TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6404
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 327/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento

    La Corte ha ritenuto che il presupposto di fatto per la retrocessione (mancata realizzazione dell'opera pubblica) fosse pacifico sulla particella n. 57. Gli interessi sopravvenuti invocati da Roma Capitale sono estranei alla finalità originaria dell'esproprio. La mutata destinazione urbanistica non fonda un diniego di retrocessione. L'istruttoria della Regione è stata ritenuta congrua.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 per mancata considerazione della situazione catastale della particella 57

    La declaratoria di inservibilità è un atto presupposto che attesta il venir meno della finalità originaria dell'esproprio. Essa non comporta il trasferimento automatico dell'intera proprietà, né impone che il ritrasferimento avvenga senza tenere conto delle trasformazioni irreversibili. Le questioni relative alla precisa perimetrazione delle porzioni da retrocedere e al frazionamento catastale attengono alla successiva fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'associazione non rivestiva la posizione di controinteressato nel procedimento di retrocessione, derivando la sua presenza nell'area da un titolo provvisorio e precario. Pertanto, non sussisteva l'obbligo di comunicazione. In ogni caso, anche a voler ritenere che avesse titolo a partecipare, il vizio formale sarebbe non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione dell'associazione non avrebbe potuto mutare il contenuto dispositivo del decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6404
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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