Articolo 5 della Legge 18 giugno 1998, n. 192
Articolo 4Articolo 6
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20 ottobre 1998
Art. 5. Responsabilita' del subfornitore 1. Il subfornitore ha la responsabilita' del funzionamento e della qualita' della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte.
2. Il subfornitore non puo' essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purche' li abbia tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 e' da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai piu' generali termini di legge.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1998
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