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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 212 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Pollini (c.f. e Marzia Baroni ( ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Strada Abbeveratoia n. 65/A a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Scotti (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata in Borgo Felino n. 29 a Parma, giusta procura in atti
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1409/2022 del 15.12.2022, pubblicata in par data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 13.02.2024:
Appellante ): Pt_1
“IN VIA PRINCIPALE
1- Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità di
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2 P.IVA_1 il danno subito dal sig. (C.F. ) relativamente alla Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 17 sottrazione del contenuto della cassetta di sicurezza n. 63 sita presso la filiale di Parma Via
San Leonardo n.1.
2- Dichiarare nulle ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo e dell'art. 1229 c.c. e comunque inefficaci ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esclusione della responsabilità contenute nel contratto intercorrente tra le parti e in particolare agli articoli
2) e 3).
3- Per l'effetto, condannare (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 110.305,00 in favore del sig. Pt_1
(C.F. ), a titolo di risarcimento del danno subito.
[...] C.F._1
4- Condannare (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. (C.F. Parte_1
) di un danno morale da liquidarsi in via equitativa, per tutti i motivi C.F._1 indicati in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei punti precedenti, condannare
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà dovuta.
IN OGNI CASO, condannare la convenuta a rifondere spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati e iva come per legge, con particolare valutazione della mancata partecipazione di
[...] alla procedura di mediazione obbligatoriamente prescritta dalla legge. CP_2
- Rigettare per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e con condanna di
[...] alla restituzione degli importi nel frattempo percepiti/trattenuti a titolo di Controparte_2 spese legali del giudizio di primo grado”.
Appellata – Appellante incidentale ): Controparte_1
“in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte in premesse, la improponibilità o inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art. 342 cpc ovvero dell'art. 348 bis cpc, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito in via principale: respingere l'appello così e come proposto dal Sig. Parte_1 come in atti avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n. 1409/2022 oggetto di impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima, dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge;
In via subordinata e nel merito: ove occorra ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto, respingere comunque le domande così e come formulate anche in questa sede dal Sig. perché improcedibili, prescritte, inammissibili, irricevibili, Pt_1 improponibili, per carenza di legittimazione in parte qua, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di una responsabilità in capo alla limitare, per i motivi dedotti in atti, l'importo risarcibile alla somma di € CP_3
2.582,28 od a quell'altra ritenuta di giustizia e comunque ridurre l'importo in tesi risarcibile
pagina 2 di 17 tenuto conto della condotta del presunto danneggiato ai sensi degli artt. 1227, 1225, 1175 e
1375 cc.
In ogni caso: col favore delle spese tutte anche di secondo grado, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui ) con atto di citazione del 21.12.2018 conveniva Parte_1 Pt_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la società (da qui Controparte_4
) esponendo: CP_3
- di aver sottoscritto il 25.2.2002 con poi acquisita da Controparte_5
un contratto di locazione della casetta di sicurezza n. 63 sita Controparte_1
presso i locali della filiale di Parma - Via San Leonardo n. 1 con facoltà di accesso della sig.ra moglie dell'attore, per custodire i gioielli e preziosi di famiglia;
Testimone_1
- contestualmente alla stipula, la banca dichiarava che, in caso di danni derivanti da sottrazione danneggiamento o distruzione dei beni ivi contenuti, l'assicurazione avrebbe coperto un massimale di € 10.000,00, con espressa facoltà per il cliente di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni, in caso di mancata corrispondenza del suindicato massimale all'effettivo valore dei beni contenuti nella cassetta;
- il 31.10.2017 la filiale subiva un furto da parte di ignoti che attraverso un buco nella parete dal condotto fognario e non trovando alcuna vigilanza nel piano interrato, trafugavano il contenuto delle cassette di sicurezza;
- il 02.11.2017, l'attore veniva informato dalla banca che la cassetta n. 63 era stata svuotata di tutto il suo contenuto;
- al momento del furto, nella cassetta di sicurezza erano presenti beni mobili e gioielli per un valore complessivo di € 110.305,00;
- di aver chiesto inutilmente alla banca il risarcimento per il suddetto valore dei beni trafugati;
- di aver avviato inutilmente la mediazione;
- il furto era avvenuto in quanto i locali in cui erano posizionate le cassette di sicurezza non erano strutturalmente idonei, né controllati dal personale della banca, configurandosi un inadempimento contrattuale;
- la banca non aveva contestato la propria responsabilità né aveva provveduto al pagamento dell'importo assicurato di € 10.000,00.
L'attore concludeva chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno pari ad €
110.305,00.
2. Si costituiva in giudizio la società (incorporante la Controparte_1 CP_3
pagina 3 di 17 deducendo: CP_5
- l'art. 2 del contratto prevedeva che l'utente era tenuto a dichiarare il massimale adeguato a coprire il rischio della banca medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare dalla sottrazione o danneggiamento dei beni contenuti nella cassetta;
- il sig. aveva rilasciato la dichiarazione integrativa in cui comunicava alla banca che Pt_1 il valore delle cose contenute nella cassetta ammontava a € 2.582,28;
- l'ammontare del canone base era correlato all'importo assicurato aggiornato ad €
10.000,00, non avendo il sig. stipulato un'assicurazione aggiuntiva (prevista fino ad Pt_1 un massimale di € 100.000,00);
- la filiale era dotata di otto misure di sicurezza in osservanza del “Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca” del 2017 sottoscritto con le Prefetture;
- alle 16.00 del 31.10.2017 due malviventi, approfittando di un temporaneo guasto delle bussole a seguito del blackout elettrico verificatosi alle ore 7.00 nella centrale elettrica
CP
, si erano introdotti nella filiale ancora aperta al pubblico, mediante la porta per consentire l'accesso ai disabili e successivamente avevano consentito ai complici di raggiungerli dal condotto fognario, attraverso un foro sul muro perimetrale del vano ascensore;
- due rapinatori avevano tenuto sotto controllo il personale della banca mentre gli altri erano scesi nell'interrato dove era presente il caveau, avevano costretto il Coordinatore
Commerciale della banca ad aprire la porta corazzata ed il cancello retrostante, potendo così accedere al locale ove erano allocate le cassette di sicurezza;
- l'accesso al caveau non era quindi avvenuto, come sostenuto da parte attrice, attraverso un foro praticato nel muro ma per il tramite del Collaboratore della Filiale che era stato costretto ad aprirlo con combinazione e chiave sotto minaccia armata;
- alle 17.30 i rapinatori erano quindi usciti dai locali della filiale, utilizzando il foro praticato nel vano ascensore per raggiungere il condotto fognario;
- in ragione delle modalità con cui si era verificato l'evento criminoso, i locali della banca erano idonei a garantire la sicurezza ma per le modalità particolari utilizzate era esclusa la responsabilità della banca ex art. 1839 c.c., essendo dotata di diversi congegni di sicurezza;
- in subordine, la responsabilità risarcitoria della banca doveva essere limitata ad €
2.582,28 pari all'importo dichiarato dall'attore come previsto dagli artt. 2 e 3 del contratto, non potendosi comunque configurare una cola grave;
- il danno doveva essere provato dall'attore;
pagina 4 di 17 - parte attrice non aveva ritenuto di dichiarare alcun incremento dell'importo assicurato, né
aveva stipulato un'assicurazione aggiuntiva adeguata al valore dei preziosi, configurandosi un concorso di responsabilità.
La banca chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice ed in subordine la limitazione della condanna ad € 2.582,28 ovvero al massimo ad € 10.000,00.
3. Svolta l'istruttoria orale, all'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 1409/2022 accoglieva la domanda attrice limitando la condanna della banca al pagamento dell'indennizzo nella somma di € 10.000,00.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. . Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e proponendo appello incidentale condizionato.
7. All'udienza del 13.02.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dalla banca appellata. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale “il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze” (Cass. n. 1935/2020,
v. n. 1600/2024). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum.
9. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo del gravame principale, l'appellante lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa l'inquadramento degli artt. 2
e 3 del contratto di locazione delle cassette di sicurezza nell'ambito applicativo dell'art. 1908
c.c.; secondo l'appellante, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente evidenziato pagina 5 di 17 l'onere a carico della banca di provare che l'inadempimento della prestazione è dovuto a causa ad essa non imputabile anche in caso di clausola limitativa della responsabilità dell'istituto (come quella contenuta nell'art. 3 co. 2 del contratto), si sarebbe limitato a considerarla alla stregua di quella prevista dall'art. 1908 c.c.. Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, l'appellante ritiene che le clausole di cui agli artt. 2
e 3 contenute nel contratto siano “limitative della responsabilità” e non – come ritenuto dal
Tribunale – attributive del valore della cosa assicurata (art. 1908 c.c.); difatti, secondo l'appellante, le clausole non comporterebbero l'esclusione della responsabilità della banca per il residuo non coperto dalla polizza assicurativa, in quanto la Suprema Corte le ha ritenute abusive. Inoltre, dette clausole sarebbero comunque nulle ex art. 1229 c.c. in quanto limitative della responsabilità, con conseguente onere della banca di provare che l'inadempimento è dovuto a colpa lieve, non essendo sufficiente la prova generica della sua diligenza. Le clausole sarebbero altresì inefficaci ex artt. 1341-1342 c.c. non essendo approvate specificatamente per iscritto dal cliente, oltre che vessatorie ex art. 33 e 36 Codice del
Consumo; sotto tale ultimo profilo, la clausola sarebbe invalida a prescindere dal grado di colpa.
11. I primi due motivi dell'appello principale possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
12. L'art. 1839 c. c. descrive il servizio di cassette di sicurezza quale prestazione consistente nel mettere a disposizione del cliente una complessa struttura materiale ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente medesimo nella propria abitazione, tanto con riferimento a manomissioni od attentati intenzionali, quanto con riferimento ad accadimenti meramente colposi od anche naturali
(così Cass. n. 750/1997; n. 1129/1976). La banca si obbliga, verso il pagamento di un canone,
a mettere a disposizione del cliente la cassetta in locali idonei all'espletamento di siffatto servizio ed a provvedere alla custodia dei medesimi e all'integrità della cassetta senza alcun riferimento agli oggetti immessi in essa (che non costituiscono oggetto della custodia), assumendo su di sé due prestazioni coesistenti nella custodia e nel servizio assimilabile a quello locatizio.
13. Delineati l'oggetto e la natura giuridica del servizio bancario delle cassette di sicurezza, la norma richiamata pone sotto il profilo della responsabilità, una presunzione iuris tantum a carico dell'istituto bancario;
difatti, secondo il modello di responsabilità delineato dall'art. 1839 c.c., la banca che presta il servizio di cassette di sicurezza, risponde dell'obbligazione di pagina 6 di 17 custodia, di idoneità dei locali e di integrità delle cassette nei soli limiti in cui l'inadempimento della predetta obbligazione non sia imputabile al caso fortuito.
14. Su questo terreno si innesta, per prassi comune, la previsione di una clausola contrattuale limitativa della responsabilità della banca per il caso in cui il valore delle cose immesse dal cliente nella cassetta di sicurezza ecceda un determinato limite. Tale clausola ricade, secondo quanto più volte ribadito dalla Cassazione (v. n. 20948/2009), sotto il vigore dell'art. 1229
c.c., co.1, secondo cui “è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”.
15. Facendo applicazione di detti principi alla fattispecie, l'art. 2 del contratto stabilisce che l'utente “è tenuto a dichiarare a richiesta della il massimale adeguato a coprire il CP_3
rischio della medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente CP_3
derivare all'utente dalla sottrazione, danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta”. Il successivo art. 3 dispone che “la risponde verso l'utente per CP_3
l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito. Nel caso in cui per qualsiasi ragione la fosse tenuta ad un risarcimento verso CP_3
l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto di quanto disposto all'art. 2”.
16. La Corte ritiene che la predetta clausola limitativa della responsabilità della banca di cui all'art. 3, in correlazione con l'art. 2 (espressamente richiamato), presenti chiari indici di nullità, risolvendosi in un patto di esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, vietato dall'art. 1229 c.c.. Difatti, sulla validità di tale tipologia di clausola, è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello di ritenere che una clausola che dispone che l'uso delle cassette sia concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite, in correlazione con l'altra che, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, imponga di tener conto della clausola precedentemente indicata, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilità, precisando che è onere della banca, che voglia opporre la clausola di esonero, provare che l'inadempimento ad essa imputato sia dovuto solo a colpa lieve: “sono nulle, ai sensi del comma 1 dell'art. 1229 c.c., le clausole inserite nei contratti relativi al servizio bancario delle cassette di sicurezza, che vietano di depositare cose che abbiano un valore superiore ad un determinato ammontare e limitano, in relazione a tale cifra, la responsabilità della banca pure per dolo o colpa grave” (Cass. n.
3389/2003; cfr. n. 20948/2009; n. 28314/2011). “Nel caso di furto di gioielli e denaro custoditi in una cassetta di sicurezza, la banca non può opporre al cliente la clausola di
pagina 7 di 17 esonero della responsabilità prevista nell'ipotesi in cui il valore dichiarato dei beni rubati sia superiore a quello contrattualmente indicato, salvo che non provi che l'inadempimento sia dipeso da colpa lieve” (Cass. n. 18637/2017). In breve, la clausola limitativa della responsabilità è valida solo nei limiti di cui all'art. 1229, co. 1 c. c., operando l'esonero da responsabilità solo in ipotesi di colpa lieve.
17. Premessa la nullità della predetta clausola limitativa della responsabilità della banca appellata e contenuta nel contratto de quo, occorre accertare se la banca abbia adempiuto agli obblighi di diligenza e di custodia su di essa gravanti.
18. Va osservato che, se è vero che l'attore è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, è anche vero, secondo le regole generali di riparto in tema di inadempimento, che la presenza di una clausola di limitazione della responsabilità non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova stabiliti dall'art. 1218 c.c., secondo cui grava sul debitore una presunzione di colpa e quindi l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, posto che la prestazione ricade nella sfera di controllo del debitore ed è sottratta al controllo del creditore, sicché spetta al primo e non al secondo fornire la prova dell'assenza di colpa o della presenza della sola colpa lieve (v. Cass. n. 13434/2013), non potendo, pertanto, certamente addossarsi in capo a chi agisce, l'onere di provare che la convenuta avesse adottato gli accorgimenti necessari per la custodia delle cassette.
19. Ciò premesso, il “caso fortuito” - invocato dalla banca come esimente della propria responsabilità verso il cliente - non può individuarsi nel furto o nella rapina, atteso che trattasi di situazioni prevedibili in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto
(così Cass. n. 28835/2011 (1). Quando non sia invocabile il caso fortuito liberatorio,
l'accertamento della responsabilità gravante sulla banca segue le vie ordinarie e si rende quindi applicabile l'art. 1218 c.c., con l'ovvio corollario che è onere della banca, che voglia opporre la clausola di esonero, nei limiti in cui ne residua l'opponibilità fuori dai casi di dolo o colpa grave, provare che nella specie l'inadempimento ad essa imputato sia dovuto solo a colpa lieve, non essendo sufficiente ad escludere la colpa la prova generica della sua diligenza
(così Cass. n. 28835/2011; n. 18637/2017).
20. Ciò porta la Corte ad esaminare il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle prove acquisite, in quanto la banca avrebbe omesso di fornire la prova del caso fortuito, dell'adeguatezza dei sistemi di protezione e l'assenza di
(1) La giurisprudenza di merito ha escluso che anche la rapina possa integrare un caso fortuito, che esima la banca da responsabilità (Corte d'Appello di Milano, sentenza del 02/07/2005).
pagina 8 di 17 propria negligenza, secondo i principi sopra delineati;
quanto al primo profilo, la rapina non costituirebbe un caso fortuito, essendo comunque prevedibile in ragione dell'attività professionale svolta dall'istituto bancario. Nel corso del giudizio è emerso che la rapina non era avvenuta con mezzi sofisticati tali da annullare i sistemi di protezione, dato che l'accesso al caveau era avvenuto tramite le chiavi consegnate dall'operatore dello sportello e che negli orari di apertura al pubblico non era attivo l'allarme. Quanto ai sistemi di protezione, la banca non avrebbe fornito prova della loro esistenza;
in particolare: la porta principale non era allarmata ed era priva sia di bussola, metal detector funzionante e di vigilanza armata, il caveau era privo di allarme, il muro esterno non era rinforzato (tanto che i malviventi avevano potuto praticare un foro), l'adesione al “Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità” non era idonea ad escludere la responsabilità della banca ed in ogni caso la banca aveva omesso di informare le forze dell'ordine circa il guasto dei sistemi elettronici di sicurezza.
21. Su tale questione, la banca ha proposto appello incidentale condizionato (primo motivo) volto a dimostrare che l'istituto andrebbe esente da responsabilità, configurandosi a suo dire - per la dinamica degli eventi - proprio una ipotesi di “caso fortuito”. In particolare, premesso che la filiale era dotata di otto sistemi di sicurezza (2) sebbene il “Protocollo di Intesa per la prevenzione della criminalità in banca” ne ritenesse sufficienti cinque, secondo la banca l'evento sarebbe ricollegabile al caso fortuito per le seguenti ragioni: 1) l'allagamento della CP centrale elettrica aveva determinato un blackout che aveva messo fuori uso le bussole dell'accesso principale, consentendo l'ingresso dei malviventi nella filiale attraverso la porta di accesso per i disabili;
2) il caveau era stato aperto sotto la minaccia armata rivolta al personale;
3) al momento della rapina (come confermato dal teste erano attive Tes_2
come misure di prevenzione la videoregistrazione, sistema di protezione perimetrale attiva/passiva, dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata, dispositivo di erogazione temporizzata del denaro, adozione di procedure comportamentali codificate per operare in sicurezza e la formazione anticrimine del personale (mentre effettivamente non erano funzionanti la bussola ed il metal detector all'ingresso). Secondo la banca, quindi, sarebbero state apprestate tutte le misure di prevenzione necessarie a neutralizzare qualsiasi fatto criminoso astrattamente prevedibile, non potendosi imputare all'istituto alcuna colpa neppure lieve.
(2) Bussola, metal detector, videoregistrazione, sistema di protezione perimetrale attiva/passiva, dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata, dispositivo di erogazione temporizzata del denaro, adozione di procedure comportamentali codificate per operare in sicurezza e la formazione anticrimine del personale.
pagina 9 di 17 22. La Corte ritiene che nella fattispecie la banca non possa andare esente da colpa.
23. In primis l'adesione da parte della banca al “Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità̀” non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità dell'istituto che sorge dal mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico. Non risulta neppure provato che la banca abbia tempestivamente segnalato alle forze dell'ordine il guasto ai sistemi di controllo degli accessi, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo suddetto (3).
24. Dalle modalità con cui si sono svolti gli eventi, la Corte ritiene che questi non possano ricollegarsi al “caso fortuito” ed è evincibile dalla circostanza che i rapinatori siano potuti agevolmente accedere ai locali della banca, entrare nel caveau, senza che alcun sistema di allarme funzionasse ed aprire le cassette di sicurezza senza che scattasse alcun allarme, non funzionante o disattivato. Le prove orali e documentali acquisite nel giudizio hanno fatto accertare le circostanze che seguono.
CP 25. Innanzitutto, l'allagamento della centrale elettrica , che ha determinato il blackout, è avvenuto alle ore 7.00 (v. pag. 7 comparsa di costituzione banca e doc. n. 5) ed ha messo fuori uso la bussola ed il metal detector posto all'ingresso della filiale sin dal mattino. La circostanza, quindi, era nota alla banca già da prima dell'apertura al pubblico e ciò avrebbe dovuto indurre la banca di approntare (o comunque prevedere) sistemi di sicurezza sostitutivi per l'accesso dall'esterno, ma che tuttavia non ha adottato. Il teste ha confermato Tes_2 la circostanza: “…quel giorno per un blackout era andato in tilt la bussola d'ingresso e il metal-detector… La corrente è stata ripristinata a metà mattina: alle 16,00 ancora non funzionavano né bussola né metal-detector. La porta era chiusa e c'era un collega che introduceva il pubblico, chiedendo di cosa avesse bisogno la singola persona, senza metal- detector.”
26. Ciò porta ad escludere il caso fortuito, quale avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto. La banca era a conoscenza della non operatività della bussola e del metal detector (i malviventi possedevano armi che potevano essere individuate dal metal detector e che poi hanno utilizzato per indurre il personale ad aprire la porta corazzata del caveau) ed al momento in cui è stata ripristinata l'energia elettrica (ore 10.00) e fino al momento in cui è avvenuta la rapina (ore 16.00), la banca aveva tutto il tempo per provvedere ad adottare idonei mezzi di prevenzione o vigilanza sostitutivi;
non può ritenersi oggettivamente sufficiente l'aver posto un impiegato alla porta, senza un
(3) art. 2 “Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto: …carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi)…”
pagina 10 di 17 servizio di vigilanza armata e senza metal detector o altro strumento sostitutivo funzionante.
27. I locali della filiale non erano adeguatamente protetti né allarmati, considerando che la realizzazione del foro nel muro dell'ascensore deve comunque aver richiesto del tempo senza che nessuno se ne sia accorto. Difatti la parete del locale ascensore della banca in cui i malviventi hanno creato un varco di accesso, non era dotata di dispositivo di allarme o di materiale di rinforzo e le cassette di sicurezza non erano collegate ad alcun dispositivo di allarme, né soggette a vigilanza diretta.
28. Né infine la circostanza che gli altri dispositivi di sicurezza non fossero attivi durante la rapina e la mancanza di un sistema idoneo a garantire i rischi prevedibili della rapina non possono essere giustificate dal fatto che sia avvenuta durante l'orario di apertura della banca
(come confermato da teste perché comunque il caveau avrebbe dovuto essere Tes_2
dotato di sistemi di allarme idonei a prevenire tali eventi. Non risulta neppure che il caveau contenente le cassette di sicurezza fosse dotato di sistemi di allarme, come confermato dal teste suddetto (“Negli orari di apertura non vi è allarme: non vi è nemmeno servizio di sorveglianza, specifico sul caveau”), tanto che i malviventi potevano procedere allo scassinamento delle cassette per oltre un'ora e mezzo. Il mancato funzionamento di sistemi di allarme e/o di allerta determina l'esistenza della colpa grave in capo alla banca.
29. In conclusione, la non ha fornito la prova liberatoria di avere adottato le misure CP_3
idonee a garantire la custodia dei locali e l'integrità̀ della cassetta e di non avere adempiuto alla prestazione per causa ad essa non imputabile ex artt. 1839 cc e 1218 c.c., non essendo dotata di adeguate misure di sorveglianza e di allarme. La banca, che avrebbe dovuto eseguire la prestazione con la diligenza qualificata del bonus argentarius, non ha chiarito le ragioni per le quali si è verificato l'evento delittuoso nonostante le misure di sicurezza da lei stessa indicate e non ha provato di avere adottato misure di sicurezza idonee ad escludere l'evento.
La circostanza sostenuta dall'appellata ovvero che il tutto sarebbe dipeso dal blackout elettrico, non è plausibile in considerazione del tempo trascorso fra il ripristino della corrente elettrica (ore 10.00) e l'ora della rapina (ore 16.00).
30. Accertata la responsabilità della banca, al fine di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, occorre passare all'esame dell'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta da un lato, la mancata espunzione dal fascicolo di un documento
(“19708_3200_529914_ACCESSI_DEL_2017.pdf”) in quanto tardivamente ed illegittimamente prodotto dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, il Giudice di prime cure avrebbe ignorato, senza alcuna motivazione, l'istanza di pagina 11 di 17 ammissione della CTU sui documenti n. 7 e 9 contenenti l'elenco dei beni che sarebbero stati custoditi nella cassetta di sicurezza, con relative stime e diretta a quantificare il valore risarcibile dei beni.
31. L'appellata resiste contestando l'attendibilità della teste (sorella dell'attore) Tes_3
relativamente al contenuto della cassetta di sicurezza (corroborata dal documento suddetto che riporta gli accessi effettuati al caveau); inoltre la richiesta di CTU sarebbe comunque inammissibile per difetto di prova sul contenuto della cassetta e comunque sarebbe effettuata su mere riproduzioni fotografiche dei gioielli. In ogni caso, secondo la banca, sarebbe rilevante il comportamento dello in violazione degli artt. 1175, 1225 e 1375 c.c., in Pt_1
quanto egli ha omesso di comunicare alla banca il reale valore dei beni custoditi, ai fini dell'adeguamento della copertura assicurativa (come previsto dal contratto). Il capo della sentenza che ha limitato il risarcimento al limite massimo assicurativo (€ 10.000,00) parametrato sulla dichiarazione di valore rilasciata dallo non è stato oggetto di Pt_1
impugnazione e quindi – secondo la banca – su di esso si è formato il giudicato, non potendosi riconoscere quindi una somma superiore a quella indennizzata
32. Sulla questione della quantificazione del risarcimento, la banca ha proposto altresì appello incidentale condizionato (secondo motivo) censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto attendibile la deposizione dei testi (in particolare della teste Tes_1
moglie dell'attore) che avevano confermato il contenuto della cassetta;
vi sarebbero
[...]
difatti molteplici elementi probatori contrastanti che renderebbero la deposizione inattendibile.
33. La Corte osserva quanto segue.
34. Se da un lato sulla banca grava l'onere probatorio di dimostrare il caso fortuito, dall'altro lato, non grava sull'utente l'onere di dimostrare l'inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità (così Cass. n.
18637/2017).
35. Sotto tale profilo, in merito alla violazione all'onere gravante sul cliente di comunicare alla banca il valore dei beni in cassetta di sicurezza, la sua eventuale omissione non incide sulla rilevanza dell'inadempimento da parte della banca: non è configurabile, da parte dei clienti della banca, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che questi abbiano omesso di informare l'istituto circa i beni immessi nella cassetta ed il loro valore, né tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c. (v. Cass.
pagina 12 di 17 n. 3389/2003; n. 14462/2004).
36. Ciò premesso la Corte ritiene – ritenuta la responsabilità della banca – che in punto di quantificazione del danno la sentenza del Tribunale non possa essere condivisa, laddove ha limitato il danno risarcibile alla somma assicurata (€ 10.000,00).
37. Occorre premettere che nella prova del danno determinato dalla sottrazione dei beni depositati in cassetta di sicurezza, è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali (v. Cass. n. 28067/2008; cfr. anche Cass n. 18637/2017). Il Tribunale ha quindi correttamente ammesso la prova testimoniale diretta ad accertare il contenuto della cassetta, in quanto detta prova, non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo né per l'inverosimiglianza dei fatti che si intendono provare né per la ritenuta inidoneità del teste a farne un resoconto preciso (Cass. n. 9640/1999). Difatti secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in materia di onere della prova circa le domande risarcitorie da furto nelle cassette di sicurezza, viene delineato un onere probatorio attenuato per il cliente danneggiato, in ragione della natura del contratto ed in particolare della considerazione che il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo tipo di servizio bancario.
38. Pertanto, sovviene la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e di non sottovalutare o ignorare, specie se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, considerato che normalmente viene effettuata nell'immediatezza o quasi del fatto criminoso (cfr. Cass. n.
8945/2012). Difatti “in presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualità e del valore dei singoli oggetti trafugati;
della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati;
delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio in contrario - quali il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziosi, ecc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno,
è da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica” (Cass. n.
28067/2008).
39. In sintesi, nel servizio delle cassette di sicurezza, in caso di sottrazione abusiva del pagina 13 di 17 contenuto, è possibile raggiungere la prova del danno attraverso il ricorso a presunzioni semplici (art. 2727 e 2729 c.c.) e poi determinarne la misura con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) per ristorare la vittima del danno che sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare, pur avendolo certamente subito (considerato che la banca non ha contestato che la cassetta fosse vuota).
40. Sulla base di tali principi occorre verificare se, al di là della prova storica circa il contenuto della cassetta, gli elementi acquisiti al giudizio consentono di ritenere raggiunta quanto meno la prova indiretta del danno, cioè del fatto che i beni e gioielli reclamati dall'appellante dovevano trovarsi nella cassetta al momento della rapina. Alla stregua delle riportate indicazioni e del sollecito motivazionale dell'appellante, si deve quindi procedere a nuova valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, da valutare tutti, insieme e gli uni per mezzo degli altri.
41. I testi escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno confermato quanto allegato da parte dello circa il contenuto ed il valore dei beni contenuti in cassetta. Il Tribunale, in Pt_1
parte motiva, ha richiamato le deposizioni testimoniali che hanno confermato che i valori erano superiori a quello dichiarato dallo (€ 2.582,28), ma non ha considerato gli Pt_1
ulteriori principi che regolano la prova del danno in tali fattispecie.
42. Innanzitutto va esaminata la deposizione della teste moglie dello Testimone_1
la teste ha precisato che “nella cassetta di sicurezza c'era un orologio Cartier serie Pt_1
Tank, in oro giallo, di cui non conosco il valore;
un altro orologio Cartier in acciaio;
una medaglia d'oro dell'epoca di;
un tennis di brillanti bianchi;
una collana di Persona_1
zaffiri blu;
una penna Cartier d'argento; degli orecchini di brillanti con pendenti;
orecchini di perle australiane con brillanti;
un pendente con una perla australiana con catena in oro bianco;
un bracciale rigido con zaffiri blu;
un collier d'oro con maglie semi-rigide; un collier
d'oro con pendenti a forma di cuore;
un pendente indiano con rubino;
un collier d'oro con lapislazzuli;
un bracciale rigido d'oro giallo con lapislazzuli blu e brillanti;
un pendente di acquamarina grezza con relativa catena;
quattro blister se ricordo bene;
un anello con zaffiro azzurro e rosa;
un anello in oro giallo in maglia morbida. In ogni caso, vi erano molti altri gioielli per elencare i quali mi rimetto all'elencazione puntuale che era stata fatta in sede di denuncia. Gli oggetti erano tutti di proprietà di mio marito, che li aveva acquistati per investimento” (v. verb. 25.11.2021). La teste ha quindi confermato l'elenco allegato alla denuncia del 5.11.20217 e prodotto in atti.
43. L'appellata ha sostenuto che nella cassetta vi erano alcuni gioielli acquistati dallo Pt_1
pagina 14 di 17 per la moglie, che in quanto divenuta proprietaria, sarebbe stata incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. perché portatrice di un interesse concreto e diretto (o comunque indiretto) all'esito del giudizio. L'eccezione di incapacità a testimoniare della teste va disattesa non essendo giustificato il diniego di ogni attendibilità ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari (come sostenuto dall'appellata), considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza. La circostanza che i gioielli fossero stati acquistati dallo per la moglie, comunque non rileva ai fini della quantificazione del Pt_1
danno, dato che l'obbligazione gravante sulla banca non attiene al contenuto della cassetta.
44. Quanto alla deposizione della teste (sorella dell'appellante), l'appellata ne Tes_3
contesta l'attendibilità, richiamando il documento prodotto dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni, contenente gli accessi della medesima al caveau (essendo delegata per la cassetta dei propri genitori); l'appellante ne ha chiesto l'espunzione in quanto documento di formazione antecedente i termini di preclusione istruttoria.
45. La Corte ritiene, nel ribadire quanto precisato in merito alla capacità a testimoniare del parente, che non vi siano motivi per escludere l'attendibilità della teste, in ragione delle modalità di accesso al caveau riportate dalla teste stessa (“Confermo che i beni indicati erano nella cassetta di sicurezza. Io lo so perché anche i miei genitori hanno una cassetta di sicurezza e sono delegata per il prelievo;
sono stata più volte con mio fratello in per CP_3
aprire la cassetta di sicurezza dei miei genitori: so cosa c'era dentro quella cassetta”). A prescindere dalla eccepita tardività del deposito documentale, in ogni caso risultano vari accessi sia prima sia dopo l'evento criminoso del 31.10.2027, e ciò è sufficiente a rendere attendibile la deposizione, essendo irrilevante la pretesa incompatibilità della tempistica degli accessi sollevata dalla banca con riferimento all'ultimo accesso prima della rapina (la teste ha riferito “Credo di essere stata l'ultima volta insieme con mio fratello un mese prima della rapina”). Tali dichiarazioni, conformi al coacervo probatorio, supportano la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante e inducono a confermare, con presunzione assistita dai requisiti di certezza, gravità e concordanza, la effettiva presenza nella cassetta di sicurezza, al momento della rapina di tutti i beni di cui all'elenco (v. doc. 7 fasc. app.nte).
46. Vi sono comunque altri indizi a favore dello che rendono plausibile quanto Pt_1
dedotto, quali la tempestività della denuncia alla polizia contenente l'elenco dei preziosi sottratti e la condizione economica dell'attore e della sua famiglia derivante dall'attività della società Zecca s.r.l. di cui era amministratore delegato (v. bilanci 2015-2017 doc. 8 fasc. della pagina 15 di 17 banca), che presentava, all'epoca, una situazione finanziaria solida;
tali indici depongono per la verosimiglianza della presenza dei beni elencati, in quanto compatibile con lo status patrimoniale dell'attore.
47. L'appellata si limita ad una contestazione generica dell'elenco de quo, formulando alcune eccezioni in merito alla proprietà di alcuni monili (che sarebbe attribuibile alla moglie dell'appellante). Ed invero le foto e le certificazioni rilasciate dai gioiellieri vanno considerate come fonte di prova riferita alla ricostruzione della prova presuntiva sulla consistenza e presenza stessa dei beni elencati nella cassetta al momento dell'evento criminoso.
L'argomento difensivo della banca circa l'inattendibilità dell'elenco, ferma restando la distinzione fra prova dell'esistenza dei beni e prova del valore, appare non convincente visti i principi giurisprudenziali in punto attenuazione di onere della prova.
48. Va osservato infine che in punto di quantum, il giudice può sempre esercitare il potere discrezionale di valutazione equitativa del danno demandatogli dall'art. 1226 c.c. per i casi in cui il danno sia certo nell'an, ma non sia possibile provarlo nel suo preciso ammontare, per cui si fa ricorso all'equità. Tale giudizio si risolve in una stima generale di un ordine di grandezza di valore supportata dagli elementi e parametri allegati e offerti in produzione dall'interessato, in questo caso consistenti nel suddetto elenco e nella stima dei gioiellieri di fiducia effettuata ex post; tale elencazione non vale come prova tecnica dell'effettivo valore dei beni sottratti, ma come parametro per l'esercizio dell'equità, sostenuta dalla rilevata correttezza della stima supportata dalla circostanza che l'appellata non ha specificatamente contestato la stima di valore né complessiva né dei singoli beni di cui all'elenco suddetto
(doc. 9 fasc. app.nte). Ciò induce la Corte a presumere che le valutazioni dei gioielli siano improntate a correttezza ed a valori di mercato condivisibili. Da quanto precede resta inutile, ai fini del decidere, l'ammissione della CTU volta a stimare il valore dei beni contenuti in cassetta.
49. In conclusione, l'appello principale va accolto, mentre l'appello incidentale condizionato proposto dalla banca va rigettato, con conseguente condanna della banca appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 110.305,00; da detto importo va detratta la somma eventualmente già versata dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado.
50. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione “ex lege” anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va pagina 16 di 17 condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
51. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte di a norma dello stesso art. 13, Controparte_1
comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Parma n.
1409/2022 del 15.12.2022, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di € 110.305,00, previa detrazione di quanto Parte_1
dalla banca versato a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza di primo grado;
- rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
- condanna rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,00 per spese anticipate ed in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale
[...]
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Controparte_1
sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 2 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 212 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Pollini (c.f. e Marzia Baroni ( ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Strada Abbeveratoia n. 65/A a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Scotti (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata in Borgo Felino n. 29 a Parma, giusta procura in atti
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1409/2022 del 15.12.2022, pubblicata in par data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 13.02.2024:
Appellante ): Pt_1
“IN VIA PRINCIPALE
1- Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità di
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2 P.IVA_1 il danno subito dal sig. (C.F. ) relativamente alla Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 17 sottrazione del contenuto della cassetta di sicurezza n. 63 sita presso la filiale di Parma Via
San Leonardo n.1.
2- Dichiarare nulle ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo e dell'art. 1229 c.c. e comunque inefficaci ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esclusione della responsabilità contenute nel contratto intercorrente tra le parti e in particolare agli articoli
2) e 3).
3- Per l'effetto, condannare (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 110.305,00 in favore del sig. Pt_1
(C.F. ), a titolo di risarcimento del danno subito.
[...] C.F._1
4- Condannare (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. (C.F. Parte_1
) di un danno morale da liquidarsi in via equitativa, per tutti i motivi C.F._1 indicati in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei punti precedenti, condannare
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà dovuta.
IN OGNI CASO, condannare la convenuta a rifondere spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati e iva come per legge, con particolare valutazione della mancata partecipazione di
[...] alla procedura di mediazione obbligatoriamente prescritta dalla legge. CP_2
- Rigettare per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e con condanna di
[...] alla restituzione degli importi nel frattempo percepiti/trattenuti a titolo di Controparte_2 spese legali del giudizio di primo grado”.
Appellata – Appellante incidentale ): Controparte_1
“in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte in premesse, la improponibilità o inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art. 342 cpc ovvero dell'art. 348 bis cpc, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito in via principale: respingere l'appello così e come proposto dal Sig. Parte_1 come in atti avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n. 1409/2022 oggetto di impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima, dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge;
In via subordinata e nel merito: ove occorra ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto, respingere comunque le domande così e come formulate anche in questa sede dal Sig. perché improcedibili, prescritte, inammissibili, irricevibili, Pt_1 improponibili, per carenza di legittimazione in parte qua, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di una responsabilità in capo alla limitare, per i motivi dedotti in atti, l'importo risarcibile alla somma di € CP_3
2.582,28 od a quell'altra ritenuta di giustizia e comunque ridurre l'importo in tesi risarcibile
pagina 2 di 17 tenuto conto della condotta del presunto danneggiato ai sensi degli artt. 1227, 1225, 1175 e
1375 cc.
In ogni caso: col favore delle spese tutte anche di secondo grado, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui ) con atto di citazione del 21.12.2018 conveniva Parte_1 Pt_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la società (da qui Controparte_4
) esponendo: CP_3
- di aver sottoscritto il 25.2.2002 con poi acquisita da Controparte_5
un contratto di locazione della casetta di sicurezza n. 63 sita Controparte_1
presso i locali della filiale di Parma - Via San Leonardo n. 1 con facoltà di accesso della sig.ra moglie dell'attore, per custodire i gioielli e preziosi di famiglia;
Testimone_1
- contestualmente alla stipula, la banca dichiarava che, in caso di danni derivanti da sottrazione danneggiamento o distruzione dei beni ivi contenuti, l'assicurazione avrebbe coperto un massimale di € 10.000,00, con espressa facoltà per il cliente di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni, in caso di mancata corrispondenza del suindicato massimale all'effettivo valore dei beni contenuti nella cassetta;
- il 31.10.2017 la filiale subiva un furto da parte di ignoti che attraverso un buco nella parete dal condotto fognario e non trovando alcuna vigilanza nel piano interrato, trafugavano il contenuto delle cassette di sicurezza;
- il 02.11.2017, l'attore veniva informato dalla banca che la cassetta n. 63 era stata svuotata di tutto il suo contenuto;
- al momento del furto, nella cassetta di sicurezza erano presenti beni mobili e gioielli per un valore complessivo di € 110.305,00;
- di aver chiesto inutilmente alla banca il risarcimento per il suddetto valore dei beni trafugati;
- di aver avviato inutilmente la mediazione;
- il furto era avvenuto in quanto i locali in cui erano posizionate le cassette di sicurezza non erano strutturalmente idonei, né controllati dal personale della banca, configurandosi un inadempimento contrattuale;
- la banca non aveva contestato la propria responsabilità né aveva provveduto al pagamento dell'importo assicurato di € 10.000,00.
L'attore concludeva chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno pari ad €
110.305,00.
2. Si costituiva in giudizio la società (incorporante la Controparte_1 CP_3
pagina 3 di 17 deducendo: CP_5
- l'art. 2 del contratto prevedeva che l'utente era tenuto a dichiarare il massimale adeguato a coprire il rischio della banca medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare dalla sottrazione o danneggiamento dei beni contenuti nella cassetta;
- il sig. aveva rilasciato la dichiarazione integrativa in cui comunicava alla banca che Pt_1 il valore delle cose contenute nella cassetta ammontava a € 2.582,28;
- l'ammontare del canone base era correlato all'importo assicurato aggiornato ad €
10.000,00, non avendo il sig. stipulato un'assicurazione aggiuntiva (prevista fino ad Pt_1 un massimale di € 100.000,00);
- la filiale era dotata di otto misure di sicurezza in osservanza del “Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca” del 2017 sottoscritto con le Prefetture;
- alle 16.00 del 31.10.2017 due malviventi, approfittando di un temporaneo guasto delle bussole a seguito del blackout elettrico verificatosi alle ore 7.00 nella centrale elettrica
CP
, si erano introdotti nella filiale ancora aperta al pubblico, mediante la porta per consentire l'accesso ai disabili e successivamente avevano consentito ai complici di raggiungerli dal condotto fognario, attraverso un foro sul muro perimetrale del vano ascensore;
- due rapinatori avevano tenuto sotto controllo il personale della banca mentre gli altri erano scesi nell'interrato dove era presente il caveau, avevano costretto il Coordinatore
Commerciale della banca ad aprire la porta corazzata ed il cancello retrostante, potendo così accedere al locale ove erano allocate le cassette di sicurezza;
- l'accesso al caveau non era quindi avvenuto, come sostenuto da parte attrice, attraverso un foro praticato nel muro ma per il tramite del Collaboratore della Filiale che era stato costretto ad aprirlo con combinazione e chiave sotto minaccia armata;
- alle 17.30 i rapinatori erano quindi usciti dai locali della filiale, utilizzando il foro praticato nel vano ascensore per raggiungere il condotto fognario;
- in ragione delle modalità con cui si era verificato l'evento criminoso, i locali della banca erano idonei a garantire la sicurezza ma per le modalità particolari utilizzate era esclusa la responsabilità della banca ex art. 1839 c.c., essendo dotata di diversi congegni di sicurezza;
- in subordine, la responsabilità risarcitoria della banca doveva essere limitata ad €
2.582,28 pari all'importo dichiarato dall'attore come previsto dagli artt. 2 e 3 del contratto, non potendosi comunque configurare una cola grave;
- il danno doveva essere provato dall'attore;
pagina 4 di 17 - parte attrice non aveva ritenuto di dichiarare alcun incremento dell'importo assicurato, né
aveva stipulato un'assicurazione aggiuntiva adeguata al valore dei preziosi, configurandosi un concorso di responsabilità.
La banca chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice ed in subordine la limitazione della condanna ad € 2.582,28 ovvero al massimo ad € 10.000,00.
3. Svolta l'istruttoria orale, all'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 1409/2022 accoglieva la domanda attrice limitando la condanna della banca al pagamento dell'indennizzo nella somma di € 10.000,00.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. . Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e proponendo appello incidentale condizionato.
7. All'udienza del 13.02.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dalla banca appellata. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale “il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze” (Cass. n. 1935/2020,
v. n. 1600/2024). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum.
9. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo del gravame principale, l'appellante lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa l'inquadramento degli artt. 2
e 3 del contratto di locazione delle cassette di sicurezza nell'ambito applicativo dell'art. 1908
c.c.; secondo l'appellante, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente evidenziato pagina 5 di 17 l'onere a carico della banca di provare che l'inadempimento della prestazione è dovuto a causa ad essa non imputabile anche in caso di clausola limitativa della responsabilità dell'istituto (come quella contenuta nell'art. 3 co. 2 del contratto), si sarebbe limitato a considerarla alla stregua di quella prevista dall'art. 1908 c.c.. Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, l'appellante ritiene che le clausole di cui agli artt. 2
e 3 contenute nel contratto siano “limitative della responsabilità” e non – come ritenuto dal
Tribunale – attributive del valore della cosa assicurata (art. 1908 c.c.); difatti, secondo l'appellante, le clausole non comporterebbero l'esclusione della responsabilità della banca per il residuo non coperto dalla polizza assicurativa, in quanto la Suprema Corte le ha ritenute abusive. Inoltre, dette clausole sarebbero comunque nulle ex art. 1229 c.c. in quanto limitative della responsabilità, con conseguente onere della banca di provare che l'inadempimento è dovuto a colpa lieve, non essendo sufficiente la prova generica della sua diligenza. Le clausole sarebbero altresì inefficaci ex artt. 1341-1342 c.c. non essendo approvate specificatamente per iscritto dal cliente, oltre che vessatorie ex art. 33 e 36 Codice del
Consumo; sotto tale ultimo profilo, la clausola sarebbe invalida a prescindere dal grado di colpa.
11. I primi due motivi dell'appello principale possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
12. L'art. 1839 c. c. descrive il servizio di cassette di sicurezza quale prestazione consistente nel mettere a disposizione del cliente una complessa struttura materiale ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente medesimo nella propria abitazione, tanto con riferimento a manomissioni od attentati intenzionali, quanto con riferimento ad accadimenti meramente colposi od anche naturali
(così Cass. n. 750/1997; n. 1129/1976). La banca si obbliga, verso il pagamento di un canone,
a mettere a disposizione del cliente la cassetta in locali idonei all'espletamento di siffatto servizio ed a provvedere alla custodia dei medesimi e all'integrità della cassetta senza alcun riferimento agli oggetti immessi in essa (che non costituiscono oggetto della custodia), assumendo su di sé due prestazioni coesistenti nella custodia e nel servizio assimilabile a quello locatizio.
13. Delineati l'oggetto e la natura giuridica del servizio bancario delle cassette di sicurezza, la norma richiamata pone sotto il profilo della responsabilità, una presunzione iuris tantum a carico dell'istituto bancario;
difatti, secondo il modello di responsabilità delineato dall'art. 1839 c.c., la banca che presta il servizio di cassette di sicurezza, risponde dell'obbligazione di pagina 6 di 17 custodia, di idoneità dei locali e di integrità delle cassette nei soli limiti in cui l'inadempimento della predetta obbligazione non sia imputabile al caso fortuito.
14. Su questo terreno si innesta, per prassi comune, la previsione di una clausola contrattuale limitativa della responsabilità della banca per il caso in cui il valore delle cose immesse dal cliente nella cassetta di sicurezza ecceda un determinato limite. Tale clausola ricade, secondo quanto più volte ribadito dalla Cassazione (v. n. 20948/2009), sotto il vigore dell'art. 1229
c.c., co.1, secondo cui “è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”.
15. Facendo applicazione di detti principi alla fattispecie, l'art. 2 del contratto stabilisce che l'utente “è tenuto a dichiarare a richiesta della il massimale adeguato a coprire il CP_3
rischio della medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente CP_3
derivare all'utente dalla sottrazione, danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta”. Il successivo art. 3 dispone che “la risponde verso l'utente per CP_3
l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito. Nel caso in cui per qualsiasi ragione la fosse tenuta ad un risarcimento verso CP_3
l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto di quanto disposto all'art. 2”.
16. La Corte ritiene che la predetta clausola limitativa della responsabilità della banca di cui all'art. 3, in correlazione con l'art. 2 (espressamente richiamato), presenti chiari indici di nullità, risolvendosi in un patto di esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, vietato dall'art. 1229 c.c.. Difatti, sulla validità di tale tipologia di clausola, è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello di ritenere che una clausola che dispone che l'uso delle cassette sia concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite, in correlazione con l'altra che, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, imponga di tener conto della clausola precedentemente indicata, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilità, precisando che è onere della banca, che voglia opporre la clausola di esonero, provare che l'inadempimento ad essa imputato sia dovuto solo a colpa lieve: “sono nulle, ai sensi del comma 1 dell'art. 1229 c.c., le clausole inserite nei contratti relativi al servizio bancario delle cassette di sicurezza, che vietano di depositare cose che abbiano un valore superiore ad un determinato ammontare e limitano, in relazione a tale cifra, la responsabilità della banca pure per dolo o colpa grave” (Cass. n.
3389/2003; cfr. n. 20948/2009; n. 28314/2011). “Nel caso di furto di gioielli e denaro custoditi in una cassetta di sicurezza, la banca non può opporre al cliente la clausola di
pagina 7 di 17 esonero della responsabilità prevista nell'ipotesi in cui il valore dichiarato dei beni rubati sia superiore a quello contrattualmente indicato, salvo che non provi che l'inadempimento sia dipeso da colpa lieve” (Cass. n. 18637/2017). In breve, la clausola limitativa della responsabilità è valida solo nei limiti di cui all'art. 1229, co. 1 c. c., operando l'esonero da responsabilità solo in ipotesi di colpa lieve.
17. Premessa la nullità della predetta clausola limitativa della responsabilità della banca appellata e contenuta nel contratto de quo, occorre accertare se la banca abbia adempiuto agli obblighi di diligenza e di custodia su di essa gravanti.
18. Va osservato che, se è vero che l'attore è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, è anche vero, secondo le regole generali di riparto in tema di inadempimento, che la presenza di una clausola di limitazione della responsabilità non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova stabiliti dall'art. 1218 c.c., secondo cui grava sul debitore una presunzione di colpa e quindi l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, posto che la prestazione ricade nella sfera di controllo del debitore ed è sottratta al controllo del creditore, sicché spetta al primo e non al secondo fornire la prova dell'assenza di colpa o della presenza della sola colpa lieve (v. Cass. n. 13434/2013), non potendo, pertanto, certamente addossarsi in capo a chi agisce, l'onere di provare che la convenuta avesse adottato gli accorgimenti necessari per la custodia delle cassette.
19. Ciò premesso, il “caso fortuito” - invocato dalla banca come esimente della propria responsabilità verso il cliente - non può individuarsi nel furto o nella rapina, atteso che trattasi di situazioni prevedibili in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto
(così Cass. n. 28835/2011 (1). Quando non sia invocabile il caso fortuito liberatorio,
l'accertamento della responsabilità gravante sulla banca segue le vie ordinarie e si rende quindi applicabile l'art. 1218 c.c., con l'ovvio corollario che è onere della banca, che voglia opporre la clausola di esonero, nei limiti in cui ne residua l'opponibilità fuori dai casi di dolo o colpa grave, provare che nella specie l'inadempimento ad essa imputato sia dovuto solo a colpa lieve, non essendo sufficiente ad escludere la colpa la prova generica della sua diligenza
(così Cass. n. 28835/2011; n. 18637/2017).
20. Ciò porta la Corte ad esaminare il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle prove acquisite, in quanto la banca avrebbe omesso di fornire la prova del caso fortuito, dell'adeguatezza dei sistemi di protezione e l'assenza di
(1) La giurisprudenza di merito ha escluso che anche la rapina possa integrare un caso fortuito, che esima la banca da responsabilità (Corte d'Appello di Milano, sentenza del 02/07/2005).
pagina 8 di 17 propria negligenza, secondo i principi sopra delineati;
quanto al primo profilo, la rapina non costituirebbe un caso fortuito, essendo comunque prevedibile in ragione dell'attività professionale svolta dall'istituto bancario. Nel corso del giudizio è emerso che la rapina non era avvenuta con mezzi sofisticati tali da annullare i sistemi di protezione, dato che l'accesso al caveau era avvenuto tramite le chiavi consegnate dall'operatore dello sportello e che negli orari di apertura al pubblico non era attivo l'allarme. Quanto ai sistemi di protezione, la banca non avrebbe fornito prova della loro esistenza;
in particolare: la porta principale non era allarmata ed era priva sia di bussola, metal detector funzionante e di vigilanza armata, il caveau era privo di allarme, il muro esterno non era rinforzato (tanto che i malviventi avevano potuto praticare un foro), l'adesione al “Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità” non era idonea ad escludere la responsabilità della banca ed in ogni caso la banca aveva omesso di informare le forze dell'ordine circa il guasto dei sistemi elettronici di sicurezza.
21. Su tale questione, la banca ha proposto appello incidentale condizionato (primo motivo) volto a dimostrare che l'istituto andrebbe esente da responsabilità, configurandosi a suo dire - per la dinamica degli eventi - proprio una ipotesi di “caso fortuito”. In particolare, premesso che la filiale era dotata di otto sistemi di sicurezza (2) sebbene il “Protocollo di Intesa per la prevenzione della criminalità in banca” ne ritenesse sufficienti cinque, secondo la banca l'evento sarebbe ricollegabile al caso fortuito per le seguenti ragioni: 1) l'allagamento della CP centrale elettrica aveva determinato un blackout che aveva messo fuori uso le bussole dell'accesso principale, consentendo l'ingresso dei malviventi nella filiale attraverso la porta di accesso per i disabili;
2) il caveau era stato aperto sotto la minaccia armata rivolta al personale;
3) al momento della rapina (come confermato dal teste erano attive Tes_2
come misure di prevenzione la videoregistrazione, sistema di protezione perimetrale attiva/passiva, dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata, dispositivo di erogazione temporizzata del denaro, adozione di procedure comportamentali codificate per operare in sicurezza e la formazione anticrimine del personale (mentre effettivamente non erano funzionanti la bussola ed il metal detector all'ingresso). Secondo la banca, quindi, sarebbero state apprestate tutte le misure di prevenzione necessarie a neutralizzare qualsiasi fatto criminoso astrattamente prevedibile, non potendosi imputare all'istituto alcuna colpa neppure lieve.
(2) Bussola, metal detector, videoregistrazione, sistema di protezione perimetrale attiva/passiva, dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata, dispositivo di erogazione temporizzata del denaro, adozione di procedure comportamentali codificate per operare in sicurezza e la formazione anticrimine del personale.
pagina 9 di 17 22. La Corte ritiene che nella fattispecie la banca non possa andare esente da colpa.
23. In primis l'adesione da parte della banca al “Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità̀” non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità dell'istituto che sorge dal mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico. Non risulta neppure provato che la banca abbia tempestivamente segnalato alle forze dell'ordine il guasto ai sistemi di controllo degli accessi, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo suddetto (3).
24. Dalle modalità con cui si sono svolti gli eventi, la Corte ritiene che questi non possano ricollegarsi al “caso fortuito” ed è evincibile dalla circostanza che i rapinatori siano potuti agevolmente accedere ai locali della banca, entrare nel caveau, senza che alcun sistema di allarme funzionasse ed aprire le cassette di sicurezza senza che scattasse alcun allarme, non funzionante o disattivato. Le prove orali e documentali acquisite nel giudizio hanno fatto accertare le circostanze che seguono.
CP 25. Innanzitutto, l'allagamento della centrale elettrica , che ha determinato il blackout, è avvenuto alle ore 7.00 (v. pag. 7 comparsa di costituzione banca e doc. n. 5) ed ha messo fuori uso la bussola ed il metal detector posto all'ingresso della filiale sin dal mattino. La circostanza, quindi, era nota alla banca già da prima dell'apertura al pubblico e ciò avrebbe dovuto indurre la banca di approntare (o comunque prevedere) sistemi di sicurezza sostitutivi per l'accesso dall'esterno, ma che tuttavia non ha adottato. Il teste ha confermato Tes_2 la circostanza: “…quel giorno per un blackout era andato in tilt la bussola d'ingresso e il metal-detector… La corrente è stata ripristinata a metà mattina: alle 16,00 ancora non funzionavano né bussola né metal-detector. La porta era chiusa e c'era un collega che introduceva il pubblico, chiedendo di cosa avesse bisogno la singola persona, senza metal- detector.”
26. Ciò porta ad escludere il caso fortuito, quale avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto. La banca era a conoscenza della non operatività della bussola e del metal detector (i malviventi possedevano armi che potevano essere individuate dal metal detector e che poi hanno utilizzato per indurre il personale ad aprire la porta corazzata del caveau) ed al momento in cui è stata ripristinata l'energia elettrica (ore 10.00) e fino al momento in cui è avvenuta la rapina (ore 16.00), la banca aveva tutto il tempo per provvedere ad adottare idonei mezzi di prevenzione o vigilanza sostitutivi;
non può ritenersi oggettivamente sufficiente l'aver posto un impiegato alla porta, senza un
(3) art. 2 “Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto: …carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi)…”
pagina 10 di 17 servizio di vigilanza armata e senza metal detector o altro strumento sostitutivo funzionante.
27. I locali della filiale non erano adeguatamente protetti né allarmati, considerando che la realizzazione del foro nel muro dell'ascensore deve comunque aver richiesto del tempo senza che nessuno se ne sia accorto. Difatti la parete del locale ascensore della banca in cui i malviventi hanno creato un varco di accesso, non era dotata di dispositivo di allarme o di materiale di rinforzo e le cassette di sicurezza non erano collegate ad alcun dispositivo di allarme, né soggette a vigilanza diretta.
28. Né infine la circostanza che gli altri dispositivi di sicurezza non fossero attivi durante la rapina e la mancanza di un sistema idoneo a garantire i rischi prevedibili della rapina non possono essere giustificate dal fatto che sia avvenuta durante l'orario di apertura della banca
(come confermato da teste perché comunque il caveau avrebbe dovuto essere Tes_2
dotato di sistemi di allarme idonei a prevenire tali eventi. Non risulta neppure che il caveau contenente le cassette di sicurezza fosse dotato di sistemi di allarme, come confermato dal teste suddetto (“Negli orari di apertura non vi è allarme: non vi è nemmeno servizio di sorveglianza, specifico sul caveau”), tanto che i malviventi potevano procedere allo scassinamento delle cassette per oltre un'ora e mezzo. Il mancato funzionamento di sistemi di allarme e/o di allerta determina l'esistenza della colpa grave in capo alla banca.
29. In conclusione, la non ha fornito la prova liberatoria di avere adottato le misure CP_3
idonee a garantire la custodia dei locali e l'integrità̀ della cassetta e di non avere adempiuto alla prestazione per causa ad essa non imputabile ex artt. 1839 cc e 1218 c.c., non essendo dotata di adeguate misure di sorveglianza e di allarme. La banca, che avrebbe dovuto eseguire la prestazione con la diligenza qualificata del bonus argentarius, non ha chiarito le ragioni per le quali si è verificato l'evento delittuoso nonostante le misure di sicurezza da lei stessa indicate e non ha provato di avere adottato misure di sicurezza idonee ad escludere l'evento.
La circostanza sostenuta dall'appellata ovvero che il tutto sarebbe dipeso dal blackout elettrico, non è plausibile in considerazione del tempo trascorso fra il ripristino della corrente elettrica (ore 10.00) e l'ora della rapina (ore 16.00).
30. Accertata la responsabilità della banca, al fine di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, occorre passare all'esame dell'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta da un lato, la mancata espunzione dal fascicolo di un documento
(“19708_3200_529914_ACCESSI_DEL_2017.pdf”) in quanto tardivamente ed illegittimamente prodotto dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, il Giudice di prime cure avrebbe ignorato, senza alcuna motivazione, l'istanza di pagina 11 di 17 ammissione della CTU sui documenti n. 7 e 9 contenenti l'elenco dei beni che sarebbero stati custoditi nella cassetta di sicurezza, con relative stime e diretta a quantificare il valore risarcibile dei beni.
31. L'appellata resiste contestando l'attendibilità della teste (sorella dell'attore) Tes_3
relativamente al contenuto della cassetta di sicurezza (corroborata dal documento suddetto che riporta gli accessi effettuati al caveau); inoltre la richiesta di CTU sarebbe comunque inammissibile per difetto di prova sul contenuto della cassetta e comunque sarebbe effettuata su mere riproduzioni fotografiche dei gioielli. In ogni caso, secondo la banca, sarebbe rilevante il comportamento dello in violazione degli artt. 1175, 1225 e 1375 c.c., in Pt_1
quanto egli ha omesso di comunicare alla banca il reale valore dei beni custoditi, ai fini dell'adeguamento della copertura assicurativa (come previsto dal contratto). Il capo della sentenza che ha limitato il risarcimento al limite massimo assicurativo (€ 10.000,00) parametrato sulla dichiarazione di valore rilasciata dallo non è stato oggetto di Pt_1
impugnazione e quindi – secondo la banca – su di esso si è formato il giudicato, non potendosi riconoscere quindi una somma superiore a quella indennizzata
32. Sulla questione della quantificazione del risarcimento, la banca ha proposto altresì appello incidentale condizionato (secondo motivo) censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto attendibile la deposizione dei testi (in particolare della teste Tes_1
moglie dell'attore) che avevano confermato il contenuto della cassetta;
vi sarebbero
[...]
difatti molteplici elementi probatori contrastanti che renderebbero la deposizione inattendibile.
33. La Corte osserva quanto segue.
34. Se da un lato sulla banca grava l'onere probatorio di dimostrare il caso fortuito, dall'altro lato, non grava sull'utente l'onere di dimostrare l'inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità (così Cass. n.
18637/2017).
35. Sotto tale profilo, in merito alla violazione all'onere gravante sul cliente di comunicare alla banca il valore dei beni in cassetta di sicurezza, la sua eventuale omissione non incide sulla rilevanza dell'inadempimento da parte della banca: non è configurabile, da parte dei clienti della banca, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che questi abbiano omesso di informare l'istituto circa i beni immessi nella cassetta ed il loro valore, né tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c. (v. Cass.
pagina 12 di 17 n. 3389/2003; n. 14462/2004).
36. Ciò premesso la Corte ritiene – ritenuta la responsabilità della banca – che in punto di quantificazione del danno la sentenza del Tribunale non possa essere condivisa, laddove ha limitato il danno risarcibile alla somma assicurata (€ 10.000,00).
37. Occorre premettere che nella prova del danno determinato dalla sottrazione dei beni depositati in cassetta di sicurezza, è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali (v. Cass. n. 28067/2008; cfr. anche Cass n. 18637/2017). Il Tribunale ha quindi correttamente ammesso la prova testimoniale diretta ad accertare il contenuto della cassetta, in quanto detta prova, non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo né per l'inverosimiglianza dei fatti che si intendono provare né per la ritenuta inidoneità del teste a farne un resoconto preciso (Cass. n. 9640/1999). Difatti secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in materia di onere della prova circa le domande risarcitorie da furto nelle cassette di sicurezza, viene delineato un onere probatorio attenuato per il cliente danneggiato, in ragione della natura del contratto ed in particolare della considerazione che il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo tipo di servizio bancario.
38. Pertanto, sovviene la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e di non sottovalutare o ignorare, specie se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, considerato che normalmente viene effettuata nell'immediatezza o quasi del fatto criminoso (cfr. Cass. n.
8945/2012). Difatti “in presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualità e del valore dei singoli oggetti trafugati;
della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati;
delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio in contrario - quali il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziosi, ecc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno,
è da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica” (Cass. n.
28067/2008).
39. In sintesi, nel servizio delle cassette di sicurezza, in caso di sottrazione abusiva del pagina 13 di 17 contenuto, è possibile raggiungere la prova del danno attraverso il ricorso a presunzioni semplici (art. 2727 e 2729 c.c.) e poi determinarne la misura con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) per ristorare la vittima del danno che sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare, pur avendolo certamente subito (considerato che la banca non ha contestato che la cassetta fosse vuota).
40. Sulla base di tali principi occorre verificare se, al di là della prova storica circa il contenuto della cassetta, gli elementi acquisiti al giudizio consentono di ritenere raggiunta quanto meno la prova indiretta del danno, cioè del fatto che i beni e gioielli reclamati dall'appellante dovevano trovarsi nella cassetta al momento della rapina. Alla stregua delle riportate indicazioni e del sollecito motivazionale dell'appellante, si deve quindi procedere a nuova valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, da valutare tutti, insieme e gli uni per mezzo degli altri.
41. I testi escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno confermato quanto allegato da parte dello circa il contenuto ed il valore dei beni contenuti in cassetta. Il Tribunale, in Pt_1
parte motiva, ha richiamato le deposizioni testimoniali che hanno confermato che i valori erano superiori a quello dichiarato dallo (€ 2.582,28), ma non ha considerato gli Pt_1
ulteriori principi che regolano la prova del danno in tali fattispecie.
42. Innanzitutto va esaminata la deposizione della teste moglie dello Testimone_1
la teste ha precisato che “nella cassetta di sicurezza c'era un orologio Cartier serie Pt_1
Tank, in oro giallo, di cui non conosco il valore;
un altro orologio Cartier in acciaio;
una medaglia d'oro dell'epoca di;
un tennis di brillanti bianchi;
una collana di Persona_1
zaffiri blu;
una penna Cartier d'argento; degli orecchini di brillanti con pendenti;
orecchini di perle australiane con brillanti;
un pendente con una perla australiana con catena in oro bianco;
un bracciale rigido con zaffiri blu;
un collier d'oro con maglie semi-rigide; un collier
d'oro con pendenti a forma di cuore;
un pendente indiano con rubino;
un collier d'oro con lapislazzuli;
un bracciale rigido d'oro giallo con lapislazzuli blu e brillanti;
un pendente di acquamarina grezza con relativa catena;
quattro blister se ricordo bene;
un anello con zaffiro azzurro e rosa;
un anello in oro giallo in maglia morbida. In ogni caso, vi erano molti altri gioielli per elencare i quali mi rimetto all'elencazione puntuale che era stata fatta in sede di denuncia. Gli oggetti erano tutti di proprietà di mio marito, che li aveva acquistati per investimento” (v. verb. 25.11.2021). La teste ha quindi confermato l'elenco allegato alla denuncia del 5.11.20217 e prodotto in atti.
43. L'appellata ha sostenuto che nella cassetta vi erano alcuni gioielli acquistati dallo Pt_1
pagina 14 di 17 per la moglie, che in quanto divenuta proprietaria, sarebbe stata incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. perché portatrice di un interesse concreto e diretto (o comunque indiretto) all'esito del giudizio. L'eccezione di incapacità a testimoniare della teste va disattesa non essendo giustificato il diniego di ogni attendibilità ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari (come sostenuto dall'appellata), considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza. La circostanza che i gioielli fossero stati acquistati dallo per la moglie, comunque non rileva ai fini della quantificazione del Pt_1
danno, dato che l'obbligazione gravante sulla banca non attiene al contenuto della cassetta.
44. Quanto alla deposizione della teste (sorella dell'appellante), l'appellata ne Tes_3
contesta l'attendibilità, richiamando il documento prodotto dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni, contenente gli accessi della medesima al caveau (essendo delegata per la cassetta dei propri genitori); l'appellante ne ha chiesto l'espunzione in quanto documento di formazione antecedente i termini di preclusione istruttoria.
45. La Corte ritiene, nel ribadire quanto precisato in merito alla capacità a testimoniare del parente, che non vi siano motivi per escludere l'attendibilità della teste, in ragione delle modalità di accesso al caveau riportate dalla teste stessa (“Confermo che i beni indicati erano nella cassetta di sicurezza. Io lo so perché anche i miei genitori hanno una cassetta di sicurezza e sono delegata per il prelievo;
sono stata più volte con mio fratello in per CP_3
aprire la cassetta di sicurezza dei miei genitori: so cosa c'era dentro quella cassetta”). A prescindere dalla eccepita tardività del deposito documentale, in ogni caso risultano vari accessi sia prima sia dopo l'evento criminoso del 31.10.2027, e ciò è sufficiente a rendere attendibile la deposizione, essendo irrilevante la pretesa incompatibilità della tempistica degli accessi sollevata dalla banca con riferimento all'ultimo accesso prima della rapina (la teste ha riferito “Credo di essere stata l'ultima volta insieme con mio fratello un mese prima della rapina”). Tali dichiarazioni, conformi al coacervo probatorio, supportano la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante e inducono a confermare, con presunzione assistita dai requisiti di certezza, gravità e concordanza, la effettiva presenza nella cassetta di sicurezza, al momento della rapina di tutti i beni di cui all'elenco (v. doc. 7 fasc. app.nte).
46. Vi sono comunque altri indizi a favore dello che rendono plausibile quanto Pt_1
dedotto, quali la tempestività della denuncia alla polizia contenente l'elenco dei preziosi sottratti e la condizione economica dell'attore e della sua famiglia derivante dall'attività della società Zecca s.r.l. di cui era amministratore delegato (v. bilanci 2015-2017 doc. 8 fasc. della pagina 15 di 17 banca), che presentava, all'epoca, una situazione finanziaria solida;
tali indici depongono per la verosimiglianza della presenza dei beni elencati, in quanto compatibile con lo status patrimoniale dell'attore.
47. L'appellata si limita ad una contestazione generica dell'elenco de quo, formulando alcune eccezioni in merito alla proprietà di alcuni monili (che sarebbe attribuibile alla moglie dell'appellante). Ed invero le foto e le certificazioni rilasciate dai gioiellieri vanno considerate come fonte di prova riferita alla ricostruzione della prova presuntiva sulla consistenza e presenza stessa dei beni elencati nella cassetta al momento dell'evento criminoso.
L'argomento difensivo della banca circa l'inattendibilità dell'elenco, ferma restando la distinzione fra prova dell'esistenza dei beni e prova del valore, appare non convincente visti i principi giurisprudenziali in punto attenuazione di onere della prova.
48. Va osservato infine che in punto di quantum, il giudice può sempre esercitare il potere discrezionale di valutazione equitativa del danno demandatogli dall'art. 1226 c.c. per i casi in cui il danno sia certo nell'an, ma non sia possibile provarlo nel suo preciso ammontare, per cui si fa ricorso all'equità. Tale giudizio si risolve in una stima generale di un ordine di grandezza di valore supportata dagli elementi e parametri allegati e offerti in produzione dall'interessato, in questo caso consistenti nel suddetto elenco e nella stima dei gioiellieri di fiducia effettuata ex post; tale elencazione non vale come prova tecnica dell'effettivo valore dei beni sottratti, ma come parametro per l'esercizio dell'equità, sostenuta dalla rilevata correttezza della stima supportata dalla circostanza che l'appellata non ha specificatamente contestato la stima di valore né complessiva né dei singoli beni di cui all'elenco suddetto
(doc. 9 fasc. app.nte). Ciò induce la Corte a presumere che le valutazioni dei gioielli siano improntate a correttezza ed a valori di mercato condivisibili. Da quanto precede resta inutile, ai fini del decidere, l'ammissione della CTU volta a stimare il valore dei beni contenuti in cassetta.
49. In conclusione, l'appello principale va accolto, mentre l'appello incidentale condizionato proposto dalla banca va rigettato, con conseguente condanna della banca appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 110.305,00; da detto importo va detratta la somma eventualmente già versata dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado.
50. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione “ex lege” anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va pagina 16 di 17 condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
51. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte di a norma dello stesso art. 13, Controparte_1
comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Parma n.
1409/2022 del 15.12.2022, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di € 110.305,00, previa detrazione di quanto Parte_1
dalla banca versato a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza di primo grado;
- rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
- condanna rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,00 per spese anticipate ed in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale
[...]
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Controparte_1
sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 2 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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