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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico D.ssa Giuseppina Guttadauro
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13665/2023 promossa da:
nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/04/1994, codice fiscale Controparte_1
residente in [...], 276, San Paolo/SP, Brasile;
C.F._1 CP_2 nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/11/1992, codice fiscale
[...] residente in [...], 4144, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile;
nata in [...]/SP, Brasile, in data 11/01/1961, codice CP_3 fiscale , residente in [...], 03, San Paolo/SP, C.F._3
Brasile; , nato in [...]/SP, Brasile, in data 12/02/1993, codice Parte_1 fiscale , residente in [...], 355, San Paolo/SP, Brasile e C.F._4
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/11/1985, codice Parte_2 fiscale , residente in [...], 1101, San C.F._5
Paolo/SP, Brasile, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. Giovanni
Bonato, ( ) che li rappresenta ed assiste come da procura in atti;
C.F._6
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Controparte_1 CP_2
e ) sono
[...] CP_3 Parte_1 Parte_2 cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in Controparte_4 persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle
Autorità consolari competenti.” “con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/11/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di Per_1
(anche chiamato o , cittadino italiano, nato
[...] Persona_2 Persona_3
a CC (Pistoia) in data 21/12/1864 e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (all.3-4).
Con decreto del 3/04/2024 il G.O.P. dott- Luca Mangini delegato dal giudice relatore in sede di U.P.P. ha fissata udienza di trattazione per il giorno 31/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 4/12/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio occorre Controparte_4 dichiararne la contumacia.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 21/01/2025.
L'INTERESSE AD AGIRE Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_4 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato la loro richieste al di San Paolo ma di non aver ricevuto alcuna Parte_3 convocazione.
Hanno fornito prova dell'avvenuto inoltro delle domande per via amministrativa nel mese di gennaio 2023 e, quanto al ricorrente nel mese di gennaio 2022, (all. da Parte_1
20 a 24). Hanno prodotto anche copia di alcune pagine tratte dal sito internet del predetto consolato dalle quali si evince il notevole ritardo, pressoché decennale, con il quale vengono convocati i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (all. da 25 a 28).
Va rilevato che gli attori non hanno dimostrato di avere cercato di attivare la procedura del
'l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis attraverso il sito PREN@TAMI, nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza , attivo dal 6.6.2022 che tuttavia non elimina anzi accentua i disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema Email_1 prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, Controparte_5 caricati alcuni documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Quanto alla tempistica di accesso al sistema quanto riportato sul sito del spiega Parte_3 che: “Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in Parte_4 una lista con posti esauriti, comparirà un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”, ciò implica che gli interessati dovrebbero ogni mese, magari per più volte al giorno, provare ad accedere al sito per la prenotazione sperando nella fortuna.
Non appena esaurite le prenotazioni dei posti previsi ( che non superano alcune centinaia) il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994
(Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versa il Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
1- NEL MERITO
Gli attori, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite italiano (o Persona_1 Persona_2
o contraeva matrimonio con (o o
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
o nella città di (Brasile), in data Persona_6 Persona_7 Persona_8
07/07/1894, (all.5); dalla loro unione nasceva in data 18/03/1903, nella città Persona_9 di AL (Brasile), dove si sposava con in data 24/04/1930 (all.6-7). Controparte_6
Successivamente al matrimonio la sposa passava a chiamarsi con il nome Controparte_7
(o ME .
[...] CP_8
Dall'unione coniugale di questi ultimi nasceva in data 09/11/1937, nella città Persona_10 di AL (Brasile), il quale, a sua volta, contraeva matrimonio con , Persona_11 in data 16/04/1960, nella città di San Paolo, Brasile (all.8-9). Successivamente al matrimonio passava a chiamarsi con il nome (o Persona_11 Persona_12
. Persona_13
Dall'unione coniugale fra e (o Persona_10 Persona_12 [...]
sono nati tre figli: i) ricorrente, nata in data [...] nella Persona_13 Parte_5 città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_14 in data 12/12/1992, Successivamente al matrimonio passava a chiamarsi
[...] Parte_5 con il nome per poi tornare a chiamarsi con il nome da nubile a Persona_15 seguito della separazione coniugale del 05/10/1999, (all.10-11); ii) nato in [...] Parte_6
07/09/1962, nella città di AL (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
[...]
(o in data 22/01/2983 nella città di San Paolo, Persona_16 Persona_17
Brasile, per poi divorziare in data 14/09/2004, (all.12-13); iii) nata in [...] Parte_7
27/09/1963 a San Paolo, Brasile, (all. 14).
Dal matrimonio di e è nato il Persona_15 Persona_14 ricorrente il 12/02/1993 nella cittá di San Paolo, Brasile, (all.15). Parte_1 pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE Dall'unione coniugale fra e è nata in [...] Parte_6 Parte_8
17/11/1985, nella città di San Paolo, Brasile, la ricorrente la quale, a seguito Parte_2 delle nozze contratte con in data 21/09/2013, è passata a chiamarsi Persona_18 con il nome di , (all.16-17). Da e da padre sconosciuto Parte_2 Parte_7 sono nate nella citta di San Paolo, (Brasile), le ricorrenti il 17/11/1992, (all.18) CP_2
e il 28/04/1994, (all.19). Controparte_1
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani quali diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile Persona_1 dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.4), ai sensi dell'art. 4 del codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, in forza dell'art. 1 Persona_9
Legge 555 del 1912, al figlio padre della ricorrente e nonno degli Persona_10 CP_3 altri ricorrenti ai quali la cittadinanza è stata trasmessa ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a)
Legge n. 91/1992.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Per_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
2- LE SPESE DI LITE
Il fatto che i ricorrenti non abbiano neppure provato ad attivare la procedura per ottenere la cittadinanza con le modalità attualmente previste tramite tentativi di accesso al sito
PREN@TAMI, mancando pertanto di interpellare in termini corretti la P.A. prima di attivare il giudizio, pur nella quasi certezza del mantenimento di tempi di attesa eccessivi laddove fossero riusciti ad ottenere la prenotazione dell'appuntamento per presentare le domande, costituisce giusto motivo, insieme alla contumacia di parte convenuta, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dispone l'integrale compensazione inter partes delle spese di lite
Firenze, 9.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 7 di 7
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico D.ssa Giuseppina Guttadauro
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13665/2023 promossa da:
nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/04/1994, codice fiscale Controparte_1
residente in [...], 276, San Paolo/SP, Brasile;
C.F._1 CP_2 nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/11/1992, codice fiscale
[...] residente in [...], 4144, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile;
nata in [...]/SP, Brasile, in data 11/01/1961, codice CP_3 fiscale , residente in [...], 03, San Paolo/SP, C.F._3
Brasile; , nato in [...]/SP, Brasile, in data 12/02/1993, codice Parte_1 fiscale , residente in [...], 355, San Paolo/SP, Brasile e C.F._4
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 17/11/1985, codice Parte_2 fiscale , residente in [...], 1101, San C.F._5
Paolo/SP, Brasile, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. Giovanni
Bonato, ( ) che li rappresenta ed assiste come da procura in atti;
C.F._6
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Controparte_1 CP_2
e ) sono
[...] CP_3 Parte_1 Parte_2 cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in Controparte_4 persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle
Autorità consolari competenti.” “con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/11/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di Per_1
(anche chiamato o , cittadino italiano, nato
[...] Persona_2 Persona_3
a CC (Pistoia) in data 21/12/1864 e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (all.3-4).
Con decreto del 3/04/2024 il G.O.P. dott- Luca Mangini delegato dal giudice relatore in sede di U.P.P. ha fissata udienza di trattazione per il giorno 31/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 4/12/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio occorre Controparte_4 dichiararne la contumacia.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 21/01/2025.
L'INTERESSE AD AGIRE Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_4 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato la loro richieste al di San Paolo ma di non aver ricevuto alcuna Parte_3 convocazione.
Hanno fornito prova dell'avvenuto inoltro delle domande per via amministrativa nel mese di gennaio 2023 e, quanto al ricorrente nel mese di gennaio 2022, (all. da Parte_1
20 a 24). Hanno prodotto anche copia di alcune pagine tratte dal sito internet del predetto consolato dalle quali si evince il notevole ritardo, pressoché decennale, con il quale vengono convocati i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (all. da 25 a 28).
Va rilevato che gli attori non hanno dimostrato di avere cercato di attivare la procedura del
'l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis attraverso il sito PREN@TAMI, nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza , attivo dal 6.6.2022 che tuttavia non elimina anzi accentua i disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema Email_1 prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, Controparte_5 caricati alcuni documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Quanto alla tempistica di accesso al sistema quanto riportato sul sito del spiega Parte_3 che: “Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in Parte_4 una lista con posti esauriti, comparirà un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”, ciò implica che gli interessati dovrebbero ogni mese, magari per più volte al giorno, provare ad accedere al sito per la prenotazione sperando nella fortuna.
Non appena esaurite le prenotazioni dei posti previsi ( che non superano alcune centinaia) il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994
(Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versa il Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
1- NEL MERITO
Gli attori, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite italiano (o Persona_1 Persona_2
o contraeva matrimonio con (o o
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
o nella città di (Brasile), in data Persona_6 Persona_7 Persona_8
07/07/1894, (all.5); dalla loro unione nasceva in data 18/03/1903, nella città Persona_9 di AL (Brasile), dove si sposava con in data 24/04/1930 (all.6-7). Controparte_6
Successivamente al matrimonio la sposa passava a chiamarsi con il nome Controparte_7
(o ME .
[...] CP_8
Dall'unione coniugale di questi ultimi nasceva in data 09/11/1937, nella città Persona_10 di AL (Brasile), il quale, a sua volta, contraeva matrimonio con , Persona_11 in data 16/04/1960, nella città di San Paolo, Brasile (all.8-9). Successivamente al matrimonio passava a chiamarsi con il nome (o Persona_11 Persona_12
. Persona_13
Dall'unione coniugale fra e (o Persona_10 Persona_12 [...]
sono nati tre figli: i) ricorrente, nata in data [...] nella Persona_13 Parte_5 città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_14 in data 12/12/1992, Successivamente al matrimonio passava a chiamarsi
[...] Parte_5 con il nome per poi tornare a chiamarsi con il nome da nubile a Persona_15 seguito della separazione coniugale del 05/10/1999, (all.10-11); ii) nato in [...] Parte_6
07/09/1962, nella città di AL (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
[...]
(o in data 22/01/2983 nella città di San Paolo, Persona_16 Persona_17
Brasile, per poi divorziare in data 14/09/2004, (all.12-13); iii) nata in [...] Parte_7
27/09/1963 a San Paolo, Brasile, (all. 14).
Dal matrimonio di e è nato il Persona_15 Persona_14 ricorrente il 12/02/1993 nella cittá di San Paolo, Brasile, (all.15). Parte_1 pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE Dall'unione coniugale fra e è nata in [...] Parte_6 Parte_8
17/11/1985, nella città di San Paolo, Brasile, la ricorrente la quale, a seguito Parte_2 delle nozze contratte con in data 21/09/2013, è passata a chiamarsi Persona_18 con il nome di , (all.16-17). Da e da padre sconosciuto Parte_2 Parte_7 sono nate nella citta di San Paolo, (Brasile), le ricorrenti il 17/11/1992, (all.18) CP_2
e il 28/04/1994, (all.19). Controparte_1
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani quali diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile Persona_1 dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.4), ai sensi dell'art. 4 del codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, in forza dell'art. 1 Persona_9
Legge 555 del 1912, al figlio padre della ricorrente e nonno degli Persona_10 CP_3 altri ricorrenti ai quali la cittadinanza è stata trasmessa ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a)
Legge n. 91/1992.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Per_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
2- LE SPESE DI LITE
Il fatto che i ricorrenti non abbiano neppure provato ad attivare la procedura per ottenere la cittadinanza con le modalità attualmente previste tramite tentativi di accesso al sito
PREN@TAMI, mancando pertanto di interpellare in termini corretti la P.A. prima di attivare il giudizio, pur nella quasi certezza del mantenimento di tempi di attesa eccessivi laddove fossero riusciti ad ottenere la prenotazione dell'appuntamento per presentare le domande, costituisce giusto motivo, insieme alla contumacia di parte convenuta, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dispone l'integrale compensazione inter partes delle spese di lite
Firenze, 9.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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