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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.300 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'01.04.2025, promosso
DA
(C.F.: nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03.04.1972 e (C.F.: nato Parte_2 C.F._2
a Ciminna (PA), il 29.06.1974, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Rosa Maria Strati, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Corso G.
Garibaldi, n. 187 hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 06.02.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Delianuova (RC) il 29.04.1999, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Delianuova (RC), Parte II,
Serie A, n. 5, anno 1999;
-considerato che con decreto del 15.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 01.04.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3,
473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Delianuova
(RC), il 29.04.1999; b) dal matrimonio sono nati due figli: (09.02.2005), Per_1
maggiorenne, e (17.06.2009), ancora minorenne;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 06.02.2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2 - dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Delianuova (RC), Parte II, Serie A, n. 5, anno 1999, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che le sarà pertanto assegnata;
3. il sig. lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dall'udienza Pt_2
presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
4. quanto alle modalità e ai tempi di incontro il padre, saranno i figli in quanto dotatati di una propria autonoma capacità di discernimento, a concordarli previo accordo con il predetto genitore;
5. a decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, o in caso di trattazione scritta, il sig. , Parte_2
corrisponderà alla SI.ra un contributo a titolo di mantenimento dei Parte_1
figli nella misura di € 400,00 mensili. Tale importo - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - dovrà essere versato entro il giorno5 di ogni mese;
6. le spese straordinarie, previamente concordate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e sottoposto in visione agli stessi;
7. i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione degli arredi e corredi dell'abitazione;
8. le parti si impegnano fin d'ora a trasferire ai figli, la proprietà dell'immobile sito in Reggio Calabria Contrada Maldariti – Trav. IV n. 41, acquistato in costanza di matrimonio;
9. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.
1221a.1/12/70 11.898); 10. i coniugi si concedono assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto
e degli altri documenti di espatrio;
11. i coniugi altresì si concedono assenso e consenso reciproco all'eventuale espatrio del figlio minore;
12. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, a eccezione di quanto previsto sopra pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'un
l'altro;
13. le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti;
14. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
- dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Delianuova (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna