Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2024, proposto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica - Asd Pineta Sacchetti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati FA Gattamelata, Paolo Leopardi, Guglielmo Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FA Gattamelata in Roma, via Monte di Fiore, 22;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DR EA, MA EA, FA EA, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale della Regione Lazio del 5 settembre 2023, n. G11735, pubblicato sul BURL n. 75, il 19 settembre 2023, ed avente ad oggetto “ Pregressa espropriazione a favore del Comune di Roma degli immobili occorrenti per la realizzazione del parco pubblico attrezzato nel quartiere di Primavalle (Via M. Battistini). Declaratoria di inservibilità, ai fini della retrocessione da parte di Roma Capitale, dell'area attualmente censita al catasto fabbricati di Roma Capitale al Foglio 352, particella 57, categoria D/6, espropriata con D.P.G.R. n. 542/75 del 7 maggio 1975 ” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ancorché non conosciuto, ivi espressamente comprese le note del Comune di Roma n. 8533 del 23 marzo 2009, della Soprintendenza Capitolina n. QC/33562/2022, -in parte qua- di Roma Capitale del 3 agosto 2023 n. QC/83210.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale e di DR EA, di MA EA, di FA EA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'associazione odierna ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione della Regione Lazio formulata in data 29 gennaio 2024.
2. Il gravame risulta articolato secondo tre distinti profili di censure:
I. Violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 327/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento;
II. Violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 per mancata considerazione della situazione catastale della particella 57;
III. Violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
3. In punto di fatto si premette che con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 542 del 7 maggio 1975 (d.P.G.R. n. 542/1975) veniva disposta l'espropriazione, in favore del Comune di Roma, di un compendio immobiliare già di proprietà del sig. EL EA, costituito da terreni censiti al catasto del Comune di Roma al foglio 352, particelle n. 56 (mq. 1.453) e n. 57 (mq. 3.099), nonché al foglio 353, particelle n. 312, n. 310/r, n. 525 e 16/r. Il provvedimento ablatorio trovava la propria giustificazione nell'esigenza di realizzare, nel quartiere di Primavalle (Via Mattia Battistini), un parco pubblico attrezzato, conformemente al Piano Regolatore Generale approvato con d.P.R. del 16 dicembre 1965 e successiva variante del 6 dicembre 1971.
4. Sulla particella n. 56 e su parte del compendio espropriato veniva successivamente realizzato il parco pubblico e la viabilità di accesso. La particella n. 57, invece, non risultava interessata dalla realizzazione del parco pubblico per cui l'espropriazione era stata disposta; in ogni caso, al momento del provvedimento ablatorio, era già presente un impianto sportivo privato per il gioco del tennis, gestito dall'Associazione odierna ricorrente – che aveva rapporti locatizi con il proprietario EA – rimasto inalterato nella propria destinazione d'uso per i quasi cinquant'anni successivi all'esproprio.
5. A seguito del verbale della Circoscrizione XIX del Comune di Roma n. 14827 del 20 marzo 2001, le aree venivano formalmente acquisite e consegnate al Servizio Giardini. Con verbale di immissione in possesso dell'8 aprile 2008, la particella n.57 veniva affidata all'Associazione per la custodia e la guardiania.
6. Con determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale n. 1176 del 4 giugno 2013, veniva formalizzato l'affidamento provvisorio dell'area alla ricorrente " nelle more del perfezionamento degli atti e provvedimenti di competenza per la regolarizzazione del bene ", senza previsione di alcun canone e dunque a titolo gratuito.
7. Con successiva istanza del 4 marzo 2022 (rep. n. 0259304 del 15 marzo 2022), i signori DR, MA e FA EA, eredi del sig. EL EA, chiedevano alla Regione Lazio e al Comune di Roma Capitale la retrocessione parziale dell'area espropriata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001, limitatamente alla particella n. 57, rimasta estranea alla realizzazione del parco pubblico originariamente programmato. L'Amministrazione regionale avviava l'istruttoria richiedendo le valutazioni di Roma Capitale, quale ente beneficiario dell'esproprio.
8. In tale contesto, una volta interpellati i propri dipartimenti interni, il Comune acquisiva valutazioni contrastanti tra loro: il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – Direzione Sport segnalava l'interesse al mantenimento dell'area per gli standard urbanistici del quartiere; altri uffici evidenziavano l'impossibilità di retrocedere le porzioni destinate a parco e a sede stradale. La Soprintendenza Capitolina, per quanto di propria competenza in materia di tutela dei beni culturali, comunicava l'assenza di motivi ostativi.
All'esito di tale complessa istruttoria interna, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio si rimetteva alla "prudente valutazione" della Regione, senza esprimere un parere risolutivo.
9. La Regione Lazio, con il decreto dirigenziale n. G11735 del 5 settembre 2023, dichiarava l'inservibilità dell'area e dei relativi soprassuoli individuati al catasto fabbricati di Roma Capitale al foglio 352, particella 57, categoria D/6, rispetto alla finalità di realizzazione del parco pubblico attrezzato per la quale era stata disposta l'espropriazione nel 1975.
La motivazione del provvedimento faceva perno sul principio, di consolidata elaborazione giurisprudenziale, per cui la discrezionalità dell'amministrazione nel negare la retrocessione deve essere giustificata dalla sussistenza di un concreto interesse pubblico, dimostrabile mediante piani e programmi attuativi, all'utilizzo del bene in funzione dell'opera programmata e realizzata, non estendendosi a destinazioni diverse (Cass. SS.UU. n. 10894 del 7 agosto 2001).
10. Si costituivano in giudizio la Regione Lazio, Roma Capitale e i signori EA, tutti eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e, nel merito, instando per il rigetto del ricorso, stante la piena legittimità del decreto.
11. All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, la Regione Lazio e i controinteressati EA eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'associazione ricorrente.
Sostengono, in proposito, che il procedimento di retrocessione adottato ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 intercorra esclusivamente tra l'autorità espropriante (Regione Lazio), il beneficiario dell'esproprio (Roma Capitale) e il soggetto espropriato (gli eredi EA), sicché l'associazione – il cui titolo di detenzione deriverebbe da un atto successivo ed autonomo di Roma Capitale, di natura provvisoria e precaria – rivestirebbe la posizione di mero terzo, privo di interesse legittimo oppositivo differenziato e qualificato.
13. L'eccezione formulata non assume carattere dirimente ai fini della decisione dell’odierno giudizio, atteso che il ricorso deve essere senz’altro respinto nel merito. Il Collegio ritiene pertanto di poter prescindere dalla sua definizione, per ragioni di economia processuale, esaminando direttamente le censure di merito che risultano infondate.
14. Deve nondimeno osservarsi che la tesi della piena carenza di legittimazione in capo all'associazione presenta elementi di fondatezza non trascurabili.
Il procedimento di retrocessione parziale reso ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 si svolge, per sua natura strutturale, tra soggetti determinati: l'autorità che ha emesso il decreto di esproprio, il beneficiario dell'esproprio e il soggetto espropriato e/o i suoi successori.
La posizione dell'associazione deriva da un titolo autonomo e successivo – la determinazione dirigenziale n. 1176/2013 adottata da Roma Capitale – che la stessa amministrazione concedente ha qualificato come provvisorio e precario, inidoneo a costituire diritti sull'area opponibili al soggetto espropriato nell'ambito del procedimento di retrocessione.
L'eventuale pregiudizio che l'associazione potrebbe subire per effetto della retrocessione costituirebbe una conseguenza mediata e indiretta, da far valere, se del caso, nei confronti di Roma Capitale nell'ambito del rapporto concessorio da cui trae origine la propria posizione; in ogni caso, il Collegio ritiene di prescindere dalla valutazione di tale eccezione, dovendo passare all’esame nel merito.
15. Con riferimento al primo motivo di ricorso occorre ricostruire il quadro giuridico di riferimento.
L'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 stabilisce che, qualora una parte dei beni espropriati non sia stata utilizzata per la realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico, il proprietario espropriato può richiederne la retrocessione e l'autorità espropriante ne dichiara l'inservibilità.
La norma costituisce la codificazione, nell'ambito del testo unico delle espropriazioni, del principio già contenuto nell'art. 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed è espressione del più generale vincolo di scopo che connota l'esercizio del potere ablatorio: il sacrificio imposto al proprietario privato è giustificato esclusivamente dalla necessità di realizzare la specifica opera pubblica enunciata nella dichiarazione di pubblica utilità e non può essere esteso, per effetto di una sorta di "cristallizzazione" del bene nel patrimonio pubblico, a finalità diverse e sopravvenute.
16. L’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato è granitica nel ritenere che il bene espropriato non possa essere utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato e risultante nella dichiarazione di pubblica utilità, solo in funzione di quest'ultima essendo lecito e legittimo sottrarre il bene stesso al proprietario (Cass. SS.UU. n. 10894 del 7 agosto 2001; Cons. Stato, sez. V, n. 6031 del 2 settembre 2019).
Ne consegue che la discrezionalità dell'amministrazione nel negare la retrocessione di un bene inutilizzato per la specifica finalità pubblica originaria deve essere giustificata dalla sussistenza di un concreto interesse pubblico – dimostrabile mediante piani e programmi attuativi – all'utilizzo del bene in funzione dell'opera programmata e realizzata, non estendendosi a destinazioni diverse.
Tale principio è stato esplicitamente richiamato e applicato nel decreto oggetto di gravame in questa sede.
17. Il presupposto di fatto che fonda il diritto alla retrocessione parziale è dato semplicemente dalla mancata utilizzazione del bene per la specifica finalità pubblica per la quale era stato emesso il decreto di esproprio. Tale presupposto, nel caso di specie, è pacifico, documentato e non contestato da alcuna delle parti.
Il decreto di esproprio del 1975 era stato emesso, infatti, per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato nel quartiere di Primavalle. È incontestato – e anzi confermato anche dalla stessa ricorrente negli atti difensivi – che sulla particella n. 57 tale parco non sia mai stato realizzato.
La particella in esame ha mantenuto, invariata, la destinazione d'uso preesistente all'espropriazione, continuando ad ospitare l'impianto sportivo privato gestito dall'associazione.
Lo stesso atto introduttivo del procedimento di retrocessione, presentato dagli eredi EA, ha distinto nettamente tra la porzione dell'area espropriata effettivamente utilizzata per realizzare il parco pubblico (che coinvolge altre particelle), la porzione utilizzata per la via G. Zenatello e la particella n. 57, rimasta destinata all'impianto sportivo preesistente.
Tale dato fattuale di partenza non è oggetto di contestazione nel presente giudizio e risulta, quindi, incontroverso.
18. In questo quadro, la Regione Lazio ha correttamente e puntualmente applicato i principi giurisprudenziali richiamati in materia, dichiarando l'inservibilità della particella n. 57 rispetto alla finalità di realizzazione del parco pubblico per la quale era stata espropriata nel 1975.
Il ragionamento logico-giuridico del decreto è esente da vizi logici nella parte in cui fonda l'esproprio su una specifica finalità (il parco pubblico attrezzato), la quale non è mai stata realizzata sulla particella n. 57, l'area non può pertanto ritenersi "servita" allo scopo espropriativo, con la conseguenza che correttamente è stata dichiarata l'inservibilità.
19. La parte ricorrente sostiene che la Regione avrebbe dovuto effettuare una "visione d'insieme" dell'utilizzo dell'area, valorizzando la funzione sociale dell'impianto sportivo, l'interesse al soddisfacimento degli standard urbanistici del quartiere di Primavalle espresso da Roma Capitale e la mutata destinazione urbanistica dell'area da verde pubblico a verde privato attrezzato introdotta dal nuovo PRG. Il motivo è privo di pregio e va integralmente respinto.
L’assunto richiamato dalla parte ricorrente attiene alla valutazione dell'opera pubblica nella sua complessità, al fine di evitare che singole porzioni di bene, apparentemente inutilizzate, vengano retrocesse quando siano invece funzionali all'opera nel suo insieme già realizzata. Detto principio presuppone, quale condizione applicativa necessaria, che l'opera pubblica per cui è stata disposta l'espropriazione sia stata almeno parzialmente realizzata sul compendio nel suo insieme considerato. Solo in presenza di tale presupposto è possibile interrogarsi se la singola porzione apparentemente inutilizzata sia in realtà "servente" all'opera realizzata nel suo complesso.
20. Tale presupposto è radicalmente assente nel caso di specie con riguardo alla particella n. 57.
È pacifico che sulla particella in esame – oggetto dell'istanza di retrocessione – il parco pubblico non è mai sorto e che l'area ha mantenuto per quasi cinquant'anni la medesima destinazione privata preesistente all'esproprio. Il fatto che il parco sia stato realizzato su altre particelle del compendio espropriato non trasforma la particella n. 57 in una componente "servente" di quell'opera: la particella n. 57 non è mai stata utilizzata per il parco, né garantisce alcuna funzionalità essenziale. L'applicazione del principio della visione d'insieme non può quindi condurre, nella specie, a negare la retrocessione.
21. Quanto poi agli interessi sopravvenuti addotti da Roma Capitale – standard urbanistici, funzione sociale dell'impianto sportivo, benessere dei residenti – essi sono giuridicamente inidonei a fondare un diniego di retrocessione, per una ragione di sistema che il decreto oggetto di gravame ha correttamente evidenziato. Tali interessi sono ontologicamente estranei alla causa genetica del potere ablatorio esercitato nel 1975: l'esproprio risulta fondato sulla necessità di realizzare un parco pubblico attrezzato, non di acquisire un impianto sportivo privato da affidare in gestione ad un'associazione. Consentire all'amministrazione di negare la retrocessione invocando finalità nuove, diverse ed eterogenee rispetto a quella originaria significherebbe trasformare l'istituto della retrocessione da rimedio a tutela del proprietario ingiustamente sacrificato in uno strumento di consolidamento di qualsiasi utilizzo di fatto succeduto all'esproprio, in palese violazione dei principi di legalità, tipicità e vincolo di scopo dell'azione amministrativa, nonché del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
22. La mutata destinazione urbanistica dell'area – da verde pubblico a verde privato attrezzato nel nuovo PRG – non è argomento che possa fondare il diniego di retrocessione. La classificazione urbanistica attiene al regime del territorio e alla sua conformazione nelle scelte pianificatorie, ma non implica che il Comune abbia un interesse giuridicamente rilevante a mantenere la proprietà di un'area che non ha mai utilizzato per l'opera pubblica originaria.
L'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 non prevede, peraltro, che la variazione delle previsioni pianificatorie possa costituire una modalità alternativa di "utilizzo" del bene idonea ad escludere il presupposto della mancata utilizzazione.
23. La ricorrente lamenta che la Regione avrebbe omesso di considerare i pareri contrari alla retrocessione espressi da alcuni dipartimenti di Roma Capitale e avrebbe fondato il proprio convincimento su elementi istruttori superati o non pertinenti.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va chiarito il riparto di competenze nel procedimento di retrocessione parziale.
Ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001, la competenza a dichiarare l'inservibilità del bene e dunque a decidere sull' an della retrocessione spetta all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio – nel caso di specie, la Regione Lazio – non all'ente beneficiario (Roma Capitale). Le valutazioni di Roma Capitale hanno natura istruttoria e devono essere acquisite nel procedimento, ma non vincolano la determinazione dell'autorità espropriante, che ha il potere – e il dovere – di effettuare una propria autonoma valutazione giuridica. La Regione non è dunque tenuta ad uniformarsi al contenuto dei pareri comunali, essendo legittimata a discostarsi da essi con adeguata motivazione.
24. In secondo luogo, i pareri contrari alla retrocessione espressi dai dipartimenti di Roma Capitale non sono fondati su ragioni riconducibili alla specifica finalità pubblica per cui è stata disposta l'espropriazione, ma su interessi sopravvenuti e diversi: il soddisfacimento degli standard urbanistici del quartiere, l'offerta di servizi sportivi alla cittadinanza, il benessere dei residenti.
Come già illustrato, tali interessi – per quanto meritevoli di considerazione in astratto – sono estranei al perimetro del giudizio di inservibilità, che deve essere condotto con esclusivo riferimento alla finalità originaria dell'esproprio. La Regione ha quindi correttamente qualificato tali elementi come non ostativi, non già ignorandoli, ma riconoscendo che essi esulano dalla cornice giuridica entro la quale il giudizio di inservibilità deve essere condotto.
25. In terzo luogo, non è fondato il rilievo secondo cui la nota del Dipartimento III del Comune di Roma prot. 8533 del 23 marzo 2009 – favorevole alla retrocessione e valorizzata nel decreto regionale – non sarebbe utilizzabile in quanto riferita ad un precedente procedimento poi abbandonato. Tale nota attestava che, nel quadro del nuovo PRG, l'area aveva subìto una modificazione da verde pubblico a verde privato attrezzato, circostanza obiettiva che prescinde dal singolo procedimento nel cui ambito è stata adottata e che conserva rilevanza descrittiva dello stato di fatto e di diritto dell'area.
26. In quarto luogo, la nota della Soprintendenza Capitolina prot. QC/33562/2022, che comunicava l'assenza di motivi ostativi per quanto di propria competenza, ha un preciso e rilevante significato: essa esclude l'esistenza di vincoli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio urbano che avrebbero potuto costituire un impedimento assoluto alla retrocessione. Il fatto che la Soprintendenza si sia espressa limitatamente alla propria sfera di competenza è nella logica della struttura istruttoria del procedimento, che richiede l'acquisizione di pareri da ciascun ufficio per la materia di propria spettanza: non si può censurare la Regione per aver acquisito e valorizzato tale parere settoriale, che costituisce un elemento – certamente non esclusivo, ma rilevante – del complessivo quadro istruttorio.
27. Complessivamente, l'istruttoria condotta dalla Regione risulta congrua rispetto all'oggetto del procedimento. La Regione ha acquisito le valutazioni di Roma Capitale, ha preso atto degli elementi ostativi segnalati dai dipartimenti comunali, li ha qualificati come non pertinenti al perimetro del giudizio di inservibilità per le ragioni di diritto sopra esposte, e ha adottato la propria determinazione in modo motivato e coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'istruttoria non risulta, quindi, né sommaria né contraddittoria.
28. Parimenti non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente deduce che la particella n. 57, nella sua attuale configurazione catastale, comprende porzioni già destinate ad usi pubblici – sede stradale (circa 314 mq.), rampa di accesso di proprietà di terzi (circa 81 mq.) e parte del parco pubblico "Beata Elena Aiello" (circa 645 mq.) – oltre alla porzione detenuta dall'Associazione (circa 1.198 mq.). Su questa base sostiene che la declaratoria di inservibilità dell'intera particella n. 57 sarebbe viziata per non aver tenuto conto di tali destinazioni eterogenee.
Il motivo è infondato per una ragione giuridica decisiva, che i controinteressati EA hanno puntualmente evidenziato nelle proprie difese: la declaratoria di inservibilità è un atto di accertamento presupposto, che attesta il venir meno della finalità originaria dell'esproprio rispetto all'area indicata nell'istanza di retrocessione.
Essa non comporta di per sé il trasferimento automatico e integrale della proprietà al soggetto espropriato, né impone che il ritrasferimento avvenga senza tenere conto delle trasformazioni irreversibili intervenute sull'area.
Le questioni relative alla precisa perimetrazione delle porzioni da retrocedere, alla necessità di un frazionamento catastale per scorporare le parti già irreversibilmente trasformate in sede pubblica (viabilità, parco), e alla determinazione del corrispettivo, attengono alla successiva fase esecutiva del procedimento, di competenza di Roma Capitale, nell'ambito della quale l'ente dovrà provvedere al materiale ritrasferimento della proprietà nei limiti di quanto effettivamente retrocedibile.
29. In altri termini, la declaratoria di inservibilità non è un atto con effetti traslativi immediati e automatici sull'intera particella n. 57: essa è l'atto presupposto che segna l’inizio della fase esecutiva di ritrasferimento, nella quale Roma Capitale dovrà accertare, in contraddittorio con i proprietari EA, l'esatta consistenza dell'area retrocedibile, escludendo le porzioni irreversibilmente trasformate per usi diversi.
Non vi è dunque alcun rischio che la retrocessione comporti l'acquisizione da parte dei signori EA di porzioni di parco pubblico o di sede stradale: tali porzioni, in quanto irreversibilmente trasformate a fini pubblici, non potranno essere oggetto di ritrasferimento nella successiva fase esecutiva.
30. Infine, deve essere respinto anche il terzo motivo di gravame.
L'associazione lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di retrocessione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, sostenendo di aver appreso del procedimento solo con la pubblicazione del decreto impugnato.
In proposito, come evidenziato in sede preliminare, l'associazione non rivestiva la posizione di soggetto controinteressato nel procedimento di retrocessione, in quanto la sua presenza nell'area derivava da un titolo provvisorio e precario rilasciato da Roma Capitale, privo dei requisiti per costituire un interesse legittimo oppositivo qualificato nell'ambito di un procedimento che si svolge tra l'autorità espropriante, l'ente beneficiario e il soggetto espropriato. In assenza della qualità di controinteressato in senso tecnico, non sussisteva l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'associazione avesse titolo a partecipare al procedimento, il vizio formale dell'omessa comunicazione sarebbe in ogni caso non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Tale disposizione stabilisce che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
31. Nel caso di specie, il contenuto del decreto – ossia la declaratoria di inservibilità della particella n. 57 rispetto alla finalità di realizzazione del parco pubblico – è un atto dovuto alla luce del chiaro e incontestato presupposto di fatto (la mancata realizzazione del parco sulla particella in esame per quasi cinquant'anni) e dell’orientamento giurisprudenziale emerso in materia: la partecipazione dell'associazione non avrebbe potuto mutare il contenuto dispositivo del decreto, in quanto non avrebbe potuto introdurre elementi idonei a dimostrare che la particella è stata utilizzata per la realizzazione del parco pubblico attrezzato.
32. Il fatto che parte della particella per cui è causa risulti in concreto interessata da una sede stradale e da porzioni di parco non muta questa conclusione, poiché – come già osservato – tali circostanze attengono alla fase esecutiva del ritrasferimento e non impongono una diversa determinazione sull'inservibilità dell'area rispetto alla finalità originaria dell'esproprio.
33. In conclusione, la declaratoria di inservibilità risulta correttamente adottata dalla Regione Lazio alla luce della mancata realizzazione della finalità pubblica che aveva giustificato il sacrificio della proprietà privata; l'istituto della retrocessione parziale assolve, nel sistema delle espropriazioni, una funzione essenziale di riequilibrio, garantendo che il sacrificio imposto al privato sia effettivamente compensato dalla realizzazione dell'interesse pubblico che lo giustificava e che, ove tale realizzazione non si verifichi, il privato possa rientrare nella disponibilità del proprio bene.
Limitare tale rimedio invocando interessi sopravvenuti e del tutto diversi da quello originario significherebbe tollerare indefinitamente una situazione di sostanziale espropriazione a beneficio di un soggetto privato in violazione dei principi costituzionali e convenzionali a tutela della proprietà.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
34. Sussistono eccezionali ragioni alla luce della complessità della vicenda contenziosa per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | DO AV |
IL SEGRETARIO