TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16912 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
all'esito della camera di consiglio del 02/12/2025
assente il procuratore allontanatosi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 73780 /2022, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 2 dicembre 2025;
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tronci Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma, Via Sabotino, n. 22
RICORRENTE
1 2
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 6657/2022, Dott. depositata in data Per_1
18.05.2022, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso i verbali di accertamento N.13211367799, N.13211370100, N.132111370094,
N.13211388309, N.13211395329, N.13211406966, N.13211403227,
N.13211406973, N.13211410726, N.13211410724, N.13211409296, N.
13211408016, N. 113211410835, N. 13211410830, N. 13211412578, N.
13211412566, N. 13211412318, N. 13211412337, N. 13211413691, N.
13211413697, N. 13211420327, N. 13211413784, N. 13211413773, N.
13211417132, N. 13211426370, N. 13211426343, N. 13211426472, N.
13211424231, N. 13211426496 elevati dal Corpo di Polizia locale di
[...]
per accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta CP_1 autorizzazione, in violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, C.d.s.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata per violazione dell'art. 3 della legge 689/1981, in quanto il giudice di primo grado non aveva ritenuto integrata la fattispecie dell'errore scusabile. La ricorrente deduceva, dunque, di aver agito in buona fede, in quanto l'autovettura DAEWOO targata DE659WK di proprietà della stessa, che risiede in Roma, in Via del Babuino, risulta autorizzata all'accesso e sosta in ZTL, centro storico A1, in virtù di permesso n. Num_1 valido dal 29.05.2017 al 29.05.2022, ma la P.A. non aveva mai notificato alcun provvedimento di revoca nei confronti degli eredi del predetto permesso, rilasciato a favore di marito della ricorrente, a seguito del decesso di Persona_2 quest'ultimo avvenuto in data 17.11.2020. Rilevava, inoltre, che l'errore scusabile
2 3
Parte risulta provato dai medesimi che accertavano violazioni continue a distanza di poco tempo, dall'età della ricorrente, novantacinquenne, e dal permesso registrato in favore del veicolo.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la riforma della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 198, comma 2, CdS, in quanto il giudice di pace non ha applicato il cumulo giuridico delle sanzioni. Deduceva, dunque, che il predetto istituto deve applicarsi alle sanzioni comminate alla stessa, a seguito dell'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, in virtù della quale il giudice deve valutare la configurabilità di una sola condotta di durata quando vi sia brevissimo lasso di tempo tra due violazioni. Specificava, inoltre, che è rilevante al fine dell'applicazione dell'orientamento costituzionale sopra indicato esclusivamente la commissione di più violazioni nell'arco di pochi minuti e non le molteplici ZTL in cui si è transitati. rimaneva contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto osservare che il permesso per l'ingresso nelle aree a traffico limitato attiene alla persona del richiedente e non al veicolo registrato. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte chiarendo che: “[..] il titolo non si trasferisce con l'auto. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una Zona a traffico limitato o per motivi di residenza o di lavoro”. In merito all'errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della legge 689/1981 invocato dal ricorrente, si rileva che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del
1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 9165/2015; Cass.
20219/2018; Cass. 12629/2019; Cass. 33441/2019; Cass. 17822/2021).
3 4
L'elemento positivo che ha indotto il ricorrente al convincimento della liceità della propria condotta non può senz'altro essere, secondo quanto dedotto dallo stesso, la mancata notifica a in qualità di erede, del Parte_1 provvedimento di revoca del permesso ZTL intestato a marito Persona_2 della ricorrente, deceduto in data 17.11.2020. Se pure la revoca di un provvedimento di autorizzazione debba essere comunicata all'interessato, oggetto della revoca è in questo giudizio un permesso che concerne la persona, come sopra chiarito, e non il veicolo di proprietà di Del Parte_1 resto quest'ultima ne era o avrebbe comunque dovuto esserne a conoscenza mediante l'ordinaria diligenza, considerato che il modulo di rilascio da parte di
Roma Servizi per la Mobilità del permesso per residenti, tipologia di cui fruiva riporta indicato nelle informazioni “i permessi sono Persona_2 nominativi e individuali” oltre al fatto che nel permesso medesimo, il n. 726458,
è indicato il nominativo del titolare e dell'utilizzatore dello stesso, ovvero
Nelle predette informazioni del modulo di rilascio del Persona_2 permesso è specificato tra l'altro che “per la stessa unità abitativa ubicata in
ZTL possono essere rilasciati più permessi - ognuno intestato ad un unico soggetto residente”, chiarendo, dunque, ulteriormente la nominatività del permesso e la non trasmissibilità dello stesso ad altri componenti del nucleo abitativo, in virtù soltanto dell'utilizzo del veicolo registrato.
La fattispecie dell'errore scusabile prevista dall'art. 3 della legge 689/1981 ed invocata dalla ricorrente non può dunque trovare applicazione e il primo motivo di appello non merita accoglimento.
In merito al secondo motivo di appello, il ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado per non avere il giudice di pace applicato al caso oggetto del giudizio il cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 198
C.d.S.
Considerato il disposto dell'art. 198, comma 2, C.d.S., che disciplina in via derogatoria rispetto al comma 1 del medesimo articolo le zone a traffico limitato, si deve tuttavia considerare che la Suprema Corte è orientata nel ritenere che “in tema di molteplici violazioni dell'art. 7, comma 14, CdS, per aver transitato in zona a traffico limitato e corsie riservate ai mezzi pubblici in assenza di autorizzazione, non può escludersi aprioristicamente la
4 5
configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite e il fatto che siano state poste in essere sulla stessa strada sia sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome tra di esse cumulate” (inter alia Cass. 1374/2019). Affinchè sia configurabile l'unicità della condotta illecita e, dunque, un'ipotesi di concorso formale tra violazioni plurime commesse appunto con un'unica azione o omissione, è necessario che le condotte siano poste in essere sulla medesima strada entro un brevissimo lasso temporale (Cass. 22028/2018).
Esaminando i verbali di accertamento delle violazioni notificati al ricorrente, avendo riguardo alle trasgressioni commesse nella medesima via/varco, si rileva tuttavia che il lasso temporale intercorrente tra le stesse non ha il requisito della estrema brevità che la Suprema Corte indica al fine della configurabilità di un'unica violazione. In particolare, esaminando le violazioni poste in essere in
Via di Ripetta varco n. 101/Via dell'Oca si osserva che un accesso è stato effettuato in data 10.12.2021 alle ore 17.35; un altro accesso in data 14.12.2021 alle ore 17.04; un altro accesso in data 18.12.2021 alle ore 17.33; un altro accesso in data 19.12.2021 alle ore 9.36 e poi un altro alle ore 12.51; un altro accesso in data 20.12.2021 alle ore 11.12 e poi un altro alle 15.46; un altro accesso in data 21.12.2021 alle ore 11.47 e poi un altro alle ore 13.13, un altro accesso in data 23.12.2021 alle ore 12.10 e poi un altro alle ore 13.44.
Esaminando le violazioni poste in essere in Via dei Pontefici varco n.
102/Piazza si osserva che un accesso è stato effettuato in Parte_3 data 10.12.2021 alle ore 17.36; un altro accesso in data 18.12.2021 alle ore
18.07; un altro accesso in data 19.12.2021 alle ore 9.37 e poi un altro alle ore
12.53; un altro accesso in data 20.12.2021 alle ore 11.14 e poi un altro alle ore
16.22; un altro accesso in data 21.12.2021 alle ore 11.48 e poi un altro alle ore
13.18; un altro accesso in data 23.12.2021 alle ore 12.11 e poi un altro alle ore14.14. Esaminando le violazioni poste in essere in Via G. Zanardelli varco n.
5 si osserva che un accesso è stato effettuato in data 16.12.2021 alle ore 11.25; un altro accesso in data 18.12.2021 alle ore 17.39; un altro accesso in data
23.12.2021 alle ore 13.50.
5 6
Esaminando le violazioni poste in essere in Via Ferdinando di Savoia varco n.1 si osserva che un accesso è stato effettuato in data 10.12.2021 alle ore 17.34; un altro accesso in data 19.12.2021 alle ore 12.50; un altro accesso in data
21.12.2021 alle ore 13.12. Per quanto attiene al varco n. 19 di Via Nazionale risulta un solo accesso in data 19.12.2021 alle ore 9.56; parimenti risulta un solo accesso al varco n. 105 in Via di S. Sebastianello/ Viale Trinità dei Monti in data 22.12.2021 alle ore 18.06.
Alla luce di quanto esposto si ritiene, dunque, che non possa trovare applicazione alle sanzioni amministrative comminate al ricorrente, in virtù dei verbali opposti, l'istituto del cumulo giuridico disciplinato ai sensi dell'art. 198
C.d.S. Non è inoltre pertinente il richiamo all'ordinanza interpretativa della
Corte Cost. n. 14/2007 effettuato dal ricorrente, in quanto, secondo la stessa possono configurarsi, con riguardo alla circolazione in zona vietata, condotte di durata nel caso di contiguità temporale di accertamenti relativi a fatti compiuti nella medesima via. Come sopra indicato, gli accertamenti effettuati relativamente all'auto di proprietà di riguardano plurimi Parte_1 ingressi in varchi posti in vie differenti e per quelli che concernono la medesima via non si ravvisa contiguità temporale, intesa come plurimi ingressi in tempi ravvicinati a distanza di pochi minuti.
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento e i verbali di accertamento
N.13211367799, N.13211370100, N.132111370094, N.13211388309,
N.13211395329, N.13211406966, N.13211403227, N.13211406973,
N.13211410726, N.13211410724, N.13211409296, N. 13211408016, N.
113211410835, N. 13211410830, N. 13211412578, N. 13211412566, N.
13211412318, N. 13211412337, N. 13211413691, N. 13211413697, N.
13211420327, N. 13211413784, N. 13211413773, N. 13211417132, N.
13211426370, N. 13211426343, N. 13211426472, N. 13211424231, N.
13211426496 devono essere confermati. La sentenza del Giudice di pace deve, tuttavia, essere riformata relativamente alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata in applicazione del principio della soccombenza.
6 7
Nulla sulle spese di lite di questo grado di giudizio stante la contumacia di
[...]
. CP_1
La liquidazione delle spese del primo grado di giudizio segue il principio della soccombenza nel rapporto tra da un lato e Parte_1 CP_1 dall'altro. Si deve considerare, tuttavia, che è assistita nel primo CP_1 grado del giudizio dal funzionario delegato e non ha, dunque, Controparte_2 diritto alla liquidazione delle spese di lite, bensì solo delle spese vive sostenute nel giudizio, purchè risultino da specifica nota spese. ha prodotto nel CP_1 primo grado del giudizio una nota spese nella quale è indicata la somma di Euro
112,50 per spese di lite. Ritenendo che, come sopra chiarito, l'ente ha diritto nel primo grado del giudizio alla liquidazione delle sole spese vive sostenute che, tuttavia, non risultano documentate né provate da nulla si deve CP_1 provvedere relativamente alle spese del primo grado del giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma i verbali di accertamento
N.13211367799, N.13211370100, N.132111370094, N.13211388309,
N.13211395329, N.13211406966, N.13211403227, N.13211406973,
N.13211410726, N.13211410724, N.13211409296, N. 13211408016, N.
113211410835, N. 13211410830, N. 13211412578, N. 13211412566, N.
13211412318, N. 13211412337, N. 13211413691, N. 13211413697, N.
13211420327, N. 13211413784, N. 13211413773, N. 13211417132, N.
13211426370, N. 13211426343, N. 13211426472, N. 13211424231, N.
13211426496;
-nulla sulle spese del primo e secondo grado di giudizio;
-condanna al pagamento del doppio del contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
all'esito della camera di consiglio del 02/12/2025
assente il procuratore allontanatosi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 73780 /2022, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 2 dicembre 2025;
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tronci Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma, Via Sabotino, n. 22
RICORRENTE
1 2
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 6657/2022, Dott. depositata in data Per_1
18.05.2022, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso i verbali di accertamento N.13211367799, N.13211370100, N.132111370094,
N.13211388309, N.13211395329, N.13211406966, N.13211403227,
N.13211406973, N.13211410726, N.13211410724, N.13211409296, N.
13211408016, N. 113211410835, N. 13211410830, N. 13211412578, N.
13211412566, N. 13211412318, N. 13211412337, N. 13211413691, N.
13211413697, N. 13211420327, N. 13211413784, N. 13211413773, N.
13211417132, N. 13211426370, N. 13211426343, N. 13211426472, N.
13211424231, N. 13211426496 elevati dal Corpo di Polizia locale di
[...]
per accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta CP_1 autorizzazione, in violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, C.d.s.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata per violazione dell'art. 3 della legge 689/1981, in quanto il giudice di primo grado non aveva ritenuto integrata la fattispecie dell'errore scusabile. La ricorrente deduceva, dunque, di aver agito in buona fede, in quanto l'autovettura DAEWOO targata DE659WK di proprietà della stessa, che risiede in Roma, in Via del Babuino, risulta autorizzata all'accesso e sosta in ZTL, centro storico A1, in virtù di permesso n. Num_1 valido dal 29.05.2017 al 29.05.2022, ma la P.A. non aveva mai notificato alcun provvedimento di revoca nei confronti degli eredi del predetto permesso, rilasciato a favore di marito della ricorrente, a seguito del decesso di Persona_2 quest'ultimo avvenuto in data 17.11.2020. Rilevava, inoltre, che l'errore scusabile
2 3
Parte risulta provato dai medesimi che accertavano violazioni continue a distanza di poco tempo, dall'età della ricorrente, novantacinquenne, e dal permesso registrato in favore del veicolo.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la riforma della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 198, comma 2, CdS, in quanto il giudice di pace non ha applicato il cumulo giuridico delle sanzioni. Deduceva, dunque, che il predetto istituto deve applicarsi alle sanzioni comminate alla stessa, a seguito dell'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, in virtù della quale il giudice deve valutare la configurabilità di una sola condotta di durata quando vi sia brevissimo lasso di tempo tra due violazioni. Specificava, inoltre, che è rilevante al fine dell'applicazione dell'orientamento costituzionale sopra indicato esclusivamente la commissione di più violazioni nell'arco di pochi minuti e non le molteplici ZTL in cui si è transitati. rimaneva contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto osservare che il permesso per l'ingresso nelle aree a traffico limitato attiene alla persona del richiedente e non al veicolo registrato. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte chiarendo che: “[..] il titolo non si trasferisce con l'auto. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una Zona a traffico limitato o per motivi di residenza o di lavoro”. In merito all'errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della legge 689/1981 invocato dal ricorrente, si rileva che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del
1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 9165/2015; Cass.
20219/2018; Cass. 12629/2019; Cass. 33441/2019; Cass. 17822/2021).
3 4
L'elemento positivo che ha indotto il ricorrente al convincimento della liceità della propria condotta non può senz'altro essere, secondo quanto dedotto dallo stesso, la mancata notifica a in qualità di erede, del Parte_1 provvedimento di revoca del permesso ZTL intestato a marito Persona_2 della ricorrente, deceduto in data 17.11.2020. Se pure la revoca di un provvedimento di autorizzazione debba essere comunicata all'interessato, oggetto della revoca è in questo giudizio un permesso che concerne la persona, come sopra chiarito, e non il veicolo di proprietà di Del Parte_1 resto quest'ultima ne era o avrebbe comunque dovuto esserne a conoscenza mediante l'ordinaria diligenza, considerato che il modulo di rilascio da parte di
Roma Servizi per la Mobilità del permesso per residenti, tipologia di cui fruiva riporta indicato nelle informazioni “i permessi sono Persona_2 nominativi e individuali” oltre al fatto che nel permesso medesimo, il n. 726458,
è indicato il nominativo del titolare e dell'utilizzatore dello stesso, ovvero
Nelle predette informazioni del modulo di rilascio del Persona_2 permesso è specificato tra l'altro che “per la stessa unità abitativa ubicata in
ZTL possono essere rilasciati più permessi - ognuno intestato ad un unico soggetto residente”, chiarendo, dunque, ulteriormente la nominatività del permesso e la non trasmissibilità dello stesso ad altri componenti del nucleo abitativo, in virtù soltanto dell'utilizzo del veicolo registrato.
La fattispecie dell'errore scusabile prevista dall'art. 3 della legge 689/1981 ed invocata dalla ricorrente non può dunque trovare applicazione e il primo motivo di appello non merita accoglimento.
In merito al secondo motivo di appello, il ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado per non avere il giudice di pace applicato al caso oggetto del giudizio il cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 198
C.d.S.
Considerato il disposto dell'art. 198, comma 2, C.d.S., che disciplina in via derogatoria rispetto al comma 1 del medesimo articolo le zone a traffico limitato, si deve tuttavia considerare che la Suprema Corte è orientata nel ritenere che “in tema di molteplici violazioni dell'art. 7, comma 14, CdS, per aver transitato in zona a traffico limitato e corsie riservate ai mezzi pubblici in assenza di autorizzazione, non può escludersi aprioristicamente la
4 5
configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite e il fatto che siano state poste in essere sulla stessa strada sia sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome tra di esse cumulate” (inter alia Cass. 1374/2019). Affinchè sia configurabile l'unicità della condotta illecita e, dunque, un'ipotesi di concorso formale tra violazioni plurime commesse appunto con un'unica azione o omissione, è necessario che le condotte siano poste in essere sulla medesima strada entro un brevissimo lasso temporale (Cass. 22028/2018).
Esaminando i verbali di accertamento delle violazioni notificati al ricorrente, avendo riguardo alle trasgressioni commesse nella medesima via/varco, si rileva tuttavia che il lasso temporale intercorrente tra le stesse non ha il requisito della estrema brevità che la Suprema Corte indica al fine della configurabilità di un'unica violazione. In particolare, esaminando le violazioni poste in essere in
Via di Ripetta varco n. 101/Via dell'Oca si osserva che un accesso è stato effettuato in data 10.12.2021 alle ore 17.35; un altro accesso in data 14.12.2021 alle ore 17.04; un altro accesso in data 18.12.2021 alle ore 17.33; un altro accesso in data 19.12.2021 alle ore 9.36 e poi un altro alle ore 12.51; un altro accesso in data 20.12.2021 alle ore 11.12 e poi un altro alle 15.46; un altro accesso in data 21.12.2021 alle ore 11.47 e poi un altro alle ore 13.13, un altro accesso in data 23.12.2021 alle ore 12.10 e poi un altro alle ore 13.44.
Esaminando le violazioni poste in essere in Via dei Pontefici varco n.
102/Piazza si osserva che un accesso è stato effettuato in Parte_3 data 10.12.2021 alle ore 17.36; un altro accesso in data 18.12.2021 alle ore
18.07; un altro accesso in data 19.12.2021 alle ore 9.37 e poi un altro alle ore
12.53; un altro accesso in data 20.12.2021 alle ore 11.14 e poi un altro alle ore
16.22; un altro accesso in data 21.12.2021 alle ore 11.48 e poi un altro alle ore
13.18; un altro accesso in data 23.12.2021 alle ore 12.11 e poi un altro alle ore14.14. Esaminando le violazioni poste in essere in Via G. Zanardelli varco n.
5 si osserva che un accesso è stato effettuato in data 16.12.2021 alle ore 11.25; un altro accesso in data 18.12.2021 alle ore 17.39; un altro accesso in data
23.12.2021 alle ore 13.50.
5 6
Esaminando le violazioni poste in essere in Via Ferdinando di Savoia varco n.1 si osserva che un accesso è stato effettuato in data 10.12.2021 alle ore 17.34; un altro accesso in data 19.12.2021 alle ore 12.50; un altro accesso in data
21.12.2021 alle ore 13.12. Per quanto attiene al varco n. 19 di Via Nazionale risulta un solo accesso in data 19.12.2021 alle ore 9.56; parimenti risulta un solo accesso al varco n. 105 in Via di S. Sebastianello/ Viale Trinità dei Monti in data 22.12.2021 alle ore 18.06.
Alla luce di quanto esposto si ritiene, dunque, che non possa trovare applicazione alle sanzioni amministrative comminate al ricorrente, in virtù dei verbali opposti, l'istituto del cumulo giuridico disciplinato ai sensi dell'art. 198
C.d.S. Non è inoltre pertinente il richiamo all'ordinanza interpretativa della
Corte Cost. n. 14/2007 effettuato dal ricorrente, in quanto, secondo la stessa possono configurarsi, con riguardo alla circolazione in zona vietata, condotte di durata nel caso di contiguità temporale di accertamenti relativi a fatti compiuti nella medesima via. Come sopra indicato, gli accertamenti effettuati relativamente all'auto di proprietà di riguardano plurimi Parte_1 ingressi in varchi posti in vie differenti e per quelli che concernono la medesima via non si ravvisa contiguità temporale, intesa come plurimi ingressi in tempi ravvicinati a distanza di pochi minuti.
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento e i verbali di accertamento
N.13211367799, N.13211370100, N.132111370094, N.13211388309,
N.13211395329, N.13211406966, N.13211403227, N.13211406973,
N.13211410726, N.13211410724, N.13211409296, N. 13211408016, N.
113211410835, N. 13211410830, N. 13211412578, N. 13211412566, N.
13211412318, N. 13211412337, N. 13211413691, N. 13211413697, N.
13211420327, N. 13211413784, N. 13211413773, N. 13211417132, N.
13211426370, N. 13211426343, N. 13211426472, N. 13211424231, N.
13211426496 devono essere confermati. La sentenza del Giudice di pace deve, tuttavia, essere riformata relativamente alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata in applicazione del principio della soccombenza.
6 7
Nulla sulle spese di lite di questo grado di giudizio stante la contumacia di
[...]
. CP_1
La liquidazione delle spese del primo grado di giudizio segue il principio della soccombenza nel rapporto tra da un lato e Parte_1 CP_1 dall'altro. Si deve considerare, tuttavia, che è assistita nel primo CP_1 grado del giudizio dal funzionario delegato e non ha, dunque, Controparte_2 diritto alla liquidazione delle spese di lite, bensì solo delle spese vive sostenute nel giudizio, purchè risultino da specifica nota spese. ha prodotto nel CP_1 primo grado del giudizio una nota spese nella quale è indicata la somma di Euro
112,50 per spese di lite. Ritenendo che, come sopra chiarito, l'ente ha diritto nel primo grado del giudizio alla liquidazione delle sole spese vive sostenute che, tuttavia, non risultano documentate né provate da nulla si deve CP_1 provvedere relativamente alle spese del primo grado del giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma i verbali di accertamento
N.13211367799, N.13211370100, N.132111370094, N.13211388309,
N.13211395329, N.13211406966, N.13211403227, N.13211406973,
N.13211410726, N.13211410724, N.13211409296, N. 13211408016, N.
113211410835, N. 13211410830, N. 13211412578, N. 13211412566, N.
13211412318, N. 13211412337, N. 13211413691, N. 13211413697, N.
13211420327, N. 13211413784, N. 13211413773, N. 13211417132, N.
13211426370, N. 13211426343, N. 13211426472, N. 13211424231, N.
13211426496;
-nulla sulle spese del primo e secondo grado di giudizio;
-condanna al pagamento del doppio del contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
7