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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 1.10.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...] rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberto Pt_2
Antenucci, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Teramo, C,so Cerulli n. 74 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simonetta Cocciolito, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via G. Milli n. 45 Convenuta E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione del 5.09.2024, dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31 Terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società in qualità Parte_1 di debitore principale, e in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione Parte_2 pagina 1 di 16 all'atto di precetto ricevuto in data 15.02.2017 che intimava loro il pagamento di € 269.567,00 a titolo di rate scadute e non pagate del contratto di mutuo ipotecario n. 417-30178453 stipulato in data 5.03.2013 eccependo l'inesistenza del mutuo come valido titolo esecutivo, la sua nullità in quanto utilizzato al fine di ripianare le passività esistenti nonché l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici. Inoltre parte attrice ha contestato, in relazione ai conti correnti n. 477996 e n. 478234 l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di oneri e spese non pattuite e l'esercizio illegittimo dello ius varianti nonché, in relazione ai contratti di conto corrente n. 478234 e di conto anticipi n. 554888 e n. 530738 l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usurario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 20.09.2017 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4. Con comparsa di costituzione 5.09.2023 si è costituita in giudizio la società
[...]
quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. del credito vantato dalla Controparte_3 Controparte_1
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 6.11.2024 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 12.01.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccepita inidoneità del mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo
6. Nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. parte attrice ha eccepito l'inidoneità del mutuo ipotecario stipulato in data 5.03.2013 a costituire valido titolo esecutivo in quanto la somma mutuata non è stata messa a disposizione del mutuatario contestualmente alla stipula ma solo in data 29.03.2013 senza che sia stato rilasciato un atto di erogazione e quietanza finale nella necessaria forma dell'atto pubblico. Nel contratto di mutuo depositato in atti (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta) si legge che:
- “la parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma” (di € 270.000,00)
“rilasciandone ampia quietanza” (art. 1);
- “la banca e la parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata costituendola in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e dai relativi allegati” (art. 2 co. 1) dovendo la parte finanziata, entro il termine di 30 giorni fornire alla banca la prova: i) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali;
ii) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia corrisponde a quella dichiarata nel presente contratto;
iii) che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal capitolato;
iv) che la pagina 2 di 16 parte finanziata ed il garante sono regolarmente intervenuti nel contratto nel pieno e libero godimento dei loro diritti;
v) che sono state presentate tutte le garanzie ed avverate tutte le condizioni indicate dalla banca nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o con lettere successive” (art. 2 co. 2);
- “la entro il medesimo termine di 30 giorni da oggi, si impegna, ricorrendo le condizioni CP_1 di cui al comma precedente, ad effettuare lo svincolo della somma mutuata a favore della parte finanziata” (art. 2 co. 3);
- la parte finanziata autorizza la banca “in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ad avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e ad utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo” (art. 2 co. 4);
- “lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 2 co. 1 e 2” (art. 3) 6.1. Su un piano generale di analisi il contratto di mutuo - ove rispetti i requisiti delineati dall'art. 474 c.p.c. - può costituire un valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva se lo stesso – da interpretare anche unitamente a quanto eventualmente previsto nell'atto di erogazione e quietanza - contiene pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 28 marzo 2020, n. 23646). In altri termini, essendo il contratto di mutuo un contratto reale occorre verificare se vi è stata la consegna della res, con la precisazione che non è necessaria la traditio in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la mera disponibilità giuridica del denaro (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, secondo cui “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro rilevandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario”). Sulla questione circa l'effettiva validità del contratto di mutuo contenente la costituzione delle somme mutuate in deposito cauzionale infruttifero si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, nonostante si sia validamente perfezionato un contratto di mutuo, questo non costituisce un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto l'obbligo di restituzione della somma mutuata sorgerebbe solo nel momento in cui essa sia successivamente svincolata in favore del mutuante ed entri nuovamente nel suo patrimonio, occorrendo – a tal fine – un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. – che attesti l'effettivo svincolo della somma mutuata e ritrasferita alla mutuante in favore della mutuataria (cfr. Cass. civ., sez. 3, 5 maggio 2024, n. 12007). Secondo un altro orientamento giurisprudenziale – prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità e già sostenuto dallo scrivente Magistrato in casi analoghi - la costituzione dell'importo mutuato in un deposito cauzionale infruttifero fino all'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di mutuo non impedisce la qualificazione del mutuo come valido titolo esecutivo per le seguenti ragioni. In primo luogo perché la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario anche pagina 3 di 16 considerando che la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate costituisce un atto di disposizione del mutuatario che presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo, con la conseguenza che l'istituto di credito si trova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle ma in virtù di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico che consente alla banca di rientrare dallo scoperto qualora si verifichi l'inadempimento del finanziato, negando lo svincolo delle somme e trattenendole a titolo definitivo (cfr. Tribunale Salerno 16 febbraio 2016; Tribunale Pescara 8 gennaio 2019; Tribunale Bergamo 9 aprile 2019; Tribunale Roma 16 gennaio 2019). In secondo luogo perché la parte mutuataria (e anche la terza datrice di ipoteca) nel contratto di mutuo ha espressamente attestato di aver ricevuto la somma oggetto di mutuo, rilasciandone in tal modo quietanza, così confermando di essere entrata nella disponibilità giuridica dell'importo di cui al finanziamento. In terzo luogo perché tale dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto l'importo - dichiarazione che, essendo contenuta in un atto pubblico notarile, fa piena prova fino a querela di falso dovendo anche il notaio indagare la volontà delle parti per accertare l'insussistenza di divergenze tra la volontà e le dichiarazioni riportate nell'atto – segna il momento dal quale sorge l'obbligazione di restituire quanto ricevuto, obbligazione restitutoria che non è condizionata né sospesa dalla costituzione del deposito cauzionale infruttifero. Infine perché l'accordo intervenuto tra le parti secondo cui, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il suddetto deposito per l'estinzione del mutuo appare coerente con l'effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, costituendo il mancato verificarsi di tali obblighi una condizione risolutiva dell'efficacia del contratto di mutuo, già perfezionatosi. In sintesi la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. civ., sez. 1, 22 luglio 2019, n. 19654). Tale orientamento è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno chiarito che la fattispecie come quella in esame nel presente giudizio non può sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato, il quale “si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”. Invero, nei casi come quelli in oggetto il mutuo si è “perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di pagina 4 di 16 restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale” e “ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto”. In quest'ottica “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario” rimane “anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata” in quanto i patti accessori sopra esposti “attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante” “un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”. Pertanto, non si ha valido titolo esecutivo solo se “nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario” mentre se – come nel caso di specie – il mutuatario ha assunto “tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme”. In sintesi, “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal pagina 5 di 16 fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata” senza che sia necessario, ai fini della configurabilità di un valido titolo esecutivo, “un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma” (cfr. Cass. civ., sez. U., 6 marzo 2025, n. 59689). In applicazione di tali principi, poiché nel caso di specie risulta inequivocabilmente l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo costituisce valido titolo esecutivo.
7. Parte attrice ha, altresì, eccepito l'invalidità del mutuo e delle conseguenti garanzie concesse (ipotecaria e fideiussoria) in quanto lo stesso “è stato acceso, come dimostrato dalla integrazione della perizia di parte prodotta e dagli estratti conto, al deliberato fine di estinguere il saldo del conto corrente all'epoca risultante, creando a favore della banca garanzie rispettivamente ipotecaria e fideiussoria, in precedenza inesistenti” (vd. pag. 19 della citazione). Dagli atti di causa risulta, infatti, che:
- la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento “è destinato al consolidamento di passività aziendali” (vd. contratto di finanziamento, doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 29.03.2013 in qualità di amministratore unico della società Parte_2
ha rilasciato quietanza dichiarando di aver ricevuto dalla banca la Parte_1 somma di € 267.177,91 (ossia la somma erogata con il suddetto finanziamento a saldo di spese, commissioni e imposta sostitutiva) a mezzo di assegni circolari non trasferibili (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- detto importo è stato accreditato sul conto n. 477996 a coprire le passività dei saldi dei conti correnti n. 477996, n. 478234, n. 530738 e n. 55488 venivano azzerati, circostanza incontestata.
7.1. Su un piano generale di analisi, quanto alla validità o meno del contratto di mutuo per ripianare debiti pregressi, deve – innanzitutto – precisarsi che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale, il contratto di mutuo fondiario non può essere qualificato come un mutuo di scopo (cfr. Corte Cost. n. 175 del 2004), con la conseguenza che il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517). Ciò chiarito, la questione circa la validità del mutuo solutorio (utilizzato, cioè, per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante) è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 10 luglio 2024, n. 18903) sussistendo un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento il mutuo contratto per ripianare una propria pregressa esposizione debitoria costituisce una mera operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito” che la banca creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, il che si tradurrebbe in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum de non petendo ad tempus” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896). Secondo un altro orientamento – prevalente in giurisprudenza – è valido il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare pagina 6 di 16 i debiti del mutuatario, a condizione che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194). Tale secondo orientamento è stato in precedenza già sostenuto dallo scrivente Magistrato in casi analoghi, non essendo condivisibile la tesi secondo cui il mutuo solutorio costituirebbe un pactum de non petendo per le seguenti ragioni. In primo luogo perché, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo fondiario, ciò che rileva, ai fini della qualificazione di un contratto come mutuo è la traditio della somma mutuata
– da intendersi, come sopraesposto, come datio rei giuridica e non fisica – con la conseguenza che a tal fine è sufficiente anche l'accredito in conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37654). In secondo luogo perché, poiché il patrimonio di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti, l'utilizzo del denaro per estinguere un debito pregresso comporta un mutamento del patrimonio del mutuatario, di talché attraverso il mutuo vi è indubbiamente stato uno spostamento del denaro. In terzo luogo perché “sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo perché si ridurrebbe ad una “partita contabile” è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una partita contabile”, “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 3 dicembre 2021, n. 38331). In quarto luogo, l'accoglimento della tesi del pactum de non petendo determinerebbe una compromissione eccessiva dell'autonomia negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici essendo frutto di una loro autonoma scelta ricorrere ad un mutuo solutorio invece che alla novazione oggettiva o alla dilazione del pagamento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149). Infine, non può postularsi la nullità del contratto per illiceità della causa in quanto avente ad oggetto la costituzione di una garanzia ipotecaria per un credito chirografario preesistente, trattandosi di finalità del tutto lecita e meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto l'eventuale pregiudizio che, in relazione a detta operazione, può determinarsi per i creditori concorrenti non implica la nullità del negozio ma, sussistendone tutti i presupposti di legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale pagamento così operato (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 27 novembre 2013, n. 26504; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724). Tale secondo orientamento è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità pagina 7 di 16 giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito sul conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” con la conseguenza che “il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. civ., sez. U., 5 marzo 2025, n. 5841). Le ulteriori eccezioni circa il mutuo fondiario del 5.03.2013. L'illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'illegittima applicazione di interessi usurari
8. Parte attrice ha, altresì, eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento cd. alla francese. La domanda non può trovare accoglimento in quanto la previsione di un piano di ammortamento alla francese non pone alcun problema di compatibilità con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. per le seguenti ragioni: i) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute;
ii) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati o considerati quale quota di interessi della data di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale;
iii) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – man mano crescente con il progredire del rimborso – cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro, così verificandosi, di fatto, un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. In altri termini il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo nel periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. Tribunale Brescia, sez. 2, 28 gennaio 2020, n. 189; Corte di Appello di Ancona 17 aprile 2019, n. 539; Tribunale Milano, sez. 6, 27 giugno 2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. 1, 20 dicembre 2018; Tribunale Bologna, sez. 4, 24 giugno 2017, n. 1292; Tribunale Torino 18 febbraio 2022; Tribunale Trapani 24 gennaio 2022, n. 82; Corte di Appello di Perugia, sez. 1, 15 gennaio 2021, n. 33).
9. In secondo luogo parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione nel contratto di mutuo di un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia legale. La CTU redatta nel corso del presente giudizio, condivisa dall'intestato Tribunale in quanto immune da vizi logici, ha escluso il superamento del tasso soglia usurario sia in relazione al TEG sia in relazione agli interessi moratori (vd. pag. 12-14 della CTU depositata in data 19.06.2025). Le contestazioni relative ai conti corrente n. 477996, n. 478234, n. 530738 e n. 554888
10. Parte attrice, infine, ha eccepito la nullità – per le ragioni che saranno nel prosieguo esaminate
– delle clausole inserite nei contratti di conto corrente n. 477996, n. 478234, n. 530738 e n. 554888 chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di tutte le somme illegittimamente riscosse e/o addebitate. Sul punto deve, innanzitutto, precisarsi che trattasi di domanda ammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione pagina 8 di 16 forzata non toglie che si è pur sempre in presenza di un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione le ordinarie regole in tema di cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.) potendo – in ipotesi - l'opponente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11449; Cass. civ., sez. III, ordinanza 11 maggio 2021, n. 12436), essendo ormai superato l'orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con impossibilità per la parte di proporre (e per il giudice di esaminare) questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo ovvero domande che non siano in riferimento o in contrasto con il contenuto di esse. 10.1. In relazione al contratto di conto corrente n. 477669 – contratto principale sul quale sono confluiti gli addebiti relativi agli altri conti – dalla CTU redatta si evince che esso non risulta chiuso alla data dell'ultima rilevazione contabile (vd. pag. 18 delle osservazioni alla CTU depositata in data 19.06.2025), questione sulla quale parte attrice non ha contestato alcunché, di talché il conto deve ritenersi pacificamente aperto. Ne deriva che, con riferimento alla problematica relativa all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, occorre partire dalla distinzione – consolidata nella giurisprudenza di legittimità – tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, costituendo pagamento in senso tecnico le cd. rimesse solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi è stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) e non le rimesse c.d. ripristinatorie, le quali affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – di talché con tali versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista e non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino all' eventuale revoca dell'affidamento (cfr. Cass. civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418). Alla luce di ciò se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24418/2010 cit). In quest'ottica, poiché i “pagamenti” – così intesi – possono avvenire anche in costanza di rapporto, “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagina 9 di 16 pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” in quanto “in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2024, n. 4214). Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità “nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza” “sono esigibili solo i saldi reciproci”, d talché “se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette”. Questo “perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc
- su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”. In quest'ottica l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista quando il conto corrente non è stato ancora chiuso “si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca”. Infatti “solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente addebitate” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13586). Nel caso di specie, pertanto, verrà esaminata la domanda di accertamento dell'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, di accertamento dell'esistenza o meno degli addebiti illegittimi operati in proprio danno e, dunque, di ricalcolo dell'entità del saldo (parziale) depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo, la quale – in ogni caso - è ammissibile anche prima della chiusura del conto corrente, sussistendo l'interesse del correntista ad una simile pronuncia. Tale interesse rileva, sul piano pratico, in tre direzioni: i) quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
ii) quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; iii) quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, dunque, la domanda di accertamento in esame prospetta per il soggetto che la propone un sicuro interesse, essendo volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646; pagina 10 di 16 Tribunale Torino 2 luglio 2015, n. 4789; Tribunale Padova, 23 gennaio 2018; Tribunale Siena, 18 gennaio 2020, n. 49; Corte d'Appello di Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226). 10.2. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 1422 c.c. «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione». Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata ove, come nel caso di specie, in ragione dell'apertura del conto, la banca convenuta non può, per le ragioni sopra esplicitate, essere condannata alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, stante l'impossibilità di condannare la banca al pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che una volta chiuso il conto si dovrà – fermo l'accertamento del saldo in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto e verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria. In ogni caso, la CTU redatta ha condivisibilmente qualificato tutte le rimesse come ripristinatorie con la conseguenza che non sussistono i presupposti per dichiarare prescritta l'azione di ripetizione al 17.12.2014.
11. Ciò posto, parte attrice con riferimento ai contratti n. 477996 e n. 478234 ha eccepito l'illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso legale in assenza di idonea pattuizione dal momento dell'apertura di tali rapporti al Febbraio 2006, allorquando è intervenuta valida pattuizione per iscritto, non risultando in atti i predetti contratti nonostante la richiesta effettuata in sede stragiudiziale (vd. doc.
3-5 allegati alla citazione). Orbene, non risultando in atti gli originari contratti, la domanda deve trovare accoglimento con la conseguenza che ai tassi di interesse concretamente applicati dalla banca deve sostituito il tasso di cui all' art. 117 co. 7 lett. a) d.lgs. n. 385/1993 fino all'8.02.2006, momento a partire dal quale gli interessi sono stati convenzionalmente pattuivi (vd. CTU depositata in data 19.06.2025).
12. In relazione ai medesimi contratti parte attrice ha eccepito l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di idonea pattuizione. Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono pagina 11 di 16 automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172) Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ». L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel pagina 12 di 16 conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Nonostante la mancata emanazione della delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442). L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2). 12.1. Nel caso di specie, in applicazione dei sopraesposti principi: pagina 13 di 16 - con riferimento al contratto di conto corrente n. 477699 e al contratto di conto corrente n. 478234 è stata eliminata la capitalizzazione trimestrale fino all'8.02.2006 (in assenza di valida pattuizione) mentre è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto validamente pattuita fino al IV trimestre del 2013;
- con riferimento al contratto di conto corrente n. 530738 e al contratto di conto corrente n. 55488 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto validamente pattuita (vd. pag. 28-29 della CTU depositata in data 19.05.2025). 13. In relazione ai medesimi contratti parte attrice ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi. 13.1. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal CTU in risposta alle osservazioni presentate dalle parti, non essendo indicata la permanenza temporale del saldo debitore né essendo specificato l'arco temporale di riferimento alla commissione, la commissione di massimo scoperto è stata integralmente scomputata (vd. pag. 10 delle osservazioni di cui alla CTU depositata in data 19.06.2025). Parimenti, stante l'assenza di una adeguata pattuizione contrattuale relativa alle commissioni connesse agli affidamenti e agli sconfinamenti relativi a tutti i rapporti di conto corrente in esame – ad eccezione della commissione disponibilità fondi relativa al conto corrente n. 554888 per la quale pagina 14 di 16 vi è una corretta pattuizione – il CTU ha correttamente provveduto all'espunzione di tali commissioni (vd. pag. 15-16 delle osservazioni di cui alla CTU depositata in data 19.06.2025). 14. Sempre con riguardo ai contratti di conto corrente n. 477996 e n. 478234 parte attrice ha eccepito l'applicazione degli addebiti per valute in assenza di valida pattuizione con violazione dell'art. 120Tub. Come condivisibilmente emerso nella CTU:
- per i conti correnti n. 477669 e n. 478234 è stato operato un riordino cronologico dei movimenti secondo data contabile (ossia secondo la data effettiva di esecuzione dell'operazione) fino alla data dell'8.02.2006, a partire dalla quale i movimenti sono stati riordinati secondo la data valuta in conformità alle condizioni regolarmente pattuite tra le parti;
- per i conti correnti n. 5309738 e n. 55488 l'intera ricostruzione contabile è stata condotta secondo la data valuta in assenza di previsioni contrattuali idonee a giustificare una diversa modalità di elaborazione (vd. pag. 21 della CTU depositata in data 19.05.2025) 15. Parte attrice ha, altresì, eccepito, in relazione ai contratti di conto corrente n. 478234, n. 554888 e n. 530738 l'illegittima applicazione di interessi usurari con violazione della l. n. 108/1996. Detta eccezione non può essere accolta avendo il CTU condivisibilmente escluso il superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 24 della CTU depositata in data 19.05.2025) 16. Infine il CTU ha correttamente espunto tutte le spese addebitate non oggetto di specifica pattuizione tra le parti. In particolare:
- per i conti correnti n. 477669 e n. 478234 sono state espunte tutte le spese addebitate fino alla data dell'8.02.2006, a partire dalla quale gli addebiti sono stati correttamente ritenuti legittimi;
- per i conti correnti n. 5309738 e n. 55488 tutti gli addebiti sono stati ritenuti validamente pattuiti (vd. pag. 22 della CTU depositata in data 19.05.2025) 17. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca in ragione della genericità con la quale la stessa è stata formulata, non avendo parte attrice neanche indicato quando vi sarebbe stata la modifica peggiorativa disposta unilateralmente dalla banca, non essendo a tal fine sufficiente un mero rinvio alla perizia di parte. In ogni caso, come emerge dalla CTU, risulta nel contratto la clausola di modica delle unilaterale delle condizioni contrattuali (art. 13) nonché la comunicazione tempestiva da parte dell'istituto bancario delle variazioni dei tassi di interessi in conformità al disposto dell'art. 118 Tub (vd. pag. 11-13 delle osservazioni di cui alla CTU depositata in data 19.05.2025)
18. In applicazione di quanto sopraesposto il saldo del contratto di conto corrente n. 477669 alla data dell'ultimo estratto conto in atti è di € 39.467,75 a credito del correntista
19. Le altre domande ed eccezioni formulate (in particolare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito relativamente alla domanda di ripetizione) sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia pagina 15 di 16 ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547) Le spese di lite 20. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese ex art. 92 c.p.c. 20.1. Le spese di CTU – come liquidate con decreto del 1.10.2025 - stante l'intervenuto ricalcolo, devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...] ontro Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 ogni altra domanda e eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: 1) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione ai contratti n. 477996 e n. 478234 l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e delle commissioni connesse agli affidamenti e agli sconfinamenti, l'illegittima applicazione dei giorni valuta nonché l'illegittima applicazione di spese non pattuite;
2) accerta e dichiara, in relazione al contratto n. 530738 l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e delle commissioni connesse agli affidamenti e agli sconfinamenti;
3) in conseguenza dei punti 1) e 2) ridetermina il saldo del conto corrente n. 477669 alla data dell'ultimo estratto conto in atti in € 39.467,75 a credito del correntista;
4) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo, il 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 1.10.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...] rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberto Pt_2
Antenucci, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Teramo, C,so Cerulli n. 74 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simonetta Cocciolito, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via G. Milli n. 45 Convenuta E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione del 5.09.2024, dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31 Terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società in qualità Parte_1 di debitore principale, e in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione Parte_2 pagina 1 di 16 all'atto di precetto ricevuto in data 15.02.2017 che intimava loro il pagamento di € 269.567,00 a titolo di rate scadute e non pagate del contratto di mutuo ipotecario n. 417-30178453 stipulato in data 5.03.2013 eccependo l'inesistenza del mutuo come valido titolo esecutivo, la sua nullità in quanto utilizzato al fine di ripianare le passività esistenti nonché l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici. Inoltre parte attrice ha contestato, in relazione ai conti correnti n. 477996 e n. 478234 l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di oneri e spese non pattuite e l'esercizio illegittimo dello ius varianti nonché, in relazione ai contratti di conto corrente n. 478234 e di conto anticipi n. 554888 e n. 530738 l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usurario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 20.09.2017 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4. Con comparsa di costituzione 5.09.2023 si è costituita in giudizio la società
[...]
quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. del credito vantato dalla Controparte_3 Controparte_1
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 6.11.2024 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 12.01.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccepita inidoneità del mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo
6. Nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. parte attrice ha eccepito l'inidoneità del mutuo ipotecario stipulato in data 5.03.2013 a costituire valido titolo esecutivo in quanto la somma mutuata non è stata messa a disposizione del mutuatario contestualmente alla stipula ma solo in data 29.03.2013 senza che sia stato rilasciato un atto di erogazione e quietanza finale nella necessaria forma dell'atto pubblico. Nel contratto di mutuo depositato in atti (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta) si legge che:
- “la parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma” (di € 270.000,00)
“rilasciandone ampia quietanza” (art. 1);
- “la banca e la parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata costituendola in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e dai relativi allegati” (art. 2 co. 1) dovendo la parte finanziata, entro il termine di 30 giorni fornire alla banca la prova: i) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali;
ii) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia corrisponde a quella dichiarata nel presente contratto;
iii) che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal capitolato;
iv) che la pagina 2 di 16 parte finanziata ed il garante sono regolarmente intervenuti nel contratto nel pieno e libero godimento dei loro diritti;
v) che sono state presentate tutte le garanzie ed avverate tutte le condizioni indicate dalla banca nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o con lettere successive” (art. 2 co. 2);
- “la entro il medesimo termine di 30 giorni da oggi, si impegna, ricorrendo le condizioni CP_1 di cui al comma precedente, ad effettuare lo svincolo della somma mutuata a favore della parte finanziata” (art. 2 co. 3);
- la parte finanziata autorizza la banca “in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ad avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e ad utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo” (art. 2 co. 4);
- “lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 2 co. 1 e 2” (art. 3) 6.1. Su un piano generale di analisi il contratto di mutuo - ove rispetti i requisiti delineati dall'art. 474 c.p.c. - può costituire un valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva se lo stesso – da interpretare anche unitamente a quanto eventualmente previsto nell'atto di erogazione e quietanza - contiene pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 28 marzo 2020, n. 23646). In altri termini, essendo il contratto di mutuo un contratto reale occorre verificare se vi è stata la consegna della res, con la precisazione che non è necessaria la traditio in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la mera disponibilità giuridica del denaro (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, secondo cui “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro rilevandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario”). Sulla questione circa l'effettiva validità del contratto di mutuo contenente la costituzione delle somme mutuate in deposito cauzionale infruttifero si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, nonostante si sia validamente perfezionato un contratto di mutuo, questo non costituisce un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto l'obbligo di restituzione della somma mutuata sorgerebbe solo nel momento in cui essa sia successivamente svincolata in favore del mutuante ed entri nuovamente nel suo patrimonio, occorrendo – a tal fine – un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. – che attesti l'effettivo svincolo della somma mutuata e ritrasferita alla mutuante in favore della mutuataria (cfr. Cass. civ., sez. 3, 5 maggio 2024, n. 12007). Secondo un altro orientamento giurisprudenziale – prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità e già sostenuto dallo scrivente Magistrato in casi analoghi - la costituzione dell'importo mutuato in un deposito cauzionale infruttifero fino all'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di mutuo non impedisce la qualificazione del mutuo come valido titolo esecutivo per le seguenti ragioni. In primo luogo perché la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario anche pagina 3 di 16 considerando che la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate costituisce un atto di disposizione del mutuatario che presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo, con la conseguenza che l'istituto di credito si trova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle ma in virtù di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico che consente alla banca di rientrare dallo scoperto qualora si verifichi l'inadempimento del finanziato, negando lo svincolo delle somme e trattenendole a titolo definitivo (cfr. Tribunale Salerno 16 febbraio 2016; Tribunale Pescara 8 gennaio 2019; Tribunale Bergamo 9 aprile 2019; Tribunale Roma 16 gennaio 2019). In secondo luogo perché la parte mutuataria (e anche la terza datrice di ipoteca) nel contratto di mutuo ha espressamente attestato di aver ricevuto la somma oggetto di mutuo, rilasciandone in tal modo quietanza, così confermando di essere entrata nella disponibilità giuridica dell'importo di cui al finanziamento. In terzo luogo perché tale dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto l'importo - dichiarazione che, essendo contenuta in un atto pubblico notarile, fa piena prova fino a querela di falso dovendo anche il notaio indagare la volontà delle parti per accertare l'insussistenza di divergenze tra la volontà e le dichiarazioni riportate nell'atto – segna il momento dal quale sorge l'obbligazione di restituire quanto ricevuto, obbligazione restitutoria che non è condizionata né sospesa dalla costituzione del deposito cauzionale infruttifero. Infine perché l'accordo intervenuto tra le parti secondo cui, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il suddetto deposito per l'estinzione del mutuo appare coerente con l'effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, costituendo il mancato verificarsi di tali obblighi una condizione risolutiva dell'efficacia del contratto di mutuo, già perfezionatosi. In sintesi la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. civ., sez. 1, 22 luglio 2019, n. 19654). Tale orientamento è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno chiarito che la fattispecie come quella in esame nel presente giudizio non può sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato, il quale “si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”. Invero, nei casi come quelli in oggetto il mutuo si è “perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di pagina 4 di 16 restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale” e “ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto”. In quest'ottica “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario” rimane “anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata” in quanto i patti accessori sopra esposti “attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante” “un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”. Pertanto, non si ha valido titolo esecutivo solo se “nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario” mentre se – come nel caso di specie – il mutuatario ha assunto “tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme”. In sintesi, “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal pagina 5 di 16 fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata” senza che sia necessario, ai fini della configurabilità di un valido titolo esecutivo, “un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma” (cfr. Cass. civ., sez. U., 6 marzo 2025, n. 59689). In applicazione di tali principi, poiché nel caso di specie risulta inequivocabilmente l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo costituisce valido titolo esecutivo.
7. Parte attrice ha, altresì, eccepito l'invalidità del mutuo e delle conseguenti garanzie concesse (ipotecaria e fideiussoria) in quanto lo stesso “è stato acceso, come dimostrato dalla integrazione della perizia di parte prodotta e dagli estratti conto, al deliberato fine di estinguere il saldo del conto corrente all'epoca risultante, creando a favore della banca garanzie rispettivamente ipotecaria e fideiussoria, in precedenza inesistenti” (vd. pag. 19 della citazione). Dagli atti di causa risulta, infatti, che:
- la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento “è destinato al consolidamento di passività aziendali” (vd. contratto di finanziamento, doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 29.03.2013 in qualità di amministratore unico della società Parte_2
ha rilasciato quietanza dichiarando di aver ricevuto dalla banca la Parte_1 somma di € 267.177,91 (ossia la somma erogata con il suddetto finanziamento a saldo di spese, commissioni e imposta sostitutiva) a mezzo di assegni circolari non trasferibili (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- detto importo è stato accreditato sul conto n. 477996 a coprire le passività dei saldi dei conti correnti n. 477996, n. 478234, n. 530738 e n. 55488 venivano azzerati, circostanza incontestata.
7.1. Su un piano generale di analisi, quanto alla validità o meno del contratto di mutuo per ripianare debiti pregressi, deve – innanzitutto – precisarsi che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale, il contratto di mutuo fondiario non può essere qualificato come un mutuo di scopo (cfr. Corte Cost. n. 175 del 2004), con la conseguenza che il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517). Ciò chiarito, la questione circa la validità del mutuo solutorio (utilizzato, cioè, per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante) è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 10 luglio 2024, n. 18903) sussistendo un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento il mutuo contratto per ripianare una propria pregressa esposizione debitoria costituisce una mera operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito” che la banca creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, il che si tradurrebbe in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum de non petendo ad tempus” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896). Secondo un altro orientamento – prevalente in giurisprudenza – è valido il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare pagina 6 di 16 i debiti del mutuatario, a condizione che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194). Tale secondo orientamento è stato in precedenza già sostenuto dallo scrivente Magistrato in casi analoghi, non essendo condivisibile la tesi secondo cui il mutuo solutorio costituirebbe un pactum de non petendo per le seguenti ragioni. In primo luogo perché, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo fondiario, ciò che rileva, ai fini della qualificazione di un contratto come mutuo è la traditio della somma mutuata
– da intendersi, come sopraesposto, come datio rei giuridica e non fisica – con la conseguenza che a tal fine è sufficiente anche l'accredito in conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37654). In secondo luogo perché, poiché il patrimonio di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti, l'utilizzo del denaro per estinguere un debito pregresso comporta un mutamento del patrimonio del mutuatario, di talché attraverso il mutuo vi è indubbiamente stato uno spostamento del denaro. In terzo luogo perché “sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo perché si ridurrebbe ad una “partita contabile” è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una partita contabile”, “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 3 dicembre 2021, n. 38331). In quarto luogo, l'accoglimento della tesi del pactum de non petendo determinerebbe una compromissione eccessiva dell'autonomia negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici essendo frutto di una loro autonoma scelta ricorrere ad un mutuo solutorio invece che alla novazione oggettiva o alla dilazione del pagamento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149). Infine, non può postularsi la nullità del contratto per illiceità della causa in quanto avente ad oggetto la costituzione di una garanzia ipotecaria per un credito chirografario preesistente, trattandosi di finalità del tutto lecita e meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto l'eventuale pregiudizio che, in relazione a detta operazione, può determinarsi per i creditori concorrenti non implica la nullità del negozio ma, sussistendone tutti i presupposti di legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale pagamento così operato (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 27 novembre 2013, n. 26504; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724). Tale secondo orientamento è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità pagina 7 di 16 giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito sul conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” con la conseguenza che “il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. civ., sez. U., 5 marzo 2025, n. 5841). Le ulteriori eccezioni circa il mutuo fondiario del 5.03.2013. L'illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'illegittima applicazione di interessi usurari
8. Parte attrice ha, altresì, eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento cd. alla francese. La domanda non può trovare accoglimento in quanto la previsione di un piano di ammortamento alla francese non pone alcun problema di compatibilità con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. per le seguenti ragioni: i) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute;
ii) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati o considerati quale quota di interessi della data di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale;
iii) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – man mano crescente con il progredire del rimborso – cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro, così verificandosi, di fatto, un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. In altri termini il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo nel periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. Tribunale Brescia, sez. 2, 28 gennaio 2020, n. 189; Corte di Appello di Ancona 17 aprile 2019, n. 539; Tribunale Milano, sez. 6, 27 giugno 2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. 1, 20 dicembre 2018; Tribunale Bologna, sez. 4, 24 giugno 2017, n. 1292; Tribunale Torino 18 febbraio 2022; Tribunale Trapani 24 gennaio 2022, n. 82; Corte di Appello di Perugia, sez. 1, 15 gennaio 2021, n. 33).
9. In secondo luogo parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione nel contratto di mutuo di un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia legale. La CTU redatta nel corso del presente giudizio, condivisa dall'intestato Tribunale in quanto immune da vizi logici, ha escluso il superamento del tasso soglia usurario sia in relazione al TEG sia in relazione agli interessi moratori (vd. pag. 12-14 della CTU depositata in data 19.06.2025). Le contestazioni relative ai conti corrente n. 477996, n. 478234, n. 530738 e n. 554888
10. Parte attrice, infine, ha eccepito la nullità – per le ragioni che saranno nel prosieguo esaminate
– delle clausole inserite nei contratti di conto corrente n. 477996, n. 478234, n. 530738 e n. 554888 chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di tutte le somme illegittimamente riscosse e/o addebitate. Sul punto deve, innanzitutto, precisarsi che trattasi di domanda ammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione pagina 8 di 16 forzata non toglie che si è pur sempre in presenza di un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione le ordinarie regole in tema di cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.) potendo – in ipotesi - l'opponente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11449; Cass. civ., sez. III, ordinanza 11 maggio 2021, n. 12436), essendo ormai superato l'orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con impossibilità per la parte di proporre (e per il giudice di esaminare) questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo ovvero domande che non siano in riferimento o in contrasto con il contenuto di esse. 10.1. In relazione al contratto di conto corrente n. 477669 – contratto principale sul quale sono confluiti gli addebiti relativi agli altri conti – dalla CTU redatta si evince che esso non risulta chiuso alla data dell'ultima rilevazione contabile (vd. pag. 18 delle osservazioni alla CTU depositata in data 19.06.2025), questione sulla quale parte attrice non ha contestato alcunché, di talché il conto deve ritenersi pacificamente aperto. Ne deriva che, con riferimento alla problematica relativa all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, occorre partire dalla distinzione – consolidata nella giurisprudenza di legittimità – tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, costituendo pagamento in senso tecnico le cd. rimesse solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi è stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) e non le rimesse c.d. ripristinatorie, le quali affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – di talché con tali versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista e non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino all' eventuale revoca dell'affidamento (cfr. Cass. civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418). Alla luce di ciò se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24418/2010 cit). In quest'ottica, poiché i “pagamenti” – così intesi – possono avvenire anche in costanza di rapporto, “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagina 9 di 16 pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” in quanto “in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2024, n. 4214). Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità “nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza” “sono esigibili solo i saldi reciproci”, d talché “se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette”. Questo “perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc
- su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”. In quest'ottica l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista quando il conto corrente non è stato ancora chiuso “si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca”. Infatti “solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente addebitate” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13586). Nel caso di specie, pertanto, verrà esaminata la domanda di accertamento dell'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, di accertamento dell'esistenza o meno degli addebiti illegittimi operati in proprio danno e, dunque, di ricalcolo dell'entità del saldo (parziale) depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo, la quale – in ogni caso - è ammissibile anche prima della chiusura del conto corrente, sussistendo l'interesse del correntista ad una simile pronuncia. Tale interesse rileva, sul piano pratico, in tre direzioni: i) quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
ii) quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; iii) quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, dunque, la domanda di accertamento in esame prospetta per il soggetto che la propone un sicuro interesse, essendo volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646; pagina 10 di 16 Tribunale Torino 2 luglio 2015, n. 4789; Tribunale Padova, 23 gennaio 2018; Tribunale Siena, 18 gennaio 2020, n. 49; Corte d'Appello di Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226). 10.2. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 1422 c.c. «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione». Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata ove, come nel caso di specie, in ragione dell'apertura del conto, la banca convenuta non può, per le ragioni sopra esplicitate, essere condannata alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, stante l'impossibilità di condannare la banca al pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che una volta chiuso il conto si dovrà – fermo l'accertamento del saldo in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto e verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria. In ogni caso, la CTU redatta ha condivisibilmente qualificato tutte le rimesse come ripristinatorie con la conseguenza che non sussistono i presupposti per dichiarare prescritta l'azione di ripetizione al 17.12.2014.
11. Ciò posto, parte attrice con riferimento ai contratti n. 477996 e n. 478234 ha eccepito l'illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso legale in assenza di idonea pattuizione dal momento dell'apertura di tali rapporti al Febbraio 2006, allorquando è intervenuta valida pattuizione per iscritto, non risultando in atti i predetti contratti nonostante la richiesta effettuata in sede stragiudiziale (vd. doc.
3-5 allegati alla citazione). Orbene, non risultando in atti gli originari contratti, la domanda deve trovare accoglimento con la conseguenza che ai tassi di interesse concretamente applicati dalla banca deve sostituito il tasso di cui all' art. 117 co. 7 lett. a) d.lgs. n. 385/1993 fino all'8.02.2006, momento a partire dal quale gli interessi sono stati convenzionalmente pattuivi (vd. CTU depositata in data 19.06.2025).
12. In relazione ai medesimi contratti parte attrice ha eccepito l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di idonea pattuizione. Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono pagina 11 di 16 automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172) Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ». L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel pagina 12 di 16 conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Nonostante la mancata emanazione della delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442). L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2). 12.1. Nel caso di specie, in applicazione dei sopraesposti principi: pagina 13 di 16 - con riferimento al contratto di conto corrente n. 477699 e al contratto di conto corrente n. 478234 è stata eliminata la capitalizzazione trimestrale fino all'8.02.2006 (in assenza di valida pattuizione) mentre è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto validamente pattuita fino al IV trimestre del 2013;
- con riferimento al contratto di conto corrente n. 530738 e al contratto di conto corrente n. 55488 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto validamente pattuita (vd. pag. 28-29 della CTU depositata in data 19.05.2025). 13. In relazione ai medesimi contratti parte attrice ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi. 13.1. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal CTU in risposta alle osservazioni presentate dalle parti, non essendo indicata la permanenza temporale del saldo debitore né essendo specificato l'arco temporale di riferimento alla commissione, la commissione di massimo scoperto è stata integralmente scomputata (vd. pag. 10 delle osservazioni di cui alla CTU depositata in data 19.06.2025). Parimenti, stante l'assenza di una adeguata pattuizione contrattuale relativa alle commissioni connesse agli affidamenti e agli sconfinamenti relativi a tutti i rapporti di conto corrente in esame – ad eccezione della commissione disponibilità fondi relativa al conto corrente n. 554888 per la quale pagina 14 di 16 vi è una corretta pattuizione – il CTU ha correttamente provveduto all'espunzione di tali commissioni (vd. pag. 15-16 delle osservazioni di cui alla CTU depositata in data 19.06.2025). 14. Sempre con riguardo ai contratti di conto corrente n. 477996 e n. 478234 parte attrice ha eccepito l'applicazione degli addebiti per valute in assenza di valida pattuizione con violazione dell'art. 120Tub. Come condivisibilmente emerso nella CTU:
- per i conti correnti n. 477669 e n. 478234 è stato operato un riordino cronologico dei movimenti secondo data contabile (ossia secondo la data effettiva di esecuzione dell'operazione) fino alla data dell'8.02.2006, a partire dalla quale i movimenti sono stati riordinati secondo la data valuta in conformità alle condizioni regolarmente pattuite tra le parti;
- per i conti correnti n. 5309738 e n. 55488 l'intera ricostruzione contabile è stata condotta secondo la data valuta in assenza di previsioni contrattuali idonee a giustificare una diversa modalità di elaborazione (vd. pag. 21 della CTU depositata in data 19.05.2025) 15. Parte attrice ha, altresì, eccepito, in relazione ai contratti di conto corrente n. 478234, n. 554888 e n. 530738 l'illegittima applicazione di interessi usurari con violazione della l. n. 108/1996. Detta eccezione non può essere accolta avendo il CTU condivisibilmente escluso il superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 24 della CTU depositata in data 19.05.2025) 16. Infine il CTU ha correttamente espunto tutte le spese addebitate non oggetto di specifica pattuizione tra le parti. In particolare:
- per i conti correnti n. 477669 e n. 478234 sono state espunte tutte le spese addebitate fino alla data dell'8.02.2006, a partire dalla quale gli addebiti sono stati correttamente ritenuti legittimi;
- per i conti correnti n. 5309738 e n. 55488 tutti gli addebiti sono stati ritenuti validamente pattuiti (vd. pag. 22 della CTU depositata in data 19.05.2025) 17. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca in ragione della genericità con la quale la stessa è stata formulata, non avendo parte attrice neanche indicato quando vi sarebbe stata la modifica peggiorativa disposta unilateralmente dalla banca, non essendo a tal fine sufficiente un mero rinvio alla perizia di parte. In ogni caso, come emerge dalla CTU, risulta nel contratto la clausola di modica delle unilaterale delle condizioni contrattuali (art. 13) nonché la comunicazione tempestiva da parte dell'istituto bancario delle variazioni dei tassi di interessi in conformità al disposto dell'art. 118 Tub (vd. pag. 11-13 delle osservazioni di cui alla CTU depositata in data 19.05.2025)
18. In applicazione di quanto sopraesposto il saldo del contratto di conto corrente n. 477669 alla data dell'ultimo estratto conto in atti è di € 39.467,75 a credito del correntista
19. Le altre domande ed eccezioni formulate (in particolare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito relativamente alla domanda di ripetizione) sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia pagina 15 di 16 ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547) Le spese di lite 20. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese ex art. 92 c.p.c. 20.1. Le spese di CTU – come liquidate con decreto del 1.10.2025 - stante l'intervenuto ricalcolo, devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...] ontro Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 ogni altra domanda e eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: 1) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione ai contratti n. 477996 e n. 478234 l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e delle commissioni connesse agli affidamenti e agli sconfinamenti, l'illegittima applicazione dei giorni valuta nonché l'illegittima applicazione di spese non pattuite;
2) accerta e dichiara, in relazione al contratto n. 530738 l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e delle commissioni connesse agli affidamenti e agli sconfinamenti;
3) in conseguenza dei punti 1) e 2) ridetermina il saldo del conto corrente n. 477669 alla data dell'ultimo estratto conto in atti in € 39.467,75 a credito del correntista;
4) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo, il 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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