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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 388 R.G. del 2024 di grado d'appello
tra
(C.F. ) rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Abgelo Schittulli
resistente
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 582/2024 pubblicata il 5 luglio 2024, ex artt. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni di cui alle note sostitutive d'udienza e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Matera Parte_1
ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso avanzato avverso l'ordinanza del
24 maggio 2024 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione articolata dal debitore esecutato.
In sintesi, il Tribunale di Matera ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in quanto, avendo dedotto cause non integranti ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo (e, segnatamente, vizio della notifica dell'atto di pignoramento, vizio di sottoscrizione dell'atto di pignoramento, nullità della procura e difetto di legittimazione attiva della società creditrice) l'ordinanza del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere contestata con il diverso rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
Avverso detta pronuncia interpone gravame il debitore chiedendone la riforma e reiterando le eccezioni già articolate nel merito dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Si è costituita la società creditrice chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Come detto, la pronuncia impugnata non è entrata nel merito della disamina delle eccezioni proposte dal avendo riscontrato un profilo pregiudiziale di Pt_1
inammissibilità dello strumento di impugnazione introdotto dallo stesso sul presupposto secondo cui le eccezioni sollevate non integrassero ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo e dovessero perciò essere censurate, piuttosto, con il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Con riguardo a tale unico ed assorbente profilo decisorio, l'odierno ricorrente ha da un lato dedotto l'inconferenza della giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata in quanto le pronunce della Cassazione n. 8404/2020 e n. 11241/2022 riguarderebbero la diversa ipotesi del reclamo ex art. 630 c.p.c. introdotto dal creditore e non già dal debitore come nel caso di specie ed ha poi, dall'altro, invocato i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 7877/2022
(pp. 23-26 dell'atto introduttivo). Ha quindi ripercorso e reiterato nel merito le eccezioni già sollevate dinanzi al giudice dell'esecuzione (inesistenza della notifica
2 dell'atto di pignoramento, nullità della procura alle liti, carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società creditrice, pp. 26 e ss. del ricorso).
Come detto, con il primo nucleo censorio il ricorrente ha dedotto testualmente
“Erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, delle sentenze della Corte di Cassazione
n.8404/2020 e n.11241/2022: La erroneità del richiamo delle predette decisione della Corte di legittimità è evidente;
infatti, in entrambi i casi esaminati dalla Corte vi era inammissibilità del reclamo ex art.630 c.p.c., in quanto la parte reclamante era il creditore procedente e l'impugnazione concerneva “ provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice “, adottati d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione; infatti, in tali ipotesi, il creditore pignorante può avvalersi esclusivamente del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e non del reclamo ex art.630 c.p.c.. Nella odierna fattispecie, al contrario, il reclamo ex art.630 c.p.c. è stato proposto dal debitore in conseguenza del mancato accoglimento dell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e del conseguente procedimento esecutivo, mai iniziato ex art.491 c.p.c.; nonché in conseguenza del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e processuale delle società procedenti e/o di inesistenza del contratto di cessione del credito”.
La doglianza è infondata.
Anzitutto deve osservarsi come la mera introduzione del reclamo ex art. 630 c.p.c. da parte del creditore anziché da parte del debitore, non è di per sé circostanza ostativa alla possibilità di replicare i principi espressi dalle pronunce richiamate dal primo giudice.
Né possono ritenersi quali cause estintive tipiche del processo esecutivo i vizi della notifica dell'atto di pignoramento così come la dedotta carenza di legittimazione attiva del creditore procedente o il difetto di procura.
Il discrimen tra il rimedio del reclamo ex art. 630 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. a fronte del rigetto di un'eccezione di estinzione, non risiede nel soggetto che intraprenda l'iniziativa impugnatoria ma nella fattispecie estintiva invocata.
3 Difatti, come correttamente statuito dal primo giudice, “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile
l'instaurazione del giudizio a cognizione piena” (Cass. n. 8905/2022).
Ancora, la natura del reclamo ex art. 630 c.p.c. quale atto di impulso processuale funzionale ad intraprendere un giudizio di cognizione, così come ribadita nella pronuncia delle Sezioni Unite (n. 7877/2022) richiamata dall'odierno ricorrente, non è deduzione utile a superare il profilo di inammissibilità argomentato dal primo giudice che, come detto, fa perno sull'erroneità dello strumento impugnatorio intrapreso dall'odierno ricorrente.
Difatti, i vizi lamentati dal ricorrente (relativi alla notifica dell'atto di pignoramento, al difetto di procura alle liti nonché alla pretesa carenza di legittimazione attiva della società creditrice) non rientrano nel novero delle cause di estinzione tipiche del processo esecutivo, ovvero non rientrano né in ipotesi di estinzione espressamente previste dalla legge né nelle ipotesi di rinuncia o inattività delle parti ex artt. 629 e ss.
c.p.c. che possono condurre all'estinzione tipica del processo esecutivo. Si tratta, infatti, di presupposti che, laddove acclarati, possono condurre, piuttosto, alla diversa fattispecie della chiusura anticipata, ovvero estinzione atipica dell'esecuzione forzata.
Il relativo rigetto da parte del giudice dell'esecuzione avrebbe perciò imposto di veicolare le doglianze del ricorrente col mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass. civ. sez. III, 12/11/2013 n. 25421, Cass. civ. sez. VI, 03/02/2011, n. 2674).
Le ragioni che precedono, costituendo ragione più liquida di decisione anche rispetto all'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla parte resistente, inducono al rigetto del reclamo con assorbimento delle ulteriori doglianze articolate dal ricorrente.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico del ricorrente di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 388 R.G. del 2024 di grado d'appello
tra
(C.F. ) rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Abgelo Schittulli
resistente
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 582/2024 pubblicata il 5 luglio 2024, ex artt. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni di cui alle note sostitutive d'udienza e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Matera Parte_1
ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso avanzato avverso l'ordinanza del
24 maggio 2024 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione articolata dal debitore esecutato.
In sintesi, il Tribunale di Matera ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in quanto, avendo dedotto cause non integranti ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo (e, segnatamente, vizio della notifica dell'atto di pignoramento, vizio di sottoscrizione dell'atto di pignoramento, nullità della procura e difetto di legittimazione attiva della società creditrice) l'ordinanza del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere contestata con il diverso rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
Avverso detta pronuncia interpone gravame il debitore chiedendone la riforma e reiterando le eccezioni già articolate nel merito dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Si è costituita la società creditrice chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Come detto, la pronuncia impugnata non è entrata nel merito della disamina delle eccezioni proposte dal avendo riscontrato un profilo pregiudiziale di Pt_1
inammissibilità dello strumento di impugnazione introdotto dallo stesso sul presupposto secondo cui le eccezioni sollevate non integrassero ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo e dovessero perciò essere censurate, piuttosto, con il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Con riguardo a tale unico ed assorbente profilo decisorio, l'odierno ricorrente ha da un lato dedotto l'inconferenza della giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata in quanto le pronunce della Cassazione n. 8404/2020 e n. 11241/2022 riguarderebbero la diversa ipotesi del reclamo ex art. 630 c.p.c. introdotto dal creditore e non già dal debitore come nel caso di specie ed ha poi, dall'altro, invocato i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 7877/2022
(pp. 23-26 dell'atto introduttivo). Ha quindi ripercorso e reiterato nel merito le eccezioni già sollevate dinanzi al giudice dell'esecuzione (inesistenza della notifica
2 dell'atto di pignoramento, nullità della procura alle liti, carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società creditrice, pp. 26 e ss. del ricorso).
Come detto, con il primo nucleo censorio il ricorrente ha dedotto testualmente
“Erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, delle sentenze della Corte di Cassazione
n.8404/2020 e n.11241/2022: La erroneità del richiamo delle predette decisione della Corte di legittimità è evidente;
infatti, in entrambi i casi esaminati dalla Corte vi era inammissibilità del reclamo ex art.630 c.p.c., in quanto la parte reclamante era il creditore procedente e l'impugnazione concerneva “ provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice “, adottati d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione; infatti, in tali ipotesi, il creditore pignorante può avvalersi esclusivamente del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e non del reclamo ex art.630 c.p.c.. Nella odierna fattispecie, al contrario, il reclamo ex art.630 c.p.c. è stato proposto dal debitore in conseguenza del mancato accoglimento dell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e del conseguente procedimento esecutivo, mai iniziato ex art.491 c.p.c.; nonché in conseguenza del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e processuale delle società procedenti e/o di inesistenza del contratto di cessione del credito”.
La doglianza è infondata.
Anzitutto deve osservarsi come la mera introduzione del reclamo ex art. 630 c.p.c. da parte del creditore anziché da parte del debitore, non è di per sé circostanza ostativa alla possibilità di replicare i principi espressi dalle pronunce richiamate dal primo giudice.
Né possono ritenersi quali cause estintive tipiche del processo esecutivo i vizi della notifica dell'atto di pignoramento così come la dedotta carenza di legittimazione attiva del creditore procedente o il difetto di procura.
Il discrimen tra il rimedio del reclamo ex art. 630 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. a fronte del rigetto di un'eccezione di estinzione, non risiede nel soggetto che intraprenda l'iniziativa impugnatoria ma nella fattispecie estintiva invocata.
3 Difatti, come correttamente statuito dal primo giudice, “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile
l'instaurazione del giudizio a cognizione piena” (Cass. n. 8905/2022).
Ancora, la natura del reclamo ex art. 630 c.p.c. quale atto di impulso processuale funzionale ad intraprendere un giudizio di cognizione, così come ribadita nella pronuncia delle Sezioni Unite (n. 7877/2022) richiamata dall'odierno ricorrente, non è deduzione utile a superare il profilo di inammissibilità argomentato dal primo giudice che, come detto, fa perno sull'erroneità dello strumento impugnatorio intrapreso dall'odierno ricorrente.
Difatti, i vizi lamentati dal ricorrente (relativi alla notifica dell'atto di pignoramento, al difetto di procura alle liti nonché alla pretesa carenza di legittimazione attiva della società creditrice) non rientrano nel novero delle cause di estinzione tipiche del processo esecutivo, ovvero non rientrano né in ipotesi di estinzione espressamente previste dalla legge né nelle ipotesi di rinuncia o inattività delle parti ex artt. 629 e ss.
c.p.c. che possono condurre all'estinzione tipica del processo esecutivo. Si tratta, infatti, di presupposti che, laddove acclarati, possono condurre, piuttosto, alla diversa fattispecie della chiusura anticipata, ovvero estinzione atipica dell'esecuzione forzata.
Il relativo rigetto da parte del giudice dell'esecuzione avrebbe perciò imposto di veicolare le doglianze del ricorrente col mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass. civ. sez. III, 12/11/2013 n. 25421, Cass. civ. sez. VI, 03/02/2011, n. 2674).
Le ragioni che precedono, costituendo ragione più liquida di decisione anche rispetto all'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla parte resistente, inducono al rigetto del reclamo con assorbimento delle ulteriori doglianze articolate dal ricorrente.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico del ricorrente di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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