Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 23 luglio 2025
1. Con ricorso n. 516 del 2025 l'avvocato Adriano Tortora ha presentato ricorso per l'ottemperanza, da parte del Comune di Cerveteri, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8667 del 2022, così come corretta dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10376 del 2022, in ordine al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione in caso di perdurante inerzia. 2. Si rileva che: - i signori Salvatore O. e Aldo D.G. hanno conferito mandato all'avvocato Adriano Tortora per resistere al giudizio di appello concluso con sentenza n. 8667 del 2022, con la quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04797/2025REG.PROV.COLL.
N. 09770/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9770 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi l’avv. dello Stato Massimo Giannuzzi per l’Amministrazione appellante e l’avv. Pier Paolo De Vizio, in sostituzione dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia, per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sez. II civile, 23 maggio 2023, n. 8045, recante la condanna del Ministero medesimo al risarcimento del danno in favore dei sigg. -OMISSIS-.
2. – I sigg. -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio con memoria difensiva per resistere all’appello.
3. – Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, nella quale le parti hanno dato atto che la sentenza civile di condanna è stata eseguita insistendo per la regolamentazione delle spese, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Poiché la dichiarazione resa a verbale dall’appellante nel corso dell’udienza camerale non specifica se l’esecuzione è avvenuta in ragione dell’esecutività della sentenza appellata, ovvero per successiva acquiescenza alla stessa, non vi sono elementi da cui desumere con il necessario grado di certezza che la materia del contendere sia cessata ovvero che sia sopravvenuto il difetto d’interesse alla decisione nel merito dell’appello.
5. – Con un unico motivo di impugnazione, il Ministero si duole che il T.a.r. non avrebbe considerato che, alla data della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza, il 26 novembre 2024, non era ancora decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, co. 1, d.l. 669/1996 a far data dalla notificazione della copia conforme della sentenza ottemperanda, effettuata il 7 marzo 2024.
Chiede, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
6. – Gli appellati sostengono, di converso, che il decorso del termine dilatorio di 120 gg. non costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione, bensì di procedibilità, che nella specie si sarebbe avverata nelle more del processo di primo grado, prima ancora che il T.a.r. trattenesse il ricorso in decisione.
7. – L’appello è infondato.
8. – La giurisprudenza di questo Consiglio è, infatti, univoca nel senso che il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30 del 1997, integra non una condizione di ammissibilità della domanda, bensì una condizione di procedibilità, cosicché il ricorso che sia stato proposto prima della scadenza di tale termine non può essere deciso salvo che detta condizione intervenga in corso di giudizio (cfr. Cons. Stato sez. II, 7 giugno 2023, n. 5597; sez. II 3 aprile 2023, n. 3439; sez. IV ord. 27 novembre 2024, n. 9549).
Nel caso di specie è pacifico che il termine era interamente decorso nelle more del giudizio, ancor prima che il ricorso fosse trattenuto in decisione.
9. – Per completezza occorre dire che nell’atto d’appello il Ministero ha menzionato, incidentalmente, il fatto che la sentenza civile ottemperanda non era stata notificata in forma esecutiva.
Tuttavia, dal 1° marzo 2023, con la modifica dell’art. 475 c.p.c., non è più prevista l’apposizione della formula esecutiva sulle sentenze..
10. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello è infondato e dev’essere, di conseguenza, respinto.
11. – Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.