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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza del 26.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 5992/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Umberto Guarino Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 03.03.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. , Persona_1
e con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
26.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è parzialmente fondata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi all'integrazione della consulenza medico-legale onerando il Dott. già nominato Persona_1
nella precedente fase di Atp.
Orbene, il Dott. , sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della Persona_1
documentazione sanitaria allegata al ricorso e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: '' artrite reumatoide in terapia biologica in fase di riacutizzazione;
BPCO e Sindrome delle apnee notturne;
cardiopatia ipertensiva II cl.NYHA; artrosi polidistrettuale e IVC arti inferiori'' (cfr. pg. 7 della CTU in atti).
In definitiva, il CTU concludeva nei seguenti termini: '' La sig.ra è da Parte_1
ritenersi NON autonoma nel compiere gli atti quotidiani della vita, e pertanto possono esserle riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
In merito alla retrodatazione si può far decorrere il beneficio da sei mesi prima della visita e perciò da Luglio 2024'' (cfr. pg. 9 della CTU in atti).
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dal luglio 2024. Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. att. c.p.c. allegata al presente ricorso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.07.2024;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola