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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18352 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AY AI nato il [...] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni formulate dal difensore dell'imputata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18352 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Salda Ayad, avv. Roberto d'Errico, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine a due episodi di tentato furto e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. in relazione al capo 1) della rubrica, ha confermato la pena inflitta in primo grado. 2. La difesa articola tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione della legge processuale in relazione agli art. 178, 179 e 610, comma 5, cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa, evidenziando che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla corte d'appello era stato notificato erroneamente all'avv. Luca Sebastiani del Foro di Fermo, anziché al difensore di fiducia dell'imputata, avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 597, commi 1, 3 e 4 , cod. proc. pen., lamenta che la corte distrettuale, dopo avere riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo 1), non ha proceduto a ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado sul presupposto che la stessa era stata quantificata in misura inferiore. Nella specie, il giudice di primo grado, ritenuta l'equivalenza tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche, aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo 1) della rubrica e determinato l'aumento per la continuazione in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale si è limitata a confermare la pena inflitta in primo grado senza argomentare in merito alla dosimetria della pena inflitta per il reato di cui al capo 2), ritenuto, questa volta, il più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. 2 3. Nel caso in esame, l'accesso agli atti, che è consentito essendo dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., consente a questa Corte di risolvere la questione. 3.1 Dall'esame del fascicolo risulta che: - in data 25 luglio 2018 l'imputata nominava quale difensore di fiducia, l'avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna e che allo stesso, in data 25 ottobre 2018, veniva notificato il decreto di citazione a giudizio. - in data 14 giugno 2021, il difensore di fiducia proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. - in data 02 maggio 2024, il difensore riceveva via p.e.c. la notifica del dispositivo della sentenza pronunciata dalla corte d'appello. A seguito di accesso presso l'ufficio di cancelleria, il difensore di fiducia, avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna, si avvedeva dell'avvenuta celebrazione del giudizio d'appello del quale non aveva ricevuto alcuna notizia e dell'errore in cui era incorsa la corte territoriale allorché aveva proceduto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado ad altro difensore, avv. Luca Sebastiani del Foro di Fermo, suo omonimo. 4. Tanto premesso, risulta che effettivamente il difensore di fiducia, avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna, non ebbe a ricevere la notifica del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla corte d'appello, in quanto erroneamente inoltrata all'avv. Luca Sebastiani del Foro di Fermo. 4.1 Nel caso in esame, dunque, il difensore di fiducia non ha avuto notizia della fissazione dell'udienza dinanzi alla corte territoriale, con evidente lesione del diritto di difesa, rispetto al quale deve ritenersi integrata una nullità assoluta non avendo egli potuto partecipare al giudizio. 5. Dalle suesposte considerazioni, che assorbono gli ulteriori motivi, consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso il 16/01/2025.
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni formulate dal difensore dell'imputata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18352 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Salda Ayad, avv. Roberto d'Errico, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine a due episodi di tentato furto e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. in relazione al capo 1) della rubrica, ha confermato la pena inflitta in primo grado. 2. La difesa articola tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione della legge processuale in relazione agli art. 178, 179 e 610, comma 5, cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa, evidenziando che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla corte d'appello era stato notificato erroneamente all'avv. Luca Sebastiani del Foro di Fermo, anziché al difensore di fiducia dell'imputata, avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 597, commi 1, 3 e 4 , cod. proc. pen., lamenta che la corte distrettuale, dopo avere riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo 1), non ha proceduto a ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado sul presupposto che la stessa era stata quantificata in misura inferiore. Nella specie, il giudice di primo grado, ritenuta l'equivalenza tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche, aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo 1) della rubrica e determinato l'aumento per la continuazione in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale si è limitata a confermare la pena inflitta in primo grado senza argomentare in merito alla dosimetria della pena inflitta per il reato di cui al capo 2), ritenuto, questa volta, il più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. 2 3. Nel caso in esame, l'accesso agli atti, che è consentito essendo dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., consente a questa Corte di risolvere la questione. 3.1 Dall'esame del fascicolo risulta che: - in data 25 luglio 2018 l'imputata nominava quale difensore di fiducia, l'avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna e che allo stesso, in data 25 ottobre 2018, veniva notificato il decreto di citazione a giudizio. - in data 14 giugno 2021, il difensore di fiducia proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. - in data 02 maggio 2024, il difensore riceveva via p.e.c. la notifica del dispositivo della sentenza pronunciata dalla corte d'appello. A seguito di accesso presso l'ufficio di cancelleria, il difensore di fiducia, avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna, si avvedeva dell'avvenuta celebrazione del giudizio d'appello del quale non aveva ricevuto alcuna notizia e dell'errore in cui era incorsa la corte territoriale allorché aveva proceduto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado ad altro difensore, avv. Luca Sebastiani del Foro di Fermo, suo omonimo. 4. Tanto premesso, risulta che effettivamente il difensore di fiducia, avv. Luca Sebastiani del Foro di Bologna, non ebbe a ricevere la notifica del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla corte d'appello, in quanto erroneamente inoltrata all'avv. Luca Sebastiani del Foro di Fermo. 4.1 Nel caso in esame, dunque, il difensore di fiducia non ha avuto notizia della fissazione dell'udienza dinanzi alla corte territoriale, con evidente lesione del diritto di difesa, rispetto al quale deve ritenersi integrata una nullità assoluta non avendo egli potuto partecipare al giudizio. 5. Dalle suesposte considerazioni, che assorbono gli ulteriori motivi, consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso il 16/01/2025.