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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 592/2024 al quale è riunito il proc. 826/24 Trib. Min.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. PO EC Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice dott.ssa Irene IA Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili , promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.11.1987 e residente in [...], con cittadinanza albanese, elettivamente domiciliato in Pescara, Strada della Bonifica 48/1, presso lo studio dell'Avv. Enrico De Pascale del foro di Pescara (PEC
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al Email_1 ricorso;
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
16/08/1996 e residente in [...] di fatto domiciliata in Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale, n. 84, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Sulmona alla Via Galileo Galilei, n. 2
, presso lo studio dell'Avv. Arselinda Shoshi del Foro di Sulmona (PEC
che la rappresenta e difende giusta procura allegata Email_2 alla memoria di costituzione in giudizio;
Resistente
Nonché nata in [...] il [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._3
nata in [...] il [...] (C.F.: )), CP_3 C.F._4 rappresentate dal curatore speciale Avv. Alessandra Vella del Foro di Sulmona;
Intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 8.10.2025.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.11.2025 ha chiesto di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Durazzo (Albania) il
29.08.2014, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del
Comune di Chieti con atto n. 28 del 26.02.2024, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ed con collocamento prevalente CP_2 CP_3 presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Sulmona, alla Via
Circonvallazione Occidentale n. 84, con diritto di visita del padre secondo i modi ed i termini previsti nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti ed allegato e ratificando, in merito al contributo di mantenimento ed a tutte le spese ordinarie, straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludiche, quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Chieti con Decreto n. cronol.
6282/2022 del 14.07.2022 reso nel procedimento R.G. n. 1223/2022, così come previsto nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Durazzo (Albania) il Parte_2
29.08.2014 e che la moglie, per effetto delle nozze, ha acquisito il cognome del marito;
- che le parti sono cittadini albanesi;
che il matrimonio è stato trascritto presso il Comune di Chieti in data 26.02.2024;
- che dalla loro unione sono nate le piccole (2014) e CP_2 CP_3
(2016) residenti in [...], successivamente dimoranti presso la casa della madre sita in Sulmona alla Via pag. 2/14 Circonvallazione Occidentale 84 e poi, dal 10.09.2024, ospitate presso la
Casa-famiglia per minori di RA (AQ) – attualmente Persona_1 affidate al Servizio Sociale di Chieti;
- che da diversi anni i coniugi vivono una fase crescente di deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità, contrasti e continui litigi, essendo definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale;
- che la prosecuzione della convivenza di è intollerabile a causa di indissolubili dissidi e persistenti incomprensioni, dovuti alla estrema gelosia nutrita dalla sig.ra nei confronti del marito, ma anche alla CP_1 violazione, da parte della stessa, degli obblighi familiari ed alle carenze dalla medesima mostrate nell'accudimento delle figlie;
- che, già nel 2021, dopo aver abbandonato la casa coniugale, la sig.ra ha querelato il marito accusandolo falsamente di maltrattamenti in CP_1 famiglia e poi, con ricorso ex art. 337 bis c.c., lo ha convenuto in giudizio avviando un procedimento per la regolamentazione dei rapporti economici relativi alla prole, all'esito del quale il Tribunale Civile di Chieti, con
Decreto n. cron. 6282/2022 emesso in data 28.06.2022;
- che l'unica a percepire reddito è la sig.ra la quale lavora come CP_1 dipendente di un albergo in Sulmona;
- di essere inabile al lavoro poiché, in data 13.10.2021, ha subito un gravissimo incidente sul lavoro, avendo perso gran parte della mano sinistra;
- di percepire mensilmente una rendita INAIL che ammonta ad € 1.000,00 circa;
- che è pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila un procedimento per la verifica della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, iscritto al R.G. n. 826/2024 V.G. - consistente nel prosieguo del precedente procedimento R.G. n. 231/2021 V.G. già conclusosi con Decreto CP_ del 25.05.2023 con cui le minori ed venivano affidate al CP_2
Servizio Sociale di Chieti e collocate in comunità;
- che i genitori, nell'interesse supremo delle minori, in data 30.05.2024, si sono accordati sull'affido e sul collocamento delle figlie, sottoscrivendo congiuntamente un Piano Genitoriale;
pag. 3/14 - che la fattispecie può essere regolata dalle norme di diritto albanese disciplinanti la materia, in applicazione dell'art. 8 regolamento U.E. Roma
III, avendo entrambi i coniugi conservato la nazionalità albanese, prevedendo il Codice della famiglia vigente in Albania la possibilità per ciascun coniuge di presentare in Tribunale richiesta per lo scioglimento del matrimonio a causa dell'interruzione della convivenza conseguente alla violazione degli obblighi familiari e ai maltrattamenti.
Si è costituita in giudizio la signora la quale ha chiesto l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “In via principale rigettando ogni domanda contraria del ricorrente 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Durazzo (Albania) il 29.08.2014, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Chieti con atto n. 28 del 26.02.2024, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto 2. Disporre l'affidamento condiviso delle minori ed con collocamento prevalente CP_2 CP_3 presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Sulmona, alla Via
Circonvallazione Occidentale n. 84, con diritto di visita del padre secondo i modi ed i termini previsti nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti ed allegato in merito al contributo di mantenimento delle figlie minori ed a tutte le spese ordinarie, straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludiche, ecc. ratificare quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Chieti con
Decreto n. cronol. 6282/2022 del 14.07.2022 reso nel procedimento R.G. n.
1223/2022, così come previsto nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti ed allegato al doc n 6 della parte ricorrente;
3. Condannare parte ricorrente alle spese processuali. In via riconvenzionale 4. Disporre che le minori CP_2
e stabiliscano la residenza presso la casa materna in Sulmona
[...] CP_3
(AQ) alla Via Circonvallazione Occidentale, n. 84; 5. Disporre l'assegno unico in favore della SI;
6. Disporre in mantenimento/assegno CP_1 divorzile in favore della coniuge della somma di euro 200,00”. CP_1
A fondamento delle conclusioni ha dedotto:
- che le minori attualmente frequentano la scuola in Sulmona (AQ) e più precisamente la primogenita frequenta il quinto anno della scuola CP_2
Primaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “Masciangioli” di pag. 4/14 CP_ Sulmona, invece la piccola frequenta il terzo anno della Scuola
Primaria di primo grado “L- Radice” in Sulmona;
- che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei maltrattamenti che il ricorrente ha operato per anni ed in costanza di matrimonio fino all'anno
2021 nei confronti della coniuge;
- che il ricorrente è tutt'ora imputato dinanzi al Tribunale di Chieti sezione penale RGNR n. 1193/2021 per il delitto p. e p. dall'art. 572, co. 1 e 2 c.p. unitamente ai nonni paterni delle minori;
CP_
- che l'odierna parte resistente insieme alle minori e veniva CP_2 presa in carico dal Centro Antiviolenza “Donna Alpha” di Chieti;
- che il ricorrente veniva sospeso della responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila all'interno del procedimento n.
231/2021 con provvedimento del 10.06.2021 per poi essere reintegrato dalla medesima autorità con provvedimento del 17/11/2022;
- che prima della fuoriuscita della resistente dalla casa rifugio, l'allora SS di
Chieti e la responsabile del Cav di Sulmona, poiché la SI CP_1 non aveva all'epoca alcuna rete familiare nel territorio di Sulmona, CP_ offrivano alla stessa la possibilità di inserire le minori e in CP_2 casa-famiglia in forma di semiresidenziale e ciò esclusivamente al fine di occuparsi delle minori allorquando la madre delle stesse si recasse a lavoro;
- che il Tribunale per i Minorenni con provvedimento del maggio 2023, rilevava la litigiosità tra le parti, la quale avrebbe avuto effetti negativi sulle minori, e disponeva il collocamento in struttura delle stesse per la durata di mesi 12;
- che il Giudice Delegato presso il Tribunale per i Minorenni non convalidò il collocamento delle minori in struttura;
le quali a fare data dal 19.12.2024 hanno fatto ingresso nella casa materna;
- di essere stata licenziata in data 31.12.2024;
- che il ricorrente non ha provveduto a versare quanto dovuto a titolo di mantenimento per le minori;
- di non aver potuto trasferire la sua residenza formale e quella delle minori in Sulmona poiché il padre delle minori si rifiuta di dare il proprio consenso al trasferimento della residenza delle minori, nonostante vi sia il piano genitoriale che prevede il collocamento delle minori presso la casa materna;
pag. 5/14 - di non poter dunque richiedere alcuna agevolazione dedicata alle persone residenti quali bonus luce, gas, affitto, mensa scolastica minori e/o agevolazioni del cd reddito di inclusione ecc;
- di essere aiutata dai genitori in attesa della disoccupazione;
- che non si conoscono i redditi del ricorrente.
Con la memoria difensiva ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c. il ricorrente ha contestato le circostanze dedotte da parte resistente nella propria memoria rilevando, in particolare, che la querela per maltrattamenti è stata presentata da parte della resistente solo a scopo vendicativo;
che la stessa ha eluso l'esecuzione dei decreti del 19.05.2022 e del 17.11.2022 emessi dal Tribunale dei Minorenni di
L'Aquila, non consentendo al ricorrente di avere rapporti con le figlie;
che il Piano
Genitoriale è stato redatto di comune accordo;
che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in quanto la capacità reddituale della stessa va ben oltre quella del ricorrente;
di opporsi al richiesto cambio di residenza delle bambine, temendo che la sig.ra possa, CP_1 con le bambine, successivamente trasferirsi lontano dall'attuale regione di residenza, così mortificando ancor di più il diritto di visita del padre;
che la resistente ha già assunto iniziative arbitrarie e dannose per le bambine, ostacolando i rapporti fra queste ed il ricorrente.
All'udienza del 12.2.2025, non comparsa parte ricorrente, è stata sentita in interrogatorio libero la sig.ra la quale ha dato atto di aver necessità CP_1 che la residenza delle minori sia trasferita a Sulmona, non potendo altrimenti accedere a dei benefici economici;
di aver scoperto di avere quattro vertebre schiacciate e che, dunque, il rischio di non poter lavorare è alto;
di essere in disoccupazione e di percepire la AS per € 155,00 mensili;
di percepire l'Assegno
Unico, per intero, e che lo stesso ammonta ad € 590; che il da dicembre non CP_2 versa il mantenimento per le minori;
che il padre rispetta il calendario di visite concordato.
Alla stessa udienza, data la pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila n. 826/2024, si demandava alla cancelleria l'acquisizione del fascicolo, riservando, all'esito della stessa, l'adizione dei provvedimenti provvisori e quelli istruttori.
pag. 6/14 Con decreto del 21.3.2025, non essendo pervenuti gli atti dal Tribunale per i
Minorenni, è stata fissata una udienza interlocutoria per il 16.4.2025, all'esito della quale è stata riservata la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
In data 17.4.2025 è pervenuto il fascicolo cartaceo dal Tribunale per i Minorenni, contente altresì il provvedimento del 13.3.2025 con cui il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato a sua incompetenza, rimettendo gli atti al Tribunale di Sulmona ai sensi dell'art. 38 disp. att. non ritenendo, in via provvisoria, di dover confermare il precedente regime di affido delle minori al servizio sociale.
Con ordinanza del 9.5.2025 è stata disposta in via preliminare la riunione al presente fascicolo di quello avente n. 826/2024 R.G. Trib. Minorenni e sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, conferendo incarico al Servizio
Sociale di Sulmona, unitamente a quello di Chieti, competente per la residenza del ricorrente, a monitorare il nucleo familiare, con onere di far pervenire relazione di aggiornamento del nucleo entro il termine specificato nell'ordinanza richiamata.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 8.10.2025, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso la causa che è stata rimessa alla decisione del Collegio in camera di consiglio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è ammissibile e fondata.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie
(pronunciare, cioè, direttamente il divorzio in applicazione della legge albanese), deve rilevarsi che entrambe le parti hanno validamente invocato l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi, richiamando le disposizioni dell'ordinamento albanese (art. 125 e seguenti del Codice di Famiglia della
Repubblica di Albania).
La legge albanese consente il divorzio o scioglimento del matrimonio senza richiedere un pregresso periodo di separazione e contempla tre forme di divorzio: su comune accordo dei coniugi, per richiesta di uno dei coniugi e per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni.
In particolare, in base all'art. 132 del codice della famiglia della Repubblica di
Albania (legge n.
9.062 dell'8/5/2003), ciascuno dei coniugi può chiedere lo pag. 7/14 scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti, gravi offese, violazione della fedeltà coniugale, malattia mentale incurabile, grave condanna penale del coniuge o per qualsiasi altro motivo che costituisca violazione di obbligazioni ripetute derivanti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile e il matrimonio ha perso il suo scopo per il coniuge attore o per entrambi i coniugi. Inoltre, in base all'art. 133 del medesimo codice, il giudice decide sulla colpevolezza, nello scioglimento del matrimonio, solo quando ciò sia richiesto da uno o da entrambi i coniugi, domanda che, nel caso di specie, non è stata svolta.
Entrando nel merito della domanda formulata, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi in Albania e trascritto presso il
Comune di Chieti, ricorrendone le condizioni e i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiaramente che i coniugi, che hanno chiesto entrambi la pronuncia di divorzio diretto, vivono separatamente da oltre tre anni ( quantomeno dal maggio 2021) anche in ragione della grave conflittualità tra gli stessi che è sfociata in procedimenti penali che vedono, o hanno visto, entrambi imputati su denuncia querela sporta dall'altro coniuge.
A questo proposito si deve sottolineare che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude la pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge - i cui effetti, anche sotto questo specifico profilo, non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in riferimento all'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass. 25.7.2006 n. 16978).
Parte resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore pari ad € 200,00 mensili.
Alla domanda si è opposto il ricorrente ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto.
In diritto deve rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla sussistenza del prerequisito di una posizione di squilibrio economico tra gli ex coniugi in occasione dello scioglimento del matrimonio, ossia alla sussistenza di un coniuge debole il quale si trovi in una condizione di inadeguatezza dei mezzi e pag. 8/14 impossibilità oggettiva di procurarseli, che comporta un accertamento preliminare sul punto, dal cui esito positivo deriva l'ulteriore valutazione degli elementi indicati dalla norma ad opera del giudice. L'orientamento di legittimità espresso dalle
Sezioni Unite del 2018, confermato dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019, Cass. civ. n. 25556/2025; Cass. civ. n. 9887/2025).
È dunque necessario, prima di effettuare la valutazione relativa al contributo fornito dal coniuge debole all'economia domestica e all'eventuale incremento del patrimonio dell'altro coniuge, comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi dovendosi in primo luogo verificare se uno dei due si trovi in una posizione di debolezza a seguito della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.
L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di disparità economica e successivamente in relazione dei presupposti di riconoscimento previsti dalla normativa grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul richiedente il quale ha l'onere di provare gli elementi di fatto sul quale si fonda la propria domanda.
Per ciò che attiene alla capacità reddituale della emerge che la stessa è priva CP_2 di una occupazione lavorativa dal dicembre del 2024, che percepisce la AS e l'assegno Unico per intero ed essendo aiutata dai genitori dovendo sostenere i costi per la locazione dell'immobile ove la stessa vive nonché le spese per il mantenimento suo e, per quanto di spettanza, delle figlie. Il ricorrente, inabile al pag. 9/14 lavoro in ragione di un sinistro, percepisce una rendita INAIL pari ad € 1208,26 mensili.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta dimostrato il prerequisito dell'effettiva esistenza di un divario tra le condizioni patrimoniali dei coniugi per la inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente nonché della obiettiva incapacità di procurarsi i necessari mezzi per vivere.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la resistente, sulla quale grava l'onere della prova, ha depositato documentazione bancaria parziale che non consente di ricostruire, a pieno, la sua situazione patrimoniale.
Invero, dall'estratto di conto corrente depositato (relativo al solo anno 2024) non è possibile stabilire l'ammontare delle risorse disponibili (non essendo presente il saldo) e dovendosi presumere che la possieda altri conti correnti in quanto in CP_2 quello depositato non vi sono gli accrediti per lo stipendio percepito nel corso del
2024 essendo in tale periodo occupata lavorativamente.
Neppure vi è prova che la resistente non possa, per ragioni obiettive, procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, avendo neppure trent'anni ed avendo lavorato fino ad un recente passato. Inoltre, deve evidenziarsi che sono rimaste indimostrate le allegazioni in punto di una probabile futura incapacità lavorativa svolte in corso di causa da parte della resistente.
La richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile deve, dunque, essere rigettata.
Per quanto riguarda le modalità di affido delle due figli minori ed il loro mantenimento domande per le quali anche sussiste la giurisdizione italiana, possono essere confermati, per le motivazioni già indicate, i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciato dal giudice istruttore, non essendo emersi nuovi elementi tenuto conto di quanto rappresentato dal Servizio con le relazioni depositate il 15.9.2025 e della situazione riprodotta dal Curatore speciale.
Appare necessario, in ogni caso, al fine di superare le ordinarie difficoltà gestorie riportate nella relazione, anche e soprattutto nell'interesse delle minori, che prosegua il monitoraggio in corso, anche attraverso l'educativa domiciliare, come suggerito anche dal Servizio, fino a quando il Servizio incaricato lo riterrà opportuno.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito, devono essere integralmente compensate tra le parti.
pag. 10/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 29.8.2014 tra , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieti in data 26.2.2024;
- dispone che l'Ufficiale dello stato civile competente provveda all'annotazione della sentenza;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente CP_1
;
[...]
- dispone l'affidamento congiunto di e ad entrambi i CP_2 CP_3 genitori;
- dispone la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna sita in Sulmona, Via Circonvallazione Occidentale n. 84;
- dispone che il padre possa esercitare il suo diritto di visita secondo il calendario:
Durante la settimana quando le bambine devono fare terapia e/o attività
(due giorni a settimana), verranno accompagnate una volta dal padre ed una dalla madre;
mentre quando le bambine sono libere con il padre su semplice richiesta, in tempo utile e previo preavviso.
b) Nei fine settimana (venerdì, sabato, domenica) le bambine trascorreranno il week-end a settimane alternate tra il padre e la madre.
Nel week-end spettante al padre questi dovrà prendere le bambine dalle ore
18.00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica. Nel week-end spettante al padre le bambine verranno prelevate dallo stesso presso il Centro
Commerciale il Borgo sito in Sulmona (o in altro luogo concordato dalle parti) ove le riaccompagnerà all'orario stabilito.
c) Entrambi i genitori si impegnano a consentire l'un l'altro il contatto telefonico quotidiano con le bambine.
pag. 11/14 d) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo decorrente dal 25 Dicembre al 31 Dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alternati con la madre.
e) Durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo di tre giorni ad anni alternati con la madre.
f) Il principio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori regolerà la permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro in occasione delle principali festività (Ognissanti, 1° maggio, ecc. ecc.) e delle ricorrenze familiari. Così sarà anche per il compleanno delle bambine, compatibilmente con il calendario settimanale. In occasione di ogni festività i genitori avranno diritto di telefonare alle figlie.
g) Durante le vacanze estive il padre, fatto salvo il diritto di visita come sopra disciplinato, potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 20 giorni, i quali possono essere anche continuativi, da concorda-re con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando sempre le attività riabilitative in corso .
h) I genitori dovranno comunicare l'uno all'altro la destinazione e la durata di eventuali gite e/o vacanze fuori dalla città di rispettiva residenza, impegnandosi a consentire il contatto telefonico quotidiano con le bambine.
i) Quando le bambine si spostano da una casa all'altra è utile che portino con sé una nota di accompagnamento per le informazioni necessarie, che includano medicine e relativi dosaggi, compiti a casa, progetti scolastici, attività sociali e relativo equipaggiamento, ecc. ecc.
j) Ogni genitore deve garantire che le figlie abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali adeguati a tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
k) Ogni genitore potrà incontrare le figlie anche in giorni ed orari differenti, previo avviso e compatibilmente con gli impegni dell'altro.
l) Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche educative e ricreative delle bambine;
m) Qualora le figlie fossero ammalate le stesse verranno curate ed accudite nel luogo in cui si trovano sino alla completa guarigione. Se ciò dovesse accedere nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà
pag. 12/14 contattarle, anche tramite videochiamate, salvo poi recuperare gli incontri con le stesse in altra data, previo accordo telefonico.
- conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , la CP_2 CP_3 somma mensile di € 300,00, (150,00 euro per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versare alla madre entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo richiamato in motivazione, cui si fa espresso rinvio;
dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla resistente CP_1
[...]
- autorizza a richiedere all'Ufficio competente il trasferimento CP_1 della residenza anagrafica delle minori e presso la CP_2 CP_3 residenza materna in Sulmona, Via Circonvallazione Occidentale n. 84;
- Conferma in capo al Servizio Sociale Professionale del Comune di Sulmona di monitorare il nucleo familiare, anche tramite l'ausilio di educatore domiciliare, rapportandosi con il Servizio Sociale del Comune di Chieti che seguiva il nucleo e competente per la residenza del padre;
- Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Giudice ist. est. Il Presidente
Irene IA PO EC
pag. 13/14 pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. PO EC Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice dott.ssa Irene IA Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili , promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.11.1987 e residente in [...], con cittadinanza albanese, elettivamente domiciliato in Pescara, Strada della Bonifica 48/1, presso lo studio dell'Avv. Enrico De Pascale del foro di Pescara (PEC
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al Email_1 ricorso;
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
16/08/1996 e residente in [...] di fatto domiciliata in Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale, n. 84, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Sulmona alla Via Galileo Galilei, n. 2
, presso lo studio dell'Avv. Arselinda Shoshi del Foro di Sulmona (PEC
che la rappresenta e difende giusta procura allegata Email_2 alla memoria di costituzione in giudizio;
Resistente
Nonché nata in [...] il [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._3
nata in [...] il [...] (C.F.: )), CP_3 C.F._4 rappresentate dal curatore speciale Avv. Alessandra Vella del Foro di Sulmona;
Intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 8.10.2025.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.11.2025 ha chiesto di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Durazzo (Albania) il
29.08.2014, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del
Comune di Chieti con atto n. 28 del 26.02.2024, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ed con collocamento prevalente CP_2 CP_3 presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Sulmona, alla Via
Circonvallazione Occidentale n. 84, con diritto di visita del padre secondo i modi ed i termini previsti nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti ed allegato e ratificando, in merito al contributo di mantenimento ed a tutte le spese ordinarie, straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludiche, quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Chieti con Decreto n. cronol.
6282/2022 del 14.07.2022 reso nel procedimento R.G. n. 1223/2022, così come previsto nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Durazzo (Albania) il Parte_2
29.08.2014 e che la moglie, per effetto delle nozze, ha acquisito il cognome del marito;
- che le parti sono cittadini albanesi;
che il matrimonio è stato trascritto presso il Comune di Chieti in data 26.02.2024;
- che dalla loro unione sono nate le piccole (2014) e CP_2 CP_3
(2016) residenti in [...], successivamente dimoranti presso la casa della madre sita in Sulmona alla Via pag. 2/14 Circonvallazione Occidentale 84 e poi, dal 10.09.2024, ospitate presso la
Casa-famiglia per minori di RA (AQ) – attualmente Persona_1 affidate al Servizio Sociale di Chieti;
- che da diversi anni i coniugi vivono una fase crescente di deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità, contrasti e continui litigi, essendo definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale;
- che la prosecuzione della convivenza di è intollerabile a causa di indissolubili dissidi e persistenti incomprensioni, dovuti alla estrema gelosia nutrita dalla sig.ra nei confronti del marito, ma anche alla CP_1 violazione, da parte della stessa, degli obblighi familiari ed alle carenze dalla medesima mostrate nell'accudimento delle figlie;
- che, già nel 2021, dopo aver abbandonato la casa coniugale, la sig.ra ha querelato il marito accusandolo falsamente di maltrattamenti in CP_1 famiglia e poi, con ricorso ex art. 337 bis c.c., lo ha convenuto in giudizio avviando un procedimento per la regolamentazione dei rapporti economici relativi alla prole, all'esito del quale il Tribunale Civile di Chieti, con
Decreto n. cron. 6282/2022 emesso in data 28.06.2022;
- che l'unica a percepire reddito è la sig.ra la quale lavora come CP_1 dipendente di un albergo in Sulmona;
- di essere inabile al lavoro poiché, in data 13.10.2021, ha subito un gravissimo incidente sul lavoro, avendo perso gran parte della mano sinistra;
- di percepire mensilmente una rendita INAIL che ammonta ad € 1.000,00 circa;
- che è pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila un procedimento per la verifica della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, iscritto al R.G. n. 826/2024 V.G. - consistente nel prosieguo del precedente procedimento R.G. n. 231/2021 V.G. già conclusosi con Decreto CP_ del 25.05.2023 con cui le minori ed venivano affidate al CP_2
Servizio Sociale di Chieti e collocate in comunità;
- che i genitori, nell'interesse supremo delle minori, in data 30.05.2024, si sono accordati sull'affido e sul collocamento delle figlie, sottoscrivendo congiuntamente un Piano Genitoriale;
pag. 3/14 - che la fattispecie può essere regolata dalle norme di diritto albanese disciplinanti la materia, in applicazione dell'art. 8 regolamento U.E. Roma
III, avendo entrambi i coniugi conservato la nazionalità albanese, prevedendo il Codice della famiglia vigente in Albania la possibilità per ciascun coniuge di presentare in Tribunale richiesta per lo scioglimento del matrimonio a causa dell'interruzione della convivenza conseguente alla violazione degli obblighi familiari e ai maltrattamenti.
Si è costituita in giudizio la signora la quale ha chiesto l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “In via principale rigettando ogni domanda contraria del ricorrente 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Durazzo (Albania) il 29.08.2014, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Chieti con atto n. 28 del 26.02.2024, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto 2. Disporre l'affidamento condiviso delle minori ed con collocamento prevalente CP_2 CP_3 presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Sulmona, alla Via
Circonvallazione Occidentale n. 84, con diritto di visita del padre secondo i modi ed i termini previsti nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti ed allegato in merito al contributo di mantenimento delle figlie minori ed a tutte le spese ordinarie, straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludiche, ecc. ratificare quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Chieti con
Decreto n. cronol. 6282/2022 del 14.07.2022 reso nel procedimento R.G. n.
1223/2022, così come previsto nel Piano Genitoriale sottoscritto da entrambe le parti ed allegato al doc n 6 della parte ricorrente;
3. Condannare parte ricorrente alle spese processuali. In via riconvenzionale 4. Disporre che le minori CP_2
e stabiliscano la residenza presso la casa materna in Sulmona
[...] CP_3
(AQ) alla Via Circonvallazione Occidentale, n. 84; 5. Disporre l'assegno unico in favore della SI;
6. Disporre in mantenimento/assegno CP_1 divorzile in favore della coniuge della somma di euro 200,00”. CP_1
A fondamento delle conclusioni ha dedotto:
- che le minori attualmente frequentano la scuola in Sulmona (AQ) e più precisamente la primogenita frequenta il quinto anno della scuola CP_2
Primaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “Masciangioli” di pag. 4/14 CP_ Sulmona, invece la piccola frequenta il terzo anno della Scuola
Primaria di primo grado “L- Radice” in Sulmona;
- che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei maltrattamenti che il ricorrente ha operato per anni ed in costanza di matrimonio fino all'anno
2021 nei confronti della coniuge;
- che il ricorrente è tutt'ora imputato dinanzi al Tribunale di Chieti sezione penale RGNR n. 1193/2021 per il delitto p. e p. dall'art. 572, co. 1 e 2 c.p. unitamente ai nonni paterni delle minori;
CP_
- che l'odierna parte resistente insieme alle minori e veniva CP_2 presa in carico dal Centro Antiviolenza “Donna Alpha” di Chieti;
- che il ricorrente veniva sospeso della responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila all'interno del procedimento n.
231/2021 con provvedimento del 10.06.2021 per poi essere reintegrato dalla medesima autorità con provvedimento del 17/11/2022;
- che prima della fuoriuscita della resistente dalla casa rifugio, l'allora SS di
Chieti e la responsabile del Cav di Sulmona, poiché la SI CP_1 non aveva all'epoca alcuna rete familiare nel territorio di Sulmona, CP_ offrivano alla stessa la possibilità di inserire le minori e in CP_2 casa-famiglia in forma di semiresidenziale e ciò esclusivamente al fine di occuparsi delle minori allorquando la madre delle stesse si recasse a lavoro;
- che il Tribunale per i Minorenni con provvedimento del maggio 2023, rilevava la litigiosità tra le parti, la quale avrebbe avuto effetti negativi sulle minori, e disponeva il collocamento in struttura delle stesse per la durata di mesi 12;
- che il Giudice Delegato presso il Tribunale per i Minorenni non convalidò il collocamento delle minori in struttura;
le quali a fare data dal 19.12.2024 hanno fatto ingresso nella casa materna;
- di essere stata licenziata in data 31.12.2024;
- che il ricorrente non ha provveduto a versare quanto dovuto a titolo di mantenimento per le minori;
- di non aver potuto trasferire la sua residenza formale e quella delle minori in Sulmona poiché il padre delle minori si rifiuta di dare il proprio consenso al trasferimento della residenza delle minori, nonostante vi sia il piano genitoriale che prevede il collocamento delle minori presso la casa materna;
pag. 5/14 - di non poter dunque richiedere alcuna agevolazione dedicata alle persone residenti quali bonus luce, gas, affitto, mensa scolastica minori e/o agevolazioni del cd reddito di inclusione ecc;
- di essere aiutata dai genitori in attesa della disoccupazione;
- che non si conoscono i redditi del ricorrente.
Con la memoria difensiva ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c. il ricorrente ha contestato le circostanze dedotte da parte resistente nella propria memoria rilevando, in particolare, che la querela per maltrattamenti è stata presentata da parte della resistente solo a scopo vendicativo;
che la stessa ha eluso l'esecuzione dei decreti del 19.05.2022 e del 17.11.2022 emessi dal Tribunale dei Minorenni di
L'Aquila, non consentendo al ricorrente di avere rapporti con le figlie;
che il Piano
Genitoriale è stato redatto di comune accordo;
che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in quanto la capacità reddituale della stessa va ben oltre quella del ricorrente;
di opporsi al richiesto cambio di residenza delle bambine, temendo che la sig.ra possa, CP_1 con le bambine, successivamente trasferirsi lontano dall'attuale regione di residenza, così mortificando ancor di più il diritto di visita del padre;
che la resistente ha già assunto iniziative arbitrarie e dannose per le bambine, ostacolando i rapporti fra queste ed il ricorrente.
All'udienza del 12.2.2025, non comparsa parte ricorrente, è stata sentita in interrogatorio libero la sig.ra la quale ha dato atto di aver necessità CP_1 che la residenza delle minori sia trasferita a Sulmona, non potendo altrimenti accedere a dei benefici economici;
di aver scoperto di avere quattro vertebre schiacciate e che, dunque, il rischio di non poter lavorare è alto;
di essere in disoccupazione e di percepire la AS per € 155,00 mensili;
di percepire l'Assegno
Unico, per intero, e che lo stesso ammonta ad € 590; che il da dicembre non CP_2 versa il mantenimento per le minori;
che il padre rispetta il calendario di visite concordato.
Alla stessa udienza, data la pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila n. 826/2024, si demandava alla cancelleria l'acquisizione del fascicolo, riservando, all'esito della stessa, l'adizione dei provvedimenti provvisori e quelli istruttori.
pag. 6/14 Con decreto del 21.3.2025, non essendo pervenuti gli atti dal Tribunale per i
Minorenni, è stata fissata una udienza interlocutoria per il 16.4.2025, all'esito della quale è stata riservata la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
In data 17.4.2025 è pervenuto il fascicolo cartaceo dal Tribunale per i Minorenni, contente altresì il provvedimento del 13.3.2025 con cui il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato a sua incompetenza, rimettendo gli atti al Tribunale di Sulmona ai sensi dell'art. 38 disp. att. non ritenendo, in via provvisoria, di dover confermare il precedente regime di affido delle minori al servizio sociale.
Con ordinanza del 9.5.2025 è stata disposta in via preliminare la riunione al presente fascicolo di quello avente n. 826/2024 R.G. Trib. Minorenni e sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, conferendo incarico al Servizio
Sociale di Sulmona, unitamente a quello di Chieti, competente per la residenza del ricorrente, a monitorare il nucleo familiare, con onere di far pervenire relazione di aggiornamento del nucleo entro il termine specificato nell'ordinanza richiamata.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 8.10.2025, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso la causa che è stata rimessa alla decisione del Collegio in camera di consiglio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è ammissibile e fondata.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie
(pronunciare, cioè, direttamente il divorzio in applicazione della legge albanese), deve rilevarsi che entrambe le parti hanno validamente invocato l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi, richiamando le disposizioni dell'ordinamento albanese (art. 125 e seguenti del Codice di Famiglia della
Repubblica di Albania).
La legge albanese consente il divorzio o scioglimento del matrimonio senza richiedere un pregresso periodo di separazione e contempla tre forme di divorzio: su comune accordo dei coniugi, per richiesta di uno dei coniugi e per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni.
In particolare, in base all'art. 132 del codice della famiglia della Repubblica di
Albania (legge n.
9.062 dell'8/5/2003), ciascuno dei coniugi può chiedere lo pag. 7/14 scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti, gravi offese, violazione della fedeltà coniugale, malattia mentale incurabile, grave condanna penale del coniuge o per qualsiasi altro motivo che costituisca violazione di obbligazioni ripetute derivanti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile e il matrimonio ha perso il suo scopo per il coniuge attore o per entrambi i coniugi. Inoltre, in base all'art. 133 del medesimo codice, il giudice decide sulla colpevolezza, nello scioglimento del matrimonio, solo quando ciò sia richiesto da uno o da entrambi i coniugi, domanda che, nel caso di specie, non è stata svolta.
Entrando nel merito della domanda formulata, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi in Albania e trascritto presso il
Comune di Chieti, ricorrendone le condizioni e i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiaramente che i coniugi, che hanno chiesto entrambi la pronuncia di divorzio diretto, vivono separatamente da oltre tre anni ( quantomeno dal maggio 2021) anche in ragione della grave conflittualità tra gli stessi che è sfociata in procedimenti penali che vedono, o hanno visto, entrambi imputati su denuncia querela sporta dall'altro coniuge.
A questo proposito si deve sottolineare che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude la pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge - i cui effetti, anche sotto questo specifico profilo, non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in riferimento all'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass. 25.7.2006 n. 16978).
Parte resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore pari ad € 200,00 mensili.
Alla domanda si è opposto il ricorrente ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto.
In diritto deve rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla sussistenza del prerequisito di una posizione di squilibrio economico tra gli ex coniugi in occasione dello scioglimento del matrimonio, ossia alla sussistenza di un coniuge debole il quale si trovi in una condizione di inadeguatezza dei mezzi e pag. 8/14 impossibilità oggettiva di procurarseli, che comporta un accertamento preliminare sul punto, dal cui esito positivo deriva l'ulteriore valutazione degli elementi indicati dalla norma ad opera del giudice. L'orientamento di legittimità espresso dalle
Sezioni Unite del 2018, confermato dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019, Cass. civ. n. 25556/2025; Cass. civ. n. 9887/2025).
È dunque necessario, prima di effettuare la valutazione relativa al contributo fornito dal coniuge debole all'economia domestica e all'eventuale incremento del patrimonio dell'altro coniuge, comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi dovendosi in primo luogo verificare se uno dei due si trovi in una posizione di debolezza a seguito della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.
L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di disparità economica e successivamente in relazione dei presupposti di riconoscimento previsti dalla normativa grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul richiedente il quale ha l'onere di provare gli elementi di fatto sul quale si fonda la propria domanda.
Per ciò che attiene alla capacità reddituale della emerge che la stessa è priva CP_2 di una occupazione lavorativa dal dicembre del 2024, che percepisce la AS e l'assegno Unico per intero ed essendo aiutata dai genitori dovendo sostenere i costi per la locazione dell'immobile ove la stessa vive nonché le spese per il mantenimento suo e, per quanto di spettanza, delle figlie. Il ricorrente, inabile al pag. 9/14 lavoro in ragione di un sinistro, percepisce una rendita INAIL pari ad € 1208,26 mensili.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta dimostrato il prerequisito dell'effettiva esistenza di un divario tra le condizioni patrimoniali dei coniugi per la inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente nonché della obiettiva incapacità di procurarsi i necessari mezzi per vivere.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la resistente, sulla quale grava l'onere della prova, ha depositato documentazione bancaria parziale che non consente di ricostruire, a pieno, la sua situazione patrimoniale.
Invero, dall'estratto di conto corrente depositato (relativo al solo anno 2024) non è possibile stabilire l'ammontare delle risorse disponibili (non essendo presente il saldo) e dovendosi presumere che la possieda altri conti correnti in quanto in CP_2 quello depositato non vi sono gli accrediti per lo stipendio percepito nel corso del
2024 essendo in tale periodo occupata lavorativamente.
Neppure vi è prova che la resistente non possa, per ragioni obiettive, procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, avendo neppure trent'anni ed avendo lavorato fino ad un recente passato. Inoltre, deve evidenziarsi che sono rimaste indimostrate le allegazioni in punto di una probabile futura incapacità lavorativa svolte in corso di causa da parte della resistente.
La richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile deve, dunque, essere rigettata.
Per quanto riguarda le modalità di affido delle due figli minori ed il loro mantenimento domande per le quali anche sussiste la giurisdizione italiana, possono essere confermati, per le motivazioni già indicate, i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciato dal giudice istruttore, non essendo emersi nuovi elementi tenuto conto di quanto rappresentato dal Servizio con le relazioni depositate il 15.9.2025 e della situazione riprodotta dal Curatore speciale.
Appare necessario, in ogni caso, al fine di superare le ordinarie difficoltà gestorie riportate nella relazione, anche e soprattutto nell'interesse delle minori, che prosegua il monitoraggio in corso, anche attraverso l'educativa domiciliare, come suggerito anche dal Servizio, fino a quando il Servizio incaricato lo riterrà opportuno.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito, devono essere integralmente compensate tra le parti.
pag. 10/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 29.8.2014 tra , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieti in data 26.2.2024;
- dispone che l'Ufficiale dello stato civile competente provveda all'annotazione della sentenza;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente CP_1
;
[...]
- dispone l'affidamento congiunto di e ad entrambi i CP_2 CP_3 genitori;
- dispone la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna sita in Sulmona, Via Circonvallazione Occidentale n. 84;
- dispone che il padre possa esercitare il suo diritto di visita secondo il calendario:
Durante la settimana quando le bambine devono fare terapia e/o attività
(due giorni a settimana), verranno accompagnate una volta dal padre ed una dalla madre;
mentre quando le bambine sono libere con il padre su semplice richiesta, in tempo utile e previo preavviso.
b) Nei fine settimana (venerdì, sabato, domenica) le bambine trascorreranno il week-end a settimane alternate tra il padre e la madre.
Nel week-end spettante al padre questi dovrà prendere le bambine dalle ore
18.00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica. Nel week-end spettante al padre le bambine verranno prelevate dallo stesso presso il Centro
Commerciale il Borgo sito in Sulmona (o in altro luogo concordato dalle parti) ove le riaccompagnerà all'orario stabilito.
c) Entrambi i genitori si impegnano a consentire l'un l'altro il contatto telefonico quotidiano con le bambine.
pag. 11/14 d) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo decorrente dal 25 Dicembre al 31 Dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alternati con la madre.
e) Durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo di tre giorni ad anni alternati con la madre.
f) Il principio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori regolerà la permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro in occasione delle principali festività (Ognissanti, 1° maggio, ecc. ecc.) e delle ricorrenze familiari. Così sarà anche per il compleanno delle bambine, compatibilmente con il calendario settimanale. In occasione di ogni festività i genitori avranno diritto di telefonare alle figlie.
g) Durante le vacanze estive il padre, fatto salvo il diritto di visita come sopra disciplinato, potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 20 giorni, i quali possono essere anche continuativi, da concorda-re con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando sempre le attività riabilitative in corso .
h) I genitori dovranno comunicare l'uno all'altro la destinazione e la durata di eventuali gite e/o vacanze fuori dalla città di rispettiva residenza, impegnandosi a consentire il contatto telefonico quotidiano con le bambine.
i) Quando le bambine si spostano da una casa all'altra è utile che portino con sé una nota di accompagnamento per le informazioni necessarie, che includano medicine e relativi dosaggi, compiti a casa, progetti scolastici, attività sociali e relativo equipaggiamento, ecc. ecc.
j) Ogni genitore deve garantire che le figlie abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali adeguati a tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
k) Ogni genitore potrà incontrare le figlie anche in giorni ed orari differenti, previo avviso e compatibilmente con gli impegni dell'altro.
l) Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche educative e ricreative delle bambine;
m) Qualora le figlie fossero ammalate le stesse verranno curate ed accudite nel luogo in cui si trovano sino alla completa guarigione. Se ciò dovesse accedere nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà
pag. 12/14 contattarle, anche tramite videochiamate, salvo poi recuperare gli incontri con le stesse in altra data, previo accordo telefonico.
- conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , la CP_2 CP_3 somma mensile di € 300,00, (150,00 euro per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versare alla madre entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo richiamato in motivazione, cui si fa espresso rinvio;
dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla resistente CP_1
[...]
- autorizza a richiedere all'Ufficio competente il trasferimento CP_1 della residenza anagrafica delle minori e presso la CP_2 CP_3 residenza materna in Sulmona, Via Circonvallazione Occidentale n. 84;
- Conferma in capo al Servizio Sociale Professionale del Comune di Sulmona di monitorare il nucleo familiare, anche tramite l'ausilio di educatore domiciliare, rapportandosi con il Servizio Sociale del Comune di Chieti che seguiva il nucleo e competente per la residenza del padre;
- Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Giudice ist. est. Il Presidente
Irene IA PO EC
pag. 13/14 pag. 14/14