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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23.7.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 12000/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_3 dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_4 difeso dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
RICORRENTI E
, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 dott. , rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Castiello e Orsola Controparte_2
Petrillo RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale e danni non patrimoniali riflessi CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2022, parte ricorrente premetteva: di essere dal
1995 lavoratore socialmente utile, con la qualifica di giardiniere, svolgendo le proprie mansioni prevalentemente per il Comune di Frignano (CE) per la potatura degli alberi presenti sull'intero territorio comunale, ricevendo di volta in volta dallo
1 stesso comune ordini di servizio ad hoc nonché un'indennità integrativa di circa €
81,03 lordi mensili rispetto a quella erogata dall , a titolo di sostegno del CP_3 reddito;
di aver ricevuto dal convenuto alla fine di maggio 2016 l'ordine CP_1 di eseguire la potatura degli alberi presenti sui marciapiedi di Piazza della
Repubblica e di essersi recato sul luogo la mattina da solo con la sua auto;
di aver prelevato lo scaletto metallico da utilizzare per salire sugli alberi presso la sede del circolo ricreativo, ubicato nella medesima piazza e di aver iniziato a svolgere la propria attività; non avendo terminato, ritornava il giorno successivo (31 maggio
2016) e nel potare un albero cadeva dallo stesso, da un'altezza di circa tre metri, finendo a terra con la testa perdendo i sensi, essendo privo di caschetto protettivo e imbracatura anticaduta, non fornitigli dal convenuto;
di essere stato successivamente trasportato con ambulanza presso l'ospedale di Aversa (CE) dove gli venivano diagnosticati diversi traumi;
che il giorno successivo, il 01.06.2016, il convenuto provvedeva a denunciare all' l'infortunio sul lavoro;
di essere CP_4 stato sottoposto a visita medica dell in data 02.01.2017 all'esito della quale CP_4 gli veniva accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 52%
e gli veniva riconosciuta una rendita mensile di euro 1.205.46 dal 26.07.2016; di essere stato nuovamente sottoposto a visita medica dell in data 26.09.2017 CP_4 all'esito della quale gli veniva accertato un grado di menomazione pari al 65%, ed una rendita mensile nella misura di € 1.607,450 dal 1.10.2017; di non condividere tale esito e, per tale motivo, di essersi sottoposto a perizia di parte del dott. Per_1 il quale gli accertava un danno biologico da invalidità permanente nella misura del
100%; che, avverso il verbale di accertamento dell , proponeva opposizione CP_4 innanzi al Tribunale di Napoli Nord il quale la accoglieva con sentenza che non veniva impugnata;
di aver, nella pendenza del predetto giudizio, depositato innanzi al medesimo Tribunale, ricorso per accertamento preventivo nonché, successivamente, quello avente ad oggetto il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
a seguito di ciò, con decreto di omologa che non veniva impugnato, il Tribunale gli riconosceva una riduzione della capacità lavorativa pari al 100% con diritto all' indennità di accompagnamento a partire dal 31.01.2018; che l gli sta erogando una somma mensile pari a € 2.991,51 che non copre CP_4 ogni suo pregiudizio alla salute e che quindi ha diritto a richiedere il risarcimento del danno differenziale da imputare al datore di lavoro, identificabile con il convenuto il quale, in caso di infortunio di lavoratori socialmente utili, CP_1 risponde a titolo di responsabilità in via extracontrattuale per la violazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2050 c.c. per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche e per la violazione degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza;
che, in virtù della gravissima alterazione del rapporto 2 parentale, conseguente all'invalidità permanente del 100%, sia la moglie che i figli hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale c.d. riflesso equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale e per tale motivo depositava all'ente convenuto richiesta di risarcimento dei danni la quale non ha sortito alcun effetto.
Tanto premesso, chiedeva condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal IG. quantificato nella somma di € 1.024.006,00 o Parte_1 comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto al risarcimento del danno riflesso CP_1 sofferto dalla IG.ra , quantificato nella somma di euro € 336.500,00 Parte_2
o comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto comune al risarcimento del danno riflesso sofferto dalla IG.ra , quantificato nella somme di euro €336.500,00 Parte_3
o comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto al risarcimento del danno riflesso CP_1 sofferto dalla IG.ra , quantificato nella somme di euro Parte_4
€336.500,00 o comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto al pagamento CP_1 delle di causa con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto evidenziava la non veridicità della circostanza CP_1 dedotta in ricorso di un impiego prevalente del ricorrente per la potatura degli alberi ad alto fusto presenti sul territorio comunale;
che, all'opposto, come emergeva dalla determina del n. 11 del 03.03.2015, il Controparte_1 ricorrente veniva impiegato come giardiniere che si occupava della cura e della manutenzione delle aiuole pubbliche e dunque del verde pubblico esclusivamente stando a terra e che pertanto per lo svolgimento della propria attività non necessitava di alcuna scala, né di specifici dispositivi di protezione da caduta dall'alto; che il servizio di potatura degli alberi veniva affidato dal a ditte CP_1 specializzate esterne mediante apposite gare di appalto;
che dal verbale ispettivo agli atti emergeva che il ricorrente si occupava della cura del verde pubblico stando a terra e che dalla documentazione medica depositata emergeva che il ricorrente era affetto da plurime patologie preesistenti.
Altresì, il convenuto eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda in quanto i lavoratori socialmente utili non possono beneficiare delle garanzie relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente comunale dal quale possa nascere un obbligo per il datore di lavoro di attenersi 3 all'osservanza delle norme antinfortunistiche e che, nel caso di specie, nel ricorso veniva genericamente invocata la violazione della responsabilità extracontrattuale del senza allegare alcunché in ordine ai profili di colpa;
Controparte_1 contestava, infine, l'abnormità della condotta del ricorrente dichiarando una responsabilità esclusiva del danneggiato;
quanto alla richiesta di risarcimento del danno differenziale il convenuto eccepiva la non sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato e quanto alle richieste di risarcimento danno dei congiunti eccepiva una carenza del presupposto costituivo della fattispecie risarcitoria e della ricorrenza di un pregiudizio attuale e concreto. Tanto premesso, il convenuto, concludeva chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare inammissibili o/e rigettare le domande dei ricorrenti;
di accertare la responsabilità esclusiva del ricorrente, e in via subordinata, qualora fosse accertata la responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro determinare le quote i responsabilità essendo prevalente quella del ricorrente, di liquidare in favore del ricorrente i soli danni che dovesse riuscire a dimostrare;
di rigettare le domande dei congiunti in quanto infondate e non provate e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti, espletata la CTU, all'esito dell'odierna udienza, il Giudice decideva la causa con il deposito della presente sentenza ex art. 127 ter c.p.c.
***
1) La qualificazione del rapporto e il riparto dell'onere della prova: la responsabilità da contatto sociale
In primo luogo, il Tribunale deve procedere alla qualificazione del rapporto intercorrente tra il LSU e il CP_1
I Lavori Socialmente Utili sono attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere o fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo diretto di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in simili progetti di lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati.
Caratteristica comune delle diverse ipotesi è l'obbligazione di disponibilità personale, che incombe ai lavoratori impegnati in LSU nei confronti della pubblica amministrazione, anche quando quest'ultima resti soggetto terzo rispetto alla lex contractus. L'istituto, che ricalca un modello di workfare basato sull'idea che la tutela sociale al disoccupato costituisce un diritto condizionato ad una prestazione di lavoro.
4 La difficoltà di qualificare il fenomeno è palese alla stregua delle definizioni che ne danno il Giudice delle Leggi e della Suprema corte che ne evidenziano, da un lato la natura latamente previdenziale (Corte Cost.
8.6.2055 n. 2005), o dalla connotazione marcatamente assistenziale, dall'altro la vicinanza alle forme di tirocinio o praticantato, collocato a ridosso dell'apprendistato o del contratto di formazione e lavoro, che si avvicinano al rapporto di lavoro a pieno titolo (Cass. 22.6.2004 n. 11632).
A tale natura camaleontica ed ambivalente consegue una serie di disposizioni normative che formano una galassia di consistenza disomogenea e dai contorni incerti (L. 451/94, art. 8, riformata dal d. lgs. 81/00).
Trattandosi di rapporti che – nel caso di corretta attuazione – rientrano fra quelli “di lavoro definiti nell'ambito di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico che usufruisca di contributi pubblici”
(direttiva 99/70/UE; Corte Giust. CE15.3.2012, C.157/11), dalla disciplina dei lavoratori socialmente utili derivano alcuni diritti soggettivi in capo agli addetti, tutelabili in sede di giurisdizione ordinari, in particolare dinanzi al giudice previdenziale, come l'accesso al beneficio ovvero ai vantaggi economici ad esso immanenti: il diritto agli emolumenti, anche se di natura previdenziale e non propriamente retributiva;
il diritto alla tutela della maternità delle lavoratrici madri;
il diritto alla pensione anticipata di anzianità o pre-pensionamento. Dunque, stante la natura composita dell'istituto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2013, n.2605). Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina che regola quest'ultimo (v., tra le altre, Cass.
7.22.2008 n. 1887). Da ciò discende che deve escludersi la responsabilità contrattuale dell ex art. 2087 c.c. CP_5
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che seppure sia esclusa, per quanto detto, la responsabilità dell'ente comunale in forza del richiamo all'art. 2087 c.c., potrebbe ritenersi, tuttavia, che il titolo della responsabilità si ricolleghi alla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle norme antiinfortunistiche, in conseguenza della cui inosservanza la stessa potrebbe configurarsi in via extracontrattuale. E', infatti, conseguenza di quanto sopra detto che i lavoratori socialmente utili non possano beneficiare delle garanzie connesse alla sussistenza di un rapporto di lavoro con l'ente comunale, che genera in capo al datore di lavoro 5 l'obbligo di attenersi all'osservanza delle norme antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, essendo evidente la diversità del rapporto che lega il lavoratore socialmente utile all'ente utilizzatore, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.
Tanto premesso in termini generali, ritiene il Tribunale che la responsabilità in capo all'ente potrebbe qualificarsi quale responsabilità da contatto sociale. La responsabilità da contatto sociale è una forma particolare di responsabilità contrattuale, che nasce però non da un “contratto”, bensì da un “contatto sociale”, ovverosia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù (non di un accordo tra le parti), ma di un obbligo legale, oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”.
In altre parole, è una forma di responsabilità contrattuale che nasce però non da un contratto, ma da un altro rapporto giuridico.
La responsabilità "da contatto sociale" si configura quando il danno deriva dalla violazione di regole di condotta imposte dalla legge per tutelare terzi esposti ai rischi potenziali dell'attività svolta, anche in assenza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19849).
È onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente"
Cassazione civile sez. III, 12/05/2023, n.13107.
Dunque, nel caso in cui il debitore non esegua esattamente la prestazione dovuta, egli è tenuto al risarcimento del danno se non dà prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile che abbia reso impossibile adempiere la prestazione. La sanzione comminata dall'ordinamento in materia di inesatto adempimento, non già solo di prestazioni contrattuali ma di qualsiasi prestazione inerente ad un rapporto obbligatorio tra le parti, può dunque essere vinta tramite la prova prevista dall'articolo 1218 cc in combinato disposto con quanto previsto in materia di obbligo di diligenza nell'adempimento (la valutazione o meno dell'inesatto o dell'esatto adempimento di un'obbligazione deve, infatti, essere fatta sulla base di quanto disposto dall'articolo 1176 cc. nei confronti di un danno definibile come in re ipsa).
Il regime probatorio sopra esposto si contrappone a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale (art.2043 cc), la quale al contrario, rappresenta la 6 sanzione ordinamentale irrogata per la violazione del generale dovere del neminem ledere, come risposta dunque al “danno ingiusto” definibile come la lesione di un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento, avente come scopo non già il porre rimedio all'asimmetria obbligatoria creatasi con l'inadempimento quanto, dunque, la restaurazione della condizione anteriore al danno subito. In tale situazione l'onere della prova risulta invertito rispetto a quello previsto in materia di responsabilità contrattuale, ove il giudice potrà altresì determinare l'ammontare del risarcimento sulla base della domanda della parte danneggiata legittimata ex art.2059 a richiedere il risarcimento delle conseguenze negative anche di tipo non patrimoniale. In tale caso, di regola, sarà richiesta, oltre all'imputabilità della condotta, quanto meno la sussistenza dell'elemento della colpa, salvo i casi tipizzati di responsabilità oggettiva. La netta distinzione tra le due figure di responsabilità basa sulla sussistenza o meno di un rapporto giuridico alla base intercorrente tra i due soggetti, si ritrova attenuato in tempi recenti grazie all'elaborazione della teoria dei contratti di fatto e della responsabilità da contatto sociale, alla quale questo Tribunale ritiene di poter ricondurre il caso in esame, stante il contatto qualificato tra operatore LSU e
CP_1
2) Le dichiarazioni testimoniali Tanto premesso in termini generali, il Tribunale procede alla valutazione delle risultanze istruttorie (sei testi escussi), dopo averne riportato, nel riquadro, per completezza, le parti essenziali. È opportuno, dunque, in primo luogo, riportare le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 26.11.2024, per poi procedere alla loro valutazione. il teste dichiarava che: “Adr: Conosco il ricorrente entrambi abbiamo Tes_1 lavorato come LSU per il comune di . Io sono stato assunto il 20.10.1995 CP_1
e ho terminato il 30.06.2007. Nel 2016 non lavoravo come LSU presso il Comune di . Non ero presente in data 31.05.2016, quando è avvenuto l'infortunio CP_1 però ne sono venuto a conoscenza in quanto il Comune di è piccolo e tra CP_1
Lsu, paesani e amici ci conosciamo tutti e mi è stato riferito che il ricorrente mentre lavorava è caduto da uno scaletto. Adr. Non ricordo chi mi riferì tale circostanza. Adr. Quando ho lavorato come Lsu mi occupavo della manutenzione delle scuole e di altri immobili comunali, cioè io e i miei colleghi facevamo i pittori. Adr. Si ho visto i colleghi che si occupavano della manutenzione del verde, so che si occupavano anche della potatura degli alberi più bassi, cioè alberi alti 2
o 3 metri, per esempio quelli che si trovavano in piazza della Repubblica, mentre per gli alberi più alti se ne occupava una ditta esterna in quanto occorreva il 7 cestello. Adr. Non ricordo precisamente quale ditta ma veniva incaricata dall'ufficio tecnico. Adr. Voglio precisare che questi alberi più piccoli, di 2 metri-
2 metri e mezzo, venivano manuenuti dagli Lsu e si trovano lungo i marciapiedi delle strade di . Preciso che per me un “alberello” è un albero con fusto CP_1 alto circa 2 metri/ 2 metri e mezzo, mentre per alberi più grandi intendo quelli più alti. Adr. Nello specifico non ho mai visto il ricorrente svolgere questa mansione ma posso dire che gli Lsu che si occupavano della manutenzione del verde avevano anche questa mansione di potatura degli alberi più bassi, se non ricordo male era proprio il ricorrente che aveva questa precisa mansione. So che lui aveva esperienza perché aveva un terreno e lavorava in campagna.”
Il teste dichiarava che: “Adr.: conosco il ricorrente, si Testimone_2 occupava del verde pubblico mentre io ero una specie di coordinatore. Adr. Facevo una specie di coordinatore quando il ricorrente ha avuto l'infortunio. Adr. I 5 o 6
Lsu insieme a me operavano in squadra, io dicevo questa mattina bisogna svolgere questa attività e uscivamo per svolgerla tutti insieme Adr. Il ricorrente si occupava della potatura delle piante basse, tagliava le siepi ed il verde per terra, mentre la potatura degli alberi alti veniva svolta da una ditta esterna. Gli alberi più piccoli, alti 1 metro circa, venivano potati da ricorrente. Adr. Gli alberi di un metro sono alberi più piccoli, il ricorrente tagliava le piante piccoline. Adr. Il giorno dell'infortunio non ero presente sul luogo ma ero in servizio. Io giravo con l'auto per eIGenze del Comune e mi chiamarono e mi recai direttamente in ospedale per vedere cosa era successo. Adr. Quel giorno stavamo tutti insieme, ossia tutti quelli della squadra per tagliare il verde e io dissi al ricorrente di non muoversi, ossia di aspettare e che saremmo andati poi tutti insieme in piazza per vedere cosa fare. Io mi dovetti allontanare per un'altra emergenza con l'ape e il ricorrente non entrava in quanto eravamo già in due e gli dissi di aspettare. Poi mi chiamarono e mi dissero che si era infortunato e andai con la mia auto in ospedale. Adr Preciso che
, che è morto, ed un'altra persona andarono in ospedale con l'ape, io con la Per_2 mia auto. Adr. Non potevo portare il ricorrente nella mia auto perché io mi spostavo in diversi luoghi, io mi fermavo vedevo cosa si doveva fare e poi mi allontanavo. Il ricorrente si occupava solo del verde e non mi serviva per lo svolgimento di altre mansioni. Adr. Mi vengono mostrate delle foto (all. n . 35 della produzione di parte ricorrente) ma non riconosco che zona sia del Comune di
. Adr. Non ho mai visto al ricorrente su una scala. Gli strumenti per la CP_1 manutenzione del verde erano un tagliaerba e forbici grandi e piccole, non avevamo scale. Il difensore Mastroianni fa presente che la foto mostrata rappresenta uno degli alberi presenti nel marciapiedi di piazza della Repubblica. Il
8 teste chiamato a chiarimenti a seguito delle dichiarazioni rese da Testimone_3 dichiara che avevano il caschetto, le scarpe antiinfortunistiche e i pantaloni.”.
Il teste , dichiarava che: “ADR. Sono un ex vigile del fuoco Testimone_3 dipendente della regione Campania e dal 2014 dipendente del comune di , CP_1 ero un sesto livello che ora corrisponde ad un livello C5. Adr. Nel 2016 stavo nell'ufficio dell'assistenza sociale e mi occupavo dei ticket di assistenza sociale e del servizio civile Adr conosco il ricorrente perché sono di Mi Parte_5 occupavo anche del materiale che veniva fornito agli LSU che si occupavano del verde. Occupavo scarpe antinfortunistiche, guanti, caschetto, pantaloni, pinze, tenaglie, seghette, non fornivamo le scale. Adr quando è avvenuto l'infortunio, ero passato all'ufficio protocollo, quel giorno ero dietro la scrivania. Non ero presente sui luoghi quando è caduto il ricorrente. Adr. Il Comune aveva delle scale, che venivano fornite per il Cimitero in quanto servivano per arrivare ai loculi più alti e aveva dei piccoli scaletti per la piccola manutenzione, per esempio per alberi piccoli. Preciso che all'epoca si trattava di piccoli alberi e ora sono alberi di medio fusto. Adr. Della foto che mi viene mostrata (doc n. 35 produzione ricorrente) preciso che si tratta degli alberi piccoli di cui ho parlato e che ora sono cresciuti ma che all'epoca erano alberi di piccolo fusto e se ne occupavano gli Lsu perché erano bassi e poi sono cresciuti. Adr Gli alberi di alto fusto erano curati da una ditta esterna, anzi dalla ditta che nello specifico vinceva l'appalto oppure che veniva deIGnata a seguito di affidamento diretto. Adr Preciso che c'erano scaletti piccoli e scaletti medi che erano alti 1.60 circa. Adr. A domanda del tribunale se questi alberi, siti in piazza della Repubblica, nel 2016 erano potati dagli Lsu in quanto ancora piccoli, rispondo che se erano ancora piccoli e dunque che potevano essere potati al massimo con l'ausilio di uno scaletto piccolo di 90 cm circa, rispondo che allora potevano essere curati dagli LSU. Adr.: Preciso che queste circostanze che ho riferito riguardano il periodo dal 2005 al 2009, poi è subentrato al mio posto. Adr. Dal 2005 al 2009, avevo la Testimone_2 busta paga dalla Regione Campania, ed ero in comando al , Controparte_1 prima ero in ufficio e poi mi misero a gestire gli LSU. Adr. Ho gestito gli LSU del
Comune dal 2005 al 2012 e ho gestito anche il ricorrente in quel periodo;
le circostanze che ho riferito, sulle mansioni degli LSU, sulle loro dotazioni e sulle attività che venivano svolte riguardano il periodo dal 2005 e 2012;per il periodo successivo nulla posso riferire in quanto ho cambiato ufficio ed è subentrato
[...]
. Adr. Per il periodo che gestivo gli Lsu, il ricorrente si occupava Testimone_2 di potare anche alberi con piccolo fusto con l'ausilio di uno scaletto di circa 90 cm
e non usava scale grandi anche perché gli alberi all'epoca erano piccoli. Erano alberi di piccolo fusto. Adr. Con riferimento alla foto che mi viene mostrata ( all 35 9 produzione di parte ricorrente) sono questi gli alberi ma all'epoca erano più piccoli, perché ovviamente non erano ancora così cresciuti. Confermo che il ricorrente usava lo scaletto ma era uno scaletto piccolo. Adr Preciso che per albero piccolo intendo una pianta di circa 1.60 o 1.70. Gli alberi che mi vengono mostrati sono grandi perché sono cresciuti rispetto al periodo di cui sto riferendo.”. Il teste dichiarava: “Adr. All'epoca dei fatti ero un Lsu collega Testimone_4 del ricorrente, oggi sono un dipendente del . Adr. Nel 2016 mi Controparte_1 dava le direttive e prima c'era Anche io ero addetto al TE Testimone_3 verde pubblico Adr. Io ero il primo Lsu ad utilizzare il tagliaerba nel 1995. Io ER tagliavo con il tagliaerba e gli altri raccoglievano l'erba tagliata. Questa attività la svolgevamo anche 2016. Adr. Nel Comune di facemmo un CP_1 parco e vennero seminati degli alberi e il ricorrente era l'unico capace di potare tali alberi che erano bassi all'epoca e io tagliavo l'erba del prato. Adr. Questo racconto è riferibile anche all'anno 2016; in particolare nel 2016 il Comune lo separò dal mio gruppo e gli diede l'incarico di tagliare le siepi del Cimitero e di potare gli alberelli di cui parlavo che erano alti circa 1.50 o 1.60 cm. Adr. Mi viene esibito il doc 35 della produzione di parte ricorrente e riconosco che si tratta di piazza della Repubblica. Gli alberi di cui ho parlato, cioè gli alberi piccoli della cui potatura se ne occupava il ricorrente, sono quelli della foto ma all'epoca erano molto più bassi, nella foto sono più alti perché sono cresciuti. Adr. Si il ricorrente potava anche gli alberi di piazza della repubblica che però all'epoca erano più piccoli. Adr. Non avevamo scale che ci aveva dato il il ricorrente aveva CP_1 uno scaletto di circa un metro che si portava sulla sua auto per eseguire i lavori.
Preciso che nessuno gli aveva detto di portarsi questo scaletto. Adr. Il giorno in cui
è caduto non ero presente sui luoghi né mi sono recato nei giorni successivi sul luogo dell'accaduto. Adr Non sono stato io a soccorrerlo. Adr. A domanda del tribunale se mi sono recato sui luoghi dell'infortunio preciso che mi sono recato solo giorni dopo sul luogo, in piazza della Repubblica, e quando sono arrivato c'era l'albero dal quale era caduto ed era alto circa 2.60/2.70 ma c'era anche dei rami bassi sotto, c'erano gli attrezzi, in particolare una forbice grande e un seghetto che ho preso. Non ricordo che ci fosse una scala metallica con due ruote trasportabile. A questo punto il tribunale legge informativa n. 66 del 29.07.2020 relativa all'infortunio sul lavoro redatta dall'Ispettorato del lavoro e legge relativo verbale di sommarie informazioni: “è accorso sul posto e notava l'assenza del lavoratore e la presenza ad u albero medio di circa 2.50 – 3,.00, di una Pt_6 forbice grande, una forbice piccola, un seghetto e una scala, metallica tipo carrello, trasportabile a mano.” A domanda del tribunale se ricorda la presenza di 10 una scala metallica, avendolo dichiarato nel predetto verbale, rispondo di non ricordare A domanda del tribunale, se conferma diversamente da quanto riferito, di essere andato lo stesso giorno sui luoghi per recuperare gli attrezzi, rispondo di ricordare adesso. Non ricordo la circostanza della quale mi viene chiesto e che è stata verbalizzata nel verbale di sommarie informazioni e quindi non ricordo della presenza della scala. Adr. Non ho mai visto il ricorrente sulla scala, di solito tagliava le piante con le forbici da terra.”.
Il teste dichiarava che: “Adr. Conosco il ricorrente, ho Testimone_5 lavorato e lavoro ancora per il Comune. Nel 2016 ero un LSU e mi occupavo di tagliare l'erba nel cimitero e raccoglievo la spazzatura sempre al Cimitero. Adr. Il ricorrente non lavorava al cimitero, si occupava di potare le siepi. Adr. Ho visto il ricorrente lavorare alla cura del verde e posso riferire in via diretta, in quanto l'ho visto, si occupava di tagliare le siepi e potare gli alberi, si trattava di alberi ad altezza uomo di circa 1.60/1.70 cm utilizzando anche una scala alta circa 1.50. Adr quello che ho riferito e perché l'ho visto lavorare anche fuori dal cimitero svolgendo tali attività. Adr. So che il giorno dell'incidente il ricorrente prese una scala più alta dal cimitero, me lo ha riferito il mio collega , anzi mi Testimone_6 sono sbagliato me lo ha detto , che è morto, che ci devo fare. ERona_4
Adr. Mi viene esibito il documento n,35 della produzione attorea e riferisco che riconosco la zona, è una foto scattata nella piazza della Repubblica di Frignano, ma non so dire precisamente se il ricorrente potava le piante site in questo luogo.
Adr. Quando ho detto che il ricorrente era addetto a potare degli alberi piccoli, erano alberi un po' più piccoli rispetto a quelli che vedo nella foto. Adr Confermo che non ero presente quando il ricorrente ha preso la scala grande.”.
Il teste dichiarava che: “adr.: Conosco il ricorrente ero un Lsu Testimone_7 anche io all'epoca e mi occupavo un po' di tutto anche della cura del verde. Adr. Nel 2016 il IG. ci dirigeva, ci occupavamo di tagliare l'erba dai TE marciarpiedi, potare le siepi e le piante basse. Adr. Degli alberi grandi non me ne occupavo, io mi occupavo anche di svolgere la mansione di pittore, io non ho mai lavorato con il ricorrente perché principalmente facevo il pittore, il ricorrente invece si occupava della cura del verde. Adr. Non ero presente sul luogo dell'infortunio e non ci sono andato nei giorni successivi. Adr. Qualche volta ho visto il ricorrente potare gli alberi con uno scaletto, ma uno scaletto normale, ossia quello che usano i pittori e uso anche io, che è basso ossia di circa 1.80 cm, quelli che si apre a due lati, quello standard, un po' più alto di una persona. Adr. Si ho visto il ricorrente utilizzare qualche volta lo scaletto ma non so se lo utilizzavo anche il giorno dell'infortunio perché non c'ero, stavo lavorando da un'altra parte. Adr. In riferimento alla foto che mi viene mostrata (doc. n. 35 produzione del 11 ricorrente) riferisco che è piazza della Repubblica, riconosco questi alberi che mi vengono mostrati e ho visto il ricorrente qualche volta potarli nella parte bassa e non nella parte alta. Tuttavia, non lo vedevo spesso perché ero un pittore. Adr. Al Comune il giorno prima dell'infortunio dissero a me e a che ora ERona_4
è morto di prendere una scala dal cimitero e portarla in piazza. ADR. Si era una scala grande con delle ruote, una scala metallica munita di due ruote posteriori, anzi aveva quattro ruote. Adr. Io e il giorno prima andammo a ERona_4 prendere la scala al Cimitero, al Comune ci dissero di andarla a prendere e di portarla in piazza della Repubblica. Adr. Per non lasciarla incustodita la mettemmo in un cortile di un amico che abita in piazza, il giorno dopo avrebbero dovuto potare le piante. Adr. Mi disse di prendere questa scala il coordinatore che era il IG. . Sono sicuro di quello che dico, l'ho presa io e TE ERona_4
la scala. Adr. Si, era la prima volta che prendevo questa scala.”.
[...]
Stante le dichiarazioni del teste dalle quali emergeva che il IG. Testimone_7 [...]
gli avesse ordinato di prendere la scala metallica dal Cimitero e Testimone_2 trasportarla presso la Piazza della Repubblica, si provveda ad un confronto tra i due testi: Il teste dichiarava di ricordare di aver dato tale ordine al IG. TE
, di prendere la scala dal Cimitero e di metterla in un cortile privato presso Tes_7 piazza della Repubblica. Effettivamente era la prima volta che diedi questo ordine
e chiesi di prendere questa scala grande per tagliare gli alberi di piazza della Repubblica ma la mia intenzione era di far tagliare solo i rami bassi. Preciso che al ricorrente il giorno dopo non dissi nulla di questa scala. La scala la feci prendere, solo nel caso in cui potesse essere utile, ma non dissi anche al ricorrente di utilizzarla il giorno dopo. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di trasportare una scala così grande e poi non utilizzarla il giorno dopo, risponde che la scala era stata presa solo se poteva servire. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di premunirsi di una scala così grande solo per tagliare i rami bassi rispondo che l'altra scala si era rotta e avremmo utilizzata questa scala utilizzando solo i primi due gradini. Il teste conferma di aver solo trasportato la scala e Tes_7 di non essere stato presente il giorno dopo sul luogo dell'infortunio. Il teste
[...]
conferma di non aver detto al ricorrente di prendere questa scala, il TE ricorrente sapeva che era stata trasporta in piazza della Repubblica questa scala grande con le ruote, ma io quando mi chiamarono per un'altra emergenza gli dissi di non muoversi e di aspettarmi per andare poi tutti insieme in piazza della
Repubblica per valutare le attività, per verificare poi se la scala poteva servire o non servire. Il ricorrente aveva parecchi acciacchi aveva il diabete”.
3) La valutazione della prova 12 Dunque, il teste non può riferire i fatti all'epoca dell'infortunio (2016) Tes_1 in quanto era stato operativo come LSU solo sino al 2007; si limita a riferire una prassi operativa e cioè che di solito gli LSU giardinieri si dedicavano alla potatura solo degli alberi bassi, “cioè, alberi alti 2 o 3 metri, per esempio quelli che si trovavano in piazza della Repubblica, mentre per gli alberi più alti se ne occupava una ditta esterna in quanto occorreva il cestello. Ha aggiunto, inoltre, che “gli Lsu che si occupavano della manutenzione del verde avevano anche questa mansione di potatura degli alberi più bassi, se non ricordo male era proprio il ricorrente che aveva questa precisa mansione. So che lui aveva esperienza perché aveva un terreno”.
Il teste è stato coordinatore degli LSU e, quindi, anche del Testimone_3 ricorrente, dal 2007 al 2012; anche in questo caso le sue dichiarazioni possono contribuire a delineare quali erano le prassi e i metodi di lavoro;
il teste riferisce, per il periodo in cui gestiva gli Lsu, che il ricorrente si occupava di potare anche alberi con piccolo fusto, alti circa 150/160 cm, con l'ausilio di uno scaletto di circa 90 cm e non usava scale grandi anche perché gli alberi all'epoca erano piccoli;
riconosce poi gli alberi siti in Piazza della Repubblica, come alberi all'epoca di piccolo fusto, della cui potatura si occupava il ricorrente. Aggiunge, poi, un'ulteriore informazione che invece è contemporanea ai fatti di causa, in ordine alle scale in dotazione: “Il aveva delle scale, che venivano CP_1 fornite per il Cimitero in quanto servivano per arrivare ai loculi più alti e aveva dei piccoli scaletti per la piccola manutenzione, per esempio per alberi piccoli”.
Dunque, vi erano due tipi di scala in possesso del quelle alte, che erano CP_1 destinate al Cimitero, e degli scaletti più piccoli che venivano utilizzati per la potatura, tra l'altro, degli alberi piccoli.
Il teste , anch'egli LSU all'epoca dei fatti, riferisce, invece, Testimone_5 delle circostanze per diretta conoscenza, confermando non solo che il ricorrente si occupava anche della potatura degli alberi, alti circa 1.60/1.70 m, ma che lo faceva utilizzando abitualmente una scala alta circa 1.50 m (“l'ho visto, si occupava di tagliare le siepi e potare gli alberi, si trattava di alberi ad altezza uomo di circa
1.60/1.70 cm utilizzando anche una scala alta circa 1.50. Adr quello che ho riferito
e perché l'ho visto lavorare anche fuori dal cimitero svolgendo tali attività”). Il teste , oggi dipendente del era collega LSU addetto Testimone_4 CP_1 alla cura del verde all'epoca dell'infortunio. Ha riferito, per conoscenza diretta, che il ricorrente si occupava della potatura degli alberi, compresi gli alberi siti in piazza della Repubblica nel 2016, che tali alberi erano di piccolo fusto e che utilizzava uno scaletto piccolo per procedere alla potatura;
riconosce, poi, gli alberi oggetto di potatura dal ricorrente in quelli mostrati nella foto (doc. n. 35), foto scattata circa 13 due anni dopo l'infortunio, proprio in piazza della Repubblica, in (“Nel CP_1
Comune di facemmo un parco e vennero seminati degli alberi e il CP_1 ricorrente era l'unico capace di potare tali alberi che erano bassi all'epoca e io tagliavo l'erba del prato. Adr. Questo racconto è riferibile anche all'anno 2016; in particolare nel 2016 il Comune lo separò dal mio gruppo e gli diede l'incarico di tagliare le siepi del Cimitero e di potare gli alberelli di cui parlavo che erano alti circa 1.50 o 1.60 cm. Adr. Mi viene esibito il doc 35 della produzione di parte ricorrente e riconosco che si tratta di piazza della Repubblica. Gli alberi di cui ho parlato, cioè gli alberi piccoli della cui potatura se ne occupava il ricorrente, sono quelli della foto ma all'epoca erano molto più bassi, nella foto sono più alti perché sono cresciuti”).
Dichiara, infine, il teste che, successivamente alla data dell'infortunio, tornava in piazza della Repubblica per recuperare gli attrezzi da lavoro;
in sede di esame testimoniale, tuttavia, non conferma le dichiarazioni rese agli nel verbale Pt_7 di sommarie informazioni rese il 6.6.2018 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri e innanzi agli ispettori del Lavoro in servizio presso il suddetto comando (cfr. pagg 7 e 8 della relazione dell'Ispettorato del Lavoro, prod.
Ricorrente); in tale sede dichiarava che “il giorno dell'infortunio, avuto notizia dell'accaduto, è accorso sul posto di lavoro e notava l'assenza del lavoratore predetto e la presenza vicino ad un albero di circa 2,50 – 3,00 di altezza una forbice grande, una forbice piccola per la potatura e un seghetto a mano e una scala metallica, tipo carrello, trasportabile a mano e munita di due ruote posteriori; la predetta scala pare che fosse alta circa 2,00 – 2,20 e terminava con una pedana piazzola..”. In sede di esame testimoniale, come precisato, il teste riferiva di trovare solo gli attrezzi da lavoro ma non ricordava la presenza della scala alta circa 2,00 metri. La presenza della scala in piazza della Repubblica, della quale il teste Tes_8
riferiva agli Ispettori del Lavoro, inoltre, è confermata dal teste
[...] [...] il quale, LSU all'epoca dei fatti, nel 2016, ha dichiarato che il ricorrente si Tes_7 occupava anche della potatura degli alberi;
di aver visto il ricorrente potare gli alberi con l'ausilio di una scala alta 1,80 m (“Qualche volta ho visto il ricorrente potare gli alberi con uno scaletto, ma uno scaletto normale, ossia quello che usano i pittori e uso anche io, che è basso ossia di circa 1,80 m, quelli che si apre a due lati, quello standard, un po' più alto di una persona. Adr. Si ho visto il ricorrente utilizzare qualche volta lo scaletto”), di aver visto, altresì, qualche volta il ricorrente potare gli alberi siti in piazza della Repubblica.
Con specifico riferimento alla presenza di una scala molto alta in piazza della
Repubblica il giorno dell'infortunio, il teste ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine 14 dal coordinatore di recuperare una scala grande, con le ruote, Testimone_2 dal Cimitero per portarla in Piazza della Repubblica: “Al Comune il giorno prima dell'infortunio dissero a me e a che ora è morto di prendere una ERona_4 scala dal cimitero e portarla in piazza. ADR. Si era una scala grande con delle ruote, una scala metallica munita di due ruote posteriori, anzi aveva quattro ruote.
Adr. Io e il giorno prima andammo a prendere la scala al Cimitero, al ERona_4
Comune ci dissero di andarla a prendere e di portarla in piazza della Repubblica.
Adr. Per non lasciarla incustodita la mettemmo in un cortile di un amico che abita in piazza, il giorno dopo avrebbero dovuto potare le piante. Adr. Mi disse di prendere questa scala il coordinatore che era il IG. . Sono sicuro di TE quello che dico, l'ho presa io e la scala. Adr. Si, era la prima ERona_4 volta che prendevo questa scala.”. Le dichiarazioni rese dal teste appaiono, invece, in parte poco Testimone_2 attendibili.
Il Tribunale, dunque, ritiene di poter procedere ad una scissione del dichiarato testimoniale reso da , seguendo i principi recentemente ribaditi Testimone_2 dalla Suprema Corte.
In tema di prova testimoniale, infatti, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Corte Cassazione 13/02/2024, n.10193). Nel caso di specie il teste si valuta come inattendibile con riferimento alle affermazioni rese durante la prima parte dell'esame testimoniale, - quando affermava, apoditticamente, che il non aveva scale in dotazione e che CP_1 nessuno degli LSU le utilizzava -, in quanto le circostanze sono state sconfessate sia dalle dichiarazioni rese da altri tre testimoni, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso del Canto successivamente, quando si procedeva al confronto. Le dichiarazioni rese durante il confronto, invece, appaiono genuine e prive di sovrastrutture, in risposta diretta a quanto dichiarato dal teste , che affermava, Tes_7 appunto, di aver avuto l'ordine da di portare una scala alta in piazza TE della Repubblica per la potatura degli alberi, circostanza che il a quel TE punto confermava.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in primo luogo, il teste TE
), con mansioni di coordinatore, che dirigeva gli LSU nel periodo in cui si
[...]
è verificato l'infortunio, ha dichiarato che il ricorrente era addetto alla cura del verde “a terra”, alla potatura di alberi alti circa 1 metro e di non aver mai visto il 15 ricorrente su una scala;
ha aggiunto, inoltre, che non erano utilizzate scale (Non ho mai visto al ricorrente su una scala. Gli strumenti per la manutenzione del verde erano un tagliaerba e forbici grandi e piccole, non avevamo scale). Ritiene il Tribunale, in primis, che la presenza e l'utilizzo di scale per la potatura degli alberi è stato confermato sia dal teste , il quale ha dichiarato che gli Tes_3
LSU addetti alla cura del verde utilizzavano degli “scaletti” piccoli, del CP_1 per potare gli alberi di piccolo fusto, sia dal teste , che ha dichiarato di ERona_4 aver visto il teste potare gli alberi con una scala alta circa 1,60 m.
Con riferimento, poi, alla scala alta, quella che secondo il teste era in Tes_3 dotazione del Cimitero, il teste ha dichiarato che veniva spostata dal Cimitero Tes_7
e portata in piazza della Repubblica, in un cortile privato, proprio la sera prima dell'infortunio, su ordine del coordinatore . TE
Solo a questo punto il teste , chiamato a confronto con il teste Testimone_2
, dichiarava che, effettivamente, aveva ordinato di recuperare la scala alta dal Tes_7
Cimitero per portarla in piazza della Repubblica;
conferma anche che l'utilizzo, - anche se solo eventuale e su sua indicazione -, era per la potatura degli alberi;
sostiene il teste , dunque, di aver ordinato di prendere la scala predetta e TE di portarla in piazza della Repubblica;
ha altresì chiarito che tale scala sarebbe stata utilizzata per la potatura degli alberi siti nella suddetta piazza, solo in caso di necessità ed utilizzando solo i gradini più bassi. Ha anche dichiarato che l'infortunato era a conoscenza della presenza di questa scala. Parte_1
Tuttavia, aggiunge il , spontaneamente e in assenza di specifica domanda, TE che la mattina dell'infortunio aveva chiaramente detto al ricorrente di non procedere ad alcuna operazione e di aspettare il suo rientro per recarsi in piazza della Repubblica (Il teste dichiarava di ricordare di aver dato tale TE ordine al IG. , di prendere la scala dal Cimitero e di metterla in un cortile Tes_7 privato presso piazza della Repubblica. Adr.: Effettivamente era la prima volta che diedi questo ordine e chiesi di prendere questa scala grande per tagliare gli alberi di piazza della Repubblica ma la mia intenzione era di far tagliare solo i rami bassi. Preciso che al ricorrente il giorno dopo non dissi nulla di questa scala. La scala la feci prendere, solo nel caso in cui potesse essere utile, ma non dissi anche al ricorrente di utilizzarla il giorno dopo. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di trasportare una scala così grande e poi non utilizzarla il giorno dopo, risponde che la scala era stata presa solo se poteva servire. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di premunirsi di una scala così grande solo per tagliare i rami bassi rispondo che l'altra scala si era rotta e avremmo utilizzata questa scala utilizzando solo i primi due gradini. Il teste conferma di aver Tes_7 solo trasportato la scala e di non essere stato presente il giorno dopo sul luogo 16 dell'infortunio. Il teste conferma di non aver detto al ricorrente di TE prendere questa scala, il ricorrente sapeva che era stata trasporta in piazza della
Repubblica questa scala grande con le ruote, ma io quando mi chiamarono per un'altra emergenza gli dissi di non muoversi e di aspettarmi per andare poi tutti insieme in piazza della Repubblica per valutare le attività, per verificare poi se la scala poteva servire o non servire. Il ricorrente aveva parecchi acciacchi aveva il diabete”.).
Ritiene il Tribunale che quest'ultima dichiarazione sia poco credibile, anche alla luce delle contraddizioni e delle dichiarazioni reticenti rese dal teste, il quale prima dichiarava che il non aveva scale e che mai erano utilizzate CP_1 dall'infortunato e poi, solo a seguito del confronto, dichiarava di aver dato proprio lui l'ordine al di recuperare una scala altissima dal Cimitero per procedere Tes_7 alla potatura degli alberi in piazza della Repubblica;
è altresì inverosimile che il abbia prima dato l'ordine di portare una scala, per il cui trasporto TE servirono due persone ( e ) al fine di utilizzarla Testimone_7 ERona_4 per la potatura degli alberi in piazza della Repubblica e poi abbia dato l'ordine al ricorrente di attendere tutta la mattina il suo rientro senza procedere alla potatura stessa;
la circostanza è altresì dissonante rispetto alle dichiarazioni rese dal teste
, il quale racconta come nel 2016 gli LSU addetti alla cura del Testimone_8 verde furono separati in due squadre: il si occupava con altri LSU di Tes_8 passare la rasaerba mentre gli altri raccoglievano l'erba tagliata ed una seconda squadra, composta dal solo ricorrente , che da solo, si Parte_1 occupava della potatura degli alberi di piccolo fusto (in particolare nel 2016 il lo separò dal mio gruppo e gli diede l'incarico di tagliare le siepi del CP_1
Cimitero e di potare gli alberelli di cui parlavo che erano alti circa 1.50 o 1.60 cm). Dunque, se questa era la composizione delle squadre e la divisione dei compiti, non si capisce perché il ricorrente avrebbe dovuto attendere la presenza del e TE di altri imprecisati LSU per procedere alle operazioni di manutenzione del verde la mattina dell'infortunio, posto che dal 2016 aveva l'incarico di tagliare siepi ed alberi da solo.
Dalla prova testimoniale è quindi emerso che una scala molto alta era stata fatta portare dal in Piazza della Repubblica per la potatura degli alberi, che il TE ricorrente era a conoscenza del fatto che tale scala fosse stata trasportata in piazza, tanto che la reperiva in un luogo in cui di solito non era custodita;
sostiene il
[...]
che però avrebbe detto espressamente al ricorrente di non utilizzarla. TE
Ecco, come sopra esposto, tale ultima precisazione appare poco credibile per i motivi sopra esposti, in quanto illogica rispetto alle precedenti azioni. 17 Tuttavia si osserva che, anche a voler ritenere veritiera tale ultima affermazione, la condotta del a mezzo dei suoi dipendenti e collaboratori, si qualifica CP_1 comunque come causativa del danno: si vuole IGnificare che se il , in TE qualità di coordinatore degli LSU, faceva portare la scala alta sui luoghi dell'infortunio, al fine di utilizzarla per la potatura degli alberi, mansione che era assegnata al ricorrente, seppure con l'idea di usarla solo all'abbisogna e solo per i primi gradini, quelli più bassi (in quanto la scala più piccola si era rotta), tale condotta ha già di per sé creato una situazione di pericolo per il lavoratore, che di fatto ha trovato una scala altissima sui luoghi di lavoro, in luogo di quella più piccola che usava di solito, mediante l'utilizzo della quale, nello svolgimento della prestazione lavorativa, si è infortunato.
In conclusione, in prima battuta il Tribunale ritiene provata, per i motivi sopra esposti che il ricorrente abbia agito su disposizioni del alla potatura degli CP_1 alberi, alla luce dei molteplici indizi probanti in tal senso, chiari precisi e concordanti. Osserva in ogni caso che, indipendentemente dalla prova specifica della disposizione in tal senso, il in qualità di datore di lavoro, sul quale CP_1 ricadeva il relativo onere, non ha dimostrato di avere adottato le cautele dirette ad eliminare o ridurre il rischio specifico connesso all'attività prestata e di avere, in concreto, effettuato la valutazione dei rischi, avendo, al contrario, creato un rischio lavorativo facendo trasportare, nei luoghi in cui si sarebbe dovuto procedere alla potatura, una scala di grandi dimensioni.
4) Il danno differenziale La controversia impone una necessaria premessa sui rapporti tra responsabilità datoriale ex art. 2087 cc ed obbligo indennitario dell' . CP_4
Il d.l.vo 38/00, come noto, ha esteso il meccanismo assicurativo al danno biologico. Nel previgente sistema, infatti, l'unica tipologia di danno oggetto di assicurazione era “l'attitudine al lavoro” per cui il datore di lavoro non rispondeva dei soli danni subiti dal dipendente alla capacità lavorativa generica. All'attualità, invece, vi è una componente del danno non patrimoniale compresa nell'oggetto dell'assicurazione sociale. La nozione di danno biologico ed i limiti entro cui lo stesso è oggetto di assicurazione si rinvengono nell'art. 13 che così recita:
“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni
18 per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema CP_4
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del conIGlio di amministrazione dell . In sede di prima CP_4 attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.” Il danno biologico, oggetto di copertura assicurativa, è, dunque, testualmente definito come limitazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale. La definizione coincide con quella già acquisita nel patrimonio concettuale del diritto vivente e ciò in quanto il danno alla salute è unico, perché unica è la sostanza dell'interesse leso (integrità psicofisica). Soffermandoci solo sulle questioni di interesse per la presente fattispecie, occorre subito dire che, quanto ai riflessi della anzidetta previsione sulla responsabilità del datore di lavoro, soccorre l'art. 10 DPR 1124/1965.
19 Il d.lgs n.38/2000 non ha, infatti, assolutamente modificato il meccanismo, come delineato dal TU del 1965, innovando solo l'oggetto dell'assicurazione ed i sistemi dell'indennizzo. I primi due commi stabiliscono che:
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. (….)” Il sistema di assicurazione prevede, cioè, una mediazione sociale in forza della quale l'Ente pubblico interviene nell'interesse del lavoratore in caso di infortuni e malattie professionali, erogando una prestazione indennitaria ed il datore di lavoro che adempia al proprio obbligo di copertura assicurativa è esonerato da responsabilità civile (cfr , ex plurimis Cassazione civile , sez. lav., 29 gennaio 2001, n. 1114: “ L'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38 con il quale il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria, comporta il rientro di detto danno (biologico) nella regola di esonero di cui al comma 1 dell'art. 10 t.u. n. 1124 del 1965.”). La responsabilità civile permane nei soli casi di responsabilità penale del datore di lavoro. Nell'impianto originario dell'art. 10 la responsabilità civile poteva essere affermata solo in casi particolari. Ai fini di giudizio, è sufficiente osservare che, all'attualità, per il concomitante intervento delle pronunzie della Corte costituzionale e dei principi affermati dal codice di procedura penale del 1988, ai fini della permanente responsabilità datoriale, è sufficiente l'astratta configurabilità di una ipotesi di reato, integrata in caso di accertata violazione dell'art. 2087 cc ( ex plurimis Cass. 2816/2010). Sempre ai fini di causa, occorre riportare gli ulteriori commi del cit. art. 10 nella parte in cui stabiliscono che “ Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto”( comma 6) e che “Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti” ( comma 7). La previsione in ultimo riportata pone, dunque, in relazione al danno biologico coperto dall'assicurazione , questione di danno differenziale. CP_4
Difficile reperire una sicura definizione di questa particolare tipologia di pregiudizio, ampiamente richiamata nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale spesso con frequenti approssimazioni ed imprecisioni. È corretto utilizzare la nozione di danno differenziale solo per esprimere l'eccedenza di un pregiudizio rispetto ad altro ontologicamente identico, assunto di base. In tal senso il “differenziale” esprima quella quota di ristoro “ulteriore” che, in relazione ad una posta di danno omogenea (lesione della integrità psicofisica),
20 verrebbe liquidata in forza di tabelle diverse da quelle allegate al D.Lgs 38/2000, per esempio, in virtù dei criteri utilizzati dai Tribunali ai fini della quantificazione equitativa del danno biologico da invalidità permanente, come prospettato dalla difesa di parte ricorrente. Nella materia che qui interessa, esso rappresenta la differenza tra la prestazione erogata dall'Istituto previdenziale e l'importo erogabile, secondo le regole della responsabilità civile, in base al medesimo titolo. Allo stato attuale, nell'ambito della giurisprudenza di merito, non vi è uniformità nella ricostruzione dell'azione di responsabilità datoriale ex art. 10, per fattispecie, si ribadisce, coperte dall'assicurazione . CP_4
Nella consapevolezza di differenti posizioni giurisprudenziali, chi scrive aderisce alla ricostruzione dell'attuale domanda come azione di responsabilità “per la differenza”; come tale con un carico allegatorio ulteriore rispetto alla tipica azione di responsabilità. Ciò premesso, giudica il Tribunale che, in ricorso, siano sufficientemente allegati gli elementi costitutivi della pretesa, in quanto, oltre alla allegazione di una lesione all'integrità psicofisica e della violazione dell'art. 2087 cc, il ricorrente assume un pregiudizio “ulteriore” rispetto a quello ristorato dall' . CP_4
Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, è convincimento del Tribunale che, ai fini dell'allegazione del “differenziale, sia sufficiente la deduzione di una percentuale in termini di lesione diversa e maggiore di quella accertata dall , CP_4 ovvero la deduzione di una differenza economica che scaturisce dal raffronto meccanico tra tabelle giurisprudenziali e regole di commutazione assicurative. Ciò in quanto, i due procedimenti (quello amministrativo e quello di accertamento della responsabilità civile) devono ritenersi distinti, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a calcolare autonomamente il danno biologico civilistico, generalmente in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, senza condizionamenti derivanti dalla eventuale valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari. Utili principi a conferma dell'assoluta autonomia dei due accertamenti (previdenziale e di responsabilità datoriale) si traggono dall'esame di casi pratici in materia di regresso, valutati dalla Cassazione. Nonostante il tenore testuale dell'articolo 11 che parla di diritto di regresso dell'Istituto per le somme “pagate”, la giurisprudenza pacificamente ritiene che il datore di lavoro non sia debitore dell'integrale importo delle prestazioni erogate, in forza del rapporto di assicurazione sociale, ma esclusivamente del danno come accertato in sede civile. Il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico, anche in relazione alla diversa percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, danno che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell , senza entrare nel CP_4 merito della valutazione effettuata dall' a mezzo dei suoi sanitari ai fini del CP_6 danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'Istituto rientri o meno nel predetto limite (così Cass. 255/2008 e Cass. civ. 9 agosto 2006 n. 17960).
21 Quanto, invece, alla sufficiente deduzione della “differenza” scaturente dal confronto dei criteri di liquidazione del danno in sede civile e di quelli che presiedono alla quantificazione dell'indennizzo, deve rilevarsi che la prestazione erogata dall proprio perché definita come indennizzo non può essere CP_4 ritenuta equivalente al risarcimento civilistico. Il primo è predeterminato in misura forfettaria ed opera a prescindere dalla colpa in quanto deve garantire un “minimun sociale” in ragione della finalità solidaristica di cui all'art. 38 Cost. mentre il danno civile presuppone una condotta colpevole. Si porrebbe, inoltre, questione di disparità di trattamento sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., trovando una medesima lesione (integrità psicofisica) differente trattamento risarcitorio solo perché causalmente collegata ad eventi diversi. Sarebbe paradossale ritenere che, proprio al lavoratore, alla cui persona un reticolato di disposizioni specifiche assicura una tutela rafforzata con il riconoscimento espresso di diritti a copertura costituzionale, il legislatore ha inteso assicurare, a ristoro di un determinato pregiudizio, un valore economico inferiore rispetto a quello che, a parità di lesione, il diritto riconosce ad altri danneggiati. Alla stregua delle osservazioni sin qui esposte, vagliata la completezza dell'atto introduttivo, deve passarsi all'esame degli elementi costitutivi della pretesa.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Com'è noto, è assolutamente prevalente la giurisprudenza che individua la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 cc - norma che integra il contratto di lavoro come clausola ex lege e che colma ogni vuoto contrattuale in tema di responsabilità - (cfr., tra tante, Cass.n. 13053/2006; Cass. n. 9817/2008 nonché le sentenze n. 15133/02, cit., 9385/2001, 291/1999 delle sezioni unite e n. 16250, 2357/2003, 4129, 3162/2002, 14469, 5491, 1307, 602/2000, 7792/1999, 12763, 9247, 3367/1988 della sezione lavoro). La giurisprudenza di legittimità è altresì orientata nel senso che il termine prescrizionale decennale del danno decorra dal momento in cui sia in atto il processo morboso, a nulla valendo l'eventuale peggioramento dello stesso, a meno che non si tratti di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi dopo l'esaurimento dell'azione del responsabile (Cass. lav. nn.1520/98; 10448/96; 4677/96). Nel caso in esame, la patologia è stata diagnosticata nel 2016, a seguito dell'infortunio e dunque l'azione, proposta nel 2022, è ampiamente contenuta anche nel termine di prescrizione.
L'articolo 2087 cc., come noto, si configura come norma di chiusura del sistema di individuazione della responsabilità datoriale, facendo sì che sia imposto al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza nonché tutte le
22 cautele necessarie secondo le norme tecniche e di esperienza a tutelare la integrità fisica del lavoratore. Inoltre la S.C. ha affermato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale.
Nel caso in esame, la prova testimoniale e la documentazione in atti consentono di ritenere, da un lato, il verificarsi dell'evento infortunistico quale riconducibile alla responsabilità del come diffusamente esposto nel paragrafo avente ad CP_1 oggetto la valutazione della prova testimoniale, dall'altro, la sussistenza del nesso di causalità, come accertata dal perito nominato dal Tribunale, come a breve si dirà.
5) I risultati della CTU Osserva il Tribunale che il perito nominato ha, in primo luogo, confermato il nesso causale tra le patologie di seguito elencate e l'infortunio; ha, infatti, riscontrato le seguenti affezioni correlabili all'infortunio: emiparesi sinistra, epilessia e deficit cognitivo da trauma cranico. Precisa che tali esiti sono la conseguenza di un politrauma da precipitazione – tipicamente caratterizzato da lesioni molteplici, multipolari e multiformi – che sono in connessione causale diretta con il predetto infortunio. Precisa, inoltre, che dovrà considerare l'incontinenza urinaria. Ha concluso che le menomazioni riscontate determinano una percentuale di invalidità pari al 83% (l aveva riconosciuto una invalidità indennizzabile CP_4 nella misura del 65%). In ordine alle osservazioni di parte convenuta, la quale sostiene che le patologie riscontrate siano principiate non da una caduta violenta ma da un malore su base cardiologica, il CTU risponde di aver dato maggior valore al dato clinico rispetto alle dichiarazioni riportate nel verbale di PS le quali, peraltro, contrastano con le dichiarazioni rese in sede di verbale di sommarie informazioni. Osserva, inoltre, il perito che l'impatto al suolo con conseguente trauma cranico non avrebbe avuto le tragiche conseguenze riportate se il lavoratore avesse utilizzato i DPI (sistemi di trattenuta in primis). Osserva, infine, che l'episodio ischemico risulta dalla documentazione in atti “con esiti stabilizzati”, a riprova del fatto che l'evento cardiaco era pregresso e slegato rispetto all'infortunio.
23 In merito alla percentuale di menomazione, il CTU ha concluso per una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del 83%, a decorrere dalla data dell'infortunio, epoca di presentazione della domanda all CP_4
La relazione peritale in atti ad avviso di questo giudicante è scientificamente ineccepibile ed appagante sotto il profilo motivazionale e logico, di guisa che le sue conclusioni sono fatte proprie dal Tribunale. In merito ai rilievi di parte ricorrete sulla individuata percentuale, osserva il Tribunale come gli stessi ripropongano quelli del consulente di parte, ampiamente valutati dal perito del Tribunale con considerazioni ( cfr pag. 18 e ss perizia in atti) alle quali, in questa sede, si rinvia e che, condivise, si pongono anche a fondamento della presente decisione. Quanto, invece, al rapporto di causalità, è utile precisare che l'ausiliario ha evidenziato come gli esiti invalidanti siano ascrivibili alla caduta e non ad un episodio ischemico, come sopra esposto;
del resto, la natura professionale della patologia è stata ritenuta anche dall . CP_4
Alla stregua di quanto sin qui esposto va affermata la responsabilità della convenuta in ordine al danno biologico da cui il ricorrente è tutt'ora affetto.
6) La quantificazione del danno Profilo ulteriore è quello relativo alla quantificazione del pregiudizio. Per l'operazione di accertamento dell'ammontare economico del pregiudizio, può farsi utile riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Sulla congruità di queste ultime sono noti gli interventi della Corte di Cassazione con le pronunce n. 12408/2011 e 14402/2011 e 17879/2011. La Corte ha osservato come i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali nei fatti è già riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, possano costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e, dunque, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità. Dette tabelle, elaborate all'indomani della famosa sentenza a sezioni unite n. 26972 dell'11.11.2008, in funzione dell'unicità – e tuttavia della pienezza – del risarcimento, offrono la possibilità di una “personalizzazione” del danno, legato a peculiari aspetti anatomo-funzionali e di sofferenza soggettiva. Nella fattispecie, si richiede di procedere a “personalizzare” il danno, con aumento dell'importo risultante dal prodotto tra i punti di invalidità riconosciuti (83%- 65% inail= 18%), il valore economico del punto ed il coefficiente di demoltiplicazione corrispondente all'età del ricorrente al momento di manifestazione della malattia (anni 68). Nel caso di specie, si osserva che le tabelle prevedono la possibilità di un aumento personalizzato sino al 44%; il Tribunale ritiene di discostarsi dai valori medi applicando l'aumento personalizzato, avendo il ricorrente allegato un mutamento nelle abitudini di vita, che, seppur genericamente allegato può tuttavia presumersi 24 dato il gravissimo stato di salute del periziando che emerge in modo palmare dalla perizia depositata in atti. Pertanto, stante la quantificazione del C.T.U. (differenziale 18%), dell'aumento personalizzato nella misura massima riconosciuto dal Tribunale e tenuto conto del coefficiente stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano in ragione dell'età del ricorrente al momento della manifestazione della malattia (anni 68) al ricorrente spetta la somma di euro € 74.789,00.
7) Sulla differente valutazione rispetto al penale Parte convenuta ritiene che l'archiviazione operata nel settore penale sia ostativa all'accertamento di una autonoma responsabilità civile.
Ritiene il Tribunale che la doglianza non può essere accolta. Parte ricorrente, con il deposito degli atti formatisi nel processo penale, pone implicitamente il problema dell'applicabilità delle regole penalistiche volte all'accertamento del fatto al sottosistema civilistico e dunque al caso in esame. Osserva sul punto il Tribunale che già da tempo una attenta dottrina ha ritenuto di sottolineare, invero, che le eIGenze decostruttive e ricostruttive dell'istituto del nesso di causa sottese al sottosistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte
(nè riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell'illecito civile, tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l'aspetto funzionale. Sotto il profilo morfologico, difatti, va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l'autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l'illecito civile intorno alla figura del danneggiato;
dall'altro, come, alla peculiare tipicità del fatto reato, faccia da speculare contralto il sistema aperto ed atipico dell'illecito civile e della contestazione disciplinare ad opera del datore di lavoro.
Sotto il profilo funzionale, va considerato l'elemento della atipicità civile.
La disamina che precede conduce, dunque, alla conclusione che il modello di causalità sì come disegnato funditus dalle sezioni unite penali mal si attaglia a fungere da criterio valido anche in sede di accertamento della responsabilità civile.
L'accertamento dei fatti, in sede civile, è destinato inevitabilmente a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione "storica". Il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale
25 andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito.
Sul punto la Corte di Cassazione sostiene che non è illegittimo immaginare, allora, una "scala discendente", strutturata in una diversa dimensione di analisi sovrastrutturale del (medesimo) fatto, la causalità civile "ordinaria", attestata sul versante della probabilità relativa (o "variabile"), caratterizzata, specie in ipotesi di reato commissivo, dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.): la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del "più probabile che non".
Dunque, mentre per il sistema penale l'accertamento del fatto deve seguire necessariamente il canone della quasi certezza, nel processo civile tale accertamento può assestarsi su un giudizio di probabilità relativa (“più probabile che non”). La Cassazione, con sentenza 21619/2007 precisa, inoltre, che “Quasi certezza
(ovvero altro grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità sono, dunque, in conclusione, le tre categorie concettuali che, oggi, presiedono all'indagine sul nesso causale nei vari rami dell'ordinamento”. Pertanto, nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non".
Dunque, l'assoluzione dell'imputato in sede penale o la preventiva archiviazione, non essendo stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la sua responsabilità, non osta al differente accertamento, ai fini lavoristici, effettuato in questa sede.
8) Il danno non patrimoniale riflesso richiesta dalla moglie e dai figli Parte ricorrente espone che lo stato invalidante del ha determinato Parte_1 comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d'ira con conseguente deterioramento del rapporto parentale, sia con la moglie che con i figli;
chiedeva pertanto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale cd. riflesso equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale. Osserva il Tribunale che se è indubbio che la perdita di autonomia nonché lo stato invalidante cagiona ai familiari del danneggiato principale la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., per stabilire un legame affettivo con 26 la moglie e i figli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, tuttavia è necessario che “vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 11/03/2025,
n.6517).
Dunque, non è sufficiente allegare il danno evento, inteso come lesione di un interesse costituzionalmente rilevante, ma è anche necessario allegare e provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto che deriva da tale evento.
Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati a descrivere il danno conseguenza, ma non hanno provato il concreto pregiudizio derivante dalla lesione dell'interesse costituzionalmente protetto: non è stata articolata una prova testi né capi di prova sul deterioramento dei rapporti familiari, né non vi sono elementi desumibili dalla documentazione in atti.
Le domande della moglie e dei figli volte ad ottenere il danno riflesso non possono, pertanto, essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il e Controparte_1
e si liquidano, nella misura dei valori medi stante la Controparte_7 complessità della controversia, come da dispositivo;
sono compensate tra le altre parti, in ragione della complessità della questione e del contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 74.789,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
31.5.2016;
2) Rigetta per il resto;
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1 euro 13.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto.
4) Pone le spese di CTU a carico del , nella misura indicata Controparte_1 nel separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 23/7/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
27
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23.7.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 12000/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_3 dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_4 difeso dagli avv. Pirozzi Jacopo e Napolano Marco, come in atti
RICORRENTI E
, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 dott. , rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Castiello e Orsola Controparte_2
Petrillo RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale e danni non patrimoniali riflessi CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2022, parte ricorrente premetteva: di essere dal
1995 lavoratore socialmente utile, con la qualifica di giardiniere, svolgendo le proprie mansioni prevalentemente per il Comune di Frignano (CE) per la potatura degli alberi presenti sull'intero territorio comunale, ricevendo di volta in volta dallo
1 stesso comune ordini di servizio ad hoc nonché un'indennità integrativa di circa €
81,03 lordi mensili rispetto a quella erogata dall , a titolo di sostegno del CP_3 reddito;
di aver ricevuto dal convenuto alla fine di maggio 2016 l'ordine CP_1 di eseguire la potatura degli alberi presenti sui marciapiedi di Piazza della
Repubblica e di essersi recato sul luogo la mattina da solo con la sua auto;
di aver prelevato lo scaletto metallico da utilizzare per salire sugli alberi presso la sede del circolo ricreativo, ubicato nella medesima piazza e di aver iniziato a svolgere la propria attività; non avendo terminato, ritornava il giorno successivo (31 maggio
2016) e nel potare un albero cadeva dallo stesso, da un'altezza di circa tre metri, finendo a terra con la testa perdendo i sensi, essendo privo di caschetto protettivo e imbracatura anticaduta, non fornitigli dal convenuto;
di essere stato successivamente trasportato con ambulanza presso l'ospedale di Aversa (CE) dove gli venivano diagnosticati diversi traumi;
che il giorno successivo, il 01.06.2016, il convenuto provvedeva a denunciare all' l'infortunio sul lavoro;
di essere CP_4 stato sottoposto a visita medica dell in data 02.01.2017 all'esito della quale CP_4 gli veniva accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 52%
e gli veniva riconosciuta una rendita mensile di euro 1.205.46 dal 26.07.2016; di essere stato nuovamente sottoposto a visita medica dell in data 26.09.2017 CP_4 all'esito della quale gli veniva accertato un grado di menomazione pari al 65%, ed una rendita mensile nella misura di € 1.607,450 dal 1.10.2017; di non condividere tale esito e, per tale motivo, di essersi sottoposto a perizia di parte del dott. Per_1 il quale gli accertava un danno biologico da invalidità permanente nella misura del
100%; che, avverso il verbale di accertamento dell , proponeva opposizione CP_4 innanzi al Tribunale di Napoli Nord il quale la accoglieva con sentenza che non veniva impugnata;
di aver, nella pendenza del predetto giudizio, depositato innanzi al medesimo Tribunale, ricorso per accertamento preventivo nonché, successivamente, quello avente ad oggetto il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
a seguito di ciò, con decreto di omologa che non veniva impugnato, il Tribunale gli riconosceva una riduzione della capacità lavorativa pari al 100% con diritto all' indennità di accompagnamento a partire dal 31.01.2018; che l gli sta erogando una somma mensile pari a € 2.991,51 che non copre CP_4 ogni suo pregiudizio alla salute e che quindi ha diritto a richiedere il risarcimento del danno differenziale da imputare al datore di lavoro, identificabile con il convenuto il quale, in caso di infortunio di lavoratori socialmente utili, CP_1 risponde a titolo di responsabilità in via extracontrattuale per la violazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2050 c.c. per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche e per la violazione degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza;
che, in virtù della gravissima alterazione del rapporto 2 parentale, conseguente all'invalidità permanente del 100%, sia la moglie che i figli hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale c.d. riflesso equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale e per tale motivo depositava all'ente convenuto richiesta di risarcimento dei danni la quale non ha sortito alcun effetto.
Tanto premesso, chiedeva condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal IG. quantificato nella somma di € 1.024.006,00 o Parte_1 comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto al risarcimento del danno riflesso CP_1 sofferto dalla IG.ra , quantificato nella somma di euro € 336.500,00 Parte_2
o comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto comune al risarcimento del danno riflesso sofferto dalla IG.ra , quantificato nella somme di euro €336.500,00 Parte_3
o comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto al risarcimento del danno riflesso CP_1 sofferto dalla IG.ra , quantificato nella somme di euro Parte_4
€336.500,00 o comunque nella maggiore o minore somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia;
di condannare il convenuto al pagamento CP_1 delle di causa con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto evidenziava la non veridicità della circostanza CP_1 dedotta in ricorso di un impiego prevalente del ricorrente per la potatura degli alberi ad alto fusto presenti sul territorio comunale;
che, all'opposto, come emergeva dalla determina del n. 11 del 03.03.2015, il Controparte_1 ricorrente veniva impiegato come giardiniere che si occupava della cura e della manutenzione delle aiuole pubbliche e dunque del verde pubblico esclusivamente stando a terra e che pertanto per lo svolgimento della propria attività non necessitava di alcuna scala, né di specifici dispositivi di protezione da caduta dall'alto; che il servizio di potatura degli alberi veniva affidato dal a ditte CP_1 specializzate esterne mediante apposite gare di appalto;
che dal verbale ispettivo agli atti emergeva che il ricorrente si occupava della cura del verde pubblico stando a terra e che dalla documentazione medica depositata emergeva che il ricorrente era affetto da plurime patologie preesistenti.
Altresì, il convenuto eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda in quanto i lavoratori socialmente utili non possono beneficiare delle garanzie relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente comunale dal quale possa nascere un obbligo per il datore di lavoro di attenersi 3 all'osservanza delle norme antinfortunistiche e che, nel caso di specie, nel ricorso veniva genericamente invocata la violazione della responsabilità extracontrattuale del senza allegare alcunché in ordine ai profili di colpa;
Controparte_1 contestava, infine, l'abnormità della condotta del ricorrente dichiarando una responsabilità esclusiva del danneggiato;
quanto alla richiesta di risarcimento del danno differenziale il convenuto eccepiva la non sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato e quanto alle richieste di risarcimento danno dei congiunti eccepiva una carenza del presupposto costituivo della fattispecie risarcitoria e della ricorrenza di un pregiudizio attuale e concreto. Tanto premesso, il convenuto, concludeva chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare inammissibili o/e rigettare le domande dei ricorrenti;
di accertare la responsabilità esclusiva del ricorrente, e in via subordinata, qualora fosse accertata la responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro determinare le quote i responsabilità essendo prevalente quella del ricorrente, di liquidare in favore del ricorrente i soli danni che dovesse riuscire a dimostrare;
di rigettare le domande dei congiunti in quanto infondate e non provate e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti, espletata la CTU, all'esito dell'odierna udienza, il Giudice decideva la causa con il deposito della presente sentenza ex art. 127 ter c.p.c.
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1) La qualificazione del rapporto e il riparto dell'onere della prova: la responsabilità da contatto sociale
In primo luogo, il Tribunale deve procedere alla qualificazione del rapporto intercorrente tra il LSU e il CP_1
I Lavori Socialmente Utili sono attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere o fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo diretto di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in simili progetti di lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati.
Caratteristica comune delle diverse ipotesi è l'obbligazione di disponibilità personale, che incombe ai lavoratori impegnati in LSU nei confronti della pubblica amministrazione, anche quando quest'ultima resti soggetto terzo rispetto alla lex contractus. L'istituto, che ricalca un modello di workfare basato sull'idea che la tutela sociale al disoccupato costituisce un diritto condizionato ad una prestazione di lavoro.
4 La difficoltà di qualificare il fenomeno è palese alla stregua delle definizioni che ne danno il Giudice delle Leggi e della Suprema corte che ne evidenziano, da un lato la natura latamente previdenziale (Corte Cost.
8.6.2055 n. 2005), o dalla connotazione marcatamente assistenziale, dall'altro la vicinanza alle forme di tirocinio o praticantato, collocato a ridosso dell'apprendistato o del contratto di formazione e lavoro, che si avvicinano al rapporto di lavoro a pieno titolo (Cass. 22.6.2004 n. 11632).
A tale natura camaleontica ed ambivalente consegue una serie di disposizioni normative che formano una galassia di consistenza disomogenea e dai contorni incerti (L. 451/94, art. 8, riformata dal d. lgs. 81/00).
Trattandosi di rapporti che – nel caso di corretta attuazione – rientrano fra quelli “di lavoro definiti nell'ambito di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico che usufruisca di contributi pubblici”
(direttiva 99/70/UE; Corte Giust. CE15.3.2012, C.157/11), dalla disciplina dei lavoratori socialmente utili derivano alcuni diritti soggettivi in capo agli addetti, tutelabili in sede di giurisdizione ordinari, in particolare dinanzi al giudice previdenziale, come l'accesso al beneficio ovvero ai vantaggi economici ad esso immanenti: il diritto agli emolumenti, anche se di natura previdenziale e non propriamente retributiva;
il diritto alla tutela della maternità delle lavoratrici madri;
il diritto alla pensione anticipata di anzianità o pre-pensionamento. Dunque, stante la natura composita dell'istituto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2013, n.2605). Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina che regola quest'ultimo (v., tra le altre, Cass.
7.22.2008 n. 1887). Da ciò discende che deve escludersi la responsabilità contrattuale dell ex art. 2087 c.c. CP_5
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che seppure sia esclusa, per quanto detto, la responsabilità dell'ente comunale in forza del richiamo all'art. 2087 c.c., potrebbe ritenersi, tuttavia, che il titolo della responsabilità si ricolleghi alla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle norme antiinfortunistiche, in conseguenza della cui inosservanza la stessa potrebbe configurarsi in via extracontrattuale. E', infatti, conseguenza di quanto sopra detto che i lavoratori socialmente utili non possano beneficiare delle garanzie connesse alla sussistenza di un rapporto di lavoro con l'ente comunale, che genera in capo al datore di lavoro 5 l'obbligo di attenersi all'osservanza delle norme antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, essendo evidente la diversità del rapporto che lega il lavoratore socialmente utile all'ente utilizzatore, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.
Tanto premesso in termini generali, ritiene il Tribunale che la responsabilità in capo all'ente potrebbe qualificarsi quale responsabilità da contatto sociale. La responsabilità da contatto sociale è una forma particolare di responsabilità contrattuale, che nasce però non da un “contratto”, bensì da un “contatto sociale”, ovverosia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù (non di un accordo tra le parti), ma di un obbligo legale, oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”.
In altre parole, è una forma di responsabilità contrattuale che nasce però non da un contratto, ma da un altro rapporto giuridico.
La responsabilità "da contatto sociale" si configura quando il danno deriva dalla violazione di regole di condotta imposte dalla legge per tutelare terzi esposti ai rischi potenziali dell'attività svolta, anche in assenza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19849).
È onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente"
Cassazione civile sez. III, 12/05/2023, n.13107.
Dunque, nel caso in cui il debitore non esegua esattamente la prestazione dovuta, egli è tenuto al risarcimento del danno se non dà prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile che abbia reso impossibile adempiere la prestazione. La sanzione comminata dall'ordinamento in materia di inesatto adempimento, non già solo di prestazioni contrattuali ma di qualsiasi prestazione inerente ad un rapporto obbligatorio tra le parti, può dunque essere vinta tramite la prova prevista dall'articolo 1218 cc in combinato disposto con quanto previsto in materia di obbligo di diligenza nell'adempimento (la valutazione o meno dell'inesatto o dell'esatto adempimento di un'obbligazione deve, infatti, essere fatta sulla base di quanto disposto dall'articolo 1176 cc. nei confronti di un danno definibile come in re ipsa).
Il regime probatorio sopra esposto si contrappone a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale (art.2043 cc), la quale al contrario, rappresenta la 6 sanzione ordinamentale irrogata per la violazione del generale dovere del neminem ledere, come risposta dunque al “danno ingiusto” definibile come la lesione di un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento, avente come scopo non già il porre rimedio all'asimmetria obbligatoria creatasi con l'inadempimento quanto, dunque, la restaurazione della condizione anteriore al danno subito. In tale situazione l'onere della prova risulta invertito rispetto a quello previsto in materia di responsabilità contrattuale, ove il giudice potrà altresì determinare l'ammontare del risarcimento sulla base della domanda della parte danneggiata legittimata ex art.2059 a richiedere il risarcimento delle conseguenze negative anche di tipo non patrimoniale. In tale caso, di regola, sarà richiesta, oltre all'imputabilità della condotta, quanto meno la sussistenza dell'elemento della colpa, salvo i casi tipizzati di responsabilità oggettiva. La netta distinzione tra le due figure di responsabilità basa sulla sussistenza o meno di un rapporto giuridico alla base intercorrente tra i due soggetti, si ritrova attenuato in tempi recenti grazie all'elaborazione della teoria dei contratti di fatto e della responsabilità da contatto sociale, alla quale questo Tribunale ritiene di poter ricondurre il caso in esame, stante il contatto qualificato tra operatore LSU e
CP_1
2) Le dichiarazioni testimoniali Tanto premesso in termini generali, il Tribunale procede alla valutazione delle risultanze istruttorie (sei testi escussi), dopo averne riportato, nel riquadro, per completezza, le parti essenziali. È opportuno, dunque, in primo luogo, riportare le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 26.11.2024, per poi procedere alla loro valutazione. il teste dichiarava che: “Adr: Conosco il ricorrente entrambi abbiamo Tes_1 lavorato come LSU per il comune di . Io sono stato assunto il 20.10.1995 CP_1
e ho terminato il 30.06.2007. Nel 2016 non lavoravo come LSU presso il Comune di . Non ero presente in data 31.05.2016, quando è avvenuto l'infortunio CP_1 però ne sono venuto a conoscenza in quanto il Comune di è piccolo e tra CP_1
Lsu, paesani e amici ci conosciamo tutti e mi è stato riferito che il ricorrente mentre lavorava è caduto da uno scaletto. Adr. Non ricordo chi mi riferì tale circostanza. Adr. Quando ho lavorato come Lsu mi occupavo della manutenzione delle scuole e di altri immobili comunali, cioè io e i miei colleghi facevamo i pittori. Adr. Si ho visto i colleghi che si occupavano della manutenzione del verde, so che si occupavano anche della potatura degli alberi più bassi, cioè alberi alti 2
o 3 metri, per esempio quelli che si trovavano in piazza della Repubblica, mentre per gli alberi più alti se ne occupava una ditta esterna in quanto occorreva il 7 cestello. Adr. Non ricordo precisamente quale ditta ma veniva incaricata dall'ufficio tecnico. Adr. Voglio precisare che questi alberi più piccoli, di 2 metri-
2 metri e mezzo, venivano manuenuti dagli Lsu e si trovano lungo i marciapiedi delle strade di . Preciso che per me un “alberello” è un albero con fusto CP_1 alto circa 2 metri/ 2 metri e mezzo, mentre per alberi più grandi intendo quelli più alti. Adr. Nello specifico non ho mai visto il ricorrente svolgere questa mansione ma posso dire che gli Lsu che si occupavano della manutenzione del verde avevano anche questa mansione di potatura degli alberi più bassi, se non ricordo male era proprio il ricorrente che aveva questa precisa mansione. So che lui aveva esperienza perché aveva un terreno e lavorava in campagna.”
Il teste dichiarava che: “Adr.: conosco il ricorrente, si Testimone_2 occupava del verde pubblico mentre io ero una specie di coordinatore. Adr. Facevo una specie di coordinatore quando il ricorrente ha avuto l'infortunio. Adr. I 5 o 6
Lsu insieme a me operavano in squadra, io dicevo questa mattina bisogna svolgere questa attività e uscivamo per svolgerla tutti insieme Adr. Il ricorrente si occupava della potatura delle piante basse, tagliava le siepi ed il verde per terra, mentre la potatura degli alberi alti veniva svolta da una ditta esterna. Gli alberi più piccoli, alti 1 metro circa, venivano potati da ricorrente. Adr. Gli alberi di un metro sono alberi più piccoli, il ricorrente tagliava le piante piccoline. Adr. Il giorno dell'infortunio non ero presente sul luogo ma ero in servizio. Io giravo con l'auto per eIGenze del Comune e mi chiamarono e mi recai direttamente in ospedale per vedere cosa era successo. Adr. Quel giorno stavamo tutti insieme, ossia tutti quelli della squadra per tagliare il verde e io dissi al ricorrente di non muoversi, ossia di aspettare e che saremmo andati poi tutti insieme in piazza per vedere cosa fare. Io mi dovetti allontanare per un'altra emergenza con l'ape e il ricorrente non entrava in quanto eravamo già in due e gli dissi di aspettare. Poi mi chiamarono e mi dissero che si era infortunato e andai con la mia auto in ospedale. Adr Preciso che
, che è morto, ed un'altra persona andarono in ospedale con l'ape, io con la Per_2 mia auto. Adr. Non potevo portare il ricorrente nella mia auto perché io mi spostavo in diversi luoghi, io mi fermavo vedevo cosa si doveva fare e poi mi allontanavo. Il ricorrente si occupava solo del verde e non mi serviva per lo svolgimento di altre mansioni. Adr. Mi vengono mostrate delle foto (all. n . 35 della produzione di parte ricorrente) ma non riconosco che zona sia del Comune di
. Adr. Non ho mai visto al ricorrente su una scala. Gli strumenti per la CP_1 manutenzione del verde erano un tagliaerba e forbici grandi e piccole, non avevamo scale. Il difensore Mastroianni fa presente che la foto mostrata rappresenta uno degli alberi presenti nel marciapiedi di piazza della Repubblica. Il
8 teste chiamato a chiarimenti a seguito delle dichiarazioni rese da Testimone_3 dichiara che avevano il caschetto, le scarpe antiinfortunistiche e i pantaloni.”.
Il teste , dichiarava che: “ADR. Sono un ex vigile del fuoco Testimone_3 dipendente della regione Campania e dal 2014 dipendente del comune di , CP_1 ero un sesto livello che ora corrisponde ad un livello C5. Adr. Nel 2016 stavo nell'ufficio dell'assistenza sociale e mi occupavo dei ticket di assistenza sociale e del servizio civile Adr conosco il ricorrente perché sono di Mi Parte_5 occupavo anche del materiale che veniva fornito agli LSU che si occupavano del verde. Occupavo scarpe antinfortunistiche, guanti, caschetto, pantaloni, pinze, tenaglie, seghette, non fornivamo le scale. Adr quando è avvenuto l'infortunio, ero passato all'ufficio protocollo, quel giorno ero dietro la scrivania. Non ero presente sui luoghi quando è caduto il ricorrente. Adr. Il Comune aveva delle scale, che venivano fornite per il Cimitero in quanto servivano per arrivare ai loculi più alti e aveva dei piccoli scaletti per la piccola manutenzione, per esempio per alberi piccoli. Preciso che all'epoca si trattava di piccoli alberi e ora sono alberi di medio fusto. Adr. Della foto che mi viene mostrata (doc n. 35 produzione ricorrente) preciso che si tratta degli alberi piccoli di cui ho parlato e che ora sono cresciuti ma che all'epoca erano alberi di piccolo fusto e se ne occupavano gli Lsu perché erano bassi e poi sono cresciuti. Adr Gli alberi di alto fusto erano curati da una ditta esterna, anzi dalla ditta che nello specifico vinceva l'appalto oppure che veniva deIGnata a seguito di affidamento diretto. Adr Preciso che c'erano scaletti piccoli e scaletti medi che erano alti 1.60 circa. Adr. A domanda del tribunale se questi alberi, siti in piazza della Repubblica, nel 2016 erano potati dagli Lsu in quanto ancora piccoli, rispondo che se erano ancora piccoli e dunque che potevano essere potati al massimo con l'ausilio di uno scaletto piccolo di 90 cm circa, rispondo che allora potevano essere curati dagli LSU. Adr.: Preciso che queste circostanze che ho riferito riguardano il periodo dal 2005 al 2009, poi è subentrato al mio posto. Adr. Dal 2005 al 2009, avevo la Testimone_2 busta paga dalla Regione Campania, ed ero in comando al , Controparte_1 prima ero in ufficio e poi mi misero a gestire gli LSU. Adr. Ho gestito gli LSU del
Comune dal 2005 al 2012 e ho gestito anche il ricorrente in quel periodo;
le circostanze che ho riferito, sulle mansioni degli LSU, sulle loro dotazioni e sulle attività che venivano svolte riguardano il periodo dal 2005 e 2012;per il periodo successivo nulla posso riferire in quanto ho cambiato ufficio ed è subentrato
[...]
. Adr. Per il periodo che gestivo gli Lsu, il ricorrente si occupava Testimone_2 di potare anche alberi con piccolo fusto con l'ausilio di uno scaletto di circa 90 cm
e non usava scale grandi anche perché gli alberi all'epoca erano piccoli. Erano alberi di piccolo fusto. Adr. Con riferimento alla foto che mi viene mostrata ( all 35 9 produzione di parte ricorrente) sono questi gli alberi ma all'epoca erano più piccoli, perché ovviamente non erano ancora così cresciuti. Confermo che il ricorrente usava lo scaletto ma era uno scaletto piccolo. Adr Preciso che per albero piccolo intendo una pianta di circa 1.60 o 1.70. Gli alberi che mi vengono mostrati sono grandi perché sono cresciuti rispetto al periodo di cui sto riferendo.”. Il teste dichiarava: “Adr. All'epoca dei fatti ero un Lsu collega Testimone_4 del ricorrente, oggi sono un dipendente del . Adr. Nel 2016 mi Controparte_1 dava le direttive e prima c'era Anche io ero addetto al TE Testimone_3 verde pubblico Adr. Io ero il primo Lsu ad utilizzare il tagliaerba nel 1995. Io ER tagliavo con il tagliaerba e gli altri raccoglievano l'erba tagliata. Questa attività la svolgevamo anche 2016. Adr. Nel Comune di facemmo un CP_1 parco e vennero seminati degli alberi e il ricorrente era l'unico capace di potare tali alberi che erano bassi all'epoca e io tagliavo l'erba del prato. Adr. Questo racconto è riferibile anche all'anno 2016; in particolare nel 2016 il Comune lo separò dal mio gruppo e gli diede l'incarico di tagliare le siepi del Cimitero e di potare gli alberelli di cui parlavo che erano alti circa 1.50 o 1.60 cm. Adr. Mi viene esibito il doc 35 della produzione di parte ricorrente e riconosco che si tratta di piazza della Repubblica. Gli alberi di cui ho parlato, cioè gli alberi piccoli della cui potatura se ne occupava il ricorrente, sono quelli della foto ma all'epoca erano molto più bassi, nella foto sono più alti perché sono cresciuti. Adr. Si il ricorrente potava anche gli alberi di piazza della repubblica che però all'epoca erano più piccoli. Adr. Non avevamo scale che ci aveva dato il il ricorrente aveva CP_1 uno scaletto di circa un metro che si portava sulla sua auto per eseguire i lavori.
Preciso che nessuno gli aveva detto di portarsi questo scaletto. Adr. Il giorno in cui
è caduto non ero presente sui luoghi né mi sono recato nei giorni successivi sul luogo dell'accaduto. Adr Non sono stato io a soccorrerlo. Adr. A domanda del tribunale se mi sono recato sui luoghi dell'infortunio preciso che mi sono recato solo giorni dopo sul luogo, in piazza della Repubblica, e quando sono arrivato c'era l'albero dal quale era caduto ed era alto circa 2.60/2.70 ma c'era anche dei rami bassi sotto, c'erano gli attrezzi, in particolare una forbice grande e un seghetto che ho preso. Non ricordo che ci fosse una scala metallica con due ruote trasportabile. A questo punto il tribunale legge informativa n. 66 del 29.07.2020 relativa all'infortunio sul lavoro redatta dall'Ispettorato del lavoro e legge relativo verbale di sommarie informazioni: “è accorso sul posto e notava l'assenza del lavoratore e la presenza ad u albero medio di circa 2.50 – 3,.00, di una Pt_6 forbice grande, una forbice piccola, un seghetto e una scala, metallica tipo carrello, trasportabile a mano.” A domanda del tribunale se ricorda la presenza di 10 una scala metallica, avendolo dichiarato nel predetto verbale, rispondo di non ricordare A domanda del tribunale, se conferma diversamente da quanto riferito, di essere andato lo stesso giorno sui luoghi per recuperare gli attrezzi, rispondo di ricordare adesso. Non ricordo la circostanza della quale mi viene chiesto e che è stata verbalizzata nel verbale di sommarie informazioni e quindi non ricordo della presenza della scala. Adr. Non ho mai visto il ricorrente sulla scala, di solito tagliava le piante con le forbici da terra.”.
Il teste dichiarava che: “Adr. Conosco il ricorrente, ho Testimone_5 lavorato e lavoro ancora per il Comune. Nel 2016 ero un LSU e mi occupavo di tagliare l'erba nel cimitero e raccoglievo la spazzatura sempre al Cimitero. Adr. Il ricorrente non lavorava al cimitero, si occupava di potare le siepi. Adr. Ho visto il ricorrente lavorare alla cura del verde e posso riferire in via diretta, in quanto l'ho visto, si occupava di tagliare le siepi e potare gli alberi, si trattava di alberi ad altezza uomo di circa 1.60/1.70 cm utilizzando anche una scala alta circa 1.50. Adr quello che ho riferito e perché l'ho visto lavorare anche fuori dal cimitero svolgendo tali attività. Adr. So che il giorno dell'incidente il ricorrente prese una scala più alta dal cimitero, me lo ha riferito il mio collega , anzi mi Testimone_6 sono sbagliato me lo ha detto , che è morto, che ci devo fare. ERona_4
Adr. Mi viene esibito il documento n,35 della produzione attorea e riferisco che riconosco la zona, è una foto scattata nella piazza della Repubblica di Frignano, ma non so dire precisamente se il ricorrente potava le piante site in questo luogo.
Adr. Quando ho detto che il ricorrente era addetto a potare degli alberi piccoli, erano alberi un po' più piccoli rispetto a quelli che vedo nella foto. Adr Confermo che non ero presente quando il ricorrente ha preso la scala grande.”.
Il teste dichiarava che: “adr.: Conosco il ricorrente ero un Lsu Testimone_7 anche io all'epoca e mi occupavo un po' di tutto anche della cura del verde. Adr. Nel 2016 il IG. ci dirigeva, ci occupavamo di tagliare l'erba dai TE marciarpiedi, potare le siepi e le piante basse. Adr. Degli alberi grandi non me ne occupavo, io mi occupavo anche di svolgere la mansione di pittore, io non ho mai lavorato con il ricorrente perché principalmente facevo il pittore, il ricorrente invece si occupava della cura del verde. Adr. Non ero presente sul luogo dell'infortunio e non ci sono andato nei giorni successivi. Adr. Qualche volta ho visto il ricorrente potare gli alberi con uno scaletto, ma uno scaletto normale, ossia quello che usano i pittori e uso anche io, che è basso ossia di circa 1.80 cm, quelli che si apre a due lati, quello standard, un po' più alto di una persona. Adr. Si ho visto il ricorrente utilizzare qualche volta lo scaletto ma non so se lo utilizzavo anche il giorno dell'infortunio perché non c'ero, stavo lavorando da un'altra parte. Adr. In riferimento alla foto che mi viene mostrata (doc. n. 35 produzione del 11 ricorrente) riferisco che è piazza della Repubblica, riconosco questi alberi che mi vengono mostrati e ho visto il ricorrente qualche volta potarli nella parte bassa e non nella parte alta. Tuttavia, non lo vedevo spesso perché ero un pittore. Adr. Al Comune il giorno prima dell'infortunio dissero a me e a che ora ERona_4
è morto di prendere una scala dal cimitero e portarla in piazza. ADR. Si era una scala grande con delle ruote, una scala metallica munita di due ruote posteriori, anzi aveva quattro ruote. Adr. Io e il giorno prima andammo a ERona_4 prendere la scala al Cimitero, al Comune ci dissero di andarla a prendere e di portarla in piazza della Repubblica. Adr. Per non lasciarla incustodita la mettemmo in un cortile di un amico che abita in piazza, il giorno dopo avrebbero dovuto potare le piante. Adr. Mi disse di prendere questa scala il coordinatore che era il IG. . Sono sicuro di quello che dico, l'ho presa io e TE ERona_4
la scala. Adr. Si, era la prima volta che prendevo questa scala.”.
[...]
Stante le dichiarazioni del teste dalle quali emergeva che il IG. Testimone_7 [...]
gli avesse ordinato di prendere la scala metallica dal Cimitero e Testimone_2 trasportarla presso la Piazza della Repubblica, si provveda ad un confronto tra i due testi: Il teste dichiarava di ricordare di aver dato tale ordine al IG. TE
, di prendere la scala dal Cimitero e di metterla in un cortile privato presso Tes_7 piazza della Repubblica. Effettivamente era la prima volta che diedi questo ordine
e chiesi di prendere questa scala grande per tagliare gli alberi di piazza della Repubblica ma la mia intenzione era di far tagliare solo i rami bassi. Preciso che al ricorrente il giorno dopo non dissi nulla di questa scala. La scala la feci prendere, solo nel caso in cui potesse essere utile, ma non dissi anche al ricorrente di utilizzarla il giorno dopo. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di trasportare una scala così grande e poi non utilizzarla il giorno dopo, risponde che la scala era stata presa solo se poteva servire. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di premunirsi di una scala così grande solo per tagliare i rami bassi rispondo che l'altra scala si era rotta e avremmo utilizzata questa scala utilizzando solo i primi due gradini. Il teste conferma di aver solo trasportato la scala e Tes_7 di non essere stato presente il giorno dopo sul luogo dell'infortunio. Il teste
[...]
conferma di non aver detto al ricorrente di prendere questa scala, il TE ricorrente sapeva che era stata trasporta in piazza della Repubblica questa scala grande con le ruote, ma io quando mi chiamarono per un'altra emergenza gli dissi di non muoversi e di aspettarmi per andare poi tutti insieme in piazza della
Repubblica per valutare le attività, per verificare poi se la scala poteva servire o non servire. Il ricorrente aveva parecchi acciacchi aveva il diabete”.
3) La valutazione della prova 12 Dunque, il teste non può riferire i fatti all'epoca dell'infortunio (2016) Tes_1 in quanto era stato operativo come LSU solo sino al 2007; si limita a riferire una prassi operativa e cioè che di solito gli LSU giardinieri si dedicavano alla potatura solo degli alberi bassi, “cioè, alberi alti 2 o 3 metri, per esempio quelli che si trovavano in piazza della Repubblica, mentre per gli alberi più alti se ne occupava una ditta esterna in quanto occorreva il cestello. Ha aggiunto, inoltre, che “gli Lsu che si occupavano della manutenzione del verde avevano anche questa mansione di potatura degli alberi più bassi, se non ricordo male era proprio il ricorrente che aveva questa precisa mansione. So che lui aveva esperienza perché aveva un terreno”.
Il teste è stato coordinatore degli LSU e, quindi, anche del Testimone_3 ricorrente, dal 2007 al 2012; anche in questo caso le sue dichiarazioni possono contribuire a delineare quali erano le prassi e i metodi di lavoro;
il teste riferisce, per il periodo in cui gestiva gli Lsu, che il ricorrente si occupava di potare anche alberi con piccolo fusto, alti circa 150/160 cm, con l'ausilio di uno scaletto di circa 90 cm e non usava scale grandi anche perché gli alberi all'epoca erano piccoli;
riconosce poi gli alberi siti in Piazza della Repubblica, come alberi all'epoca di piccolo fusto, della cui potatura si occupava il ricorrente. Aggiunge, poi, un'ulteriore informazione che invece è contemporanea ai fatti di causa, in ordine alle scale in dotazione: “Il aveva delle scale, che venivano CP_1 fornite per il Cimitero in quanto servivano per arrivare ai loculi più alti e aveva dei piccoli scaletti per la piccola manutenzione, per esempio per alberi piccoli”.
Dunque, vi erano due tipi di scala in possesso del quelle alte, che erano CP_1 destinate al Cimitero, e degli scaletti più piccoli che venivano utilizzati per la potatura, tra l'altro, degli alberi piccoli.
Il teste , anch'egli LSU all'epoca dei fatti, riferisce, invece, Testimone_5 delle circostanze per diretta conoscenza, confermando non solo che il ricorrente si occupava anche della potatura degli alberi, alti circa 1.60/1.70 m, ma che lo faceva utilizzando abitualmente una scala alta circa 1.50 m (“l'ho visto, si occupava di tagliare le siepi e potare gli alberi, si trattava di alberi ad altezza uomo di circa
1.60/1.70 cm utilizzando anche una scala alta circa 1.50. Adr quello che ho riferito
e perché l'ho visto lavorare anche fuori dal cimitero svolgendo tali attività”). Il teste , oggi dipendente del era collega LSU addetto Testimone_4 CP_1 alla cura del verde all'epoca dell'infortunio. Ha riferito, per conoscenza diretta, che il ricorrente si occupava della potatura degli alberi, compresi gli alberi siti in piazza della Repubblica nel 2016, che tali alberi erano di piccolo fusto e che utilizzava uno scaletto piccolo per procedere alla potatura;
riconosce, poi, gli alberi oggetto di potatura dal ricorrente in quelli mostrati nella foto (doc. n. 35), foto scattata circa 13 due anni dopo l'infortunio, proprio in piazza della Repubblica, in (“Nel CP_1
Comune di facemmo un parco e vennero seminati degli alberi e il CP_1 ricorrente era l'unico capace di potare tali alberi che erano bassi all'epoca e io tagliavo l'erba del prato. Adr. Questo racconto è riferibile anche all'anno 2016; in particolare nel 2016 il Comune lo separò dal mio gruppo e gli diede l'incarico di tagliare le siepi del Cimitero e di potare gli alberelli di cui parlavo che erano alti circa 1.50 o 1.60 cm. Adr. Mi viene esibito il doc 35 della produzione di parte ricorrente e riconosco che si tratta di piazza della Repubblica. Gli alberi di cui ho parlato, cioè gli alberi piccoli della cui potatura se ne occupava il ricorrente, sono quelli della foto ma all'epoca erano molto più bassi, nella foto sono più alti perché sono cresciuti”).
Dichiara, infine, il teste che, successivamente alla data dell'infortunio, tornava in piazza della Repubblica per recuperare gli attrezzi da lavoro;
in sede di esame testimoniale, tuttavia, non conferma le dichiarazioni rese agli nel verbale Pt_7 di sommarie informazioni rese il 6.6.2018 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri e innanzi agli ispettori del Lavoro in servizio presso il suddetto comando (cfr. pagg 7 e 8 della relazione dell'Ispettorato del Lavoro, prod.
Ricorrente); in tale sede dichiarava che “il giorno dell'infortunio, avuto notizia dell'accaduto, è accorso sul posto di lavoro e notava l'assenza del lavoratore predetto e la presenza vicino ad un albero di circa 2,50 – 3,00 di altezza una forbice grande, una forbice piccola per la potatura e un seghetto a mano e una scala metallica, tipo carrello, trasportabile a mano e munita di due ruote posteriori; la predetta scala pare che fosse alta circa 2,00 – 2,20 e terminava con una pedana piazzola..”. In sede di esame testimoniale, come precisato, il teste riferiva di trovare solo gli attrezzi da lavoro ma non ricordava la presenza della scala alta circa 2,00 metri. La presenza della scala in piazza della Repubblica, della quale il teste Tes_8
riferiva agli Ispettori del Lavoro, inoltre, è confermata dal teste
[...] [...] il quale, LSU all'epoca dei fatti, nel 2016, ha dichiarato che il ricorrente si Tes_7 occupava anche della potatura degli alberi;
di aver visto il ricorrente potare gli alberi con l'ausilio di una scala alta 1,80 m (“Qualche volta ho visto il ricorrente potare gli alberi con uno scaletto, ma uno scaletto normale, ossia quello che usano i pittori e uso anche io, che è basso ossia di circa 1,80 m, quelli che si apre a due lati, quello standard, un po' più alto di una persona. Adr. Si ho visto il ricorrente utilizzare qualche volta lo scaletto”), di aver visto, altresì, qualche volta il ricorrente potare gli alberi siti in piazza della Repubblica.
Con specifico riferimento alla presenza di una scala molto alta in piazza della
Repubblica il giorno dell'infortunio, il teste ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine 14 dal coordinatore di recuperare una scala grande, con le ruote, Testimone_2 dal Cimitero per portarla in Piazza della Repubblica: “Al Comune il giorno prima dell'infortunio dissero a me e a che ora è morto di prendere una ERona_4 scala dal cimitero e portarla in piazza. ADR. Si era una scala grande con delle ruote, una scala metallica munita di due ruote posteriori, anzi aveva quattro ruote.
Adr. Io e il giorno prima andammo a prendere la scala al Cimitero, al ERona_4
Comune ci dissero di andarla a prendere e di portarla in piazza della Repubblica.
Adr. Per non lasciarla incustodita la mettemmo in un cortile di un amico che abita in piazza, il giorno dopo avrebbero dovuto potare le piante. Adr. Mi disse di prendere questa scala il coordinatore che era il IG. . Sono sicuro di TE quello che dico, l'ho presa io e la scala. Adr. Si, era la prima ERona_4 volta che prendevo questa scala.”. Le dichiarazioni rese dal teste appaiono, invece, in parte poco Testimone_2 attendibili.
Il Tribunale, dunque, ritiene di poter procedere ad una scissione del dichiarato testimoniale reso da , seguendo i principi recentemente ribaditi Testimone_2 dalla Suprema Corte.
In tema di prova testimoniale, infatti, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Corte Cassazione 13/02/2024, n.10193). Nel caso di specie il teste si valuta come inattendibile con riferimento alle affermazioni rese durante la prima parte dell'esame testimoniale, - quando affermava, apoditticamente, che il non aveva scale in dotazione e che CP_1 nessuno degli LSU le utilizzava -, in quanto le circostanze sono state sconfessate sia dalle dichiarazioni rese da altri tre testimoni, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso del Canto successivamente, quando si procedeva al confronto. Le dichiarazioni rese durante il confronto, invece, appaiono genuine e prive di sovrastrutture, in risposta diretta a quanto dichiarato dal teste , che affermava, Tes_7 appunto, di aver avuto l'ordine da di portare una scala alta in piazza TE della Repubblica per la potatura degli alberi, circostanza che il a quel TE punto confermava.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in primo luogo, il teste TE
), con mansioni di coordinatore, che dirigeva gli LSU nel periodo in cui si
[...]
è verificato l'infortunio, ha dichiarato che il ricorrente era addetto alla cura del verde “a terra”, alla potatura di alberi alti circa 1 metro e di non aver mai visto il 15 ricorrente su una scala;
ha aggiunto, inoltre, che non erano utilizzate scale (Non ho mai visto al ricorrente su una scala. Gli strumenti per la manutenzione del verde erano un tagliaerba e forbici grandi e piccole, non avevamo scale). Ritiene il Tribunale, in primis, che la presenza e l'utilizzo di scale per la potatura degli alberi è stato confermato sia dal teste , il quale ha dichiarato che gli Tes_3
LSU addetti alla cura del verde utilizzavano degli “scaletti” piccoli, del CP_1 per potare gli alberi di piccolo fusto, sia dal teste , che ha dichiarato di ERona_4 aver visto il teste potare gli alberi con una scala alta circa 1,60 m.
Con riferimento, poi, alla scala alta, quella che secondo il teste era in Tes_3 dotazione del Cimitero, il teste ha dichiarato che veniva spostata dal Cimitero Tes_7
e portata in piazza della Repubblica, in un cortile privato, proprio la sera prima dell'infortunio, su ordine del coordinatore . TE
Solo a questo punto il teste , chiamato a confronto con il teste Testimone_2
, dichiarava che, effettivamente, aveva ordinato di recuperare la scala alta dal Tes_7
Cimitero per portarla in piazza della Repubblica;
conferma anche che l'utilizzo, - anche se solo eventuale e su sua indicazione -, era per la potatura degli alberi;
sostiene il teste , dunque, di aver ordinato di prendere la scala predetta e TE di portarla in piazza della Repubblica;
ha altresì chiarito che tale scala sarebbe stata utilizzata per la potatura degli alberi siti nella suddetta piazza, solo in caso di necessità ed utilizzando solo i gradini più bassi. Ha anche dichiarato che l'infortunato era a conoscenza della presenza di questa scala. Parte_1
Tuttavia, aggiunge il , spontaneamente e in assenza di specifica domanda, TE che la mattina dell'infortunio aveva chiaramente detto al ricorrente di non procedere ad alcuna operazione e di aspettare il suo rientro per recarsi in piazza della Repubblica (Il teste dichiarava di ricordare di aver dato tale TE ordine al IG. , di prendere la scala dal Cimitero e di metterla in un cortile Tes_7 privato presso piazza della Repubblica. Adr.: Effettivamente era la prima volta che diedi questo ordine e chiesi di prendere questa scala grande per tagliare gli alberi di piazza della Repubblica ma la mia intenzione era di far tagliare solo i rami bassi. Preciso che al ricorrente il giorno dopo non dissi nulla di questa scala. La scala la feci prendere, solo nel caso in cui potesse essere utile, ma non dissi anche al ricorrente di utilizzarla il giorno dopo. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di trasportare una scala così grande e poi non utilizzarla il giorno dopo, risponde che la scala era stata presa solo se poteva servire. A domanda del tribunale di quale fosse l'utilità di premunirsi di una scala così grande solo per tagliare i rami bassi rispondo che l'altra scala si era rotta e avremmo utilizzata questa scala utilizzando solo i primi due gradini. Il teste conferma di aver Tes_7 solo trasportato la scala e di non essere stato presente il giorno dopo sul luogo 16 dell'infortunio. Il teste conferma di non aver detto al ricorrente di TE prendere questa scala, il ricorrente sapeva che era stata trasporta in piazza della
Repubblica questa scala grande con le ruote, ma io quando mi chiamarono per un'altra emergenza gli dissi di non muoversi e di aspettarmi per andare poi tutti insieme in piazza della Repubblica per valutare le attività, per verificare poi se la scala poteva servire o non servire. Il ricorrente aveva parecchi acciacchi aveva il diabete”.).
Ritiene il Tribunale che quest'ultima dichiarazione sia poco credibile, anche alla luce delle contraddizioni e delle dichiarazioni reticenti rese dal teste, il quale prima dichiarava che il non aveva scale e che mai erano utilizzate CP_1 dall'infortunato e poi, solo a seguito del confronto, dichiarava di aver dato proprio lui l'ordine al di recuperare una scala altissima dal Cimitero per procedere Tes_7 alla potatura degli alberi in piazza della Repubblica;
è altresì inverosimile che il abbia prima dato l'ordine di portare una scala, per il cui trasporto TE servirono due persone ( e ) al fine di utilizzarla Testimone_7 ERona_4 per la potatura degli alberi in piazza della Repubblica e poi abbia dato l'ordine al ricorrente di attendere tutta la mattina il suo rientro senza procedere alla potatura stessa;
la circostanza è altresì dissonante rispetto alle dichiarazioni rese dal teste
, il quale racconta come nel 2016 gli LSU addetti alla cura del Testimone_8 verde furono separati in due squadre: il si occupava con altri LSU di Tes_8 passare la rasaerba mentre gli altri raccoglievano l'erba tagliata ed una seconda squadra, composta dal solo ricorrente , che da solo, si Parte_1 occupava della potatura degli alberi di piccolo fusto (in particolare nel 2016 il lo separò dal mio gruppo e gli diede l'incarico di tagliare le siepi del CP_1
Cimitero e di potare gli alberelli di cui parlavo che erano alti circa 1.50 o 1.60 cm). Dunque, se questa era la composizione delle squadre e la divisione dei compiti, non si capisce perché il ricorrente avrebbe dovuto attendere la presenza del e TE di altri imprecisati LSU per procedere alle operazioni di manutenzione del verde la mattina dell'infortunio, posto che dal 2016 aveva l'incarico di tagliare siepi ed alberi da solo.
Dalla prova testimoniale è quindi emerso che una scala molto alta era stata fatta portare dal in Piazza della Repubblica per la potatura degli alberi, che il TE ricorrente era a conoscenza del fatto che tale scala fosse stata trasportata in piazza, tanto che la reperiva in un luogo in cui di solito non era custodita;
sostiene il
[...]
che però avrebbe detto espressamente al ricorrente di non utilizzarla. TE
Ecco, come sopra esposto, tale ultima precisazione appare poco credibile per i motivi sopra esposti, in quanto illogica rispetto alle precedenti azioni. 17 Tuttavia si osserva che, anche a voler ritenere veritiera tale ultima affermazione, la condotta del a mezzo dei suoi dipendenti e collaboratori, si qualifica CP_1 comunque come causativa del danno: si vuole IGnificare che se il , in TE qualità di coordinatore degli LSU, faceva portare la scala alta sui luoghi dell'infortunio, al fine di utilizzarla per la potatura degli alberi, mansione che era assegnata al ricorrente, seppure con l'idea di usarla solo all'abbisogna e solo per i primi gradini, quelli più bassi (in quanto la scala più piccola si era rotta), tale condotta ha già di per sé creato una situazione di pericolo per il lavoratore, che di fatto ha trovato una scala altissima sui luoghi di lavoro, in luogo di quella più piccola che usava di solito, mediante l'utilizzo della quale, nello svolgimento della prestazione lavorativa, si è infortunato.
In conclusione, in prima battuta il Tribunale ritiene provata, per i motivi sopra esposti che il ricorrente abbia agito su disposizioni del alla potatura degli CP_1 alberi, alla luce dei molteplici indizi probanti in tal senso, chiari precisi e concordanti. Osserva in ogni caso che, indipendentemente dalla prova specifica della disposizione in tal senso, il in qualità di datore di lavoro, sul quale CP_1 ricadeva il relativo onere, non ha dimostrato di avere adottato le cautele dirette ad eliminare o ridurre il rischio specifico connesso all'attività prestata e di avere, in concreto, effettuato la valutazione dei rischi, avendo, al contrario, creato un rischio lavorativo facendo trasportare, nei luoghi in cui si sarebbe dovuto procedere alla potatura, una scala di grandi dimensioni.
4) Il danno differenziale La controversia impone una necessaria premessa sui rapporti tra responsabilità datoriale ex art. 2087 cc ed obbligo indennitario dell' . CP_4
Il d.l.vo 38/00, come noto, ha esteso il meccanismo assicurativo al danno biologico. Nel previgente sistema, infatti, l'unica tipologia di danno oggetto di assicurazione era “l'attitudine al lavoro” per cui il datore di lavoro non rispondeva dei soli danni subiti dal dipendente alla capacità lavorativa generica. All'attualità, invece, vi è una componente del danno non patrimoniale compresa nell'oggetto dell'assicurazione sociale. La nozione di danno biologico ed i limiti entro cui lo stesso è oggetto di assicurazione si rinvengono nell'art. 13 che così recita:
“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni
18 per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema CP_4
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del conIGlio di amministrazione dell . In sede di prima CP_4 attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.” Il danno biologico, oggetto di copertura assicurativa, è, dunque, testualmente definito come limitazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale. La definizione coincide con quella già acquisita nel patrimonio concettuale del diritto vivente e ciò in quanto il danno alla salute è unico, perché unica è la sostanza dell'interesse leso (integrità psicofisica). Soffermandoci solo sulle questioni di interesse per la presente fattispecie, occorre subito dire che, quanto ai riflessi della anzidetta previsione sulla responsabilità del datore di lavoro, soccorre l'art. 10 DPR 1124/1965.
19 Il d.lgs n.38/2000 non ha, infatti, assolutamente modificato il meccanismo, come delineato dal TU del 1965, innovando solo l'oggetto dell'assicurazione ed i sistemi dell'indennizzo. I primi due commi stabiliscono che:
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. (….)” Il sistema di assicurazione prevede, cioè, una mediazione sociale in forza della quale l'Ente pubblico interviene nell'interesse del lavoratore in caso di infortuni e malattie professionali, erogando una prestazione indennitaria ed il datore di lavoro che adempia al proprio obbligo di copertura assicurativa è esonerato da responsabilità civile (cfr , ex plurimis Cassazione civile , sez. lav., 29 gennaio 2001, n. 1114: “ L'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38 con il quale il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria, comporta il rientro di detto danno (biologico) nella regola di esonero di cui al comma 1 dell'art. 10 t.u. n. 1124 del 1965.”). La responsabilità civile permane nei soli casi di responsabilità penale del datore di lavoro. Nell'impianto originario dell'art. 10 la responsabilità civile poteva essere affermata solo in casi particolari. Ai fini di giudizio, è sufficiente osservare che, all'attualità, per il concomitante intervento delle pronunzie della Corte costituzionale e dei principi affermati dal codice di procedura penale del 1988, ai fini della permanente responsabilità datoriale, è sufficiente l'astratta configurabilità di una ipotesi di reato, integrata in caso di accertata violazione dell'art. 2087 cc ( ex plurimis Cass. 2816/2010). Sempre ai fini di causa, occorre riportare gli ulteriori commi del cit. art. 10 nella parte in cui stabiliscono che “ Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto”( comma 6) e che “Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti” ( comma 7). La previsione in ultimo riportata pone, dunque, in relazione al danno biologico coperto dall'assicurazione , questione di danno differenziale. CP_4
Difficile reperire una sicura definizione di questa particolare tipologia di pregiudizio, ampiamente richiamata nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale spesso con frequenti approssimazioni ed imprecisioni. È corretto utilizzare la nozione di danno differenziale solo per esprimere l'eccedenza di un pregiudizio rispetto ad altro ontologicamente identico, assunto di base. In tal senso il “differenziale” esprima quella quota di ristoro “ulteriore” che, in relazione ad una posta di danno omogenea (lesione della integrità psicofisica),
20 verrebbe liquidata in forza di tabelle diverse da quelle allegate al D.Lgs 38/2000, per esempio, in virtù dei criteri utilizzati dai Tribunali ai fini della quantificazione equitativa del danno biologico da invalidità permanente, come prospettato dalla difesa di parte ricorrente. Nella materia che qui interessa, esso rappresenta la differenza tra la prestazione erogata dall'Istituto previdenziale e l'importo erogabile, secondo le regole della responsabilità civile, in base al medesimo titolo. Allo stato attuale, nell'ambito della giurisprudenza di merito, non vi è uniformità nella ricostruzione dell'azione di responsabilità datoriale ex art. 10, per fattispecie, si ribadisce, coperte dall'assicurazione . CP_4
Nella consapevolezza di differenti posizioni giurisprudenziali, chi scrive aderisce alla ricostruzione dell'attuale domanda come azione di responsabilità “per la differenza”; come tale con un carico allegatorio ulteriore rispetto alla tipica azione di responsabilità. Ciò premesso, giudica il Tribunale che, in ricorso, siano sufficientemente allegati gli elementi costitutivi della pretesa, in quanto, oltre alla allegazione di una lesione all'integrità psicofisica e della violazione dell'art. 2087 cc, il ricorrente assume un pregiudizio “ulteriore” rispetto a quello ristorato dall' . CP_4
Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, è convincimento del Tribunale che, ai fini dell'allegazione del “differenziale, sia sufficiente la deduzione di una percentuale in termini di lesione diversa e maggiore di quella accertata dall , CP_4 ovvero la deduzione di una differenza economica che scaturisce dal raffronto meccanico tra tabelle giurisprudenziali e regole di commutazione assicurative. Ciò in quanto, i due procedimenti (quello amministrativo e quello di accertamento della responsabilità civile) devono ritenersi distinti, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a calcolare autonomamente il danno biologico civilistico, generalmente in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, senza condizionamenti derivanti dalla eventuale valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari. Utili principi a conferma dell'assoluta autonomia dei due accertamenti (previdenziale e di responsabilità datoriale) si traggono dall'esame di casi pratici in materia di regresso, valutati dalla Cassazione. Nonostante il tenore testuale dell'articolo 11 che parla di diritto di regresso dell'Istituto per le somme “pagate”, la giurisprudenza pacificamente ritiene che il datore di lavoro non sia debitore dell'integrale importo delle prestazioni erogate, in forza del rapporto di assicurazione sociale, ma esclusivamente del danno come accertato in sede civile. Il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico, anche in relazione alla diversa percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, danno che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell , senza entrare nel CP_4 merito della valutazione effettuata dall' a mezzo dei suoi sanitari ai fini del CP_6 danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'Istituto rientri o meno nel predetto limite (così Cass. 255/2008 e Cass. civ. 9 agosto 2006 n. 17960).
21 Quanto, invece, alla sufficiente deduzione della “differenza” scaturente dal confronto dei criteri di liquidazione del danno in sede civile e di quelli che presiedono alla quantificazione dell'indennizzo, deve rilevarsi che la prestazione erogata dall proprio perché definita come indennizzo non può essere CP_4 ritenuta equivalente al risarcimento civilistico. Il primo è predeterminato in misura forfettaria ed opera a prescindere dalla colpa in quanto deve garantire un “minimun sociale” in ragione della finalità solidaristica di cui all'art. 38 Cost. mentre il danno civile presuppone una condotta colpevole. Si porrebbe, inoltre, questione di disparità di trattamento sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., trovando una medesima lesione (integrità psicofisica) differente trattamento risarcitorio solo perché causalmente collegata ad eventi diversi. Sarebbe paradossale ritenere che, proprio al lavoratore, alla cui persona un reticolato di disposizioni specifiche assicura una tutela rafforzata con il riconoscimento espresso di diritti a copertura costituzionale, il legislatore ha inteso assicurare, a ristoro di un determinato pregiudizio, un valore economico inferiore rispetto a quello che, a parità di lesione, il diritto riconosce ad altri danneggiati. Alla stregua delle osservazioni sin qui esposte, vagliata la completezza dell'atto introduttivo, deve passarsi all'esame degli elementi costitutivi della pretesa.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Com'è noto, è assolutamente prevalente la giurisprudenza che individua la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 cc - norma che integra il contratto di lavoro come clausola ex lege e che colma ogni vuoto contrattuale in tema di responsabilità - (cfr., tra tante, Cass.n. 13053/2006; Cass. n. 9817/2008 nonché le sentenze n. 15133/02, cit., 9385/2001, 291/1999 delle sezioni unite e n. 16250, 2357/2003, 4129, 3162/2002, 14469, 5491, 1307, 602/2000, 7792/1999, 12763, 9247, 3367/1988 della sezione lavoro). La giurisprudenza di legittimità è altresì orientata nel senso che il termine prescrizionale decennale del danno decorra dal momento in cui sia in atto il processo morboso, a nulla valendo l'eventuale peggioramento dello stesso, a meno che non si tratti di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi dopo l'esaurimento dell'azione del responsabile (Cass. lav. nn.1520/98; 10448/96; 4677/96). Nel caso in esame, la patologia è stata diagnosticata nel 2016, a seguito dell'infortunio e dunque l'azione, proposta nel 2022, è ampiamente contenuta anche nel termine di prescrizione.
L'articolo 2087 cc., come noto, si configura come norma di chiusura del sistema di individuazione della responsabilità datoriale, facendo sì che sia imposto al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza nonché tutte le
22 cautele necessarie secondo le norme tecniche e di esperienza a tutelare la integrità fisica del lavoratore. Inoltre la S.C. ha affermato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale.
Nel caso in esame, la prova testimoniale e la documentazione in atti consentono di ritenere, da un lato, il verificarsi dell'evento infortunistico quale riconducibile alla responsabilità del come diffusamente esposto nel paragrafo avente ad CP_1 oggetto la valutazione della prova testimoniale, dall'altro, la sussistenza del nesso di causalità, come accertata dal perito nominato dal Tribunale, come a breve si dirà.
5) I risultati della CTU Osserva il Tribunale che il perito nominato ha, in primo luogo, confermato il nesso causale tra le patologie di seguito elencate e l'infortunio; ha, infatti, riscontrato le seguenti affezioni correlabili all'infortunio: emiparesi sinistra, epilessia e deficit cognitivo da trauma cranico. Precisa che tali esiti sono la conseguenza di un politrauma da precipitazione – tipicamente caratterizzato da lesioni molteplici, multipolari e multiformi – che sono in connessione causale diretta con il predetto infortunio. Precisa, inoltre, che dovrà considerare l'incontinenza urinaria. Ha concluso che le menomazioni riscontate determinano una percentuale di invalidità pari al 83% (l aveva riconosciuto una invalidità indennizzabile CP_4 nella misura del 65%). In ordine alle osservazioni di parte convenuta, la quale sostiene che le patologie riscontrate siano principiate non da una caduta violenta ma da un malore su base cardiologica, il CTU risponde di aver dato maggior valore al dato clinico rispetto alle dichiarazioni riportate nel verbale di PS le quali, peraltro, contrastano con le dichiarazioni rese in sede di verbale di sommarie informazioni. Osserva, inoltre, il perito che l'impatto al suolo con conseguente trauma cranico non avrebbe avuto le tragiche conseguenze riportate se il lavoratore avesse utilizzato i DPI (sistemi di trattenuta in primis). Osserva, infine, che l'episodio ischemico risulta dalla documentazione in atti “con esiti stabilizzati”, a riprova del fatto che l'evento cardiaco era pregresso e slegato rispetto all'infortunio.
23 In merito alla percentuale di menomazione, il CTU ha concluso per una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del 83%, a decorrere dalla data dell'infortunio, epoca di presentazione della domanda all CP_4
La relazione peritale in atti ad avviso di questo giudicante è scientificamente ineccepibile ed appagante sotto il profilo motivazionale e logico, di guisa che le sue conclusioni sono fatte proprie dal Tribunale. In merito ai rilievi di parte ricorrete sulla individuata percentuale, osserva il Tribunale come gli stessi ripropongano quelli del consulente di parte, ampiamente valutati dal perito del Tribunale con considerazioni ( cfr pag. 18 e ss perizia in atti) alle quali, in questa sede, si rinvia e che, condivise, si pongono anche a fondamento della presente decisione. Quanto, invece, al rapporto di causalità, è utile precisare che l'ausiliario ha evidenziato come gli esiti invalidanti siano ascrivibili alla caduta e non ad un episodio ischemico, come sopra esposto;
del resto, la natura professionale della patologia è stata ritenuta anche dall . CP_4
Alla stregua di quanto sin qui esposto va affermata la responsabilità della convenuta in ordine al danno biologico da cui il ricorrente è tutt'ora affetto.
6) La quantificazione del danno Profilo ulteriore è quello relativo alla quantificazione del pregiudizio. Per l'operazione di accertamento dell'ammontare economico del pregiudizio, può farsi utile riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Sulla congruità di queste ultime sono noti gli interventi della Corte di Cassazione con le pronunce n. 12408/2011 e 14402/2011 e 17879/2011. La Corte ha osservato come i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali nei fatti è già riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, possano costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e, dunque, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità. Dette tabelle, elaborate all'indomani della famosa sentenza a sezioni unite n. 26972 dell'11.11.2008, in funzione dell'unicità – e tuttavia della pienezza – del risarcimento, offrono la possibilità di una “personalizzazione” del danno, legato a peculiari aspetti anatomo-funzionali e di sofferenza soggettiva. Nella fattispecie, si richiede di procedere a “personalizzare” il danno, con aumento dell'importo risultante dal prodotto tra i punti di invalidità riconosciuti (83%- 65% inail= 18%), il valore economico del punto ed il coefficiente di demoltiplicazione corrispondente all'età del ricorrente al momento di manifestazione della malattia (anni 68). Nel caso di specie, si osserva che le tabelle prevedono la possibilità di un aumento personalizzato sino al 44%; il Tribunale ritiene di discostarsi dai valori medi applicando l'aumento personalizzato, avendo il ricorrente allegato un mutamento nelle abitudini di vita, che, seppur genericamente allegato può tuttavia presumersi 24 dato il gravissimo stato di salute del periziando che emerge in modo palmare dalla perizia depositata in atti. Pertanto, stante la quantificazione del C.T.U. (differenziale 18%), dell'aumento personalizzato nella misura massima riconosciuto dal Tribunale e tenuto conto del coefficiente stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano in ragione dell'età del ricorrente al momento della manifestazione della malattia (anni 68) al ricorrente spetta la somma di euro € 74.789,00.
7) Sulla differente valutazione rispetto al penale Parte convenuta ritiene che l'archiviazione operata nel settore penale sia ostativa all'accertamento di una autonoma responsabilità civile.
Ritiene il Tribunale che la doglianza non può essere accolta. Parte ricorrente, con il deposito degli atti formatisi nel processo penale, pone implicitamente il problema dell'applicabilità delle regole penalistiche volte all'accertamento del fatto al sottosistema civilistico e dunque al caso in esame. Osserva sul punto il Tribunale che già da tempo una attenta dottrina ha ritenuto di sottolineare, invero, che le eIGenze decostruttive e ricostruttive dell'istituto del nesso di causa sottese al sottosistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte
(nè riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell'illecito civile, tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l'aspetto funzionale. Sotto il profilo morfologico, difatti, va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l'autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l'illecito civile intorno alla figura del danneggiato;
dall'altro, come, alla peculiare tipicità del fatto reato, faccia da speculare contralto il sistema aperto ed atipico dell'illecito civile e della contestazione disciplinare ad opera del datore di lavoro.
Sotto il profilo funzionale, va considerato l'elemento della atipicità civile.
La disamina che precede conduce, dunque, alla conclusione che il modello di causalità sì come disegnato funditus dalle sezioni unite penali mal si attaglia a fungere da criterio valido anche in sede di accertamento della responsabilità civile.
L'accertamento dei fatti, in sede civile, è destinato inevitabilmente a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione "storica". Il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale
25 andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito.
Sul punto la Corte di Cassazione sostiene che non è illegittimo immaginare, allora, una "scala discendente", strutturata in una diversa dimensione di analisi sovrastrutturale del (medesimo) fatto, la causalità civile "ordinaria", attestata sul versante della probabilità relativa (o "variabile"), caratterizzata, specie in ipotesi di reato commissivo, dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.): la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del "più probabile che non".
Dunque, mentre per il sistema penale l'accertamento del fatto deve seguire necessariamente il canone della quasi certezza, nel processo civile tale accertamento può assestarsi su un giudizio di probabilità relativa (“più probabile che non”). La Cassazione, con sentenza 21619/2007 precisa, inoltre, che “Quasi certezza
(ovvero altro grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità sono, dunque, in conclusione, le tre categorie concettuali che, oggi, presiedono all'indagine sul nesso causale nei vari rami dell'ordinamento”. Pertanto, nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non".
Dunque, l'assoluzione dell'imputato in sede penale o la preventiva archiviazione, non essendo stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la sua responsabilità, non osta al differente accertamento, ai fini lavoristici, effettuato in questa sede.
8) Il danno non patrimoniale riflesso richiesta dalla moglie e dai figli Parte ricorrente espone che lo stato invalidante del ha determinato Parte_1 comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d'ira con conseguente deterioramento del rapporto parentale, sia con la moglie che con i figli;
chiedeva pertanto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale cd. riflesso equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale. Osserva il Tribunale che se è indubbio che la perdita di autonomia nonché lo stato invalidante cagiona ai familiari del danneggiato principale la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., per stabilire un legame affettivo con 26 la moglie e i figli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, tuttavia è necessario che “vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 11/03/2025,
n.6517).
Dunque, non è sufficiente allegare il danno evento, inteso come lesione di un interesse costituzionalmente rilevante, ma è anche necessario allegare e provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto che deriva da tale evento.
Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati a descrivere il danno conseguenza, ma non hanno provato il concreto pregiudizio derivante dalla lesione dell'interesse costituzionalmente protetto: non è stata articolata una prova testi né capi di prova sul deterioramento dei rapporti familiari, né non vi sono elementi desumibili dalla documentazione in atti.
Le domande della moglie e dei figli volte ad ottenere il danno riflesso non possono, pertanto, essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il e Controparte_1
e si liquidano, nella misura dei valori medi stante la Controparte_7 complessità della controversia, come da dispositivo;
sono compensate tra le altre parti, in ragione della complessità della questione e del contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 74.789,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
31.5.2016;
2) Rigetta per il resto;
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1 euro 13.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto.
4) Pone le spese di CTU a carico del , nella misura indicata Controparte_1 nel separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 23/7/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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