Articolo 21 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 ottobre 1991
Art. 21. 1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito dal quadro di cui all'allegato C alla presente legge.
2. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le rela- tive dotazioni organiche dell'Amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato Dalla presente legge.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il numero degli impiegati di ciascuna qualifica e profilo professionale da assegnarsi all'ufficio centrale degli archivi notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali.
4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge".
5. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"Nel registro generale dei testamenti sono altresi' iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1› gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile . I suddetti atti verranno iscritti con le modalita' ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non e' dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo".
6. Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente articolo, quantificata in lire 10.658 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.
Note all' art. 21:
- Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- La legge n. 307/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972".
Si trascrive, nell'ordine, il testo dei relativi articoli 4, 9 e 19, gli ultimi due come modificati dall'art. 21 della presente legge:
"Art. 4. - Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografici depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografici non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografici depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile ".
"Art. 9. - Alla dichiarazione presentata a norma dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.
In caso di omissione si applica il disposto dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge".
"Art. 19. - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.
Nel registro generale dei testamenti sono altresi' iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1› gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile . I suddetti atti verranno iscritti con le modalita' ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non e' dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo".
- Si trascrive il testo degli articoli 620 e 621 del codice civile :
"Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). - Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il pretore puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620".
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991
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