole ritenere che, sin da allora, difettassero uno o più degli elementi contemplati dall'art. 2 co. 1 D.P.R. 247/2004, tra cui figura, alla lett. c), il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
In altri termini, per presunzione semplice ex art. 2729 c.c., ritenersi provato che l'impresa di fosse inattività ancor prima della sua cancellazione d'ufficio. Pt_1
Fermo che tale evento elimina in radice l'obbligo contributivo, l'assenza di atti gestionali è altro elemento che conduce a reputare insussistente il requisito oggetto dell'esercizio personale d'impresa commerciale, vieppiù in maniera abituale e continuativa.
In sintesi, il rapporto subordinato instaurato a far data dal 3.1.2022, la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal 29.8.2022 e, ancor prima, la cessazione de facto del suo esercizio escludono la sussistenza dell'obbligo contributivo indicato nell'avviso di addebito opposto, riferito ai periodi successivi ad ottobre 2022.
Pertanto, la tesi prospettata dall' deve essere disattesa, non essendo rilevante CP_3
l'omessa comunicazione di cessazione dell'impresa commerciale nei cuoi confronti, parallelamente a quanto avviene per la comunicazione di iscrizione.
Difatti, la sola dichiarazione del contribuente, in assenza di altri elementi di prova a sostegno, non è sufficiente per poter ravvisare la sussistenza dell'obbligo contributivo in esame (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6944: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato”).
In forza di quanto sinora osservato, si riscontra l'infondatezza della pretesa enucleata nell'avviso di addebito impugnato, che va, perciò, annullato.
5 Assorbito ogni altro profilo, in uno alla domanda di condanna dell'ente ad eseguire la cancellazione dell'iscrizione, giacché trattasi di fare infungibile riservato alla P.A., mentre la cognizione del giudice del lavoro si arresta all'accertamento dell'obbligazione contributiva.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, le difficoltà interpretative nell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta, la natura e la qualità delle parti, nonché le rispettive condotte processuali e preprocessuali, con specifico riferimento alla condotta di parte ricorrente, che non ha provveduto a comunicare all' la cessazione della propria CP_1 impresa commerciale, concorrendo a rendere necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo contributivo indicato in motivazione e, per l'effetto, annulla l'avviso d'addebito n. 31220240001258470000;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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